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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/12/2025, n. 4623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4623 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 12514/2025 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. GIOVANNI MARTELLOTTA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. Controparte_1
AR DAPRILE;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.09.2025 la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_2 conclusioni “accerti e dichiari, il diritto della ricorrente a percepire la indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 18/80 dal 01.02.2024
(primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda); condanni l in Controparte_3 persona del Presidente pro tempore, a corrispondere in favore dell'istante, il trattamento economico accertato, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, come per legge (ai sensi dell'art. 152 u.c. disp.att.c.p.c. si dichiara che il valore della presente controversia è pari a €uro 13.008,48 ex art. 13, I° co. c.p.c. - 542,02*12*2-); ✓ condanni, la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per dichiarata e fattane anticipazione ex art. 93 c.p.c., ovvero nella denegata ipotesi di rigetto dichiari compensate le spese di lite stante la natura delle parti e la complessità dell'accertamento richiesto”.
Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi la cessazione della CP_2 materia del contendere, avendo provveduto a dare esecuzione al decreto di omologa in data 15.10.2025, precisando che il pagamento della prestazione è stato effettuato con valuta 3 novembre 2025 e che in data 15.10.2025 è stato parimenti chiesto lo sblocco degli arretrati.
All'odierna udienza, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che l ha provveduto CP_2 liquidato, nelle more del giudizio, la prestazione richiesta in ricorso, come da documentazione in atti. Del resto, la statuizione di cessata materia del contendere è stata richiesta dai procuratori delle parti costituite.
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere poste a carico dell CP_2 considerato che il riconoscimento del diritto della ricorrente è avvenuto solo dopo il deposito del ricorso introduttivo;
tuttavia, il comportamento dell'istituto, il quale ha provveduto alla liquidazione della prestazione entro un breve lasso temporale dalla notifica del ricorso introduttivo, consente di compensarle nella misura di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da con il ricorso introduttivo del giudizio Parte_1 depositato il 19.09.2025;
2) liquida le spese di lite in favore del ricorrente in complessivi €
1.865,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario 15%, che pone a carico dell nella misura di 2/3, con distrazione in favore del procuratore CP_2 dichiaratosi anticipante, e che compensa per il residuo.
Bari, 02.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 12514/2025 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. GIOVANNI MARTELLOTTA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. Controparte_1
AR DAPRILE;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.09.2025 la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_2 conclusioni “accerti e dichiari, il diritto della ricorrente a percepire la indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 18/80 dal 01.02.2024
(primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda); condanni l in Controparte_3 persona del Presidente pro tempore, a corrispondere in favore dell'istante, il trattamento economico accertato, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, come per legge (ai sensi dell'art. 152 u.c. disp.att.c.p.c. si dichiara che il valore della presente controversia è pari a €uro 13.008,48 ex art. 13, I° co. c.p.c. - 542,02*12*2-); ✓ condanni, la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per dichiarata e fattane anticipazione ex art. 93 c.p.c., ovvero nella denegata ipotesi di rigetto dichiari compensate le spese di lite stante la natura delle parti e la complessità dell'accertamento richiesto”.
Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi la cessazione della CP_2 materia del contendere, avendo provveduto a dare esecuzione al decreto di omologa in data 15.10.2025, precisando che il pagamento della prestazione è stato effettuato con valuta 3 novembre 2025 e che in data 15.10.2025 è stato parimenti chiesto lo sblocco degli arretrati.
All'odierna udienza, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che l ha provveduto CP_2 liquidato, nelle more del giudizio, la prestazione richiesta in ricorso, come da documentazione in atti. Del resto, la statuizione di cessata materia del contendere è stata richiesta dai procuratori delle parti costituite.
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere poste a carico dell CP_2 considerato che il riconoscimento del diritto della ricorrente è avvenuto solo dopo il deposito del ricorso introduttivo;
tuttavia, il comportamento dell'istituto, il quale ha provveduto alla liquidazione della prestazione entro un breve lasso temporale dalla notifica del ricorso introduttivo, consente di compensarle nella misura di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da con il ricorso introduttivo del giudizio Parte_1 depositato il 19.09.2025;
2) liquida le spese di lite in favore del ricorrente in complessivi €
1.865,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario 15%, che pone a carico dell nella misura di 2/3, con distrazione in favore del procuratore CP_2 dichiaratosi anticipante, e che compensa per il residuo.
Bari, 02.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli