Sentenza 6 luglio 2002
Massime • 2
Ai fini della individuazione del regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi, il presupposto della stabilità reale del rapporto di lavoro deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso ed alla configurazione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgimento (dipendendo da ciò l'esistenza, o meno, della effettiva situazione psicologica di "metus" del lavoratore) e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto in astratto regolare il rapporto ove questo fosse sorto con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce applicabili nella specie, con effetto retroattivo per il lavoratore.
Il rapporto di lavoro avente ad oggetto l'espletamento in favore delle Ferrovie dello Stato dei servizi indicati dall'art. 26 della legge 30 dicembre 1959 n. 1236 (mantenuto espressamente in vigore dalla legge 27 luglio 1967 n. 668) ha carattere autonomo, giusta la qualificazione in tal senso offertane dalla stessa norma (che fa riferimento ai fini della costituzione allo strumento della convenzione che parifica tale rapporto a quello subordinato solo agli effetti dell'assicurazione obbligatoria I.V.S.), non essendo incompatibili con detta natura autonoma (parasubordinata) la facoltà del committente di vigilare sull'esecuzione dell'opera (in particolare: accudienza, pulizia e custodia dei dormitori del personale delle FF.SS.) e di assegnare ad altro incarico i lavoratori inadempienti. Peraltro, poiché la norma citata non impone di qualificare il rapporto come "locatio operis" a prescindere dalle concrete modalità del suo svolgimento, l'indicata qualifica legislativa non è di ostacolo alla configurabilità di un rapporto di lavoro non autonomo ma subordinato, ove, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, risulti l'avvenuta introduzione in sede di stipulazione della convenzione o nella concreta gestione della medesima, di ulteriori obblighi per i lavoratori tipici del rapporto di lavoro subordinato ed incompatibili con detta normativa legale e con la natura autonoma del rapporto da esso disciplinato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente e congruamente motivata la decisione del giudice di secondo grado che aveva individuato una serie convergente di elementi significativi del carattere subordinato del rapporto, quali l'esistenza di un orario di lavoro, il controllo della prestazione secondo tale orario mediante obbligo di firma del foglio di presenza, la retribuzione proporzionale alle ore di lavoro prestate, il riposo su base settimanale, le ferie su base annuale, l'obbligo di comunicare l'assenza per malattia al datore di lavoro, l'assenza per il lavoratore di autonomia, di rischio, di qualsiasi pur rudimentale organizzazione imprenditoriale, di qualsiasi pur minimo apporto accessorio, la sottoposizione costante alle direttive ed ai controlli del datore di lavoro, l'utilizzazione di mezzi e di materiali d'uso di esclusiva proprietà delle Ferrovie per l'espletamento del lavoro.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9839 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALBERTO SPANÒ - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E n T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BE NN RI;
- intimate -
e sul 2^ ricorso n^. 16450/99 proposto da:
BE NN RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GIORDANI 22, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FABBRI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI CAMILLO SIMONETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 42/99 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 20/04/99 - R.G.N. 14315/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GUIDO RAIMONDI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale e rigetto del ricorso principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto depositato l'8 maggio 1991, la sig.ra NN MA NI ricorreva al Pretore di Bologna nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato e, assumendo di essere incaricato di servizi per convenzione stipulata con controparte, chiedeva che, previo accertamento della natura subordinata del rapporto sin dal 1^ febbraio 1971 o dal diverso momento ritenuto di giustizia, l'Ente fosse condannato a pagarle L. 53.482.009 per differenze retributive ed altre spettanze di lavoro, oltre a L. 10.808.929 a titolo di trattamento di fine rapporto, e oltre accessori.
Con sentenza in data 10 114 aprile 1992 il Pretore respingeva il ricorso.
Su appello della lavoratrice, il Tribunale della stessa sede, con sentenza in data 27 gennaio - 20 aprile 1999, condannava la Società Ferrovie dello Stato s.p.a. (succeduta all'Ente Ferrovie dello Stato), nei limiti della prescrizione quinquennale, a pagare a controparte L. 99.493.479, comprensive di interessi legali al 17 giugno 1998 e di svalutazione monetaria al 30 aprile 1998, oltre interessi e rivalutazione monetaria ulteriori. Le spese, compensate per la metà, erano poste per il residuo a carico della società. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono, in via principale, le Ferrovie dello Stato s.p.a., Società di Trasporti e Servizi per Azioni, con unico, articolato motivo.
Resiste la NI con controricorso contenente altresì ricorso incidentale affidato, esso pure, a unico motivo, cui resistono le Ferrovie con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con l'unico motivo le ferrovie dello Stato sostengono che alla luce del disposto dell'art.26 della, legge 30 dicembre 1959, n. 1236, il rapporto di lavoro di cui è causa ha avuto le caratteristiche del rapporto di lavoro autonomo, avendo avuto ad oggetto l'obbligo di eseguire personalmente uno specifico servizio alle condizioni stabilite nel capitolato, costituente parte integrante della convenzione prevista dalla norma citata;
l'incaricato aveva obbligo di prestare cauzione;
la convenzione aveva durata originariamente trimestrale e successivamente triennale, con facoltà delle parti di disdirla;
la stessa convenzione era approvata dall'autorità ferroviaria per la copertura finanziaria e poi registrata in caso d'uso; l'art. 17 del capitolato, parte integrante della convenzione, prevedeva a carico del lavoratore una serie di penalità economiche. Si trattava di elementi tutti conducenti all'esclusione del rapporto di lavoro.
Infatti, le convenzioni prevedevano la fornitura di un servizio (vale a dire di un risultato) secondo la disciplina propria del capitolato di cui al d.m. 27 luglio 1971, n. 10947 per l'espletamento di servizi ferroviari a mezzo incaricati. Non vi era un atto di assunzione (eventualmente anche di fatto), ma il rapporto si costituiva per convenzione, senza previsione di un periodo di prova cui soggiace, invece, il rapporto di lavoro.
La sentenza impugnata aveva trascurato di considerare l'effettiva volontà delle parti e i criteri ulteriori che, secondo la giurisprudenza di legittimità, individuano il rapporto di lavoro (collaborazione, subordinazione, rischio a carico esclusivo del datore di lavoro, oggetto della prestazione consistente nella mera messa a disposizione di energie lavorative, senza obbligo di risultato).
Il motivo è infondato.
È pur vero che questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare che il rapporto di lavoro avente ad oggetto l'espletamento in favore delle Ferrovie dello Stato dei servizi indicati dall'art. 26 della legge 30 dicembre 1959 n. 1236 (mantenuto espressamente in vigore dalla legge 27 luglio 1967 n. 668) ha carattere autonomo, giusta la qualificazione in tal senso offertane dalla stessa norma (che fa riferimento, ai fini della costituzione, allo strumento della convenzione che parifica tale rapporto a quello subordinato solo agli effetti dell'assicurazione obbligatoria I.V.S.), non essendo incompatibili con la detta natura autonoma (parasubordinata) la facoltà del committente di vigilare sull'esecuzione dell'opera (in particolare: accudienza, pulizia e custodia dei dormitori del personale delle FF.SS.) e di assegnare ad altro incarico i lavoratori inadempienti.
Nondimeno, poiché la norma citata non impone di qualificare il rapporto come "locatio operis" a prescindere dalle concrete modalità del suo svolgimento, l'indicata qualifica legislativa non è di ostacolo alla configurabilità di un rapporto di lavoro non autonomo, ma subordinato, ove, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, risulti l'avvenuta introduzione, in sede di stipulazione della convenzione o nella concreta gestione della medesima, di ulteriori obblighi per i lavoratori, tipici del rapporto di lavoro subordinato ed incompatibili con detta normativa legale e con la natura autonoma del rapporto da essa disciplinato (cfr. Cass. 29 gennaio 1999, n. 818; nonché Cass. 10 aprile 200, n. 4520; 20
novembre 1998, n. 11756; 3 novembre 1998, n. 11016). La giurisprudenza di legittimità si è quindi evoluta nel senso dell'adeguamento alle pronunce della Corte costituzionale n. 121 del 1993 e n. 115 del 1994, che hanno affermato il principio secondo il quale non sarebbe comunque consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura. ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato. La mancanza di una qualificazione legale vincolante del rapporto richiedeva, quindi, per valutare la fondatezza, o meno, della domanda, il raffronto tra l'attività in concreto svolta dalla ricorrente, connotata ed arricchita da ogni modalità che avesse caratterizzato il suo espletamento, con il canone (legale ex art. 2094 c.c.) dell'attività tipica di un rapporto di lavoro subordinato, secondo i criteri esplicitati soprattutto dalla copiosa giurisprudenza di questa Corte, la quale ripetutamente ha affrontato il problema del criterio (o dei criteri) di distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato: cfr., ex plurimis, Cass. 1 aprile 1995 n. 3853, che - ripetendo un principio ricorrente - ha affermato che ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato assume rilievo discriminante l'accertamento della sussistenza del requisito della subordinazione, intesa come assoggettamento della prestazione lavorativa al potere del datore di lavoro di disporne secondo le mutevoli esigenze di tempo e di luogo proprie dell'organizzazione imprenditoriale e di controllarne intrinsecamente lo svolgimento attraverso direttive alle quali il lavoratore è obbligato ad attenersi, così come è obbligato a mantenere nel tempo la messa a disposizione delle proprie energie lavorative per il raggiungimento degli scopi produttivi dell'impresa;
rispetto a tale accertamento hanno un concorrente rilievo sintomatico altri elementi, desunti dalle caratteristiche concrete di svolgimento dell'attività lavorativa.
La sentenza impugnata ha correttamente operato tale verifica, accertando le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa dell'incaricato per poi raffrontarle con quelle che caratterizzano la nozione legale di subordinazione, senza che dall'art. 26, legge n.1236/1959 cit., possa farsi discendere una diversa e vincolante qualificazione del rapporto come di lavoro autonomo.
In particolare il Tribunale ha singolarmente individuato una serie convergente di elementi di fatto significativi del carattere subordinato del rapporto: l'esistenza di un orario di lavoro, il controllo della prestazione secondo tale orario mediante obbligo di firma del foglio di presenza, la retribuzione proporzionale alle ore di lavoro prestate, il riposo su base settimanale, le ferie su base annuale, l'obbligo di comunicare l'assenza per malattia al datore di lavoro (che aveva addirittura il potere di controllo mediante medici delle Ferrovie, non più possibile nell'impiego privato e parzialmente sopravvissuto invece nel pubblico impiego), l'assenza per i lavoratori di autonomia, di rischio, di qualsiasi pur rudimentale organizzazione imprenditoriale, di qualsiasi, pur minimo apporto accessorio, la sottoposizione costante alle direttive e ai controlli del datore di lavoro, che li esercitava tramite proprio personale diretto, l'utilizzazione di mezzi e di materiali d'uso di esclusiva proprietà delle Ferrovie per l'espletamento del lavoro (consistente nella manutenzione del dormitorio ferroviario per il personale viaggiante e, essenzialmente, nelle pulizie e nel rifacimento delle camere con cambio della biancheria: sostanzialmente il servizio della ricorrente era, secondo il Tribunale, paragonabile a quello di una cameriera ai piani, corrispondeva cioè ad una specifica qualifica del personale dipendente, e soltanto di esso, per di più di livello non elevato).
Quale ulteriore elemento di contorno, esisteva un accordo sindacale in forza del quale i vari incaricati delle Ferrovie dello Stato erano stati assunti come dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato con delibera del 9 luglio 1987 e con decorrenza retroattiva dal lo gennaio 1987: non risultava che nel frattempo fossero mutate struttura e caratteristiche di tali rapporti e del loro svolgimento, sicché l'accordo, secondo il giudice di merito, avrebbe avuto valore sostanzialmente ricognitivo di una realtà giuridica preesistente (cfr., per una fattispecie analoga, di recente Cass. 11 aprite 2000, n. 4607).
L'apprezzamento della ricorrenza di tali circostanze, come significative della subordinazione, costituisce poi una tipica valutazione di merito, non sindacabile nel giudizio di legittimità se non per vizio di motivazione, nella specie insussistente, avendo il Tribunale ampiamente e non contraddittoriamente motivato il suo convincimento.
Col motivo di ricorso incidentale, la NI si duole che il Tribunale, violando l'art.2948 cc., 360 n. 4 e 5 c.p.c., abbia ritenuto applicabile, per i diritti di credito sorti dal rapporto, la prescrizione quinquennale, avendo avuto riguardo alla ritenuta natura del rapporto quale rapporto di lavoro subordinato, implicitamente considerato dotato di stabilità, mentre si sarebbe dovuto avere riguardo alla circostanza che la natura del rapporto era controversa e non riconosciuta dalla datrice di lavoro secondo la configurazione poi attribuitagli dal Tribunale, sicché, nel corso delle prestazioni, permaneva il metus della lavoratrice a far valere i propri diritti di contenuto retributivo;
questi avrebbero dovuto essere ritenuti, per tale ragione, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale.
Il motivo è fondato.
La decorrenza o meno della prescrizione in corso di rapporto va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situazione psicologica di metus del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente ex post, riconosce applicabili (Cass. nn. 4220/1991 e 5494/97). Erroneamente, quindi, il Tribunale ha omesso di considerare che il lavoratore, nel periodo in cui era incaricato del servizio presso la ricorrente, non era libero da timore nei confronti di questa e che, conseguentemente, la prescrizione non poteva decorrere. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, deve essere accolto il ricorso incidentale e rigettato quello principale;
la sentenza deve essere annullata in relazione alle censure accolte e la causa deve essere rinviata ad altro giudice di eguale grado, designato in dispositivo, che deciderà adeguandosi al principio di diritto secondo cui, ai fini della individuazione del regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi, il presupposto della stabilità reale del rapporto di lavoro deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso ed alla configurazione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgimento (dipendendo da ciò l'esistenza, o meno, della effettiva situazione psicologica di "metus" del lavoratore) e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto, in astratto, regolare il rapporto ove questo fosse sorto, sin dall'inizio, con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce applicabili nella specie, con effetto retroattivo per il lavoratore.
Allo stesso giudice è opportuno demandare altresì il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale e rigetta quello principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2002