Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9839
CASS
Sentenza 6 luglio 2002

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Ai fini della individuazione del regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi, il presupposto della stabilità reale del rapporto di lavoro deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso ed alla configurazione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgimento (dipendendo da ciò l'esistenza, o meno, della effettiva situazione psicologica di "metus" del lavoratore) e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto in astratto regolare il rapporto ove questo fosse sorto con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce applicabili nella specie, con effetto retroattivo per il lavoratore.

Il rapporto di lavoro avente ad oggetto l'espletamento in favore delle Ferrovie dello Stato dei servizi indicati dall'art. 26 della legge 30 dicembre 1959 n. 1236 (mantenuto espressamente in vigore dalla legge 27 luglio 1967 n. 668) ha carattere autonomo, giusta la qualificazione in tal senso offertane dalla stessa norma (che fa riferimento ai fini della costituzione allo strumento della convenzione che parifica tale rapporto a quello subordinato solo agli effetti dell'assicurazione obbligatoria I.V.S.), non essendo incompatibili con detta natura autonoma (parasubordinata) la facoltà del committente di vigilare sull'esecuzione dell'opera (in particolare: accudienza, pulizia e custodia dei dormitori del personale delle FF.SS.) e di assegnare ad altro incarico i lavoratori inadempienti. Peraltro, poiché la norma citata non impone di qualificare il rapporto come "locatio operis" a prescindere dalle concrete modalità del suo svolgimento, l'indicata qualifica legislativa non è di ostacolo alla configurabilità di un rapporto di lavoro non autonomo ma subordinato, ove, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, risulti l'avvenuta introduzione in sede di stipulazione della convenzione o nella concreta gestione della medesima, di ulteriori obblighi per i lavoratori tipici del rapporto di lavoro subordinato ed incompatibili con detta normativa legale e con la natura autonoma del rapporto da esso disciplinato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente e congruamente motivata la decisione del giudice di secondo grado che aveva individuato una serie convergente di elementi significativi del carattere subordinato del rapporto, quali l'esistenza di un orario di lavoro, il controllo della prestazione secondo tale orario mediante obbligo di firma del foglio di presenza, la retribuzione proporzionale alle ore di lavoro prestate, il riposo su base settimanale, le ferie su base annuale, l'obbligo di comunicare l'assenza per malattia al datore di lavoro, l'assenza per il lavoratore di autonomia, di rischio, di qualsiasi pur rudimentale organizzazione imprenditoriale, di qualsiasi pur minimo apporto accessorio, la sottoposizione costante alle direttive ed ai controlli del datore di lavoro, l'utilizzazione di mezzi e di materiali d'uso di esclusiva proprietà delle Ferrovie per l'espletamento del lavoro.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9839
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9839
    Data del deposito : 6 luglio 2002

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