Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
RGL 2519/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 24/03/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. di RG 2519/2020 avente ad oggetto opposizione all'esecuzione/atti esecutivi promossa
tra
, in p.l.r.p.t., con l'avv. Giovanni Calarco, Parte_1
ricorrente in riassunzione/opposto
CONTRO
in p.l.r.p.t., con l'avv. Nicola Strangio Controparte_1 resistente/opponente
conclusioni dalle parti: come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2019, l'odierno resistente Controparte_1
”, in qualità di debitore opponente, proponeva opposizione all'esecuzione/agli atti
[...] esecutivi avverso l'atto di pignoramento di crediti presso terzi ex artt. 72 bis e 48 bis DPR
602/73, notificatogli in data 14.10.2019, con il quale concessionario sottoponeva a vincolo tutte le somme dovute e debende ad esso debitore da parte del terzo esecutato, con ordine di pagamento diretto, fino alla concorrenza di € 24.182,02, oltre interessi di mora nonché oneri di riscossione maturandi fino alla data dell'effettivo pagamento;
i titoli sottesi al pignoramento erano costituiti da 11 avvisi di addebito e 3 cartelle esattoriali afferenti a crediti di natura tributaria;
Il G.E., con ordinanza resa in data 26.07.2020, chiudendo la fase “cautelare”, sospendeva l'esecuzione fissando, altresì, il termine di mesi tre per la proposizione del giudizio di merito, ai sensi degli artt. 616, 618 e 624 cpc.
Con atto di citazione depositato in data 26.10.2020, ritualmente notificato, l'
[...]
CP_
, limitatamente agli avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi , Parte_1
conveniva in giudizio il Controparte_1
Il concessionario, nell'atto di citazione in riassunzione del merito della controversia, contestava le eccezioni formulate nel ricorso in opposizione e, segnatamente:
- evidenziava l'infondatezza dell'eccezione di genericità dell'atto di pignoramento, sostenendo che l'esecutato era a conoscenza della natura dei crediti intimati, avendo ricevuto la notifica degli atti presupposti e dell'avviso di intimazione;
- contestava l'eccezione di prescrizione, non essendo ancora decorso il termine decennale.
Concludeva, pertanto, per l'accoglimento della domanda con conseguente revoca della sospensione dell'esecuzione, chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda avversaria con declaratoria della legittimità del pignoramento. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva il resistente opposto, il quale contestava l'assunto avversario evidenziando le eccezioni già formulate nell'atto di opposizione all'esecuzione/atti esecutivi. Concludeva affinché
venisse accertata e dichiarata “la inammissibilità e/o inefficiacia ai fini di prova di tutta la
documentazione prodotta da parte ricorrente per violazione degli artt. 16 decies DL 179/2012 e
22 CAD, e più nello specifico le copie delle cartoline di ritorno di ognuno degli avvisi di addebito,
nonché le copie degli avvisi stessi;
…. l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del pignoramento e
degli atti ad esso prodromici, promosso da contro il Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante, per mancata specificazione del Controparte_1
credito, per omessa notifica degli atti presupposti nonchè per violazione dell'art. 50 dpr 602/73 con conseguente svincolo delle somme di spettanza della stessa. Con vittoria di spese e
competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
La domanda proposta dall' è fondata e merita, dunque, Parte_1 accoglimento per quanto di seguito esposto. In primo luogo viene esaminata l'eccezione di illegittimità dell'atto di pignoramento per mancata specificazione del dettaglio dei crediti per cui si procede;
l'opponente, a sostegno delle proprie argomentazioni difensive, richiama la nota pronuncia della Suprema Corte, Terza Sezione Civile,
n. 26519, depositata il 09/11/2017, nella quale è stato affermato il seguente principio di diritto:
"L'atto di pignoramento presso terzi eseguito dall'agente di riscossione ai sensi dell'art. 72-bis
D.P.R. n. 602 del 1973 in sede di esecuzione esattoriale, sebbene preordinato alla riscossione
coattiva di crediti erariali, non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., conservando invece quella di atto processuale di
parte. Consegue che l'attestazione ivi contenuta delle attività svolte dal funzionario che ha
materialmente predisposto l'atto (nella specie, concernente l'allegazione di un elenco contenente
l'indicazione delle cartelle di pagamento relative ai crediti posti in riscossione) non è assistita da
fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso, a differenza di quanto avviene quando
l'agente di riscossione esercita - ex art. 49, comma 3, D.P.R. n. 602 del 1973 - le funzioni
proprie dell'ufficiale giudiziario, ad esempio notificando il medesimo atto".
Dal principio appena enunciato, ne discende che l'attestazione contenuta nell'atto di pignoramento delle attività svolte dal funzionario concernente l'allegazione dell'elenco contenente l'indicazione delle cartelle di pagamento relative ai crediti posti in riscossione e la data di notifica delle stesse non è assistita da fede pubblica, essendo considerato un atto di parte;
ne consegue, pertanto, che l' dovrà dare prova dell'effettiva notifica delle cartelle Pt_1
e degli avvisi d'intimazione, la cui indicazione è contenuta nell'atto di pignoramento;
diversa cosa è la nullità del pignoramento che non contenga l'indicazione dettagliata dei crediti per cui si procede, concernendo tale aspetto i requisiti formali dell'atto predisposto a livello ministeriale.
Invero, l'indicazione del numero degli avvisi e della data della notifica consente de relato all'opponente di identificare esattamente i titoli portati ad esecuzione, laddove siano stati ritualmente notificati, e consente, altresì, in caso contrario, di attivarsi con i rimedi oppositivi in caso ritenga che la notifica non sia avvenuta.
Si ritiene, pertanto, che la detta eccezione non appare meritevole di accoglimento.
Quanto all'eccezione di prescrizione il ricorrente ha inteso formulare, per tale verso, un'opposizione all'esecuzione.
In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Orbene, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (cfr Cass S.U. 23397/2016).
Pertanto, sotto tale profilo, va verificata la effettiva regolare notifica degli avvisi di addebito e dei successivi atti interruttivi.
Orbene gli avvisi di addebito impugnati aventi ad oggetto contributi previdenziali per gli anni dal
2012 al 2016 sono i seguenti:
1. avviso di addebito n. 39420140004605089000 notificato in data 17/02/2015
2. avviso di addebito n. 39420150000048880000 notificato in data 20/05/2015
3. avviso di addebito n. 39420150000494674000 notificato in data 08/09/2015
4. avviso di addebito n. 39420150003439845000 notificato in data 02/02/2016
5. avviso di addebito n. 39420150003440047000 notificato in data 02/02/2016
6. avviso di addebito n. 39420160002206968000 notificato in data 18/10/2016
7. avviso di addebito n. 39420160002860291000 notificato in data 16/11/2016
8. avviso di addebito n. 39420160002860392000 notificato in data 16/11/2016
9. avviso di addebito n. 39420160005040438000 notificato in data 13/01/2017
10. avviso di addebito n. 39420170000002952000 notificato in data 20/01/2017
11. avviso di addebito n. 39420170002495655000 notificato in data 11/10/2017
I predetti, per come si evidenzia dagli avvisi di ricevimento prodotti in atti, risultano regolarmente notificati nelle date indicate.
Il concessionario inoltra produce e documenta, anche a fini interruttivi della prescrizione, la regolare notifica dell'avviso di intimazione di pagamento n. 09420199008426903 (quale atto prodromico ex art. 50 dpr 602/73) con il quale in data 25/09/2019 è sato sollecitato il pagamento degli avvisi citati.
Sicchè l'atto di pignoramento notificato in data 14/10/2019 è intervenuto regolarmente e tempestivamente e, nessuna prescrizione può dirsi maturata. Alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda del ricorrente/opposto deve essere accolta e, pertanto, va disposta la revoca della sospensione dell'esecuzione disposta dal g.e. in data
26.07.2020, relativamente alle cartelle agli avvisi di addebito, oggetto del presente giudizio.
Quanto alle spese di lite si reputa equo compensarle tra le parti.
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Accoglie la domanda proposta dall' e, per l'effetto: Parte_1
- revoca la sospensione del procedimento esecutivo N.937/2019-1 RGE e del pignoramento notificato in data 14.10.2019, disposti dal Giudice dell'Esecuzione in data 26.07.2020,
relativamente agli avvisi di addebito di cui in parte motiva.
- dichiara la legittimità dell'atto di pignoramento di crediti presso terzi ex artt. 72 bis e 48 bis
DPR 602/73, promosso dall' nei confronti del Parte_1 [...]
in ordine agli avvisi di addebito di cui in parte motiva, con dovutezza del Controparte_1 relativo importo.
- spese compensate.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”, in data 27/03/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo