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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI B ARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tri bunal e di B ari , Prim a S ezione ci vi le, in com posi zi one coll egi al e, nell e pers one dei Gi udi ci:
Dr.ss a Rosella Nocera P resident e
Dr.ss a Val eri a Guaragnella Gi udi ce
Dr.ss a Di Gioi a Ti zi ana Giudice relatore ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a procedura is cri tta sotto il n. 4208/ 2024 R .G. V.G., promossa con ricorso congiunt o ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato il 30.07.2024, pendent e t ra
, nat o a B ari il 04.11.1982, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Biasi
e
, nat a a C onversano (B A) il 14.05.1981, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro D'Alena
nonché
Pubblico Minis tero press o il Tribunal e di Bari.
OGGETTO: cess azione degli effetti ci vi li del mat rim onio su domanda congiunta e x art. 473 bis.51 c.p.c.
I N F A T T O E D I R I T T O
Con il ri corso congiunto ex art. 473 -bi s.51 c.p.c. deposit ato il 30.07.2024
e prem esso che: Parte_1 Controparte_1
- avevano cont ratto m atrimonio concordat ari o il 26.05.2012 i n Bari, trascritt o nel regis tro degli atti di m at ri monio del predetto C omune
(anno 2012 – part e II, Seri e A, n.114);
- dall'unione coniugale era nata la figlia il 14.08.2013; Per_1
- ent rambi i coni ugi erano di pendenti bancari;
- i coniugi avevano definit o consensualm ente l a separazione;
- il Tri bunal e di B ari omologava l a suddet ta separazione con decreto del 19.01.2022;
- le parti si erano accordat e anche in ordi ne all e condi zi oni con cui divorziare;
tutto quanto premess o, chi edevano al Tribunale di B ari di recepire t ali l oro accordi, di chi arando espress am ent e di non vol ersi ri concili are e di vol ersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Con decreto dell'11.09.2024, il Presidente, letto il rico rso, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del 21.01.2025.
All'udienza del 21.01.2025, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposit o di note s critt e ai sensi dell'art . 127 -ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in C amera di consigl io.
Il Pubbli co Minist ero rendeva parere favorevol e il 13.09.2024.
*****
La domanda di cess azione degli e ffetti civil i del m at rim oni o su ri corso congiunto è fondat a e m erit a, pert ant o, accoglim ento sussist endo l e condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successi ve modifi che.
Invero, dall a copia del decreto di omologa em erg e non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza di comparizione tenutasi in quel procedi mento a quell a di proposi zi one del present e ri corso risult a com piuto il t ermine di l egge ri chi est o dal la cit at a norm a.
All a stregua del le risult an ze del la document azione anagrafi ca i n att i, inolt re, appare legitt imo desum ere che dall a dat a dell a com pari zi one del giudi zio separativo ad oggi l e parti siano vissut e ini nt errott ament e separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella com unione m ateri al e e spi ritual e necessaria al perdurare del m atrimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del m atrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile d el Comune del luogo di celebrazione, nei cui atti il m at rim onio ris ult a t rascri tto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P . R. n. 396/2000.
Quanto ai rapporti personal i ed economici t ra l e parti , le pattui zi oni concordat e (affi dament o condivi so dell a figli a, con collocam ento privilegi ato presso l a madre;
cal endari o degli i ncont ri t ra padre e figli a;
contributo del padre al mantenimento della figlia nella misura di € 300,00 mensili, olt re al 50% dell e spese straordinari e;
null a a titol o di assegno divorzile ecc.) s ono conform i all a l egge e, pert anto, devono essere recepit e in sent enza.
Le spese proces suali sono com pensat e i nt egralment e t ra l e parti attesa l a nat ura del la cont roversi a.
La sent enza è provvi sori am ent e esecuti va per l egge.
P.Q.M.
Il Tribunal e di B ari -Prim a S ezione civil e - defi nitivam ent e pronunci ando sull a dom anda congiunt a proposta da e Parte_1 [...]
, nel gi udi zio n. 4208/ 2024 R.G. V.G., i n composiz i one CP_1 collegiale, con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
1. dichiara l a cess azione degli effetti civili del mat rim onio cel ebrato tra i coniugi anzidet ti in B ari il 26.05.2012, t rascri tto nel registro degli atti di m atri m onio del predett o C omune (ann o 2012, at to n.
114, parte 2, s erie A) all e condi zioni concordat e nel ri corso congiunto da int endersi qui int egralment e trascritt e;
2. la m ogli e perde i l cognom e del m arit o;
3. ordi na al Cancell iere di trasm ett ere copi a della present e sent enza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune s uindicat o per le annot azioni e gl i ult eri ori adempim enti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. spese compens at e.
Così decis o i n B ari, nell a Cam era di consiglio dell a P rim a S ezione civil e del Tribunale, il giorno 14 febbraio 2025.
IL GI U D I C E E S T E N S O R E
Dr.s sa Ti ziana Di Gioia
I L PR E S I D E N T E
Dr.ssa Rosella Nocera