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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/03/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 743/2024
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON
IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to COLONNA MARCANTONIO, come da Parte_1
procura in atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. LEONE FABIOLA (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e da avv. C.F._1
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.01.2024, adiva il Tribunale del Lavoro di Trani Parte_1 convenendo l' al fine di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno per il CP_1
Perso nucleo Familiare (di seguito con decorrenza dall'erogazione della pensione di reversibilità n.
SO 24062850 (01.07.2021) e computando nel nucleo familiare anche la OT minore, Per_2
affidatale dal Tribunale di Bari in data 25.10.2017.
[...]
Dunque, la ricorrente chiedeva di condannare l' convenuto in giudizio alla corresponsione, in CP_2 favore della stessa ricorrente, dell'ANF, nei termini di cui sopra, sino al febbraio 2022, data ultima di vigenza del diritto all'ANF (successivamente sostituito con l'Assegno Unico dalla Legge n.
230/2021); oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge nonché vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
L' si costituiva in giudizio, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, poiché ritenuto CP_1
infondato; con vittoria di spese.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la loro discussione, la causa veniva decisa mediante deposito telematico del dispositivo, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti aveva depositato le note di trattazione scritta.
Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va accolto.
Veniva dedotto in ricorso che, con ordinanza n. 92/217 R.V.G. del 25.10.2017 del Tribunale per i
Minorenni di Bari, i coniugi e (odierna ricorrente) erano stati Parte_2 Parte_1
nominati soggetti affidatari della OT RE;
che detto provvedimento era Persona_2
stato confermato con ordinanza del 14.02.2018; che, con verbale di giuramento del Tribunale di
Trani del 14.02.2019, la ricorrente era stata nominata tutrice della OT RE;
che, con decreto esecutivo emesso in data 12.06.2019, il Tribunale per i minorenni di Bari aveva confermato l'affidamento della minore agli stessi zii e . Persona_2 Parte_2 Parte_1
La ricorrente deduceva altresì che il coniuge avesse sempre percepito Parte_2 regolarmente l'ANF anche per la OT RE , ma che, a seguito del decesso Persona_2
dello stesso coniuge, avvenuto il 05.06.2021, la casalinga disoccupata priva di redditi Parte_1
propri, avesse domandato e ottenuto la pensione di reversibilità (SO 24062850) del marito defunto, senza però vedersi riconosciuto l'assegno familiare per la OT RE.
Precisava comunque la ricorrente che, soltanto a seguito della presentata domanda (il 17.06.2022) per la ricostituzione per variazione dati dei contitolari per ANF, ovverosia per la figlia maggiorenne inabile e la OT minore , l'Istituto avesse riconosciuto (con Persona_3 Persona_2
nota del 09.10.2023) la prestazione richiesta, con decorrenza dall'01.07.2021, ma considerando nel nucleo familiare solo ed esclusivamente la figlia maggiorenne inabile Persona_3
Pertanto, con l'atto introduttivo al presente giudizio, la ricorrente chiedeva il ricalcolo del trattamento di pensione oggetto di causa considerando, però, l'intero nucleo familiare (ivi compresa la OT RE in affidamento nonché la riliquidazione delle somme Persona_2 ingiustamente non corrisposte dall' . CP_1
Di contro, l' resistente sosteneva che la OT della ricorrente non fosse mai risultata a CP_2
carico sulla pensione 002090117043377 in capo al dante causa , sebbene Parte_2 protutore. Inoltre, argomentava che il padre naturale della RE, , fosse Persona_4
risultato dipendente.
Dunque, a parere del resistente, dalla circostanza della percezione del reddito da parte del padre naturale della RE, doveva conseguire il rigetto del ricorso.
Allora, tutto quanto premesso, si osserva quanto di seguito.
Si rammenta che l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) istituito dalla Legge n. 153/1988 è una prestazione economica erogata dall' per sostenere il reddito dei nuclei CP_1
familiari in presenza di determinate condizioni. Perso In altri termini, tramite l' si prevede l'erogazione su base mensile di un sostegno economico in favore di soggetti, sia lavoratori dipendenti che pensionati, che risultino avere diritto al percepimento in base a specifici livelli reddituali oltre che, come già detto, in presenza di talune condizioni.
Difatti, tale beneficio spetta ai nuclei familiari per i figli legittimi o legittimati e per quelli ad essi equiparati (figli adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge;
ragazzi affidati a norma di legge e nipoti viventi a carico di ascendente diretto) aventi comunque un'età inferiore ai 18 anni.
Ebbene, sulla scorta di questo, si ritiene di condividere le argomentazioni di parte ricorrente.
Si ritiene cioè che la circostanza per cui il genitore legittimo della minore avesse Persona_2 redditi propri non abbia alcuna rilevanza, atteso che dal momento dell'affidamento giudiziale della minore alla famiglia affidataria degli zii, il diritto alla prestazione previdenziale non spetta più al genitore legittimo, bensì alla famiglia affidataria.
Infatti, a seguito dell'affidamento, il minore fuoriesce – almeno temporaneamente – dal nucleo familiare della sua famiglia di origine per comporre il nucleo familiare della famiglia affidataria.
Non avrebbe perciò alcun titolo il genitore legittimo di godere dei benefici assistenziale di un minore non più a suo carico.
Del resto, come previsto dall'art. 3 del D.L. 13.01.1988, n. 5 convertito in Legge n. 153/88, gli assegni familiari spettano alle famiglie composte da figli ed equiparati ai sensi dell'art. 38. Del
D.P.R. 26.04.1957, n. 818 ove sono considerati equiparati ai figli legittimi i figli naturali o adottivi nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.
E tanto al fine di offrire alla famiglia affidataria di un minore che versi in difficoltà, in casi cioè che possono ostacolare la sua funzione educativa, di ottenere un aiuto economico che consenta di provvedere al mantenimento, all'educazione, all'istruzione e alle relazioni affettive del minore stesso. Lo stesso , con la circolare n. 23/2022, a conferma di quanto appena detto, ha fornito CP_1
indicazioni operative che devono essere seguite per l'inoltro della domanda di Assegno Unico da parte dei genitori affidatari in caso di difficoltà della famiglia di origine che priva temporaneamente il minore di un ambiente idoneo;
prevedendo che la domanda possa essere presentata dal tutore o dalla persona affidataria (compresi i nonni per i nipoti come precisato dall' ), in presenza di un CP_1
provvedimento di affidamento familiare disposto dal Servizio sociale locale o dal Tribunale ai sensi della Legge n. 184/1983, proprio al fine di tutelare il minore in affido familiare anche pre-adottivo.
Infine, per quello che qui ci occupa, va detto che parte resistente non produceva alcunché che dimostrasse che la prestazione non fosse dovuta, ma si limitava a produrre una sentenza citata della
Corte d'Appello di Bari che, a parere di chi scrive, non appare avere attinenza con il caso di specie, non trattandosi, in quel caso, di figli adottivi o regolarmente affidati dagli organi competenti.
Concludendo, in forza delle ragioni in disamina, il ricorso va accolto.
Le spese seguono il criterio della soccombenza, nella misura come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani – Giudice monocratico del lavoro
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato Parte_1
il 29/01/2024, nei confronti di , così provvede: CP_1 accoglie il ricorso e, per l' effetto, condanna l' a corrispondere alla ricorrente l'ANF CP_1 considerando l'intero nucleo familiare carico della stessa comprendendo la OT affidatale dal
Tribunale per i Minorenni di Bari, con decorrenza dalla erogazione della Persona_2 pensione di reversibilità sino al Febbraio 2022, data ultima di vigenza del diritto all'ANF, oltre accessori di legge;
condanna altresì l' alla rifusione delle spese processuali della ricorrente, liquidate in € CP_1
2000,00 oltre oneri accessori di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Così deciso in Trani, il 13/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore