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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2024, n. 17187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17187 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in I grado iscritta al N.R.G. 50116/2022 riservata in decisione sullo status alla udienza del 30.10.2024 vertente tra
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to SIMONA Parte_1 C.F._1
BARBALISCIA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ( ), con il patrocinio dell'avv.to Controparte_1 C.F._2
MARIARITA TEOFILI, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.07.2022, chiedeva la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il coniuge, CP_1
, con la quale aveva contratto matrimonio concordatario in Roma in data 31.05.2008,
[...] precisando che dall'unione erano nati i figli (23.08.2011) e (04.05.2014) e Per_1 Per_2 deducendo, a fondamento della domanda, l'intervenuta separazione personale tra i coniugi pronunciata con la sentenza n. 15509/2020 pubblicata in data 06.11.2020 dal Tribunale di Roma, successivamente parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza 601/2022 pubblicata il 31.01.2022- N.R.G. 6436/2020- , e che da allora i coniugi avevano sempre vissuto separatamente, non essendo intervenuta alcuna conciliazione, né essendosi ricostituita, tra i coniugi, alcuna forma di comunione materiale e spirituale.
All'udienza del 01.03.2023, il Presidente f.f. incaricava i Servizi Sociali del VII Municipio di Roma di rimettere entro il 19.6.2023 una relazione aggiornata sul nucleo familiare riferendo in ordine alle
1 condizioni psicofisiche dei figli minori, in ordine alle condizioni di vita degli stessi, in ordine ai loro rapporti con ciascuno dei genitori e con le rispettive famiglie di origine nonché in ordine ai percorsi intrapresi dagli stessi e dai genitori e rinviando all'udienza del 12.07.2023. All'udienza sopraindicata, il Presidente f.f. disponeva l'audizione dei figli minori delle parti Per_1
e fissando per l'incombente l'udienza del 18.10.2023 (poi rinviata al 15.05.2024 e Per_2 successivamente anticipata al 06.03.2024).
A scioglimento della riserva assunta in data 06.03.2024, il Presidente f.f. dichiarava di avere esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti della separazione come vigenti e rinviava la prima udienza istruttoria di comparizione delle parti per il giorno 30.10.2024.
All'udienza istruttoria del 30.10.2024, le parti ribadivano la domanda relativa alla pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione sullo status, preso atto della rinuncia ai termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pertanto, deve essere accolta.
Dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi sono separati legalmente in virtù della sentenza n. 15509/2020 pubblicata in data 06.11.2020 dal Tribunale di
Roma, successivamente parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza
601/2022 pubblicata il 31.01.2022- N.R.G. 6436/2020-, e che da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e non appare possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale fra gli stessi.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898 come modificata dalla legge n. 74/1987, dalla legge n. 162/2014 e dalla legge n. 55/2015, atteso che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta, non essendo stata formulata la relativa eccezione, si è protratta oltre i termini previsti dalla norma citata e che non appare possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi in considerazione dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, del tempo trascorso dalla separazione e della persistente volontà di entrambi i coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale.
Poiché la causa non risulta adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti di ordine patrimoniale e non patrimoniale, deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria per gli adempimenti di cui all'ordinanza pronunciata in data 30.10.2024.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, fatti salvi i provvedimenti della separazione come vigenti, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31.05.2008 in Roma tra e;
Parte_1 Controparte_1
-dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto 00101, parte 2, serie A03);
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza emessa in data 30.10.2024.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 31.10.2024
2 Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Paola Larosa
Il Presidente
dott.ssa Marta Ienzi
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