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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/04/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE-
La Corte d'Appello di Bari, Sezione specializzata in materia di impresa, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati
Alberto Binetti presidente
Paolo Rizzi consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 770 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 tra
elettivamente domiciliata in Bari, corso Vittorio Emanuele Parte_1
II n. 179, presso lo studio degli avv.ti Raffaele e Bia e Gabriele Dell'Atti, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti ----------------------
------------------------------------------------------------------------ impugnante
e
, elettivamente domiciliato in Bari, piazza Giulio Controparte_1
Cesare n. 30, presso lo studio dell'avv. Carlo Mercurio, che lo rappresenta e difende, unitamente agli avv. ti Michele Loiudice e
Francesco Paolo Bello, giusta procura in atti -----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- convenuto
Conclusioni: all' udienza dell'1 aprile 2025, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Svolgimento del processo
Con lodo arbitrale del 5 aprile 2022 è stata rigettata la domanda di annullamento della delibera del 14 maggio 2021, mentre è stata accolta la domanda subordinata volta a dichiarare l' insussistenza dei presupposti per la revoca di dalla carica di amministratore della Controparte_1
oltre a dichiararsi la predetta società tenuta al pagamento in Parte_1 favore dello della somma di euro 22.750, 00, spese CP_1 compensate, e con ordine alla di richiedere l'iscrizione del lodo Pt_1 nel registro delle imprese.
Con citazione del 23.5.22, ha impugnato il lodo la Parte_1 chiedendone la nullità, nella parte relativa all'ordine di iscrizione dello stesso in formato integrale nel registro delle imprese.
Si è costituito , contestando la fondatezza Controparte_1 dell'impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1 aprile 2025, le parti, recependo la proposta ex art. 185 bis cpc formulata da questa Corte, hanno dato atto di aver transatto stragiudizialmente la controversia e, perciò, chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese giudiziali.
Alla medesima udienza, la causa è stata trattenuta in decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'intervenuta transazione della controversia, di cui hanno dato atto le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni, impone che si dichiari cessata la materia del contendere, come espressamente richiesto da tutti i contendenti, i quali hanno altresì dichiarato di essersi accordati per la compensazione delle spese processuali.
Non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17,
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - Legge di stabilità 2013), giacché - secondo il prevalente orientamento della S. C. - la ratio della norma, orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione non originaria ma, come nella specie, sopravvenuta (Cass. 3711/16; 13636/15; 19464/14; 2226/14).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla Pt_1
con citazione del 23.5.22, avverso il lodo arbitrale del 5 aprile 2022,
[...] così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa per intero le spese processuali.
Così deciso, nella camera di consiglio dell'1 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Alberto Binetti