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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/02/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 974/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Donatella Giustolisi;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, organicamente rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di;
CP_1
APPELLATO
1 Controparte_2
(C.F. ), in persona dell'assessore in carica;
[...] P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata decisa all'esito dell'udienza del 26 febbraio 2025, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 437 e
429 c.p.c., tramite deposito contestuale delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31/7/2018 adiva il Tribunale di Parte_1
Catania proponendo opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni nn. 18/0600, 18/0601,
18/0602, 18/0603, 18/0604, 18/0605 del 20 giugno 2018, con le quali l
[...]
gli aveva irrogato (in solido con Controparte_3 Controparte_4 sanzioni pecuniarie per complessivi €. 53.366,66 per avere impiegato la lavoratrice
[...]
nel periodo compreso fra il mese di luglio 2009 ed il 3 aprile 2013, senza Persona_1
che la stessa risultasse dalle scrittura obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria;
per l'omessa comunicazione al competente Centro per l'impiego, entro cinque giorni, dalla cessazione del rapporto di lavoro;
per l'omessa ed infedele registrazione sul libro unico del lavoro delle prestazioni lavorative della medesima lavoratrice;
per l'inosservanza delle norme giuridiche sui minimi inderogabili di trattamento economico e normativo previste dai contratti collettivi;
per non aver corrisposto alla lavoratrice anzidetta la retribuzione relativa al mese di dicembre 2009 e la tredicesima mensilità.
Eccepiva, per ciò che quivi ancora interessa, che la contestazione degli illeciti era avvenuta oltre il termine di cui all'art. 14 L. 689/1981, altresì contestando l'esistenza del rapporto di lavoro ed il quantum delle sanzioni applicate.
Costituitosi in giudizio, l chiedeva il Controparte_3 rigetto dell'opposizione proposta.
Con sentenza n. 352/2024 del 19 gennaio 2024 il Tribunale di Catania annullava le ordinanze ingiunzioni n. 18/0602, prot. n. 1472 del 20 giugno 2018, per la somma di €.
900,00, e n. 18/0604 prot. n. 1474 del 20 giugno 2018 per la somma di €. 250,00, rigettando per il resto l'opposizione e compensando nella misura di 1/5 le spese di lite, che per la parte restante venivano poste a carico dell'opponente.
Avverso la sentenza ha interposto appello sulla base di cinque Parte_1
2 ragioni di censura.
Si è costituito in giudizio l , resistendo al Controparte_3
gravame e chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata decisa all'esito dell'udienza del 26 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata la contumacia dell Controparte_2
, non costituitosi in giudizio nonostante sia stato
[...]
ritualmente chiamato a parteciparvi.
Con il primo motivo l'appellante denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981 e dell'art. 2 della L. n. 241/90, per non avere il Tribunale accolto l'eccezione afferente l'intempestività della contestazione, effettuata in data 4/9/2014.
Il motivo è fondato.
Giova osservare che in base al richiamato art. 14, la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
La disposizione de qua deve essere interpretata, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, nel senso che “il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione” (v. Cass. Nn. 14862/2022,
27702/2019, 27405/2019, 9311/2007), risolvendosi tale valutazione del giudice in un giudizio di fatto.
Nel caso di specie, la sequenza temporale degli accadimenti è così descritta dalle parti: in data 15 maggio 2013 perveniva all richiesta del tentativo di Controparte_3
conciliazione proposto dalla lavoratrice per aver svolto attività Persona_1 lavorativa in nero in favore della ditta “ , di cui lo era Controparte_4 Parte_1
3 legale rappresentante;
fissata la comparizione delle parti per il 17 luglio 2013, nessuno si presentava per la società; in data 13/12/2013 l effettuava visura Controparte_3
camerale per individuare il legale rappresentante della ditta, sicché in data 16/1/2014 lo amministratore unico, veniva invitato ad esibire la documentazione afferente Parte_1
la lavoratrice;
il 3/2/2014 ed il 7/2/2014 lo consegnava i documenti di Per_1 Parte_1
lavoro all , circoscrivendo il rapporto dal 15/7/2002 al 1/12/2009; con nota CP_3
ricevuta in data 6/2/2014 veniva invitata a fornire prove documentali e Persona_1
testimoniali a conferma della propria denuncia, ed in pari data la stessa veniva sentita dagli ispettori del lavoro, dando loro tutte le informazioni afferenti l'attività di lavoro alle dipendenze della in data 24/2/2014 venivano assunte le deposizioni Controparte_4
di quattro testi, titolari di altrettante ditte, i quali riferivano dei rapporti tenuti con la , Per_1 quale dipendente della , nel periodo compreso fra l'anno 2007 ed il mese di Controparte_4
aprile 2013; nella medesima data del 24/2/2014 la consegnava la documentazione Per_1
a supporto della propria denuncia.
Esponeva l nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo CP_3 grado, che “con ripetute visure camerali, effettuate in data 04.03.2014 ed in data
25.06.2014, nonché dal verbale di assemblea del 21.06.2006, si evince la qualifica di amministratore unico in capo all'odierno ricorrente e precisamente dal 23.11.2004 sino al
04.03.2014, tenuto conto che dal verbale suindicato si evince il cambio della denominazione sociale della società (…) A questo Parte_2 Controparte_4
punto in data 25.06.2014 venivano definiti tutti gli accertamenti effettuati dalle Ispettrici del
Lavoro con l'emissione del verbale unico di accertamento e notificazione”, notificato allo il 4/9/2014. Parte_1
Così stando le cose, ritiene la Corte che, se è vero che tutti gli accertamenti erano definiti con la visura camerale, quale atto conclusivo dell'indagine, successivo alla acquisizione e alla valutazione degli elementi del caso, deve parimenti ritenersi che la visura camerale estratta il 25/6/2014 nessuna informazione aveva aggiunto all'accertamento già compiuto. La medesima visura camerale, infatti, era stata già estratta dall in data 4/3/2014, e prima ancora il 13/12/2013, né era utile Controparte_3 effettuare un nuovo aggiornamento, evidente essendo che l'individuazione del rappresentante legale dovesse temporalmente cristallizzarsi al momento della commissione dell'illecito (come, del resto, ben noto all che infatti indirizzò la CP_3
contestazione allo nonostante questi fosse cessato dalla carica di Parte_1
amministratore unico il 4/3/2014), non avendo del resto l fornito altra CP_3
4 giustificazione in relazione alla ripetizione della visura.
Dunque, l'ultima attività istruttoria venne compiuta il 24/2/2014 o, tutt'al più, il
4/3/2014, ritenendo la Corte – e in ciò andando di contrario avviso rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale - affatto eccessiva e non giustificata l'attesa di circa quattro mesi
(fino al 25/6/2014, data in cui l assume di aver preso piena conoscenza degli CP_3 elementi dell'illecito) per la valutazione degli elementi acquisiti, relativi all'assunzione irregolare di un solo lavoratore, non apparendo fra l'altro che la quantità dei documenti esaminati o l'esame dei testimoni sentiti fosse tale da giustificare siffatta tempistica e non potendo dunque individuarsi nei 90 giorni antecedenti la notifica del verbale di accertamento (avvenuta il 4/9/2014) il termine finale dell'accertamento compiuto, alla luce dell'eccessivo lasso di tempo trascorso.
Ne discende che è tardiva, sulla base del disposto dell'art. 14 L. 689/1981, la contestazione dell'illecito, avvenuta il 4/9/2014, ben oltre 90 giorni dal completato accertamento.
Gli altri motivi di gravame sono assorbiti, riguardando l'esistenza del rapporto lavorativo, la determinazione del quantum delle sanzioni applicate, l'illegittimità sopravvenuta delle ordinanze ingiunzioni, la condanna alle spese legali.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Non deve provvedersi sulle spese relativamente al rapporto con l'appellato contumace.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 352/2024 in data 19/1/2024 del Tribunale di Catania,
[...]
ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata, annulla le ordinanze ingiunzioni opposte e condanna l Controparte_3
a rifondere, in favore di , le spese di entrambi i gradi,
[...] Parte_1 che liquida in €. 7.052,00 per compensi del giudizio di primo grado ed €. 7.160,00 per compensi del presente grado, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
5 26 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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