Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1352/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1352/2024 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “Esecutorietà sentenza Sacra
Rota nullità di matrimonio (L. 121/85)”, promossa da
(nata a [...], in data [...] e residente in [...]
Cellamare, 38 – CF rappresentata e difesa dall'avv. Carmela FLAMINIO (c.f. C.F._1
) in virtù di mandato in calce al ricorso e presso il cui studio in Bari alla Via C.F._2
Brigata e divisione Bari, nr. 94C elegge domicilio indicando quale indirizzo pec per le notifiche il seguente: Email_1
Ricorrente
Contro
(nato a [...] in data [...] e residente in [...] nr 5 - CF ) rappresentato, difeso e domiciliato nel presente procedimento C.F._3 dall'avv. Salvatore Conticchio del Foro di Bari, con studio in Gravina in Puglia (BA), in Corso
Giuseppe Di Vittorio n. 92 – (C.F.: in virtù di mandato in calce al ricorso il C.F._4
pagina 1 di 4
Email_2
Resistente contumace
Con la partecipazione cartolare del Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, nella persona dell'Avvocato Generale come da conclusioni scritte del 08/01/2025.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso depositato il 19.10.2024, ha chiesto di dichiarare Parte_1
l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica del 27 ottobre 2022, pubblicata in data
07 dicembre 2022 nr. prot. 26/21 – decisione 191/22, sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico interdiocesano Pugliese dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario celebrato col sig.
[...]
il 22 agosto 2012, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Capurso al CP_1 numero 62 - P 2 - serie A - anno 2012.
Ha spiegato che la sentenza ecclesiastica è stata emessa a seguito di un procedimento svoltosi in ossequio ai diritti della difesa e del contraddittorio ed è stata pronunciata per la nullità seguente: a) esclusione della prole da parte dell'uomo.
La ricorrente ha prodotto in giudizio tutta la documentazione necessaria ai fini del decidere.
Il resistente si è costituito e ha aderito alla domanda chiedendo parimenti dichiararsi efficace la sentenza ecclesiastica.
Acquisito il parere favorevole alla domanda, come da nota del Sostituto Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, cit., la causa è stata rinviata per l'acquisizione del decreto della Segnatura Apostolica, ritualmente prodotto.
In esito al rinvio disposto in data 13/05/2025 e su congiunte conclusioni delle parti la causa è stata decisa.
2. - La decisione può essere ratificata.
I motivi di nullità delibati dal Tribunale ecclesiastico attengono all'esclusione della prole dal parte dell'uomo che, come è emerso dall'istruttoria svolta dinanzi al Tribunale competente, ancor prima di contrarre il vincolo coniugale (ma anche dopo), aveva ripetutamente espresso il proprio convincimento in ordine all'intenzione di non avere figli, decisione già maturata prima del matrimonio, così come poi
è stato accertato dalla sentenza delibanda. pagina 2 di 4 Dall'istruttoria espletata dal detto Tribunale Ecclesiastico (svoltasi mediante audizione delle parti e ricorso a perizia), è infatti emerso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio ma che i loro rapporti intimi furono pochissimi (cfr. pag. 14 sentenza ecclesiastica) e che comunque la loro vita intima dopo il matrimonio fu praticamente inesistente.
In particolare, dopo sei anni di matrimonio in cui, complessivamente i rapporti intimi furono in tutto quattro, il marito si trasferì a NI e la coniuge rifiutò di seguirlo.
Ne seguì la separazione consensuale e il divorzio.
3. - Ciò detto in fatto, la Corte rileva che il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, così come si ricava dalla sentenza emessa dall'Autorità Ecclesiastica: la decisione è stata adottata all'esito dell'acquisizione di compendi istruttori rappresentati dall'audizione dei ricorrenti e dallo svolgimento di una perizia che ha confermato l'esclusione della volontà in ordine alla prole da parte dell'uomo.
Nella fattispecie, pertanto:
- non è dubbia la sussistenza della competenza del giudice ecclesiastico e conseguentemente, trattandosi di matrimonio concordatario, della giurisdizione del giudice nazionale italiano;
- il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, regolarmente instauratosi;
- l'istruttoria si è svolta con l'audizione di entrambi i coniugi e con il ricorso a una perizia;
- la delibanda sentenza, divenuta definitiva, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano e ne deriva un vizio del consenso afferente l'atto matrimoniale dal momento che uno dei coniugi strinse il vincolo con la riserva di non volere procreare.
Ne consegue che, stante la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, la domanda proposta dall'odierna ricorrente, domanda cui ha aderito il resistente, debba essere accolta.
Le spese sono compensate tra le parti dal momento che il resistente ha aderito alla domanda della ricorrente.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, sulle conformi conclusioni delle parti e del sig.
Procuratore Generale della Repubblica
DICHIARA
l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica n. 191 pronunciata il 27 pagina 3 di 4 ottobre 2022 dal Tribunale Ecclesiastico interdiocesano Pugliese, dichiarata esecutiva con decreto della
Segnatura Apostolica, con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato tra e il 22 agosto 2012 e trascritto nel Registro degli atti di Parte_1 CP_1 matrimonio del Comune di Capurso al numero 62 - P2 - serie A - anno 2012;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capurso di effettuare la prescritta trascrizione e annotazione;
Spese compensate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, da remoto, del 13 maggio 2025
Il Presidente
Maria Mitola
Il Consigliere estensore
Maria Grazia Caserta
pagina 4 di 4