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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 29/05/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.P.U. 22/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Alessandro Nastri Presidente
- dott.ssa Claudia Tordo Caprioli Giudice
- dott.ssa Francesca Grotteria Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
(C.F. ), con sede in Narni (TR), Strada Controparte_1 P.IVA_1 dello Stabilimento, 1.
Letto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 01.04.2025 dal creditore (C.F. Controparte_2
), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Massimo Serra P.IVA_2
e Raffaela Colamarino ed esaminata la documentazione in atti;
udita la relazione del giudice relatore, designato in data 03.04.2025; dato atto della ritualità e tempestività della notificazione alla debitrice del predetto ricorso e del decreto di convocazione ex art. 41, co. 1, CCII sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo (notificazione perfezionatasi in data 04.04.2025 mediante comunicazione effettuata dalla Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice risultante dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCII, come dimostrato, fino a prova contraria, dalla ricevuta di avvenuta consegna: si vedano, con riferimento alla stessa modalità di notifica già prevista dall'art. 15, co. 3, l.f., Cass. 31052/2019, Cass.
9897/2019, Cass. 30532/2018, Cass. 9368/2018, Cass. 26773/2016 e Cass. 15035/2016); rilevato che la debitrice non si è costituita e non è comparsa all'udienza del 12.05.2025;
ritenuto che
sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Narni (TR), comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
dato atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, poiché il ricorso, presentato dal difensore con il patrocinio del difensore che lo ha regolarmente sottoscritto, reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;
ritenuto che
sussiste la legittimazione attiva ex art. 37, co. 2, CCII in capo al ricorrente, il cui credito risulta da decreto ingiuntivo per l'importo di € 51.000,00, oltre interessi e spese, n.
15008/2024 emesso dal Tribunale di Roma in data 11/11/2024, notificato alla debitrice con p.e.c. del 15/11/2024 e, stando a quanto attestato dal ricorrente, non opposto (v. all. 1 al ricorso, dovendo
1 sottolinearsi, al riguardo, che la legittimazione del creditore a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore non presuppone necessariamente un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale o il possesso di un titolo esecutivo, spettando in mancanza – ovvero in presenza di un titolo provvisoriamente esecutivo – al giudice del procedimento prefallimentare compiere un accertamento incidentale sull'esistenza del credito all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante: su tale principio, enunciato in tema di legittimazione a proporre istanza di fallimento ma valido anche per la legittimazione a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, si vedano Cass., SS.UU., 1521/2013, Cass.
26246/2021, Cass. 24650/2020, Cass. 23494/2020, Cass. 21144/2020, Cass. 12678/2020, Cass.
30827/2018, Cass. 2810/2018, Cass. 163/2016, Cass. 22855/2015, Cass. 576/2015, Cass.
11421/2014 e Cass. 3472/2011); considerato che sussistono i presupposti dettati dagli artt. 1 e 121 CCII per l'applicazione nei confronti del debitore delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato infatti che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice (v. la visura camerale in atti, dalla quale risulta che l'impresa ha principalmente ad oggetto l'attività costruzione e sviluppo di impianti di energia elettrica, in particolare da fonti rinnovabili;
sul tema, si vedano Cass. 6989/2019, Cass. 25730/2016, Cass. 28015/2013, Cass. 21991/2012,
Cass. 8849/05, Cass. 8694/01 e Cass. 9084/94, nonché, con specifico riguardo all'onere della prova,
Cass. 12382/2017 e Cass. 6835/2014); considerato inoltre che la debitrice non ha allegato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, non ottemperando alla disposizione del decreto di convocazione che la invitava a produrre gli ultimi tre bilanci unitamente ad una situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, inibendo al riguardo ogni potere istruttorio officioso ex art. 41, co. 6, CCII (sul tema dell'onere in capo al debitore dell'allegazione e della prova dei suddetti requisiti, con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2, l.f.,
v. Corte Cost. 198/09, Cass. 6991/2019, Cass. 9573/2018, Cass. 7372/2018, Cass. 29629/2017,
Cass. 625/2016, Cass. 25588/2015, Cass. 24721/2015, Cass. 17521/2015, Cass. 13643/2013, Cass.
13542/2012, Cass. 2290/2012 e Cass. 17281/2010); evidenziato, del resto, che, dai bilanci relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023 acquisiti nel corso dell'istruttoria ufficiosa risultano ampiamente superate le soglie individuate dall'art. 2, co. 1, lett.
d), CCII, specialmente in relazione ai debiti, anche non scaduti, ivi indicati;
ritenuto che
dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice (da intendersi
– in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, CCII, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: v. Cass., SS.UU., 115/01, Cass. 23993/2022, Cass.
1797/2021, Cass. 11254/2020, Cass. 15572/2019, Cass. 12561/2019, Cass. 6978/2019, Cass.
29913/2018, Cass. 29520/2017, Cass. 23437/2017, Cass. 441/2016, Cass. 19790/2015, Cass.
10952/2015, Cass. 21802/2013, Cass. 9253/2012, Cass. 24330/2011, Cass. 5215/08, Cass. 15769/04
e Cass. 2470/94, anche per quanto attiene all'irrilevanza delle relative cause), reso manifesto, oltre dall'insufficienza dell'attivo a soddisfare integralmente tutti i creditori (v. in proposito Cass.
28193/2020, Cass. 24660/2020, Cass. 24948/2019, Cass. 16117/2019, Cass. 27138/2017, Cass.
19414/2017, Cass. 12382/2017, Cass. 9574/2017, Cass. 25167/2016, Cass. 16752/2013, Cass.
13644/2013, Cass. 15442/2011, Cass. 21834/09, Cass. 19141/06 e Cass. 6550/01, secondo le quali
2 per valutare se una società in liquidazione è in stato di insolvenza il giudice deve accertare unicamente se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano o meno di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento di tutti i creditori, essendo irrilevante l'insussistenza di liquidità sufficiente per l'adempimento delle obbligazioni); ritenuto che detta insufficienza si evince da elementi sintomatici eloquenti quali: a) la non attualità dei debiti risultanti dall'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese per l'anno 2023, indicati in soli € 53.267,00, atteso che l'esposizione debitoria effettiva emersa nel corso dell'istruttoria officiosa è pari, soltanto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali, a circa € 583.950,01 già iscritti nei ruoli della riscossione (circostanza fortemente sintomatica dello stato di insolvenza, v. Cass. 9218/2020, Cass. 8903/2017 e Cass. 15407/01); b)
l'ingente ammontare delle perdite registrate negli ultimi due bilanci depositati presso il registro delle imprese pari, per l'anno 2023, ad € 1.311.084,00 e, per l'anno 2022, ad € 1.408.836,00; c) l'esiguo valore dell'attivo indicato nel bilancio relativo all'anno 2023, pari ad € 49.160,00;
considerato che
l'importo dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII;
precisato che, poiché dai bilanci in atti si evince l'appartenenza della società ad un gruppo, in caso di assoggettamento di altre imprese del gruppo a separate procedure di liquidazione giudiziale si applicheranno gli artt. 288 e 290 ss. CCII;
ritenuto che
, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
; Controparte_1 tenuto conto, ai fini della nomina del curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
ritenuto che
non appare utile nominare, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b), CCII, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
dato atto che il termine indicato in dispositivo per la presentazione delle domande di cui all'art. 201 CCII deve ritenersi soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, per ragioni di ordine sistematico, in quanto il comma 10 dell'art. 201 CCII, prevede, in deroga alla regola generale di cui all'art. 9, co. 1, CCII, che “il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 è soggetto alla sospensione feriale”; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
(C.F. , con sede in Narni (TR), Strada dello Stabilimento, 1;
[...] P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Francesca Grotteria;
NOMINA curatore l'avv. Marco De Pascalis, invitandolo: a) a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1 e 2, CCII;
b) a procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore
3 secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
c) a redigere l'inventario ai sensi dell'art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori
(se nominato), formando un processo verbale delle attività compiute con l'allegazione della documentazione fotografica dei beni inventariati, e depositando poi in cancelleria uno dei due originali dell'inventario redatto;
d) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ai sensi dell'art. 130, co. 1, CCII;
e) ad informare senza indugio (direttamente, salvo successivo deposito dell'informativa nel fascicolo della procedura) il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 130, co. 2, CCII, se i debitori o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, co. 3, lett. c), CCII, e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'art. 198, co. 2, CCII;
f) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, trasmettendolo nel predetto termine al giudice delegato ai sensi del comma 7 del summenzionato articolo;
g) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il parere di cui all'art. 138, co. 1, CCII in merito all'individuazione dei creditori potenzialmente nominabili quali membri del comitato dei creditori, in base alle risultanze documentali, alle disponibilità (o espresse indisponibilità) eventualmente manifestate e alle altre indicazioni raccolte, e avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie
(in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
INFORMA
4 il debitore che dovrà inoltre presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 198, co. 2, CCII;
FISSA in data 24/09/2025, ore 11:00, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità indicate dall'art. 201 CCII, avvisandoli che le domande presentate oltre il suindicato termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII, e che, decorso anche tale termine di sei mesi, le domande tardive saranno considerate ammissibili solo in presenza dei presupposti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC relativo alla procedura;
DISPONE la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione (al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Grotteria) (dott. Alessandro Nastri)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Alessandro Nastri Presidente
- dott.ssa Claudia Tordo Caprioli Giudice
- dott.ssa Francesca Grotteria Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
(C.F. ), con sede in Narni (TR), Strada Controparte_1 P.IVA_1 dello Stabilimento, 1.
Letto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 01.04.2025 dal creditore (C.F. Controparte_2
), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Massimo Serra P.IVA_2
e Raffaela Colamarino ed esaminata la documentazione in atti;
udita la relazione del giudice relatore, designato in data 03.04.2025; dato atto della ritualità e tempestività della notificazione alla debitrice del predetto ricorso e del decreto di convocazione ex art. 41, co. 1, CCII sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo (notificazione perfezionatasi in data 04.04.2025 mediante comunicazione effettuata dalla Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice risultante dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCII, come dimostrato, fino a prova contraria, dalla ricevuta di avvenuta consegna: si vedano, con riferimento alla stessa modalità di notifica già prevista dall'art. 15, co. 3, l.f., Cass. 31052/2019, Cass.
9897/2019, Cass. 30532/2018, Cass. 9368/2018, Cass. 26773/2016 e Cass. 15035/2016); rilevato che la debitrice non si è costituita e non è comparsa all'udienza del 12.05.2025;
ritenuto che
sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Narni (TR), comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
dato atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, poiché il ricorso, presentato dal difensore con il patrocinio del difensore che lo ha regolarmente sottoscritto, reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;
ritenuto che
sussiste la legittimazione attiva ex art. 37, co. 2, CCII in capo al ricorrente, il cui credito risulta da decreto ingiuntivo per l'importo di € 51.000,00, oltre interessi e spese, n.
15008/2024 emesso dal Tribunale di Roma in data 11/11/2024, notificato alla debitrice con p.e.c. del 15/11/2024 e, stando a quanto attestato dal ricorrente, non opposto (v. all. 1 al ricorso, dovendo
1 sottolinearsi, al riguardo, che la legittimazione del creditore a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore non presuppone necessariamente un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale o il possesso di un titolo esecutivo, spettando in mancanza – ovvero in presenza di un titolo provvisoriamente esecutivo – al giudice del procedimento prefallimentare compiere un accertamento incidentale sull'esistenza del credito all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante: su tale principio, enunciato in tema di legittimazione a proporre istanza di fallimento ma valido anche per la legittimazione a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, si vedano Cass., SS.UU., 1521/2013, Cass.
26246/2021, Cass. 24650/2020, Cass. 23494/2020, Cass. 21144/2020, Cass. 12678/2020, Cass.
30827/2018, Cass. 2810/2018, Cass. 163/2016, Cass. 22855/2015, Cass. 576/2015, Cass.
11421/2014 e Cass. 3472/2011); considerato che sussistono i presupposti dettati dagli artt. 1 e 121 CCII per l'applicazione nei confronti del debitore delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato infatti che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice (v. la visura camerale in atti, dalla quale risulta che l'impresa ha principalmente ad oggetto l'attività costruzione e sviluppo di impianti di energia elettrica, in particolare da fonti rinnovabili;
sul tema, si vedano Cass. 6989/2019, Cass. 25730/2016, Cass. 28015/2013, Cass. 21991/2012,
Cass. 8849/05, Cass. 8694/01 e Cass. 9084/94, nonché, con specifico riguardo all'onere della prova,
Cass. 12382/2017 e Cass. 6835/2014); considerato inoltre che la debitrice non ha allegato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, non ottemperando alla disposizione del decreto di convocazione che la invitava a produrre gli ultimi tre bilanci unitamente ad una situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, inibendo al riguardo ogni potere istruttorio officioso ex art. 41, co. 6, CCII (sul tema dell'onere in capo al debitore dell'allegazione e della prova dei suddetti requisiti, con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2, l.f.,
v. Corte Cost. 198/09, Cass. 6991/2019, Cass. 9573/2018, Cass. 7372/2018, Cass. 29629/2017,
Cass. 625/2016, Cass. 25588/2015, Cass. 24721/2015, Cass. 17521/2015, Cass. 13643/2013, Cass.
13542/2012, Cass. 2290/2012 e Cass. 17281/2010); evidenziato, del resto, che, dai bilanci relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023 acquisiti nel corso dell'istruttoria ufficiosa risultano ampiamente superate le soglie individuate dall'art. 2, co. 1, lett.
d), CCII, specialmente in relazione ai debiti, anche non scaduti, ivi indicati;
ritenuto che
dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice (da intendersi
– in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, CCII, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: v. Cass., SS.UU., 115/01, Cass. 23993/2022, Cass.
1797/2021, Cass. 11254/2020, Cass. 15572/2019, Cass. 12561/2019, Cass. 6978/2019, Cass.
29913/2018, Cass. 29520/2017, Cass. 23437/2017, Cass. 441/2016, Cass. 19790/2015, Cass.
10952/2015, Cass. 21802/2013, Cass. 9253/2012, Cass. 24330/2011, Cass. 5215/08, Cass. 15769/04
e Cass. 2470/94, anche per quanto attiene all'irrilevanza delle relative cause), reso manifesto, oltre dall'insufficienza dell'attivo a soddisfare integralmente tutti i creditori (v. in proposito Cass.
28193/2020, Cass. 24660/2020, Cass. 24948/2019, Cass. 16117/2019, Cass. 27138/2017, Cass.
19414/2017, Cass. 12382/2017, Cass. 9574/2017, Cass. 25167/2016, Cass. 16752/2013, Cass.
13644/2013, Cass. 15442/2011, Cass. 21834/09, Cass. 19141/06 e Cass. 6550/01, secondo le quali
2 per valutare se una società in liquidazione è in stato di insolvenza il giudice deve accertare unicamente se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano o meno di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento di tutti i creditori, essendo irrilevante l'insussistenza di liquidità sufficiente per l'adempimento delle obbligazioni); ritenuto che detta insufficienza si evince da elementi sintomatici eloquenti quali: a) la non attualità dei debiti risultanti dall'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese per l'anno 2023, indicati in soli € 53.267,00, atteso che l'esposizione debitoria effettiva emersa nel corso dell'istruttoria officiosa è pari, soltanto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali, a circa € 583.950,01 già iscritti nei ruoli della riscossione (circostanza fortemente sintomatica dello stato di insolvenza, v. Cass. 9218/2020, Cass. 8903/2017 e Cass. 15407/01); b)
l'ingente ammontare delle perdite registrate negli ultimi due bilanci depositati presso il registro delle imprese pari, per l'anno 2023, ad € 1.311.084,00 e, per l'anno 2022, ad € 1.408.836,00; c) l'esiguo valore dell'attivo indicato nel bilancio relativo all'anno 2023, pari ad € 49.160,00;
considerato che
l'importo dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII;
precisato che, poiché dai bilanci in atti si evince l'appartenenza della società ad un gruppo, in caso di assoggettamento di altre imprese del gruppo a separate procedure di liquidazione giudiziale si applicheranno gli artt. 288 e 290 ss. CCII;
ritenuto che
, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
; Controparte_1 tenuto conto, ai fini della nomina del curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
ritenuto che
non appare utile nominare, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b), CCII, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
dato atto che il termine indicato in dispositivo per la presentazione delle domande di cui all'art. 201 CCII deve ritenersi soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, per ragioni di ordine sistematico, in quanto il comma 10 dell'art. 201 CCII, prevede, in deroga alla regola generale di cui all'art. 9, co. 1, CCII, che “il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 è soggetto alla sospensione feriale”; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
(C.F. , con sede in Narni (TR), Strada dello Stabilimento, 1;
[...] P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Francesca Grotteria;
NOMINA curatore l'avv. Marco De Pascalis, invitandolo: a) a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1 e 2, CCII;
b) a procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore
3 secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
c) a redigere l'inventario ai sensi dell'art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori
(se nominato), formando un processo verbale delle attività compiute con l'allegazione della documentazione fotografica dei beni inventariati, e depositando poi in cancelleria uno dei due originali dell'inventario redatto;
d) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ai sensi dell'art. 130, co. 1, CCII;
e) ad informare senza indugio (direttamente, salvo successivo deposito dell'informativa nel fascicolo della procedura) il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 130, co. 2, CCII, se i debitori o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, co. 3, lett. c), CCII, e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'art. 198, co. 2, CCII;
f) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, trasmettendolo nel predetto termine al giudice delegato ai sensi del comma 7 del summenzionato articolo;
g) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il parere di cui all'art. 138, co. 1, CCII in merito all'individuazione dei creditori potenzialmente nominabili quali membri del comitato dei creditori, in base alle risultanze documentali, alle disponibilità (o espresse indisponibilità) eventualmente manifestate e alle altre indicazioni raccolte, e avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie
(in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
INFORMA
4 il debitore che dovrà inoltre presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 198, co. 2, CCII;
FISSA in data 24/09/2025, ore 11:00, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità indicate dall'art. 201 CCII, avvisandoli che le domande presentate oltre il suindicato termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII, e che, decorso anche tale termine di sei mesi, le domande tardive saranno considerate ammissibili solo in presenza dei presupposti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC relativo alla procedura;
DISPONE la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione (al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Grotteria) (dott. Alessandro Nastri)
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