Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 09/01/2026, n. 231
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Accolto
    Mancata notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per l'anno 2019 in quanto la Regione Calabria non si è costituita e non è stata fornita prova della notifica dell'avviso di accertamento, rendendo illegittima l'emissione della cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Legittimità dell'iscrizione a ruolo diretta

    La Corte ha ritenuto legittima l'emissione della cartella per l'anno 2021 in base alla L.R. N. 56/2023, che consente l'iscrizione diretta a ruolo senza previa contestazione in caso di omissione o ritardato pagamento delle tasse automobilistiche.

  • Rigettato
    Decadenza

    La Corte ha rigettato l'eccezione di decadenza, ritenendo che la cartella di pagamento sia stata spedita dall'ente impositore in data antecedente al termine di decadenza del 31.12.2024, applicando il principio della scissione degli effetti della notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 09/01/2026, n. 231
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 231
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo