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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 09/01/2026, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 231/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
EA PE, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 194/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240014725037000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240014725037000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6061/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 9.1.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto della Regione Calabria, relativo a tasse automobilistiche per gli anni 2019 e 2021, per un valore di causa di €. 798,00.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione del debito, deducendo di non aver ricevuto la notifica di alcun atto interruttivo precedentemente emesso.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che si proclamava estranea alla controversia afferendo il ricorso alla sfera di esclusiva competenza dell'ente impositore.
La Regione Calabria non si costituiva.
All'udienza del 23.6.2025 la Corte, ritenuto che parte ricorrente non aveva allegato la cartella impugnata, disponeva la produzione del suddetto provvedimento entro giorni 30 e rinviava al 20/10/2025.
Parte ricorrente ottemperava correttamente.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta parzialmente fondato.
Quanto alla pretesa tributaria per l'anno 2019, deve evidenziarsi che, non essendosi costituita la Regione
Calabria, manca in atti la prova della notifica dell'avviso di accertamento indicato nella cartella di pagamento impugnata. Per tale parte della pretesa tributaria, pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento in quanto la cartella di pagamento opposta risulta essere stata illegittimamente emessa.
Diversamente è a dirsi in ordine alla posta relativa all'anno 2021. Come è chiaramente indicato nella cartella impugnata, la pretesa tributaria in esame è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo, entro i termini di decadenza, secondo quanto previsto dalla nuova di sposizione di legge di cui all'art. 6 della
L.R. N. 56/2023, che recita: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Il provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso, non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento, né tantomeno di avviso bonario.
Quanto all'eccepita prescrizione (rectius decadenza) relativamente all'anno di imposta 2021, deve osservarsi che, come è chiaramente indicato nella cartolina postale relativa alla notifica del provvedimento impugnato prodotta da Agenzia Entrate Riscossione, la cartella di pagamento fu spedita in data 20.6.2024, dunque abbondantemente prima del termine del 31.12.2024. Termine della cui natura giuridica di termine decadenziale non può esservi dubbio alcuno, ciò essendo sancito dalla costante giurisprudenza della S.C. di cassazione.
Orbene, il termine di decadenza è soggetto al principio della scissione degli effetti della notifica, per come afferma graniticamente la giurisprudenza di legittimità, pertanto ai fini del rispetto del suddetto termine la data che rileva è quella in cui l'ente impositore consegnò il provvedimento al soggetto (terzo) incaricato della notifica. Non vi è dubbio alcuno che nel caso di specie l'atto impugnato fu consegnato al servizio postale ben prima del 31.12.2024, tanto che esso fu spedito il 20.6.2024. A nulla rileva, pertanto, che esso dia stato recapitato in data successiva allo spirare del termine.
Nessuna contestazione essendovi in ordine alla effettiva debenza del tributo, il ricorso per tale parte deve essere rigettato.
Le spese, avuto riguardo all'esito della controversia, devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie parzialmente il ricorso, annullando il carico tributario limitatamente all'anno di imposta 2019. Rigetta, nel resto, il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
EA PE, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 194/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240014725037000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240014725037000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6061/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 9.1.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto della Regione Calabria, relativo a tasse automobilistiche per gli anni 2019 e 2021, per un valore di causa di €. 798,00.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione del debito, deducendo di non aver ricevuto la notifica di alcun atto interruttivo precedentemente emesso.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che si proclamava estranea alla controversia afferendo il ricorso alla sfera di esclusiva competenza dell'ente impositore.
La Regione Calabria non si costituiva.
All'udienza del 23.6.2025 la Corte, ritenuto che parte ricorrente non aveva allegato la cartella impugnata, disponeva la produzione del suddetto provvedimento entro giorni 30 e rinviava al 20/10/2025.
Parte ricorrente ottemperava correttamente.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta parzialmente fondato.
Quanto alla pretesa tributaria per l'anno 2019, deve evidenziarsi che, non essendosi costituita la Regione
Calabria, manca in atti la prova della notifica dell'avviso di accertamento indicato nella cartella di pagamento impugnata. Per tale parte della pretesa tributaria, pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento in quanto la cartella di pagamento opposta risulta essere stata illegittimamente emessa.
Diversamente è a dirsi in ordine alla posta relativa all'anno 2021. Come è chiaramente indicato nella cartella impugnata, la pretesa tributaria in esame è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo, entro i termini di decadenza, secondo quanto previsto dalla nuova di sposizione di legge di cui all'art. 6 della
L.R. N. 56/2023, che recita: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Il provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso, non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento, né tantomeno di avviso bonario.
Quanto all'eccepita prescrizione (rectius decadenza) relativamente all'anno di imposta 2021, deve osservarsi che, come è chiaramente indicato nella cartolina postale relativa alla notifica del provvedimento impugnato prodotta da Agenzia Entrate Riscossione, la cartella di pagamento fu spedita in data 20.6.2024, dunque abbondantemente prima del termine del 31.12.2024. Termine della cui natura giuridica di termine decadenziale non può esservi dubbio alcuno, ciò essendo sancito dalla costante giurisprudenza della S.C. di cassazione.
Orbene, il termine di decadenza è soggetto al principio della scissione degli effetti della notifica, per come afferma graniticamente la giurisprudenza di legittimità, pertanto ai fini del rispetto del suddetto termine la data che rileva è quella in cui l'ente impositore consegnò il provvedimento al soggetto (terzo) incaricato della notifica. Non vi è dubbio alcuno che nel caso di specie l'atto impugnato fu consegnato al servizio postale ben prima del 31.12.2024, tanto che esso fu spedito il 20.6.2024. A nulla rileva, pertanto, che esso dia stato recapitato in data successiva allo spirare del termine.
Nessuna contestazione essendovi in ordine alla effettiva debenza del tributo, il ricorso per tale parte deve essere rigettato.
Le spese, avuto riguardo all'esito della controversia, devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie parzialmente il ricorso, annullando il carico tributario limitatamente all'anno di imposta 2019. Rigetta, nel resto, il ricorso. Spese compensate.