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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 28/08/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 163/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.163/2023
Tra:
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Bacchi ed elettivamente Parte_4 domiciliati presso il suo studio sito in Perugia, Via Baglioni n.36, come da delega in calce all'atto di appello Appellanti
e
- rappresentata da - in persona del legale rappresentante CP_1 Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Giannini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefano Guerrieri sito in Perugia, Corso Vannucci n.10, come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta Appellata
nonché
Contumace Controparte_3 avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.82/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per , , e : Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2
“Riformare per le ragioni espresse in narrativa la sentenza n.82/2023 emessa dal Tribunale di
Spoleto in data 28.01.2023, comunicata in data 01.02.2023 e notificata in data 07.02.2023 e, conseguentemente, in accoglimento delle conclusioni rassegnate con atto di citazione in opposizione
a decreto ingiuntivo: Revocare, dichiarare nullo e comunque inefficace, per le ragioni espresse in narrativa, il decreto ingiuntivo opposto sub allegato 1 (fascicolo opposizione); Accertare e determinare la competenza per materia della sezione Specializzata Imprese Tribunale di Roma con ogni conseguenza di legge;
Accertare e dichiarare per le ragioni espresse in narrativa la nullità e/o comunque in via subordinata per le ragioni in atti la estinzione e comunque l'inefficacia delle garanzie fideiussorie in capo al garante per decorrenza dei termini ex art.1957 c.c. posta la nullità della clausola sub art. 6 allegato 7.
Con vittoria di spese ed onorari di causa dei due gradi di giudizio”
Per CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis:
In via preliminare: Dichiarare la carenza di legittimazione di in quanto non Controparte_3
più titolare del rapporto e della posizione creditoria nei confronti degli appellanti per avvenuta cessione del rapporto e del credito in favore di essendo quindi quest'ultima l'unica Controparte_1
attuale legittimata nel presente giudizio. In ogni caso, ed in subordine, dichiarare la cessazione della materia del contendere nei confronti di con pronuncia dell'emittenda sentenza Controparte_3
solo nei confronti di per le medesime ragioni;
Controparte_1
Nel merito: Dichiarare inammissibile/infondata/indimostrata e, comunque, rigettare l'avversa impugnazione ed ogni domanda e/o richiesta formulata dagli appellanti, con piena conferma della sentenza ingiustamente gravata e del D.I.
In subordine, stante la natura di non consumatori degli appellanti e, comunque, di contratto autonomo di garanzia della sottoscritta fideiussione, dichiarare inammissibile/infondata/indimostrata e, comunque, rigettare l'avversa impugnazione ed ogni domanda e/o richiesta formulata dagli appellanti, anche per carenza di interesse, con conferma del
D.I. n. 678/2020.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio” Con decreto in data 1/8/23 veniva fissata la prima udienza del 20/12/23; successivamente, all'esito del deposito ad opera delle parti delle memorie conclusionali e delle repliche, con ordinanza in data
20/5/25 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , , Parte_1 Parte_4 Parte_3
e esponevano che in data 16/12/20 aveva notificato loro, quali Parte_2 Controparte_3
fideiussori, un decreto ingiuntivo con cui aveva richiesto il pagamento in suo favore della somma di euro 253.112,95 quale saldo negativo del conto corrente n.65060/0000/00850854 intestato alla e deducevano di aver proposto opposizione avverso tale D.I. eccependo la competenza CP_4 per materia del Tribunale delle imprese di Roma, peraltro rilevabile d'ufficio, in ragione della dedotta nullità delle fideiussioni da essi prestate in quanto violative della normativa in materia di concorrenza di cui all'art.33 della legge n.287/90 e la estinzione delle garanzie fideiussorie ai sensi dell'art.1957 cc giacché la banca non si era attivata nei confronti della società debitrice principale entro il termine di 6 mesi ivi previsto. Aggiungevano che la banca, costituendosi, aveva anch'essa eccepito l'incompetenza per materia del Tribunale di Spoleto “soltanto però relativamente all'eccezione in sede di opposizione che invece riteneva inammissibile” ed inoltre aveva dedotto che tutt'al più si sarebbe trattato di una nullità parziale e che in ogni caso il rapporto andava qualificato nei termini di un rapporto autonomo di garanzia.
Dava quindi atto che il Tribunale di Spoleto si era così pronunciato:
“Respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
▪ Rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto;
▪ Condanna gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della
[...]
liquidate nella somma di euro 6.307,00 per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_3
forfettario ed accessori come per legge;
▪ Condanna gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della
[...]
liquidate nella somma di euro 2.127,00 per compensi professionali, oltre rimborso CP_1 forfettario ed accessori come per legge”.
Ciò posto con il primo motivo di appello gli odierni appellanti deducevano che erroneamente il
Tribunale di Spoleto aveva ritenuto la propria competenza non rilevando la competenza funzionale della sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Roma, non considerando che l'accertamento della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust era stata da loro richiesta in via di azione (ciò che appunto radicava la predetta competenza funzionale) e non solo in via di eccezione al fine di paralizzare la domanda monitoria della banca. Con il secondo motivo deducevano che il Tribunale aveva errato anche nel merito perché, pur avendo rilevato la piena corrispondenza di tre clausole contenute nelle fideiussioni da loro sottoscritte al modello ABI ritenuto violativo della normativa antitrust, non aveva tuttavia dichiarato la nullità delle stesse. Con il terzo motivo, poi, gli appellanti evidenziavano che, dovendo considerarsi nulle tali clausole, ivi compresa quella che prevedeva la deroga in favore della banca all'obbligo di osservare il termine semestrale di cui all'art.1957 cc, e non avendo la banca coltivato le proprie azioni nei confronti del debitore principale entro tale termine, le garanzie fideiussorie prestate si erano estinte. Chiedevano infine, con il quarto motivo, la riforma della sentenza impugnata anche nella parte in cui li aveva condannati alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla banca e concludevano quindi come sopra.
Si costituiva in questa sede già peraltro costituitasi in I grado quale successore di CP_1
nel rapporto controverso in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi e per Controparte_3
gli effetti degli articoli 4 e 7.1 della legge 130/1999 concluso in data 19 Aprile 2022 con efficacia economica 1 Gennaio 2022 ed efficacia giuridica dal 19 Aprile 2022, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Parte II) n. 45 del 19 Aprile 2022 (Doc. 1 fasc. di parte di primo grado). La società appellata premetteva come fossero ormai consolidati i principi che governano il riparto di competenza in questione in materia di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, richiamando un recente arresto della Suprema Corte che aveva ribadito che “Nel caso in cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo – promossa innanzi all'Ufficio giudiziario che ha emesso il decreto presso il quale non vi sia la sezione specializzata in materia di imprese – la questione della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust è stata fatta valere dall'opponente non in via di azione ma in via di eccezione è da escludere la competenza del tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata, atteso che la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato” (cfr., tra le altre, Cass.civ., ord.
2.03.2023 n 6222) e deduceva quindi anzitutto l'infondatezza del primo motivo di appello avendo gli appellanti dedotto in I grado la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust non in via di azione ma in via di mera eccezione riconvenzionale, motivo per cui il Tribunale di Spoleto giustamente non aveva declinato la propria competenza in favore delle sezioni specializzate per le imprese del
Tribunale di Roma.
Nel merito osservava poi che gli attori in I grado non avevano affatto dimostrato che il testo delle fideiussioni da loro sottoscritte nel 2010 fosse stato imposto dalla banca sulla base delle intese anticoncorrenziali accertate molto tempo prima, nel 2005, dalla Banca d'Italia e, quanto al terzo motivo affermava che lo stesso, articolato sul presupposto della nullità, in realtà inesistente, delle predette clausole, era conseguentemente infondato, così come infondato era il quarto motivo giacché, stante il rigetto della loro domanda, il Tribunale non poteva che condannarli alla rifusione delle spese processuali. Concludeva quindi come sopra.
Ciò posto, osserva anzitutto la Corte che le deduzioni degli odierni appellanti in punto di incompetenza del Tribunale di Spoleto in favore del Tribunale per le imprese di Roma è infondata poiché nel presente giudizio gli opponenti in I grado non avevano intentato un'azione autonoma volta ad ottenere l'accertamento della nullità delle tre indicate clausole di cui alle fideiussioni in questione avendo solo eccepito la nullità delle stesse in via di eccezione al fine di paralizzare la pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla banca, ciò che in virtù dei principi, ormai consolidati, puntualizzati nella su richiamata sentenza della Corte di Cassazione citata da – che anche CP_1
questa Corte condivide – radicava la competenza del Tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo.
E' pur vero che, come osservato dagli e dalla nelle conclusioni della loro Parte_4 Pt_1
opposizione in I grado avevano richiesto al Tribunale, tra le altre cose, di “Accertare e dichiarare per le ragioni espresse in narrativa la nullità e /o comunque in via subordinata per le ragioni in atti, la estinzione e comunque l'inefficacia delle garanzie fideiussorie in capo al garante per decorrenza dei termini ex art.1957 c.c. posta la nullità della clausola ex art.6 allegato 7” ma tale nullità poteva essere stata invocata in tali termini sia in via di azione autonoma che come accertamento incidenter tantum: si tratta allora di interpretare tali conclusioni alla stregua del complessivo contenuto dell'opposizione nonché del contegno processuale tenuto dagli opponenti per tutto il giudizio di I grado, contegno che induce però a ritenere che, come già detto, gli stessi avessero in questa sede invocato tale nullità in via di mera eccezione. Va infatti anzitutto osservato che l'accertamento in via di azione della nullità in questione è riservato per legge, come sopra già evidenziato, alla competenza funzionale delle sezioni specializzate del Tribunale di Roma sicché deve ritenersi che ove gli opponenti avessero inteso proporre un'autonoma azione di nullità a tal fine avrebbero evidentemente richiesto lo spostamento del giudizio sulla nullità a Roma (con sospensione dello stesso nella parte relativa alla domanda instaurata dalla banca in sede monitoria) laddove invece essi – contrariamente a quanto affermato nell'atto di appello - pur accennando a tale questione di competenza nel corpo del proprio atto di opposizione, non avevano poi mai richiesto al primo Giudice i provvedimenti necessari ai fini del trasferimento della causa a Roma;
e non lo avevano fatto per tutta la durata del giudizio, quindi nemmeno in fase di precisazione delle conclusioni, continuando anche in quella sede a richiedere che fosse il Tribunale di Spoleto a pronunciarsi in ordine alla nullità della clausole fideiussorie in questione e conseguentemente a revocare il decreto ingiuntivo opposto. Peraltro laddove nel corpo dell'opposizione (cfr. pag.6 della stessa) si accennava – si ripete, senza poi avanzare mai le corrispondenti richieste nelle conclusioni – all'eventuale competenza del Tribunale per le imprese di Roma gli opponenti avevano espressamente qualificato la questione posta come
“eccezione” (“Nella ipotesi in cui si voglia sostenere che l'eccezione di nullità della domanda posta
a base del decreto per contrasto con l'art.2 legge 287/1990 . . . . .” ). Del resto, ancora, risulta che essi avevano già agito con autonoma domanda di nullità innanzi al Tribunale di Roma sicché evidentemente deve ritenersi che in questo giudizio gli stessi avevano invece inteso solo paralizzare la pretesa monitoria della banca.
Venendo al merito dell'eccezione di nullità in esame devesi anzitutto richiamare la nota vicenda relativa al modello ABI predisposto nel 2003 dall , censurato poi dalla Controparte_5
Banca d'Italia con il provvedimento n.55/05: nell'anno 2003 la Banca d'Italia - volendo valutare la compatibilità dello schema ABI con le norme poste a presidio della concorrenza, tenuto conto del parere reso dall'Autorità Garante del mercato e della concorrenza che aveva rilevato possibili aspetti restrittivi della concorrenza prospettando l'esigenza di avviare la procedura istruttoria – aveva deliberato di avviare una tale istruttoria relativa allo schema negoziale frequentemente utilizzato dagli istituti di credito in relazione alle fideiussioni omnibus; in data 25/3/05 la Banca d'Italia aveva poi chiesto all'Autorità Garante del mercato e della concorrenza di esprimere il proprio parere in merito al formulario in questione, a seguito del quale aveva emesso il predetto provvedimento, disponendo che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della L.
n.287/90.”.
Ciò posto, sul punto, si sono fronteggiate in giurisprudenza due tesi, una a sostegno della nullità assoluta ed una a sostegno della nullità parziale dei contratti di fideiussione in cui fossero contenute le predette clausole – vale a dire la rinuncia ai termini di cui all'art.1957, cc (art.6) e la permanenza dell'obbligazione fideiussoria a fronte delle vicende estintive e delle cause di invalidità che possono riguardare il pagamento del debitore o la stessa obbligazione principale garantita (artt.2 e 8) – e, a fronte di tale contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Cassazione hanno recentemente chiarito che “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.2, co.2, lett. a) della L. n.287/90 e
101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art.1419 cc, in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza – salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.” (cfr. Cass. civ., SS. UN., sent. n.41994 del 30/12/21). Secondo la tesi della nullità parziale, alla quale questa Corte ritiene di aderire, la nullità di tali clausole non comporta la nullità totale del contratto di fideiussione e non determina pertanto la liberazione del garante, tesi che, del resto, dal punto di vista sistematico, costituisce applicazione del principio generale di conservazione del contratto.
Cio posto, non risulta provata la dedotta nullità delle fideiussioni prestate dalla e dagli Pt_1
ai sensi della legge n.287/90: tale normativa si occupa della violazione della concorrenza Parte_4
attuata a mezzo di intese fra istituti di credito volte ad uniformare i prodotti offerti alla clientela, elidendo così ogni possibilità di scelta in favore di quest'ultima, sicché, tale essendo la ratio della normativa in esame, al fine di configurare l'illecito in questione non basta – come sostenuto da parte appellante - provare la mera coincidenza delle tre clausole indicate con lo schema ABI censurato dalla
Banca d'Italia. In realtà la nullità di un contratto in quanto stipulato in violazione della normativa posta a tutela della concorrenza presuppone la prova che quello schema contrattuale - con particolare riguardo, venendo al caso di specie, allo schema di fideiussione predisposto dall'ABI e ritenuto illegittimo per violazione della legge n.287 dal provvedimento n.55 del 2/5//2005 della Banca d'Italia
– sia in effetti adottato in modo uniforme, almeno in un certo periodo di tempo o per una determinata estensione territoriale, così da garantire la stipula, da parte dei diversi istituti di credito partecipanti all'intesa, di contratti sempre uguali ed il cui contenuto è unilateralmente predisposto a tutto vantaggio di tali istituti e ciò è quanto era stato accertato dalla Banca d'Italia con riferimento al periodo di tempo 2003-2005: ma le fideiussioni in esame risalgono a ben cinque anni dopo, ossia al
2010.
Su tali aspetti si è pronunciata di recente, in punto di oneri probatori in materia, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità: il Tribunale di Milano, ad esempio, in un caso analogo a quello in esame, ove cioè le fideiussioni erano state stipulate a distanza di diversi anni dalla fine del periodo oggetto del provvedimento della Banca d'Italia del 2005, ha puntualizzato che tale provvedimento
“costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso;
per contro, il provvedimento anzidetto non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione in parola, stipulata in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha – com'è noto – coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005. Poiché il provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della Banca medesima, parte attrice è, pertanto, onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio di cui all'art.2 della legge n.287/90. Di ciò, tuttavia, l'attore non ha dato prova alcuna . . . .
. . . ,né depositato documento o, quindi, articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nel 2010 un numero significativo di istituti di crediti, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza” (cfr. Trib. Milano, 19/1/22). Una tale prova, ad esempio, ben avrebbe potuto essere fornita richiedendo un ordine ex art.210 rivolto a diversi istituti di credito operanti nello stesso territorio ed in relazione a schemi contrattuale adottati nel medesimo arco temporale, laddove alcuna richiesta probatoria era stata avanzata nella specie.
Per quanto sin qui detto, insomma, non può ritenersi dimostrato che il testo delle fideiussioni in questione fosse stato determinato, a valle, dalle intese anticoncorrenziali oggetto del provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia.
Ne consegue l'assorbimento dell'ulteriore motivo di appello volto ad evidenziare la mancata attivazione della banca contro la società debitrice principale nei sei mesi di cui all'art.1957 cc, risultando la previsione di tale termine validamente derogata in sede di prestazione, da parte degli odierni appellanti, delle garanzie fideiussorie.
Le spese seguono la soccombenza anche nel presente grado di giudizio e si liquidano tenuto conto del valore della controversia, del non elevato grado di complessità della stessa e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese processuali sostenute da che CP_1 si liquidano in euro 8.500,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Da atto della sussistenza a carico degli appellanti dei presupposti di cui all'13, comma 1, quater di cui al dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 17/7/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.163/2023
Tra:
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Bacchi ed elettivamente Parte_4 domiciliati presso il suo studio sito in Perugia, Via Baglioni n.36, come da delega in calce all'atto di appello Appellanti
e
- rappresentata da - in persona del legale rappresentante CP_1 Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Giannini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefano Guerrieri sito in Perugia, Corso Vannucci n.10, come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta Appellata
nonché
Contumace Controparte_3 avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.82/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per , , e : Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2
“Riformare per le ragioni espresse in narrativa la sentenza n.82/2023 emessa dal Tribunale di
Spoleto in data 28.01.2023, comunicata in data 01.02.2023 e notificata in data 07.02.2023 e, conseguentemente, in accoglimento delle conclusioni rassegnate con atto di citazione in opposizione
a decreto ingiuntivo: Revocare, dichiarare nullo e comunque inefficace, per le ragioni espresse in narrativa, il decreto ingiuntivo opposto sub allegato 1 (fascicolo opposizione); Accertare e determinare la competenza per materia della sezione Specializzata Imprese Tribunale di Roma con ogni conseguenza di legge;
Accertare e dichiarare per le ragioni espresse in narrativa la nullità e/o comunque in via subordinata per le ragioni in atti la estinzione e comunque l'inefficacia delle garanzie fideiussorie in capo al garante per decorrenza dei termini ex art.1957 c.c. posta la nullità della clausola sub art. 6 allegato 7.
Con vittoria di spese ed onorari di causa dei due gradi di giudizio”
Per CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis:
In via preliminare: Dichiarare la carenza di legittimazione di in quanto non Controparte_3
più titolare del rapporto e della posizione creditoria nei confronti degli appellanti per avvenuta cessione del rapporto e del credito in favore di essendo quindi quest'ultima l'unica Controparte_1
attuale legittimata nel presente giudizio. In ogni caso, ed in subordine, dichiarare la cessazione della materia del contendere nei confronti di con pronuncia dell'emittenda sentenza Controparte_3
solo nei confronti di per le medesime ragioni;
Controparte_1
Nel merito: Dichiarare inammissibile/infondata/indimostrata e, comunque, rigettare l'avversa impugnazione ed ogni domanda e/o richiesta formulata dagli appellanti, con piena conferma della sentenza ingiustamente gravata e del D.I.
In subordine, stante la natura di non consumatori degli appellanti e, comunque, di contratto autonomo di garanzia della sottoscritta fideiussione, dichiarare inammissibile/infondata/indimostrata e, comunque, rigettare l'avversa impugnazione ed ogni domanda e/o richiesta formulata dagli appellanti, anche per carenza di interesse, con conferma del
D.I. n. 678/2020.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio” Con decreto in data 1/8/23 veniva fissata la prima udienza del 20/12/23; successivamente, all'esito del deposito ad opera delle parti delle memorie conclusionali e delle repliche, con ordinanza in data
20/5/25 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , , Parte_1 Parte_4 Parte_3
e esponevano che in data 16/12/20 aveva notificato loro, quali Parte_2 Controparte_3
fideiussori, un decreto ingiuntivo con cui aveva richiesto il pagamento in suo favore della somma di euro 253.112,95 quale saldo negativo del conto corrente n.65060/0000/00850854 intestato alla e deducevano di aver proposto opposizione avverso tale D.I. eccependo la competenza CP_4 per materia del Tribunale delle imprese di Roma, peraltro rilevabile d'ufficio, in ragione della dedotta nullità delle fideiussioni da essi prestate in quanto violative della normativa in materia di concorrenza di cui all'art.33 della legge n.287/90 e la estinzione delle garanzie fideiussorie ai sensi dell'art.1957 cc giacché la banca non si era attivata nei confronti della società debitrice principale entro il termine di 6 mesi ivi previsto. Aggiungevano che la banca, costituendosi, aveva anch'essa eccepito l'incompetenza per materia del Tribunale di Spoleto “soltanto però relativamente all'eccezione in sede di opposizione che invece riteneva inammissibile” ed inoltre aveva dedotto che tutt'al più si sarebbe trattato di una nullità parziale e che in ogni caso il rapporto andava qualificato nei termini di un rapporto autonomo di garanzia.
Dava quindi atto che il Tribunale di Spoleto si era così pronunciato:
“Respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
▪ Rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto;
▪ Condanna gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della
[...]
liquidate nella somma di euro 6.307,00 per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_3
forfettario ed accessori come per legge;
▪ Condanna gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della
[...]
liquidate nella somma di euro 2.127,00 per compensi professionali, oltre rimborso CP_1 forfettario ed accessori come per legge”.
Ciò posto con il primo motivo di appello gli odierni appellanti deducevano che erroneamente il
Tribunale di Spoleto aveva ritenuto la propria competenza non rilevando la competenza funzionale della sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Roma, non considerando che l'accertamento della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust era stata da loro richiesta in via di azione (ciò che appunto radicava la predetta competenza funzionale) e non solo in via di eccezione al fine di paralizzare la domanda monitoria della banca. Con il secondo motivo deducevano che il Tribunale aveva errato anche nel merito perché, pur avendo rilevato la piena corrispondenza di tre clausole contenute nelle fideiussioni da loro sottoscritte al modello ABI ritenuto violativo della normativa antitrust, non aveva tuttavia dichiarato la nullità delle stesse. Con il terzo motivo, poi, gli appellanti evidenziavano che, dovendo considerarsi nulle tali clausole, ivi compresa quella che prevedeva la deroga in favore della banca all'obbligo di osservare il termine semestrale di cui all'art.1957 cc, e non avendo la banca coltivato le proprie azioni nei confronti del debitore principale entro tale termine, le garanzie fideiussorie prestate si erano estinte. Chiedevano infine, con il quarto motivo, la riforma della sentenza impugnata anche nella parte in cui li aveva condannati alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla banca e concludevano quindi come sopra.
Si costituiva in questa sede già peraltro costituitasi in I grado quale successore di CP_1
nel rapporto controverso in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi e per Controparte_3
gli effetti degli articoli 4 e 7.1 della legge 130/1999 concluso in data 19 Aprile 2022 con efficacia economica 1 Gennaio 2022 ed efficacia giuridica dal 19 Aprile 2022, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Parte II) n. 45 del 19 Aprile 2022 (Doc. 1 fasc. di parte di primo grado). La società appellata premetteva come fossero ormai consolidati i principi che governano il riparto di competenza in questione in materia di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, richiamando un recente arresto della Suprema Corte che aveva ribadito che “Nel caso in cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo – promossa innanzi all'Ufficio giudiziario che ha emesso il decreto presso il quale non vi sia la sezione specializzata in materia di imprese – la questione della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust è stata fatta valere dall'opponente non in via di azione ma in via di eccezione è da escludere la competenza del tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata, atteso che la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato” (cfr., tra le altre, Cass.civ., ord.
2.03.2023 n 6222) e deduceva quindi anzitutto l'infondatezza del primo motivo di appello avendo gli appellanti dedotto in I grado la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust non in via di azione ma in via di mera eccezione riconvenzionale, motivo per cui il Tribunale di Spoleto giustamente non aveva declinato la propria competenza in favore delle sezioni specializzate per le imprese del
Tribunale di Roma.
Nel merito osservava poi che gli attori in I grado non avevano affatto dimostrato che il testo delle fideiussioni da loro sottoscritte nel 2010 fosse stato imposto dalla banca sulla base delle intese anticoncorrenziali accertate molto tempo prima, nel 2005, dalla Banca d'Italia e, quanto al terzo motivo affermava che lo stesso, articolato sul presupposto della nullità, in realtà inesistente, delle predette clausole, era conseguentemente infondato, così come infondato era il quarto motivo giacché, stante il rigetto della loro domanda, il Tribunale non poteva che condannarli alla rifusione delle spese processuali. Concludeva quindi come sopra.
Ciò posto, osserva anzitutto la Corte che le deduzioni degli odierni appellanti in punto di incompetenza del Tribunale di Spoleto in favore del Tribunale per le imprese di Roma è infondata poiché nel presente giudizio gli opponenti in I grado non avevano intentato un'azione autonoma volta ad ottenere l'accertamento della nullità delle tre indicate clausole di cui alle fideiussioni in questione avendo solo eccepito la nullità delle stesse in via di eccezione al fine di paralizzare la pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla banca, ciò che in virtù dei principi, ormai consolidati, puntualizzati nella su richiamata sentenza della Corte di Cassazione citata da – che anche CP_1
questa Corte condivide – radicava la competenza del Tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo.
E' pur vero che, come osservato dagli e dalla nelle conclusioni della loro Parte_4 Pt_1
opposizione in I grado avevano richiesto al Tribunale, tra le altre cose, di “Accertare e dichiarare per le ragioni espresse in narrativa la nullità e /o comunque in via subordinata per le ragioni in atti, la estinzione e comunque l'inefficacia delle garanzie fideiussorie in capo al garante per decorrenza dei termini ex art.1957 c.c. posta la nullità della clausola ex art.6 allegato 7” ma tale nullità poteva essere stata invocata in tali termini sia in via di azione autonoma che come accertamento incidenter tantum: si tratta allora di interpretare tali conclusioni alla stregua del complessivo contenuto dell'opposizione nonché del contegno processuale tenuto dagli opponenti per tutto il giudizio di I grado, contegno che induce però a ritenere che, come già detto, gli stessi avessero in questa sede invocato tale nullità in via di mera eccezione. Va infatti anzitutto osservato che l'accertamento in via di azione della nullità in questione è riservato per legge, come sopra già evidenziato, alla competenza funzionale delle sezioni specializzate del Tribunale di Roma sicché deve ritenersi che ove gli opponenti avessero inteso proporre un'autonoma azione di nullità a tal fine avrebbero evidentemente richiesto lo spostamento del giudizio sulla nullità a Roma (con sospensione dello stesso nella parte relativa alla domanda instaurata dalla banca in sede monitoria) laddove invece essi – contrariamente a quanto affermato nell'atto di appello - pur accennando a tale questione di competenza nel corpo del proprio atto di opposizione, non avevano poi mai richiesto al primo Giudice i provvedimenti necessari ai fini del trasferimento della causa a Roma;
e non lo avevano fatto per tutta la durata del giudizio, quindi nemmeno in fase di precisazione delle conclusioni, continuando anche in quella sede a richiedere che fosse il Tribunale di Spoleto a pronunciarsi in ordine alla nullità della clausole fideiussorie in questione e conseguentemente a revocare il decreto ingiuntivo opposto. Peraltro laddove nel corpo dell'opposizione (cfr. pag.6 della stessa) si accennava – si ripete, senza poi avanzare mai le corrispondenti richieste nelle conclusioni – all'eventuale competenza del Tribunale per le imprese di Roma gli opponenti avevano espressamente qualificato la questione posta come
“eccezione” (“Nella ipotesi in cui si voglia sostenere che l'eccezione di nullità della domanda posta
a base del decreto per contrasto con l'art.2 legge 287/1990 . . . . .” ). Del resto, ancora, risulta che essi avevano già agito con autonoma domanda di nullità innanzi al Tribunale di Roma sicché evidentemente deve ritenersi che in questo giudizio gli stessi avevano invece inteso solo paralizzare la pretesa monitoria della banca.
Venendo al merito dell'eccezione di nullità in esame devesi anzitutto richiamare la nota vicenda relativa al modello ABI predisposto nel 2003 dall , censurato poi dalla Controparte_5
Banca d'Italia con il provvedimento n.55/05: nell'anno 2003 la Banca d'Italia - volendo valutare la compatibilità dello schema ABI con le norme poste a presidio della concorrenza, tenuto conto del parere reso dall'Autorità Garante del mercato e della concorrenza che aveva rilevato possibili aspetti restrittivi della concorrenza prospettando l'esigenza di avviare la procedura istruttoria – aveva deliberato di avviare una tale istruttoria relativa allo schema negoziale frequentemente utilizzato dagli istituti di credito in relazione alle fideiussioni omnibus; in data 25/3/05 la Banca d'Italia aveva poi chiesto all'Autorità Garante del mercato e della concorrenza di esprimere il proprio parere in merito al formulario in questione, a seguito del quale aveva emesso il predetto provvedimento, disponendo che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della L.
n.287/90.”.
Ciò posto, sul punto, si sono fronteggiate in giurisprudenza due tesi, una a sostegno della nullità assoluta ed una a sostegno della nullità parziale dei contratti di fideiussione in cui fossero contenute le predette clausole – vale a dire la rinuncia ai termini di cui all'art.1957, cc (art.6) e la permanenza dell'obbligazione fideiussoria a fronte delle vicende estintive e delle cause di invalidità che possono riguardare il pagamento del debitore o la stessa obbligazione principale garantita (artt.2 e 8) – e, a fronte di tale contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Cassazione hanno recentemente chiarito che “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.2, co.2, lett. a) della L. n.287/90 e
101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art.1419 cc, in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza – salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.” (cfr. Cass. civ., SS. UN., sent. n.41994 del 30/12/21). Secondo la tesi della nullità parziale, alla quale questa Corte ritiene di aderire, la nullità di tali clausole non comporta la nullità totale del contratto di fideiussione e non determina pertanto la liberazione del garante, tesi che, del resto, dal punto di vista sistematico, costituisce applicazione del principio generale di conservazione del contratto.
Cio posto, non risulta provata la dedotta nullità delle fideiussioni prestate dalla e dagli Pt_1
ai sensi della legge n.287/90: tale normativa si occupa della violazione della concorrenza Parte_4
attuata a mezzo di intese fra istituti di credito volte ad uniformare i prodotti offerti alla clientela, elidendo così ogni possibilità di scelta in favore di quest'ultima, sicché, tale essendo la ratio della normativa in esame, al fine di configurare l'illecito in questione non basta – come sostenuto da parte appellante - provare la mera coincidenza delle tre clausole indicate con lo schema ABI censurato dalla
Banca d'Italia. In realtà la nullità di un contratto in quanto stipulato in violazione della normativa posta a tutela della concorrenza presuppone la prova che quello schema contrattuale - con particolare riguardo, venendo al caso di specie, allo schema di fideiussione predisposto dall'ABI e ritenuto illegittimo per violazione della legge n.287 dal provvedimento n.55 del 2/5//2005 della Banca d'Italia
– sia in effetti adottato in modo uniforme, almeno in un certo periodo di tempo o per una determinata estensione territoriale, così da garantire la stipula, da parte dei diversi istituti di credito partecipanti all'intesa, di contratti sempre uguali ed il cui contenuto è unilateralmente predisposto a tutto vantaggio di tali istituti e ciò è quanto era stato accertato dalla Banca d'Italia con riferimento al periodo di tempo 2003-2005: ma le fideiussioni in esame risalgono a ben cinque anni dopo, ossia al
2010.
Su tali aspetti si è pronunciata di recente, in punto di oneri probatori in materia, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità: il Tribunale di Milano, ad esempio, in un caso analogo a quello in esame, ove cioè le fideiussioni erano state stipulate a distanza di diversi anni dalla fine del periodo oggetto del provvedimento della Banca d'Italia del 2005, ha puntualizzato che tale provvedimento
“costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso;
per contro, il provvedimento anzidetto non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione in parola, stipulata in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha – com'è noto – coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005. Poiché il provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della Banca medesima, parte attrice è, pertanto, onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio di cui all'art.2 della legge n.287/90. Di ciò, tuttavia, l'attore non ha dato prova alcuna . . . .
. . . ,né depositato documento o, quindi, articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nel 2010 un numero significativo di istituti di crediti, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza” (cfr. Trib. Milano, 19/1/22). Una tale prova, ad esempio, ben avrebbe potuto essere fornita richiedendo un ordine ex art.210 rivolto a diversi istituti di credito operanti nello stesso territorio ed in relazione a schemi contrattuale adottati nel medesimo arco temporale, laddove alcuna richiesta probatoria era stata avanzata nella specie.
Per quanto sin qui detto, insomma, non può ritenersi dimostrato che il testo delle fideiussioni in questione fosse stato determinato, a valle, dalle intese anticoncorrenziali oggetto del provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia.
Ne consegue l'assorbimento dell'ulteriore motivo di appello volto ad evidenziare la mancata attivazione della banca contro la società debitrice principale nei sei mesi di cui all'art.1957 cc, risultando la previsione di tale termine validamente derogata in sede di prestazione, da parte degli odierni appellanti, delle garanzie fideiussorie.
Le spese seguono la soccombenza anche nel presente grado di giudizio e si liquidano tenuto conto del valore della controversia, del non elevato grado di complessità della stessa e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese processuali sostenute da che CP_1 si liquidano in euro 8.500,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Da atto della sussistenza a carico degli appellanti dei presupposti di cui all'13, comma 1, quater di cui al dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 17/7/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)