Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/06/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. R.G.2137 /2024 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott. LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott. CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2137/2024 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
FRATTONI REALDO FILIPPO, con elezione di domicilio in presso avv. FRATTONI
REALDO FILIPPO;
e
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
degli avv. STEFFENINI ROSA ANGELA, con elezione di domicilio in VIA P.
GORINI, 40/B LODI, presso e nello studio dell'avv. STEFFENINI ROSA ANGELA;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
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Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza in data 11.6.2025 di seguito riportate
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti:
CONDIZIONI 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi si dichiarano indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
3) Il figlio viene affidato in via Per_1
condivisa ad entrambi i genitori con collocamento paritetico del medesimo presso ciascun genitore a settimane alternate, dalla domenica sera alla domenica sera successiva, e residenza anagrafica del minore presso la madre;
4) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio nel periodo di permanenza presso le rispettive abitazioni, suddividendo in ragione del 50% ciascuno tutte le altre spese;
5)
Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno condivise tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi con congruo preavviso, al fine di favorire la partecipazione dell'altro genitore, qualsiasi incontro medico, scolastico, sportivo che abbia a tema la salute ed il benessere del figlio;
6) Durante il periodo estivo, la ripartizione - comunque paritaria
- delle vacanze, da trascorrersi per almeno 15 giorni (anche non consecutivi) con ciascun genitore, verrà concordata entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
7) Durante le vacanze natalizie, il figlio trascorrerà ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 al 7 gennaio con l'altro genitore;
durante le vacanze di Pasqua, il figlio trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro; il tutto salvo miglior accordi che i genitori potranno assumere tenendo conto dell'età, della volontà e degli impegni del figlio 8) L'assegno unico universale per il figlio verrà percepito interamente dalla madre;
9) I coniugi si autorizzano sin d'ora reciprocamente all'espatrio ed al rilascio e rinnovo dei passaporti, con obbligo di presentarsi dinanzi
2 alla competente autorità per quanto al tal fine si rendesse necessario 10) I coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro, avendo già provveduto con il presente accordo a regolamentare ogni loro rapporto patrimoniale;
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, all'udienza innanzi al giudice delegato del 11.6.2025.
Ritiene il Tribunale che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi: dagli atti di causa emerge infatti che i rapporti tra gli stessi sono tali da non sussistere le condizioni per ristabilire la comunione di vita.
Le parti hanno rassegnato conclusioni in via congiunta, ne consegue che il Tribunale nulla deve accertare in ordine alle ragioni che hanno portato al fallimento del matrimonio.
Non vi sono motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine all'affidamento e al mantenimento della prole ed in relazione ai loro rapporti economici.
Data la natura costitutiva della presente sentenza e visto l'accordo raggiunto dalle parti, è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in epigrafe
1) pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
sposati in data 5.06.2021 in Arena Po (PV) ha con atto iscritto nel Registro
[...]
dello stato civile del Comune di Arena Po, Parte 1, numero 1;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere alla trascrizione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) recepisce integralmente le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 11.6.2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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