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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 15/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ferrara
SEZIONE
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara, dr.ssa Maria Marta Cristoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1168/2022 del R.A.C.C. in data
09/05/2022
d a
C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Bonalume, Giovanni
Gomez, Giuseppe Cadorna e Michele del Bene
attrice
c o n t r o
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Maria Rosaria Russo Valentini
convenuta trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
25/07/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: " Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: • IN VIA
PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e
dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1
dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, dei CP_1
seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l' , in persona del CP_1
Pag. 1 legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di
[...]
I. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte Parte_1
capitale azionata con la citazione (ad oggi azzerata come da elenco che si produce sub ALL. A) − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del
termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna “Data
Scadenza”) - sino al saldo;
II. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla
predetta sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
III. € 7.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture
costituenti la predetta sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun
importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento
della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto
importo;
IV. € 7.064,45 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto,
rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in
quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli
costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate nell'elenco che si produce
sub ALL. B
V. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto
delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione,
Pag. 2 sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica
della citazione
VI. € 249.800,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture riepilogate nell'elenco
prodotto sub ALL. C, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le
fatture indicate in dettaglio il cui termine di pagamento non è stato rispettato
- fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra
nonché a quelle il cui tardivo pagamento ha generato le Note Debito - oltre
interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del
termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha
generato il predetto importo
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare
e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1
dell' e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di CP_1 CP_1
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 [...]
per: - interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte Parte_1
capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e - con
decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di
pagamento della sorte capitale, - interessi anatocistici prodotti dagli
interessi moratori maturati sulla sorte capitale: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte
capitale, oltre interessi;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora
Pag. 3 ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto
maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti
la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora
oggetto delle Note Debito: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai
sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione ad ulteriori fatture il cui termine
di pagamento non è stato rispettato, oltre interessi
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell' e, per Parte_1 CP_1
l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per Parte_1
capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di
indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso
forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo
unificato, marca e successive".
Per parte convenuta: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza,
azione ed eccezione reietta: - quanto alla domanda di pagamento delle
somme capitali e degli interessi: a) in via principale respingere le domande
proposte da accertando che i crediti oggetto delle stesse non sono Pt_1
dovuti, perché già pagati (come accertato dal CT, v. risposta al quesito n.
3) e/o perché prescritte e/o perché oggetto di contestazione e/o di errata fatturazione e/o per l'incompletezza della documentazione che inibisce alla
P.A. il pagamento e/o per le altre ragioni di fatto e di diritto espresse in
narrativa; b) in via subordinata, accertare che, rispetto ai crediti per sorte
capitale azionati da parte attrice, non residuano crediti per sorte capitale
ancora insoluti ed accertare il quantum eventualmente dovuto a titolo di
Pag. 4 interessi, ricalcolati come da previsione di legge e/o di contratto, ed in
particolare determinando gli interessi dal sessantunesimo giorno successivo
non già alla data di emissione della fattura, bensì alla data di ricezione della
Cont stessa attraverso il - quanto alla domanda di risarcimento ex art. 6,
comma 2, d.lgs. n. 231/2002: a) in via principale, dichiarare che nulla è
dovuto in ragione di essa in quanto assorbita nelle altre domande già proposte con l'atto di citazione;
b) in subordine, accertare e dichiarare che la somma di € 40 a tale titolo è dovuta non su ogni singola fattura ma una sola volta per l'intero credito azionato o, in alternativa, una sola volta per
ogni contratto relativo a fatture pagate in ritardo (rapporto contrattuale determinato dall'identità del CIG); c) in ulteriore subordine, ridurre la
penale ad equità ex art. 1384 c.c.; - dichiarare inammissibile o comunque
infondata la domanda ex art. 2041 c.c. Con vittoria di spese, competenze ed
onorari".
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio l'azienda sanitaria locale di Parte_1
per ottenerne la condanna al pagamento di alcuni crediti acquisiti per CP_1
effetto di cessione pro soluto per complessivi € 515.200,62, tutti oggetto di fatture emesse dalle società cedente quale corrispettivo di prestazioni di servizi e forniture erogate a favore dell'azienda, oltre agli interessi di mora nel frattempo maturati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02
e decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture sino al saldo.
Ha dedotto l'attrice di avere diritto al pagamento anche degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori, scaduti da almeno sei mesi alla data della citazione, nella stessa misura degli interessi moratori, in virtù del richiamo operato dal IV comma dell'art. 1284 c.c. e decorrenti dalla data di notifica dell'atto introduttivo.
Pag. 5 Infine, nella prospettiva attorea, le fatture le attribuirebbero il diritto al pagamento dell'importo di € 7.440,00 quale importo forfettario ex art. 6
d.lvo 231/2002 (in recepimento della Direttiva 2011/7/EU) pari ad € 40,00
per ciascuna fattura non pagata.
Infine, ha chiesto il pagamento di ulteriori € 7.064,45 a titolo di interessi di mora diversi rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale richiesta, per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli azionati, ed €
246.520,00 ex art. 6 II comma cit. in relazione a tali diverse somme.
In via subordinata, ha formulato domanda di pagamento ex art. 2041 c.c. per l'importo corrispondente alla sorte capitale in ragione delle prestazioni comunque usufruite.
Si è costituita la locale azienda sanitaria, eccependo in via preliminare l'avvenuto pagamento delle fatture azionate per complessivi € 496.642,98 (in parte anche prima della notifica dell'atto di citazione e comunque immediatamente dopo), e rilevando che i rimanenti € 18.000,00 circa, non sono stati corrisposti in ragione di errata fatturazione da parte del fornitore;
ha prodotto, a tale scopo, tabelle riepilogative dalle quali emergono per ciascuna fattura il numero del mandato di pagamento e la data, oltre che, per quelle non pagate, le ragioni della mancata corresponsione.
Parte In diritto, l' ravvisa nella condotta di parte attrice un abuso del diritto e in
Parte particolare dello strumento processuale, secondo il quale, escluso che sia un cattivo pagatore in ragione dell'insussistente ritardo e dell'avvenuto adempimento, il vero interesse sotteso alla causa è quello del pagamento dell'indennità ex art. 6 d.lvo 231/2002 di € 40 per l'ingente numero di fatture
(circa 6000 complessivamente) a titolo, a suo dire, di risarcimento per i costi di gestione, importo che risulterebbe essere decisamente superiore rispetto al credito residuo al netto dei pagamenti.
Pag. 6 Per ciò che concerne l'importo residuo non pagato, ha eccepito per parte delle
Cont fatture il mancato o errato caricamento sul portale per altre il rifiuto da parte dello stesso sistema.
Ha eccepito poi il pagamento delle fatture intestate a " Controparte_3
direttamente alla cedente prima che la cessione si perfezionasse secondo quanto previsto dal codice degli appalti vigente.
In relazione al credito relativo agli interessi, ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per la maturazione degli interessi moratori e anatocistici, essendo il pagamento avvenuto entro la scadenza, oltre che l'erronea determinazione della decorrenza e del loro ammontare1. 1 Così si legge in comparsa di costituzione: "la decorrenza degli interessi è calcolata da parte attrice in maniera errata e, in particolare, sembra sia stata effettuata (non ne abbiamo certezza, stante la assoluta indeterminatezza della documentazione depositata e l'assenza di indicazioni di metodo nell'atto di citazione) con riferimento alla data di emissione delle fatture e non – come previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 (“gli interessi moratori decorrono […] dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento” e cioè,
“per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”, al sessantunesimo giorno “dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura”) – dalla data, spesso di molto CP_ Con successiva (!), di ricevimento della stessa da parte dell' attraverso il b) alcune delle fatture viene fatta richiesta di pagamento degli interessi “maturati”, senza alcuna distinzione tra quelli maturati prima della cessione del credito e quelli maturati successivamente ad essa. Tuttavia, a norma dell'art. 1263, co. 3 cc, “salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti” e cioè gli interessi (cd. frutti civili) già maturati;
c) molte delle fatture di cui agli elenchi prodotti da parte attrice sub doc. 2 e doc. 3 sono state pagate entro la loro scadenza e dunque non producono alcun tipo di interesse, né di mora né anatocistico. In particolare:
- con riferimento alle fatture di cui all'elenco n. 2 di parte attrice, invece, nel prospetto che si deposita come DOC. N. 1 sono indicate tutte le fatture che risultano effettivamente pagate entro il termine della loro scadenza, e che dunque non devono essere conteggiate per il calcolo degli interessicon riferimento alle fatture emesse da e datate dal Controparte_3 12.07.2021 al 29.07.2021 (elenco doc. 3 di parte attrice) esse risultano effettivamente ricevute dall' solo nel mese di ottobre 2021, con scadenza nel mese di dicembre Parte_3 2021. Poiché il pagamento risulta effettuato il 26 novembre 2021, nessun interesse è dovuto;
- con riferimento alle fatture emesse da ED NE in data 11.08.2021 (incluse nell'elenco doc. 3 di parte attrice), esse hanno scadenza il 5 ottobre 2021 ma il pagamento è stato effettuato in data 05.10.2021; pertanto nessun interesse è dovuto;
d) non sono ovviamente dovuti interessi sulle fatture mai recapitate attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) obbligatorio per la fatturazione elettronica alla P.A., così come non sono Con produttive di interessi di mora le fatture che, attraverso il siano state rifiutate perché non corrette, non liquidabili per contestazione della prestazione o perché mancanti di documentazione indispensabile e, in generale, per tutte le fatture contestate. e) alcuni degli interessi conteggiati siriferiscono a fatture non dovute, perché stornate con note di credito (alcune note di credito sono addirittura incluse negli elenchi di parte attrice); f) in altri casi, le fatture pretesamente produttive di interessi di mora sono state pagate all'effettivo fornitore cedente, dal momento che il pagamento è stato effettuato prima della notificazione dell'atto di cessione. Il pagamento è avvenuto entro il termine previsto e Part dunque non sono produttive di interessi di alcun tipo o, comunque, non compete a la richiesta di tali interessi, essendo la cessione perfezionatasi solo dopo l'avvenuto pagamento.
Pag. 7 Quanto, infine, all'importo forfettario ex art. 6 d.lvo 231/2002, la convenuta ha rilevato la mancanza di presupposti, riscontrabili solo allorquando vi sia una effettiva attività di recupero del credito fatto valere e il creditore dimostri, in ogni caso, di averne diritto, offrendo la prova dei costi effettivi correlati sostenuti, diversi da quelli legali. Ha dedotto inoltre che, in ogni caso, dovrebbe essere corrisposto una sola volta in relazione all'unico credito azionato, offrendo una interpretazione letterale della norma comunitaria in tal senso.
Ha invocato, infine, la possibilità di applicare la riduzione equitativa ex art. 1384 c.c. dell'importo essendo assimilabile all'istituto civilistico della penale.
Con la I memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., parte convenuta ha dato atto di aver effettuato ulteriori pagamenti delle fatture la cui scadenza era nel frattempo maturata (fatture cedute da HI LI e Zimmer ME LI).
La circostanza è stata confermata dalla parte attrice, la quale, ha infatti ridotto la domanda alla sola somma di € 17.004,97 per sorte capitale, ritenendo comunque ancora dovuti tutti gli interessi di mora e quelli anatocistici maturati sulla sorte capitale originaria, quelli quantificati su crediti diversi e le somme dovute ex art 6 II comma d.lvo 231/2002.
Durante l'espletamento delle operazioni di CT, anche il credito residuo è
stato corrisposto, azzerando così la sorte capitale richiesta.
* * *
Preliminare al merito della controversia è l'accertamento contabile effettuato,
non solo in relazione all'ammontare del credito ma anche e soprattutto in relazione agli interessi maturati e maturandi, che costituiscono la parte più
cospicua della pretesa.
La cessionaria ha fornito prova, in primo luogo, della cessione delle poste creditorie azionate (All. 11 contenente tutti gli atti pubblici relativi alle fatture e le date di notifica alla . CP_4
4.3. In relazione agli interessi anatocistici, poi, risulta che nessuna delle fatture contestate sia scaduta da più di sei mesi.
Pag. 8 A fronte, poi, della eccezione di pagamento sollevata dalla convenuta (e accolta dall'attrice che ha infatti circoscritto la pretesa al solo importo di €
Cont 17.004,97) e delle diverse contestazioni in ordine ai problemi con il " , il
CT ha compiuto un'utile e puntale comparazione tra le prospettazioni difensive in tal senso, elaborando un prospetto chiaro ed esaustivo.
Part Ad esito di tale ricostruzione, come confermato dalla stessa è emerso che la stessa non vanti più crediti ad oggi nei confronti della convenuta quanto alla sorte capitale: nessuna delle fatture cedute è rimasta infatti impagata.
I profili centrali della controversia restano, quindi, quelli della determinazione dell'eventuale ritardo nei pagamenti e il conseguente ammontare degli interessi (moratori e anatocistici) e della somma richiesta ex art. 6 d.lvo 231/2002.
In merito al primo punto, il CT ha ricostruito il ritardo del pagamento per ciascuna fattura azionata condivisibilmente considerando, quale data di scadenza, quella calcolata secondo le indicazioni di parte convenuta,
assumendo come scadenza il sessantunesimo giorno successivo alla data di
Cont ricevimento della fattura nel dies a quo di decorrenza anche degli interessi moratori.
Tale approccio è, difatti, più coerente non solo con la normativa dei pagamenti della PA, di cui all'art. 4 del d.lvo 231/2002 (“gli interessi moratori decorrono […] “per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”, al sessantunesimo giorno “dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura”), ma anche con il principio di elaborazione giurisprudenziale in base al quale il credito pecuniario vantato verso la
Pubblica Amministrazione non è né liquido né esigibile – e, quindi, risulta improduttivo di interessi corrispettivi – sino a che la stessa amministrazione non abbia emesso il titolo di spesa (come rileva anche il CT, infatti, "
secondo la disciplina sulla contabilità generale dello Stato ex art. 270 R.D.
Pag. 9 827/1924 i crediti sono inesigibili e illiquidi prima dell'emissione del
mandato di pagamento, che risulta essere il terzo momento di quattro che caratterizza l'iter della pubblica amministra-zione che va dall'impegno alla spesa all'atto del pagamento: 1) Impegno – fase in cui la spesa è fissata a
budget nel bilancio pubblico;
2) Liquidazione – fase in cui la spesa è determinata nell'ambito del budget;
3) Ordine o mandato di pagamento
(titolo di spesa) – in cui è data l'autorizzazione al pagamento;
4) Pagamento
– atto conclusivo che avviene mediante bonifico o altro titolo idonea ad estinguere l'obbligazione assunta").
Nel prospetto allegato dal CT (all. 4 alla consulenza) si evince come i giorni di ritardo siano esigui (nella maggior parte dei casi si tratta, infatti, di un giorno) e che siano da escludere i ritardi relativi alle fatture per le quali vi sono state problematiche legate al rifiuto del caricamento nel sistema di interscambio (HI, Zimmer ME LI), comunque successivamente pagate.
Dal calcolo effettuato dal consulente tecnico, in ossequio ai principi sopra evidenziati, risulta che l'importo dovuto a titolo di interessi moratori è pari ad
€ 256,17 e, non essendovi ritardi superiori alla annualità, non sono maturati interessi anatocistici.
Il debito residuo della convenuta si ridurrebbe, quindi, al solo pagamento della somma indicata.
Ciò premesso, si impone una disamina specifica per ciascuna voce domandata dall'attrice.
1) SORTE CAPITALE
È pacifico in causa che la esigua sorte capitale residua sia stata pagata in corso di causa.
2) INTERESSI MORATORI E ANATOCISTICI
Parte attrice ha chiesto il pagamento degli interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
Pag. 10 231/02) con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo,
ribadendo, senza fornire alcun elemento tecnico allo scopo, che gli interessi sono dovuti "in quanto la sorte capitale è stata pagata in ritardo".
Indubbiamente la circostanza è provata, ma va considerato che il "ritardo" è
estremamente esiguo e, come tale, produttivo di interessi in misura contenuta,
come correttamente rilevato dal CT.
Innanzitutto, il metodo di calcolo utilizzato dall'attrice non è condivisibile:
non si può infatti individuare la data di scadenza della fattura aggiungendo 60
giorni alla data di emissione del documento, in ragione del diverso regime di esecuzione dei pagamenti pubblici, di quello previsto dallo stesso d.lvo
231/2002 (art. 4) e di quello più moderno di fatturazione elettronica, secondo i principi già richiamati in premessa e correttamente applicabili al caso di specie.
In ogni caso, rileva il CT come non vi sia significativa divergenza tra le scadenze prospettate dalle due parti (all. 3 alla CT infatti evidenzia a volte
1,2, o 3 giorni e solo in due casi di 5 e 7 giorni di differenza tra le scadenze considerate da parte attrice e quelle di parte convenuta).
In applicazione dei principi sopra menzionati, va considerato "ritardo" però,
la sola differenza di giorni intercorrenti tra l'autorizzazione e l'ordinativo di pagamento da parte dell'ente pubblico, del quale lo stesso ha fornito compiuta prova, che, nel caso di specie, si concretizza quasi sempre in un giorno per ciascuna fattura.
Corretta è, pertanto, la determinazione della somma di € 256,17, ottenuta mediante il calcolo del tasso applicabile medio tempore ai giorni ottenuti.
Deve essere, invece, rigettata la domanda relativa agli interessi anatocistici,
prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, risultano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
Pag. 11 1283 c.c., nella già menzionata misura degli interessi legali di mora di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 con decorrenza dalla data di notifica della citazione: attesa l'accertata esiguità dei ritardi nei pagamenti, non vi sono interessi moratori che, alla data della domanda, erano scaduti da oltre sei mesi.
3) INTERESSI MORATORI E ANATOCISTICI SU "CREDITI
DIVERSI"
La società attrice ha agito anche al fine di recuperare la somma di euro
7.064,45, a titolo di interessi moratori ed anatocistici, asseritamente maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'ente convenuto, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale azionata, menzionati, da ultimo, nella
"nota debito interessi" riepilogata nell'allegato B dell'atto conclusivo.
La domanda risulta infondata, essendo carente la prova del titolo, trattandosi di domanda autonoma rispetto a quella principale e, come tale, necessitante di allegazione e prova dei relativi fatti costitutivi.
A fronte della contestazione di parte convenuta, non può infatti ritenersi valido a tal fine alcuno dei documenti prodotti, mere tabelle riepilogative unilateralmente predisposte, peraltro di non facile comprensione, prive di qualsiasi riferimento al documento contabile correlato e a tutti gli elementi utili all'individuazione del credito relativo ai frutti (i dati relativi in particolare al ritardo del pagamento da parte dell'ente).
Inoltre, la mancata produzione delle fatture (si ribadisce, solamente indicate in tali prospetti) preclude, a monte, la verifica in ordine alla stessa esistenza dei titoli e delle prestazioni correlate.
4) IMPORTO RICHIESTO EX ART 6, II COMMA, d.lvo 231/2002
Parte attrice insiste poi nel diritto al pagamento della somma di € 7.440,00 a titolo di risarcimento per i costi di gestione, ex art. 6, comma 2, d.lgs. n.
231/02, € 40,00 in relazione a ciascuna delle fatture azionate, oltre alla
Pag. 12 ingente somma di € 246.520,00 allo stesso titolo, ma riferita ai crediti
“diversi” di cui sopra.
Sul punto il CT ha ritenuto di dover applicare la somma forfettaria alle sole fatture pagate in ritardo dopo la notifica dell'atto di citazione (165), arrivando a determinare la somma di € 6.600,00.
La normativa italiana recepisce, come noto, quella europea, dalla quale mutua anche l'interpretazione offertane dalla CGUE in relazione alla questione se l'applicabilità del risarcimento alla "transazione commerciale"
sia da intendersi riferito ad ogni singolo pagamento di un documento contabile o, invece, al singolo rapporto commerciale, nel cui ambito le fatture vengono periodicamente emesse.
La Corte ha di recente precisato che, in un'ottica di tutela del creditore e al fine di garantire efficacia deterrente alla disposizione normativa, la somma determinata vale per ogni transazione attestata in una fattura, anche allorquando questa sia inclusa, con altre, in un unico contratto, e che sia dovuto, pertanto, per ciascun ritardo.
Ciò posto, si rende, comunque, opportuna una ulteriore considerazione.
L'istituto definito "risarcimento per i costi di recupero" riconosce al creditore il diritto di richiedere € 40,00 (come visto per ogni fattura scaduta), e ogni altro costo sostenuto per ottenere il pagamento della somma esigibile.
La ratio della disposizione eurocomunitaria, evincibile dai considerando della direttiva, è quella di garantire "un risarcimento equo ai creditori,
relativo ai costi di recupero sostenuti a causa del ritardo del pagamento. Tra
i costi di recupero dovrebbero essere inclusi anche i costi amministrativi e i
costi interni causati dal ritardo del pagamento".
Il presupposto del risarcimento in esame è, quindi, l'aver sostenuto costi o di recupero della pretesa creditoria, come ribadito anche nel successivo art. 6:
"gli stati membri assicurano che l'importo forfettario sia esigibile senza che
sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero
Pag. 13 sostenuti dal creditore", salva la prova del maggior danno rispetto all'importo prestabilito ("il creditore, oltre all'importo forfettario, ha il diritto di esigere
dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo che ecceda tale
importo forfettario").
Non a caso, infatti, anche l'art. 6 recepito dal d.lvo 231, è rubricato
"risarcimento delle spese di recupero" e lo sesso riferimento viene reiterato poi nel testo della norma ("Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha
diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non
tempestivamente corrisposte.
2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria
la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di
risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può
comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito").
Il risarcimento ha ad oggetto, dunque, i costi di recupero correlati al ritardo:
determinato in via forfettaria il quantum, rimane però necessario fornire prova dell'an della pretesa risarcitoria in esame.
Il punto non sembra essere stato apertamente affrontato nelle decisioni della
Corte di Giustizia che, nell'affermare il principio di diritto della riferibilità
della somma alla singola fattura, dà per presupposto che il risarcimento sia dovuto in relazione alle attività di recupero espletate.
Non si può dunque prescindere dalla verifica della concretizzazione del danno c.d. conseguenza del ritardo (costi di recupero del credito): non si spiegherebbe altrimenti perché, innanzitutto, il legislatore (comunitario e nazionale) abbia esplicitato il presupposto in questione e, in secondo luogo,
non si coglierebbe il tratto distintivo dell'istituto rispetto a quello degli interessi moratori;
ristoro, quest'ultimo, correlato al mero scorrere del tempo.
Nel caso di specie, è assente la prova in ordine all'esistenza stessa del danno.
In ogni caso, soccombono gli accertamenti istruttori, che consentono di escludere, che il danno si sia concretizzato.
Pag. 14 Alla luce della prova offerta dalla convenuta circa la data di scadenza delle fatture e il successivo momento di pagamento, il CT ha accertato che il ritardo, verificatosi in relazione ad un numero limitato di fatture, è stato determinato, nella maggior parte delle transazioni esaminate, in un solo giorno di ritardo.
Peraltro, il già citato prospetto di raffronto depositato dal CT circa le scadenze dei documenti contabili (coincidenti o difformi solamente per uno/due giorni tra attore e convenuto) e la non contestazione della stessa attrice, consentono di accertare che quelle sono state le effettive tempistiche in relazione alle posizioni azionate.
Il dato lascia verosimilmente supporre che il creditore non abbia nemmeno percepito il ritardo e che, pertanto, non possa essersi in alcun modo attivato per il recupero delle somme azionate. E' dunque da escludere nel caso in esame un ritardo di siffatta portata abbia determinato costi amministrativi di gestione del credito e di recupero.
Tale interpretazione della norma è, peraltro, condivisa da parte dei tribunali italiani, anche successivamente alla sentenza della CGUE (Tribunale di Busto
Arsizio, 12 gennaio 2023 n. 31: " Non può essere, invece, riconosciuto in
favore dell'attrice il risarcimento del danno relativo ai costi di recupero del
credito previsto dall'art. 6 D.Lgs. n. 231 del 2002 nella misura di Euro 40,00
per ogni fattura pagata in ritardo tra quelle indicate nei prospetti
riepilogativi prodotti sub doc.
4. Al riguardo vale la pena evidenziare che, ai
sensi della citata disposizione, l'importo forfettario in questione è dovuto
"quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore" (comma 2).
Ed invero, secondo quanto meglio chiarito dai considerando 19 e 20 della
direttiva 2011/7/UE, "il risarcimento sotto forma di importo forfettario
dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al
recupero" e "oltre ad avere diritto al pagamento di un importo forfettario per
coprire i costi interni legati al recupero, il creditore dovrebbe poter esigere
Pag. 15 anche il risarcimento delle restanti spese di recupero sostenute a causa del
ritardo di pagamento del debitore. Come si vede, quindi, il risarcimento
minimo di cui sopra presuppone che siano stati sostenuti dei costi di
recupero degli importi pagati in ritardo (cfr., sui costi di recupero, sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 13 settembre 2018, Česká pojišťovna, causa C287/17) e nel caso di specie, tuttavia, non è stato
nemmeno allegato che gli originari creditori abbiano sostenuto costi di
recupero - di sollecito o anche solo amministrativi o interni -, né ciò si può
presumere, anche guardando ai ritardi rilevati, tutti di pochi giorni e
peraltro in buona parte erroneamente conteggiati;
non può ritenersi, di
conseguenza, che il diritto al risarcimento forfettario si sia trasferito alla
cessionaria"; Tribunale di Rieti, 28 marzo 2023 n. 144: "l'importo forfettario
dovuto ai sensi della indicata disposizione, pari a "40 Euro a titolo di
risarcimento del danno", deve essere riconosciuto in ragione dell'attività di
recupero effettivamente posta in essere - dal momento che trattasi, appunto,
di somme forfettariamente riconosciute a titolo di "Risarcimento delle spese
di recupero", fatta salva la prova del maggior danno. Quindi, l'obiettivo
della efficace protezione del creditore contro i ritardi di pagamento è
perseguito dal legislatore europeo, da un lato, mediante la previsione di un
importo minimo forfettario "quale risarcimento dei costi di recupero
sostenuti dal creditore" (art. 6 paragrafo 2); dall'altro, facendo salvo il
diritto al maggior danno subito in relazione alle "spese derivanti dai solleciti
inviati al debitore a causa del ritardo di pagamento di quest'ultimo" (cfr.
Corte di giustizia dell'Unione Europea Nona Sezione Sentenza 13 settembre
2018) - ferma la possibilità degli Stati Membri di riconoscere al creditore un
risarcimento forfettario superiore all'importo minimo di EUR 40. In ogni
caso, la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio àncora
espressamente il riconoscimento di tali danni (nell'importo forfettario ovvero
nella maggior somma provata) all'attività di recupero svolta dal creditore, in
Pag. 16 quanto, appunto, volti a ristorarlo delle spese derivanti dai solleciti inviati al
debitore a causa del ritardo di pagamento di quest'ultimo. Tanto che, precisa
la Corte, "il carattere automatico del risarcimento forfettario di EUR 40
costituisce un incentivo per il creditore a limitare a tale somma i propri costi
di recupero, pur senza escludere che detto creditore possa ottenere, se del
caso, un risarcimento ragionevole maggiore, ma non automatico" (cfr. Corte
di giustizia, Sentenza 13 settembre 2018").
Qualche considerazione ulteriore va fatta in ordine al richiesto pagamento della somma di € 249.800,00. Tale importo scaturisce dalla somma di cifre riportate in 13 fatture prodotte dall'attrice, tutte con oggetto "spese recupero a debitore".
Preme in primo luogo evidenziare come manchi qualunque riferimento al credito originario al quale le spese si riferiscono, che sarebbe, come visto, il presupposto delle spese stesse.
Nè può essere utile allo scopo il prospetto di cui all'all. 6 della citazione,
contenente un mero elenco di fatture (alcune molto risalenti), con note della creditrice, senza che sia comprensibile se e quando le fatture sono state pagate;
si ribadisce, inoltre, che l'assenza di indicazioni specifiche in ordine ai singoli titoli e alle fatture relative ai crediti implica l'assenza di prova della stessa erogazione della prestazione.
Ma il dato di fondamentale importanza che conduce definitivamente ad escludere per assenza di prova il diritto al risarcimento, per i motivi sopra esplicitati, è la mancanza di qualsivoglia collegamento tra i due documenti appena citati: le fatture riepiloganti gli asseriti costi di gestione per recupero avrebbero dovuto contenere un chiaro riferimento alle singole fatture cui i costi si riferiscono, con indicazione specifica quantomeno del numero, della scadenza e della data di pagamento.
In assenza di sufficienti elementi di prova in ordine al titolo posto a fondamento della pretesa, la domanda non può trovare quindi accoglimento.
Pag. 17 5) DOMANDA EX ART 2041 c.c.
Nessuna somma può essere riconosciuta per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
Anzitutto, è noto il carattere di sussidiarietà dell'azione invocata, che ne comporta l'inammissibilità ogniqualvolta sia esercitata (seppure con esito negativo) l'azione principiale a disposizione dell'attore, correlata al titolo azionato. Situazione che si è verificata nel caso di specie.
Infatti, l'attrice ha esercitato l'azione di adempimento relativa al titolo contrattuale azionato, la cui esistenza non è stata specificamente contestata da parte convenuta (i contratti stipulati tra l' e le società fornitrici, oltre CP_4
che la cessione dei crediti), determinando così la conseguente inammissibilità
della domanda accessoria.
Ma l'azione sarebbe, in ogni caso, infondata anche nel merito, avendo parte attrice ricevuto tutti i pagamenti relativi alle prestazioni effettuate, la circostanza è pacifica in causa: non residua, pertanto, alcuna prestazione sfornita della correlata controprestazione.
6) SPESE DI LITE
Atteso l'esito del giudizio, a fronte di una domanda di condanna al pagamento di oltre € 700.000,00 e della pressochè totale soccombenza della parte attrice,
le spese possono essere regolate con il riconoscimento in favore della CP_4
del 70% delle spese di lite sostenute.
Il compenso del ctu, liquidato in corso di causa, può porsi integralmente a carico della parte attrice.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accerta l'intervenuto pagamento integrale da parte convenuta della sorte capitale portata dalle fatture azionate dall'attrice;
2) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di € 256,17
Pag. 18 a titolo di interessi moratori;
3) respinge nel resto le domande di parte attrice;
4) pone in via definitiva il compenso spettante al C.T.U. liquidato in corso di causa a carico di parte attrice;
5) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta il 70% delle spese di lite,
che si liquidano in € 17.630,00 (al netto) per compenso professionale,
oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, C.N.P.A. ed I.V.A..
Così deciso in Ferrara, il 15 gennaio 2025.
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
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