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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Giuseppe Rana presidente
- dott.ssa Laura Cantore giudice
- dott.ssa Maria Anna Altamura giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella controversia, iscritta al n. 1319/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: separazione personale
TRA
, rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Michele Parte_1
Marcello Magarelli;
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Annacora Azzollini;
Controparte_1
- RESISTENTE -
NONCHÈ
PROCURA DELLA REPUBBLICA in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.12.2024
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato in data 17.4.2024, Parte_1 chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal coniuge , con cui Controparte_1 aveva contratto matrimonio concordatario in Molfetta il 9.6.2018. Dall'unione dei coniugi nasceva una figlia, , nata il [...]. Per_1
1 Deduceva che la responsabilità della cessazione del consortium familiare fosse attribuibile ai comportamenti del resistente, causa di pregiudizio alla libertà della ricorrente. Il non collaborava, poi, con la coniuge nel percorso terapeutico necessario per la CP_1 figlia minore.
Concludeva chiedendo dichiararsi la separazione personale dal coniuge, da addebitarsi al resistente, disporsi in favore della ricorrente un assegno di mantenimento pari ad €
650,00 mensili o ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, affidare congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore con collocamento presso Per_1 la madre, a cui assegnare la casa familiare e a cui riconoscere l'intero assegno unico universale, regolamentarsi le modalità di incontro con il padre, a carico del quale porre il contributo al mantenimento della figlia nella misura di € 650,00, oltre al pagamento delle intere spese scolastiche, ludiche e mediche, e di tutte quelle altre di natura straordinaria.
Il resistente si costituiva in giudizio in data 22.7.2024, non opponendosi alla richiesta di separazione ma contestando ogni avversa deduzione e conclusione;
chiedeva l'addebito della separazione alla , disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore, con Parte_1 collocamento presso la madre, senza assegnazione della casa coniugale alla stessa, regolamentare le modalità di incontro con il padre, a carico del quale porre il contributo al mantenimento della minore nella misura di € 200,00 mensili in caso assegnazione della attuale abitazione condotta in locazione dal alla , ovvero nella CP_1 Parte_1 misura di € 250,00 mensili in caso di mancata assegnazione della casa al genitore collocatario, oltre al 50% delle spese straordinarie;
domandava, poi, nulla stabilirsi a favore della ricorrente a titolo di assegno di mantenimento e disporre che l'assegno unico fosse corrisposto al 50% tra i genitori come per legge.
A seguito dell'udienza di comparizione del 23.9.2024, il Giudice Delegato, ascoltate le parti, dava atto della infruttuosità dell'esperito tentativo di conciliazione e con ordinanza del 9.10.2024 assumeva i provvedimenti interinali, autorizzava i coniugi a vivere separati di letto e di mensa, poneva a carico del resistente il mantenimento della coniuge nella misura di € 200,00 mensili, oltre adeguamenti annuali Istat, affidava in via condivisa la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione degli incontri con il padre, nessun provvedimento assumeva in ordine alla assegnazione della casa familiare, poneva a carico del resistente il mantenimento della figlia nella misura di € 300,00 mensili, oltre adeguamenti annuali Istat, poneva a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per la figlia come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale, comprese le spese della retta dell'asilo nido e del percorso terapeutico seguito dalla minore, ove il costo non fosse coperto dal
SSN. Il giudice delegato assumeva anche i provvedimenti istruttori, ammettendo le prove orali e fissando udienza per l'escussione di un teste.
2 Parte ricorrente depositava istanza di pronuncia di sentenza parziale sullo status, così era fissata un'apposita udienza e ai sensi dell'art. 473 bis 22, ult. comma, c.p.c., con ordinanza del 14.12.2024, il giudice delegato tratteneva la causa alla decisione del
Tribunale, in composizione collegiale.
Motivi della decisione
Preliminarmente reputa il Collegio ammissibile la pronuncia parziale sul solo status delle parti. Appare opportuno porre in evidenza, a tal proposito, che con riferimento alla pronuncia di sentenza non definitiva limitata alla sola separazione personale, già prima dell'intervento normativo del 2005, in applicazione della disposizione di cui all'art. 277, comma 2, c.p.c., il Supremo Collegio individuava un generale apprezzabile interesse dei coniugi alla decisione preventiva limitata alla sola separazione, secondo un argomentare che privilegiava motivi di opportunità sociale rispetto a ragioni di economia processuale.
Il legislatore, recependo il predetto insegnamento giurisprudenziale all'art. 709 bis c.p.c., introdotto dall'art. 2 comma 3, lett. e-ter, del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni nella L. n. 80/2005, come modificato dall'art. 1, comma 4, della L. n.
263/2005, prevedeva espressamente che nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito o per le questioni economiche, il Tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione, avverso la quale è ammesso soltanto appello immediato.
Allo stesso modo si dispone con il neointrodotto art. 473 bis 22, ult. comma, c.p.c..
È indubbio, peraltro, l'interesse che uno o entrambi i coniugi possono avere in ordine all'accertamento della loro separazione ed al tempestivo passaggio in giudicato della relativa statuizione che li legittimerebbe – con il decorso del termine previsto dall'art. 3
n.2 lett.b) legge n.898/1970 - alla proposizione della domanda di divorzio, senza che ciò possa in alcun modo condizionare le altre istanze formulate per l'addebito o per le questioni patrimoniali.
Nel caso di specie è ravvisabile quell'apprezzabile interesse alla decisione preventiva limitata alla sola separazione, dovendo il giudizio proseguire sulle reciproche domande di addebito della separazione, per l'espletamento di attività istruttoria relativa all'an e/o al quantum del mantenimento della resistente e alle modalità di affidamento e mantenimento della figlia minore.
Ciò premesso, nel merito, ad avviso del Tribunale sussistono sicuramente nella fattispecie i presupposti per la pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi.
3 La dichiarazione di separazione personale presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale e ciò anche indipendentemente dalla volontà di una o entrambe le parti.
“In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (Sez. 1, Sentenza n. 1164 del 21.1.2014, conf. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16698 del 5.8.2020).
Nella fattispecie in esame, invero, la ricorrente ha proposto la domanda principale di separazione a cui il resistente non si è opposto, dando atto personalmente alla udienza di comparizione dinanzi al Giudice Delegato che non vi fosse possibilità di riconciliazione.
Ecco che emergono inequivoci elementi per inferire la cessazione di ogni affectio coniugalis.
Così, preso atto che è preclusa la possibilità di prosecuzione della convivenza, di fronte ai contrasti tra le parti, che supportano la conclusione di una impossibilità di ricostituzione della comunione di vita tra i coniugi, deve essere disposta la separazione personale di e , ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.. Parte_1 Controparte_1
Al contrario, appare necessario un approfondimento istruttorio con riferimento alle altre questioni proposte dalle parti.
Pertanto, va disposta con separata ordinanza la prosecuzione della causa dinanzi al giudice delegato.
La regolamentazione delle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando nel procedimento n. 1319/2024 r.g. sulle domande proposte da nei confronti di con ricorso Parte_2 Controparte_1 depositato il 17.4.2024, così provvede:
1) dispone la separazione personale dei coniugi e ai Parte_2 Controparte_1 sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., sposatisi con rito concordatario in Molfetta il 9.6.2018
(atto n. 39, serie A, parte II, anno 2018);
4 2) provvede in ordine alle ulteriori domande con separata ordinanza;
3) rinvia alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali.
Così deciso in Trani, il 7.1.2025 nella Camera di consiglio della Sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Anna Altamura Giuseppe Rana
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