Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/05/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Vincenzina Andricciola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3388 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Alberto Mazzeo e dall'avv. Annalisa Pelosi, ed elettivamente domiciliato unitamente agli stessi in
Benevento alla via Ruffilli n.
9. giusta mandato in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Patrick Delueg, dall'avv. Leonardo Ravera e CP_1 dall'avv. Aldo Settembrini, ed elettivamente domiciliato unitamente a quest'ultimo in Benevento al viale degli Atlantici n. 65, giusta mandato in atti;
OPPOSTO
NONCHE'
e Controparte_2 Controparte_3
ONTUMACI Controparte_4
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione- ritualmente notificato- la proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza di assegnazione emessa in data 26.11.2021 dal G.E. presso il Tribunale di
Benevento nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. 2583/2021 intrapresa nei suoi confronti da , quale cessionario del credito vantato da in forza di CP_1 CP_5
sentenza emessa dal Tribunale di Kronenburg come confermata dalla Corte di Appello di Vienna, terzi pignorati e . Controparte_2 Controparte_3
fissato udienza per il giorno 25.11.2021 ed in tale sede- in esito alla discussione tra le parti- aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza avanzata di inefficacia del vincolo per carenza di interesse avendo il creditore procedente già limitato la propria istanza di assegnazione alle sole somme pignorate presso e, stante la dichiarazione positiva resa da quest'ultima, Controparte_2 aveva disposto l'assegnazione delle somme in favore del pignorante benchè l'udienza per discutere della assegnazione fosse stata fissata per il giorno 24.03.2022, e l'udienza che si era di fatto tenuta era finalizzata solo a decidere della richiesta ex art. 546 c.p.c., il che non aveva consentito all'esecutato di proporre contestazioni avverso la legittimità dell'esecuzione intrapresa nei suoi confronti, con conseguente violazione del diritto di difesa.
In particolare assumeva la inidoneità del titolo azionato a valere in sede esecutiva, inesistenza e incertezza del diritto di credito, incertezza sulle spese ed interessi come richiesti.
Il G.E. accoglieva la richiesta di sospensione assegnando alle parti termine per la introduzione del giudizio di merito che veniva istaurato su istanza della Parte_1
Si costituiva in giudizio il quale insisteva nel rigetto della proposta CP_1
opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto restavano contumaci Controparte_3
e Controparte_2
Senza necessità di ulteriore attività istruttoria, la causa all'udienza del 24.01.2025 sulle conclusioni delle parti veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
In via preliminare va dichiarata la contumacia di e Controparte_3 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ritualmente citati e non Controparte_2
comparsi.
Sempre preliminarmente va rilevato che, effettivamente, nel corso della procedura esecutiva presso terzi n. 2583/2021 intentata da presso e presso la CP_1 Controparte_3
il debitore esecutato, attuale opponente, aveva presentato al G.E. istanza ex Controparte_2
art. 546 c.p.c. per limitare il pignoramento al solo istituto di credito in quanto sufficientemente capiente in proporzione al credito azionato, il G.E. aveva fissato udienza per sentire le parti, in detta sede l'esecutato si era riportato alla istanza riservandosi ogni contestazione in ordine al credito del pignorante, ma il G.E. oltre che decidere sulla richiesta di limitazione del pignoramento ha anche disposto l'assegnazione delle somme di cui alla dichiarazione positiva di . Si tratta di Controparte_2
una violazione del diritto di difesa cui consegue la necessità di revocare la ordinanza di assegnazione onde consentire alla parte di far valere le proprie ragioni in merito al diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, stante la struttura necessariamente bifasica che caratterizza le opposizioni endoesecutive, prima dinanzi a G.E. in fase di adozione dei provvedimenti cautelari e poi eventualmente nel successivo giudizio di merito. Il processo esecutivo, dovrà, quindi, riprendere dalla fissazione dell'udienza volta a decidere sulla istanza di assegnazione avanzata dal pignorante e nel corso del quale l'esecutato potrà far valere le proprie doglianze.
La peculiarità delle questioni trattate, giustifica la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Benevento- definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. in data
26.11.2021 compensa le spese di lite
Così deciso in Benevento, 02.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vincenzina Andricciola
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