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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/03/2025, n. 4401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4401 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 44193/2019 R.G.T. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Desideri, come da procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Lazzara e Maria Rosaria Castellano, come da Controparte_1 procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione era nato un figlio ( , il 18.8.2011), con ricorso depositato il 9.7.2019 chiedeva: la separazione dei coniugi con Per_1 addebito a carico della moglie, in considerazione delle condotte violative dell'obbligo di fedeltà;
l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento nella casa coniugale con alternanza dei genitori e con frequentazione da parte loro del figlio come meglio evidenziato nel ricorso, con divieto di frequentazione della casa coniugale o del minore da parte dell'amante della moglie (il diritto di visita per il padre veniva chiesto e diversamente formulato dal ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni come ivi meglio precisato); il mantenimento diretto del figlio da parte di ciascun genitore per le spese ordinarie e la suddivisione di quelle straordinarie, pure indicate nel ricorso, al 60% a carico del ricorrente ed al restante 40% a carico della resistente (successivamente, il chiedeva di corrispondere per il figlio la Pt_1 somma di euro 450,00 mensili a titolo di suo mantenimento ed il 50% delle spese straordinarie); la suddivisione tra le parti degli assegni familiari (successivamente indicato nell'assegno unico, chiedendo anche la detrazione fiscale al 50% tra i coniugi).
La resistente chiedeva, oltre alla separazione: l'affidamento condiviso del figlio minore, Controparte_1 con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato nella memoria difensiva e, poi, nella comparsa di risposta;
l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
un assegno di mantenimento a carico del ricorrente per il figlio pari ad euro 700,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie per il medesimo di cui al protocollo di questo Tribunale (successivamente, chiedeva il 70% a carico del marito); la corresponsione in favore della resistente degli assegni familiari (domanda poi non riproposta); il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
In sede presidenziale venivano emessi i seguenti provvedimenti provvisori: affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo prevalente collocamento presso la madre, “…da ritenersi la sua figura genitoriale di riferimento in considerazione della età dello stesso, delle sue presumibili esigenze, dell'attività lavorativa della resistente che è un'impiegata con orario di lavoro maggiormente compatibile con i compiti di assistenza e cura del figlio minore rispetto a quello del ricorrente in ragione della qualifica professionale rivestita da quest'ultimo”; assegnazione alla ella casa coniugale, nella quale il figlio CP_1 continua a vivere con la madre, sita in Roma, Via della Grande Muraglia n. 53; possibilità per il padre di vedere e tenere con sé il figlio “quando lo vorrà e comunque, in difetto di diverso accordo, due pomeriggi a settimana, da individuare compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore e con quelle lavorative del padre (indicativamente il martedì ed il giovedì), dall'uscita di scuola fino alle 21:00 (nei periodi di sospensione scolastica dalle ore 16:00 alle ore 21:00 prelevandolo e riaccompagnandolo presso il domicilio materno), a weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola, durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio (restando inteso che il minore trascorrerà il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore, salvo diverso accordo), durante le vacanze scolastiche pasquali per tre giorni in modo da comprendere ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo, durante le vacanze scolastiche estive per 15 giorni da concordarsi entro il 28 maggio di ciascun anno (in difetto di accordo il minore starà dal 1 luglio al 15 luglio con la madre, dal 16 luglio al 31 luglio con il padre, dal 1 al 15 agosto con la madre e dal 16 agosto al 31 agosto con il padre), durante una ulteriore settimana durante l'inverno (c.d. settimana bianca) ad anni alterni, cominciando per l'anno 2020 con la madre, il giorno del compleanno del figlio minore ad anni alterni (restando inteso che entrambi i genitori avranno diritto di partecipare al compleanno del figlio), il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papà”; corresponsione da parte del di un assegno mensile di euro 600,00 per il figlio minore, Pt_1 oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie per lo stesso di cui al protocollo di questo Tribunale.
In questo procedimento è stata già emessa sentenza non definitiva di separazione.
Deve, innanzitutto, essere confermata l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile.
In ordine, poi, alla domanda di addebito svolta dal e fondata sulla relazione extraconiugale Pt_1 intrapresa dalla moglie, vi sono elementi idonei per poter ritenere che la abbia avuto una relazione CP_1 con un collega di lavoro, tale , vista la relazione investigativa in atti risalente all'anno 2019 ed Persona_2 all'anno 2020 (in particolare, per quanto qui di interesse, ai mesi di maggio e giugno 2019), confermata dagli investigatori sentiti come testi, i quali dichiaravano di avere potuto personalmente constatare che i due si frequentavano sia nell'abitazione di Pomezia (RM) della che presso l'abitazione dell' CP_1 Per_2 essendo anche stati visti camminare tenendosi per mano sul lungomare di Ostia. Può ritenersi che la relazione fosse di data antecedente, per la frequentazione intima che può presumersi ci fosse quando gli investigatori relazionavano sull'incarico ricevuto dal marito, anche considerando che sono in atti fotografie dei due risalenti al 2016 in diverse occasioni al mare, di notte su un ponte ed in ristoranti, nonché valutata la dichiarazione della teste moglie del fratello della la quale notava i due in un centro Tes_1 CP_1 commerciale nel novembre 2017, tutte condotte non compatibili con un mero rapporto di colleganza pure dedotto dalla soprattutto alla luce della citata relazione investigativa. CP_1
A fronte di questo quadro probatorio, la resistente non si ritiene che abbia fornito la prova, che era suo onere dare, circa una pregressa frattura del vincolo matrimoniale, risultando in atti elementi che non depongono in modo univoco per poter dare per accertata questa circostanza. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cass. n. 20866/2021; n. 3923/2018).
Nel caso che ci occupa, il ricorrente ha dato la prova della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della coniuge, condotta che, anche in se stessa considerata, è del tutto sufficiente a causare la crisi coniugale, mentre la resistente, da parte sua, per provare l'anteriorità della crisi matrimoniale, allegava l'acquisto, peraltro solo nel 2018, di una poltrona letto da collocare nella camera del figlio, per la decisione
“concordata da entrambi, che la resistente avrebbe dormito in un'altra stanza” (cfr. all. 12 alla comparsa di costituzione); sosteneva, inoltre, che da anni si era creata una profonda rottura all'interno della coppia, tanto che i coniugi “vivevano nella stessa casa ma con vite ormai totalmente indipendenti” e che “il ricorrente dopo il lavoro neppure rientrava a casa, bensì si recava direttamente presso la palestra, facendo rientro solo dopo le 21” e questo tre volte alla settimana. In particolare, tralasciando le dichiarazioni rese de relato dei testi, si deve dare atto che risulta provata, anche in quanto non contestata, la circostanza relativa al fatto che i coniugi dormissero in stanze separate (cfr. dichiarazioni rese dalla teste , colf Testimone_2 per anni della famiglia), ma, come detto, non si tratta di un elemento univoco, in quanto a questo deve essere contrapposto il fatto che l'unione matrimoniale non era venuta meno, tanto da interrompere Tes_ l'affectio coniugalis, stando alle dichiarazioni della teste , la quale constatava che le parti facevano spesso viaggi e cene fuori da soli e che la moglie si adoperava per la famiglia (facendo anche il pane in casa ed i cioccolatini), in un ambiente familiare di assoluta serenità, del resto anche testimoniato dai messaggi, in atti, del tutto amorevoli risalenti al 2017 scambiatisi tra le parti. Non pare rilevante, poi, a questo
Collegio la circostanza che il marito dopo l'orario di lavoro si recasse qualche volta a settimana in palestra, né che fosse solitamente taciturno o concentrato sul suo cellulare quando c'erano delle occasioni conviviali, come emerso dalle deposizioni testimoniali (la vicenda relativa all'installazione di telecamere nella casa coniugale all'insaputa della moglie da parte del marito, installazione non contestata, è, comunque, risalente all'estate del 2019, dunque non idonea a poter valutare la stessa quale elemento di crisi coniugale antecedente al tradimento da parte della . Inoltre, è smentita la tesi della circa la mancata CP_1 CP_1 presenza del marito al funerale del padre, quale prova della crisi coniugale, in quanto sono in atti i messaggi tra la resistente e tale nei quali la faceva presente all'amica che era meglio che il marito CP_1 CP_1 stesse con il figlio a , visto il caldo ed il fatto che il padre non ci teneva al funerale, che infatti CP_2 sarebbe avvenuto in forma molto ristretta.
La Suprema Corte ha affermato che “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.”
(Cass., sent. del 14.8.2015, n. 16859), ciò che nel presente giudizio non si ritiene che sia stato provato dalla
CP_1
Per quanto fin qui esposto, dunque, la separazione deve essere addebitata alla moglie.
Quanto, poi, all'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore, ritiene questo Collegio di confermare quanto statuito in sede presidenziale, in vista della necessità di tutelare la stabilità quotidiana del minore e quella di tutelare, altresì, il rapporto con il genitore non convivente, ritenuto detto provvedimento del tutto adeguati agli interessi del figlio.
In vista del collocamento del minore presso la madre, può essere assegnata la casa coniugale alla CP_1
Quanto all'aspetto economico, valutate le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto delle parti, si osserva quanto segue:
il è impiegato presso con un reddito mensile netto, calcolato su 12 mensilità, Pt_1 Controparte_3 pari ad euro 7.000,00 circa (cfr. dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2021 e 2022), è proprietario al 100% della casa coniugale, è titolare investimenti per euro 315.000,00 circa a gennaio 2024, risulta avere un saldo relativo ad un conto corrente a marzo 2024 pari ad euro 53.000,00 circa, relativo ad altro conto corrente a dicembre 2023 pari ad euro 61.722,00 e relativo ad un ulteriore conto corrente a dicembre
2023 pari ad euro 3.336,00 (non venivano, tuttavia, depositati anche i movimenti dei conti nè gli estratti aggiornati di tutti), ed è onerato del canone di locazione per l'abitazione dove vive pari ad euro 1.194,00 mensili (cfr. richiesta di aggiornamento del canone, in atti);
la è dipendente di con un reddito mensile pari ad euro 3.052,00 netti mensili CP_1 Controparte_4 calcolati per i mesi di gennaio-giugno 2023 (cfr. conto corrente, in quanto le dichiarazioni dei redditi allegate sono composte unicamente dalla prima pagina, dunque sono del tutto inutilizzabili per la ricostruzione del reddito dichiarato), è proprietaria di tre immobili (abitazione sita in Pomezia al 100%, che affitta per alcuni periodi dell'anno ad euro 440,00 mensili, abitazione sita in Roma ed abitazione sita in San
Benedetto del Tronto, queste ultime due per la quota di un terzo), è onerata delle spese per il mutuo con rata mensile di circa euro 540,00, risulta avere un saldo di conto corrente a giugno 2023 pari ad euro
60.000,00 circa e risulterebbe titolare di un deposito titoli (come si evince dall'estratto di conto corrente), di cui non è fatta menzione nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che possa essere confermato l'assegno di mantenimento per il figlio a carico del pari ad euro 600,00 mensili, come vigente, oltre Istat come fin qui maturato e per il Pt_1 futuro, oltre alla corresponsione da parte del del 70% delle spese straordinarie per il minore di cui al Pt_1 protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata alla ntro il g. 5 di ogni mese). CP_1
Devono, poi, essere dichiarate inammissibili le domande delle parti inerenti l'assegno unico, le detrazioni fiscali ed i documenti validi per l'espatrio, in quanto si tratta di materia disciplinata da specifica disposizione normativa quanto alle prime due domande e di competenza funzionale del Giudice Tutelare quanto all'ultima domanda menzionata.
Le spese di lite, in vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza, sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede:
-addebita alla moglie la separazione;
-affida il figlio minore ad entrambi i genitori in via condivisa, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni inerenti l'ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-assegna alla moglie la casa coniugale;
- conferma l'assegno di mantenimento vigente a carico del per il figlio pari ad euro 600,00 mensili, Pt_1 oltre Istat come fin qui maturato e per il futuro, oltre alla corresponsione da parte del del 70% delle Pt_1 spese straordinarie per il minore di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata alla ntro il g. 5 di ogni mese); CP_1
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 10.3.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Francesca Proietti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 44193/2019 R.G.T. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Desideri, come da procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Lazzara e Maria Rosaria Castellano, come da Controparte_1 procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione era nato un figlio ( , il 18.8.2011), con ricorso depositato il 9.7.2019 chiedeva: la separazione dei coniugi con Per_1 addebito a carico della moglie, in considerazione delle condotte violative dell'obbligo di fedeltà;
l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento nella casa coniugale con alternanza dei genitori e con frequentazione da parte loro del figlio come meglio evidenziato nel ricorso, con divieto di frequentazione della casa coniugale o del minore da parte dell'amante della moglie (il diritto di visita per il padre veniva chiesto e diversamente formulato dal ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni come ivi meglio precisato); il mantenimento diretto del figlio da parte di ciascun genitore per le spese ordinarie e la suddivisione di quelle straordinarie, pure indicate nel ricorso, al 60% a carico del ricorrente ed al restante 40% a carico della resistente (successivamente, il chiedeva di corrispondere per il figlio la Pt_1 somma di euro 450,00 mensili a titolo di suo mantenimento ed il 50% delle spese straordinarie); la suddivisione tra le parti degli assegni familiari (successivamente indicato nell'assegno unico, chiedendo anche la detrazione fiscale al 50% tra i coniugi).
La resistente chiedeva, oltre alla separazione: l'affidamento condiviso del figlio minore, Controparte_1 con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato nella memoria difensiva e, poi, nella comparsa di risposta;
l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
un assegno di mantenimento a carico del ricorrente per il figlio pari ad euro 700,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie per il medesimo di cui al protocollo di questo Tribunale (successivamente, chiedeva il 70% a carico del marito); la corresponsione in favore della resistente degli assegni familiari (domanda poi non riproposta); il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
In sede presidenziale venivano emessi i seguenti provvedimenti provvisori: affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo prevalente collocamento presso la madre, “…da ritenersi la sua figura genitoriale di riferimento in considerazione della età dello stesso, delle sue presumibili esigenze, dell'attività lavorativa della resistente che è un'impiegata con orario di lavoro maggiormente compatibile con i compiti di assistenza e cura del figlio minore rispetto a quello del ricorrente in ragione della qualifica professionale rivestita da quest'ultimo”; assegnazione alla ella casa coniugale, nella quale il figlio CP_1 continua a vivere con la madre, sita in Roma, Via della Grande Muraglia n. 53; possibilità per il padre di vedere e tenere con sé il figlio “quando lo vorrà e comunque, in difetto di diverso accordo, due pomeriggi a settimana, da individuare compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore e con quelle lavorative del padre (indicativamente il martedì ed il giovedì), dall'uscita di scuola fino alle 21:00 (nei periodi di sospensione scolastica dalle ore 16:00 alle ore 21:00 prelevandolo e riaccompagnandolo presso il domicilio materno), a weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola, durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio (restando inteso che il minore trascorrerà il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore, salvo diverso accordo), durante le vacanze scolastiche pasquali per tre giorni in modo da comprendere ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo, durante le vacanze scolastiche estive per 15 giorni da concordarsi entro il 28 maggio di ciascun anno (in difetto di accordo il minore starà dal 1 luglio al 15 luglio con la madre, dal 16 luglio al 31 luglio con il padre, dal 1 al 15 agosto con la madre e dal 16 agosto al 31 agosto con il padre), durante una ulteriore settimana durante l'inverno (c.d. settimana bianca) ad anni alterni, cominciando per l'anno 2020 con la madre, il giorno del compleanno del figlio minore ad anni alterni (restando inteso che entrambi i genitori avranno diritto di partecipare al compleanno del figlio), il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papà”; corresponsione da parte del di un assegno mensile di euro 600,00 per il figlio minore, Pt_1 oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie per lo stesso di cui al protocollo di questo Tribunale.
In questo procedimento è stata già emessa sentenza non definitiva di separazione.
Deve, innanzitutto, essere confermata l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile.
In ordine, poi, alla domanda di addebito svolta dal e fondata sulla relazione extraconiugale Pt_1 intrapresa dalla moglie, vi sono elementi idonei per poter ritenere che la abbia avuto una relazione CP_1 con un collega di lavoro, tale , vista la relazione investigativa in atti risalente all'anno 2019 ed Persona_2 all'anno 2020 (in particolare, per quanto qui di interesse, ai mesi di maggio e giugno 2019), confermata dagli investigatori sentiti come testi, i quali dichiaravano di avere potuto personalmente constatare che i due si frequentavano sia nell'abitazione di Pomezia (RM) della che presso l'abitazione dell' CP_1 Per_2 essendo anche stati visti camminare tenendosi per mano sul lungomare di Ostia. Può ritenersi che la relazione fosse di data antecedente, per la frequentazione intima che può presumersi ci fosse quando gli investigatori relazionavano sull'incarico ricevuto dal marito, anche considerando che sono in atti fotografie dei due risalenti al 2016 in diverse occasioni al mare, di notte su un ponte ed in ristoranti, nonché valutata la dichiarazione della teste moglie del fratello della la quale notava i due in un centro Tes_1 CP_1 commerciale nel novembre 2017, tutte condotte non compatibili con un mero rapporto di colleganza pure dedotto dalla soprattutto alla luce della citata relazione investigativa. CP_1
A fronte di questo quadro probatorio, la resistente non si ritiene che abbia fornito la prova, che era suo onere dare, circa una pregressa frattura del vincolo matrimoniale, risultando in atti elementi che non depongono in modo univoco per poter dare per accertata questa circostanza. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cass. n. 20866/2021; n. 3923/2018).
Nel caso che ci occupa, il ricorrente ha dato la prova della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della coniuge, condotta che, anche in se stessa considerata, è del tutto sufficiente a causare la crisi coniugale, mentre la resistente, da parte sua, per provare l'anteriorità della crisi matrimoniale, allegava l'acquisto, peraltro solo nel 2018, di una poltrona letto da collocare nella camera del figlio, per la decisione
“concordata da entrambi, che la resistente avrebbe dormito in un'altra stanza” (cfr. all. 12 alla comparsa di costituzione); sosteneva, inoltre, che da anni si era creata una profonda rottura all'interno della coppia, tanto che i coniugi “vivevano nella stessa casa ma con vite ormai totalmente indipendenti” e che “il ricorrente dopo il lavoro neppure rientrava a casa, bensì si recava direttamente presso la palestra, facendo rientro solo dopo le 21” e questo tre volte alla settimana. In particolare, tralasciando le dichiarazioni rese de relato dei testi, si deve dare atto che risulta provata, anche in quanto non contestata, la circostanza relativa al fatto che i coniugi dormissero in stanze separate (cfr. dichiarazioni rese dalla teste , colf Testimone_2 per anni della famiglia), ma, come detto, non si tratta di un elemento univoco, in quanto a questo deve essere contrapposto il fatto che l'unione matrimoniale non era venuta meno, tanto da interrompere Tes_ l'affectio coniugalis, stando alle dichiarazioni della teste , la quale constatava che le parti facevano spesso viaggi e cene fuori da soli e che la moglie si adoperava per la famiglia (facendo anche il pane in casa ed i cioccolatini), in un ambiente familiare di assoluta serenità, del resto anche testimoniato dai messaggi, in atti, del tutto amorevoli risalenti al 2017 scambiatisi tra le parti. Non pare rilevante, poi, a questo
Collegio la circostanza che il marito dopo l'orario di lavoro si recasse qualche volta a settimana in palestra, né che fosse solitamente taciturno o concentrato sul suo cellulare quando c'erano delle occasioni conviviali, come emerso dalle deposizioni testimoniali (la vicenda relativa all'installazione di telecamere nella casa coniugale all'insaputa della moglie da parte del marito, installazione non contestata, è, comunque, risalente all'estate del 2019, dunque non idonea a poter valutare la stessa quale elemento di crisi coniugale antecedente al tradimento da parte della . Inoltre, è smentita la tesi della circa la mancata CP_1 CP_1 presenza del marito al funerale del padre, quale prova della crisi coniugale, in quanto sono in atti i messaggi tra la resistente e tale nei quali la faceva presente all'amica che era meglio che il marito CP_1 CP_1 stesse con il figlio a , visto il caldo ed il fatto che il padre non ci teneva al funerale, che infatti CP_2 sarebbe avvenuto in forma molto ristretta.
La Suprema Corte ha affermato che “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.”
(Cass., sent. del 14.8.2015, n. 16859), ciò che nel presente giudizio non si ritiene che sia stato provato dalla
CP_1
Per quanto fin qui esposto, dunque, la separazione deve essere addebitata alla moglie.
Quanto, poi, all'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore, ritiene questo Collegio di confermare quanto statuito in sede presidenziale, in vista della necessità di tutelare la stabilità quotidiana del minore e quella di tutelare, altresì, il rapporto con il genitore non convivente, ritenuto detto provvedimento del tutto adeguati agli interessi del figlio.
In vista del collocamento del minore presso la madre, può essere assegnata la casa coniugale alla CP_1
Quanto all'aspetto economico, valutate le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto delle parti, si osserva quanto segue:
il è impiegato presso con un reddito mensile netto, calcolato su 12 mensilità, Pt_1 Controparte_3 pari ad euro 7.000,00 circa (cfr. dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2021 e 2022), è proprietario al 100% della casa coniugale, è titolare investimenti per euro 315.000,00 circa a gennaio 2024, risulta avere un saldo relativo ad un conto corrente a marzo 2024 pari ad euro 53.000,00 circa, relativo ad altro conto corrente a dicembre 2023 pari ad euro 61.722,00 e relativo ad un ulteriore conto corrente a dicembre
2023 pari ad euro 3.336,00 (non venivano, tuttavia, depositati anche i movimenti dei conti nè gli estratti aggiornati di tutti), ed è onerato del canone di locazione per l'abitazione dove vive pari ad euro 1.194,00 mensili (cfr. richiesta di aggiornamento del canone, in atti);
la è dipendente di con un reddito mensile pari ad euro 3.052,00 netti mensili CP_1 Controparte_4 calcolati per i mesi di gennaio-giugno 2023 (cfr. conto corrente, in quanto le dichiarazioni dei redditi allegate sono composte unicamente dalla prima pagina, dunque sono del tutto inutilizzabili per la ricostruzione del reddito dichiarato), è proprietaria di tre immobili (abitazione sita in Pomezia al 100%, che affitta per alcuni periodi dell'anno ad euro 440,00 mensili, abitazione sita in Roma ed abitazione sita in San
Benedetto del Tronto, queste ultime due per la quota di un terzo), è onerata delle spese per il mutuo con rata mensile di circa euro 540,00, risulta avere un saldo di conto corrente a giugno 2023 pari ad euro
60.000,00 circa e risulterebbe titolare di un deposito titoli (come si evince dall'estratto di conto corrente), di cui non è fatta menzione nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che possa essere confermato l'assegno di mantenimento per il figlio a carico del pari ad euro 600,00 mensili, come vigente, oltre Istat come fin qui maturato e per il Pt_1 futuro, oltre alla corresponsione da parte del del 70% delle spese straordinarie per il minore di cui al Pt_1 protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata alla ntro il g. 5 di ogni mese). CP_1
Devono, poi, essere dichiarate inammissibili le domande delle parti inerenti l'assegno unico, le detrazioni fiscali ed i documenti validi per l'espatrio, in quanto si tratta di materia disciplinata da specifica disposizione normativa quanto alle prime due domande e di competenza funzionale del Giudice Tutelare quanto all'ultima domanda menzionata.
Le spese di lite, in vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza, sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede:
-addebita alla moglie la separazione;
-affida il figlio minore ad entrambi i genitori in via condivisa, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni inerenti l'ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-assegna alla moglie la casa coniugale;
- conferma l'assegno di mantenimento vigente a carico del per il figlio pari ad euro 600,00 mensili, Pt_1 oltre Istat come fin qui maturato e per il futuro, oltre alla corresponsione da parte del del 70% delle Pt_1 spese straordinarie per il minore di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata alla ntro il g. 5 di ogni mese); CP_1
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 10.3.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Francesca Proietti