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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3084 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(VI) il 18/05/1979, rappresentato e difeso dall'avvocato Niccolò RIZZO
e
C.F. nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 25/05/1984, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio MARCHESINI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: le parti concordemente chiedono che il Tribunale
dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e celebrato il 29.04.2006, a Noventa Vicentina (VI), Controparte_1
ordinandosi le conseguenti annotazioni all'Ufficiale di Stato Civile competente alle seguenti concordate
CONDIZIONI:
1. confermare l'affido condiviso dei figli minori (nato il Persona_1
18.10.2009) e nata il [...]) ad entrambi i genitori, con Persona_2
impegno di questi ultimi ad organizzare i fine settimana in modo da consentire ai fratelli di stare insieme con lo stesso genitore, secondo lo schema che segue:
a) il collocamento prevalente di presso il padre, con facoltà della Per_1
madre di vederlo e tenerlo con sé secondo le seguenti modalità:
-a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì, con la precisazione che verrà accompagnato dal padre alla stazione dei treni più vicina Per_1
alla sua abitazione dove lo andrà a prelevare la domenica sera;
-sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando il giorno di Natale a quello di Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta;
- quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno, con l'accordo che il genitore
2 non collocatario possa tenere il figlio anche nel fine settimana successivo al rientro del minore dalle ferie con l'altro genitore, al fine di favorire la frequentazione tra figli e genitore non collocatario;
-ad anni alterni nel giorno del suo compleanno;
ferma la più ampia possibilità per la madre di vedere anche oltre i Per_1
giorni indicati, previo avviso;
b) il collocamento prevalente di presso la madre, con facoltà del padre Per_2
di vederla e tenerla con sé secondo le seguenti modalità:
-a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, dall'uscita dall'asilo, fino alla domenica sera, quando la riaccompagnerà a casa dalla madre alle ore 21.00
nel periodo invernale e alle ore 22.00 nel periodo estivo non scolastico;
-sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando il giorno di Natale a quello di Capodanno;
-tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta;
-quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
-ad anni alterni nel giorno del suo compleanno;
ferma la facoltà del padre di poter effettuare una videochiamata giornaliera con la figlia, con impegno della madre a garantire tale facoltà, e di poter vedere anche oltre i giorni indicati, previo avviso;
Per_2
2. provvederà in via diretta ed esclusiva al mantenimento Parte_1
ordinario del figlio con il medesimo convivente;
Per_1 Controparte_1
3 provvederà in via diretta ed esclusiva al mantenimento ordinario della figlia con la medesima convivente;
Per_2
3. le spese straordinarie relative ai figli, così come individuate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, saranno sopportate dai genitori nella misura del 50%
ciascuno. Il genitore che dovesse anticipare il pagamento di queste spese avrà
il diritto di riceverne il rimborso dall'altro nella predetta misura del 50% entro trenta giorni dall'esibizione della documentazione comprovante il pagamento;
4. dare atto che le parti sono economicamente autosufficienti e non necessitano di contributo di mantenimento;
5. l'Assegno Unico Universale verrà incassato dai genitori nella misura del
50% ciascuno;
6. il Sig. incasserà l'assegno di invalidità erogato dall'INPS per Pt_1
e lo verserà, così come è stato sempre effettuato, nel conto corrente Per_1
n. 1000/00003874 intestato al figlio;
7. spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Noventa Vicentina
(VI) in data 29/04/2006.
All'esito dell'udienza del 6/02/2025 dinanzi al Giudice relatore, i coniugi hanno
4 insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe,
sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente delegato del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione conclusasi con sentenza n. 378/2023, pubblicata in data
21/02/2023 (irrevocabile il 22/09/2023) e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , nati a Vicenza Per_1 Per_2
rispettivamente il 18/10/2009 e il 20/09/2018, alla prevalente collocazione di presso il padre e di presso la madre, nonché alla disciplina Per_1 Per_2
dei rispettivi tempi di visita da parte dei genitori;
5 -neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli rispettivamente con loro conviventi,
ferma la previsione che il padre continuerà ad incassare l'assegno di invalidità
erogato dall'INPS per , versandolo nel conto corrente n. Per_1
1000/00003874 intestato al figlio;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Noventa Vicentina (VI) il Parte_1 Controparte_1
6 29/04/2006 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Noventa Vicentina (VI) al n.
3, parte II, serie A, anno 2006;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3084 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(VI) il 18/05/1979, rappresentato e difeso dall'avvocato Niccolò RIZZO
e
C.F. nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 25/05/1984, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio MARCHESINI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: le parti concordemente chiedono che il Tribunale
dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e celebrato il 29.04.2006, a Noventa Vicentina (VI), Controparte_1
ordinandosi le conseguenti annotazioni all'Ufficiale di Stato Civile competente alle seguenti concordate
CONDIZIONI:
1. confermare l'affido condiviso dei figli minori (nato il Persona_1
18.10.2009) e nata il [...]) ad entrambi i genitori, con Persona_2
impegno di questi ultimi ad organizzare i fine settimana in modo da consentire ai fratelli di stare insieme con lo stesso genitore, secondo lo schema che segue:
a) il collocamento prevalente di presso il padre, con facoltà della Per_1
madre di vederlo e tenerlo con sé secondo le seguenti modalità:
-a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì, con la precisazione che verrà accompagnato dal padre alla stazione dei treni più vicina Per_1
alla sua abitazione dove lo andrà a prelevare la domenica sera;
-sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando il giorno di Natale a quello di Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta;
- quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno, con l'accordo che il genitore
2 non collocatario possa tenere il figlio anche nel fine settimana successivo al rientro del minore dalle ferie con l'altro genitore, al fine di favorire la frequentazione tra figli e genitore non collocatario;
-ad anni alterni nel giorno del suo compleanno;
ferma la più ampia possibilità per la madre di vedere anche oltre i Per_1
giorni indicati, previo avviso;
b) il collocamento prevalente di presso la madre, con facoltà del padre Per_2
di vederla e tenerla con sé secondo le seguenti modalità:
-a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, dall'uscita dall'asilo, fino alla domenica sera, quando la riaccompagnerà a casa dalla madre alle ore 21.00
nel periodo invernale e alle ore 22.00 nel periodo estivo non scolastico;
-sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando il giorno di Natale a quello di Capodanno;
-tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta;
-quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
-ad anni alterni nel giorno del suo compleanno;
ferma la facoltà del padre di poter effettuare una videochiamata giornaliera con la figlia, con impegno della madre a garantire tale facoltà, e di poter vedere anche oltre i giorni indicati, previo avviso;
Per_2
2. provvederà in via diretta ed esclusiva al mantenimento Parte_1
ordinario del figlio con il medesimo convivente;
Per_1 Controparte_1
3 provvederà in via diretta ed esclusiva al mantenimento ordinario della figlia con la medesima convivente;
Per_2
3. le spese straordinarie relative ai figli, così come individuate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, saranno sopportate dai genitori nella misura del 50%
ciascuno. Il genitore che dovesse anticipare il pagamento di queste spese avrà
il diritto di riceverne il rimborso dall'altro nella predetta misura del 50% entro trenta giorni dall'esibizione della documentazione comprovante il pagamento;
4. dare atto che le parti sono economicamente autosufficienti e non necessitano di contributo di mantenimento;
5. l'Assegno Unico Universale verrà incassato dai genitori nella misura del
50% ciascuno;
6. il Sig. incasserà l'assegno di invalidità erogato dall'INPS per Pt_1
e lo verserà, così come è stato sempre effettuato, nel conto corrente Per_1
n. 1000/00003874 intestato al figlio;
7. spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Noventa Vicentina
(VI) in data 29/04/2006.
All'esito dell'udienza del 6/02/2025 dinanzi al Giudice relatore, i coniugi hanno
4 insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe,
sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente delegato del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione conclusasi con sentenza n. 378/2023, pubblicata in data
21/02/2023 (irrevocabile il 22/09/2023) e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , nati a Vicenza Per_1 Per_2
rispettivamente il 18/10/2009 e il 20/09/2018, alla prevalente collocazione di presso il padre e di presso la madre, nonché alla disciplina Per_1 Per_2
dei rispettivi tempi di visita da parte dei genitori;
5 -neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli rispettivamente con loro conviventi,
ferma la previsione che il padre continuerà ad incassare l'assegno di invalidità
erogato dall'INPS per , versandolo nel conto corrente n. Per_1
1000/00003874 intestato al figlio;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Noventa Vicentina (VI) il Parte_1 Controparte_1
6 29/04/2006 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Noventa Vicentina (VI) al n.
3, parte II, serie A, anno 2006;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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