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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/09/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco
Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N° 90/2024 RG;
tra
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3
(c.f. ), Parte_4 C.F._4 rappr. e dif. dall'avv. MARIO MENZIONE (c.f. ); C.F._5 attori/opposti contro
p.iva ), in persona del legale rapp.te, Controparte_1 P.IVA_1 rappr. e dif. dall'avv. ERROI LUCA;
convenuto/opponente
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2, c.p.c.) mobiliare;
precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 04/06/2025.
FATTO E DIRITTO
Si procede alla redazione del presente provvedimento omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., così come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato ad , Controparte_1 Parte_1
, , e , hanno tempestivamente Parte_5 Parte_2 Parte_4 Parte_3 introdotto il giudizio di merito, all'esito della fase cautelare e sommaria dell'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c., conclusosi con ordinanza del G.E. del 17.07.2023 di rigetto dell'istanza promossa dall'opponete confermata con rigetto del successivo reclamo della Controparte_1
1 procedura esecutiva mobiliare n. 396/2023 R.G. Es. Mob. da essi promossa nei confronti della opponente in forza di sentenza di condanna n.1096/2014 emessa dal Tribunale di Brindisi e confermata dalla CdA di Lecce, con sentenza n.1123/2018, e conclusosi con ordinanza del
17.07.2023 di assegnazione delle somme pignorate a beneficio dei creditori procedenti ed odierni attori.
Premettevano gli attori che attraverso il libello introduttivo della fase sommaria, la CP_1 con atto del 24 aprile 2023 proponeva opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, co.
[...]
2, c.p.c. eccependo la illegittimità della procedura esecutiva sul presupposto di una paventata carenza di legittimazione attiva degli odierni attori rispetto alla loro qualità di soci della società
Cooking Matic s.r.l. estinta.
Con il presente atto gli attori domandavano il rigetto dell'opposizione, previo riconoscimento della successione dei soci nei crediti già vantati dalla estinta società Cooking Matic
s.r.l., con vittoria di spese e competenze di lite, tanto del presente giudizio di merito che della precedente fase cautelare.
Ritualmente costituitasi, la insisteva nell'accoglimento della propria Controparte_1 opposizione, rinnovando le medesime eccezioni espresse nella precedente fase e spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la restituzione a ciascuno degli attori delle somme rispettivamente loro assegnate con la menzionata ordinanza del 17.07.2023, il tutto con vittoria di spese e competenze di tutte le fasi ( cautelare, reclamo e merito ).
Istruito il procedimento in via documentale, all'udienza per la discussione orale del
04.06.2025, la causa veniva riservata a sentenza, ai sensi dell'art. 281 – sexies, comma 3, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione ex art. 615 c.p.c. comma 2 proposta dalla Banca debitrice è destituita di fondamento e va rigettata per le ragioni che quivi di seguito si espongono, al pari della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.
Va premesso che il titolo azionato in executivis dagli attori odierni nella opposta procedura esecutiva mobiliare 396/2023 RG. ES. Mob., è rappresentato dalla sentenza n. 1123/2018 della
Corte d'Appello di Lecce, passata in giudicato, di conferma della sentenza del Tribunale di
Brindisi n. 1096/2014, con la quale era stata condannata la odierna convenuta al pagamento della somma di € 30.766,64 in favore di Cooking Matic s.r.l., società estinta per effetto della cancellazione dal registro della imprese in data 21/01/2009.
L'opposizione spiegata dalla debitrice poneva quale unica eccezione la carenza di legittimazione/titolarità attiva dei creditori ed odierni attori ad agire in executivis, quali soci della
2 estinta società Cooking Matic s.r.l., ritenendo la opponente che il credito azionato dovesse ritenersi rinunciato tacitamente per la sua mancata indicazione - come peraltro emerso nella sentenza posta in esecuzione -, nel bilancio finale di liquidazione e per l'effetto non si sarebbe verificato alcun fenomeno successorio a seguito dell'estinzione della società, verificatasi nel corso del giudizio di primo grado conclusosi con la sentenza n. 1096/2014.
Pacifico fra le parti e comunque emergente per tabulas che gli odierni attori Parte_1
, e hanno posto in esecuzione il titolo giudiziario
[...] Parte_2 Parte_5 nella loro qualità di soci della citata società, mentre e hanno agito Parte_4 Parte_3 nella qualità di eredi del socio defunto , dalla verifica del bilancio finale di Persona_1 liquidazione depositato in atti emerge, alla data di approvazione, l'esistenza del rapporto contrattuale di conto corrente bancario fra le parti recante un saldo negativo (e dunque a debito per la estinta società) in ragione ed in virtù della pendenza del giudizio di primo grado, concluso con giudizio di accertamento negativo del debito medesimo.
Il giudicante ritiene di condivider e dunque conformarsi a quanto espresso nell'ordinanza collegiale di rigetto del reclamo, ove si evidenzia che correttamente la società non ha indicato in bilancio il credito nei confronti dell'istituto bancario, in quanto in assenza di un accertamento giudiziale che ricalcolasse i rapporti debito-credito tra le parti, tale condotta contabile sarebbe risultata contraria a un principio di prudenza, laddove il credito posto a fondamento dell'azione esecutiva intrapresa nella procedura n. 396/2023 r.g.e. dagli odierni attori è stato riconosciuto soltanto successivamente all'estinzione della società, avvenuta in data 21.1.2009 a seguito della cancellazione dal registro delle imprese.
A seguito dell'estinzione della società si è dunque verificato in favore dei soci, un fenomeno successorio nelle posizioni creditorie della società, nè la mancata indicazione di tale credito nel bilancio finale di liquidazione configura tacita rinuncia.
In materia la Suprema Corte ha invero affermato il principio, cui il giudicante ritiene di dover dare continuità, secondo il quale “La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco;
un comportamento tacito, pertanto può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo quando non possa avere alcun'altra giustificazione ragionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione. Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio altra causa non
3 potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito (sent. N. 1724/2021).
Del tutto condivisibilmente, dunque, il ge pria e il collegio in sede di reclamo, hanno rigettato l'istanza di sospensione ed acclarato la titolarità nei soci del credito maturato dalla società, non essendovi ulteriori elementi da cui desumere che la mancata indicazione del credito nel bilancio finale fosse da intendersi indicativa di una volontà di rinunciare al credito, non può ritenersi indicativa di una volontà di rinunciare al credito, non può ritenersi che esso sia stato rimesso, laddove l'esistenza del rapporto obbligatorio risulta riportato nel predetto bilancio, sebbene con saldo negativo (e dunque a debito per la estinta società) risultando all'epoca ancora pendente il giudizio di accertamento negativo del debito medesimo.
Le spese processuali, anche per la fase sommaria/cautelare e di reclamo, seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e ss. modif., sottratta la fase di istruzione in quanto non celebrata.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Francesco GILIBERTI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, , Parte_1 Parte_6 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione Parte_7 depositato in data 08 gennaio 2024 nei confronti rispettivamente della in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni diversa o contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Accogliendo la domanda attorea rigetta l'opposizione proposta dalla Controparte_1 avverso l'esecuzione mobiliare n. 396/2023 r.g.mob;
2) per l'effetto, la domanda riconvenzionale cosi per come proposta dalla CP_2 [...]
Controparte_3
3) Condanna la al pagamento in favore degli attori delle spese Controparte_3 processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in € 545,00 per le borsuali ed € 7000,00 per i compensi, oltre 15% per rimb. forf., CAP e IVA.
Brindisi, lì 24/09/2025 IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Antonio Manigrasso, Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
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