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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/08/2025, n. 4783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4783 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6372/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il
14.05.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Enrico
Girolami (c.f. , che lo rappresenta e difende per procura in atti - C.F._2
APPELLANTE -
E
(c.f. ) CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Francesca
Pasquazi (c.f. e l'avvocato Sabrina Pellegrini (c.f. C.F._4
) che lo rappresentano e difendono per procura in atti - C.F._5
APPELLATO-
E
(c.f. Controparte_2 C.F._6 elettivamente domiciliato in Roma, Via di Tor Vergata 430, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Marti, con l'avvocato Gianluca Gramiccia (c.f.
) che lo rappresenta e difende per procura in atti - C.F._7
APPELLATO-
E
r.g. n. 1 in persona del procuratore speciale dott.ssa Controparte_3 CP_4 per poteri conferiti per atto a rogito del notaio in Roma,
[...] Persona_1
21.11.2022. n. Rep. 91615; elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Mara
Mandrè (c.f. ), che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._8
-APPELLATA-
E
(c.f. ) -APPELLATO NON Controparte_5 C.F._9
COSTITUITO -
(c.f. ) -APPELLATO NON Controparte_6 C.F._10
COSTITUITO-
(P. Iva ), in persona del legale Controparte_7 P.IVA_1 rappresentante pro tempore -APPELLATA NON COSTITUITA -
Oggetto: appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 CP_5
, , ,
[...] Controparte_6 Controparte_2 Controparte_7 [...] avverso la sentenza n. 647/2022, pubblicata in 27.04.2022, resa tra Controparte_8 le parti, dal Tribunale Ordinario di Tivoli a definizione del giudizio recante n.r.g.
382/17 promosso da nei confronti di , Parte_1 CP_1 Controparte_5
, , Controparte_6 Controparte_2 Controparte_7 [...]
- inadempimento contrattuale e risarcimento danni - Controparte_8
IN FATTO E IN DIRITTO
conviene in giudizio, dinanzi al primo giudice, Parte_1 CP_1 CP_5
, , e la società
[...] Controparte_6 Controparte_2 Controparte_7 rassegnando le seguenti conclusioni:
<< (…) “Per la posizione dei signori a) “Voglia (…) accertare CP_1
l'inadempimento dei signori e , agli obblighi nascenti CP_1 CP_5 CP_6 dall'art 1 lettera B della transazione per atto del Notaio di NA Persona_2 del 30 ottobre 2014, nonché , riconoscere all'attore il diritto ad eseguire i lavori di sua competenza, indicati nella menzionata transazione, e accertare l'obbligo dei signori a concorrere alla realizzazione della recinzione tratteggiata in colore verde CP_1 nella planimetria allegata alla oramai nota transazione e per l'effetto, previa r.g. n. 2 indicazione e quantificazione delle opere necessarie, e riconosciuto che gli stessi si sono opposti illegittimamente alla realizzazione della recinzione individuata, CP_1 condannarli, in un termine assegnando all'esecuzione dei lavori di loro competenza, anche questi indicati nella nota transazione. In subordine vengano condannati i signori in solido, al pagamento della somma, pro quota (50%) necessaria ad effettuare CP_1
i lavori necessari alla realizzazione della recinzione tratteggiata in colore verde nella planimetria allegata alla transazione del 30 ottobre 2014; b) “ (…) accertare e determinare l'esatto confine tra il terreno di proprietà dell'attore, sito nel Comune di
Cave, distinto al NCT del detto Comune al Foglio n.4, p.lla n. 1826 ed il terreno di proprietà dei signori e , sito nel Comune di Cave, CP_1 CP_5 CP_6 distinto al NCT del detto Comune al Foglio n. 4, p.lla 1923 e per l'effetto ordinare ai predetti convenuti la rimessa in pristino dello stato dei luoghi attraverso la rimozione del muro realizzato sulla particella 1826 (foglio 4) dell'attore, nonché condannare i signori al rilascio in favore dell'attore della porzione di terreno che risulterà CP_1 indebitamente occupata. c) “ (…) accertare e dichiarare l'inadempimento dei signori e , agli obblighi nascenti dalla scrittura privata del 28 CP_1 CP_5 CP_6 dicembre 2006 (all. 27), nonché , riconoscere all'attore il diritto ad eseguire i lavori di sua competenza, indicati nella menzionata scrittura, e accertare l'obbligo dei signori a concorrere al rifacimento delle grondaie del comune immobile sito in Cave CP_1 viale San Lorenzo n. 72/74, nonché a contribuire al rifacimento del marciapiede perimetrale e a sistemare le capriate del tetto, ora anche pericolanti e per l'effetto, previa indicazione e quantificazione delle opere necessarie, condannare, in un termine assegnando, i all'esecuzione dei lavori di loro competenza, anche questi CP_1 indicati nella scrittura privata del 28 dicembre 2006. In subordine vengano condannati i signori in solido, al pagamento della somma pro quota (50%) necessaria ad CP_1 effettuare i lavori sopra indicati;
d) Voglia, inoltre, (…), accertare che la particella
1826 acquistata in forza della transazione notarile del 30 ottobre 2014, è in parte occupata dalla strada pubblica, via L. Ballanti. E pertanto accertare il diritto dell'attore al risarcimento del danno patito ex art 1480 cc, tenuto conto del valore della porzione di terreno mancante da valutarsi anche in via equitativa. e) “(…) accertare l'inadempimento dei signori e , agli obblighi nascenti CP_1 CP_5 CP_6 dall'art 1 lettera B della transazione per atto del Notaio di NA Persona_2 del 30 ottobre 2014, riconoscendo che gli stessi si sono opposti illegittimamente, come meglio descritto nelle premesse, alla realizzazione della recinzione individuata con il r.g. n. 3 colore rosso nella detta transazione notarile;
f) “Voglia infine (…), accertato e dichiarato l'inadempimento dei agli obblighi da questi assunti come sopra CP_1 richiesto, riconosciuto il diritto dell'attore al risarcimento del danno patito a causa del comportamento ostativo ed illegittimo dei detti convenuti e meglio descritto nelle premesse e nei capi delle conclusioni di cui sopra, conseguentemente condannare quelli al risarcimento del danno quantificabile prudenzialmente allo stato attuale in €
15.000,00 , ovvero in quell'altra somma maggiore o minore da quantificarsi anche in via equitativa che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Per la posizione del Geom. a) (…) Voglia (…) accertare e CP_2 dichiarare la responsabilità del Geom. per non essersi avveduto, pur avendole CP_2
l'obbligo professionale, che la particella 1826 del foglio 4 del NCT del Comune di Cave acquistata in forza della transazione notarile del 30 ottobre 2014, è in parte occupata dalla strada pubblica (via L. Ballanti) e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore dell'attore alla somma da quantificarsi anche in via equitativa che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. b) Voglia inoltre (…) accertare e dichiarare l'inadempimento grave imputabile al Geom. e Controparte_2 quindi dichiarare la risoluzione del contratto professionale, come meglio dedotto nelle premesse;
E quindi condannare lo stesso Geom. al pagamento in favore CP_2 dell'attore della somma di € 540,00 a titolo di restituzione di quanto versato in esecuzione del contratto risolto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria o della somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. c) In conseguenza di quanto sopra condannare il Geom. al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi CP_2 dall'attore, da quantificarsi, allo stato attuale, nella somma di € 15.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data della risoluzione del contratto di mandato, all'effettivo soddisfo o in quell'altra somma maggiore o minore da quantificarsi anche in via equitativa che sarà ritenuta di giustizia;
Per la posizione della Controparte_7
(…) disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e
[...] dichiarare l'inadempimento grave imputabile alla al Controparte_7 contratto di appalto del 18 giugno 2015, per aver immotivatamente abbandonato il cantiere, e conseguentemente dichiararlo risolto. E per tale effetto, condannare la
[...]
al risarcimento danni conseguente, quantificabile, nella somma di Controparte_7
€ 2.800,00 corrispondente alla penale stabilita all'art 22 del detto contratto, per il ritardo, moltiplicata per i giorni intercorrenti fra la data di consegna contrattualmente stabilita e la data di risoluzione del contratto. Inoltre accertare il diritto dell'attore a r.g. n. 4 vedersi risarcito l'ulteriore danno patito dal comportamento della Controparte_7
meglio descritto nelle premesse e quindi condannare quella anche
[...] all'ulteriore risarcimento del danno meglio descritto nelle premesse. Somme queste tutte quantificabili prudenzialmente in complessivi € 10.000,00, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore da quantificarsi anche in via equitativa che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria delle spese, anche generali 12.5 %, competenze ed onorari del presente giudizio.”.
A sostegno delle riportate conclusioni, premesso di essere nudo Parte_1 proprietario del piano terreno dell'immobile, composto di due piani, sito in Cave, viale
San Lorenzo 74; che i convenuti e sono proprietari del CP_1 CP_5 CP_6 piano primo del suddetto immobile, distinto al civico 72 di viale San Lorenzo in Cave e che le parti sono comproprietarie delle aree comuni dei menzionati immobili, allega.
- Per la gestione delle aree comuni, sono sorti disaccordi tra le parti, a componimento dei quali, viene sottoscritta la transazione del 30.10.2014, a rogito del notaio di NA (rep. 26.439, racc. 18.512), con la Persona_2 quale i NE ( e ) trasferiscono, a , la CP_1 CP_5 CP_6 Parte_1 piena proprietà delle due aree indicate nell'art. 1, lett. A), dell'atto di transazione e le parti assumono obblighi relativi alla realizzazione di un muro perimetrale, per la realizzazione del quale, i e il onferiscono incarico, al CP_1 Pt_1 geometra , di redigere la planimetria parte integrante della Controparte_2 transazione.
- Con i convenuti in esecuzione di detta transazione, di aver sottoscritto la CP_1
SCIA, protocollata, dal Comune di Cave, al n. 7142 del 29.06.2015.
- Di aver sottoscritto, il 18.06.2015, con la società Controparte_9 contratto d'appalto per la realizzazione della recinzione indicata in rosso nell'accordo transattivo;
i lavori, iniziati il 30.06.2015, direttore geom. CP_2 sono sospesi definitivamente pochi giorni dopo l'inizio, intendendo, CP_1
eseguire anche lo sbancamento di circa 1,50 metri di altezza sul fondo di
[...] cui lo stesso è “comproprietario”, sino al ridosso del confine interessato dalla costruzione del muro di recinzione, con ulteriori spese da sostenersi, per il 50%, dal Pt_1
- Rifiutatosi, il di partecipare a tale ulteriore spesa, il si oppone Pt_1 CP_1 alla esecuzione dei lavori oggetto della transazione di cui ai punti precedenti, interrotta tanto dal direttore dei lavori, quanto la società edile.
r.g. n.
5 - Di aver chiesto la risoluzione dei relativi contratti.
- Solo dopo la sospensione dei lavori e la risoluzione del contratto con il D'FI, di aver appreso che la particella 1826, acquistata in forza della transazione del
30.10.2014, era “occupata”, in parte, dalla strada pubblica.
- I hanno eseguito la recinzione della particella 1923 (ex 149), CP_1 sconfinando per circa un metro nel terreno di proprietà esclusiva del Pt_1 occupando parte della particella 1826.
- I si sono resi indisponibili a realizzare la recinzione indicata in verde CP_1 nell'accordo transattivo del 30.10.2014.
Con comparsa in data 19.04.2017, si costituisce;
chiede di essere Controparte_2 autorizzato a chiamare in causa la impresa di assicurazione per la responsabilità professionale civile e rassegna le seguenti conclusioni:
<< (…): rigettare la domanda attrice contraddistinta con la lettera a) perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto essendo il parziale sconfinamento della particella 1826 causato esclusivamente dall'errato frazionamento eseguito dal Geom.
; - sempre nel merito in via principale rigettare la domanda attrice Parte_2 contraddistinta con la lettera b) perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto essendosi l'obbligazione convenuta tra le parti estinta per impossibilità della prestazione non causata dal debitore, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo tenuto a manlevare il Geom. Controparte_8 Controparte_2 da ogni responsabilità e da ogni pretesa attorea per sorte interessi e quant'altro dovesse risultare dovuto per i fatti di cui è causa, condannandola dunque a rifondere al geometra quanto egli fosse tenuto a pagare all'attore. - nel merito, in via CP_2 riconvenzionale, accertare il diritto del Geometra al pagamento del compenso CP_2 professionale per le opere prestate in favore del Sig. e pertanto Parte_1 condannare lo stesso al pagamento della somma di € 4.553,95 o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia a titolo di competenze professionali. in ogni caso condannare l'attore alla refusione delle spese di lite”.
A sostegno delle riportate conclusioni, il D'FI allega:
- Il 28.12.2006, , e Parte_1 CP_1 Controparte_5 CP_6
concludono un accordo per la esecuzione di lavori di ristrutturazione
[...]
r.g. n. 6 delle parti comuni degli immobili in oggetto, con il quale, tra le altre concessioni reciproche, viene pattuita la cessione di una porzione di terreno appartenente ai in favore di , meglio individuata nella planimetria redatta CP_1 Parte_1
e allegata alla stessa scrittura privata, a cura del deducente;
- nel corso dell'anno 2007, in vista della stipula della transazione con la quale dar seguito a ciò che era pattuito nella scrittura privata, incaricano il geom. CP_1
di redigere il frazionamento dalla originaria particella n. 149 Parte_2
Fg. 4 della quota di terreno della consistenza di mq 43,00 da trasferire a
[...]
; Pt_1
- in data 01.02.2007, l'Agenzia del Territorio di Roma approva il frazionamento redatto dal geom. con il quale viene creata la particella 1826 Fg. 4, poi Pt_2 trasferita, dai al on la successiva transazione;
CP_1 Pt_1
- nel frazionamento eseguito dal geom. la particella 1826 non è Pt_2 localizzata in base alle quote volute dalle parti nella planimetria allegata alla scrittura privata del 28.12.2006 (con una dividente ubicata a ml 2,85 da Via G.L.
Ballanti), ma in base a una localizzazione parzialmente diversa (una dividente posta a ml 3,88 da via G.L. Ballanti) che ha determinato l'impossibilità di realizzare la recinzione tra le due proprietà, conseguendo, alla esecuzione dell'opera, uno spostamento di mq 3,50 (della recinzione di quella che risulta essere la particella 1826) nella zona occupata da via G.L. Ballanti;
- della divergenza, nella localizzazione della particella 1826, tra quanto voluto dalle parti e quanto posto in essere nel frazionamento dal geom. il Pt_2 convenuto si rende conto, solo il 30.06.2015, all'atto della CP_2 realizzazione della recinzione che le parti (tutte) hanno commissionato la realizzazione di un progetto tecnico diverso dal frazionamento (in cui la dividente veniva posta a ml. 2,85 da via G.L. Ballanti); appone paletti provvisori conformi al frazionamento e avvisa le parti della discordanza sulla linea di confine;
- e , che pure avevano commissionato il tipo di CP_1 Controparte_5 frazionamento al loro tecnico di fiducia, rappresentano immediatamente, al direttore dei lavori, la loro contrarietà alla prosecuzione dei lavori, che avrebbero determinato lo sconfinamento della recinzione all'interno della loro proprietà, per circa ml. 1.20, prospettando la proposizione, nei confronti di proprietari, direttore dei lavori e impresa appaltatrice, di una querela, poi r.g. n. 7 presentata il 06.07.2015, con ciò determinando il venir meno il rapporto fiduciario col professionista;
- il 07.07.2015, il Comune di Cave rileva una difformità tra la localizzazione materiale provvisoria della linea di confine e il progetto allegato alla SCIA;
- il a commissionato un'opera irrealizzabile dal punto di vista giuridico Pt_1
(difforme a quanto previsto dai rispettivi titoli di proprietà dei confinanti), al direttore dei lavori, al quale nessun inadempimento è imputabile.
Il 20.11.2017, si costituiscono in giudizio e CP_1 Controparte_5 CP_6
; resistono alle domande attoree;
oppongono di aver correttamente adempiuto
[...] alle obbligazioni sugli stessi gravanti;
eccepiscono la prescrizione per le pretese ricondotte alla scrittura del 2006 e, con riguardo all'accordo del 2014, che ogni inadempimento è imputabile all'attore, ovvero alla condotta del geometra e CP_2 rassegnano le seguenti conclusioni:
<< (…) rigettare le domande proposte dall'attore nei confronti dei Parte_1 convenuti Signori perché prescritte, infondate in fatto ed in diritto e non provate CP_1
o per qualsivoglia altra ragione meglio ravvisata dal Giudice. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche in parte delle avverse infondate e prescritte domande, condannare il professionista incaricato Geom. a manlevare i CP_2 comparenti da qualsivoglia responsabilità. In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio.”
e non si costituiscono. Controparte_7 Controparte_8
Espletata consulenza tecnica d'ufficio e la sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<< condanna e a corrispondere a CP_1 Controparte_5 Controparte_6
la somma di euro 1.825,00 ai sensi di cui in motivazione, oltre interessi Parte_1 al saggio di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2. respinge ogni altra domanda;
3. compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
4. pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti in solido>>.
A sostegno della decisione, le seguenti motivazioni.
- Il tracciato di colore rosso individuato nella planimetria allegata all'accordo transattivo del 30.10.2014 è stato realizzato dal quello identificato con le lettere D-F-G, con Pt_1 muro in cemento armato ad altezza variabile da quota a 0,00 a quota + 0.54 cm con sovrastante paletti e rete metallica;
quello identificato con le lettere G-H, con muro in r.g. n. 8 cemento armato con altezza di circa 50 cm con sovrastante paletti metallici di altezza cm 165 e rete metallica di altezza cm 144).
La particella 1826, ceduta dai al è catastalmente identificata come da CP_1 Pt_1 frazionamento depositato in atti, da una dividente posta a mt. 2,85 dal confine esistente con la p.lla 147 (Parco Comunale); “la certezza del confine tra la p.lla 1826 (proprietà
e la particella 1923 (proprietà è determinata da una linea dividente Pt_1 CP_1 posta parallelamente a ml. 2,85 dal confine con la p.lla 147 (Parco Comunale)”, conformemente all' “(…) allegato 1 della scrittura privata del 28.12.2006 ove è presente il frazionamento per l'identificazione catastale della particella 1826 da cedere al . Pt_1
- Il tratto di recinzione di colore rosso identificato con le lettere D-E-F-G è conforme all'accordo transattivo del 30.10.2014.
- Il tratto di recinzione di colore rosso identificato con le lettere G-H non rispetta l'accordo del 30.10.2014 (il vertice H è spostato di circa cm 80 verso la 1923; il vertice
G è spostato di circa 30 cm verso la particella 1826)
- Il tracciato di colore verde individuato nella planimetria allegata all'accordo transattivo del 30 ottobre 2014 non è stato realizzato.
- La particella 1826, con la transazione del 30.10.2014, è trasferita a e Parte_1 descritta, in atto, come “area sita in Cave di metri quadrati quarantatré (43)” Dal rilevo effettuato la stessa risulta interessata dalla sede stradale per una superficie di mq
3,80”.
- L'accordo transattivo del 30.10.2014, in parte, non è stato attuato in quanto la recinzione di colore rosso, per il tratto identificato con le lettere G-H è stata realizzata, dal in difformità; la recinzione verde non è stata realizzata dal la Pt_1 CP_1 superficie reale al netto della sede stradale della particella 1826 ha la minor estensione di mq 39,20, non imputabile alle parti in causa, poiché il trasferimento della proprietà è stato effettuato a corpo e non a misura ( cfr. art. 2 dell'atto di transazione a rogito del
Notaio rep.26349 raccolta 18521 del 30.10.2014). Per_2
- Non si ravvisa responsabilità del direttore dei lavori, il D'uffizi, che ha rilevato che la dividente, posta dalla transazione a 2,85 dal confine con la particella 147 non è conforme alla particella 1826.
- La realizzazione della recinzione tracciata in verde ha un costo di euro 4.000.00,00 che deve essere sostenuto, secondo la transazione del 30.10.2014, quanto allo scavo necessario alla realizzazione del muro di cinta, dal quanto al cordolo di Pt_1
r.g. n. 9 fondazione, paletti e recinzione metallica, per il 50%, dal e per il restante 50% Pt_1 dai CP_1
- “Le grondaie perimetrali di raccolta acqua meteorica del tetto presentano in alcune parti segni di percolazione, tali segni fanno presagire che le stesse perdono durante la raccolta di acqua piovana. Il marciapiede perimetrale della casa non risulta realizzato.
Alcuni barbacani perimetrali risultano pericolanti e distaccati”, con danno riconducibile agli oneri di manutenzione stimato in euro 1.500,00.
Ciò detto.
Domande rubricate dall'attore sub a) nei confronti dei convenuti ( CP_1 CP_1
e ). CP_5 CP_6
La recinzione il cui tracciato è indicato in verde nella transazione del 30.10.2014 non è stata realizzata e dunque, i devono corrispondere, al il 50% delle spese CP_1 Pt_1 occorrenti per la realizzazione del cordolo di fondazione, dei paletti e della recinzione metallica (detratti euro 350,00, pari ai costi occorrenti per la realizzazione dello scavo, cui è tenuto il , pari a euro 1.825,00, oltre interessi al saggio di legge dalla Pt_1 pubblicazione della decisione al saldo.
Nel realizzare il tratto di recinzione indicato in rosso nella transazione del 30.10.2014, il per il tratto indicato con le lettere G-H, il on ha rispettato l'accordo (il Pt_1 Pt_1 vertice H è spostato di circa 80 centimetri verso la particella 1923; il vertice G è spostato di circa 30 centimetri verso la particella 1826), ma i non hanno CP_1 proposto domanda riconvenzionale per accertare l'altrui inadempimento e non hanno ricondotto il proprio inadempimento rispetto al tracciato indicato in verde nell'atto di transazione all'inesatto adempimento del né risulta che i tratti di recinzione Pt_1 interessati sono tra loro correlati, in maniera tale che la parziale o la erronea realizzazione dell'uno abbia impedito la realizzazione dell'altro.
Domande rubricate dall'attore sub b) nei confronti dei convenuti CP_1
La domanda è di rivendica e non è provata: il non ha adempiuto ai propri oneri Pt_1 probatori, e neppure specificamente allegato, gli elementi indispensabili ai fini della dimostrazione del proprio diritto ai sensi dell'art. 948 cod. civ., risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario a usucapirlo.
Domande rubricate dall'attore sub c) nei confronti dei convenuti CP_1
r.g. n. 10 Con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio, non integrato con la memoria autorizzata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., il quanto Pt_1 all'inadempimento del convenuti rispetto all'accordo del 2006, si limita ad allegare quanto segue: “Analogo discorso potrà inoltre essere fatto per i lavori concordati tra l'attore ed i nella scrittura privata del 28 dicembre 2006 , per il rifacimento CP_1 delle grondaie del comune immobile sito in Cave viale San Lorenzo n.72/74, nonché a contribuire al rifacimento del marciapiede perimetrale e a sistemare le capriate del tetto (tra l'altro ora pericolanti – vedasi foto all. 26). In base ai principi generali, il debitore inadempiente è responsabile del ritardo nell'adempimento ed è pertanto tenuto a risarcire il danno che il creditore ha subito nelle more.” (cfr. pagine 5 e 6 dell'atto di citazione)” e in sede di precisazione delle conclusioni, chiede accertarsi l'inadempimento dei convenuti con condanna degli stessi “previa CP_1 individuazione e quantificazione delle opere necessarie” alla “esecuzione dei lavori di loro competenza”, nonché di “riconoscere all'attore il diritto di eseguire i lavori di sua competenza”.
La scrittura privata del 2006, intervenuta tra CP_10 CP_1 CP_5
, , nonché e prevede una serie di
[...] Controparte_6 Parte_1 CP_11 lavorazioni da eseguire, precisando che “tutte le lavorazioni, che sono di competenza di entrambi i proprietari dei due appartamenti, e che verranno eseguire dovranno essere ripartite in uguale misura dai proprietari del piano terra e del primo piano (per opere di carattere condominiale)”; il per quanto concerne il profilo dell'imputabilità del Pt_1 danno azionato, non allega di aver eseguito le lavorazioni di propria competenza e che le lavorazioni di cui imputa ai convenuti l'inadempimento potessero essere da CP_1 questi stessi realizzate autonomamente o richiedessero il concorso del e degli Pt_1 altri soggetti che sono parti della scrittura del 2006, neppure evocati in giudizio, la cui posizione non è chiarita dal la domanda di condanna deve essere circostanziata Pt_1 adeguatamente;
la previsione in scrittura è generica;
non è ammissibile un intervento suppletivo del Tribunale.
Domande rubricate dall'attore sub d) nei confronti dei convenuti CP_1
La particella distinta col numero 1826 è interessata dalla sede stradale per mq 3,80; la minor estensione della particella 1826 non è imputabile alle parti in causa;
il trasferimento della proprietà è stato effettuato “a corpo” e non “a misura” ( art. 2 dell'atto di transazione a rogito del Notaio rep.26349 raccolta 18521 del Per_2
30.10.201); lo stesso con la comparsa conclusionale depositata, lamenta che il Pt_1
r.g. n. 11 CTU non abbia calcolato la riduzione del prezzo di vendita per oltre un ventesimo, ai sensi proprio dell'art. 1538 cod. civ. in materia di vendita a corpo, seppure, all'udienza del 30.11.2021, precisa le proprie conclusioni come da atto di citazione, dunque chiedendo il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1480 cod. civ.; né, all'udienza di precisazione delle conclusioni, il hiede la riduzione del prezzo di vendita cui fa Pt_1 riferimento in sede di comparsa conclusionale.
In ogni caso, alla violazione di un diritto non consegue necessariamente un danno e il on prova, ma neppure allega circostanze utili a ritenere la sussistenza del nesso Pt_1 causale, a individuare le componenti di danno e a determinare la misura del danno stesso, laddove non è configurabile un danno in re ipsa. Tale difetto di allegazione e prova non può essere superato dalla liquidazione equitativa del danno o da indagini ufficiose.
Domande rubricate dall'attore sub e) nei confronti dei convenuti CP_1
Con riguardo al tracciato indicato con il colore rosso nella planimetria allegata all'atto di transazione stipulato dalle parti il 30.10.2014, le parti hanno assunto specifici obblighi.
La recinzione indicata in rosso (come lo scavo del tratto di recinzione indicata in verde) doveva essere realizzata da “a sue totali cure e spese” e lo è stata, Parte_1 seppure, per il tratto identificato con le lettere G-H, in difformità rispetto all'accordo e al confine reale;
tale difformità è imputabile al solo che neppure ha Pt_1 circostanziato la allegata opposizione dei alla realizzazione del tratto di CP_1 recinzione in oggetto, di fatto comunque realizzato dal Pt_1
Domande rubricate dall'attore sub d) nei confronti dei convenuti CP_1
Nel nostro ordinamento non esistono danni in rebus ipsis;
nessun risarcimento è esigibile, se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto pregiudizio;
il non indica adeguatamente il danno conseguenza che sarebbe Pt_1 derivato dalle condotte addebitate ai convenuti, né il relativo nesso di causalità ( non allega come l'omessa realizzazione della recinzione indicata in verde gli ha impedito di utilizzare l'area di sua proprietà, parcheggiandovi la propria autovettura o depositando legna;
come l'inesatta attuazione, per altro riconducibile al della recinzione di Pt_1 colore rosso, abbia determinato spese, per l'attività dei professionisti incaricati dalle parti, imputabili ai convenuti perché sia riconducibile, a condotte dei la CP_1 CP_1 necessità di uno scavo più profondo di quello contemplato inizialmente e il conseguente dedotto aggravio dei costi).
r.g. n. 12 Domande rubricate dall'attore sub a) nei confronti del convenuto CP_2
La vendita della particella è avvenuta a corpo e non a misura.
La domanda risarcitoria proposta dal nei confronti del è generica e Pt_1 CP_2
“perplessa”, per quanto sopra in punto di necessaria allegazione su danni-evento e danni-conseguenza, anche al fine della invocata liquidazione un risarcimento in misura equitativa, dato l'inammissibile intervento suppletivo del Giudice.
Domande rubricate dall'attore sub b) e c) nei confronti del convenuto nonché CP_2 domande formulate nei confronti della società Parte_3
[. ha ricevuto l'incarico professionale dal e dai CP_2 Parte_1 CP_1
( e ); è incontestata e provata l'emersione di gravissimi dissidi CP_1 CP_5 CP_6 tra i committenti quanto all'oggetto dell'opera commissionata, dissidi involgenti la stessa liceità delle lavorazioni in corso ( è intervenuta denuncia da e CP_1
ai Carabinieri di Cave in data 6.7.2015; è stato instaurato un processo Controparte_5 penale, anche nei confronti di per questioni ricondotte all'attuazione CP_1 degli accordi oggetto anche del presente giudizio civile) dunque l'inadempimento non è imputabile ai convenuti e ma al radicale CP_2 Controparte_7 contrasto sorto, tra i proprietari dei fondi, sulla conformità agli accordi delle lavorazioni in corso.
Per altro verso, il allega di aver già risolto i contratti stipulati con Pt_1 CP_2
e con la società; di aver diffidato i convenuti a riprendere i lavori appaltati e
[...] non chiarisce, in questa sede, se chiede accertarsi l'effetto risolutivo già automaticamente prodottosi in forza della diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. ovvero la risoluzione giudiziale per “inadempimento grave imputabile” dei convenuti.
Per le ragioni della decisione e la soccombenza reciproca, nonché per la peculiarità, molteplicità e complessità delle questioni affrontate, le spese di lite sono integralmente e le spese di c.t.u. poste “definitivamente poste a carico delle parti in solido”.
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< di cui all'atto di citazione che qui devono intendersi integralmente trascritte. In via istruttoria per tutti i motivi di cui sopra si chiede essendo stata l'opera del CTU carente e ancora, non essendo stata pienamente garantita la possibilità alle parti di partecipare e contraddire alle operazioni peritali, la rimessione nei termini per presentare le osservazioni alla CTU ovvero rinnovazione della CTU. Inoltre questa difesa, seppur convinta che la mancata specifica contestazione dei convenuti, siano sufficienti per r.g. n. 13 l'accoglimento della domanda attorea, reitera le propri istanze istruttorie dispiegate nelle note 183, VI comma, n. 2 cpc del 27 marzo 2018. Difatti con le prove orali richieste certamente si sarebbe arrivati all'accertamento pieno del diritto delle responsabilità e dei patimenti dedotti e richiesti nell'atto di citazione originaria Il
Tribunale, negando a questa difesa di provare gli assunti dedotti nella citazione di primo grado, e quindi sostanzialmente rigettando la domanda attorea, ha violato manifestamente il diritto alla difesa (art .111 Cost.) dell'attore nonché in particolare gli art. 112, 115 e 116, c.p.c. e 183 e 187 cpc. La violazione di queste norme ha determinato la ingiustizia della sentenza appellata. Infatti, se il Tribunale avesse ammesso le istanze istruttorie avanzate nelle proprie note ex art 183 cpc, (e rigettate con provvedimento del 23 ottobre 2019 dal Tribunale, che qui naturalmente anche si intende impugnare), avrebbe consentito alla difesa dell'attore di provare i fatti posti a fondamento della domanda attorea. Si chiede infine che si acquisiscano gli atti e i documenti, già depositati nel giudizio di primo grado e qui si chiede di depositare i due preventivi (all. α e all. β) della ditta che stima le lavorazioni necessarie per CP_12 realizzare il tracciato in verde in € 11.350,00 oltre IVA e per realizzare il marciapiede perimetrale in € 6.350 oltre iva, e per rifare le grondaie in € 8.000 oltre iva, nonché il certificato di morte di >>. CP_11 si costituisce con comparsa depositata in data 23.03.23; resiste alle CP_1 censure del rassegna le seguenti conclusioni. Pt_1
<< (…):
1. in via principale rigettare e/o dichiarare inammissibili, con la migliore formula, le domande tutte avanzate dall'appellante, perché in parte prescritte ed in parte infondate in fatto ed in diritto;
2. in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adìta dovesse accogliere la domanda dell'appellante, condannare il professionista incaricato Geom. a manlevare il Signor da qualsivoglia CP_2 CP_1 responsabilità;
3. in via istruttoria, rigettare e dichiarare inammissibile le domande istruttorie formulate da parte appellante ed anche i documenti prodotti in appello denominati all. a e all. B perché prodotti in violazione dell'art. 345, comma 3 cpc.
4. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di difesa di entrambi i gradi di giudizio>>.
si costituisce con comparsa depositata in data 03.04.23; resiste Controparte_2 all'impugnazione e rassegna le seguenti conclusioni.
<< (…) rigettare e/o dichiarare inammissibile l'appello del Sig. in Controparte_13 via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, dichiarare il terzo r.g. n. 14 tenuto a manlevare il Geom. da ogni Controparte_8 Controparte_2 responsabilità e da ogni pretesa attorea per sorte interessi e quant'altro dovesse risultare dovuto per i fatti di cui è causa, condannandola dunque a rifondere al geometra quanto egli fosse tenuto a pagare all'attore. CP_2
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, il quale si dichiara antistatario>>. si costituisce con comparsa depositata in data 18.04.23; Controparte_8 resiste all'impugnazione e rassegna le seguenti conclusioni.
<< (…) In via pregiudiziale ed assorbente: Dichiarare inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis cpc l'appello proposto dal sig. nei confronti del Parte_1 geom. per i motivi esposti nel presente atto;
In via gradata e nel Controparte_2 merito: Rigettare il gravame proposto in questa sede nei confronti del geom. CP_2
in quanto infondato in fatto ed in diritto;
In via del tutto subordinata: nella
[...] denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso gravame nei confronti del geom. , Limitare la conseguente obbligazione di Controparte_2 garanzia e/o malleva della nella sola entità corrispondente ai Controparte_3 presunti danni asseritamente subiti dall'appellante, con esclusione di ogni altra causale non rientrante nell'oggetto del contratto assicurativo, quale, ad esempio, il compenso professionale corrisposto e/o da corrispondere al Con vittoria di spese, CP_2 competenze ed onorari del presente grado di giudizio;
oppure, in caso di accoglimento della nostra domanda subordinata, con compensazione delle stesse ex art. 92 c.p.c.>>.
Istanza depositata il 23.06.2025, dai difensori di per la rimessione CP_1 in termini rispetto al deposito della comparsa conclusionale.
Sostengono gli istanti che, avendo tempestivamente effettuato il deposito della memoria conclusionale autorizzata, all'atto del deposito delle memorie di replica, hanno rilevato che il deposito non è andato a buon fine.
La documentazione versata in atti a sostegno della istanza, tuttavia, non prova che il deposito del documento è fallito per ragioni non riferibili all'autore del deposito.
La istanza non può essere accolta.
Richieste istruttorie del Pt_1
La richiesta di prova è generica e inammissibile: il nel rassegnare le proprie Pt_1 richieste istruttorie (rispetto a prove già articolate nel corso del primo grado di giudizio), si limita a richiamare l'atto difensivo con il quale le prove sono state originariamente articolate.
r.g. n. 15 In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, invece, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado (Cass. n. 16420 del 09/06/2023).
L'appello non ha pregio.
Nove, i motivi di appello articolati dal Pt_1
Motivo sub 1).
Il amenta vizi procedurali delle operazioni peritali (il mancato rispetto, da parte Pt_1 del c.t.u., del termine del 15.07.2019 assegnatogli per la trasmissione della relazione alle parti, essendo stata trasmessa, la relazione, alle parti, il successivo 23.07.2019;
l'avvenuto differimento, da parte del c.t.u., dell'inizio delle operazioni peritali, dal
16.04 2019 al 10.05.2019; la indicazione del termine del 06.08.2019 per il deposito delle osservazioni alla relazione d'ufficio, dunque in periodo di sospensione feriale dei termini processuali).
Il poi, muove una serie di contestazioni di merito all'accertamento del tecnico Pt_1 incaricato dall'ufficio ( omessa pronuncia sulla “richiesta di evizione parziale, alla richiesta di quantificazione del danno”; sullo sconfinamento dei NE;
sul risarcimento del danno;
sulla specifica dei lavori da eseguire per manutenzione di opere comuni nonché omessa considerazione delle mancata contestazione dell'allegato inadempimento dei rispetto alla esecuzione della transazione del 30.10.2014). CP_1
Quanto ai lamentati vizi procedurali, non hanno rilievo, dato che l'appellante neppure allega specificamente che abbiano determinato vizio del contraddittorio e, in ogni caso, non indica le conseguenze dei comportamenti (differimenti di termini vari) imputati al c.t.u., lasciando intendere, con la richiesta di essere rimesso in termini rispetto alla possibilità di formulare le proprie osservazione alla consulenza redatta dal tecnico di ufficio( e con la richiesta di rinnovo della c.t.u.), di non averle potute articolare nel corso delle operazioni peritali, circostanza, questa, che deve escludersi, dato che all'atto del deposito della propria consulenza, il c.t.u. deposita osservazioni critiche a firma dei rispettivi consulenti di parte, che provano la intervenuta interlocuzione processuale e deposita i chiarimenti resi, dal consulente d'ufficio, a seguito delle osservazioni trasmesse dai consulenti di parte.
Le censure mosse dal l merito dell'accertamento sono assertive e senza pregio: Pt_1 le questioni di diritto, infatti, non sono state rimesse al c.t.u. e per altro verso il c.t.u., nel rispondere alle osservazioni cretiche del consulente di parte attrice chiarisce che la r.g. n. 16 quantificazione del danno invocata dalla parte attrice non rientrava tra i quesiti affidati
(circostanza, per altro, documentalmente provata).
Motivo sub 2)
Il lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato, il primo Pt_1 giudice, sulla domanda principale proposta nei confronti dei convenuti sub a) CP_1 dell'atto di citazione, pur accogliendo la domanda subordinata;
l'errata quantificazione del danno riconosciuto in accoglimento della stessa domanda subordinata proposta, dal per la condanna, dei NE, in solido, al pagamento della somma necessaria per Pt_1 realizzare la recinzione tratteggiata di colore verde, sostenendo essere irrisoria la somma di euro 1.825,00 e che nella determinazione di tale importo non si è tenuto conto delle osservazioni del c.t.p. arch. e del preventivo di spesa della ditta “ . Per_3 CP_12
Non si ravvisa il genericamente allegato vizio di omessa pronuncia: la sentenza, infatti, accerta la avvenuta esecuzione, da parte del dei “lavori di sua competenza” e Pt_1
l'obbligo, dei di concorrere alla realizzazione del tratto di recinzione non CP_1 ancora realizzato, in ciò valutando la domanda principale proposta dal per Pt_1
l'accertamento dell'inadempimento ( pur ritenuto parziale), presupposto necessario della pronuncia adottata.
Quanto alla domanda di condanna dei alla esecuzione dei lavori. CP_1
Non trova riscontro nel tenore della transazione del 30.10.2014 che regola i soli rapporti economici tra le parti e quanto al tratto di recinzione tratteggiato, nell'accordo, in colore verde nulla disciplina su chi debba materialmente eseguire i lavori.
Quanto alla resistenza dei alla esecuzione dei lavori: la sentenza impugnata CP_1 accerta la insorgenza, tra il e i di contrasti in ordine alle modalità di Pt_1 CP_1 attuazione dell'accordo del 30.10.2014 e sulla stessa individuazione delle opere di attuazione di tale accordo;
la sentenza impugnata accerta, altresì, il difetto di allegazione e prova, da parte del dei comportamenti ostativi dei rispetto Pt_1 CP_1 alla esecuzione delle opere;
le censure dell'appellante sul punto di decisione in esame difettano di specificità, non indicandovisi le allegazioni difensive articolate dal Pt_1 sul punto in primo grado e le risultanze istruttorie che tali allegazioni difensive dimostrerebbero.
Quanto alle censure mosse alla quantificazione dei costi del tratto della recinzione non realizzato ancora (il tratto indicato, nella planimetria allegata alla transazione del
30.10.2014, con il colore verde).
r.g. n. 17 Il generico richiamo dell'appellante alle osservazioni del c.t.p. non dimostra, ex se,
l'errore imputato al c.t.u., necessitando, tale tipo di censura, di una argomentazione di natura critica specifica assente nel concreto.
Generica è anche la difesa dell'appellante intesa a sostenere la necessità di costi per euro 2.500,00, per il non meglio precisato ausilio di “figure tecniche necessarie alla realizzazione dell'opera e delle spese quindi necessarie per il o i professionisti coinvolti nel processo edilizio”.
Il preventivo richiamato con l'allegato a) di non meglio indicato atto, non risulta agli atti del fascicolo di primo grado;
l'appellato anche con le comparse CP_2 conclusionali autorizzate ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ne oppone la tardiva produzione in questa sede;
con le memorie di replica alle conclusionali, il nulla oppone al Pt_1 proposito, dunque non è utilizzabile.
In ogni caso, il preventivo (tardivamente versato in atti), scrittura privata CP_12 proveniente da un terzo, non supera il motivato accertamento del c.t.u. che avrebbe dovuto essere oggetto di specifiche contestazioni in punto di costi di materiali e mano d'opera, contestazioni specifiche che non sono concretizzate dal generico richiamo alla lievitazioni di costi dopo la pandemia e non sono documentalmente supportate.
Motivo sub 3).
Il censura la decisione nella parte in cui respinge la domanda proposta, sub b) Pt_1 delle conclusioni dell'atto di citazione, nei confronti dei convenuti CP_1
A tal fine, lamenta la errata qualificazione della domanda come domanda di rivendica, vertendosi in ipotesi di regolamento dei confini, poiché il giudizio scaturisce dall'impossibilità di apporre i termini di confine.
Aggiunge l'appellante che in ogni caso, anche a qualificare la domanda come domanda di rivendica, il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto del fatto che l'immobile rivendicato era stato appena trasferito dai al e condannare, i al CP_1 Pt_1 CP_1 rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata e che, anche sul punto, la relazione del c.t.u. è carente.
Conclude per il rinnovo della indagine tecnica di ufficio o per la convocazione a chiarimenti del c.t.u. per la verifica dei confini tra il terreno di proprietà del Pt_1
Foglio n.4, p. lla n. 1826 ed il terreno di proprietà dei NE Foglio n. 4, p. lla 1923 e per l'accoglimento della
Occorre avere riguardo all'effettiva natura della controversia.
r.g. n. 18 L'attore, pur dichiarando di esercitare un'azione di regolamento di confini, chiede l'affermazione, in ragione della transazione del 30.10.2014 e del 28.12.2006, del suo diritto di proprietà su zone possedute dal convenuto ed il rilascio di esse;
si discute dell'oggetto del trasferimento avvenuto con la transazione del 30.10.2014, nella divergenza tra gli accordi raggiunti nel 2006 e il frazionamento del 2007 a cura del geom. incaricato dei dunque la domanda deve essere qualificata Pt_2 CP_1 come azione di rivendica.
La domanda di rivendica è stata respinta, con la sentenza impugnata, per difetto di prova e la decisione deve essere confermata.
Rileva, ai fini dell'attenuazione dell'onere della prova, la circostanza, invocata dall'appellante, del recente trasferimento della particella 1826, generata dal frazionamento di più ampia e diversa particella di proprietà esclusiva dei CP_1
In tema di rivendicazione, la distribuzione dell'onere della prova e la valutazione del materiale probatorio debbono essere adeguate alle esigenze della controversia: ne consegue che quando il rivendicante, dante causa mediato del convenuto, sostiene che questi si sia impossessato di una parte del suo terreno eccedente quella a suo tempo venduta, al fine di individuare se e dove fosse stata occupata altra parte del terreno rileva esclusivamente accertare - alla stregua di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se correttamente e congruamente motivato - l'estensione del terreno venduto, stabilendone l'esatta individuazione e collocazione nell'ambito dell'originaria proprietà dell'attore (Cass. n. 20880 del
30/09/2020).
Il chiede accertarsi i confini tra la particella (1826) oggetto di cessione in Pt_1 proprio favore con la transazione del 2014 e la particella rimasta di proprietà dei
(1923) all'esito del frazionamento recepito con la transazione del 2014. CP_1
La particella è indicata in transazione con la estensione (43 mq), tuttavia l'art. 2 della transazione del 2014 precisa che:” I beni immobili sopra descritti sono trasferiti in favore del signor nello stato di fatto e nella condizione giuridica in cui Parte_1 si trovano, a corpo e non a misura comprensivi di ogni diritto, azione e servitù” e la scrittura richiama il numero delle particelle, riportate nell'allegata planimetria.
Come da c.t.u., la particella deve ritenersi essere stata identificata catastalmente come da frazionamento catastale versato in atti, da una dividente posta a mt 2,85 dal confine esistente con la particella 147 (Parco comunale).
r.g. n. 19 Il confine denominato parco comunale è determinante per l'identificazione catastale della linea dividente e per la creazione della particella 1826.
Il confine deve essere posto a metri 2,85 dal parco, essendo in tal senso, l'allegato 1) della scrittura privata del 28 dicembre 2006, la planimetria per il frazionamento e l'identificazione catastale della particella 1826 da cedere al Pt_1
La planimetria allegata all'atto di transazione del 2014 indica i tratti e le spese da sostenere dalle parti e planimetria allegata non identifica l'immobile oggetto di compravendita, se non tramite il richiamo alla particella catastale.
La dividente è posta a metri 2, 85 dal confine con la particella 147, come previsto nell'atto di transazione e il muro di recinzione realizzato dal è conforme alla Pt_1 transazione del 2014 nel tratto “ rosso” identificato dalle lettere D-E-F-G mentre per il tratto identificato con le lettere G-H non rispetta l'accordo ( il vertice H è spostato di circa 80 cm verso la particella 1923 e il vertice G è spostato di 30 cm verso la particella 1826, mentre per la parte che confina con la strada pubblica è occupato per mq 3,80 da detta strada pubblica).
L'accertamento dei confini è chiesto solo per la parte che confina con la proprietà
e i confini corrispondono all'accordo transattivo del 2014 per un tratto, mentre CP_1 per l'altro tratto sono in parte materializzati, con il muro di confine realizzato dallo stesso in parte a danno del e per altra parte a danno dei NE che Pt_1 Pt_1 tuttavia non hanno proposto domanda riconvenzionale per il rilascio dell'area, con conseguente rigetto della domanda di rilascio proposta dal solo in quanto Pt_1 autore egli stesso del muro in difformità dei confini e a proprio svantaggio.
Motivo sub 4).
Il censura la decisione nella parte in cui respinge la domanda proposta nei Pt_1 confronti dei sub c) delle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione. CP_1
La sentenza accerta la genericità della domanda proposta dal con riguardo alla Pt_1 imputabilità di danno azionato;
in ordine alla necessità, o meno, della collaborazione dell'attore e degli altri soggetti parti della scrittura privata del 2006, alla realizzazione delle lavorazioni di cui il mputa ai soli convenuti l'inadempimento e in Pt_1 CP_1 ordine alla specifica dei lavori da eseguire.
L'appellante, con il motivo di appello in esame, censura la mancata considerazione del fatto che trattandosi di lavori relativi a parti comuni, avrebbero dovuto essere realizzati congiuntamente dai e dal che i lavori sono esattamente indicati nella CP_1 Pt_1
r.g. n. 20 scrittura privata del 2006; che il consulente ha accertato la necessità di tali lavori quantificandone il costo, in maniera incongrua, in euro 1.500,00.
Le censure del on inficiano la decisione nella parte in cui respinge la domanda Pt_1 anche per la mancata allegazione e prova del fatto che il si sia attivato per la Pt_1 esecuzione dei lavori pattuiti;
che i lavori dovessero e potessero essere realizzati dai autonomamente e senza il concorso del che il bbia dato seguito CP_1 Pt_1 Pt_1 alla transazione del 2006 per quanto di propria competenza.
Il i limita a sostenere , con le proprie censure, trattarsi di lavori adeguatamente Pt_1 specificati nella scrittura privata e di competenza di entrambe le parti, trattandosi, le parti di edificio interessate dai lavori pattuiti, di beni comuni, ma non richiama difese e prove in ordine alla propria attivazione per la esecuzione dei lavori in oggetto, a specifici comportamenti, dei ostativi rispetto alla esecuzione dei lavori stessi, CP_1 alla impossibilità materiale, per il di procedere alla esecuzione dei lavori Pt_1 pattuiti relativi a parti dell'edificio in comune senza la collaborazione materiale dei
CP_1
In altre parole, la vincolatività dell'accordo del 2006 (nella tardiva costituzione dei convenuti e nella conseguita inammissibilità della eccezione di prescrizione dei diritti conseguiti a tale scrittura privata e ) nella mancata indicazione, nella scrittura privata, delle modalità di esecuzione di tali lavori ( chi dovesse attivarsi e di preciso in cosa consistessero) non è sufficiente all'accoglimento della domanda e la quantificazione delle opere rientra nell'obbligo di allegazione di parte attrice, che non può essere superato dall'ufficio con una indagine tecnica.
Motivo sub 5).
Il censura la decisione nella parte in cui respinge la domanda proposta nei Pt_1 confronti dei sub d) delle conclusioni dell'atto di citazione. CP_1
A tal fine, allega che il primo giudice, anche dopo avere ritenuto trattarsi di vendita a corpo (la cessione per atto Notaio del 30.10.2014) avrebbe dovuto riconoscergli, Per_2 ai sensi dell'art. 1538 c.c., la riduzione del prezzo in quanto allo stesso era stato trasferito un bene di minore valore rispetto a quello convenuto e che la accertata mancanza di mq 3,80 sui 43 mq pattuiti configura sufficiente presupposto per la liquidazione del danno.
Il giudice motiva il punto di decisione in oggetto con la ininfluenza, nella vendita a corpo, della estensione del bene sul prezzo del bene;
con il mancato collegamento, nella transazione del 30.10.2014, del prezzo, alla misura del bene;
sulla concorde r.g. n. 21 prospettazione difensiva dell'attore in punto di qualificazione della domanda e, quanto alla accertata mancata allegazione dei profili e misura di danno nonché alla (non) configurabilità di un danno in re ipsa, con i principi enunciati nelle richiamate sentenze della Corte di cassazione.
L'appellante, con la censura in esame, invocato il potere dell'ufficio di qualificare la domanda, si limita ad insistere sulla fondatezza della domanda di riduzione del prezzo nonché sulla configurabilità del danno in re ipsa, limitandosi a riproporre la domanda, senza porsi in contrapposizione critica con gli specifici punti di motivazione della decisione, in ciò palesandosi la inidoneità delle censure ad inficiare la decisione.
Tale considerazione è assorbente.
Giova aggiungere che, il rimedio previsto dall'art. 1538 c.c., secondo cui “Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicate, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto” ( in questo caso, solo in ipotesi in cui le parti non abbiano escluso l'applicabilità di tale previsione) non si applica alla fattispecie atteso che, secondo la stessa prospettazione del la particella non ha consistenza Pt_1 inferiore a quella pattuita, ma semplicemente, nella misura accertata e pari a mq 3,80,,
è occupata da strada pubblica, non essendo allegato che i mq occupati dalla strada sono ( per effetto di una procedura di esproprio o altro) di proprietà del venditore, dunque non vi è prova, e in vero neppure specifica allegazione, del fatto che la particella 1826 venduta al non abbia la estensione pattuita, ma al più è dato Pt_1 ritenere che sia, in detta minima parte, materialmente occupata dalla sede stradale.
La revisione del prezzo, poi, non deve seguire il criterio del valore di mercato (che si sovrapporrebbe all'equilibrio contrattuale raggiunto dai contraenti), né il criterio proporzionale "secco" (che cancellerebbe la volontà delle parti di vendere "a corpo", anziché "a misura"), dovendosi applicare, invece, un criterio proporzionale "corretto", che prescinda dall'esatta misurazione del bene, entro l'ambito per il quale è esclusa la revisione ex art. 1538 c.c.”
La domanda di revisione del prezzo, dunque, passa per quattro fasi, l'una successiva all'altra:
1)Verifica dell'esistenza di una compravendita “a corpo” con specifica indicazione, nel contratto, della misura del bene compravenduto.
r.g. n. 22 2) Verifica del superamento del limite quantitativo previsto dall'art. 1538, primo comma, c.c. (un ventesimo della misura pattuita dai paciscenti).
3) Verifica della presenza, o dell'assenza, di clausola negoziale atta ad escludere il rimedio specifico di cui alla norma appena richiamata.
4) Riduzione del corrispettivo previsto dalle parti, in funzione riequilibratoria del sinallagma contrattuale, senza modificare la natura del regolamento negoziale, e dunque senza trasformare, di fatto, la vendita “a corpo” in vendita “a misura”.
Il con l'atto introduttivo del primo grado, si limita a richiamare una ipotesi di Pt_1 evizione ( laddove, ripetesi, ben potrebbe, secondo la generica prospettazione del trattarsi della diversa ipotesi di occupazione di fatto di una porzione della Pt_1 superficie del terreno ceduto in proprietà con la transazione del 2014) e chiede una riduzione del prezzo in ragione del “ valore della porzione di terreno mancante”, senza fornire elementi per la individuazione di un criterio proporzionale "corretto", che prescinda dall'esatta misurazione del bene e che non è sufficiente ai fini dell'accertamento e comunque della liquidazione del danno, dato che il trasferimento del 30.10.2014 ha interessato anche la quota di tre sesti di una ulteriore particella di terreno, con la conseguenza che la domanda di riduzione avrebbe dovuto essere sostenuta da più ampia argomentazione relativa alla rilevanza economica dei due distinti trasferimenti, posto che il mero dato della estensione non rileva nella ipotesi, ricorrente nel concreto, di vendita “ a corpo” e non potendo essere superata la genericità dell'allegazione con l'invocato ricorso alla liquidazione equitativa del danno né con una indagine suppletiva affidata dall'ufficio ad un proprio consulente.
Motivo sub 6)
Il censura la decisione nella parte in cui respinge la domanda proposta nei Pt_1 confronti dei sub e) delle conclusioni dell'atto di citazione. CP_1
A tal fine, nega di aver realizzato il tratto di recinzione contraddistinto, in transazione, dal colore rosso, in modo difforme dagli accordi presi;
che i si sono opposti alla CP_1 realizzazione della recinzione (tanto quella individuata con il colore rosso e quanto quella individuata con il colore verde); che i il 06.07.2015, hanno sporto CP_1 querela per i fatti oggetto di causa e che i numerosi solleciti del allegato 32 della Pt_1 citazione) sono rimasti senza esito.
Con il punto di motivazione che sostiene la pronuncia di rigetto delle conclusioni rassegnate, in citazione, al punto e), il primo giudice, richiamato l'accordo contenuto nella transazione del 30.10.2014 in punto di ripartizione delle obbligazioni tra le parti,
r.g. n. 23 motiva con la genericità delle allegazioni del sui comportamenti posti in essere Pt_1 dai al fine di opporsi alla realizzazione della recinzione, quantomeno per la CP_1 parte in cui l'accordo la pone integralmente a carico del Pt_1
Con il motivo di appello in esame, l'appellante si limita a richiamare la querela presentata dai il 06.07.2015 e le lettere di messa in mora di cui all'allegato 32 CP_1 dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, senza argomentare sui comportamenti dei sottaciuti anche in citazione. CP_1
Le censure non inficiano la decisione.
La querela richiamata, infatti, contiene in sé le motivazioni della resistenza posta in essere sei NE rispetto all'esecuzione se la recinzione, motivazioni che trovano un parziale riscontro anche negli esiti della consulenza di ufficio, dato che lo sconfinamento nella proprietà dei pur non azionato in questa sede dai CP_1 CP_1 con domanda riconvenzionale e dunque privo di conseguenze ai fini della decisione impugnata, è stato accertato, con la conseguenza che la querela richiamata dall'appellante, ripetesi, in difetto di miglior allegazione dell'attore, non concretizza un comportamento “ostativo” del rispetto all'esecuzione della transazione, CP_1 essendo, per contro, accertata la esecuzione, da parte del della recinzione del Pt_1 tratto segnato con il colore rosso in maniera difforme dall'accordo assunto dalle parti sul punto e azionato dal Pt_1
Per altro, il fatto che il in ogni caso ha realizzato tale tratto di recinzione Pt_1 depone per una sostanziale ininfluenza del comportamento dei rispetto alla CP_1 esecuzione del tratto in oggetto e l'appellante non allega e non prova comportamenti dei NE che possano aver determinato la accertata difforme realizzazione del tratto di recinzione pacificamente avvenuta ad opera del che, in ogni caso, per un Pt_1 tratto avvantaggia il svantaggia i rispetto all'accordo del 30.10.2014. Pt_1 CP_1
Motivo sub 7).
Il censura la decisione nella parte in cui respinge la domanda proposta nei Pt_1 confronti dei NE e di cui al punto sub f) (erroneamente indicato in sentenza con la lettera d) dell'atto di citazione, ritenendo non provato un danno riconducibile alla condotta dei NE, dopo aver escluso la configurabilità di un danno in re ipsa.
A tal fine, allega che i non hanno contestato le deduzioni attoree, che dunque CP_1 non necessitano di prova;
che i profili di danno sono stati indicati nella inutilizzabilità dell'area priva della programmata recinzione, per realizzare un parcheggio per la propria auto, un deposito per la legna ed un accesso secondario per la sua abitazione.
r.g. n. 24 L'appellante sostiene che le prove testimoniali non ammesse avrebbero permesso di provare il danno conseguenza;
in questa sede reitera le richieste di ammissione delle istanze istruttorie tutte riportate nelle note ex art 183 n. cpc, depositate nel primo grado da intendersi integralmente trascritte per la inammissibilità delle quali si rimanda a quanto sopra, con conseguente inidoneità della censura a inficiare il punto di decisione in esame.
In ogni caso giova richiamare quanto ai punti precedenti sulla mancata prova della riconducibilità del parziale inadempimento della transazione del 30.10.2014 ai CP_1 accertamento che esclude la configurabilità di un nesso causale tra qualsivoglia danno
(genericamente allegato e indimostrato) e i CP_1
Motivo sub 8).
Il censura la decisione nella parte in cui respinge le domande proposte nei Pt_1 confronti del sub a) dell'atto di citazione, avendo il Tribunale ritenuto la CP_2 vendita della particella 1827 avvenuta a corpo e non a misura.
Sostiene l'appellante, che il convenuto non ha mosso specifiche contestazioni nella propria comparsa di costituzione alle allegazioni attoree;
che l'obbligo professionale assunto gli imponeva di verificare la effettiva consistenza della particella oggetto di cessione ed evidenziare la discrasia tra il frazionamento curato dal e la reale Pt_2 consistenza della particella;
che l'imperizia del geom. ha determinato una CP_2 perdita economica dovuta alla parziale occupazione della particella 1826 dalla sede stradale, perdita da valutarsi in via equitativa. Conclude per la nomina di un nuovo c.t.u.
o la convocazione del c.t.u. a chiarimenti per determinare il minor valore della particella in ragione dell'interessamento del passaggio della pubblica strada.
La sentenza respinge la domanda motivando con la natura di vendita “a corpo” e non
“a misura” del trasferimento di proprietà della particella 1826 oggetto dell'accordo del
30.10.2014; con la genericità della domanda risarcitoria, che accerta essere priva delle necessarie distinzioni in ordine alla varie tipologie di danni ipotizzabili, escludendo che la genericità della domanda sia superata dalla prospettazione di una liquidazione del danno in misura equitativa o superabile da un inammissibile intervento suppletivo del giudice.
Con la censura in esame, l'appellante richiama l'accertamento esitato all'istruttoria sul trasferimento della proprietà della particella 1826 a corpo;
la previsione, nell'atto di transazione, della misura della particella;
l'accertamento della minor misura della particella trasferita;
sostiene che il costituendosi in giudizio, non ha sollevato CP_2
r.g. n. 25 questioni di rilievo in ordine alla prospettazione attorea, essendosi limitato ad opporre di essersi sempre attivato per risolvere le questioni sorte tra le parti e censura l'attività professionale del convenuto, che non hai evidenziato la discrasia tra il frazionamento del e la reale consistenza della particella, determinando una perdita Pt_2 economica c'è anche in questa sede chiede valutarsi invia equitativa tenuto conto della porzione mancante.
Le censure non inficiano la decisione in quanto non si contrappongono in maniera critica ai punti di motivazione che la sostengono, essendosi limitato, l'appellante, a ricondurre la fondatezza della domanda di accertamento della responsabilità professionale al mancato rilevamento dell'interessamento, della particella acquistata con la transazione del 2014, da strada pubblica.
Non sono proposte utili censure sul punto di motivazione che esclude una idonea articolazione della domanda quanto alla esistenza di un nesso causale tra la condotta Con professionale del ffizi e il danno lamentato nonché quanto alle voci di danno riconducibili alla condotta del professionista nonché
Giova aggiungere, a conferma della decisione di rigetto in esame: il fatto che la transazione abbia previsto una vendita “a corpo” e non “a misura” rende inidonea la censura dell'appellante alla prestazione professionale del D'FI a inficiare il capo di decisione in oggetto;
il avrebbe dovuto allegare e provare la rilevanza causale Pt_1 della occupazione, da qualche metro di trada pubblica, della particella acquistata dai rispetto alla decisione di addivenire alla transazione o avrebbe dovuto allegare CP_1
e provare che egli sarebbe addivenuto ad una transazione a condizioni diverse rispetto a quelle poi sottoscritte, laddove, per contro, il trasferimento a corpo depone per una relativa irrilevanza della metratura interessata dalla pubblica strada, per altro di una sola delle due particelle trasferite con la transazione in oggetto, circostanza che in difetto di specifiche allegazioni attoree, preclude anche l'accertamento e la liquidazione dell'invocato danno da difformità dell'oggetto trasferito con la transazione del 30.10.2014.
Motivo sub 9).
Il llega violazione e/o falsa applicazione dell'art 2697 cc, dell'art. 112 e dell'art Pt_1
115 c.p.c. per la parte della decisione che respinge le domande proposte nei confronti del convenuto e di cui ai punti b) e c) delle conclusioni dell'atto di citazione CP_2 nonché per la parte della decisione che respinge le domande proposte nei confronti di
Controparte_7
r.g. n. 26 Ai fini dell'invocato inadempimento contrattuale del insiste sui profili di CP_2 inadempimento del mancato rilevamento della diversa consistenza della particella 1826
e della ingiustificata interruzione dei lavori, con conseguente aggravio di spese di realizzazione della recinzione. Quanto all'inadempimento della società edile e ai fini della liquidazione del danno, richiama la penale pattuita nel contratto di affidamento dei lavori e sostiene che essendo rimasta contumace nel primo grado di giudizio, la società non ha opposto che la interruzione dei lavori è conseguita alla denuncia presentata dai
CP_1
Giova premettere che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, per l'art. 290
c.p.c., la contumacia (nello specifico, la contumacia della ) non assume CP_14 alcun significato sul piano probatorio.
Ciò detto, la sentenza impugnata accerta che il D'FI ha ricevuto l'incarico professionale tanto dal quanto dai che sono insorti, tra i committenti, Pt_4 CP_1 gravissimi dissidi in ordine all'opera commissionata, involgenti la liceità penale del lavoro, dissidi oggetto di querela da parte del e di un procedimento penale nei CP_1 confronti del che hanno determinato l'impossibilità materiale dell'esecuzione CP_1 della prestazione, con conseguente venir meno del rapporto di fiducia con il direttore dei lavori;
l'accertamento non è inficiato dalla censure dell'appellante per la quale, al più, tali dissidi avrebbero determinato la impossibilità materiale delle prestazioni solo a far data della proposizione delle querela sia in quanto i dissidi deve ritenersi essersi manifestati, sul luogo di lavoro, già prima della determinazione di proporre la querela;
sia perché, ripetesi, la querela e dunque la esistenza di una difformità dei lavori che hanno interessato la recinzione e oggetto dei contratti di direzione e esecuzione degli stessi, risultano effettivamente realizzati dal in parziale difformità degli accordi Pt_1
e in difetto di prova di una reale interferenza dei CP_1
A ciò consegue la non configurabilità di una responsabilità a carico del direttore dei lavori e della impresa appaltatrice degli stessi per la mancata esecuzione dei contratti che rispettivamente li vedono parti contraenti e la non configurabilità di un danno risarcibile al Pt_1
L'appellante ripropone la difesa nei confronti del geometra per la quale che CP_2 non si è avveduto della minor consistenza della particella trasferita con la transazione, censura priva di pregio per quanto già detto al punto precedente;
motiva la censura nei confronti del tecnico e della impresa edile sostenendo che la condotta del tecnico e della ditta hanno determinato una dilatazione dei tempi di realizzazione della r.g. n. 27 recinzione e anche un aumento delle spese, citando a titolo esemplificativo la decadenza della validità della scia e la impossibilità di godere della sua proprietà dopo averla recintata per parcheggio della propria autovettura o deposito di legna, ma tale censura riguarda la quantificazione dei danni che tuttavia presuppone un accertamento di responsabilità a carico del geometra e della ditta, accertamento di responsabilità escluso in sentenza che, per quanto anche ai punti precedenti, non è inficiato dalle censure generiche dell'appellante.
Spese di lite.
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: da euro 5.201,00, a euro 26.000,00; compensi medi;
esclusa la fase istruttoria, che non c'è stata).
Sanzione processuale.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da
[...]
nei confronti di , , Pt_1 CP_1 Controparte_5 Controparte_6 CP_2
, avverso la
[...] Controparte_7 Controparte_8 sentenza n. 647/2022, pubblicata in 27.04.2022, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Tivoli a definizione del giudizio recante n.r.g. 382/17 promosso da Parte_1 nei confronti di , , , CP_1 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_2
ogni diversa conclusione Controparte_7 Controparte_8 disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna a rifondere, a , Parte_1 CP_1 Controparte_2 [...]
e le spese di lite che liquida, per Controparte_15 Controparte_8 ciascuna parte, in euro 3.966,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e
CPA come per legge e che, per la parte , distrae in favore dell'avvocato Controparte_2
Gianluca Gramiccia, difensore dichiaratosi antistatario.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da r.g. n. 28 parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 23.07.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 29