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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/08/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. 984/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Ada Gambardella Presidente dott.ssa Giovanna Maria Mossa Giudice dott.ssa Francesca Fiorentini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata, promossa con ricorso depositato in data 23/04/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DETTORI SARA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Porto Torres, Via Ponte Romano n. 71 presso il detto difensore contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CHIRONI FEDERICA, elettivamente domiciliato in Sassari, Via Mazzini 2D presso il detto difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni innanzi al Giudice relatore all'udienza del 29.05.2025, come di seguito riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 23.4.2024, ritualmente notificato, - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Sassari in data 12.01.2013 (trascritto Controparte_1 presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2013, n. 1, P. 2, serie A), che dalla loro unione in data 20.6.2013 è nato il figlio e che con decreto del Tribunale di Sassari del 6.9.2017 Per_1
è stata omologata la separazione consensuale – ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 Parte ricorrente ha chiesto, altresì, di confermare sia l'affidamento condiviso del minore ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio materno, sia le disposizioni relative al diritto di visita di cui al decreto di omologa della separazione.
Quanto alle condizioni patrimoniali, ha chiesto disporsi il versamento da parte del resistente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, della somma mensile di € 500,00, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie, con diritto della stessa all'integrale percezione della somma erogata dall a titolo di assegno unico. CP_2 ha infine domandato l'autorizzazione a disbrigare qualsivoglia pratica con gli organi Parte_1 scolastici, sanitari e amministrativi in autonomia, stante l'atteggiamento lesivo degli interessi del minore tenuto da parte del resistente.
Con comparsa depositata in data 27.6.2024, ha aderito alla domanda di Controparte_1 dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, al fine di circoscrivere le occasioni di conflitto tra i genitori, una differente regolamentazione del diritto di visita come da piano genitoriale allegato e, quanto all'assegno di mantenimento, la conferma delle condizioni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale (versamento della somma di € 200,00 al mese), non essendo sopravvenuto alcun mutamento delle condizioni patrimoniali dei due genitori. Si è inoltre opposto alla richiesta della ricorrente di essere autorizzata a disbrigare in autonomia qualsivoglia pratica con gli organi scolastici, sanitari e amministrativi.
All'udienza di comparizione delle parti del 26.11.2024, il Giudice relatore, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, su richiesta delle parti, ha rinviato l'udienza per consentire di intraprendere un percorso di mediazione familiare. Alla successiva udienza del 26.2.2025, è stato concesso rinvio al fine di tentare di raggiungere un accordo tra le parti.
All'udienza del 29.5.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto l'accordo sulle seguenti condizioni: “la somma che verrà erogata dall' in data 9.6.2025 verrà percepita integralmente CP_2 dalla a compensazione del credito relativo al pregresso mantenimento non pagato sino al mese Pt_1 di giugno. Il Sig. , per i periodi in cui non sarà presente a Sassari, la a percepire CP_3 Pt_1
l'indennità mensile, che verrà utilizzata per le spese del minore. Quanto alle festività e alle vacanze estive, si conferma il criterio dell'alternanza come da provvedimento di separazione. Si prevede
l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre. Quanto al diritto di visita, trascorrerà con ciascun genitore tre giorni di fila consecutivi, secondo il criterio Per_1 dell'alternanza. I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente i rispettivi domicili”.
pagina 2 di 4 Quanto invece al contributo economico al mantenimento del figlio minore da parte del padre, in difetto di accordo sul punto, parte ricorrente ha chiesto disporsi il versamento della somma di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, ferma l'integrale percezione da parte della stessa dell'assegno unico (ammontante ad € 201 al mese).
Parte resistente ha chiesto la conferma dell'importo previsto nel decreto di omologa della separazione personale consensuale, pari ad € 200,00 mensili, in considerazione del proprio stato di disoccupazione, nonché della concordata permanenza paritaria del minore presso entrambi i genitori, impegnandosi invece a corrispondere € 350,00 al mese limitatamente ai periodi di permanenza fuori Sassari per motivi di lavoro, ferma restando l'integrale percezione dell'assegno unico da parte della Pt_1 nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Preso atto di ciò, il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
*
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto fondata.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 12.01.2013 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2013, n. 1, P. 2, serie A) e dalla loro unione è nato il figlio (20.6.2013). Per_1
Con decreto del Tribunale di Sassari in data 6.9.2017, è stata poi omologata la separazione consensuale degli stessi, alle condizioni dai medesimi stabilite.
Ebbene, essendosi protratto lo stato di separazione per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è più ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dalla legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con riferimento all'affidamento del figlio minore ed al diritto di visita, il Tribunale ritiene di Per_1 poter recepire integralmente il contenuto dell'accordo oggetto di conclusioni congiunte in sede di udienza in data 29.5.2025, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e non risultando in contrasto con gli interessi della prole.
Quanto invece al contributo economico al mantenimento del figlio da parte del padre, in difetto di accordo sul punto - considerato che le esigenze del minore, oramai dodicenne, sono aumentate rispetto a quelle esistenti al momento della separazione risalente al 2017, che il figlio, nonostante la concordata permanenza paritaria presso ciascun genitore, è collocato prevalentemente presso la madre e che non è possibile stabilire a priori per quali periodi il padre si troverà lontano da Sassari per motivi di lavoro, pagina 3 di 4 tenuto altresì conto dei redditi dell'obbligato per come risultanti dalla documentazione prodotta
(attestante un reddito lordo medio di circa trentamila euro all'anno nell'ultimo triennio) - il Tribunale ritiene che debba essere disposto, a carico del resistente, il versamento della somma di € 300,00 al mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo
CNF che qui si richiama, ferma l'integrale percezione dell'assegno unico erogato dall' da parte di CP_2
come concordato tra le parti. Parte_1
Stante la natura del presente procedimento e la formulazione di conclusioni congiunte in ordine ad affidamento del figlio minore e diritto di visita, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 12.01.2013 Controparte_1
(trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2013, n. 1, P. 2, serie A);
2) quanto all'affidamento del figlio minore e al diritto di visita, dispone come da accordo Per_1 intervenuto tra le parti in sede di udienza in data 29.5.2025, in conformità alle condizioni concordate dalle parti sopra richiamate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) dispone che contribuisca al mantenimento del figlio minore versando Controparte_1 la somma di € 300,00 mensili (oltre rivalutazione annuale Istat), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario in favore di oltre il 50% delle spese Parte_1 straordinarie secondo il Protocollo CNF;
4) dispone che l'assegno unico erogato dall' venga percepito integralmente dalla madre CP_2 Parte_1
[...]
5) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari in data 13/08/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore dott.ssa Ada Gambardella dott.ssa Francesca Fiorentini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Ada Gambardella Presidente dott.ssa Giovanna Maria Mossa Giudice dott.ssa Francesca Fiorentini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata, promossa con ricorso depositato in data 23/04/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DETTORI SARA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Porto Torres, Via Ponte Romano n. 71 presso il detto difensore contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CHIRONI FEDERICA, elettivamente domiciliato in Sassari, Via Mazzini 2D presso il detto difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni innanzi al Giudice relatore all'udienza del 29.05.2025, come di seguito riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 23.4.2024, ritualmente notificato, - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Sassari in data 12.01.2013 (trascritto Controparte_1 presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2013, n. 1, P. 2, serie A), che dalla loro unione in data 20.6.2013 è nato il figlio e che con decreto del Tribunale di Sassari del 6.9.2017 Per_1
è stata omologata la separazione consensuale – ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 Parte ricorrente ha chiesto, altresì, di confermare sia l'affidamento condiviso del minore ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio materno, sia le disposizioni relative al diritto di visita di cui al decreto di omologa della separazione.
Quanto alle condizioni patrimoniali, ha chiesto disporsi il versamento da parte del resistente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, della somma mensile di € 500,00, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie, con diritto della stessa all'integrale percezione della somma erogata dall a titolo di assegno unico. CP_2 ha infine domandato l'autorizzazione a disbrigare qualsivoglia pratica con gli organi Parte_1 scolastici, sanitari e amministrativi in autonomia, stante l'atteggiamento lesivo degli interessi del minore tenuto da parte del resistente.
Con comparsa depositata in data 27.6.2024, ha aderito alla domanda di Controparte_1 dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, al fine di circoscrivere le occasioni di conflitto tra i genitori, una differente regolamentazione del diritto di visita come da piano genitoriale allegato e, quanto all'assegno di mantenimento, la conferma delle condizioni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale (versamento della somma di € 200,00 al mese), non essendo sopravvenuto alcun mutamento delle condizioni patrimoniali dei due genitori. Si è inoltre opposto alla richiesta della ricorrente di essere autorizzata a disbrigare in autonomia qualsivoglia pratica con gli organi scolastici, sanitari e amministrativi.
All'udienza di comparizione delle parti del 26.11.2024, il Giudice relatore, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, su richiesta delle parti, ha rinviato l'udienza per consentire di intraprendere un percorso di mediazione familiare. Alla successiva udienza del 26.2.2025, è stato concesso rinvio al fine di tentare di raggiungere un accordo tra le parti.
All'udienza del 29.5.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto l'accordo sulle seguenti condizioni: “la somma che verrà erogata dall' in data 9.6.2025 verrà percepita integralmente CP_2 dalla a compensazione del credito relativo al pregresso mantenimento non pagato sino al mese Pt_1 di giugno. Il Sig. , per i periodi in cui non sarà presente a Sassari, la a percepire CP_3 Pt_1
l'indennità mensile, che verrà utilizzata per le spese del minore. Quanto alle festività e alle vacanze estive, si conferma il criterio dell'alternanza come da provvedimento di separazione. Si prevede
l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre. Quanto al diritto di visita, trascorrerà con ciascun genitore tre giorni di fila consecutivi, secondo il criterio Per_1 dell'alternanza. I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente i rispettivi domicili”.
pagina 2 di 4 Quanto invece al contributo economico al mantenimento del figlio minore da parte del padre, in difetto di accordo sul punto, parte ricorrente ha chiesto disporsi il versamento della somma di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, ferma l'integrale percezione da parte della stessa dell'assegno unico (ammontante ad € 201 al mese).
Parte resistente ha chiesto la conferma dell'importo previsto nel decreto di omologa della separazione personale consensuale, pari ad € 200,00 mensili, in considerazione del proprio stato di disoccupazione, nonché della concordata permanenza paritaria del minore presso entrambi i genitori, impegnandosi invece a corrispondere € 350,00 al mese limitatamente ai periodi di permanenza fuori Sassari per motivi di lavoro, ferma restando l'integrale percezione dell'assegno unico da parte della Pt_1 nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Preso atto di ciò, il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
*
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto fondata.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 12.01.2013 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2013, n. 1, P. 2, serie A) e dalla loro unione è nato il figlio (20.6.2013). Per_1
Con decreto del Tribunale di Sassari in data 6.9.2017, è stata poi omologata la separazione consensuale degli stessi, alle condizioni dai medesimi stabilite.
Ebbene, essendosi protratto lo stato di separazione per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è più ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dalla legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con riferimento all'affidamento del figlio minore ed al diritto di visita, il Tribunale ritiene di Per_1 poter recepire integralmente il contenuto dell'accordo oggetto di conclusioni congiunte in sede di udienza in data 29.5.2025, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e non risultando in contrasto con gli interessi della prole.
Quanto invece al contributo economico al mantenimento del figlio da parte del padre, in difetto di accordo sul punto - considerato che le esigenze del minore, oramai dodicenne, sono aumentate rispetto a quelle esistenti al momento della separazione risalente al 2017, che il figlio, nonostante la concordata permanenza paritaria presso ciascun genitore, è collocato prevalentemente presso la madre e che non è possibile stabilire a priori per quali periodi il padre si troverà lontano da Sassari per motivi di lavoro, pagina 3 di 4 tenuto altresì conto dei redditi dell'obbligato per come risultanti dalla documentazione prodotta
(attestante un reddito lordo medio di circa trentamila euro all'anno nell'ultimo triennio) - il Tribunale ritiene che debba essere disposto, a carico del resistente, il versamento della somma di € 300,00 al mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo
CNF che qui si richiama, ferma l'integrale percezione dell'assegno unico erogato dall' da parte di CP_2
come concordato tra le parti. Parte_1
Stante la natura del presente procedimento e la formulazione di conclusioni congiunte in ordine ad affidamento del figlio minore e diritto di visita, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 12.01.2013 Controparte_1
(trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2013, n. 1, P. 2, serie A);
2) quanto all'affidamento del figlio minore e al diritto di visita, dispone come da accordo Per_1 intervenuto tra le parti in sede di udienza in data 29.5.2025, in conformità alle condizioni concordate dalle parti sopra richiamate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) dispone che contribuisca al mantenimento del figlio minore versando Controparte_1 la somma di € 300,00 mensili (oltre rivalutazione annuale Istat), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario in favore di oltre il 50% delle spese Parte_1 straordinarie secondo il Protocollo CNF;
4) dispone che l'assegno unico erogato dall' venga percepito integralmente dalla madre CP_2 Parte_1
[...]
5) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari in data 13/08/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore dott.ssa Ada Gambardella dott.ssa Francesca Fiorentini
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