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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/04/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 14/2020 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla via C/da Lacquari, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Mazza Saro (PEC: , che lo rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 29/12/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere dopo aver tempestivamente formulato il proprio dissenso (il 30.11.2019) alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, i benefici derivanti dal riconoscimento della percentuale di invalidità superiore al 74 (settantaquattro) percento. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “previa rinnovazione della consulenza tecnica, ritenere e dichiarare che il sig. è affetto da patologie che Parte_1 lo rendono invalido in misura non inferiore al 74%. Conseguentemente condannare l di Vibo Valentia, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Vibo Valentia alla via E. P. Murmura alla liquidazione e corresponsione del relativo trattamento economico nella misura e con decorrenza dalla domanda amministrativa, o altra data ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. Condannare in ogni caso l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso che: << Il sig.
, affetto da scompenso cardiaco in classe NYHA III in cardiomiopatia Parte_1 ischemica, già sottoposta ad angioplastica, ipercolesterolemia, OSAS di grado severo in trattamento con CPAP, obesità, BPCO e diabete mellito II, era invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari all'80 % dalla domanda amministrativa del 13.12.2017, ed è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100 %) dal 01.9.2024.>>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi invalido all'80 % dalla domanda amministrativa del 13.12.2017 e con totale e permanente inabilità lavorativa (100 %) dal 01.9.2024.>>.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di Parte_1
del requisito sanitario necessario per percepire l'assegno mensile di
[...] assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971, con decorrenza dall'1.1.2018 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 13.12.2017) e la pensione ordinaria di inabilità ex art. 12 L. 118/71 con decorrenza dall'1.9.2024;
- condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite di , e Parte_1 liquidate complessivamente, per ambo le fasi, in 1.500,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore del procuratore avv. Mazza Saro, in quanto dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 02/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla via C/da Lacquari, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Mazza Saro (PEC: , che lo rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 29/12/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere dopo aver tempestivamente formulato il proprio dissenso (il 30.11.2019) alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, i benefici derivanti dal riconoscimento della percentuale di invalidità superiore al 74 (settantaquattro) percento. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “previa rinnovazione della consulenza tecnica, ritenere e dichiarare che il sig. è affetto da patologie che Parte_1 lo rendono invalido in misura non inferiore al 74%. Conseguentemente condannare l di Vibo Valentia, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Vibo Valentia alla via E. P. Murmura alla liquidazione e corresponsione del relativo trattamento economico nella misura e con decorrenza dalla domanda amministrativa, o altra data ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. Condannare in ogni caso l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso che: << Il sig.
, affetto da scompenso cardiaco in classe NYHA III in cardiomiopatia Parte_1 ischemica, già sottoposta ad angioplastica, ipercolesterolemia, OSAS di grado severo in trattamento con CPAP, obesità, BPCO e diabete mellito II, era invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari all'80 % dalla domanda amministrativa del 13.12.2017, ed è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100 %) dal 01.9.2024.>>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi invalido all'80 % dalla domanda amministrativa del 13.12.2017 e con totale e permanente inabilità lavorativa (100 %) dal 01.9.2024.>>.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di Parte_1
del requisito sanitario necessario per percepire l'assegno mensile di
[...] assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971, con decorrenza dall'1.1.2018 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 13.12.2017) e la pensione ordinaria di inabilità ex art. 12 L. 118/71 con decorrenza dall'1.9.2024;
- condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite di , e Parte_1 liquidate complessivamente, per ambo le fasi, in 1.500,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore del procuratore avv. Mazza Saro, in quanto dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 02/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani