Ordinanza collegiale 5 settembre 2016
Ordinanza collegiale 1 giugno 2017
Sentenza 5 novembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 05/11/2018, n. 6429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6429 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/11/2018
N. 06429/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03370/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3370 del 2015, proposto da
ME PA e NO IA CE, rappresentate e difese da quest’ultimo avvocato, anche in proprio, e dall’avv. Stanislao PA, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, via Epomeo, 481;
contro
Comune di San Nicola La Strada in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gherardo Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console, 3;
nei confronti
MI LO, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Ricciardelli e Antonio Ricciardelli, con domicilio eletto presso lo studio avv. Luciana Verde in Napoli, via G. Martucci, 48;
per l'accertamento
- del diritto al pagamento dell'indennizzo - risarcimento in favore degli istanti per l'occupazione temporanea e l'esproprio-occupazione appropriativa del terreno di cui al decreto sindacale n. 15 dell’1 agosto 1984 e per la condanna del Comune di San Nicola La Strada al pagamento della somma che verrà ritenuta di giustizia previa C.T.U. diretta alla quantificazione del terreno occupato ed alla sua valutazione monetaria, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo ovvero, in via subordinata, del diritto al pagamento della somma offerta con decreto n. 2 del 23 aprile 1988;
- dell’irreversibile trasformazione del terreno oggetto di occupazione provvisoria e temporanea di cui al decreto n. 3 del 30 giugno 1997, con presa di possesso del 5 agosto 1997, e conseguentemente per la condanna al pagamento dell’indennizzo-risarcimento per l'occupazione provvisoria e temporanea e per l'occupazione appropriativa conseguente alle opere effettuate, da valutarsi ai valori di mercato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Nicola La Strada in persona del Sindaco pro tempore e di MI LO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2018 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Parte ricorrente, in qualità di erede, agisce in riassunzione del giudizio civile iscritto al n.r.g. 1074/2000 presso il Tribunale di Santa IA Capua Vetere, definito con sentenza n. 453 del 10.2.2014 che ha declinato la giurisdizione del G.O., per ottenere la condanna del Comune di San Nicola la Strada al pagamento risarcimento per l'occupazione del terreno in comproprietà trasformato per consentire l’ampliamento e la sistemazione della rete fognaria ed idrica della strada SS. SM e AM nonché per la successiva realizzazione di una stradina provvisoria in variante, a seguito, rispettivamente, delle autorizzazioni di cui ai decreti sindacali n. 15 del 1.08.1984 (foglio 3, partita 958, p.lla 330 e partita 1, p.lla 32, con immissione nel possesso il 26.09.1984) e n. 3 del 30.06.1997 (con presa di possesso il 5.08.1997).
Specifica la medesima parte ricorrente che le opere eseguite avrebbero assunto carattere di definitività ed irreversibilità, avendo il Comune provveduto ad asfaltare la predetta strada e a realizzare i marciapiedi.
II. Si è costituita l’Amministrazione comunale intimata, deducendo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso, e concludendo, nel merito, per il rigetto. Si è altresì, costituita, la sig.ra IA LO, coniuge del de cuius , già parte necessaria, in qualità di coerede, del giudizio civile conclusosi con la declaratoria di difetto di giurisdizione, alla quale è stato notificato il presente giudizio in riproposizione.
III. All’udienza pubblica del 28.09.2018, fissata per la trattazione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
IV. Occorre, in primo luogo, disattendere l’eccezione in rito sollevata con riferimento all’inammissibilità del gravame per eccessiva genericità. Eccepisce, l’Amministrazione intimata, la violazione del disposto di cui all’art. 40 c.p.a, per omessa indicazione di motivi di ricorso (risolvendosi l’atto introduttivo in una mera riassunzione senza riproposizione secondo le regole della giurisdizione adita), per l’assenza di un atto impugnato e, in subordine, in difetto dell’onere della prova, non essendo indicati i mezzi nella disponibilità della parte (art. 64 c.p.a.).
IV.1. L’eccezione è infondata.
IV.2. “L'art. 30 comma 2, c.p.a. ha introdotto nell'ordinamento l'azione di condanna al risarcimento del danno ingiusto da illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria, individuando il presupposto alla base dell'azione risarcitoria per danni da attività provvedimentale, nell’accertamento dell ’illegittimità dell'atto e nel mancato esercizio dell'attività obbligatoria; il successivo comma 3 fa esplicito riferimento all'elemento soggettivo dell'illecito, quale dolo o colpa, per la quantificazione del danno” (Consiglio di Stato sez. III 08 maggio 2018 n. 2724).
A tal proposto, “per « danno ingiusto » risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue quindi la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l'equivalente economico” (Cons. di St., sez. VI, 10 luglio 2017 n. 3392).
IV.3. Orbene, nel caso all’esame, le ricorrenti, in proprio e in qualità di eredi di AR NO, presupposta l’illegittimità della occupazione dei terreni in proprietà, cui sarebbe seguita l’irreversibile trasformazione dei beni in assenza di una valida conclusione del procedimento ablativo non essendo stato emanato alcun decreto di espropriazione né intervenuta alcuna cessione volontaria dei beni, agiscono per la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni subiti. Ciò posto, i motivi di gravame, pur non rubricati in modo puntuale sono esposti con specificità sufficiente a fornire un principio di prova utile all’identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda.
Di contro, quanto alla permanente giurisdizione del presente giudice adito, “dal complessivo tenore dell’atto introduttivo non si evince affatto la proposizione di una espressa domanda di pagamento dell’indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima”, la cui determinazione “spetta in unico grado alla Corte di Appello” (sentenza declinatoria della giurisdizione, n. 453/2014, in riassunzione della quale agisce parte ricorrente).
IV.4. Ciò posto, quanto all’assolvimento dell’onere della prova, vige nel processo amministrativo, dalla natura dispositivo-acquisitiva, la regola della sufficienza del cd. principio di prova, in ragione della vicinanza della stessa, di norma, in capo all’Amministrazione resistente, spostandosi, quindi, a carico della stessa l'onere di fornire la prova contraria e di dimostrare la legittimità dell'atto impugnato ovvero del comportamento tenuto.
Quest'ultimo aspetto in tanto si giustifica in quanto sussista la necessità di equilibrare l'asimmetria informativa tra Amministrazione e privato la quale contraddistingue in quanto accertamento presupposto, come nel caso di specie, l'esercizio del pubblico potere. Ne consegue che “il principio c.d. dispositivo con metodo acquisitivo operante nel processo amministrativo trova ragione di essere in riferimento solo ad atti e documenti formati ovvero custoditi dall'Amministrazione, per i quali, non essendovi un immediato e generalizzato accesso fa parte del privato, più difficile potrebbe risultare l'assolvimento dell' onus probandi nei rigorosi termini di cui all'art. 2697 c.c.. Il ricorrente, in tali ipotesi, è tenuto solo ad allegare un principio di prova, spostandosi, per il resto, a carico dell'Amministrazione l'onere di fornire la prova contraria alle deduzioni esposte in domanda e di dimostrare la legittimità dell'atto impugnato” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 19 settembre 2017 n. 4445). D’altro canto, secondo il disposto di cui al comma 2, dell’art. 46 del c.p.a. “L'amministrazione, nel termine di cui al comma 1 (di costituzione) , deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio”.
In tali casi, pertanto, il giudice amministrativo può, integrare, con metodo acquisitivo, il materiale istruttorio sulla base di quanto meramente dedotto dalla parte ricorrente.
IV.5. Diversamente, ai fini del risarcimento dei danni che presuntivamente derivano dalla condotta illegittima è, invece, onere del ricorrente ex art. 2697 c.c. fornire al giudice la prova sia dell'esistenza e dell'entità del danno lamentato, casualmente riconducibile all'atto illegittimo, atteso che nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo sancito in generale dall' art. 2697 comma 1, c.c. opera con pienezza (Cons. di St., sez. VI, 2 maggio 2018 n. 2613). In quest'ottica, la valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., è ammessa solo in presenza di una situazione di impossibilità - o di estrema difficoltà - di una precisa prova sull'ammontare del danno (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 4 luglio 2018 n. 7422).
IV.6. In definitiva, quanto alla dedotta illegittimità del comportamento dell’amministrazione che non avrebbe concluso la procedura espropriativa con l’adozione del provvedimento finale, opera il principio dispositivo con metodo acquisitivo, tanto che, sostenuta da parte ricorrente, sulla base dei provvedimenti conosciuti, l’occupazione sine titulo , questo Collegio ha disposto con ordinanza l’acquisizione degli atti amministrativi presupposti e conseguenti.
Quanto, invece, alla dimostrazione del an e del quantum dei pregiudizi conseguentemente subiti trova integrale applicazione, pure nel processo amministrativo, la regola generale dell'onere della prova. Invero, “Il suddetto principio - già introdotto in via pretoria - trova oggi formale consacrazione nell'art. 64 (comma 1), d.lg. n. 104 del 2010, secondo cui spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 19 settembre 2017 n. 4445).
V. Ciò posto il ricorso è fondato.
V.1. In ottemperanza dell’ordinanza collegiale di questa sezione il Comune, non smentendo i fatti dedotti, ha depositato la delibera di Giunta n. 232 del 28.7.1983 che “approva il progetto” per l'allargamento della via SS. SM e AM (fognatura), il decreto n. 15 dell'1.08.1984 (“occupazione” in via d’urgenza, per anni 5), il decreto n. 2 del 23.4.1988 (di fissazione delle “indennità provvisorie” di espropriazione di beni, con allegato il piano particellare di esproprio) e la delibera di Giunta n. 270 del 23.06.1997, di approvazione della variante della medesima strada denominata via SS. SM e AM .
V.2. Con riferimento alla disponibilità della prova in capo al soggetto ricorrente, lo stesso ha indicato, chiedendone l’acquisizione d’ufficio, il fascicolo del procedimento giurisdizionale svoltosi innanzi all’A.G.O., specificando esserne intervenuta l’acquisizione da parte di questo tribunale nell’ambito del diverso ricorso n. 2522/2014, definito con sentenza n. 681/2015.
VI. Tanto premesso, il Collegio ravvisa nel comportamento tenuto dall’Amministrazione comunale quanto sia alla prima che alla seconda occupazione, rispettivamente, intervenute nell’anno 1984 e nell’anno 1997, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana per danno ingiusto. Ravvisa, in particolare, sia il compimento di un atto illecito, derivante dalla perdurante occupazione “sine titulo” dei terreni in proprietà della parte ricorrente, sia l’elemento psicologico della colpa, per la negligenza dimostrata nella mancata conclusione della procedura espropriativa, sia il nesso causale tra l’azione appropriativa e il danno patito per effetto della sottrazione del bene e la trasformazione dei luoghi.
VI.1. Con specifico riferimento al fatto illecito, costituiscono principi acquisiti dalla giurisprudenza quelli secondo i quali:
A) è da ritenersi definitivamente espunto dall’ordinamento giuridico l’istituto dell’occupazione acquisitiva, di origine giurisprudenziale, che -in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità o di una dichiarazione d’indifferibilità e urgenza esplicita o implicita, dell'occupazione dell'area e dell'irreversibile trasformazione del fondo nonché della scadenza del termine di occupazione legittima senza adozione di un decreto di esproprio ovvero in caso di annullamento giurisdizionale della procedura espropriativa-, ipotizza un acquisto a titolo originario della proprietà del fondo in capo all’Amministrazione occupante, legittimando il privato proprietario ad agire esclusivamente per il risarcimento del danno. La C.E.D.U., già nel 2000, ha, infatti, affermato che l'acquisto della proprietà per effetto di attività illecita viola l'art. 1 del Protocollo aggiuntivo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. L'ordinamento giuridico non consente, pertanto, che un’Amministrazione pubblica, mediante un atto illecito o in assenza di un atto ablatorio, acquisti a titolo originario la proprietà di un'area altrui sulla quale sia stata realizzata un'opera pubblica o d’interesse pubblico;
B) invero, come chiarito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 9 febbraio 2016 n. 2, “quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell'amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l'acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. — con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione della domanda basata sull'occupazione contra ius , ovvero, dalle singole annualità per quella basata sul mancato godimento del bene — che viene a cessare solo in conseguenza: a) della restituzione del fondo; b) di un accordo transattivo; c) della rinunzia abdicativa (e non traslativa) da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo; d) di una compiuta usucapione, ma solo in ristretti limiti individuati allo scopo di evitare che sotto mentite spoglie si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU…; e) di un provvedimento emanato ex art. 42-bis t.u. dell'espropriazione” (cfr. T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 20.04.2016, n. 252).
Parimenti, secondo i principi già espressi dalla Suprema Corte, da quanto esposto “consegue, nello specifico, che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni ex art. 2947 c.c. decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente” (Cass. civ., sez. un., 19 gennaio 2015 n. 735).
“Occorre, peraltro, … ulteriormente chiarire che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 71 del 2015, l'adozione dell'atto acquisitivo ex art. 42 bis del D.P.R. 327 del 2001 è consentito quale "extrema ratio" per la soddisfazione di "attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico", solo quando siano state escluse, all'esito di una effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati, le altre opzioni sopra configurate” (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 20.04.2016, n. 252; Cons. di St., sez. IV, 17.06.2016, n. 2690);
C) ciò posto, i privati i cui beni siano stati illegittimamente occupati dall'Amministrazione non possono, di norma, chiedere il risarcimento del danno collegato alla perdita della titolarità del bene, giacché tale perdita, sotto il profilo dominicale, non vi è stata, permanendo la proprietà degli stessi in capo ai privati medesimi; ne discende l'inammissibilità della eventuale domanda giudiziale mirante a ottenere il risarcimento dei danni subiti per la perdita dei beni, pari al valore venale degli stessi, sia pure per equivalente; diversamente opinando, si darebbe luogo a un’indebita locupletazione (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 5.06.2013, n. 901);
D) segue da ciò che il risarcimento del danno deve coprire il solo valore d'uso del bene, dal momento della sua illegittima occupazione fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, cioè al momento in cui la Pubblica Amministrazione acquisterà legittimamente la proprietà dell'area, vuoi con il consenso della controparte mediante contratto, vuoi mediante l'adozione del provvedimento autoritativo di acquisizione sanante ex art. 42 - bis, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;
E) “esula, invece, dalla giurisdizione amministrativa, per spettare a quella del G.O., la domanda tesa a ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima nonché in conseguenza degli atti di natura ablativa in relazione ai quali continua a valere a tutti gli effetti la riserva disposta dall'art. 53, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001 (ora, art. 133 comma 1, lett. g), c. proc. amm.)” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 16.09.2014, n. 1577).
VI.2. Per i sopra esposti motivi:
a. dalla condizione d’illecita detenzione (e trasformazione) del suolo di proprietà della parte ricorrente consegue, “ex se”, l'obbligo civilistico di ripristino del diritto di proprietà mediante restituzione dei suoli occupati, detenuti e trasformati in assenza di titolo legittimante, previa demolizione dei manufatti ivi realizzati, nonché il diritto al risarcimento del danno per l’occupazione illegittima;
b. ove la P.A. (o l’Ente preposto) ritenga necessario continuare a utilizzare i fondi deve acquisirli legittimamente o mediante lo strumento autoritativo (art. 42 bis, d.P.R. n. 327/2001, con le conseguenze patrimoniali indicate) ovvero con gli ordinari strumenti privatistici con il consenso dei privati anche in relazione ai corrispettivi patrimoniali da acquisirsi (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 26.04.2013, n. 399);
c. allo stato l’Amministrazione comunale intimata non ha fatto uso di alcuno dei mezzi giuridici a disposizione, rimanendo così integra la situazione d’illiceità evidenziata dalla parte ricorrente;
d. deve, pertanto, in via principale ordinarsi la restituzione dei beni illegittimamente detenuti, previa riduzione in pristino, condannando l’ente intimato, secondo le modalità di seguito esposte, al risarcimento del danno da occupazione illegittima per tutto il periodo in cui parte ricorrente è stata privata del possesso del bene; tale risarcimento è, quindi, dovuto dal momento in cui l'occupazione è divenuta illegittima fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, ovvero sino alla restituzione del bene (salva la possibilità per l'Amministrazione o per l’ente delegato di avvalersi in via postuma, valutati gli interessi in conflitto, dello strumento di cui al citato art. 42-bis).
VI.3. Tanto precisato, ai fini della quantificazione del ristoro per l'indebita occupazione, occorre tenere conto che l'illecito permanente deve essere risarcito per ogni anno di abusiva occupazione.
VI.3.1. Ciò posto, il Tribunale, quanto al predetto risarcimento del danno, pronuncia sentenza di condanna ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., a tale scopo stabilendo i seguenti criteri generali per la liquidazione; in base ad essi il Comune di San Nicola La Strada dovrà proporre, in favore della parte ricorrente ed entro il termine di 60 gg. dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, il pagamento delle somme dovute, quantificate nei termini di seguito esposti, pagamento da effettuare poi nei 60 gg. successivi.
VI.3.2. Nella specie:
A) tale danno può quantificarsi, con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., nell'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, in linea con il parametro fatto proprio dal legislatore con il cit. art. 42-bis comma 3, d.P.R. n. 327 del 2001, suscettibile di applicazione analogica in quanto espressione di un principio generale (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 29.11.2013, n. 1655; T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 7.03.2014, n. 182);
B) quanto alla determinazione del valore venale del bene, da valutarsi unicamente per definire il parametro per la determinazione del danno patrimoniale da illegittima occupazione (pari al 5% annuo), l’ente comunale intimato dovrà, tenuto conto della destinazione urbanistica dell’area:
a. utilizzare il metodo di stima diretta (o sintetica), che consiste nella determinazione del più probabile valore di mercato di un bene mediante la comparazione di valori di beni della stessa tipologia di quello oggetto di stima (atti di compravendita di terreni finitimi e simili), avuto, altresì, riguardo alle indicazioni delle ricorrenti quanto all’accertamento del valore di mercato dei terreni de quibus e alle CC.TT.UU. nel giudizio civile;
b. devalutare e rivalutare annualmente i valori medi a mq. indicati per i terreni interessati, secondo gli indici dell’andamento dei prezzi del mercato immobiliare pubblicati nei siti internet delle maggiori e più accreditate società di studi e di osservatori del mercato immobiliare, per comprendere il periodo che va dall’inizio dell’illegittima detenzione fino all’attualità ovvero fino all’adozione dei provvedimenti ablativi, ove intervenuti;
c. su tali ultimi valori -devalutati al momento dell’illegittimo possesso e aggiornati all’attualità-, andranno, come detto, computati, a titolo di risarcimento del danno dovuto, gli interessi nella misura del 5% per ogni anno di occupazione illegittima fino alla cessazione della stessa ovvero alla data del 28.09.2018 (udienza fissata per la discussione della causa in oggetto), per le aree non ancora restituite né acquisite.
VI.3.3. Tale danno di natura permanente, da corrispondersi, come tale, sino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, può, infatti, essere allo stato liquidato, in osservanza del principio di cui all'art. 112 c.p.c. secondo il quale il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda, solo sino alla data della presente decisione.
Ciò chiarito, l’ente comunale intimato, onde evitare il maturarsi di un ulteriore danno risarcibile in favore dell’attuale parte proprietaria, dovrà provvedere alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, in via prioritaria, mediante l’immediata restituzione dei beni, previa integrale riduzione in pristino, anche ad opera di terzi aventi causa, ovvero attivandosi per il legittimo acquisto della proprietà dell'area di pertinenza.
VII. In conclusione, sulla base delle sovraesposte considerazioni, il ricorso va accolto disponendo la restituzione, previa riduzione in pristino stato, dei beni illegittimamente occupati, con salvezza dell’adozione di provvedimenti volti alla regolarizzazione postuma della fattispecie, condannando, l’Amministrazione comunale di San Nicola La Strada, al risarcimento pro quota, in favore della parte ricorrente, del danno patrimoniale da occupazione illegittima, calcolato nei termini sopradetti, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
VIII. La peculiarità della vicenda processuale all’esame giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Comune di San Nicola La Strada:
a) alla reintegra nel possesso, mediante restituzione in favore della parte ricorrente, previo ripristino dell'originario stato, dei suoli siti nel territorio comunale, attualmente oggetto di occupazione illegittima, con salvezza degli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 42 bis T.U. espropri;
b) al risarcimento pro quota dei danni patrimoniali provocati alla medesima parte ricorrente per l’occupazione illegittima da liquidarsi, su accordo delle parti, secondo il disposto di cui all’art. 34, comma 4, c.p.a., in base ai criteri generali indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Diana Caminiti, Consigliere
Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriella Caprini | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO