TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 24/03/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 1800/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1800/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa congiuntamente da
, nata a [...], il [...] residente in [...], Parte_1
(C.F. C.F._1
E
, nato ad [...] il [...], (C.F.: Parte_2
), residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati C.F._2
a Regalbuto, Via Palermo 84, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Manno del Foro di Catania (C.F.:
che li rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._3
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, espresso in data 04/10/2024. Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del 06.02.2025, resa all'esito dell'udienza del
28.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto di dichiarare lo Parte_1 Parte_2
scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto nel Comune di Agira il 26.08.2003, trascritto presso i Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 7, parte I, anno 2003, alle condizioni riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il 26.09.2024.
Le parti hanno rappresentato che dal rapporto matrimoniale sono nate a Leonforte le figlie il Per_1
22/07/2002 e il giorno 08/03/2005, entrambe maggiorenni ed economicamente Per_2
autosufficienti.
Nel corpo dell'atto introduttivo, le parti hanno allegato il Decreto di omologa del 5.02.2013, depositato in cancelleria il 06.02.2013, cronol. N. 369/2013, adottato all'esito del giudizio RG n.
501/2012 con cui il Tribunale di Nicosia ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'istanza congiunta integrativa sottoscritta all'udienza del 15.01.2013.
Rilevato che il divorzio è stato deciso alle condizioni indicate in ricorso, di seguito trascritte:
“1. i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
2. la casa coniugale, sita in
Regalbuto, via Alpi 24, resterà nella esclusiva di;
3. nulla statuire in Parte_2
ordine all'affidamento, diritto di visita e mantenimento dei figli in quanto oramai maggiorenni, non più dediti agli studi, conviventi in nuclei familiari autonomi ed in condizioni di provvedere autonomamente alle proprie esigenze”.
Ciò premesso, considerato che lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del Decreto di omologa del 5.02.2013, depositato in cancelleria il 06.02.2013, cronol.
N. 369/2013, adottato all'esito del giudizio RG n. 501/2012 dal Tribunale di Nicosia, oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
Ritenuto, inoltre, che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto in seno alle note scritte depositate per l'udienza del giorno 28.01.2025, nel corpo delle quali i coniugi hanno confermato il ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e hanno altresì dichiarato che non intendono riconciliarsi.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi , nata a [...], il [...] residente in [...], Parte_1
(C.F. e , nato ad [...] il [...], C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), dichiara lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto nel C.F._2
Comune di Agira il 26.08.2003, trascritto presso i Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 7, parte I, anno 2003, alle condizioni riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il
26.09.2024 e riportate nella superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 21/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1800/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa congiuntamente da
, nata a [...], il [...] residente in [...], Parte_1
(C.F. C.F._1
E
, nato ad [...] il [...], (C.F.: Parte_2
), residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati C.F._2
a Regalbuto, Via Palermo 84, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Manno del Foro di Catania (C.F.:
che li rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._3
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, espresso in data 04/10/2024. Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del 06.02.2025, resa all'esito dell'udienza del
28.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto di dichiarare lo Parte_1 Parte_2
scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto nel Comune di Agira il 26.08.2003, trascritto presso i Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 7, parte I, anno 2003, alle condizioni riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il 26.09.2024.
Le parti hanno rappresentato che dal rapporto matrimoniale sono nate a Leonforte le figlie il Per_1
22/07/2002 e il giorno 08/03/2005, entrambe maggiorenni ed economicamente Per_2
autosufficienti.
Nel corpo dell'atto introduttivo, le parti hanno allegato il Decreto di omologa del 5.02.2013, depositato in cancelleria il 06.02.2013, cronol. N. 369/2013, adottato all'esito del giudizio RG n.
501/2012 con cui il Tribunale di Nicosia ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'istanza congiunta integrativa sottoscritta all'udienza del 15.01.2013.
Rilevato che il divorzio è stato deciso alle condizioni indicate in ricorso, di seguito trascritte:
“1. i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
2. la casa coniugale, sita in
Regalbuto, via Alpi 24, resterà nella esclusiva di;
3. nulla statuire in Parte_2
ordine all'affidamento, diritto di visita e mantenimento dei figli in quanto oramai maggiorenni, non più dediti agli studi, conviventi in nuclei familiari autonomi ed in condizioni di provvedere autonomamente alle proprie esigenze”.
Ciò premesso, considerato che lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del Decreto di omologa del 5.02.2013, depositato in cancelleria il 06.02.2013, cronol.
N. 369/2013, adottato all'esito del giudizio RG n. 501/2012 dal Tribunale di Nicosia, oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
Ritenuto, inoltre, che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto in seno alle note scritte depositate per l'udienza del giorno 28.01.2025, nel corpo delle quali i coniugi hanno confermato il ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e hanno altresì dichiarato che non intendono riconciliarsi.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi , nata a [...], il [...] residente in [...], Parte_1
(C.F. e , nato ad [...] il [...], C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), dichiara lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto nel C.F._2
Comune di Agira il 26.08.2003, trascritto presso i Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 7, parte I, anno 2003, alle condizioni riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il
26.09.2024 e riportate nella superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 21/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.