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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/07/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1489/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1489/2023 promossa da:
(P.IVA ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
MANGOGNA ROBERTO (CF: C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
NOTTOLA ALESSANDRO (CF ) e dell'Avv. RAFFAELE C.F._3
DOBELLINI (CF ) CodiceFiscale_4
APPELLATO avverso la sentenza n. 514/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il
08/06/2023
pagina 1 di 24 CONCLUSIONI
In data 29.05.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis e in accoglimento dei motivi di appello, riformare la sentenza impugnata e rigettare la domanda avversaria di risoluzione del contratto, come anche la domanda restitutoria e risarcitoria, ordinando alla parte appellata la restituzione delle somme eventualmente ricevute in esecuzione, spontanea o forzosa, della sentenza impugnata;
in ipotesi, laddove ritenesse di dover accogliere la domanda avversaria di risoluzione del contratto, confermando sul punto la sentenza impugnata o anche in caso di sua parziale riforma, rigettare comunque la domanda risarcitoria, dichiarando tenuta parte appellante alla sola restituzione in favore di di della somma di euro 83.589,00, da parte appellata CP_1 versata in esecuzione del contratto risolto al netto della somma di euro 2.611,00 da parte appellante corrisposta in esecuzione del contratto, ritenuto non sussistere o comunque non provato il danno da parte appellata rivendicato in giudizio e dal Tribunale riconosciuto per un importo di euro 96.448,24.
In ipotesi ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento della domanda di risoluzione e di condanna al risarcimento del danno voglia l'Ecc.ma Corte accertare il concorso del creditore ex art. 1227 c.c., 1° e 2° c., e disporre, per l'effetto, la riduzione del danno richiesto e fatto pari ad euro 96.448,24, limitandolo alla sola differenza fra il rendimento che sarebbe stato conseguito con applicazione della tariffa omnicomprensiva vigente al momento dell'allaccio, pari ad euro 0,16 per kw/h e quello che sarebbe stato conseguito con l'ottenimento della tariffa di euro 0,268 Kwh. Vinte le spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) Dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello principale, per la tardiva impugnazione ovvero costituzione dell'appellante;
pagina 2 di 24 2) Dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di appello per mancanza dei requisiti di cui agli art. 342 e ss. del cpc, nonché, ex 348 bis cpc come novellato, per insussistenza del requisito della ragionevole probabilità di accoglimento ovvero insussistenza del fumus boni iuris richiesto ex lege;
3) Nel merito, rigettare integralmente l'appello perché improcedibile, inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e non provato;
4) In ognuna delle sopra considerate ipotesi, condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie in misura del 15% sui compensi a liquidarsi, ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014 e s.m.i. con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 514/2023 pubblicata il 08/06/2023, il Tribunale di Grosseto ha così deciso:
1) dichiara la risoluzione del contratto stipulato in data 23.6.2016 tra CP_1
e per inadempimento di quest'ultima;
[...] Parte_1
2) condanna a restituire a l'importo di € Parte_1 Controparte_1
83.589,00, oltre agli interessi legali dai pagamenti al saldo;
3) condanna a corrispondere a l'ulteriore Parte_1 Controparte_1 somma di € 96.448,24;
4) rigetta le domande attoree aventi a oggetto il risarcimento del danno da perdita di chance e di danni non patrimoniali;
5) condanna a rifondere a le spese legali, Parte_1 Controparte_1 che liquida complessivamente in € 545,00 per esborsi ed € 11.268,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda di volta a Controparte_1 sentir dichiarare l'intervenuta risoluzione, ai sensi dell'art. 1454 cc, del contratto, concluso con in data 23.6.2016, volto alla realizzazione Parte_1 di un impianto di produzione di energia elettrica attraverso l'installazione di una pala eolica, con lo scopo di cedere allo Stato l'energia elettrica prodotta pagina 3 di 24 attraverso l'immissione della stessa nella rete elettrica nazionale, beneficiando del sistema di incentivazione previsto dal D.M. 23.6.2016, e, per l'effetto, condannare la predetta convenuta, a restituirgli la somma di € 86.200,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché a risarcirgli la somma di € 96.448,24, a titolo di lucro cessante e di € 32.149,41 quale perdita della chance di ottenere un ulteriore guadagno, nell'ipotesi in cui fosse stato raggiunto il livello di produzione stimato nel Business Plan sottoscritto, nonché a ristorargli tutti i danni morali ed esistenziali da quantificarsi in via equitativa.
Si era costituita in giudizio , deducendo che da un lato, il Parte_1 contratto in data 23.6.2016, non conteneva alcun termine essenziale per realizzare l'impianto di produzione di energia elettrica attraverso l'installazione di una pala eolica, né per il suo allaccio in rete, né un proprio impegno a far ottenere al , la tariffa statale di € 268 per MW/h e dall'altro, che, in CP_1 data 27.12.2017, l'attore - in prosecuzione del programma stabilito con il contratto del 23.06.2016 e a superamento del medesimo - aveva sottoscritto il contratto di associazione in partecipazione, con il quale gli era stata attribuita, ai sensi dell'art. 2549 c.c., la partecipazione agli utili dell'impianto eolico, dedotti gli oneri gestione e le imposte e tasse afferenti al medesimo, in ragione della quota di capitale conferita.
La convenuta aveva, inoltre, allegato che la scelta del di chiedere la CP_1 risoluzione del contratto era stata prematura, anche in vista dell'imminente emanazione di un nuovo decreto per il triennio 2018-2020, che avrebbe potuto prevedere, per gli impianti allacciati entro un anno dalla sua futura pubblicazione, la conservazione delle precedenti tariffe omnicomprensive.
A detta di , dunque, l'attore non avrebbe potuto vedersi risarcire i danni Pt_1 correlati all'esecuzione del contratto, nel caso di sua risoluzione e, ad ogni modo, dalla somma di € 86.200,00 già versata, avrebbe dovuto scomputarsi l'importo di pagina 4 di 24 € 2.611,00, quale indennità ricevuta il 31.03.2017, mentre con riguardo all'eventuale danno risarcibile, avrebbe dovuto considerarsi, ex art. 1227 c.c., il concorso del fatto colposo del creditore, dal momento che il , laddove CP_1 avesse dato corso all'associazione in partecipazione ed avesse atteso il tempo necessario, avrebbe ricevuto gli utili della gestione, pur nella diversa misura dovuta ad una diversa tariffa omnicomprensiva.
La causa, dopo un vano tentativo di conciliazione, veniva decisa nei termini sopra illustrati.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di Parte_1
Contr seguito solo o o anche APPELLANTE) ha, quindi, convenuto in giudizio, Pt_1 innanzi questa Corte di Appello, (di seguito anche Controparte_1
APPELLATO) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
A. Sul capo 1 – nullità della sentenza, costitutiva, per violazione dell'art. 112
c.p.c. ed errata interpretazione delle disposizioni contrattuali - infondatezza della domanda accertativa;
B. Sui capi n. 2, 3 e 5 – errata interpretazione delle disposizioni contrattuali e violazione dell'art. 1223 c.c.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
Con ordinanza in data 11.04.2024, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
pagina 5 di 24 In data 29.05.20025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
IN VIA PRELIMINARE
Vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. in quanto il gravame ha consentito di cogliere la portata delle censure mosse avverso l'impugnata sentenza ed il gravame non risulta manifestamente infondato, tanto che la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
NEL MERITO
L'appello è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
A. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
L'APPELLANTE critica la sentenza impugnata per avere il Giudice di primo grado dichiarato la risoluzione del contratto del 23.06.2016, ai sensi degli artt. 1453 e
1455 c.c. anziché dell'art. 1454 c.c., come invece, chiesto dal , CP_1 violando in questo modo il principio di cui all'art. 112 c.p.c.
In altri termini, sostiene che la domanda del sarebbe, Pt_1 CP_1 esclusivamente, una domanda di accertamento della risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c. e non anche, neppure in via subordinata, una domanda di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., di talché, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la risoluzione di diritto del predetto contratto e non anche, come invece ha fatto, quella per inadempimento.
pagina 6 di 24 Inoltre, l'APPELLANTE, evidenzia che:
• nel contratto del 23.06.2016 non sarebbe stato indicato nessun termine per la realizzazione e la messa in marcia dell'impianto e nemmeno sarebbe stato previsto che essa si obbligasse ad ottenere la tariffa di € 268,00 prevista dal decreto MISE, pubblicato in G.U. il 29/6/2016, per gli impianti iscritti in posizione utile nelle procedure di registro e destinati a diventare operativi entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e quindi entro il 30/06/2017;
• nel business plan, elaborato per avere una previsione di rendimento e di remuneratività della macchina, venivano necessariamente impiegati criteri di elaborazione della ventosità media rilevata nei precedenti anni per il sito di installazione dell'impianto, senza alcuna garanzia, ovviamente, che il sito mantenesse negli anni e all'interno dell'anno stesso le medesime caratteristiche di ventosità;
• la tariffa vigente, a detta dell'APPELLANTE, al momento di elaborazione del piano di investimento e di sottoscrizione del contratto del 23/06/2016, era quella correttamente indicata in euro 268,00 stabilita dal precedente decreto MISE, ovvero quello del 6/07/2012, ma ancora, a tale data, non era stato pubblicato il decreto successivo che avrebbe potuto prevedere, a certe e ben precise condizioni, la possibilità di conservare tale tariffa oppure di applicarne una nuova.
A fronte di ciò, sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere Pt_1
l'esistenza del proprio inadempimento, tale da legittimare una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, per il solo fatto che, alla data del
30/06/2017, l'impianto non fosse stato realizzato ed allacciato alla rete elettrica, così vanificando la possibilità per il di conseguire la tariffa CP_1 omnicomprensiva incentivante prevista dal D.M. del 29/6/2016, pari ad € 268,00 per Kw/h, per gli impianti allacciati alla data del 30/06/2017.
pagina 7 di 24 Quanto alla errata interpretazione delle disposizioni contrattuali, sostiene Pt_1 che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che essa, allegando al contratto il
Business Plan, si fosse impegnata a garantire un rendimento minimo mediante la sottoscrizione di una polizza assicurativa che avrebbe garantito un rientro dell'investimento nella misura di almeno il 75% dei rendimenti previsti, oggetto invece di valutazione prognostica e prudenziale in quanto legati a variabili quali la ventosità del sito, tutelando l'investitore da eventuali cali di produzione o produttività dell'impianto e nel ritenere, quindi, che l'importo di € 96.448,24 fosse stato assicurato quale rendimento minimo garantito, giusta la previsione di stipula di una polizza di assicurazione.
A detta dell'APPELLANTE la somma di € 96.448,24 sarebbe stata indicata nel business plan quale previsione di rendimento dell'intera operazione negoziale, ovvero quale previsione del rendimento ricavabile nell'arco dei venti anni di gestione dell'impianto eolico, non essendo un rendimento assicurato, quanto piuttosto una previsione di redditività basata su una ventosità del sito solo teorica, e quindi su una previsione di produzione elettrica solo teorica, e in nessun modo certa e provata.
Replica l'APPELLATO sostenendo l'infondatezza del motivo in questione e delle considerazioni formulate da , in quanto il Giudice di prime cure, nel Pt_1 dichiarare la risoluzione del contratto in oggetto per l'inadempimento contrattuale della medesima, avrebbe, invece, ritenuto fondate le prospettazioni in punto di diritto da egli formulate, indipendentemente dalla qualificazione (di natura costitutiva e/o dichiarativa rispettivamente ex art. 1454 c.c. ovvero ex art. 1453
c.c.) della pronuncia impugnata, essendo questa fondata su un unico presupposto di diritto sostanziale, ovvero il “grave inadempimento contrattuale” posto in essere nell'ambito di un negozio sinallagmatico, da ai propri danni. Pt_1
pagina 8 di 24 A detta del , il giudice avrebbe il potere-dovere di qualificare CP_1 giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extra petizione o di ultrapetizione, soltanto ove si pronunci su una domanda diversa da quella proposta ovvero ecceda dai limiti della domanda stessa.
L'APPELLATO evidenzia, altresì, ai fini dell'inadempimento della controparte, che il termine contrattuale, entro il quale la pala eolica avrebbe dovuto essere installata ed allacciata alla rete elettrica, sebbene non espressamente indicato nel negozio intercorso, era quello del 30.06.2017, condizione temporale imprescindibile affinché egli avrebbe potuto beneficiare delle condizioni economiche cristallizzate nel programma di investimento in data 23.06.2016 ed integrato dal Business plan sottoscritto in data 24.06.2016.
Inoltre, sarebbe privo di rilievo giuridico il fatto che egli, in data 27.12.2017, avrebbe stipulato con , in prosecuzione del programma stabilito con il primo Pt_1 contratto, quello di associazione in partecipazione - con il quale la stessa , Pt_1 associante, gli avrebbe attribuito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2549 c.c. ed egli avrebbe accettato “la partecipazione agli utili dell'impianto eolico in premessa dedotti gli oneri gestione e le imposte e tasse afferenti l'impianto oggetto della presente scrittura, in ragione della percentuale di capitale conferita, ovvero la quota nominale come sotto evidenziata”.
Ciò posto, rileva innanzitutto il Collegio che, in tema di inadempimento contrattuale, nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche quella di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 c.c.
pagina 9 di 24 (Così Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23193 del 23/10/2020 e nello stesso senso
Sez. 1, Sentenza n. 11493 del 23/05/2014).
A ciò si aggiunga che “in virtù del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti”. (Sez. 3 - Ordinanza n. 30607 del 27/11/2018; Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 15724 del 18/07/2011: “risultando del tutto irrilevante la eventuale errata indicazione della norma invocata nell'atto introduttivo”).
Pertanto, la domanda del volta a sentir dichiarare l'inadempimento di CP_1
e l'intervenuta risoluzione, ex art 1454 c.c., del contratto sottoscritto in Pt_1 data 24.06.2016, non avrebbe precluso al Tribunale di delibare la domanda ai sensi dell'art. 1453 c.c., trattandosi di domanda minore, contenuta in quella più ampia di cui all' art. 1454 c.c., costituendo la diffida ad adempiere prevista da tale norma, un modo stragiudiziale che rafforza la tutela del contraente adempiente ai propri obblighi ed un mezzo di tutela più ampio, sia per quanto riguarda le modalità di esercizio, sia per la decorrenza e gli effetti.
Inoltre, dal momento che il Tribunale ha proceduto ad una diversa qualificazione all'azione intentata dal nel rispetto dei fatti allegati da quest'ultimo, CP_1 nessuna violazione dell'art. 112 c.p.c. è ravvisabile nella fattispecie, ove si consideri altresì che “l'intimazione da parte del creditore della diffida ad
pagina 10 di 24 adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., e l'inutile decorso del termine fissato per
l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento” (Cass. Sez. I, Ordinanza,
04/09/2023, n. 25703).
Nel merito, il Tribunale ha così argomentato: “A tal riguardo appaiono indicative anche le obiezioni contenute nelle lettere A), B) e D) della comparsa di costituzione e risposta, secondo cui il contratto del 2016 non contenesse un termine essenziale per realizzare l'impianto né per il suo allaccio in rete né un impegno della convenuta a ottenere la tariffa statale di € 268 per MW/h (lett. A), ovvero che tale negozio sarebbe stato soppiantato dal contratto di associazione in partecipazione siglato il 27.12.2017 (all. 3 della comparsa), con cui CP_3 avrebbe attribuito al sig. , ai sensi dell'art. 2549 c.c., la partecipazione CP_1 agli utili dell'impianto eolico dedotti gli oneri gestione e le imposte e tasse afferenti al medesimo, in ragione della percentuale di capitale conferita, ovvero la quota nominale conferita [lett. B) e D)]. Invero, per quanto concerne quest'ultimo rilievo è sufficiente rilevare come:
• è la stessa convenuta a dichiarare nel proprio atto difensivo che il contratto del
2017 fosse “in prosecuzione del programma stabilito con il contratto del
23/6/2016” (pag. 4);
• all'art. 12 del contratto del 2017 si legge: «Il presente contratto integra i precedenti accordi preliminari intervenuti tra le parti aventi per oggetto la partecipazione all'impianto»;
• all'art. 7 del contratto del 2017 si legge: «Il presente contratto di associazione in partecipazione s'intende attivato e valido dal momento di entrata in esercizio dell'impianto»; condizione che, come osservato, non s'è (ancora) avverata.
pagina 11 di 24 Viceversa, quanto alle prime osservazioni, si evidenzia che il sig. ha CP_1 chiesto la risoluzione del contratto non ai sensi dell'art. 1457 c.c., ma in virtù dell'inadempimento della convenuta di attivarsi tempestivamente per ottenere
l'accesso alla tariffa incentivante già prevista dal D.M. del 6.7.2012 - sulla base della quale l'attore partecipò all'affare in ragione delle aspettative di rientro dell'investimento prospettategli - e casualmente confermata dal D.M. 23.6.2016, denunciando l'intervenuta impossibilità di realizzare il programma di investimento proposto da a seguito dello spirare dei termini sanciti dal decreto CP_3 previgente. Né sembra fondata l'eccezione di volta a ricondurre il CP_3 contenuto indicato nel Business Plan allegato al contratto a una mera ed esemplificativa previsione del rendimento dell'investimento proposto condizionata alla produttività del sito. Infatti, per espressa pattuizione il Business Plan era da considerarsi “parte integrante del contratto” e nel medesimo furono dettagliatamente separati i “RENDIMENTI PREVISTI”, oggetto di valutazione prognostica e prudenziale, in quanto legati a variabili, quali in primis la ventosità del sito effettivamente riscontrata nel corso dell'esercizio, e i “RENDIMENTI
GARANTITI”, ovvero quelli assicurati dal proponente mediante la sottoscrizione di una polizza assicurativa che avrebbe garantito un rientro dell'investimento nella misura di almeno il 75% dei rendimenti previsti, tutelando l'investitore da eventuali cali di produzione o produttività dell'impianto (cfr. V° cpv. di pag. 2 del contratto). Il congegno negoziale architettato da per attrarre gli CP_3 investitori, pertanto, consisteva nell'assicurargli in via dilazionata non solo il rimborso integrale del capitale investito, ma anche un guadagno certo, oltre a un ricavo ipotetico legato a peculiari fattori;
così facendo, dunque, assunse CP_3 un'ulteriore obbligazione, di garanzia, rispetto quantomeno ai rendimenti qualificati in termini di certezza, con il precipitato che l'inadempimento della prestazione essenziale, conduce non solo alla risoluzione del contratto e alla ripetizione della somma già versata dall'utente - che decurtata per
pagina 12 di 24 compensazione con l'importo di € 2.611,00 elargitogli (all. 5 della convenuta) risulta pari ad € 83.589,00 (su cui vanno calcolati gli interessi legali dai singoli pagamenti al saldo, e senza alcuna rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta) -, ma anche alla corresponsione dell'ulteriore importo di € 96.448,24”.
Orbene, ritiene il Collegio che il Giudice di prime cure abbia correttamente ritenuto esistente il grave inadempimento di , sulla base delle seguenti Pt_1 considerazioni.
La proposta di investimento formulata da e sottoscritta dal , in Pt_1 CP_1 data 23.06.2016, riguardava la partecipazione in condominio, ovvero pro quota, a un investimento finalizzato alla realizzazione di un impianto eolico da installare in un sito individuato sul territorio nazionale dal proponente, nell'ambito del programma denominato “Mini Wind Farm”, al fine di produrre energia elettrica da immettere nella rete elettrica nazionale, beneficiando degli incentivi statali alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili fissati con il Decreto
Interministeriale del 06.07.2012 e poi confermati da quello del 23.06.2016
(recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico").
Infatti, nel contratto del 2016 si richiama il Business Plan - indicato come sua parte integrante - il quale nel determinare il rendimento dell'investimento proposto, faceva specifico richiamo alla tariffa omnicomprensiva 2012-2015, fissata con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con quello dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2012 e richiamata da quello del 2016.
Precisamente quest'ultimo decreto aveva strutturato l'incentivo in oggetto attraverso il riconoscimento al produttore, per un periodo di venti anni, della tariffa omnicomprensiva di € 268,00 (già stabilita con il DM del 2012) per l'acquisto, da parte dello Stato, di ciascun MW/h di energia elettrica prodotta pagina 13 di 24 dall'impianto, a condizione però che quest'ultimo venisse tempestivamente attivato. Infatti, ai sensi dell'art. 3 comma 4 dello stesso Decreto interministeriale
23.06.2016, rubricato “Oggetto e ambito di applicazione”: “Il DM 6 luglio 2012 continua ad applicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi del medesimo decreto e agli impianti che accedono direttamente ai meccanismi d'incentivazione, entrati in esercizio nei trenta giorni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che presentino domanda di accesso agli incentivi nei termini di cui all'articolo 21 del DM 6 luglio 2012. Le tariffe determinate ai sensi del medesimo decreto sono attribuite altresì agli impianti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), fermo restando che per tali impianti si applicano le modalità e le condizioni di accesso agli incentivi di cui al presente decreto”
Ebbene, risulta “incontroverso”, come sostenuto dal Giudice di primo grado, “che
l'impianto eolico oggetto dell'investimento non fosse entrato in esercizio né all'epoca della diffida ad adempiere inoltrata dall'attore ex art. 1454 c.c. (marzo
2018) né a quella della notifica della citazione (ovvero novembre 2018) né vi è prova che esso sia oggi attivo, avendo la convenuta solo depositato alcuni documenti da cui emerge il collocamento in graduatoria per la tariffa incentivante stabilita dal D.M. 4.7.2019, pari ad € 90 MW/h (Doc da 7-18 fasc.1° di parte appellante)”.
È, per converso, documentato che il avesse versato a quanto CP_1 Pt_1 dovuto – ossia il 15% dell'investimento complessivo pari ad € 85.950,00 – oltre l'ulteriore somma di € 250,00 per spese una tantum di gestione contratto per un totale di € 86.200,00 e che, nonostante ciò, non avesse ottemperato ai Pt_1 propri obblighi scadenzati.
Da tanto risulta evidente come si possa riscontrare nel comportamento dell'APPELLATO un grave inadempimento, che ha fatto venir meno, l'interesse del pagina 14 di 24 a coltivare l'operazione finanziaria in questione e, quindi, ad ottenere CP_1 da le prestazioni restitutorie su di essa gravanti di rimborso annuale del Pt_1 capitale investito secondo le previsioni del Business Plan allegato al contratto.
Infatti, non avrebbe avuto alcun senso, ritenere che, con la sottoscrizione del contratto di associazione in partecipazione, l'interesse del avesse CP_1 avuto adeguata soddisfazione, senza risoluzione del contratto del 2016, posto che il primo contratto era in prosecuzione del precedente e presupponeva anch'esso, per la sua efficacia, l'avvenuta attivazione dell'impianto, come si legge all'art. 7:
“il presente contratto di associazione in partecipazione s'intende attivato e valido dal momento di entrata in esercizio dell'impianto per una durata complessiva di
20 anni, cesserà alla scadenza dei 20 anni senza necessità che intervenga disdetta dell'una o dell'altra parte”.
Ciò sta a significare, dunque, che, non essendo l'impianto eolico de quo entrato in esercizio, né al momento della diffida ad adempiere (marzo 2018), né al momento della introduzione del presente giudizio, il contratto di associazione in partecipazione del 27.12.2017 non avesse ancora esplicato i propri effetti, con la conseguenza che il rapporto commerciale tra le parti continuava ad essere disciplinato dal primo contratto del 2016.
Pertanto, il Giudice di primo grado, una volta valutato il contenuto di quest'ultimo contratto - validamente interpretato secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt.
1362 e segg. c.c. - ed accertato il grave inadempimento di , non ha limitato Pt_1 il proprio esame all'accertamento della risoluzione di diritto, conseguente alla diffida ad adempiere intimata dal , rimasta senza esito, ai sensi CP_1 dell'art. 1454 c.c., ma ha correttamente pronunciato, ritenendone sussistenti i presupposti, in fatto ed in diritto, in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità, la risoluzione del contratto in argomento, per inadempimento, ex art.
pagina 15 di 24 1453 c.c., dovendo la relativa domanda ritenersi implicita per il suo minore contenuto rispetto alla prima formulata dal . CP_1
La pronuncia del Tribunale deve ritenersi corretta anche nel merito, in quanto, avendo l'APPELLATO prodotto il contratto del 23.06.2016 ed allegato l'inadempimento del medesimo, sarebbe spettato a l'onere di provare che Pt_1 tale inadempimento non fosse a sé imputabile, ma tale prova non è stata adeguatamente fornita, né può inferirsi dalla stipula del contratto di associazione in partecipazione, essendo quest'ultimo, seppure sorretto da una causa concreta diversa da quella del contratto rimasto inadempiuto, comunque concluso sul presupposto della regolare attivazione dell'impianto eolico, come previsto all'art. 7 ed essendo stato, come detto, inefficace alla data della diffida ad adempiere e della proposizione della domanda di risoluzione.
aveva infatti, espressamente assunto l'obbligo di garantire, nel caso in cui i Pt_1 rendimenti effettivi fossero risultati inferiori a quelli previsti, con la copertura assicurativa almeno il minimo riportato nel 75% del rendimento netto stimato, garanzia contrattuale coperta da assicurazione in caso di “guasto macchina”.
La sentenza, pertanto, sul punto va confermata.
B. La seconda censura alla sentenza impugnata è in parte fondata
L'APPELLANTE con il secondo motivo – da prendere in considerazione nel caso in cui questa Corte avrebbe ritenuto sussistente il grave inadempimento confermando la dichiarata risoluzione del contratto de quo - critica la sentenza impugnata, nella parte in cui l'ha condannata, oltre che alla restituzione della somma versata da in esecuzione del contratto, pari ad € 83.589,00, CP_1 anche al risarcimento del danno da mancato guadagno, per una somma pari ad €
96.448,24, sulla base del fatto che essa , avendo allegato al contratto il Pt_1
Business Plan, si sarebbe impegnata a garantire un rendimento minimo, mediante pagina 16 di 24 la sottoscrizione di una polizza assicurativa, che idonea ad assicurare un rientro dell'investimento, nella misura di almeno il 75% dei rendimenti previsti.
A detta dell'APPELLANTE tale statuizione è infondata, per le seguenti considerazioni.
Innanzitutto, la somma di € 96.448,24, indicata nel Business Plan, non sarebbe stata un rendimento assicurato, quanto piuttosto una previsione di redditività basata su una ventosità del sito solo teorica e, quindi, su una previsione di produzione in nessun modo certa e provata. Infatti, con il contratto del
23.06.2016, sarebbe stato stabilito unicamente che, nel caso in cui si fosse verificata una produttività della macchina inferiore alle previsioni, a causa di guasti e di mancata produzione della macchina stessa, sarebbe stato garantito, mediante copertura assicurativa e sua attivazione al verificarsi del sinistro, il 75% del rendimento previsto.
In secondo luogo, a detta dell'APPELLANTE il Tribunale, accogliendo la domanda risarcitoria del , avrebbe ingiustamente riconosciuto a quest'ultimo, CP_1 quale parte intimante la risoluzione, che aveva scelto di rinunciare a ricevere la prestazione contrattuale, il valore economico di quest'ultima, ovvero quello che la parte stessa avrebbe potuto ricavare, secondo le previsioni di rendimento, dalla gestione ventennale dell'impianto di produzione di energia elettrica.
In realtà, insiste , chi chiede la risoluzione del contratto, non può ottenere Pt_1 la controprestazione economica del contratto risolto, atteso che la risoluzione implica la rinuncia all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, quindi, la rinuncia alla controprestazione e al risultato economico che l'esecuzione del contratto avrebbe potuto apportare, occorrendo distinguere, a suo dire, il danno da inadempimento, dal danno da risoluzione, dovendo, le conseguenze immediate e dirette di cui all'art. 1223 c.c., essere causalmente rapportate, non all'inadempimento in quanto tale, ma alla risoluzione che il creditore attiva in pagina 17 di 24 ragione del mancato conseguimento della prestazione. Il danno risarcibile, precisa l'APPELLANTE, nel caso in cui il creditore domandi insieme al risarcimento l'adempimento coattivo, si configura come quel pregiudizio economico che riflette una effettiva diminuzione del patrimonio del creditore e, in particolare, che coincide con il valore che il medesimo patrimonio avrebbe avuto se la prestazione dovuta fosse stata correttamente realizzata (c.d. interesse positivo), mentre nel caso in cui il creditore agisca per la risoluzione si configura unicamente con il valore che il patrimonio avrebbe avuto se il creditore non avesse impiegato risorse nell'operazione economica rimasta poi inattuata (c.d. interesse negativo).
Infine, l'APPELLANTE lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione da lui sollevata in primo grado, in base alla quale, nella denegata ipotesi fosse stata accolta la domanda risarcitoria avversaria, avrebbe dovuto essere accertato il concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227, primo e secondo comma, c.c.. Precisamente, ai fini della determinazione dell'ammontare del danno risarcibile, avrebbe dovuto essere considerato il fatto che, se il creditore avesse atteso il tempo necessario all'allaccio e avesse dato corso all'associazione in partecipazione, avrebbe ricevuto gli utili della gestione, pur nella diversa misura dovuta a diversa tariffa omnicomprensiva, con la conseguenza che il danno sarebbe stato rappresentato dalla differenza fra quanto il avrebbe CP_1 potuto ricevere in forza della diversa tariffa concessa con la collocazione in posizione utile nella graduatoria (pari a 160,00 in luogo di 268,00) e quanto ipotizzato in caso di applicazione della tariffa di 268,00.
Replica l'APPELLATO, sostenendo l'infondatezza del motivo e, di contro, la correttezza della sentenza impugnata, laddove il Tribunale ha condannato Pt_1 al pagamento, a titolo risarcitorio, della ulteriore somma di € 96.448,24, corrispondente al mancato guadagno patito, quale conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 c.c., del grave inadempimento contrattuale della pagina 18 di 24 stessa la società convenuta. A suo dire, infatti, il contratto in esame avrebbe distinto espressamente i rendimenti previsti, dai rendimenti garantiti, i quali ultimi, sarebbero stati assicurati dal proponente all'investitore, tramite garanzia del rientro dell'investimento, nella misura di almeno il 75% dei rendimenti previsti nel business plan, e ciò mediante la sottoscrizione di una polizza assicurativa “all risk”, che avrebbe tutelato l'investitore da qualsiasi ipotesi di diminuzione di produzione o di produttività dell'impianto.
Ciò posto, al Collegio preme, innanzitutto, sottolineare che la parte non inadempiente, oltre alla risoluzione del contratto può chiedere ex art. 1458 c.c. la restituzione di quanto già eseguito, salvo che si tratti di contratti di durata, per i quali può semmai trovare applicazione l'art. 1526 c.c., nonché il risarcimento del danno.
Da tempo, in dottrina, si discute, se la risoluzione del contratto per inadempimento consenta al contraente non inadempiente di domandare il risarcimento dell'interesse negativo (ossia l'interesse della parte risolvente a non stipulare un contratto destinato a divenire inefficace) oppure dell'interesse positivo (ossia il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante)
La giurisprudenza di legittimità ha sempre condiviso la prima soluzione, affermando, da ultimo, che ““nei contratti a prestazioni corrispettive, alla risoluzione per inadempimento si accompagna il diritto, per il contraente fedele, al risarcimento del danno, non limitato all'interesse negativo ("id quod interest contractum non fuisse") ma esteso all'interesse positivo ("quantum lucrari potuit"), atteso, per un verso, che l'azione di risoluzione è alternativa all'azione di adempimento, la quale è senz'altro finalizzata al conseguimento dell'interesse positivo e considerato, per altro verso, che, diversamente opinando, la responsabilità (contrattuale) per inadempimento coinciderebbe "quoad
pagina 19 di 24 effectum" con la responsabilità precontrattuale, venendosi a trattare in modo uguale situazioni diverse”(Cass. Ordinanza n. 28022 del 14/10/2021).
Tale principio di diritto circa la risarcibilità del danno in caso di risoluzione del contratto, nella misura dell'interesse positivo, che il Collegio intende far proprio, è preferibile in quanto come si legge nella precisata ordinanza della S.C.: “(a)l'art.
1453 c.c. consente alla parte fedele il rimedio sia dell'azione di adempimento, sia dell'azione di risoluzione e del risarcimento del danno;
ma poiché l'azione di adempimento è senz'altro finalizzata al conseguimento dell'interesse positivo, il rimedio risarcitorio non potrebbe avere oggetto diverso, in virtù del c.d. principio di indifferenza del risarcimento del danno;
(b) se il risarcimento fosse limitato al solo interesse negativo, esso non potrebbe costituire un adeguato disincentivo all'inadempimento, in contrasto con la generale funzione di deterrence pacificamente attribuita alla responsabilità civile;
(c) l'art. 1518 c.c., nel fissare un criterio semplificato per il risarcimento del danno in caso di risoluzione del contratto di vendita, fa espresso riferimento alla lesione dell'interesse contrattuale positivo;
(d) se in caso di risoluzione fosse dovuto a titolo di risarcimento il solo interesse negativo, la responsabilità per inadempimento verrebbe a coincidere quoad effectum con la responsabilità precontrattuale, il che significherebbe trattare in modo uguale casi diversi”.
Pertanto, nella fattispecie – a differenza dell'ipotesi di responsabilità precontrattuale in cui la misura del danno risarcibile è normalmente correlata all'interesse negativo - il risarcimento del danno deve essere tale da porre il
[...]
nella stessa situazione economica in cui si sarebbe trovato se CP_1
l'inadempimento non si fosse verificato ed il contratto avesse avuto regolare esecuzione e deve, quindi, comprendere sia il danno emergente, che il lucro cessante, quest'ultimo consistente nell'incremento patrimoniale netto che il pagina 20 di 24 creditore avrebbe conseguito, se il contratto fosse stato regolarmente eseguito, dandosi rilievo tuttavia al fatto che trattasi di contratto di durata.
Come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, nel Business Plan, da considerarsi “parte integrante del contratto”, erano dettagliatamente distinti i rendimenti previsti dai rendimenti garantiti. In particolare, i primi consistevano in una previsione prognostica, ma comunque prudenziale, dei rendimenti attesi, che sarebbe potuta variare in relazione alla ventosità del sito effettivamente riscontrata nel corso dell'esercizio, mentre i secondi costituivano i rendimenti
“certi”, in quanto assicurati dalla al , mediante la stipula di una Pt_1 CP_1 polizza assicurativa, che avrebbe appunto garantito un rientro dell'investimento nella misura di almeno il 75% dei rendimenti previsti, tutelando l'APPELLATO da qualsiasi ipotesi di diminuzione di produzione o di produttività dell'impianto. Tutto questo per assicurare comunque un determinato livello di rientro economico dell'investimento.
In calce al Business Plan è infatti, riscontrabile il seguente resoconto:
Totale Versato: Euro 85.950,00
Totale rimborsato durante i 20 anni Euro 60.165,00 Parte Totale rimborsato ai 20 anni chiusura Euro 25.785,00
Totale utili netti stimati a 20 GAR Euro 128.597,65 Parte Totale Utili netti garantiti a 20 anni Euro 96.448,24
Da tanto si comprende che, se il programma di investimento proposto fosse stato attuato, l'APPELLATO avrebbe ottenuto, oltre all'integrale rimborso del capitale versato, quantomeno un utile netto garantito pari ad € 96.448,24.
Va considerato tuttavia, che il risarcimento va accordato alla data della presente decisione, di talché il suddetto importo deve essere attualizzato.
pagina 21 di 24 Pertanto, considerato che il al 23.06.2036 (ossia dopo 20 anni dalla CP_1 stipula del contratto del 2016) avrebbe dovuto ottenere l'importo di € 96.448,24, ne deriva che al luglio 2025, ha diritto ad ottenere la somma di € 48.625,96
(4.822,41 x 10 anni ed 1 mese), ove si consideri che per dieci anni avrebbe ottenuto € 48.224,10 e per un mese la somma di € 401,86.
Ne deriva che erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente, in capo al medesimo, il diritto ad essere risarcito a titolo di lucro cessante, della intera somma di € 96.448,24, sopra indicata
Quanto all'invocato concorso colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 comma 1
e 2 c.c. la Corte rileva che la prima ipotesi “riguardando il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, va distinta da quella disciplinata dal comma 2 dello stesso articolo la quale, riferendosi al comportamento, successivo all'evento, con il quale il medesimo danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno ovvero non ne abbia ridotto l'entità, attiene al danno-conseguenza” (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 1165 del 21/01/2020).
Applicando tale principio alla fattispecie concreta, ritiene il Collegio che nessuna concorrente responsabilità possa essere ascritta al , il quale in CP_1 presenza di un inadempimento di non scarsa importanza della controparte contrattuale, odierna APPELLANTE, aveva tutto il diritto di ottenere – come ha fatto - la risoluzione del contratto, diritto che esclude una sua responsabilità in quanto correttamente esercitato e non abusato.
Lo stesso dicasi per l'ipotesi di cui all'art. 1227 comma 2 c.c., in quanto per le medesime ragioni, il non era tenuto ad evitare il danno o quantomeno CP_1 ad attenuarne le conseguenze, per il fatto di aver correttamente esercitato un proprio diritto e di non aver violato i principi di correttezza e buona fede che l'art. 1175 c.c. e l'art. 1375 c.c. impongono al creditore nell'esecuzione del contratto.
pagina 22 di 24 Peraltro, “in tema di risarcimento del danno, le condotte attive (da valutarsi con giudizio prognostico ex ante) a cui il creditore, in applicazione del dovere generale di buona fede, è tenuto al fine di evitare o di limitare il danno attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza, ex art. 1227, comma 2, c.c., non possono consistere in comportamenti pregiudizievoli per altre situazioni personali del danneggiato”
(Cass. Sez. L - Ordinanza n. 20589 del 24/07/2024).
Sul punto, dunque, la sentenza appellata va confermata in ordine alla condanna di alla restituzione a favore del della somma di € 83.589,00, Pt_1 CP_1 oltre agli interessi legali dai pagamenti al saldo, mentre va riformata, in ordine alla condanna, al capo 3) di al pagamento a favore del della Pt_1 CP_1 ulteriore somma di 96.448,24, dovendosi invece condannare l'APPELLANTE al pagamento a favore del , della somma di € 48.625,96 a titolo di CP_1 risarcimento del danno.
C) In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede in buona parte vittorioso il ) le CP_1 spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate per
1/3 ed essere poste per la residua parte a carico di ed a favore del Pt_1 [...]
quelle di primo grado e dei procuratori alle liti dell'appellato, che si sono CP_1 dichiarati antistatari, quelle di secondo grado, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 514/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il pagina 23 di 24 08/06/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. ACCOGLIE in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, CONDANNA l'APPELLANTE a pagare a la somma Controparte_1 di € 48.625,96 a titolo di risarcimento del danno;
2. DICHIARA le spese dei due gradi del giudizio compensate per 1/3 e CONDANNA
l'APPELLANTE a rifondere al la residua parte delle spese del primo CP_1 grado del giudizio ed ai suoi procuratori alle liti che si sono dichiarati antistatari, le spese del presente grado di giudizio, spese che si liquidano per l'intero in complessivi € 24.094,00 (14.103,00 + 9.991,00) per compensi professionali, oltre ai 2/3 di € 545,00 per esborsi di primo grado, rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge;
Firenze, camera di consiglio del 08.07.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1489/2023 promossa da:
(P.IVA ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
MANGOGNA ROBERTO (CF: C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
NOTTOLA ALESSANDRO (CF ) e dell'Avv. RAFFAELE C.F._3
DOBELLINI (CF ) CodiceFiscale_4
APPELLATO avverso la sentenza n. 514/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il
08/06/2023
pagina 1 di 24 CONCLUSIONI
In data 29.05.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis e in accoglimento dei motivi di appello, riformare la sentenza impugnata e rigettare la domanda avversaria di risoluzione del contratto, come anche la domanda restitutoria e risarcitoria, ordinando alla parte appellata la restituzione delle somme eventualmente ricevute in esecuzione, spontanea o forzosa, della sentenza impugnata;
in ipotesi, laddove ritenesse di dover accogliere la domanda avversaria di risoluzione del contratto, confermando sul punto la sentenza impugnata o anche in caso di sua parziale riforma, rigettare comunque la domanda risarcitoria, dichiarando tenuta parte appellante alla sola restituzione in favore di di della somma di euro 83.589,00, da parte appellata CP_1 versata in esecuzione del contratto risolto al netto della somma di euro 2.611,00 da parte appellante corrisposta in esecuzione del contratto, ritenuto non sussistere o comunque non provato il danno da parte appellata rivendicato in giudizio e dal Tribunale riconosciuto per un importo di euro 96.448,24.
In ipotesi ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento della domanda di risoluzione e di condanna al risarcimento del danno voglia l'Ecc.ma Corte accertare il concorso del creditore ex art. 1227 c.c., 1° e 2° c., e disporre, per l'effetto, la riduzione del danno richiesto e fatto pari ad euro 96.448,24, limitandolo alla sola differenza fra il rendimento che sarebbe stato conseguito con applicazione della tariffa omnicomprensiva vigente al momento dell'allaccio, pari ad euro 0,16 per kw/h e quello che sarebbe stato conseguito con l'ottenimento della tariffa di euro 0,268 Kwh. Vinte le spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) Dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello principale, per la tardiva impugnazione ovvero costituzione dell'appellante;
pagina 2 di 24 2) Dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di appello per mancanza dei requisiti di cui agli art. 342 e ss. del cpc, nonché, ex 348 bis cpc come novellato, per insussistenza del requisito della ragionevole probabilità di accoglimento ovvero insussistenza del fumus boni iuris richiesto ex lege;
3) Nel merito, rigettare integralmente l'appello perché improcedibile, inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e non provato;
4) In ognuna delle sopra considerate ipotesi, condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie in misura del 15% sui compensi a liquidarsi, ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014 e s.m.i. con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 514/2023 pubblicata il 08/06/2023, il Tribunale di Grosseto ha così deciso:
1) dichiara la risoluzione del contratto stipulato in data 23.6.2016 tra CP_1
e per inadempimento di quest'ultima;
[...] Parte_1
2) condanna a restituire a l'importo di € Parte_1 Controparte_1
83.589,00, oltre agli interessi legali dai pagamenti al saldo;
3) condanna a corrispondere a l'ulteriore Parte_1 Controparte_1 somma di € 96.448,24;
4) rigetta le domande attoree aventi a oggetto il risarcimento del danno da perdita di chance e di danni non patrimoniali;
5) condanna a rifondere a le spese legali, Parte_1 Controparte_1 che liquida complessivamente in € 545,00 per esborsi ed € 11.268,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda di volta a Controparte_1 sentir dichiarare l'intervenuta risoluzione, ai sensi dell'art. 1454 cc, del contratto, concluso con in data 23.6.2016, volto alla realizzazione Parte_1 di un impianto di produzione di energia elettrica attraverso l'installazione di una pala eolica, con lo scopo di cedere allo Stato l'energia elettrica prodotta pagina 3 di 24 attraverso l'immissione della stessa nella rete elettrica nazionale, beneficiando del sistema di incentivazione previsto dal D.M. 23.6.2016, e, per l'effetto, condannare la predetta convenuta, a restituirgli la somma di € 86.200,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché a risarcirgli la somma di € 96.448,24, a titolo di lucro cessante e di € 32.149,41 quale perdita della chance di ottenere un ulteriore guadagno, nell'ipotesi in cui fosse stato raggiunto il livello di produzione stimato nel Business Plan sottoscritto, nonché a ristorargli tutti i danni morali ed esistenziali da quantificarsi in via equitativa.
Si era costituita in giudizio , deducendo che da un lato, il Parte_1 contratto in data 23.6.2016, non conteneva alcun termine essenziale per realizzare l'impianto di produzione di energia elettrica attraverso l'installazione di una pala eolica, né per il suo allaccio in rete, né un proprio impegno a far ottenere al , la tariffa statale di € 268 per MW/h e dall'altro, che, in CP_1 data 27.12.2017, l'attore - in prosecuzione del programma stabilito con il contratto del 23.06.2016 e a superamento del medesimo - aveva sottoscritto il contratto di associazione in partecipazione, con il quale gli era stata attribuita, ai sensi dell'art. 2549 c.c., la partecipazione agli utili dell'impianto eolico, dedotti gli oneri gestione e le imposte e tasse afferenti al medesimo, in ragione della quota di capitale conferita.
La convenuta aveva, inoltre, allegato che la scelta del di chiedere la CP_1 risoluzione del contratto era stata prematura, anche in vista dell'imminente emanazione di un nuovo decreto per il triennio 2018-2020, che avrebbe potuto prevedere, per gli impianti allacciati entro un anno dalla sua futura pubblicazione, la conservazione delle precedenti tariffe omnicomprensive.
A detta di , dunque, l'attore non avrebbe potuto vedersi risarcire i danni Pt_1 correlati all'esecuzione del contratto, nel caso di sua risoluzione e, ad ogni modo, dalla somma di € 86.200,00 già versata, avrebbe dovuto scomputarsi l'importo di pagina 4 di 24 € 2.611,00, quale indennità ricevuta il 31.03.2017, mentre con riguardo all'eventuale danno risarcibile, avrebbe dovuto considerarsi, ex art. 1227 c.c., il concorso del fatto colposo del creditore, dal momento che il , laddove CP_1 avesse dato corso all'associazione in partecipazione ed avesse atteso il tempo necessario, avrebbe ricevuto gli utili della gestione, pur nella diversa misura dovuta ad una diversa tariffa omnicomprensiva.
La causa, dopo un vano tentativo di conciliazione, veniva decisa nei termini sopra illustrati.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di Parte_1
Contr seguito solo o o anche APPELLANTE) ha, quindi, convenuto in giudizio, Pt_1 innanzi questa Corte di Appello, (di seguito anche Controparte_1
APPELLATO) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
A. Sul capo 1 – nullità della sentenza, costitutiva, per violazione dell'art. 112
c.p.c. ed errata interpretazione delle disposizioni contrattuali - infondatezza della domanda accertativa;
B. Sui capi n. 2, 3 e 5 – errata interpretazione delle disposizioni contrattuali e violazione dell'art. 1223 c.c.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
Con ordinanza in data 11.04.2024, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
pagina 5 di 24 In data 29.05.20025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
IN VIA PRELIMINARE
Vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. in quanto il gravame ha consentito di cogliere la portata delle censure mosse avverso l'impugnata sentenza ed il gravame non risulta manifestamente infondato, tanto che la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
NEL MERITO
L'appello è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
A. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
L'APPELLANTE critica la sentenza impugnata per avere il Giudice di primo grado dichiarato la risoluzione del contratto del 23.06.2016, ai sensi degli artt. 1453 e
1455 c.c. anziché dell'art. 1454 c.c., come invece, chiesto dal , CP_1 violando in questo modo il principio di cui all'art. 112 c.p.c.
In altri termini, sostiene che la domanda del sarebbe, Pt_1 CP_1 esclusivamente, una domanda di accertamento della risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c. e non anche, neppure in via subordinata, una domanda di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., di talché, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la risoluzione di diritto del predetto contratto e non anche, come invece ha fatto, quella per inadempimento.
pagina 6 di 24 Inoltre, l'APPELLANTE, evidenzia che:
• nel contratto del 23.06.2016 non sarebbe stato indicato nessun termine per la realizzazione e la messa in marcia dell'impianto e nemmeno sarebbe stato previsto che essa si obbligasse ad ottenere la tariffa di € 268,00 prevista dal decreto MISE, pubblicato in G.U. il 29/6/2016, per gli impianti iscritti in posizione utile nelle procedure di registro e destinati a diventare operativi entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e quindi entro il 30/06/2017;
• nel business plan, elaborato per avere una previsione di rendimento e di remuneratività della macchina, venivano necessariamente impiegati criteri di elaborazione della ventosità media rilevata nei precedenti anni per il sito di installazione dell'impianto, senza alcuna garanzia, ovviamente, che il sito mantenesse negli anni e all'interno dell'anno stesso le medesime caratteristiche di ventosità;
• la tariffa vigente, a detta dell'APPELLANTE, al momento di elaborazione del piano di investimento e di sottoscrizione del contratto del 23/06/2016, era quella correttamente indicata in euro 268,00 stabilita dal precedente decreto MISE, ovvero quello del 6/07/2012, ma ancora, a tale data, non era stato pubblicato il decreto successivo che avrebbe potuto prevedere, a certe e ben precise condizioni, la possibilità di conservare tale tariffa oppure di applicarne una nuova.
A fronte di ciò, sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere Pt_1
l'esistenza del proprio inadempimento, tale da legittimare una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, per il solo fatto che, alla data del
30/06/2017, l'impianto non fosse stato realizzato ed allacciato alla rete elettrica, così vanificando la possibilità per il di conseguire la tariffa CP_1 omnicomprensiva incentivante prevista dal D.M. del 29/6/2016, pari ad € 268,00 per Kw/h, per gli impianti allacciati alla data del 30/06/2017.
pagina 7 di 24 Quanto alla errata interpretazione delle disposizioni contrattuali, sostiene Pt_1 che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che essa, allegando al contratto il
Business Plan, si fosse impegnata a garantire un rendimento minimo mediante la sottoscrizione di una polizza assicurativa che avrebbe garantito un rientro dell'investimento nella misura di almeno il 75% dei rendimenti previsti, oggetto invece di valutazione prognostica e prudenziale in quanto legati a variabili quali la ventosità del sito, tutelando l'investitore da eventuali cali di produzione o produttività dell'impianto e nel ritenere, quindi, che l'importo di € 96.448,24 fosse stato assicurato quale rendimento minimo garantito, giusta la previsione di stipula di una polizza di assicurazione.
A detta dell'APPELLANTE la somma di € 96.448,24 sarebbe stata indicata nel business plan quale previsione di rendimento dell'intera operazione negoziale, ovvero quale previsione del rendimento ricavabile nell'arco dei venti anni di gestione dell'impianto eolico, non essendo un rendimento assicurato, quanto piuttosto una previsione di redditività basata su una ventosità del sito solo teorica, e quindi su una previsione di produzione elettrica solo teorica, e in nessun modo certa e provata.
Replica l'APPELLATO sostenendo l'infondatezza del motivo in questione e delle considerazioni formulate da , in quanto il Giudice di prime cure, nel Pt_1 dichiarare la risoluzione del contratto in oggetto per l'inadempimento contrattuale della medesima, avrebbe, invece, ritenuto fondate le prospettazioni in punto di diritto da egli formulate, indipendentemente dalla qualificazione (di natura costitutiva e/o dichiarativa rispettivamente ex art. 1454 c.c. ovvero ex art. 1453
c.c.) della pronuncia impugnata, essendo questa fondata su un unico presupposto di diritto sostanziale, ovvero il “grave inadempimento contrattuale” posto in essere nell'ambito di un negozio sinallagmatico, da ai propri danni. Pt_1
pagina 8 di 24 A detta del , il giudice avrebbe il potere-dovere di qualificare CP_1 giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extra petizione o di ultrapetizione, soltanto ove si pronunci su una domanda diversa da quella proposta ovvero ecceda dai limiti della domanda stessa.
L'APPELLATO evidenzia, altresì, ai fini dell'inadempimento della controparte, che il termine contrattuale, entro il quale la pala eolica avrebbe dovuto essere installata ed allacciata alla rete elettrica, sebbene non espressamente indicato nel negozio intercorso, era quello del 30.06.2017, condizione temporale imprescindibile affinché egli avrebbe potuto beneficiare delle condizioni economiche cristallizzate nel programma di investimento in data 23.06.2016 ed integrato dal Business plan sottoscritto in data 24.06.2016.
Inoltre, sarebbe privo di rilievo giuridico il fatto che egli, in data 27.12.2017, avrebbe stipulato con , in prosecuzione del programma stabilito con il primo Pt_1 contratto, quello di associazione in partecipazione - con il quale la stessa , Pt_1 associante, gli avrebbe attribuito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2549 c.c. ed egli avrebbe accettato “la partecipazione agli utili dell'impianto eolico in premessa dedotti gli oneri gestione e le imposte e tasse afferenti l'impianto oggetto della presente scrittura, in ragione della percentuale di capitale conferita, ovvero la quota nominale come sotto evidenziata”.
Ciò posto, rileva innanzitutto il Collegio che, in tema di inadempimento contrattuale, nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche quella di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 c.c.
pagina 9 di 24 (Così Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23193 del 23/10/2020 e nello stesso senso
Sez. 1, Sentenza n. 11493 del 23/05/2014).
A ciò si aggiunga che “in virtù del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti”. (Sez. 3 - Ordinanza n. 30607 del 27/11/2018; Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 15724 del 18/07/2011: “risultando del tutto irrilevante la eventuale errata indicazione della norma invocata nell'atto introduttivo”).
Pertanto, la domanda del volta a sentir dichiarare l'inadempimento di CP_1
e l'intervenuta risoluzione, ex art 1454 c.c., del contratto sottoscritto in Pt_1 data 24.06.2016, non avrebbe precluso al Tribunale di delibare la domanda ai sensi dell'art. 1453 c.c., trattandosi di domanda minore, contenuta in quella più ampia di cui all' art. 1454 c.c., costituendo la diffida ad adempiere prevista da tale norma, un modo stragiudiziale che rafforza la tutela del contraente adempiente ai propri obblighi ed un mezzo di tutela più ampio, sia per quanto riguarda le modalità di esercizio, sia per la decorrenza e gli effetti.
Inoltre, dal momento che il Tribunale ha proceduto ad una diversa qualificazione all'azione intentata dal nel rispetto dei fatti allegati da quest'ultimo, CP_1 nessuna violazione dell'art. 112 c.p.c. è ravvisabile nella fattispecie, ove si consideri altresì che “l'intimazione da parte del creditore della diffida ad
pagina 10 di 24 adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., e l'inutile decorso del termine fissato per
l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento” (Cass. Sez. I, Ordinanza,
04/09/2023, n. 25703).
Nel merito, il Tribunale ha così argomentato: “A tal riguardo appaiono indicative anche le obiezioni contenute nelle lettere A), B) e D) della comparsa di costituzione e risposta, secondo cui il contratto del 2016 non contenesse un termine essenziale per realizzare l'impianto né per il suo allaccio in rete né un impegno della convenuta a ottenere la tariffa statale di € 268 per MW/h (lett. A), ovvero che tale negozio sarebbe stato soppiantato dal contratto di associazione in partecipazione siglato il 27.12.2017 (all. 3 della comparsa), con cui CP_3 avrebbe attribuito al sig. , ai sensi dell'art. 2549 c.c., la partecipazione CP_1 agli utili dell'impianto eolico dedotti gli oneri gestione e le imposte e tasse afferenti al medesimo, in ragione della percentuale di capitale conferita, ovvero la quota nominale conferita [lett. B) e D)]. Invero, per quanto concerne quest'ultimo rilievo è sufficiente rilevare come:
• è la stessa convenuta a dichiarare nel proprio atto difensivo che il contratto del
2017 fosse “in prosecuzione del programma stabilito con il contratto del
23/6/2016” (pag. 4);
• all'art. 12 del contratto del 2017 si legge: «Il presente contratto integra i precedenti accordi preliminari intervenuti tra le parti aventi per oggetto la partecipazione all'impianto»;
• all'art. 7 del contratto del 2017 si legge: «Il presente contratto di associazione in partecipazione s'intende attivato e valido dal momento di entrata in esercizio dell'impianto»; condizione che, come osservato, non s'è (ancora) avverata.
pagina 11 di 24 Viceversa, quanto alle prime osservazioni, si evidenzia che il sig. ha CP_1 chiesto la risoluzione del contratto non ai sensi dell'art. 1457 c.c., ma in virtù dell'inadempimento della convenuta di attivarsi tempestivamente per ottenere
l'accesso alla tariffa incentivante già prevista dal D.M. del 6.7.2012 - sulla base della quale l'attore partecipò all'affare in ragione delle aspettative di rientro dell'investimento prospettategli - e casualmente confermata dal D.M. 23.6.2016, denunciando l'intervenuta impossibilità di realizzare il programma di investimento proposto da a seguito dello spirare dei termini sanciti dal decreto CP_3 previgente. Né sembra fondata l'eccezione di volta a ricondurre il CP_3 contenuto indicato nel Business Plan allegato al contratto a una mera ed esemplificativa previsione del rendimento dell'investimento proposto condizionata alla produttività del sito. Infatti, per espressa pattuizione il Business Plan era da considerarsi “parte integrante del contratto” e nel medesimo furono dettagliatamente separati i “RENDIMENTI PREVISTI”, oggetto di valutazione prognostica e prudenziale, in quanto legati a variabili, quali in primis la ventosità del sito effettivamente riscontrata nel corso dell'esercizio, e i “RENDIMENTI
GARANTITI”, ovvero quelli assicurati dal proponente mediante la sottoscrizione di una polizza assicurativa che avrebbe garantito un rientro dell'investimento nella misura di almeno il 75% dei rendimenti previsti, tutelando l'investitore da eventuali cali di produzione o produttività dell'impianto (cfr. V° cpv. di pag. 2 del contratto). Il congegno negoziale architettato da per attrarre gli CP_3 investitori, pertanto, consisteva nell'assicurargli in via dilazionata non solo il rimborso integrale del capitale investito, ma anche un guadagno certo, oltre a un ricavo ipotetico legato a peculiari fattori;
così facendo, dunque, assunse CP_3 un'ulteriore obbligazione, di garanzia, rispetto quantomeno ai rendimenti qualificati in termini di certezza, con il precipitato che l'inadempimento della prestazione essenziale, conduce non solo alla risoluzione del contratto e alla ripetizione della somma già versata dall'utente - che decurtata per
pagina 12 di 24 compensazione con l'importo di € 2.611,00 elargitogli (all. 5 della convenuta) risulta pari ad € 83.589,00 (su cui vanno calcolati gli interessi legali dai singoli pagamenti al saldo, e senza alcuna rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta) -, ma anche alla corresponsione dell'ulteriore importo di € 96.448,24”.
Orbene, ritiene il Collegio che il Giudice di prime cure abbia correttamente ritenuto esistente il grave inadempimento di , sulla base delle seguenti Pt_1 considerazioni.
La proposta di investimento formulata da e sottoscritta dal , in Pt_1 CP_1 data 23.06.2016, riguardava la partecipazione in condominio, ovvero pro quota, a un investimento finalizzato alla realizzazione di un impianto eolico da installare in un sito individuato sul territorio nazionale dal proponente, nell'ambito del programma denominato “Mini Wind Farm”, al fine di produrre energia elettrica da immettere nella rete elettrica nazionale, beneficiando degli incentivi statali alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili fissati con il Decreto
Interministeriale del 06.07.2012 e poi confermati da quello del 23.06.2016
(recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico").
Infatti, nel contratto del 2016 si richiama il Business Plan - indicato come sua parte integrante - il quale nel determinare il rendimento dell'investimento proposto, faceva specifico richiamo alla tariffa omnicomprensiva 2012-2015, fissata con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con quello dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2012 e richiamata da quello del 2016.
Precisamente quest'ultimo decreto aveva strutturato l'incentivo in oggetto attraverso il riconoscimento al produttore, per un periodo di venti anni, della tariffa omnicomprensiva di € 268,00 (già stabilita con il DM del 2012) per l'acquisto, da parte dello Stato, di ciascun MW/h di energia elettrica prodotta pagina 13 di 24 dall'impianto, a condizione però che quest'ultimo venisse tempestivamente attivato. Infatti, ai sensi dell'art. 3 comma 4 dello stesso Decreto interministeriale
23.06.2016, rubricato “Oggetto e ambito di applicazione”: “Il DM 6 luglio 2012 continua ad applicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi del medesimo decreto e agli impianti che accedono direttamente ai meccanismi d'incentivazione, entrati in esercizio nei trenta giorni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che presentino domanda di accesso agli incentivi nei termini di cui all'articolo 21 del DM 6 luglio 2012. Le tariffe determinate ai sensi del medesimo decreto sono attribuite altresì agli impianti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), fermo restando che per tali impianti si applicano le modalità e le condizioni di accesso agli incentivi di cui al presente decreto”
Ebbene, risulta “incontroverso”, come sostenuto dal Giudice di primo grado, “che
l'impianto eolico oggetto dell'investimento non fosse entrato in esercizio né all'epoca della diffida ad adempiere inoltrata dall'attore ex art. 1454 c.c. (marzo
2018) né a quella della notifica della citazione (ovvero novembre 2018) né vi è prova che esso sia oggi attivo, avendo la convenuta solo depositato alcuni documenti da cui emerge il collocamento in graduatoria per la tariffa incentivante stabilita dal D.M. 4.7.2019, pari ad € 90 MW/h (Doc da 7-18 fasc.1° di parte appellante)”.
È, per converso, documentato che il avesse versato a quanto CP_1 Pt_1 dovuto – ossia il 15% dell'investimento complessivo pari ad € 85.950,00 – oltre l'ulteriore somma di € 250,00 per spese una tantum di gestione contratto per un totale di € 86.200,00 e che, nonostante ciò, non avesse ottemperato ai Pt_1 propri obblighi scadenzati.
Da tanto risulta evidente come si possa riscontrare nel comportamento dell'APPELLATO un grave inadempimento, che ha fatto venir meno, l'interesse del pagina 14 di 24 a coltivare l'operazione finanziaria in questione e, quindi, ad ottenere CP_1 da le prestazioni restitutorie su di essa gravanti di rimborso annuale del Pt_1 capitale investito secondo le previsioni del Business Plan allegato al contratto.
Infatti, non avrebbe avuto alcun senso, ritenere che, con la sottoscrizione del contratto di associazione in partecipazione, l'interesse del avesse CP_1 avuto adeguata soddisfazione, senza risoluzione del contratto del 2016, posto che il primo contratto era in prosecuzione del precedente e presupponeva anch'esso, per la sua efficacia, l'avvenuta attivazione dell'impianto, come si legge all'art. 7:
“il presente contratto di associazione in partecipazione s'intende attivato e valido dal momento di entrata in esercizio dell'impianto per una durata complessiva di
20 anni, cesserà alla scadenza dei 20 anni senza necessità che intervenga disdetta dell'una o dell'altra parte”.
Ciò sta a significare, dunque, che, non essendo l'impianto eolico de quo entrato in esercizio, né al momento della diffida ad adempiere (marzo 2018), né al momento della introduzione del presente giudizio, il contratto di associazione in partecipazione del 27.12.2017 non avesse ancora esplicato i propri effetti, con la conseguenza che il rapporto commerciale tra le parti continuava ad essere disciplinato dal primo contratto del 2016.
Pertanto, il Giudice di primo grado, una volta valutato il contenuto di quest'ultimo contratto - validamente interpretato secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt.
1362 e segg. c.c. - ed accertato il grave inadempimento di , non ha limitato Pt_1 il proprio esame all'accertamento della risoluzione di diritto, conseguente alla diffida ad adempiere intimata dal , rimasta senza esito, ai sensi CP_1 dell'art. 1454 c.c., ma ha correttamente pronunciato, ritenendone sussistenti i presupposti, in fatto ed in diritto, in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità, la risoluzione del contratto in argomento, per inadempimento, ex art.
pagina 15 di 24 1453 c.c., dovendo la relativa domanda ritenersi implicita per il suo minore contenuto rispetto alla prima formulata dal . CP_1
La pronuncia del Tribunale deve ritenersi corretta anche nel merito, in quanto, avendo l'APPELLATO prodotto il contratto del 23.06.2016 ed allegato l'inadempimento del medesimo, sarebbe spettato a l'onere di provare che Pt_1 tale inadempimento non fosse a sé imputabile, ma tale prova non è stata adeguatamente fornita, né può inferirsi dalla stipula del contratto di associazione in partecipazione, essendo quest'ultimo, seppure sorretto da una causa concreta diversa da quella del contratto rimasto inadempiuto, comunque concluso sul presupposto della regolare attivazione dell'impianto eolico, come previsto all'art. 7 ed essendo stato, come detto, inefficace alla data della diffida ad adempiere e della proposizione della domanda di risoluzione.
aveva infatti, espressamente assunto l'obbligo di garantire, nel caso in cui i Pt_1 rendimenti effettivi fossero risultati inferiori a quelli previsti, con la copertura assicurativa almeno il minimo riportato nel 75% del rendimento netto stimato, garanzia contrattuale coperta da assicurazione in caso di “guasto macchina”.
La sentenza, pertanto, sul punto va confermata.
B. La seconda censura alla sentenza impugnata è in parte fondata
L'APPELLANTE con il secondo motivo – da prendere in considerazione nel caso in cui questa Corte avrebbe ritenuto sussistente il grave inadempimento confermando la dichiarata risoluzione del contratto de quo - critica la sentenza impugnata, nella parte in cui l'ha condannata, oltre che alla restituzione della somma versata da in esecuzione del contratto, pari ad € 83.589,00, CP_1 anche al risarcimento del danno da mancato guadagno, per una somma pari ad €
96.448,24, sulla base del fatto che essa , avendo allegato al contratto il Pt_1
Business Plan, si sarebbe impegnata a garantire un rendimento minimo, mediante pagina 16 di 24 la sottoscrizione di una polizza assicurativa, che idonea ad assicurare un rientro dell'investimento, nella misura di almeno il 75% dei rendimenti previsti.
A detta dell'APPELLANTE tale statuizione è infondata, per le seguenti considerazioni.
Innanzitutto, la somma di € 96.448,24, indicata nel Business Plan, non sarebbe stata un rendimento assicurato, quanto piuttosto una previsione di redditività basata su una ventosità del sito solo teorica e, quindi, su una previsione di produzione in nessun modo certa e provata. Infatti, con il contratto del
23.06.2016, sarebbe stato stabilito unicamente che, nel caso in cui si fosse verificata una produttività della macchina inferiore alle previsioni, a causa di guasti e di mancata produzione della macchina stessa, sarebbe stato garantito, mediante copertura assicurativa e sua attivazione al verificarsi del sinistro, il 75% del rendimento previsto.
In secondo luogo, a detta dell'APPELLANTE il Tribunale, accogliendo la domanda risarcitoria del , avrebbe ingiustamente riconosciuto a quest'ultimo, CP_1 quale parte intimante la risoluzione, che aveva scelto di rinunciare a ricevere la prestazione contrattuale, il valore economico di quest'ultima, ovvero quello che la parte stessa avrebbe potuto ricavare, secondo le previsioni di rendimento, dalla gestione ventennale dell'impianto di produzione di energia elettrica.
In realtà, insiste , chi chiede la risoluzione del contratto, non può ottenere Pt_1 la controprestazione economica del contratto risolto, atteso che la risoluzione implica la rinuncia all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, quindi, la rinuncia alla controprestazione e al risultato economico che l'esecuzione del contratto avrebbe potuto apportare, occorrendo distinguere, a suo dire, il danno da inadempimento, dal danno da risoluzione, dovendo, le conseguenze immediate e dirette di cui all'art. 1223 c.c., essere causalmente rapportate, non all'inadempimento in quanto tale, ma alla risoluzione che il creditore attiva in pagina 17 di 24 ragione del mancato conseguimento della prestazione. Il danno risarcibile, precisa l'APPELLANTE, nel caso in cui il creditore domandi insieme al risarcimento l'adempimento coattivo, si configura come quel pregiudizio economico che riflette una effettiva diminuzione del patrimonio del creditore e, in particolare, che coincide con il valore che il medesimo patrimonio avrebbe avuto se la prestazione dovuta fosse stata correttamente realizzata (c.d. interesse positivo), mentre nel caso in cui il creditore agisca per la risoluzione si configura unicamente con il valore che il patrimonio avrebbe avuto se il creditore non avesse impiegato risorse nell'operazione economica rimasta poi inattuata (c.d. interesse negativo).
Infine, l'APPELLANTE lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione da lui sollevata in primo grado, in base alla quale, nella denegata ipotesi fosse stata accolta la domanda risarcitoria avversaria, avrebbe dovuto essere accertato il concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227, primo e secondo comma, c.c.. Precisamente, ai fini della determinazione dell'ammontare del danno risarcibile, avrebbe dovuto essere considerato il fatto che, se il creditore avesse atteso il tempo necessario all'allaccio e avesse dato corso all'associazione in partecipazione, avrebbe ricevuto gli utili della gestione, pur nella diversa misura dovuta a diversa tariffa omnicomprensiva, con la conseguenza che il danno sarebbe stato rappresentato dalla differenza fra quanto il avrebbe CP_1 potuto ricevere in forza della diversa tariffa concessa con la collocazione in posizione utile nella graduatoria (pari a 160,00 in luogo di 268,00) e quanto ipotizzato in caso di applicazione della tariffa di 268,00.
Replica l'APPELLATO, sostenendo l'infondatezza del motivo e, di contro, la correttezza della sentenza impugnata, laddove il Tribunale ha condannato Pt_1 al pagamento, a titolo risarcitorio, della ulteriore somma di € 96.448,24, corrispondente al mancato guadagno patito, quale conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 c.c., del grave inadempimento contrattuale della pagina 18 di 24 stessa la società convenuta. A suo dire, infatti, il contratto in esame avrebbe distinto espressamente i rendimenti previsti, dai rendimenti garantiti, i quali ultimi, sarebbero stati assicurati dal proponente all'investitore, tramite garanzia del rientro dell'investimento, nella misura di almeno il 75% dei rendimenti previsti nel business plan, e ciò mediante la sottoscrizione di una polizza assicurativa “all risk”, che avrebbe tutelato l'investitore da qualsiasi ipotesi di diminuzione di produzione o di produttività dell'impianto.
Ciò posto, al Collegio preme, innanzitutto, sottolineare che la parte non inadempiente, oltre alla risoluzione del contratto può chiedere ex art. 1458 c.c. la restituzione di quanto già eseguito, salvo che si tratti di contratti di durata, per i quali può semmai trovare applicazione l'art. 1526 c.c., nonché il risarcimento del danno.
Da tempo, in dottrina, si discute, se la risoluzione del contratto per inadempimento consenta al contraente non inadempiente di domandare il risarcimento dell'interesse negativo (ossia l'interesse della parte risolvente a non stipulare un contratto destinato a divenire inefficace) oppure dell'interesse positivo (ossia il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante)
La giurisprudenza di legittimità ha sempre condiviso la prima soluzione, affermando, da ultimo, che ““nei contratti a prestazioni corrispettive, alla risoluzione per inadempimento si accompagna il diritto, per il contraente fedele, al risarcimento del danno, non limitato all'interesse negativo ("id quod interest contractum non fuisse") ma esteso all'interesse positivo ("quantum lucrari potuit"), atteso, per un verso, che l'azione di risoluzione è alternativa all'azione di adempimento, la quale è senz'altro finalizzata al conseguimento dell'interesse positivo e considerato, per altro verso, che, diversamente opinando, la responsabilità (contrattuale) per inadempimento coinciderebbe "quoad
pagina 19 di 24 effectum" con la responsabilità precontrattuale, venendosi a trattare in modo uguale situazioni diverse”(Cass. Ordinanza n. 28022 del 14/10/2021).
Tale principio di diritto circa la risarcibilità del danno in caso di risoluzione del contratto, nella misura dell'interesse positivo, che il Collegio intende far proprio, è preferibile in quanto come si legge nella precisata ordinanza della S.C.: “(a)l'art.
1453 c.c. consente alla parte fedele il rimedio sia dell'azione di adempimento, sia dell'azione di risoluzione e del risarcimento del danno;
ma poiché l'azione di adempimento è senz'altro finalizzata al conseguimento dell'interesse positivo, il rimedio risarcitorio non potrebbe avere oggetto diverso, in virtù del c.d. principio di indifferenza del risarcimento del danno;
(b) se il risarcimento fosse limitato al solo interesse negativo, esso non potrebbe costituire un adeguato disincentivo all'inadempimento, in contrasto con la generale funzione di deterrence pacificamente attribuita alla responsabilità civile;
(c) l'art. 1518 c.c., nel fissare un criterio semplificato per il risarcimento del danno in caso di risoluzione del contratto di vendita, fa espresso riferimento alla lesione dell'interesse contrattuale positivo;
(d) se in caso di risoluzione fosse dovuto a titolo di risarcimento il solo interesse negativo, la responsabilità per inadempimento verrebbe a coincidere quoad effectum con la responsabilità precontrattuale, il che significherebbe trattare in modo uguale casi diversi”.
Pertanto, nella fattispecie – a differenza dell'ipotesi di responsabilità precontrattuale in cui la misura del danno risarcibile è normalmente correlata all'interesse negativo - il risarcimento del danno deve essere tale da porre il
[...]
nella stessa situazione economica in cui si sarebbe trovato se CP_1
l'inadempimento non si fosse verificato ed il contratto avesse avuto regolare esecuzione e deve, quindi, comprendere sia il danno emergente, che il lucro cessante, quest'ultimo consistente nell'incremento patrimoniale netto che il pagina 20 di 24 creditore avrebbe conseguito, se il contratto fosse stato regolarmente eseguito, dandosi rilievo tuttavia al fatto che trattasi di contratto di durata.
Come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, nel Business Plan, da considerarsi “parte integrante del contratto”, erano dettagliatamente distinti i rendimenti previsti dai rendimenti garantiti. In particolare, i primi consistevano in una previsione prognostica, ma comunque prudenziale, dei rendimenti attesi, che sarebbe potuta variare in relazione alla ventosità del sito effettivamente riscontrata nel corso dell'esercizio, mentre i secondi costituivano i rendimenti
“certi”, in quanto assicurati dalla al , mediante la stipula di una Pt_1 CP_1 polizza assicurativa, che avrebbe appunto garantito un rientro dell'investimento nella misura di almeno il 75% dei rendimenti previsti, tutelando l'APPELLATO da qualsiasi ipotesi di diminuzione di produzione o di produttività dell'impianto. Tutto questo per assicurare comunque un determinato livello di rientro economico dell'investimento.
In calce al Business Plan è infatti, riscontrabile il seguente resoconto:
Totale Versato: Euro 85.950,00
Totale rimborsato durante i 20 anni Euro 60.165,00 Parte Totale rimborsato ai 20 anni chiusura Euro 25.785,00
Totale utili netti stimati a 20 GAR Euro 128.597,65 Parte Totale Utili netti garantiti a 20 anni Euro 96.448,24
Da tanto si comprende che, se il programma di investimento proposto fosse stato attuato, l'APPELLATO avrebbe ottenuto, oltre all'integrale rimborso del capitale versato, quantomeno un utile netto garantito pari ad € 96.448,24.
Va considerato tuttavia, che il risarcimento va accordato alla data della presente decisione, di talché il suddetto importo deve essere attualizzato.
pagina 21 di 24 Pertanto, considerato che il al 23.06.2036 (ossia dopo 20 anni dalla CP_1 stipula del contratto del 2016) avrebbe dovuto ottenere l'importo di € 96.448,24, ne deriva che al luglio 2025, ha diritto ad ottenere la somma di € 48.625,96
(4.822,41 x 10 anni ed 1 mese), ove si consideri che per dieci anni avrebbe ottenuto € 48.224,10 e per un mese la somma di € 401,86.
Ne deriva che erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente, in capo al medesimo, il diritto ad essere risarcito a titolo di lucro cessante, della intera somma di € 96.448,24, sopra indicata
Quanto all'invocato concorso colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 comma 1
e 2 c.c. la Corte rileva che la prima ipotesi “riguardando il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, va distinta da quella disciplinata dal comma 2 dello stesso articolo la quale, riferendosi al comportamento, successivo all'evento, con il quale il medesimo danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno ovvero non ne abbia ridotto l'entità, attiene al danno-conseguenza” (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 1165 del 21/01/2020).
Applicando tale principio alla fattispecie concreta, ritiene il Collegio che nessuna concorrente responsabilità possa essere ascritta al , il quale in CP_1 presenza di un inadempimento di non scarsa importanza della controparte contrattuale, odierna APPELLANTE, aveva tutto il diritto di ottenere – come ha fatto - la risoluzione del contratto, diritto che esclude una sua responsabilità in quanto correttamente esercitato e non abusato.
Lo stesso dicasi per l'ipotesi di cui all'art. 1227 comma 2 c.c., in quanto per le medesime ragioni, il non era tenuto ad evitare il danno o quantomeno CP_1 ad attenuarne le conseguenze, per il fatto di aver correttamente esercitato un proprio diritto e di non aver violato i principi di correttezza e buona fede che l'art. 1175 c.c. e l'art. 1375 c.c. impongono al creditore nell'esecuzione del contratto.
pagina 22 di 24 Peraltro, “in tema di risarcimento del danno, le condotte attive (da valutarsi con giudizio prognostico ex ante) a cui il creditore, in applicazione del dovere generale di buona fede, è tenuto al fine di evitare o di limitare il danno attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza, ex art. 1227, comma 2, c.c., non possono consistere in comportamenti pregiudizievoli per altre situazioni personali del danneggiato”
(Cass. Sez. L - Ordinanza n. 20589 del 24/07/2024).
Sul punto, dunque, la sentenza appellata va confermata in ordine alla condanna di alla restituzione a favore del della somma di € 83.589,00, Pt_1 CP_1 oltre agli interessi legali dai pagamenti al saldo, mentre va riformata, in ordine alla condanna, al capo 3) di al pagamento a favore del della Pt_1 CP_1 ulteriore somma di 96.448,24, dovendosi invece condannare l'APPELLANTE al pagamento a favore del , della somma di € 48.625,96 a titolo di CP_1 risarcimento del danno.
C) In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede in buona parte vittorioso il ) le CP_1 spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate per
1/3 ed essere poste per la residua parte a carico di ed a favore del Pt_1 [...]
quelle di primo grado e dei procuratori alle liti dell'appellato, che si sono CP_1 dichiarati antistatari, quelle di secondo grado, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 514/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il pagina 23 di 24 08/06/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. ACCOGLIE in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, CONDANNA l'APPELLANTE a pagare a la somma Controparte_1 di € 48.625,96 a titolo di risarcimento del danno;
2. DICHIARA le spese dei due gradi del giudizio compensate per 1/3 e CONDANNA
l'APPELLANTE a rifondere al la residua parte delle spese del primo CP_1 grado del giudizio ed ai suoi procuratori alle liti che si sono dichiarati antistatari, le spese del presente grado di giudizio, spese che si liquidano per l'intero in complessivi € 24.094,00 (14.103,00 + 9.991,00) per compensi professionali, oltre ai 2/3 di € 545,00 per esborsi di primo grado, rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge;
Firenze, camera di consiglio del 08.07.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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