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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/06/2025, n. 2805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2805 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15122/2024 tra
Parte_1
[...] [...]
Parte_2
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 5.06.2025 ad ore 12.00, avanti il Giudice dott.ssa Silvia Zeminian, è presente l'avv. Silvia Zanin per parte ricorrente. Nessuno è presente per parte resistente.
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Zanin precisa come da note conclusive e ne chiede l'accoglimento.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Zeminian
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15122/2024 promossa da:
(cod. fisc. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(cod. fisc. ) nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
(cod. fisc. , nato a [...], [...]5 Parte_2 C.F._3
tutti residenti in [...], con l'avv. Silvia Zanin (cod. fisc. ) C.F._4
RICORRENTI
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...] piazza Vittoria n. 97 Controparte_1
(C.F. ) C.F._5 con l'avv. Carlotta Pedrali (C.F. ) RESISTENTE C.F._6
Conclusioni di parte ricorrente: come da note conclusive.
Conclusioni di parte resistente: come da comparsa di costituzione.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno intimato alla OR Parte_1 Parte_2 Parte_2 Pt_3
sfratto per morosità con riferimento al contratto di locazione avente ad oggetto un immobile ad
[...]
uso abitativo situato in Martellago (VE) in piazza Vittoria n. 97, lamentando il mancato versamento di canoni di locazione ed oneri accessori per euro 7.199,00.
pagina 2 di 4 L'intimata si è opposta allo sfratto, contestando la sussistenza della morosità, deducendo di avere interamente sanato la morosità per i canoni e contestando la debenza degli oneri accessori, in ragione di quanto previsto dal contratto e stanti i pagamenti tempo per tempo pervenuti, e chiedendo, in via riconvenzionale, la rideterminazione dei canoni a fronte dei vizi presenti nell'immobile.
All'esito del procedimento sommario di convalida di sfratto, questo Tribunale, con ordinanza ex art. 665 c.p.c. in data 26.07.2024 ha disposto il rilascio dell'immobile, disponendo il mutamento del rito.
Parte ricorrente ha depositato memorie integrative, nel mentre parte resistente nulla ha depositato nel giudizio di merito.
Nel corso del giudizio parte ricorrente ha dato conto che tra le parti era intercorso accordo per il pagamento da parte della resistente della complessiva somma di euro 6.500,00, ma che tale accordo era stato immediatamente disatteso dalla OR , la quale però nulla aveva versato, sicchè CP_1
l'accordo doveva ritenersi risolto.
In merito all'ammontare della morosità parte ricorrente ha documentato che erano maturati in capo alla resistente canoni di locazione fino al rilascio dell'immobile, avvenuto a metà novembre 2024, detratto l'acconto ricevuto di euro 1.720,00, pari ad euro 1.290,00 e spese condominiali per un totale di euro
7.447,00.
La morosità alla data del rilascio in capo alla resistente era, quindi, pari ad euro 8.737,00.
Fermo quanto accertato in merito al persistere della morosità, parte resistente non ha dato prova in corso di causa dei dedotti vizi dell'immobile, sicchè la domanda svolta in via riconvenzionale va disattesa.
Da quanto sopra, deve ritenersi che vi sia stato da parte resistente un inadempimento grave, atto a giustificare la risoluzione del contratto.
Nel caso di specie, alla luce del contegno processuale tenuto da parte resistente, che pure ha aderito alla mediazione, con ciò dimostrando la volontà di risolvere bonariamente, e, pur non avendo rispettato gli accordi, ha rilasciato l'immobile spontaneamente, non risultano ricorrere i presupposti di mala fede o colpa grave per procedere alla condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
- accertato l'inadempimento della resistente, accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la risoluzione pagina 3 di 4 del contratto di locazione ad uso diverso di data 10.08.2022 relativo all'immobile sito in Martellago
(VE) in piazza Vittoria n. 97;
- nulla per il rilascio;
- condanna la resistente al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di euro 8.737,00 per canoni di locazione ed oneri accessori scaduti, oltre interessi legali sulle singole mensilità dalla scadenza al saldo;
- condanna la resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida in complessivi 2.540,00 per compensi ed euro 165,15 per esborsi, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e CPA.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Venezia, 5.06.2025.
Il Giudice dott. Silvia Zeminian
pagina 4 di 4
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15122/2024 tra
Parte_1
[...] [...]
Parte_2
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 5.06.2025 ad ore 12.00, avanti il Giudice dott.ssa Silvia Zeminian, è presente l'avv. Silvia Zanin per parte ricorrente. Nessuno è presente per parte resistente.
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Zanin precisa come da note conclusive e ne chiede l'accoglimento.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Zeminian
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15122/2024 promossa da:
(cod. fisc. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(cod. fisc. ) nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
(cod. fisc. , nato a [...], [...]5 Parte_2 C.F._3
tutti residenti in [...], con l'avv. Silvia Zanin (cod. fisc. ) C.F._4
RICORRENTI
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...] piazza Vittoria n. 97 Controparte_1
(C.F. ) C.F._5 con l'avv. Carlotta Pedrali (C.F. ) RESISTENTE C.F._6
Conclusioni di parte ricorrente: come da note conclusive.
Conclusioni di parte resistente: come da comparsa di costituzione.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno intimato alla OR Parte_1 Parte_2 Parte_2 Pt_3
sfratto per morosità con riferimento al contratto di locazione avente ad oggetto un immobile ad
[...]
uso abitativo situato in Martellago (VE) in piazza Vittoria n. 97, lamentando il mancato versamento di canoni di locazione ed oneri accessori per euro 7.199,00.
pagina 2 di 4 L'intimata si è opposta allo sfratto, contestando la sussistenza della morosità, deducendo di avere interamente sanato la morosità per i canoni e contestando la debenza degli oneri accessori, in ragione di quanto previsto dal contratto e stanti i pagamenti tempo per tempo pervenuti, e chiedendo, in via riconvenzionale, la rideterminazione dei canoni a fronte dei vizi presenti nell'immobile.
All'esito del procedimento sommario di convalida di sfratto, questo Tribunale, con ordinanza ex art. 665 c.p.c. in data 26.07.2024 ha disposto il rilascio dell'immobile, disponendo il mutamento del rito.
Parte ricorrente ha depositato memorie integrative, nel mentre parte resistente nulla ha depositato nel giudizio di merito.
Nel corso del giudizio parte ricorrente ha dato conto che tra le parti era intercorso accordo per il pagamento da parte della resistente della complessiva somma di euro 6.500,00, ma che tale accordo era stato immediatamente disatteso dalla OR , la quale però nulla aveva versato, sicchè CP_1
l'accordo doveva ritenersi risolto.
In merito all'ammontare della morosità parte ricorrente ha documentato che erano maturati in capo alla resistente canoni di locazione fino al rilascio dell'immobile, avvenuto a metà novembre 2024, detratto l'acconto ricevuto di euro 1.720,00, pari ad euro 1.290,00 e spese condominiali per un totale di euro
7.447,00.
La morosità alla data del rilascio in capo alla resistente era, quindi, pari ad euro 8.737,00.
Fermo quanto accertato in merito al persistere della morosità, parte resistente non ha dato prova in corso di causa dei dedotti vizi dell'immobile, sicchè la domanda svolta in via riconvenzionale va disattesa.
Da quanto sopra, deve ritenersi che vi sia stato da parte resistente un inadempimento grave, atto a giustificare la risoluzione del contratto.
Nel caso di specie, alla luce del contegno processuale tenuto da parte resistente, che pure ha aderito alla mediazione, con ciò dimostrando la volontà di risolvere bonariamente, e, pur non avendo rispettato gli accordi, ha rilasciato l'immobile spontaneamente, non risultano ricorrere i presupposti di mala fede o colpa grave per procedere alla condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
- accertato l'inadempimento della resistente, accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la risoluzione pagina 3 di 4 del contratto di locazione ad uso diverso di data 10.08.2022 relativo all'immobile sito in Martellago
(VE) in piazza Vittoria n. 97;
- nulla per il rilascio;
- condanna la resistente al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di euro 8.737,00 per canoni di locazione ed oneri accessori scaduti, oltre interessi legali sulle singole mensilità dalla scadenza al saldo;
- condanna la resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida in complessivi 2.540,00 per compensi ed euro 165,15 per esborsi, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e CPA.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Venezia, 5.06.2025.
Il Giudice dott. Silvia Zeminian
pagina 4 di 4