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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2850 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 18809/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il giorno 20/02/2025, nella 12 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Annalisa Speranza, viene celebrata in trattazione scritta la causa
TRA
Parte_1
- Opponente
E
Controparte_1
- opposta
Il Giudice
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, decide la causa come di seguito.
N.R.G. 18809/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in per-
sona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
1
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto: altre ipotesi ex art. 1655 ss. c.c.
TRA
, (c.f. ), residente in [...]alla Parte_1 CodiceFiscale_1
Via A. Scarlatti n. 188, elett.te dom.ta in Napoli alla Via Salvator Rosa n. 44,
presso lo studio dell'avv. Giuseppe Munno (c.f. ), dal C.F._2
quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce all'atto di opposizione;
PEC:
Email_1
OPPONENTE
e
(CF: , res.te Controparte_1 C.F._3
a Pozzuoli (Na) in contrada La Schiana n.2, elett.te dom.ta in Salerno alla via
Trento n. 17, presso lo studio dell'Avv. Angelo Cennamo (CF:
) dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura apposta a C.F._4
margine all'atto di costituzione;
PEC: Email_2
.salerno.it.
[...] CP_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate in data 20.02.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare va confermata la competenza del tribunale adito per essere sta-
ta l'eccezione non compiutamente articolata e va richiamata sul punto l'ordinanza del 05.12.2022.
Nel merito, l'opposizione proposta da è fondata e, pertanto, il Parte_1
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decreto ingiuntivo opposto n. 5233/2022, emesso dal Tribunale di Napoli in data
06.06.2022 va revocato.
È necessario premettere che, nell'ambito del giudizio di opposizione monitorio,
occorre procedere a valutare la fondatezza della pretesa creditoria. L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo gra-
do, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in con-
traddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria dell'opposto creditore, che ha ri-
chiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in ma-
teria di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente debitore quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
come secondo corollario discende che il giudice dell'opposizione non valuta più solo la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i.,
essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tanto premesso, l'onere di provare la fondatezza e l'entità della pretesa creditoria grava sull'opposta che, nella specie, non forniva sufficiente prova della fondatez-
za del credito.
Orbene, a sostegno della propria pretesa l'opposta de- Controparte_1
duceva di essere comproprietaria dell'immobile sito in Salerno alla Via Benedet-
to Croce n.64 unitamente ai fratelli e Controparte_3 Parte_1
quest'ultima opponente nel giudizio de quo, circostanza non contestata, e di aver stipulato in data 05.11.2020 un contratto di appalto con la ditta “Cuper Costru-
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zioni Generali Srl” per l'esecuzione di lavori urgenti nel suddetto immobile, al fine di dare seguito ad un atto di intimazione avente n. Prot. 30882/20 notificato in data 03.02.2020 a tutti i comproprietari dal
[...]
del bene in comunione (cfr. all. 3 – Controparte_4
fasc. parte opposta).
L'opposta deduceva altresì di aver comunicato ai comproprietari i lavori eseguiti ed i relativi costi con pec dell'11.01.2022 e del 26.01.2022, che depositava, e di avere pertanto diritto alla restituzione di 1/3 della quota di spesa personalmente sostenuta di €24.750,00, di cui €19.520,00 per i lavori di consolidamento e di messa in sicurezza dell'immobile in comunione come da fatture di pagamento n.
FPR 9/20 del 04.11.2020 e n. FPR 4/21 del 21.02.2021, ed €5.234,00 per la pre-
stazione del RA , giusta fatture di pagamento n. 1 del Controparte_5
02.11.2020 e n. 1 del 11.02.2021 (cfr. all.2 – fasc. parte opposta), deducendo di averle regolarmente pagate con assegni bancari di €9.760,00 ciascuno, tutti emessi a seguito del completamento dei lavori avvenuto nel novembre 2020 e muniti dei relativi solleciti comunicati all'opponente a mezzo pec del 06.04.2022.
Orbene, giova rilevare che al contratto de quo è da applicarsi la disciplina di cui agli artt. 1100 e ss c.c., in materia di spese di conservazione e di lavori eseguiti sulla cosa oggetto di comunione, secondo cui “il partecipante che, in caso di tra-
scuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese neces-
sarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso”.
Pertanto, ai fini del rimborso suddetto per la conservazione della cosa comune,
va accertato non solo il presupposto della necessità della spesa sostenuta, ma al-
tresì quello dell'inattività degli altri comproprietari, poiché solo la sussistenza di tali elementi consente ad un partecipante di anticipare la spesa al fine di evitare il
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deterioramento della cosa, nei cui confronti egli stesso e tutti gli altri vantano un oggettivo interesse, al fine di chiederne il relativo rimborso (cfr. Cass. Civ. sent
n. 14758/2016).
Nel caso di specie, quanto al primo presupposto della necessità della spesa soste-
nuta, questo si ritiene sufficientemente provato dall'opposta, la quale allegava agli atti la prova dell'indispensabilità dei lavori eseguiti al fine di evitare il dete-
rioramento dell'immobile in comune, e depositava la diffida del 16.01.2020 per interventi di messa in sicurezza notificata a cura dell'amministratore del condo-
minio a tutti i comproprietari, l'intimazione del notificato Controparte_4
agli stessi in data 12.02.2020, nonché la relazione tecnica a firma del geom.
[...]
incaricato dall'opposta di descrivere le effettive condizioni CP_5
dell'immobile.
Analogamente non può dirsi con riguardo al secondo presupposto, dal momento che l'opposta non produceva alcuna prova di aver preventivamente interpellato la sorella al fine di renderla edotta del suo intendimento di eseguire i lavori, né i re-
lativi costi preventivati, comunicandole la circostanza di avere effettivamente eseguito i lavori solo dopo il loro completamento avvenuto nel mese di novembre
2020. Al riguardo, infatti, gli unici documenti prodotti in giudizio dall'opposta risultano essere le comunicazioni dell'11.01.2022 e del 26.01.2022, quindi solo due anni dopo il termine dei lavori (cfr. all. 1 e 4 – fasc. parte opposta).
Sul punto, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, “escludendo ogni
rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, il comunista che, in caso di trascuranza
degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie
per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di
aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli
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altri partecipanti o l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ul-
timi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza
della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque
su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei la-
vori; ciò a differenza di quanto previsto in tema di condominio di edifici, ove il
rimborso delle spese sostenute per la conservazione della cosa comune è condi-
zionato al più stringente presupposto dell'urgenza, tenuto conto che i beni pre-
detti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché
la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa inter-
ferire nella loro amministrazione (Cass. Civ. Sez. 6, n. 5465 del 18/02/2022;
Cass.
9.9.2013 n. 20652; Cass.
3.8.2001 n. 10738).
Nella specie, considerato che la ripetibilità delle spese sostenute dal singolo par-
tecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, è limitata solo a quel-
le necessarie alla conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua inte-
grità, e che dagli atti si evince che il ordinava l'esecuzione Controparte_4
degli interventi indispensabili per la messa in sicurezza dell'immobile oggetto di comunione con un atto di intimazione effettivamente notificato anche all'opponente, ciò non esime l'opposta dall'onere di provare l'avvenuta preventi-
va comunicazione nei riguardi dell'opposta.
Deriva da tanto che, non avendo l'opposta provveduto a ciò, non è legittimata a richiedere il rimborso per le spese sostenute.
Alla luce di tutto quanto suesposto, l'opposizione proposta da Parte_1
va accolta ed il decreto ingiuntivo n. 5233/2022 emesso dal Tribunale di Napoli
in data 06.06.2022 va revocato.
Va rigettata la richiesta di condanna per lite temeraria non sussistendone i pre-
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supposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi i cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario
Dott.ssa Annalisa Speranza, pronunciandosi sull'opposizione a decreto ingiunti-
vo proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_6
[..
, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
• accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta e Parte_1
per l'effetto:
- revoca il Decreto Ingiuntivo n. 5233/2022, emesso in data 06.06.2022
dal Tribunale di Napoli nella persona del G.U. Dott.ssa Notaro;
• Condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1
in favore di spese che si liquidano in € 5.077,00, per Parte_1
competenze, € 145,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
C.P.A ed I.V.A., come per legge.
Così deciso in Napoli, 20.03.2025
Il giudice on.
Dott.ssa Annalisa Speranza
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