Articolo 36 della Legge 14 luglio 1907, n. 562
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22 agosto 1907
Art. 36.

Ai proprietari dei terreni incolti o estensivamente coltivati, che compiranno per proprio conto o mediante contratti d'affitto a miglioramento o a mezzadria, opere di bonificamento agrario e di colonizzazione, dividendo i terreni stessi in poderi con casa colonica, stalla ed acqua potabile, di estensione capace di dare lavoro costante e remunerativo ad una famiglia di agricoltori, sono concesse le facilitazioni seguenti:

a) esenzione per un decennio dell'imposta prediale erariale, a decorrere dai compiuti miglioramenti, debitamente constatati a cura del Ministero di agricoltura;

b) riduzione alla tassa fissa di una lira delle tasse tutte di bolle, registro ed ipotecarie cui possono dar luogo gli atti, di che nella prima parte del presente articolo e le formalita' ipotecarie da essi dipendenti.

La tassa predetta sara' pagata all'atto della registrazione.

Per gli atti, di che nel precedente articolo, sono ridotti a meta' i diritti che possono spettare ai notai a' termini delle leggi vigenti.

L'imposta sui terreni sgravati non potra' essere reimposta, e si fara' luogo alla proporzionale riduzione del contingente.

Entrata in vigore il 22 agosto 1907