Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 27/06/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di NO
Sezione Prima Civile
R.G. 360/2023
La Corte D'Appello di NO, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Rossi Marco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: appalto nella causa iscritta al n. 360 /2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avvocato Masetti Andrea (C.F. PEC CodiceFiscale_1
e con domicilio eletto nel suo studio in via XXV Aprile n. Email_1
11A/3, NO, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
NO (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona dell'Amministratore e (c.f. , Controparte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Novara Giovanni (C.F.
t) e con domicilio CodiceFiscale_3 Email_2 eletto nel suo studio, in via San Lorenzo n. 21/20, NO, giusta procura in calce alla OM di costituzione di appello appellato e contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avvocato CP_3 C.F._4
Barosso Mauro (C.F. - PEC C.F._5 Ema_3 Email_4
E
. ) e con domicilio eletto nel suo studio, in via Roma, 11/6, giusta procura in calce alla
[...] OM di costituzione di appello appellato-appellante incidentale e contro
e con domicilio CodiceFiscale_6 Email_6 eletto nel suo studio, in Piazza Dante n. 6/3, NO, giusta procura in calce alla OM di costituzione di appello appellato-appellante incidentale e contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_5 P.IVA_4 rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Pasquali Roberto (C.F.
-PEC e con domicilio C.F._7 Email_7 eletto nel suo studio, in via Ippolito d'Aste n. 1/3 D, NO, giusta procura in calce alla OM di costituzione di appello terzo appellato
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 16/12/2024.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di NO, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e domanda: in via preliminare: accertare e dichiarare l'appello della conchiudente di Parte_1
Ing. procedibile e l'impugnazione ammissibile e manifestamente Persona_1 fondata, con ogni consequenziale provvedimento per la trattazione e l'istruzione della causa;
in via istruttoria:
- anche in relazione ai motivi di appello formulati dalla conchiudente società T_
ed in particolare, in relazione all'ottavo motivo di appello, revocare e/o
[...] modificare le ordinanze 16 ottobre 2020 e 13 ottobre 2021 del Giudice di primo grado e, per l'effetto:
- ammettere tutti gli ulteriori capitoli di prova per interpello e testi di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. 4 giugno 2020 di primo grado, non ammessi con l'ordinanza 16 ottobre 2020 e/o con l'ordinanza 13 ottobre 2021 del Giudice di primo pag. 2/48 grado, ovvero i capitoli di cui al paragrafo sub A “Sullo svolgimento dell'appalto” (v. pagg. dalla 2 alla 9 della predetta memoria istruttoria 4 giugno 2020), dedotti sub numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, e dal n. 14 al n. 35, ed i capitoli di prova di cui al paragrafo sub B “Sui danni e maggiori costi rivendicati dall'Impresa in via riconvenzionale” (v. pagine dalla 9 alla 13 della predetta memoria istruttoria 4 giugno
2020), dedotti sub numeri 36 e dal numero 40 al numero 47, nonché dal numero 49 al numero 55, con i testi ivi indicati alle pagine 12 e 13 della ridetta memoria istruttoria 4 giugno 2020;
- anche alla luce delle prove orali esperite in primo grado, le quali hanno confermato le circostanze su cui si fondano le riserve e, quindi, le richieste di maggiori costi e risarcitorie azionate dalla in via riconvenzionale, soprattutto licenziare la T_
CTU, già richiesta con la Memoria istruttoria 4 giugno 2020 (vedi pag. 13), volta a verificare la congruità delle riserve e, quindi, dei maggiori costi sostenuti dall'impresa e dei danni da sospensione lavori patiti dall'impresa medesima per le ragioni e le voci puntualmente esposte alle pagg. 23, 24 e 25 della OM di risposta di primo grado della conchiudente, nonché nei capitoli di prova da 36 a 56 di cui alla Memoria, ex art. 183, comma 6, n. c.p.c.2, 4 giugno 2020;
- disporre l'ispezione dei luoghi ovvero licenziare CTU finalizzate a verificare se, in oggi, le anomalie cromatiche riscontrate dal CTU in sede di ATP, siano definitivamente scomparse come, anche, era stato garantito ed assicurato dalla , Controparte_6 produttrice delle piastrelle stesse, con la lettera 22 novembre 2016 (vedi doc. n. 10, fascicolo di I grado di parte ), e se le installate piastrelle siano o meno conformi T_ al campione di piastrella scelto dal committente , rappresentato nelle foto CP_1 doc. n. 18 e 34 (fasc. di I grado di parte ), previa autorizzazione al deposito T_ presso la Cancelleria o alla consegna o esibizione diretta al nominando CTU delle piastrelle di cui alle ridette foto doc. n. 18 e 14, oggetto del campione consegnato da a e scelto dalla committenza e dalla SI.ra in Controparte_5 T_ Controparte_2 data 5 aprile 2016; nel merito:
pag. 3/48 a) dichiarare fondati e per l'effetto accogliere i motivi di appello avverso la sentenza impugnata dedotti dalla conchiudente società con l'atto di citazione in appello introduttivo del presente giudizio d'appello;
b) respingere le eccezioni e le domande tutte formulate contro la conchiudente appellante dall'appellato e Parte_2 Controparte_7 dalla appellata SI.ra , siccome inammissibili e/o improcedibili Parte_3 anche per effetto dell'omessa impugnazione della sentenza di I grado ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., ed, in ogni caso, in quanto infondate in fatto e/o in diritto e/o non provate;
c) respingere le eccezioni e le domande tutte formulate contro la conchiudente appellante dall'appellata società Parte_2 Controparte_8
siccome inammissibili e/o improcedibili, anche per effetto dell'omessa
[...] impugnazione della sentenza di I grado, ed, in ogni caso, in quanto infondate in fatto e/o in diritto e/o non provate;
d) respingere per quanto di ragione i motivi di appello incidentale formulati dall'appellato ed appellante incidentale Ing. ovvero quelli ai quali siano CP_3 sottese domande e/o eccezioni formulate contro la conchiudente società appellata
[...]
siccome inammissibili e/o improcedibili e, comunque, in quanto infondati in fatto T_
e/o in diritto e/o non provati;
f) conseguentemente riformare la sentenza qui impugnata e per l'effetto: in via principale:
- accogliere le eccezioni, le domande tutte formulate, anche in via riconvenzionale, dalla conchiudente società in primo grado contro il Condominio di Via Cabella 9, la
SInora e la società da Controparte_2 Controparte_9 intendersi con il presente atto integralmente riproposte, anche ai sensi dell'art. 346
c.p.c., e, conseguentemente:
- dichiarare inammissibile e/o improcedibile, e, comunque, infondata in fatto e diritto, anche per decadenza ex artt. 1669 e 1667 C.C., ed altresì non provata e, comunque, tardiva e/o prescritta ogni domanda formulata sia dall'attore Parte_4
che dall'interveniente SInora con l'atto di
[...] Controparte_2 citazione e con l'atto di intervento in atti;
pag. 4/48 sempre nel merito ma in via subordinata:
- nel denegato e non creduto caso di accoglimento totale o parziale delle domande proposte dall'attore e dalla interveniente SInora , CP_1 Controparte_2 dichiarare tenuta e, quindi, condannare la ditta Controparte_9 in persona del legale rappresentante pro tempore, quale produttore e rivenditore delle piastrelle per cui è causa, rigettata ogni eccezione ed argomentazione dalla stessa formulata, a garantire, manlevare e tenere indenne, anche a titolo risarcitorio, la
[...]
da ogni domanda e/o pronuncia ad essa pregiudizievole Controparte_10 conseguente all'accoglimento delle domande del Condominio di Via Cabella 9 e/o della
SInora , anche all'esito del presente giudizio di appello;
Controparte_2
- conseguentemente, previo accertamento e declaratoria del fatto che la conchiudente di Ing. ha versato alla Parte_1 Persona_1 Controparte_11
in adempimento della sentenza impugnata e giusta atto di precetto di
[...] quest'ultima in data 7 novembre 2022, l'importo intimato di Euro 8.761,90 con bonifico bancario eseguito in data 21 dicembre 2022 con espressa riserva di ripetizione, condannare la ridetta in Controparte_11 persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione a favore della società conchiudente della medesima ridetta somma, oltre interessi e rivalutazione maturati dalla data del pagamento fino alla data di effettiva ed integrale restituzione;
in via riconvenzionale:
accertare e dichiarare, in ogni caso, il , in Parte_4 persona dell'Amministratore, nonché legale rappresentante pro tempore, tenuto a versare, sia a titolo contrattuale che di risarcimento del danno, o per il titolo meglio visto, all'esponente , gli importi, per complessivi € Controparte_10
76.920,36, in sorte capitale oltre IVA se dovuta, di cui alla voci ed importi parziali da a) a l) del punto C della OM di risposta 3 settembre 2019 di primo grado della conchiudente, ovvero in quella diversa misura maggiore o minore meglio vista o ritenuta di giustizia, condannando il , in persona Parte_4 dell'Amministratore nonché legale rappresentante pro tempore, a versare alla conchiudente le relative somme, maggiorate le stesse di interessi e rivalutazione e/o interessi ex art. Dlgs 231/2002, dal dovuto al saldo;
pag. 5/48 sempre in via riconvenzionale:
accertare e dichiarare la SInora tenuta a versare e/o Controparte_2 rimborsare all'esponente di , gli importi, per Parte_1 Controparte_10 complessivi € 5.455,84, di cui alle voci ed importi di cui alle lettere m) ed n) del punto
C della OM di risposta, condannando la stessa SInora a Controparte_2 versare alla conchiudente le relative somme, maggiorate le stesse di interessi e rivalutazione, dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese di lite, per compensi professionali ed esborsi del difensore, compensi del CTU e di CTP dell'ATP ante causam, compensi professionali ed esborsi del difensore di entrambi i gradi di giudizio”
* * *
-parte appellata e ha rassegnato le Parte_4 Controparte_2 seguenti conclusioni:
Espressamente richiamate e ribadite tutte le domande, eccezioni preliminari ed istanze istruttorie del Giudizio di I° grado voglia la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previe le declaratorie tutte del caso:
1) dichiarare inammissibile l'avverso gravame ex art. 348 bis, primo comma, c.p.c. ovvero comunque respingerlo in quanto infondato in fatto ed in diritto e/o comunque non provato;
2) in ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, comprensive di spese generali, CPA ed IVA come per legge.”
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di NO, ogni contraria istanza ed ecce-zione disattesa, ed in riforma della sentenza n° 2284/2022 emessa all'esito del-la causa n.r.g.
15643/2018 dal Tribunale di NO, in composizione monocra-tica, nella persona del
Giudice Dott.ssa Chiara Russo, in data 10.10.2022 e pubblicata in data 11.10.2022,
1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare ex artt. 283 e 351 c.p.c. inaudita altera parte, o in subordine previa fissazione di udienza per la discussione sulla sospensiva, la provvisoria esecutività della sentenza impu-gnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
pag. 6/48 2) nel merito, rigettare l'appello limitatamente alle argomentazioni e domande T_
CP_1 con le quali la appellante afferma una responsabilità, esclusiva e/o concorrente, in capo all'Ing. relativamente ai fatti di causa, per tutti i motivi indicati in atti;
CP_3
3) in accoglimento dei rassegnati motivi di gravame incidentale tutti, accertare e dichiarare la sentenza impugnata nulla e/o annullabile e/o inefficace e/o comunque invalida e/o comunque viziata, per:
- errata e/o falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. e omessa valutazione di fatti e documenti decisivi al fine del decidere, con riferimento a macchie e striature biancastre sulle piastrelle, e atti ad escludere qualsiasi responsabilità dell'Ing. ed CP_3 illegittimo rigetto dell'eccezione di assenza in capo al Condominio di legittimazione e/o titolarità rispetto alle imperfezioni dell'opera rileva-te, per tutti i motivi indicati in atti;
- omessa pronuncia e/o errata e/o falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. e omessa valutazione di fatti e documenti decisivi al fine del decidere, atti ad escludere qualsiasi responsabilità dell'Ing. con riferimento ai cassonetti posti a copertura delle CP_3 tubazioni, per tutti i motivi indicati in atti;
- erroneo accertamento di una minore quantità di superficie piastrellata, e comunque per avere illegittimamente sussunto tale fattispecie sotto quella astratta di generico inadempimento, e omessa valutazione di fatti e documenti decisivi al fine del decidere, e atti ad escludere qualsiasi responsabilità dell'Ing. sul punto, per tutti i motivi CP_3 indicati in atti;
- illegittimo ed errato rigetto della domanda ex art. 1227 c.c., per tutti i motivi indicati in atti;
- illegittimo rigetto della domanda di declaratoria di assenza di legittimazione e/o titolarità rispetto ai fatti di causa in capo alla SI.ra ed errata valenza in fatto CP_2
e diritto attribuita all'uso “ricreativo” del terrazzo, per tutti i motivi indicati in atti;
- illegittimo rigetto delle eccezioni di prescrizione e decadenza, per tutti i motivi indicati in atti;
- illegittimo rigetto della domanda riconvenzionale per il pagamento dei compensi formulata dall'Ing. per tutti i motivi indicati in atti;
CP_3
- illegittimo rigetto dell'eccezione di assenza di danno, per tutti i motivi indicati in atti;
pag. 7/48 - conseguentemente a quanto sopra, per errata pronuncia in merito alle spese di lite, per tutti i motivi indicati in atti;
- e/o comunque per tutti i motivi indicati in atti;
4) conseguentemente riformare la sentenza oggetto di impugnazione incidentale in tutte le parti indicate nel presente atto e per tutte le motivazioni esposte nella presente difesa, ed accogliere comunque le domande e conclusioni formulate nel primo grado di giudizio dall'Ing. che sono da considerarsi riproposte e che quivi si riportano: CP_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di NO, contrariis reiectis, previa eventuale rimessione in istruttoria della causa,
-in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o improponibilità delle domande svolte dalla SI.ra a titolo contrattuale ed CP_2 afferenti il risarcimento delle spese di ATP e comunque il risarcimento relativo ad opere di natura e/o interesse privati e non condominiali per carenza di legittimazione attiva e/o interesse ad agire, e/o comunque assenza di titolo, per tutti i motivi indicati in atti;
-sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o improponibilità della domanda svolta dal quanto agli asseriti vizi CP_1 riguardanti la piastrellatura in quanto imperfezioni di natura mera-mente estetica e/o comunque minimali e in ogni caso estranei alla funzione di copertura, rispetto ai quali pertanto il è privo di legittimazione attiva e/o titolarità e/o interesse ad CP_1 agire, per tutti i motivi indicati in atti;
-ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o l'estraneità rispetto ai fatti di causa in capo all'esponente e/o comunque l'assenza di materia del contendere tra l'esponente ed il Condominio attore, e tra l'esponente e la
SI.ra , quanto agli asseriti vizi di piastrellatura ed ai cassonetti, per tutti i CP_2 motivi indicati in atti;
-in via principale, rigettare comunque tutte le domande da chiunque formulate e/o formulande nei confronti dell'Ing. in quanto infondate in fatto ed in diritto, e/o CP_3 comunque non provate, e/o comunque per tutti i motivi indicati in atti, nessuno escluso;
-in subordine, per il denegato e non creduto caso di riconoscimento di una responsabilità in capo all'esponente ridurre in punto quantum, se del caso sino pag. 8/48 all'azzeramento, la condanna richiesta nei confronti dell'Ing. in ragione del CP_3 concorso di colpa del Condominio attore e/o dell'intervenuta SI.ra , nonché CP_2 in ragione dell'infondatezza e assenza di prova della domanda risarcitoria in punto quantum, e/o comunque per tutti i motivi indicati in atti;
- in via di domanda e/o eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare tenuto, e per l'effetto condannare il attore alla corresponsione in favore dell'esponente della somma di Euro CP_1
4.193,00 oltre Cassa Ingegneri ed Iva, ed interessi dalla scadenza al saldo, quale corrispettivo delle prestazioni professionali svolte, con eventuale compensazione delle poste debito/credito tra le parti per la denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ing. venisse condannato a corrispondere qualsivoglia importo in favore dell'attore; CP_3
-sempre in via di domanda riconvenzionale, emettere nei confronti del Condominio attore ordinanza di ingiunzione per la somma di Euro 1.938,00 oltre Cassa Ingegneri,
Iva ed interessi dal dovuto al saldo, ai sensi dell'art. 186 bis e/o ter c.p.c., e/o comunque per altra somma meglio vista e ritenuta, per tutti i motivi indicati in atti;
- in ogni caso di condanna dell'esponente, e se del caso previo accertamento e dichiarazione della nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia della clausola n. 22 punto b) nn. 9 e 10 delle condizioni generali di polizza per tutti i motivi indicati in atti, accertare e dichiarare comunque tenuta P. IVA Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Milano – P.IVA_3
20154 - Corso Como 1, a tenere indenne, garantire e manlevare integralmente l'Ing.
e per l'effetto condannarla a manlevare il predetto per quanto fosse CP_3 eventualmente tenuto a pagare in ragione delle domande tutte formulate e/o formulande da parte dall'attore e dell'intervenuta.
-in via istruttoria per il denegato caso in cui l'Ill.mo Giudice non ritenesse allo stato provate le difese e domande dell'esponente, rimettere in istruttoria la causa per ammissione dei capitoli di prova orale nn. da 1 a 16 formulati in II memoria, per ordinare al di esibire ex art. 210 c.p.c. tutta la documentazione e le CP_1 delibere assembleari inerenti i lavori oggetto di causa, per ispezione dei luoghi finalizzata alla verifica della presenza attuale delle striature biancastre, per il licenziamento di CTU volta ad accertare la causa della formazione delle stirature e il fatto che si sono formate in maniera che non ha alcun nesso causale con l'espletamento pag. 9/48 della Direzione Lavori, nonché la superficie lorda del lastrico e la correttezza della misurazione al lordo secondo il criterio di prassi “vuoto per pieno”, nonché la sua convenienza economica per il , e il fatto che in ogni caso striature e CP_1 macchie biancastre non hanno alcuna conseguenza funzionale sul lastrico solare, né rispetto alla funzione di copertura né rispetto al calpestìo, e/o comunque per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in atti, nessuna esclusa e compresa la controprova come chiesta in III memoria nel caso di ammissione di istanze istruttorie avversarie, per tutti i motivi indicati in atti;
-in ogni caso, con vittoria di spese e compensi come per legge. Sentenza esecutiva ai sensi di legge”.
5) per il denegato caso in cui l'Ecc.ma Corte non ritenesse allo stato provato e/o fondate le domande e l'appello incidentale proposti, rimettere in istruttoria la causa per ammissione dei capitoli di prova orale nn. da 1 a 16 formulati in II memoria, per ordinare al di esibire ex art. 210 c.p.c. tutta la documentazione e le CP_1 delibere assembleari inerenti i lavori oggetto di causa, per ispezione dei luoghi finalizzata alla verifica della presenza attuale delle striature biancastre, per il licenziamento di CTU volta ad accertare la causa della formazione delle stirature e il fatto che si sono formate in maniera che non ha alcun nesso causale con l'espletamento della Direzione Lavori, nonché la superficie lorda del la-strico e la correttezza della misurazione al lordo secondo il criterio di prassi “vuoto per pieno”, nonché la sua convenienza economica per il , e il fatto che in ogni caso striature e CP_1 macchie biancastre non hanno alcuna conseguenza funzionale sul lastrico solare, né rispetto alla funzione di copertura né rispetto al calpestìo, e/o comunque per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in atti, nessuna esclusa e compresa la controprova come chiesta in III memoria nel caso di ammissione di istanze istruttorie avversarie, per tutti i moti-vi indicati in atti;
6) in ogni caso respingere in toto e comunque le domande tutte formulate nell'interesse delle altre parti in causa nel giudizio di primo grado in quanto inammissibili, e/o comunque infondate in fatto ed in diritto, e/o comunque non provate, e/o comunque per tutti i motivi indicati in atti;
pag. 10/48 7) in ogni caso rigettare comunque e in toto tutte le domande proposte e/o proponende nei confronti dell'esponente dalle altre parti in causa nel presente grado di giudizio in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, e/o comunque non provate, e/o comunque per tutti i motivi indicati in atti;
8) in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, e della procedura di ATP.”
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti Controparte_4 conclusioni:
“La Corte, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso:
1. accolga l'appello proposto in via principale da e fatto proprio anche per T_ adesione da per quanto di sua competenza e suo interesse;
per Controparte_4
l'effetto ed in riforma della gravata sentenza dichiari inammissibile e/o improcedibile e comunque rigetti per infondatezza ogni domanda risarcitoria proposta dal
[...]
e da , segnatamente nei confronti dell'ing. Parte_4 Controparte_2 assolvendolo da tali domande;
accolga altresì per quanto di ragione CP_3
l'appello incidentale dell'Ing. segnatamente in punto sua responsabilità e CP_3 relativi danni;
2. In ogni caso e salvo assorbimento, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigetti la domanda di Controparte_4 garanzia proposta dall'ing. nei confronti di per CP_3 Controparte_4 sua infondatezza in ragione della inoperatività della garanzia assicurativa;
3. Vinte spese e compensi per il doppio grado;
”
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti Controparte_12 conclusioni:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis rejectis,
In via principale
Dichiarare inammissibile l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...] per violazione dei principi di cui all'art. 342 c.p.c Controparte_8 nuova formulazione e/o comunque per intervenuta acquiescenza sulle parti della pag. 11/48 sentenza gravata per parte appellante pregiudizievoli e non contestate, con condanna alle spese di lite
Nel merito
Rigettare l'atto di appello spiegato da nei confronti di Parte_1 [...]
confermare la inammissibilità della domanda di chiamata in Controparte_8 manleva dedotta dall'appellante e/o l'infondatezza nel merito, la intervenuta decadenza e/o prescrizione anche ai sensi dell'art. 1495 c.c. del diritto e dell' azione verso il fornitore conseguentemente rigettare Controparte_8
l'istanza di alla ripetizione di quanto già versato in esecuzione della Parte_1 sentenza di primo grado e condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite .
In subordine ed in ogni caso
Confermare per quanto attiene alla posizione di Controparte_8 la Sentenza nr. 2284/2022 resa dal Tribunale di NO, VI Sezione Civile in data
[...]
11.10.2022, con cui è stata rigettata la domanda di manleva spiegata da nei Parte_1 confronti della stessa con condanna Controparte_8 dell'appellante alla rifusione delle spese di lite” Parte_1
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di NO con sentenza 2284/2022 pubblicata l'11/10/2022 così decideva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
e in solido tra loro, a corrispondere al Controparte_13 CP_3
, e a per la sua quota di competenza, le Parte_4 Controparte_2 seguenti somme: euro 18.969,37 oltre IVA per il rifacimento della piastrellatura ed euro 2.250,00 oltre IVA per il rifacimento dei bauletti di protezione in muratura. Dette somme vanno maggiorate della rivalutazione monetaria dalla data di redazione della
CTU e degli interessi, nella misura legale, sulla somma di anno in anno rivalutata;
-dichiara prescritta la domanda di garanzia avanzata da nei confronti della T_ società ; CP_8
-respinge le domande riconvenzionali proposte dai convenuti;
pag. 12/48 -accoglie l'eccezione ex art. 1460 c.c. avanzata dal Condominio e per l'effetto dichiara nulla essere più dovuto ai convenuti per i titoli per cui è causa;
-respinge la domanda di condanna alla restituzione della parte di compenso già versato avanzata dal nei confronti del CP_1 CP_3
Con
-accoglie la domanda proposta da nei confronti di e per l'effetto condanna CP_3 quest'ultima a garantirlo e manlevarlo, nei limiti di polizza, da quanto il dovrà CP_3 versare in esecuzione della presente sentenza;
-compensa le spese di lite tra il e la da un lato, il CP_1 CP_2 CP_3 dall'altro, nella misura di un quarto;
, e in solido con la prima fino alla concorrenza dei Controparte_13 CP_3 tre quarti, a rifondere al e alla le spese di lite, che si liquidano: CP_1 CP_2 in favore del Condominio per la fase di ATP in euro 2.225,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali, e per la presente fase di giudizio in euro 568,93 per spese esenti, euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali. In favore della si liquidano per la fase di ATP in euro 2.225,00 per compenso CP_2 professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali, oltre ad euro 3.489,20 per compenso versato al tecnico nominato dall'ufficio ed euro 2.721,58 per compenso versato al CTP nella fase di ATP, e per la presente fase di giudizio in euro 237,00 per spese esenti e in euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali;
-condanna a rifondere alla società le spese di lite, che si liquidano T_ CP_8 per la fase di ATP in euro 2.225,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15
% per rimborso forfetario spese generali, per la presente fase di giudizio in euro
4.835,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali;
-condanna a rifondere al le spese di lite, che si Controparte_4 CP_3 liquidano per la fase di ATP in euro 2.225,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali, e per la presente fase di giudizio in euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali.” pag. 13/48 * * *
Risulta dall'esame degli atti e dei documenti di causa che il
[...]
NO (da ora ), a seguito di una ATP Controparte_1 Parte_4 promossa dalla condomina che lamentava infiltrazioni di acqua Controparte_2
(ATP 5/8/2014), aveva stipulato, in data 14/12/2015, con l'impresa edile Parte_5
(da ora ) un contratto di appalto per il compimento di lavori di Parte_1 T_ rifacimento della copertura del lastrico solare dell'edificio, che serve anche da tetto dell'immobile. Il Direttore Lavori incaricato dallo stesso era Parte_4
l'ingegnere assicurato da (da ora CP_3 Controparte_4
Contr
) e il fornitore delle piastrelle usate per la copertura del tetto era la
[...] da ora ). Controparte_5 CP_8
Il e la condomina proprietaria esclusiva Parte_4 Controparte_2 dell'appartamento all'ultimo piano e della sovrastante porzione di lastrico solare corrispondente, al termine dei lavori ritenevano vi fossero gravi difetti.
aveva, quindi, promosso un giudizio per ATP davanti al Tribunale di CP_2
NO (ATP Mazzetti 20/2/2018) iscritto a ruolo il 6/5/2017, nel quale risultano Contr convenuti il , , e (R.G. Parte_4 T_ CP_3 CP_8
5585/2017). La relazione peritale, inviata in bozza ai CTP il 15/12/2017 e depositata il
21/2/2018, faceva emergere: i) che il 65% delle piastrelle posate presentava striature biancastre (cfr. pagg. 21-22 della relazione); ii) che il 90% della pavimentazione mostrava macchie evidenti, più o meno marcate, che non erano attribuibili al produttore delle piastrelle (cfr. pag. 23 della relazione); iii) che a causa dell'elevata quantità di piastrelle con difetti estetici per ovviare al problema non era realistico procedere con la sostituzione delle singole piastrelle, ma all'integrale demolizione e rifacimento della pavimentazione (cfr. pag. 24); iv) che il costo per rifare completamente tutta la pavimentazione era pari a circa 20.000,00 euro (euro 18.969,37 più IVA) e per il rifacimento della porzione ad uso esclusivo della condomina , il costo CP_2 ammontava a euro 11.469,42 più IVA (cfr. pag. 26 della relazione); v) che nella contabilità di cantiere era stata indicata una superficie lavorata di 260 mq, superiore a quella effettivamente oggetto di lavori pari a 237,26 mq (cfr. pag. 29 della relazione); vi) che i cassonetti “a terra” in lamiera metallica, installati per contenere l'impianto pag. 14/48 idrico passante sul tetto, erano pericolosi per chi utilizzasse il terrazzo, con necessità di essere sostituiti per un costo stimato di 2.250,00 euro.
* * *
Il , con atto di citazione del 20/12/2018, conveniva in giudizio Parte_4
l'appaltatore e il Direttore Lavori e domandava: i) l'accertamento T_ CP_3 dell'esistenza di “gravi” vizi ai sensi dell'articolo 1669 c.c. ascrivibile ai convenuti e l'accertamento del loro inadempimento contrattuale;
ii) la condanna degli stessi al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 1669 c.c.; iii) “in via alternativa e subordinata, l'accertamento del proprio diritto ad ottenere da la riduzione del T_ prezzo d'appalto ex art. 1668 c.c.” (cfr. pag. 4 appello); vi) la condanna del Direttore
Lavori per i danni conseguenti al proprio inadempimento con accertamento che nulla gli era dovuto a titolo di corrispettivo e con condanna alla restituzione degli emolumenti già versatigli. interveniva in causa in data 27/3/2019 ex articolo 105 c.p.c., Controparte_2 ad adiuvandum in relazione alle domande formulate dal a cui aderiva, Parte_4
e chiedeva che fosse accertata la responsabilità di e di on condanna T_ CP_3
“al risarcimento integrale di tutti i danni dalla stessa subita e subendi, sia pro quota quale Condomina in proporzione alla propria quota millesimale generale ed ai sensi dell'art. 1126 cod. civ., sia quale proprietaria esclusiva nella misura che verrà accertata e /o ritenuta in corso di causa” (cfr. OM 27/3/2019), oltre al rimborso di tutte le spese sostenute in sede di ATP.
I convenuti si costituivano, opponendosi alle richieste dell'attore e dell'interveniente, contestandone il fondamento e formulando domande riconvenzionali: i) chiedeva T_ il saldo per alcuni lavori, il risarcimento dei danni dal ritardo nella consegna del cantiere
(addebitato al ) e il rimborso delle spese di ATP, nonché di essere Parte_4 autorizzata a chiamare in causa il terzo , fornitore delle piastrelle per CP_8 essere da questi manlevato dagli eventuali danni riconosciuti;
ii) chiedeva CP_3 il rimborso delle spese di ATP, la condanna di parte attrice al pagamento del proprio compenso professionale, e di essere autorizzato a chiamare in causa la propria Contr compagnia assicurativa affinché lo manlevasse in caso di accoglimento delle richieste risarcitorie delle altre parti. pag. 15/48 Il contraddittorio veniva esteso, su istanza dei convenuti, alla compagnia assicurativa Contr
quanto alla responsabilità professionale di a , quanto CP_3 CP_8 alla posizione di società in relazione alla fornitura delle piastrelle. T_ si costituiva, eccepiva in via preliminare l'inoperatività della polizza CP_4 assicurativa di e, nel merito, l'infondatezza delle domande del CP_3
e di , aderendo alle difese di . Parte_4 CP_2 T_
si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda in garanzia, CP_8 sostenendone l'infondatezza nel merito, invocando preliminarmente l'intervenuta prescrizione e decadenza di ex artt. 1495 e ss c.c., risultando inapplicabile alla T_ terza chiamata la disciplina dell'appalto.
La causa veniva istruita con prove orali per interpello e per testi ed era acquista la
ATP.
* * *
Il all'esito dell'istruttoria rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_4
“1) accertare e dichiarare che le opere eseguite da sotto la direzione Parte_1 dell'Ing. presentano i gravi difetti individuati dal Consulente Tecnico CP_3
d'Ufficio nel precedente procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo svolto avanti a questo Tribunale e contraddistinto da R.G. 5585/2017, e/o, comunque, non corrispondono, per qualità e quantità, a quelle previste nel contratto d'appalto stipulato, accertando e dichiarando, quindi, l'inadempimento di e dell'Ing. Parte_1 agli obblighi facenti loro carico in forza dei contratti d'appalto e di CP_3 prestazione d'opera professionale rispettivamente stipulati;
2) conseguentemente, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento, ai sensi dell'art. 1669 c.c. dei danni derivanti dagli accertati gravi difetti delle opere eseguite, nella misura che verrà accertata e/o ritenuta, previa, occorrendo CTU, in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi;
3) in via alternativa ed eventualmente subordinata, accertare il diritto del Condominio conchiudente ad ottenere da la riduzione del Parte_1 prezzo, ai sensi dell'art. 1668 c.c., sia in ragione degli accertati difetti, sia in ragione della minor quantità delle opere svolte, nella misura da accertare, previa CTU, in corso di causa, condannando la stessa alla restituzione del relativo importo, oltre agli interessi ed al maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c.; 4) accertare, comunque, che, pag. 16/48 in ragione dell'inadempimento all'incarico professionale di Direttore dei Lavori conferitogli, l'Ing. è tenuto a risarcire tutti i danni derivanti da CP_3 quest'ultimo ed, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non ha diritto al corrispettivo per l'attività prestata, condannandolo, quindi, al risarcimento dei predetti danni, nella misura che verrà accertata e/o ritenuta in corso di causa, nonché alla restituzione del compenso professionale già corrispostogli dal Condominio conchiudente;
5) accertare, altresì, che, in ragione dei difetti e delle difformità delle opere eseguite rispetto al contratto di appalto stipulato inter partes, e del conseguente inadempimento agli obblighi derivanti da quest'ultimo, non ha diritto al alcun ulteriore corrispettivo, ferma Parte_1 restando la riduzione del prezzo e la restituzione degli importi in eccesso già corrisposti, come richieste al punto 3; 6) respingere, in ogni caso, la domanda riconvenzionale proposta da al quarto punto delle conclusioni formulate Parte_1 nella OM di costituzione del 3/9/2019 ed avente ad oggetto la condanna al pagamento, a vario titolo, della somma di 76,920,36.= e le domande riconvenzionali proposte dall'Ing. al sesto e settimo punto delle conclusioni formulate nella CP_3 OM di costituzione del 27/8/2019, aventi ad oggetto la condanna al pagamento dell'importo di 4.193,00.= a titolo di compenso professionale e l'ordinanza di ingiunzione per la somma di €.1.938,00.=, nonchè ogni altra domanda ed istanza proposta, nel confronti del condominio conchiudente, sia dai convenuti che dai terzi chiamati, in quanto infondate in fatto ed in diritto, formulando, a tal proposito e ad ogni effetto, espressa eccezione di inadempimento ai sensi dell'art.1460 c.c. nei confronti sia di che dell'Ing. 7) con vittoria di spese, diritti ed Parte_1 CP_3 onorari della presente causa e del precedente procedimento di Accertamento Tecnico
Preventivo”.
* * *
all'esito dell'istruttoria rassegnava le seguenti conclusioni: CP_2
“1) Accertare e dichiarare che le opere eseguita da sotto la direzione Parte_1 dell'Ing. presentano i gravi difetti individuati dal Consulente Tecnico CP_3 di Ufficio nel precedente procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo svolto avanti a questo Tribunale e contraddistinto da R.G. 5585/2017 o, comunque, non corrispondono, per qualità e quantità, a quelle previste nel contratto di appalto pag. 17/48 stipulato, accertando e dichiarando, quindi, l'inadempimento dei convenuti Parte_1 ed 'Ing. agli obblighi facenti loro carico in forza dei contratti di CP_3 appalto e di prestazione di opera professionale rispettivamente stipulati;
2) conseguentemente condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., dei tutti danni derivanti e derivanti dagli accertati difetti delle opere eseguite nella misura che verrà accertata e/o ritenuta previa, occorrendo, CTU in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
3) in via alternativa ed eventualmente subordinata, accertare e dichiarare il diritto del attore ad CP_1 ottenere da una congrua riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668 cod. Parte_1 civ., sia in ragione degli accertati difetti, sia in ragione della minor quantità delle opere svolte, nella misura da accertare previa CTU in corso di causa, condannando la stessa alla restituzione del relativo importo, oltre interessi e oltre il maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ., accertando altresì che in ragione dell'inadempimento all'incarico professionale di Direttore di Lavori conferitogli, l'Ing. è CP_3 tenuto a risarcire tutti i danni derivanti da quest'ultimo e, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., non ha diritto al corrispettivo per l'attività prestata, condannandolo quindi al risarcimenti dei predetti danni, nella misura che verrà accertata e /o ritenuta in corso di causa, nonché alla restituzione del compenso professionale già corrispostogli dal attore;
4) per gli effetti dell'accertata responsabilità di e CP_1 Parte_1 dell'Ing. di cui alle precedenti domande sub 1) e 3) accertare e CP_3 dichiarare il diritto dell'interveniente SInora al risarcimento Controparte_2 integrale di tutti i danni dalla stessa subita e subendi, sia pro quota quale Condomina in proporzione alla propria quota millesimale generale ed ai sensi dell'art. 1126 cod. civ., sia quale proprietaria esclusiva nella misura che verrà accertata e /o ritenuta in corso di causa;
5) sempre per gli effetti dell'accertata responsabilità di e Parte_1 dell'Ing. di cui alle predenti domande sub 1) e 3) accertare e CP_3 dichiarare il diritto dell'interveniente SInora all'integrale Controparte_2 ristoro delle spese sostenute per il Giudizio di ATP di cui in narrativa svolto avanti a questo Tribunale di NO e contraddistinto da R.G. 5585/2017, conseguentemente condannando i convenuti al pagamento di € 10.418,46 ovvero della somma, maggiore o minore, accertanda in corso di causa;
6) respingere le domande riconvenzionali ex pag. 18/48 adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o comunque non provate;
7) in ogni caso con vittorie di compensi professionali e spese del presente Giudizio”.
* * *
all'esito dell'istruttoria rassegnava le seguenti conclusioni: T_
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversaria istanza domanda ed eccezione: in via istruttoria: …[…]… nel merito:
- dichiarare nulla ex art. 164, c.p.c, per carenza dei requisiti di cui all'art. 163, n. 4
c.p.c., ovvero inammissibile, infondata in fatto e diritto, anche per decadenza ex artt.
1669 e 1667 C.C., non provata e, comunque, tardiva e/o prescritta ogni domanda formulata sia dall'attore che dall'interveniente Parte_4
SInora con l'atto di citazione e con l'atto di intervento in atti;
Controparte_2
-sempre nel merito ma in via subordinata: nel denegato e non creduto caso di accoglimento totale o parziale delle domande proposte dall'attore e dalla CP_1 interveniente SInora , dichiarare tenuta e, quindi, condannare la Controparte_2 ditta , in persona del legale rappresentante pro Controparte_9 tempore, quale produttore e rivenditore delle piastrelle per cui è causa, rigettata ogni eccezione ed argomentazione dalla stessa formulata, a garantire, manlevare e tenere indenne, anche a titolo risarcitorio, la da ogni Controparte_10 domanda e/o pronuncia ad essa pregiudizievole conseguita alle domande delle controparti;
-in via riconvenzionale: accertare e dichiarare, in ogni caso, il Parte_4
, in persona dell'Amministratore, nonché legale rappresentante pro
[...] tempore, tenuta a versare, sia a titolo contrattuale che di risarcimento del danno, o per il titolo meglio visto, all'esponente , gli importi, per Controparte_10 complessivi € 76.920,36, di cui alla voci ed importi parziali da a) a l) del punto C della OM di risposta, ovvero in quella diversa misura maggiore o minore meglio vista o ritenuta di giustizia, condannando il , in persona Parte_4 dell'Amministratore nonché legale rappresentante pro tempore, a versare alla pag. 19/48 conchiudente le relative somme, maggiorate le stesse di interessi e rivalutazione e/o interessi ex art. Dlgs 231/2002, dal dovuto al saldo;
-sempre in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la SInora Controparte_2 tenuta a versare e/o rimborsare all'esponente , gli Controparte_10 importi, per complessivi € 5.455,84, di cui alle voci ed importi di cui alle lettere m) ed n) del punto C della OM di risposta, condannando la stessa SInora CP_14
a versare alla conchiudente le relative somme, maggiorate le stesse di
[...] interessi e rivalutazione, dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio di CTU e di CTP anche di questa fase di giudizio”.
* * * ll'esito dell'istruttoria rassegnava le seguenti conclusioni: CP_3
“-in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o improponibilità delle domande svolte dalla SI.ra a titolo contrattuale ed CP_2 afferenti il risarcimento delle spese di ATP e comunque il risarcimento relativo ad opere di natura e/o interesse privati e non condominiali per carenza di legittimazione attiva e/o interesse ad agire, e/o comunque assenza di titolo, per tutti i motivi indicati in atti;
-sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o improponibilità della domanda svolta dal quanto agli asseriti vizi CP_1 riguardanti la piastrellatura in quanto imperfezioni di natura meramente estetica e/o comunque minimali e in ogni caso estranei alla funzione di copertura, rispetto ai quali pertanto il è privo di legittimazione attiva e/o titolarità e/o interesse ad CP_1 agire, per tutti i motivi indicati in atti;
-ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o l'estraneità rispetto ai fatti di causa in capo all'esponente e/o comunque l'assenza di materia del contendere tra l'esponente ed il Condominio attore, e tra l'esponente e la
SI.ra , quanto agli asseriti vizi di piastrellatura ed ai cassonetti, per tutti i CP_2 motivi indicati in atti;
pag. 20/48 -in via principale, rigettare comunque tutte le domande da chiunque formulate e/o formulande nei confronti dell'Ing. in quanto infondate in fatto ed in diritto, e/o CP_3 comunque non provate, e/o comunque per tutti i motivi indicati in atti, nessuno escluso;
-in subordine, per il denegato e non creduto caso di riconoscimento di una responsabilità in capo all'esponente ridurre in punto quantum, se del caso sino all'azzeramento, la condanna richiesta nei confronti dell'Ing. in ragione del CP_3 concorso di colpa del Condominio attore e/o dell'intervenuta SI.ra , nonché CP_2 in ragione dell'infondatezza e assenza di prova della domanda risarcitoria in punto quantum, e/o comunque per tutti i motivi indicati in atti;
-in via di domanda e/o eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare tenuto, e per l'effetto condannare il attore alla corresponsione in favore dell'esponente CP_1 della somma di Euro 4.193,00 oltre Cassa Ingegneri ed Iva, ed interessi dalla scadenza al saldo, quale corrispettivo delle prestazioni professionali svolte, con eventuale compensazione delle poste debito/credito tra le parti per la denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ing. venisse condannato a corrispondere qualsivoglia importo CP_3 in favore dell'attore;
-sempre in via di domanda riconvenzionale, emettere nei confronti del Condominio attore ordinanza di ingiunzione per la somma di Euro 1.938,00 oltre Cassa Ingegneri,
Iva ed interessi dal dovuto al saldo, ai sensi dell'art. 186 bis e/o ter c.p.c., e/o comunque per altra somma meglio vista e ritenuta, per tutti i motivi indicati in atti;
-in ogni caso di condanna dell'esponente, e se del caso previo accertamento e dichiarazione della nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia della clausola n. 22 punto b) nn. 9 e 10 delle condizioni generali di polizza per tutti i motivi indicati in atti, accertare e dichiarare comunque tenuta P. IVA Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Milano – P.IVA_3
20154 - Corso Como 1, a tenere indenne, garantire e manlevare integralmente l'Ing.
e per l'effetto condannarla a manlevare il predetto per quanto fosse CP_3 eventualmente tenuto a pagare in ragione delle domande tutte formulate e/o formulande da parte dall'attore e dell'intervenuta.
-in via istruttoria … […] …
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi come per legge”. pag. 21/48 * * *
DELLACASA all'esito dell'istruttoria rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, dichiarare inammissibile decaduta prescritta e comunque infondata la domanda di chiamata in manleva proposta da
[...] nei confronti di con vittoria delle T_ Controparte_15 spese di lite”.
* * * Contr all'esito dell'istruttoria rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) rigetti la domanda di garanzia proposta dall'ing. nei confronti di CP_3 [...]
per sua infondatezza in ragione della inoperatività della garanzia Controparte_4 assicurativa;
2) comunque assolva l'ing. da ogni domanda contro di lui CP_3 proposta perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
3) vinti compensi e spese con gli accessori di legge”.
* * *
Il Tribunale di NO all'esito del giudizio: i) riteneva fondate le domande del e di , riconoscendo responsabili solidalmente e Parte_4 CP_2 T_ ai sensi dell'articolo 1669 c.c. per i vizi alla piastrellatura e ai bauletti a CP_3 protezione dei tubi e li condannava in solido tra loro al risarcimento del danno
(18.969,37 euro oltre IVA per la piastrellatura e 2.250,00 euro oltre IVA per il rifacimento dei bauletti, oltre rivalutazione monetaria dalla data di redazione della CTU
e interessi, nella misura legale, sulla somma di anno in anno rivalutata); ii) dichiarava prescritta l'azione di garanzia avanzata da nei confronti di ai T_ CP_8 sensi dell'art. 1495 c.c., terzo comma, pere essere decorso un anno dalla consegna del materiale in difetto di azione o di utili eventi interruttivi, a fronte della non necessarietà della denuncia del vizio ritenuto riconosciuto da con nota 22/11/2016 ; CP_8
iii) respingeva le domande riconvenzionali proposte dai convenuti di saldo delle fatture ancora dovute in accoglimento dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. avanzata dal;
iv) respingeva la domanda riconvenzionale di Parte_4 risarcimento del danno da ritardo e fermo cantiere spiegata da perché non T_ provata;
v) respingeva la domanda avanzata dal per la restituzione Parte_4 della parte di compenso già versato a fronte dell'esecuzione del contratto;
CP_3
pag. 22/48 Contr vi) accoglieva la domanda proposta da nei confronti di , che veniva CP_3 condannata a manlevarlo;
vii) compensava le spese di lite tra e Parte_4
, da un lato, e dall'altro, nella misura di un quarto;
viii) CP_2 CP_3 condannava e questi in solido con la prima fino alla concorrenza T_ CP_3 dei tre quarti, a rifondere a e le spese di lite e di ATP;
ix) Parte_4 CP_2 condannava a rifondere alla società le spese di lite;
x) T_ Controparte_8
Contr condannava a rifondere a e spese di lite. CP_3
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
proponeva appello, lamentava l'erroneità della sentenza impugnata perché il T_
Tribunale di NO aveva riconosciuto la sua responsabilità derivante dall'esistenza di vizi nell'opera realizzata per il e formulava le seguenti doglianze: i) Parte_4
“insussistenza di “gravi difetti” ai sensi dell'art. 1669 c.c. nella pavimentazione per cui
è causa”, con “violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. in relazione alla nozione di grave difetto” (cfr. pagg. 22 e ss. appello); ii) non imputabilità dei vizi lamentati alla responsabilità dell'appaltatore avendo il consulente in sede di ATP indicato l'impossibilità di individuare la causa delle macchie emerse dopo l'ultimazione dell'opera come desumibile dal verbale di consegna 3/10/2016 (cfr. doc. 7 ); iii) T_
“insussistenza di “gravi difetti” ai sensi dell'art. 1669 c.c. quanto all'opera in variante dei cassonetti in metallo a copertura delle tubazioni idriche, realizzata su richiesta del
” con “non imputabilità ex art. 1669 c.c. del lamentato vizio alla CP_1 responsabilità dell'Impresa” e “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. e omessa valutazione di circostanze di fatto riferite dal CTU Ing. e 16 dimostrate per tabulas da documenti prodotti da (cfr. pag. 30 appello), Parte_1 giacché la soluzione tecnica adottata sarebbe stata scelta dalla committenza per rendere ispezionabili i tubi e il manufatto non comprometterebbe la funzionalità dell'edificio né sarebbe nel suo complesso pericoloso;
iv) insussistenza dei vizi legati alla minore quantità della superficie piastrellata perché il computo metrico era stato realizzato dal
Direttore Lavori perché la lavorazione asseritamente non eseguita aveva CP_3 un valore di 11.500,00 euro, mentre erano ancora dovute dal Parte_4 all'appaltatore 15.000,00 euro e perché il computo della quantità delle lavorazioni pag. 23/48 eseguite era conforme ai criteri compensativi “vuoto per pieno” (cfr. pag. 36 appello);
v) inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione promossa dal Condominio attore per intervenuta decadenza dalla garanzia ex art. 1669 c.c. con violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e ss. e dell'art. 2946 c.c. per essere i vizi lamentati non occulti e palesi;
vi) sussistenza del credito vantato da per saldo lavori, con T_ violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. e dell'art. 1665 c.c. e violazione del principio di diritto di cui alla pronuncia n. 6009/2012 della Corte di Cassazione nella parte in cui il Tribunale di NO aveva condannato al risarcimento del danni senza però riconoscere il saldo richiesto per i lavori;
vii) fondatezza della domanda di manleva proposta nei confronti di con violazione e falsa applicazione dell'art. CP_8
1494 c.c. e degli articoli 2043 c.c. e 2947 c.c.; viii) fondatezza della propria domanda riconvenzionale di risarcimento del danno;
ix) infondatezza delle domande di accertamento del danno sotto il profilo del quantum debeatur.
L'appellante reiterava altresì le proprie domande istruttorie e riproponeva le eccezioni e le domande formulate in primo grado ai sensi dell'articolo 346 c.p.c.. T_ chiedeva, quindi, la riforma integrale della sentenza n. 2284/2022 emessa dal Tribunale di NO in data 11/10/2022, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa.
Si costituivano il e che eccepivano in via preliminare Parte_4 CP_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348 bis, primo comma c.p.c., contestavano nel merito la fondatezza delle diverse censure ed eccezioni di controparte e domandavano l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva che: i) condivideva le censure di quanto a CP_3 T_ inapplicabilità del disposto di cui all'art. 1669 c.c.; ii) eccepiva l'irrilevanza del contenuto della relazione finale dei lavori a propria firma del 3/10/2016 perché non si potevano ritenere collaudate tutte le opere, non si erano ancora manifestate le macchie sulle piastrelle, non era nota la problematica sulla misurazione dei lavori e i bauletti delle tubature erano stati scelti in autonomia dal;
iii) formulava appello Parte_4 incidentale. in particolare, nel proprio appello incidentale avanzava CP_3 plurime censure per: i) “nullità della sentenza per errata e/o falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. e omessa valutazione di fatti e documenti decisivi al fine del decidere, con riferimento a macchie e striature biancastre sulle piastrelle, e atti ad escludere pag. 24/48 qualsiasi responsabilità dell'Ing. Illegittimo rigetto dell'eccezione di assenza
CP_3 in capo al di legittimazione e/o titolarità rispetto alle imperfezioni CP_1 dell'opera rilevate” (cfr. pag. 12 OM;
ii) “nullità della sentenza per
CP_3 errata e/o falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. e omessa valutazione di fatti e documenti decisivi al fine del decidere, atti ad escludere qualsiasi responsabilità dell'Ing. con riferimento ai cassonetti posti a copertura delle tubazioni” (cfr.
CP_3 pag. 27 OM , trattandosi di manufatto avente natura necessariamente
CP_3 provvisoria ed avendo il CONDOMINIO optato in autonomia per tale soluzione come da delibera condominiale 1/12/2016 (cfr. doc. 17 ); iii) “nullità della sentenza per T_ avere erroneamente accertato una minore quantità di superficie piastrellata, e comunque per avere illegittimamente sussunto tale fattispecie sotto quella astratta di generico inadempimento. Omessa valutazione di fatti e documenti decisivi al fine del decidere, e atti ad escludere qualsiasi responsabilità dell'Ing. (cfr. pag. 32
CP_3 OM;
iv) “nullità della sentenza per omessa pronuncia e/o per
CP_3 illegittimo ed errato rigetto della domanda ex art. 1227 c.c.” (cfr. pag. 36 OM
per l'omesso riconoscimento del concorso di colpa del e CP_3 Parte_4 di per avere scelto quelle piastrelle, per avere ordinato i bauletti in CP_2 difformità dal capitolato (senza avvisare la Direzione Lavori), e per avere utilizzato la
ATP 5/8/2014 quanto ai rilievi per le misurazioni delle opere;
v) “nullità della Parte_5 sentenza per illegittimo rigetto della domanda di declaratoria di assenza di legittimazione e/o titolarità rispetto ai fatti di causa in capo alla SI.ra ed CP_2 errata valenza in fatto e diritto attribuita all'uso “ricreativo” del terrazzo” (cfr. pag. 38 OM;
vi) “nullità della sentenza per illegittimo rigetto delle eccezioni
CP_3 di prescrizione e decadenza” (cfr. pag. 42 OM;
vii) “nullità della
CP_3 sentenza per illegittimo rigetto della domanda riconvenzionale per il pagamento dei compensi formulata dall'Ing. e per illegittimo rigetto dell'eccezione di assenza
CP_3 di danno” (cfr. pag. 48 OM . L'appellato, appellante incidentale,
CP_3 reiterava altresì le proprie istanze istruttorie e riproponeva le eccezioni e le domande formulate in primo grado ai sensi dell'articolo 346 c.p.c., chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata.
pag. 25/48 Si costituiva la società che chiedeva, quanto alla propria posizione la CP_8 conferma della sentenza impugnata, rilevandone peraltro l'erroneità nella parte in cui aveva sostenuto che “non si sarebbe verificata per la decadenza di cui Parte_1 all'art. 1495 I comma c.c , otto giorni dalla consegna per la denuncia dei vizi della cosa, avvenuta a giugno 2016, per effetto della successiva dichiarazione di CP_8 del 22.11.2016 (doc. 10 fasc. - pag. 6 atto di appello rilasciata a T_ Parte_1 cinque mesi dall'accettazione e posa delle piastrelle, impropriamente qualificata come
“riconoscimento del vizio” (cfr. pag. 6 OM ). Parte appellata CP_8 rilevava poi l'infondatezza delle tesi di nella parte in cui aveva evocato una T_ responsabilità del fornitore delle piastrelle ai sensi dell'art. 2043 c.c. e non del solo articolo 1494 c.c.
Si costituiva in relazione alla domanda di garanzia avanzata da CP_4
e formulava appello incidentale sostenendo l'inoperatività della polizza CP_3 giacché: “a) Oggetto dell'assicurazione e la garanzia per danni a terzi, clienti compresi, per danneggiamenti di cose (art. 13 CGA); b) Nell'ipotesi di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, ove la garanzia operi, la copertura e limitata alla sola quota di responsabilità dell'assicurato (art. 17); c) La garanzia non è valida – ossia non opera – per i danni alle opere progettate, dirette e collaudate nonché per le opere sulle quali e nelle quali si eseguono i lavori (art. 22 punto b n. 9); tuttavia con la deroga parziale prevista dalla Garanzia Complementare A01 (stipulata dall'Ing.
, la copertura è estesa a tali opere, che sarebbero escluse, per certi casi gravi, CP_3 ossia nell'ipotesi di (1) rovina totale o parziale delle opere;
(2) rovina o gravi difetti di parti con compromissione in maniera certa ed attuale della stabilita dell'opera o del suo utilizzo” (cfr. pag. 10 OM di . CP_4
La Corte provvedeva sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza formulata dall'appellante che accoglieva, ritenendo implicitamente infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
Era formulata una proposta conciliativa che non veniva accettata dalle parti in causa e il giudizio era quindi rinviato per la precisazione delle conclusioni e, infine, trattenuto a decisione previa concessione dei termini per il deposito degli atti di parte.
* * * pag. 26/48 3. Sulle istanze istruttorie formulate dagli appellanti.
Occorre preliminarmente esaminare le richieste istruttorie formulate dagli appellanti.
, quale appellante principale, e quale appellante incidentale, T_ CP_3 hanno formulato plurime istanze istruttorie nelle rispettive conclusioni, già reiterate anche negli atti conclusivi di primo grado.
Le istanze istruttorie, sia in relazione all'ammissione dei testi, sia quanto a prove documentali, ordini di esibizione o rinnovazione di CTU, per essere ammissibili e vagliate in concreto, devono necessariamente censurare in modo puntuale e preciso la sentenza impugnata indicando l'erroneità della mancata ammissione delle singole istanze delle quali si chiede la assunzione, indicando per quali ragioni le circostanze dedotte o i documenti da acquisire sarebbero dirimenti ai fini del decidere, o per quali ragioni tecniche la CTU sarebbe da rinnovare (ferma restando, quanto all'accertamento tecnico, la necessità di una previa contestazione al CTU del contenuto del proprio elaborato in sede di rilievi critici da parte dei CCTTPP e , ferma restando la necessità che il CTU non abbia risposto in modo esaustivo a tali rilievi e che la contestazione tecnica sia suffragata da elementi concreti). , quanto alle proprie istanze T_ istruttorie, ha censurato puntualmente la sentenza impugnata solo in relazione alla mancata acquisizione dei campioni delle piastrelle di cui si discute (cfr. pag. 28 appello)
e alla mancata ammissione delle prove relative ai ritardi imputabili al e Parte_4 al conseguente danno subito dall'appaltatrice (cfr. pagg. 47 e ss. appello).
Quanto al primo profilo, si rileva che, come si vedrà oltre, risulta del tutto irrilevante ai fini del decidere la mancata acquisizione dei campioni di piastrelle scelte dal e posate. La ATP, invero, ha fornito documentazione fotografica sulle Parte_4 piastrelle e ha chiarito quando gli asseriti vizi sarebbero insorti (cfr. pag. 23 ATP
. 16
Quanto al secondo profilo, si rileva che i capitoli come dedotti sono tutti inammissibili, invero: i capitoli 1, 2, 3, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 36 sono relativi a circostanze documentali;
i capitoli 43 e 44 sono relativi a circostanze che avrebbero dovuto essere provate con documenti o essere oggetto di valutazione tecnica;
i capitoli 5, 6, 7, 18, 19, 24, 27, 32, 33, 34, 35, 52 e 53 sono irrilevanti ai fini del decidere o comunque su circostanze non direttamente oggetto di contestazione;
i pag. 27/48 capitoli 8, 10, 12, 14, 15, 40, 41, 45, 46 e 47 sono del tutto generici quanto a formulazione o irrilevanti ai fini del decidere perché non permettono di dimostrare l'impossibilità di di eseguire contestualmente altre lavorazioni in quel cantiere o T_ altrove;
il capitolo 16 in parte contiene espressioni valutative, in parte è relativo a fatti non contestati e irrilevanti ai fini del decidere;
i capitoli 42, 49, 50, 54 e 55 contengono espressioni valutative e non sono demandabili a testi per il contenuto di natura tecnica.
, con esclusione dei due profili già indicati, nel formulare le proprie richieste T_ istruttorie non ha censurato puntualmente la sentenza impugnata indicando l'erroneità della mancata ammissione delle specifiche prove delle quali oggi si chiede la assunzione, né ha indicato per quali ragioni le circostanze dedotte sarebbero dirimenti ai fini del decidere.
Risulta poi non indicato con precisione il contenuto dell'ordine di esibizione o la sua puntuale rilevanza, mentre non risulta necessario ai fini del decidere disporre un supplemento o la rinnovazione della CTU, risultando del pari superfluo il richiesto sopralluogo (la documentazione fotografica allegata alla ATP illustra adeguatamente lo stato dei luoghi).
Le richieste istruttorie di vanno, quindi, tutte rigettate perché inammissibili. T_
Quanto alle istanze istruttorie dedotte da le prove dedotte per testi CP_3 risultano inammissibili. Invero: i capitoli 1, 2 e 3 sono del tutto generici quanto a formulazione o richiamano documenti versati in atti e sono comunque irrilevanti ai fini del decidere;
i capitoli 4 e 9 sono su circostanze non direttamente oggetto di contestazione;
i capitoli 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 sono relativi a circostanze documentali, peraltro non sempre rilevanti ai fini del decidere. ha, poi, CP_3 censurato le risultanze della CTU quanto al criterio di calcolo delle lavorazioni eseguite, affermando che “la CTU resa in fase di ATP … ha computato la superficie del lastrico solare in mq. 237,26, pari alla sola superficie netta pavimentata, ovvero al netto degli ingombri per casse camini – sfiati etc. La superficie da computare è invece quella lorda pari a mq 260,00 … […] … [dovendosi] ribadire che la misurazione della superficie lorda è stata in ogni caso di tutta convenienza per il per le seguenti CP_1 ragioni. La misurazione al netto delle superfici avrebbe portato a quotare a metro lineare tutti i perimetri dei corpi emergenti dal piano pavimentato, ove la pag. 28/48 pavimentazione per essere confinata deve subire lavorazioni particolari e specialistiche quali tagli, profilazioni e simili che hanno un costo assai elevato. La misurazione al lordo, secondo il criterio di prassi “vuoto per pieno” consente di non conteggiare singolarmente tali costose lavorazioni particolari e specialistiche ove vi siano corpi emergenti dal piano pavimentato, realizzando una sorta di forfait a favore del committente. Si rileva peraltro come in ogni caso abbia dato atto di aver ordinato T_ ed installato 234 mq. di piastrelle oltre ad ulteriori mq. 24 richiesti successivamente al primo ordinativo …” (cfr. pag. 34 OM on appello incidentale). CP_3
Risulta chiara la critica avanzata all'elaborato peritale ed è stata prodotta da anche la precedente ATP del 5/8/2014, risultando del tutto CP_3 Parte_5 superfluo disporre un nuovo accertamento tecnico o un supplemento di CTU, poiché sono già versati in atti tutti gli elementi necessari e utili al fine del decidere. infine, non ha indicato con precisione né il contenuto dell'ordine di CP_3 esibizione né la sua concreta rilevanza, motivo per cui anche tale richiesta non può essere accolta.
Le richieste istruttorie di vanno, quindi tutte rigettate perché CP_3 inammissibili.
* * *
4. Sulle censure di appello principale e di appello incidentale relative ai vizi alle piastrelle e ai cassonetti metallici e sulle censure consequenziali.
Tutte le censure di appello principale e di appello incidentale relative ai vizi alle piastrelle e ai cassonetti metallici vanno trattate congiuntamente impiegando il principio della ragione più liquida (Cass. Ord. 693/2024 e Cass. Ord. 30507/2023).
con diverse censure, impugna della sentenza del Tribunale di NO Parte_1 nella parte in cui ha applicato la disciplina di cui all'articolo 1669 c.c. (sul presupposto della sussistenza di gravi vizi sulle piastrelle posate da , perché presentavano T_ macchie e striature biancastre, come accertato in sede di ATP) e nella parte in cui ha di conseguenza condannato al ripristino di tali vizi (in particolare: la prima censura sulla
“insussistenza di “gravi difetti” ai sensi dell'art. 1669 c.c. nella pavimentazione per cui
è causa”, con “violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. in relazione alla nozione di grave difetto”,cfr. pagg. 22 e ss. appello;
la seconda censura sulla non pag. 29/48 imputabilità dei vizi lamentati alla responsabilità dell'appaltatore non avendo il consulente in sede di ATP individuato la causa delle macchie;
la quinta censura sulla inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione promossa dal Condominio attore per decadenza dalla garanzia ex art. 1669 c.c. per essere i vizi lamentati non occulti). nella propria OM di costituzione ha avanzato appello incidentale, CP_3 formulando del pari diverse doglianze aventi ad oggetto l'erronea applicazione dell'articolo 1669 c.c. vizi (in particolare: la prima censura sulla “nullità della sentenza per errata e/o falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. e omessa valutazione di fatti e documenti decisivi al fine del decidere, con riferimento a macchie e striature biancastre sulle piastrelle, e atti ad escludere qualsiasi responsabilità dell'Ing.
Illegittimo rigetto dell'eccezione di assenza in capo al di CP_3 CP_1 legittimazione e/o titolarità rispetto alle imperfezioni dell'opera rilevate”, cfr. pag. 12 OM e la sesta censura sulla “nullità della sentenza per illegittimo CP_3 rigetto delle eccezioni di prescrizione e decadenza”, cfr. pag. 42 OM
; CP_3
e hanno, poi, formulato analoghe doglianze anche in relazione T_ CP_3 alla realizzazione dei cassonetti metallici di copertura delle tubazioni di adduzione dell'acqua, affermando l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 1669 c.c. (in particolare con la terza censura sulla “insussistenza di “gravi difetti” ai sensi T_ dell'art. 1669 c.c. quanto all'opera in variante dei cassonetti in metallo a copertura delle tubazioni idriche, realizzata su richiesta del ” con “non imputabilità CP_1 ex art. 1669 c.c. del lamentato vizio alla responsabilità dell'Impresa” e “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omessa valutazione di circostanze di fatto riferite dal CTU Ing. e dimostrate per tabulas da documenti prodotti da 16
, cfr. pag. 30 appello e on la seconda censura, sulla “nullità Parte_1 CP_3 della sentenza per errata e/o falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. e omessa valutazione di fatti e documenti decisivi al fine del decidere, atti ad escludere qualsiasi responsabilità dell'Ing. con riferimento ai cassonetti posti a copertura delle CP_3 tubazioni”, cfr. pag. 27 OM . CP_3
pag. 30/48 Contr
poi, nelle proprie difese si è associata alle doglianze di appello principale incidentale avanzate da e da in relazione alla inapplicabilità della T_ CP_3 disciplina di cui all'art. 1669 c.c. ai vizi rilevati alle piastrelle.
* * *
Tutte le censura relative ai vizi alle piastrelle e ai cassonetti metallici vanno trattate congiuntamente e risultano fondate.
Invero, il ha invocato la disciplina di cui all'art. 1669 c.c. e il Parte_4
Tribunale di NO ne ha fatto applicazione, richiamando la pronuncia della Corte di
Cassazione n. 10048/2018 senza esaminare la questione della tempestività della denuncia ai sensi degli articoli 1667 e 1668 c.c..
L'esame della pronuncia richiamata dal Tribunale di NO evidenzia che il vizio estetico assume rilievo solo ove comporti anche difetti funzionali e strutturali tali da consentire infiltrazione di acqua con il possibile ammaloramento del manufatto. Risulta, cioè, che il vizio estetico assume rilievo ai sensi dell'articolo 1669 c.c. solo quando sia sintomatico di una ulteriore problematicità di natura strutturale e funzionale. Tutte le pronunce già richiamate da questa Corte nell'ordinanza 10/10/2023 (10048/2018, Cass.
SS.UU. 7756/2017 e Cass. 13268/2004), esaminate per esteso, pongono lo stesso principio di diritto, ovvero che la disposizione di cui all'articolo 1669 c.c. è applicabile solo in presenza di un danno funzionale, seppur accompagnato da un danno estetico, tale da pregiudicare l'integrità presente o futura del manufatto, secondo una interpretazione inequivocabilmente fondata sul dato testuale della norma di cui si discute che fa riferimento alla “rovina” o “all'evidente pericolo di rovina” dell'edificio.
Risulta, quindi inapplicabile il disposto di cui all'art. 1669 c.c. al caso di specie perché come emerge dalla ATP il danno alle piastrelle è di natura puramente estetica, non limita il godimento dell'immobile, non crea alcun potenziale pregiudizio anche solo futuro e non pregiudica la stabilità del bene.
* * *
L'art. 1669 c.c. non può trovare applicazione per gli stessi motivi anche per la predisposizione dei cassonetti metallici. Si osserva a tale riguardo che si tratta di un'opera visibile, di natura provvisoria, che non pregiudica la funzionalità o il godimento del lastrico solare, scelta dal . Risulta, invero dal verbale di Parte_4
pag. 31/48 assemblea 1/12/2016 (cfr. doc. 17 ) che quale Direttore Lavori ha T_ CP_3 indicato al in assemblea quale fosse l'attività realizzata per la copertura
Parte_4 delle tubazioni senza che alcuno dei condomini presenti sollevasse questioni o obiezioni. Il nei propri atti non ha mai contestato di aver scelto di
Parte_4 coprire le tubazioni con i cassonetti metallici di più facile ispezione rispetto ad analogo manufatto in muratura in ragione dello stato vetusto e in parte compromesso delle tubazioni. Il del pari non ha mai contestato di non aver
Parte_4 preventivamente notiziato della scelta tecnica adottata il proprio Direttore Lavori. La soluzione di natura provvisoria e legata alla necessità di ispezionare le tubature in attesa di una loro integrale sostituzione non ha in alcun modo limitato il godimento del lastrico solare e non è incongrua rispetto alle finalità perseguite dal . Deve poi
Parte_4 essere esclusa la pericolosità del manufatto giacché si tratta di opera per sua natura ben visibile e quindi evitabile, impiegando l'ordinaria diligenza da parte dei condomini o di chi dovesse accedere al lastrico solare. Si tratta, come detto, di soluzione tecnica che non pregiudica il godimento del lastrico solare, scelta dal ed eseguita
Parte_4 da che avrebbe avuto solo l'alternativa di realizzarla in muratura, secondo T_ quanto indicato in capitolato, opzione però esclusa dalla committenza (cfr. verbale
1/12/2016, doc. 17 ). T_
* * *
Risulta, da quanto esposto inapplicabile sia ai vizi estetici delle piastrelle, sia alla realizzazione dello scatolato la disciplina di cui all'articolo 1669 c.c.. Il
, quanto alla applicabilità degli articoli 1667 e 1668 c.c., a fronte delle Parte_4 eccezioni di decadenza e prescrizione avanzate da e i è limitato ad T_ CP_3 affermare l'applicabilità della diversa disciplina di cui all'articolo 1669 c.c., sostenendo che la conoscibilità dei vizi sarebbe maturata solo a seguito del deposito del ricorso per
ATP, affermazione smentita dalla natura dei problemi di cui si discute, immediatamente apprezzabili e denunciabili, e dai documenti versati in atti. I vizi, come indicati dal sono, infatti, di immediata percezione, risultando le macchie alle Parte_4 piastrelle di istantaneo apprezzamento, senza necessità di particolari conoscenze tecniche e la presenza degli scatolati per forma, posa e materiale di realizzazione del pari da subito rilevabile. l ha avuto contezza della presenza delle Parte_4
pag. 32/48 macchie sulle piastrelle e della realizzazione dei cassonetti metallici ben prima del deposito della ATP: i) i lavori sono stati conclusi in data 8/8/2016; ii) il 3/10/2016 è stato firmato un verbale di consegna dell'opera senza rilevare alcuna difformità (cfr. docc. 7 e 9 ) da parte del Direttore Lavori;
iii) la condomina nel T_ CP_2 ricorso per ATP ha affermato di aver percepito i problemi di cui si discute già a fine lavori e ha allegato al ricorso la lettera 27/10/2016, indirizzata al , con Parte_4 la quale lamenta la presenza delle macchie sul pavimento e dei cassonetti metallici;
iv) nel corso della assemblea 1/12/2016 (cfr. doc. 17 ) il Direttore Lavori ha T_ testualmente riferito al : “sul finire di settembre sul lastrico solare Parte_4 presente la Direzione Lavori, … l'Amministratore e i consiglieri non si sono riscontrate macchie disperse … nell'incontro collegiale con legali e tecnici dele parti (signora e Condominio) e direzione lavori e avvocati, nella prima metà di novembre si CP_2
è constata la presenza di diffuse macchie biancastre”; v) la stessa ATP 16 riferisce del sopralluogo di novembre, avvenuto nel contradditorio di tutte le parti interessate;
vi) , inoltre, non ha mai riconosciuto i vizi né ha mai accettato di T_ ripristinarli.
Risulta, da quanto esposto che le macchie si devono essere manifestate verosimilmente dopo l'estate 2016, dopo l'ultimazione dei lavori, quanto i cassonetti metallici erano tutti installati. Il , a fronte delle eccezioni sollevate da Parte_4
e non ha indicato quando avrebbe avuto realmente conoscenza e T_ CP_3 consapevolezza per la prima volta degli asseriti vizi, e ha precisato di aver fatto la prima denuncia a e a ell'aprile del 2018. Risulta, invero prodotta in atti T_ CP_3 solo la raccomandata 17/4/2018 e lo stesso già in atto di citazione ha Parte_4 affermato che “… presa conoscenza della relazione peritale depositata dal CTU nella menzionata procedura di ATP, nonché degli ulteriori accertamenti svolti dall'Arch. , il Condominio esponente, con raccomandata A/R del 17/4/2018 Per_2 provvedeva a denunciare formalmente, sia all'impresa appaltatrice che al Direttore
Lavori, i vizi e le difformità sopraindicati, chiedendo ai medesimi di provvedere, in via solidale, al risarcimento dei danni conseguenti” (cfr. pag. 4 atto di citazione in primo grado). La raccomandata 17/4/2018 fa riferimento a precedenti comunicazioni (a T_ il 22/12/2016 e a l 16/5/2017) delle quali non è stata perlato fornita alcuna CP_3
pag. 33/48 prova, a fronte della contestazione dell'esistenza di vizi da parte di e T_
CP_3
Sono, quindi, fondate le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate da e T_
I lavori sono stati conclusi nell'estate 2016, collaudati il 3/10/2016, la CP_3 prima denuncia del è del 17/4/2018, lo stesso ricorso per ATP è stato Parte_4 depositato da in data 11/4/2017, né risulta una anteriore formale denuncia CP_2
a dei difetti rilevati e la citazione a giudizio notificata dal a T_ Parte_4
e isale al il 20/12/2018, quindi dopo oltre due anni. T_ CP_3
Si rileva, inoltre, che, a fronte della sentenza di primo grado che ha fatto applicazione dell'art. 1669 c.c. il non ha richiamato ex art. 346 c.p.c. le proprie Parte_4 domande ed eccezioni sollevate in primo grado. La Corte di Cassazione ha precisato che
“la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione” (Cass.
33649/2023, conforme a Sezioni Unite 13195/2018).
* * *
Risulta, da quanto esposto, che sono fondate le censure relative alla erronea applicazione dell'art. 1669 c.c., non invocabile nel caso di specie, e che sono altresì fondate le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate da e T_ CP_3 quanto alla disciplina di cui agli articoli 1667 e 1668 c.c., domande peraltro non reiterate dagli appellati ( e ) nel presente grado di giudizio. Parte_4 CP_2
Quanto poi ai profili di responsabilità di quale Direttore Lavori risulta CP_3 dal verbale di collaudo e da quanto indicato a verbale di assemblea condominiale
1/12/2016 (cfr. doc. 17 ) che consegnati i lavori la pavimentazione non T_ presentasse particolari anomalie estetiche, emerse solo in un secondo tempo. Il CTU in sede di ATP non è stato in grado di stabilire con certezza la causa della colorazione pag. 34/48 affiorata sulla pavimentazione, ma, di certo, non è addebitabile a una condotta attiva o omissiva del Direttore Lavori. Il difetto estetico non è emerso in fase di posa, le piastrelle sono state scelte dal perché poco costose e di facile Parte_4 installazione, il consulente tecnico non ha indicato cosa avrebbe potuto fare il Direttore
Lavori per evitare l'insorgere del problema, né il ha individuato profili Parte_4 di responsabilità effettivamente imputabili al (“Le macchie, di colore CP_17 biancastre/avorio, hanno dimensioni variabili di cui le maggiori di circa cm 1,5 – 2. Da un attento esame sembra che la maggior parte possano attribuirsi a gocciolamenti e in particolare all'impronta dei piedini di supporto di un qualche qualche oggetto e paiono prodursi a coppia con una distanza tra gli elementi della coppia di circa cm 23. Però non risulta possibile stabilire quando e da che cosa tali macchie siano state prodotte.
Dalla lettura degli incartamenti (prod. Cantelli n. 2 verbale dell'assemblea condominiale del 30/11/2016) risulta che in occasione del sopralluogo effettuato a settembre, a lavori finiti, nessuno della commissione costituita da impresa, condominio e direzione lavori abbia notato le macchie contestate. Sempre dallo stesso documento risulta che tali macchie erano evidenti e come tali riscontrate nel corso del sopralluogo effettuato a metà novembre 2016 da una commissione costituita da tecnici del condominio e parte ricorrente, dall'avv. Novara e dall'ing. Si ritiene che le CP_3 macchie presenti sulle piastrelle del terrazzo non siano essere imputabili al produttore delle piastrelle”, cfr. pag. 23 ATP).
Vanno, quindi accolte tutte le censure di appello e le difese relative alla inapplicabilità al caso di specie del disposto di cui all'art. 1669 c.c. formulate Contr rispettivamente da , e . Ciò comporta il rigetto della domanda T_ CP_3 di accertamento dei vizi relativi alle piastrelle e allo scatolato e di condanna al risarcimento del danno o alla riduzione del corrispettivo per tale ragione. Va, di conseguenza, riformata sul punto la sentenza impugnata.
* * *
L'accoglimento di tali censure supera anche le domande di garanzia formulate da nei confronti di che non devono essere scrutinate, al pari T_ CP_8 dell'eccezione di decadenza e prescrizione che ha avanzato nelle proprie CP_8 difese. Tali questioni, oggetto della settima censura di appello di , sono superate T_
pag. 35/48 dal rigetto delle domande di risarcimento spiegate da e , Parte_4 CP_2 motivo per cui andrà riformata la sentenza impugnata, espungendo la pronuncia relativa alla dichiarazione di prescrizione della domanda di garanzia avanzata da nei T_ confronti di . CP_8
* * *
L'accoglimento delle censure principali avanzate da e omporta T_ CP_3 il superamento anche della quarta censura di appello formulata dal Direttore Lavori, relativa alla “nullità della sentenza per omessa pronuncia e/o per illegittimo ed errato rigetto della domanda ex art. 1227 c.c.” (cfr. pag. 36 OM per CP_3
l'omesso riconoscimento del concorso di colpa del e di Parte_4 CP_2 per avere scelto quelle piastrelle e per avere ordinato i bauletti in difformità dal capitolato.
* * *
È del pari superata anche la quinta censura di appello formulata da CP_3 sulla “nullità della sentenza per illegittimo rigetto della domanda di declaratoria di assenza di legittimazione e/o titolarità rispetto ai fatti di causa in capo alla SI.ra ed errata valenza in fatto e diritto attribuita all'uso “ricreativo” del terrazzo” CP_2
(cfr. pag. 38 OM . Invero, il rigetto delle domande risarcitorie CP_3 formulate da , rende superfluo l'esame della natura dell'azione spiegata e CP_2 del titolo azionato, in virtù del principio della ragione più liquida (Cass. Ord. 693/2024
e Cass. Ord. 30507/2023).
* * *
5. Sulla quarta censura di appello di e sulla terza doglianza di appello T_ incidentale di CP_3
con la quarta censura di appello lamenta l'erroneità della sentenza nella parte T_ in cui il Tribunale di NO ha ritenuto l'inadempimento contrattuale dell'appaltatore a seguito del riconoscimento di una minore quantità di superficie lavorata rispetto a quella indicata nel capitolato allegato al contratto di appalto.
L'appellante sostiene che “la differenza delle quantità delle misure, incidentalmente ed extra quesito determinata dal CTU Ing. e fatta propria dal Condominio, in 16 ogni caso, è dall'Impresa contestata, in quanto non conforme ai criteri compensativi pag. 36/48 (ad es “vuoto per pieno”) utilizzati nella ordinaria prassi edilizia per il computo della quantità delle lavorazioni e dei materiali …” (cfr. pag. 36 appello). Parte appellante deduce poi che il capitolato di appalto e le relative misurazioni sono state redatte dal
Direttore Lavori e accettate dal , risultando quindi non CP_3 Parte_4 addebitabile alcuna responsabilità. on la propria terza doglianza di appello CP_3 incidentale lamenta la “nullità della sentenza per avere erroneamente accertato una minore quantità di superficie piastrellata, e comunque per avere illegittimamente sussunto tale fattispecie sotto quella astratta di generico inadempimento. Omessa valutazione di fatti e documenti decisivi al fine del decidere, e atti ad escludere qualsiasi responsabilità dell'Ing. (cfr. pag. 32 OM . CP_3 CP_3
L'appellante incidentale, in particolare, evidenzia che la superficie indicata dal CTU in fase di ATP è solo quella netta pavimentata, cioè “al netto degli ingombri per casse camini – sfiati …” (cfr. pag. 34 OM , dovendosi, invece far CP_3 riferimento alla superficie lorda. evidenzia, poi, che per individuare la CP_3 misurazione della superficie del terrazzo oggetto di appalto si è fatto riferimento alla
CTU nell'ambito dell'ATP promossa da nei confronti del solo Parte_5 CP_2
per individuare le cause di infiltrazioni di acqua nella sua proprietà, Parte_4 giudizio all'esito del quale il aveva deliberato di procedere al Parte_4 rifacimento della copertura dell'edificio e all'esecuzione dei lavori oggetto di appalto.
* * *
Le censure sono fondate.
È necessario, ai fini del decidere, esaminare il contratto di appalto intercorso tra le parti. Risulta che le parti hanno determinato tutte le lavorazioni da eseguire e hanno fissato il relativo corrispettivo in misura omnicomprensiva. L'articolo 1 prevede che l'appalto sia “a misura” e “a corpo”, come segue, ma stabilisce all'articolo 4 il complessivo corrispettivo dovuto.
pag. 37/48 L'articolo 4 del contratto di appalto prevede, infatti, l'importo complessivo dovuto per tutte le lavorazioni pattuite.
L'articolo 7 del contratto prevede poi che il costo delle opere non sia modificabile e che eventuali lavorazioni non previste nel capitolato debbano essere oggetto di pattuizione scritta a mezzo offerta e accettazione.
Le parti hanno poi stabilito all'articolo 19 che per i lavori a misura le quantità riconoscibili dovranno essere determinate nel contraddittorio tra committenza (tramite il
Direttore Lavori) e appaltatore.
Emerge dall'esame della ATP del 20/2/2018 che il CTU, misurata la 16 superficie del lastrico, l'abbia determinata in 237,26 metri quadrati a fronte dei 260
pag. 38/48 metri quadrati indicati nel capitolato di appalto. La ATP del 5/8/2014 (cfr. Parte_5 doc. 3 , nel contraddittorio tra e il ha CP_3 CP_2 Parte_4 determinato invece le lavorazioni da svolgere sul terrazzo considerando una superficie di 260 metri quadrati, misura poi riportata nel capitolato sottoposto a . T_
Si osserva a riguardo delle misurazioni sopra indicate che, da un lato i due dati numerici non sono tra loro incompatibili (ben potendo l'uno far riferimento alle misure nette rilevate all'esito dei lavori da CTU in sede di ATP nel 2018, e l'altro essere relativo alla quantità lorda delle lavorazioni da eseguire, calcolate nel 2014 considerando i corpi tecnici e lo sfrido) e che, dall'altro, le parti all'articolo 4 del contratto hanno pattuito un compenso omnicomprensivo, risultando, quindi,
l'indicazione del costo a misura utilizzabile solo per l'eventuale determinazione di interventi extra capitolato come si desume dal combinato disposto degli articoli 1, 4, 7 e
19 del contratto sopra riportati.
Risulta, da quanto esposto, che non è provato alcun inadempimento contrattuale di o di n relazione alla superficie oggetto delle varie lavorazioni e che T_ CP_3
è documentalmente dimostrata la circostanza che l'indicazione di 260 metri quadrati proviene dalla ATP del 5/8/2014 (cfr. doc. 3 , cioè da un Parte_5 CP_3 documento tecnico redatto in contraddittorio con lo stesso . Parte_4
Si osserva, infine, che il Tribunale di NO, preso atto della minore misura rilevata dalla ATP, e ritenuto l'inadempimento ha affermato “… Va detto in ogni caso che l'accertamento di tale inadempimento non ha conseguenze pratiche, non potendosi condannare il condominio al risarcimento del danno sotto forma di restituzione della parte di prezzo già corrisposta per la maggior metratura contabilizzata. Infatti, il condominio in citazione afferma che la parte di lavorazione non eseguita ha un valore pari a circa 11.500,00 euro, ed è pacifico che la somma ancora dovuta all'appaltatore quale saldo sia pari ad oltre 15.000,00 euro. L'impresa appaltatrice non può pertanto essere condannata al risarcimento del danno a tale titolo, non avendo ricevuto la parte di somma richiesta in restituzione, e conseguentemente anche il direttore dei lavori è sollevato da tale forma di responsabilità” (cfr. pag. 9 sentenza impugnata). Il
non ha formulato alcun appello incidentale su tale porzione di Parte_4 pronuncia e il Tribunale di NO ha dato rilievo a tale inadempimento solo in pag. 39/48 relazione alla domanda riconvenzionale di pagamento del saldo del corrispettivo da parte di , ritenendo fondata l'eccezione ex art. 1460 c.c. avanzata dal T_
. Parte_4
Va, quindi, accolto l'appello proposto da e in relazione T_ CP_3 all'erroneità della sentenza impugnata quanto al pronunciato inadempimento contrattuale legato alla asserita minore quantità di superficie lavorata rispetto a quella indicata all'interno del contratto di appalto. Invero, come detto, la misurazione indicata in capitolato, proviene da un atto di accertamento tecnico a cui il ha Parte_4 partecipato e riporta misurazioni lorde, non sovrapponibili con quelle nette riscontrate all'esito dei lavori. L'accoglimento di tali censure, come visto, deve essere correlato alle domande riconvenzionali formulate già in primo grado da e nei T_ CP_3 termini che verranno di seguito esposti.
* * *
6. Sulla sesta censura di appello di e sulla settima doglianza di appello T_ incidentale di CP_3
con la sesta censura di appello lamenta che il Tribunale di NO, avendo T_ ritenuto fondata l'eccezione di inadempimento formulata dal ai sensi Parte_4 dell'articolo 1460 c.c., non ha accolto la propria domanda riconvenzionale di pagamento del saldo lavori del contratto di appalto. L'appellante afferma che “Il Tribunale ha rigettato la domanda di , proposta in via riconvenzionale, di accertamento del T_ proprio credito dell'importo a saldo del corrispettivo d'appalto, pari a Euro 13.997,64, oltre IVA, e dunque pari complessivamente a Euro 15.397,40, di cui alla fattura n.
50/16 del 5 ottobre 2016 (v. doc. n. 8, fasc. ), emessa giusta certificazione del T_
D.L. Ing. del 3 ottobre 2016 (v. doc. n.7 fasc. ) sul completamento di tutti CP_3 T_
i lavori oggetto d'Appalto e della loro regolare esecuzione, contenente contestuale ratifica dell'importo consuntivo finale dei lavori in Euro 135.868,00 oltre IVA, impregiudicata ogni questione sulle riserve apposte dall'appaltatrice” (cfr. pag. 39 appello) con la settima doglianza di appello lamenta la “nullità della sentenza CP_3 per illegittimo rigetto della domanda riconvenzionale per il pagamento dei compensi pag. 40/48 formulata dall'Ing. e per illegittimo rigetto dell'eccezione di assenza di danno” CP_3
(cfr. pag. 48 OM . CP_3
* * *
Le censure sono fondate.
L'accoglimento delle doglianze di appello che precedono relative alla inapplicabilità della disciplina di cui all'articolo 1669 c.c., così come di quella di cui agli articoli 1667
e 1668 c.c. e l'accoglimento del gravame anche in relazione al rigetto della domanda del sulla quantità di lavori eseguiti e su quelli contabilizzati, comporta Parte_4
l'accoglimento anche delle due presenti doglianze. Invero, il , così Parte_4 come , per le ragioni sopra esposte, non possono opporre a o a CP_2 T_ alcun inadempimento e il committente deve, quindi, versare il saldo per i
CP_3 lavori eseguiti, come riconosciuto dal Direttore Lavori in sede di collaudo, nonché il compenso richiesto dallo stesso Il non ha mai contestato
CP_3 Parte_4 nel quantum gli importi richiesti a saldo da , pari a 13.997,64 euro, oltre IVA, e T_ da ari a 4.193,00 euro oltre IVA e Cassa Ingegneri, affermando invece di
CP_3 non dovere tali somme a fronte dell'asserito inadempimento di controparte. e T_ anno prodotto le fatture relative agli importi pagati e da pagare (cfr. doc. 8
CP_3
e doc. 5 e, come detto, non ha mai contestato di T_ CP_3 Parte_4 dovere tali somme a saldo, limitandosi ad eccepire l'inadempimento delle controparti.
Il va quindi condannato a versare a a titolo di saldo l'importo Parte_4 T_ di 13.997,64 euro, oltre IVA ed interessi legali dalla richiesta di pagamento (5/10/2016) al saldo e a l'importo di 4.193,00 euro oltre IVA e Cassa Ingegneri, ed CP_3 interessi legali dalla domanda (27/8/2019) al saldo.
* * *
7. Sull'ottava censura di appello di T_
con l'ottava doglianza lamenta l'omessa o l'errata valutazione delle prove
[...] documentali da essa prodotte e acquisite oralmente in primo grado e la violazione/falsa interpretazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione alla propria domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. L'appellante lamenta che “Il Tribunale ha respinto la suddetta domanda riconvenzionale per tutte le voci, le causali e gli importi sopra elencati, nessuna esclusa, in quanto ritenuta infondata e non provata. La pag. 41/48 pronuncia è infondata, erronea, illegittima e gravatoria per gli interessi dell'appellante
, per i seguenti motivi” (cfr. pag. 46 appello). Parte_6
in primo grado aveva formulato domanda riconvenzionale di condanna del T_
al risarcimento del danno causato dal rallentamento dei lavori. Tale Parte_4 rallentamento era stato imputato da al ritardo di alcuni condomini i) nella scelta T_ delle piastrelle, ii) nella consegna delle chiavi di accesso al lastrico solare, iii) nello sgombero del terrazzo da piante e suppellettili. aveva affermato di aver sostenuto T_ spese ulteriori rispetto al previsto per fatto e colpa del “per maggiori Parte_4 oneri generali, spese di personale, costo noleggio impalcature, strumenti e automezzi;
esecuzione ponteggio in variante;
maggiori costi di personale per accelerare l'ultimazione dei lavori, lo smontaggio dei ponteggi e per disallestire il cantiere prima delle ferie;
mancato utile per infruttifero impiego di manodopera durante i 56 giorni di sospensione del lavoro;
maggiori costi per operai e materiali per mettere in sicurezza il cantiere e le attrezzature durante le sospensione dei lavori;
lavori extra;
interessi sulla fattura emessa a saldo delle lavorazioni” (cfr. pagg. 14-15 sentenza impugnata).
* * *
La censura è infondata.
Le prove dedotte da a tale riguardo, come già visto, sono tutte inammissibili. T_
Risulta poi dirimente la circostanza che non abbia provato l'impossibilità di T_ eseguire altre lavorazioni nei periodi di asserito fermo cantiere, relativo solo ad alcune porzioni del lastrico e non abbia provato un effettivo mancato impiego altrove di uomini o mezzi. L'esame del giornale lavori (cfr. doc. 22 ) evidenzia che, nonostante la T_ sospensione lavori lamentata dall'appaltatore, il cantiere è sempre rimasto attivo.
Quanto poi alle attività in variante, il contratto di appalto prevedeva la necessità di una puntuale prova scritta, con richiesta e accettazione, documentazione che non risulta versata in atti. Quanto al mancato utile per infruttifero impiego di manodopera durante il periodo di asserita sospensione dei lavori, non ha provato di aver distaccato T_ invano i propri operai nel cantiere per cui è causa, né ha dimostrato le diverse occasioni lavorative perse a causa del lamentato ritardo.
Va quindi rigetta l'ottava censura di appello perché infondata.
* * * pag. 42/48 8. Sulla nona censura di appello di T_
con la nona censura di appello, sostiene la non accoglibilità “delle
[...] Parte_1 domande di accertamento del quantum del risarcimento del danno spettante al e all'interveniente e di condanna di al pagamento del CP_1 CP_2 T_ relativo importo, per effetto dei motivi di appello che precedono sull'an debeatur” (cfr. pag. 51 appello). L'appellante richiede la riforma della sentenza impugnata perché “Va da sé che per effetto dell'accoglimento dei motivi di appello dal primo al quinto relativi all'an debeatur ed all'ammissibilità dell'azione promossa dal Condominio di Via
Cabella 9, dal la SI.ra con l'intervento ad adiuvandum, la sentenza dovrà CP_2 essere riformata anche con riguardo al capo in esame avente ad oggetto la determinazione del quantum del credito risarcitorio, con conseguente pronuncia di rigetto, in tutto o in parte, delle domande di parte attrice e dell'interveniente di accertamento dell'importo del risarcimento del danno e di condanna di al T_ relativo pagamento” (cfr. pag. 52 appello). Il Tribunale di NO ha condannato in solido tra loro e a rifondere al e a T_ CP_3 Parte_4
, ciascuno per la parte condominiale e quella esclusiva della Controparte_2
le spese per il rifacimento della piastrellatura e dei bauletti (somme CP_18 quantificate dal CTU rispettivamente in euro 18.969,37 e 2.250,00 oltre IVA). Inoltre, il
Giudice di primo grado ha riconosciuto le spese di ATP sostenute da come CP_2 spese legali, liquidate in applicazione del principio di soccombenza.
* * *
La censura è fondata. L'accoglimento delle censure di appello che precedono, come visto, comporta la riforma della pronuncia impugnata quanto alla condanna di e T_
l pagamento del danno richiesto dal . Pt_7 Parte_4
La riforma della sentenza impugnata per le ragioni sopra esposte comporta anche il rigetto della domanda avanzata da quanto alla refusione delle spese di CP_2
ATP. Invero l'accertamento tecnico preventivo è stato privo di concreta utilità perché i vizi riscontrati, di natura estetica e immediatamente percepibili, non sono stati denunciati tempestivamente, perché è risultato inapplicabile il disposto di cui all'art. 1669 c.c. e perché né il CONDOMINIO né la hanno formulato ulteriori CP_2 domande di merito. Le spese dell'ATP dovranno, quindi, rimanere a carico della parte pag. 43/48 che le ha anticipate. Quanto alle spese di ATP, nel proprio atto di appello ha T_ insistito anche nelle domande già formulate in primo grado di riconoscimento degli importi versati al proprio legale e al proprio consulente in sede di accertamento tecnico.
ha depositato a tale riguardo i documenti n. 31 e 32. Si osserva che il documento T_
31 è una fattura quietanzata emessa dall'Avvocato Masetti, in riferimento al procedimento per ATP 5585/2017 dell'importo di 2.458,24, mentre il documento 32 è una semplice fattura, non quietanzata, per 588,00 euro. Risulta che ha quindi T_ provato di aver versato per il giudizio di ATP 2.458,24 euro, unico importo che risulta quietanzato. I costi del procedimento di ATP, atteso l'esito del successivo giudizio di merito, devono essere posti a carico della parte che ha richiesto l'accertamento ove soccombente nel merito, trattandosi di spese legali soggette al principio di soccombenza. va quindi condannata a versare a l'importo di 2.458,24 Controparte_2 T_ euro oltre interessi legali dalla domanda (3/9/2019) al saldo.
* * *
9. Sull'appello incidentale di CP_4
Contr
ha formulato appello incidentale chiedendo il rigetto della domanda di garanzia proposta nei suoi confronti ed accolta dal Tribunale di NO, per la CP_3 inoperatività della garanzia assicurativa azionata.
L'accoglimento delle censure di appello principale avanzate da e di appello T_ incidentale formulate da di tali censure supera il contento dell'appello CP_3
Contr incidentale di che non deve essere scrutinato. Invero, il rigetto della domanda di condanna avanzata nei confronti di ende priva di contenuto la richiesta di CP_3 manleva da questi formulata nei confronti della propria compagnia assicurativa. Andrà, quindi, riformata la sentenza impugnata nella parte in cui è stata accolta la domanda di Contr ei confronti di e questa è stata condannata a garantirlo e manlevarlo, CP_3 nei limiti di polizza, espungendo la relativa pronuncia.
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10. Sulla pronuncia in punto spese.
La riforma radicale della pronuncia di primo grado comporta una nuova decisione in punto spese, invero “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza pag. 44/48 impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale”(Cass. 9064/2018).
Deve essere applicato il principio di soccombenza secondo cui in tema di regolamento delle spese processuali in appello, la soccombenza ex art. 91 c.p.c. va individuata “ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti
(grado e fase) del giudizio - e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda …”
(Cass. 23639/2024). Risulta che nei rapporti tra le parti e CP_3 Parte_4
, è del tutto vittorioso il Direttore Lavori, mentre nei rapporti tra , CP_2 T_
e c'è una reciproca parziale soccombenza (atteso il Parte_4 CP_2 rigetto di una domanda riconvenzionale di risarcimento danni spiegata da ) T_ quantificabile nel 50%. Contr Quanto alle spese di lite sostenute dai terzi chiamati ( ed ) VA CP_19
APPLICATO il principio di causalità secondo cui “le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”(Cass. 23123/2019). La chiamata dei terzi non risulta essere stata palesemente arbitraria per essere Contr
il fornitore di e l'assicuratore di L'azione CP_8 T_ CP_3 spiegata in primo grado dal , rispetto alla quale ha aderito, Parte_4 CP_2 formulando analoghe conclusioni, ha comportato la chiamata in causa dei terzi Contr
e ed il rigetto delle domande formulate in via principale dal CP_8
e da , ne comporta, quindi, la soccombenza in punto spese Parte_4 CP_2 in applicazione del principio di causalità.
pag. 45/48 e vanno, quindi, condannate in solido tra loro a Parte_4 CP_2
Contr rifondere le spese dei due gradi a favore di ed . Vanno CP_3 CP_8 poi compensate tra e , da un lato, e , dall'altro, le Parte_4 CP_2 T_ spese dei due gradi nella misura del 50% e la restante metà va posta a carico di e , in solido tra loro, a favore di . Parte_4 CP_2 T_
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (rigetto delle domande principali di primo grado e accoglimento parziale delle riconvenzionali) nello scaglione medio (valore della causa inferiore a 52.000,00 euro), come segue (Cass.
19482/2018):
-primo grado: fase di studio 1.701,00 euro, fase introduttiva 1.204,00 euro, fase trattazione 1.806,00 euro, fase decisoria 2.905,00 euro (totale 7.616,00 euro);
-secondo grado: fase di studio 2.058,00 euro, fase introduttiva 1.418,00 euro, fase trattazione 3.045,00 euro, fase decisoria 3.470,00 euro (totale 9.991,00 euro).
ha chiesto anche, in caso di accoglimento dele proprie domande che T_
fosse condannata alla restituzione dell'importo di 8.761,90 euro CP_8 versatogli con bonifico bancario eseguito in data 21 dicembre 2022 in esecuzione della condanna alle spese di primo grado dopo che la controparte le aveva notificato atto di precetto. ha prodotto atto di precetto (doc. 4 ) e bonifico (doc. 5 ) e T_ T_ T_
nelle proprie difese non ha mai contestato di aver ricevuto tale CP_8 pagamento. L'accoglimento delle censure spiegate da e la riforma della sentenza T_ impugnata anche in punto spese con applicazione del principio di causalità, comporta che le spese di lite di primo grado versate a (8.761,90 euro) e CP_8 documentate, come da bonifico andato a buon fine (doc. 5 ) non disconosciuto da T_
, devono essere da questa restituite, oltre interessi legali dal versamento CP_8
(21/12/2022) al saldo.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei Parte_1
pag. 46/48 confronti di in di Parte_4 Controparte_1 CP_2
di (appellante incidentale), di
[...] CP_3 Controparte_4
e di
[...] Controparte_5
1. ACCOGLIE in parte l'appello proposto da e l'appello proposto da e, Parte_1 CP_3 per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
2. RIGETTA la domanda avanzata da di Controparte_1 risarcimento del danno per vizi e di riduzione del corrispettivo dell'appalto;
3. RIGETTA la domanda di di risarcimento del danno per vizi e di riduzione Controparte_2 del corrispettivo dell'appalto nonché di rifusione delle spese del giudizio di ATP;
4. ACCOGLIE le domande riconvenzionali di e di di pagamento dei Parte_1 CP_3 saldi loro rispettivamente dovuti per il contratto di appalto e per il contrato di prestazione d'opera professionale e per l'effetto,
5. CO il versare a l'importo di Controparte_20 Parte_1
13.997,64 euro, oltre IVA ed oltre interessi legali dalla richiesta di pagamento
(5/10/2016) al saldo e a versare a l'importo di 4.193,00 euro oltre CP_3
IVA e Cassa Ingegneri, ed interessi legali dalla richiesta (27/8/2019) al saldo;
6. CO versare a le spese di ATP pari a 2.458,24 euro oltre Controparte_2 Parte_1 interessi legali dalla domanda (3/9/2019) al saldo.
7. ORDINA
a di restituire a le spese legali di primo Controparte_5 Parte_1 grado pari a 8.761,90 euro, oltre interessi legali dal 21/12/2022 al saldo;
8. RIGETTA nel resto l'appello di Parte_1
9. CO
pag. 47/48 CONDOMINIO in e a rifondere, Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro le spese dei due gradi di giudizio a favore di CP_3 [...]
e che si liquidano per Controparte_4 Controparte_5 ciascuno di essi per il primo grado in 7.616,00 euro a titolo di compensi (oltre a 545,00 euro per diritti a favore del solo , e per il secondo grado in 9.991,00 CP_3 euro a titolo di compensi, (oltre a 804,00 euro per diritti a favore del solo CP_3
oltre a 384,00 euro per diritti a favore di oltre al
[...] Controparte_4 rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), per ciascuno dei due gradi, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa,
C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
10. COMPENSA tra in e da un Parte_4 Controparte_1 Controparte_2 lato e dall'altro le spese dei due gradi nella misura della metà e Parte_1
11. CO
e a Controparte_1 Controparte_2 rifondere, in solido tra loro le spese dei due gradi di giudizio per la restante metà a favore di che si liquida in tale misura per il primo grado in 3.808,00 euro a Parte_1 titolo di compensi, oltre a 379,50 euro per diritti, e per il secondo grado in 4.995,50 euro a titolo di compensi, oltre a 582,75 euro per diritti, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), per ciascuno dei due gradi, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
12. CONFERMA la sentenza impugnata quanto al rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata da e quanto al rigetto della domanda di restituzione Parte_1 della parte di compenso già versato avanzata dal Controparte_1 nei confronti di
[...] CP_3
Così deciso in NO, nella Camera di Consiglio del giorno 11/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 48/48