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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti nella causa N.R.G. 1868/2023 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
[…]
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze di al V livello del Controparte_1
CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni;
2) condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento in favore del ricorrente di € 3.179,14 lordi per differenze retributive da sottoinquadramento e di € 3.054,87 lordi per straordinari nella giornata di sabato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3) condanna a rifondere a le somme Controparte_1 Controparte_2
che quest'ultima si trovi a versare in favore dei ricorrenti in esecuzione della presente sentenza;
4) annulla il licenziamento intimato da al ricorrente il Controparte_1
17.4.2023 e per l'effetto, ordina a di reintegrare il Controparte_1
lavoratore del posto di lavoro originariamente occupato o in mansioni equivalenti;
5) condanna a pagare in favore del ricorrente Controparte_1
un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a €
1.862,95) maturata dal giorno del licenziamento (17.4.2023) fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso non superiore a dodici mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo;
6) condanna al versamento, per il medesimo periodo Controparte_1
sopra indicato, dei contributi previdenziali e assistenziali;
7) compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna le società resistenti, in solido tra loro, a rifondere al ricorrente la residua metà delle spese di lite che liquida in € 3.471,00 oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA se dovuti come per legge, con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, lì 6.02.2025 Il Giudice
Francesca Possenti
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