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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 07/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 2103/2023 promossa da
, (C.F. ) del foro di Pisa con studio in Pisa Parte_1 C.F._1 via del Borghetto n. 23, in proprio ex art. 86 c.p.c .
Ricorrente
contro
(C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Roma via Arenula n. 70
Resistente contumace
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 16.01.2025 – tenuta in modalità cartolare
– parte ricorrente ha insistito come da ricorso.
*********
L'Avv. ricorreva ex art. 170 d.p.r. 115/2002 avverso il decreto di Parte_1 liquidazione n. 3/2023 MOD 27 del compenso del difensore di imputato irreperibile, emesso dal Giudice di Pace di Pontedera dott. Caldani in data 29.05.2023, in relazione alla quantificazione dei soli compensi del difensore d'ufficio. In particolare, la stessa deduceva:
- Di essere stata nominata difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile Persona_1
alias nel procedimento penale n. 326/2020 RGNR innanzi al
[...] Per_2
Giudice di Pace di Pontedera,
- Di aver provveduto, ai fini dell'incarico, a esaminare e studiare tutti gli atti penali
1 del processo, a partecipare alle udienze del 20.11.2020, 09.04.21 e, infine, a quella del 03.06.22 in cui il processo veniva discusso e definito con conseguente emanazione della sentenza n. 35/22 del 03.06.22, depositata in data 31.10.22,
- Di aver esperito senza esito i tentativi di rintraccio dell'assistito attraverso richieste di informazioni al Comune di Pontedera, DAP e Questura di Pisa,
- Di aver pertanto presentato istanza di liquidazione in base al Protocollo di intesa fra Presidente del Tribunale di Pisa, il Presidente della Sezione penale, il
Coordinatore dell'Ufficio GIP/GUP ed il Presidente delle Camere Penali di Pisa del 28.04.2022, chiedendo quindi un compenso pari a € 1.200,00, già comprensivo della riduzione di 1/3 ex art 106 bis DPR 115/02, oltre rimborso delle spese generali al 15 % e alla C.P.A. pari al 4%
- Che nel decreto di liquidazione che si contesta invece veniva liquidato un importo pari ad € 570,00 (€ 855,00 ridotti di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02), facendosi genericamente riferimento ai parametri medi contenuti nel DM Giustizia 55/2014 con riduzione di 1/3 come previsto dall'art. 106 bis DPR 115/02 per i casi di patrocinio dei non abbienti o di difese ex artt. 116 e 117 DPR 115/2002.
La ricorrente lamenta l'omessa applicazione dei parametri indicati nel Protocollo di intesa e, in ogni caso, lamenta che la liquidazione operata dal giudice di pace non è corretta nemmeno in base ai parametri di cui al DM 55/2014. Chiede pertanto la modifica del decreto di liquidazione impugnato e di liquidare conseguentemente la somma di €
1.200,00, oltre accessori come per legge (spese generali al 15% e CPA al 4%) o, in subordine, liquidare il compenso in misura superiore a quella stabilita nel decreto di liquidazione impugnato che sarà ritenuto di giustizia secondo le previsioni del DM
55/2014.
Pur regolarmente citato il è rimasto contumace. Controparte_1
All'udienza del 16.01.2025 – tenuta in modalità cartolare – parte ricorrente ha insistito come in atti.
********
In via preliminare si rileva come il procedimento ex art. 170 d.p.r. 115/02 rappresenta un autonomo procedimento – non di impugnazione – in cui al giudice è rimesso
2 l'accertamento circa la liquidazione del compenso dell'avvocato; la Suprema Corte, infatti, ha ribadito come: “Il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - come già nella vigenza della
I. n. 319 del 1980 -, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (Cass. Civ. 23133/21; Cass. Civ. 1470/18)”.
Ciò premesso, rilevato che il Giudice di Pace ha erroneamente liquato compensi inferiore ai minimi legali (da ultimo Cass. Civ. 29184/23), si ritiene che il protocollo di intesa citato dalla ricorrente – espressamente limitato alla liquidazione dei compensi dei difensori ammessi al Gratuito Patrocinio nei giudizi dinnanzi al Tribunale – non sia applicabile anche ai procedimenti dinnanzi al Giudice di Pace, con conseguente applicazione dei valori di cui al D.M. 55/2014.
Alla luce di quanto sopra, considerato che la sentenza è stata depositata in data
31.10.2022, valutata l'attività svolta dal difensore, la natura del reato contestato, si ritiene congruo liquidare i compensi nei valori minimi stabiliti dal Decreto ministeriale citato, pari ad € 1.135,00, per un totale di € 756,67,00 al netto delle riduzioni di legge (ex art. 106 bis DPR 115/2002) oltre accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 2103/2023, disattesa ogni contraria istanza,
in riforma del decreto di liquidazione n. 3/2023 MOD 27 emesso dal Giudice di Pace di
Pontedera in data 29.05.23
Liquida a titolo di compenso per l'incarico prestato, a favore dell'avv. , Parte_1 quale difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile alias nel Persona_1 Per_2 procedimento penale n. 326/2020 RGNR innanzi al Giudice di Pace di Pontedera, la somma complessiva di € 756,67,00, iva e c.p.a. per legge, oltre 15% di spese generali,
3 Condanna il al pagamento delle spese processuali a favore della Controparte_1 ricorrente quantificate complessivamente in € 462,00 per compensi, iva e c.p.a. per legge oltre 15% di spese generali ed € 125,00 per spese.
Pisa, 07.02.25
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 2103/2023 promossa da
, (C.F. ) del foro di Pisa con studio in Pisa Parte_1 C.F._1 via del Borghetto n. 23, in proprio ex art. 86 c.p.c .
Ricorrente
contro
(C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Roma via Arenula n. 70
Resistente contumace
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 16.01.2025 – tenuta in modalità cartolare
– parte ricorrente ha insistito come da ricorso.
*********
L'Avv. ricorreva ex art. 170 d.p.r. 115/2002 avverso il decreto di Parte_1 liquidazione n. 3/2023 MOD 27 del compenso del difensore di imputato irreperibile, emesso dal Giudice di Pace di Pontedera dott. Caldani in data 29.05.2023, in relazione alla quantificazione dei soli compensi del difensore d'ufficio. In particolare, la stessa deduceva:
- Di essere stata nominata difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile Persona_1
alias nel procedimento penale n. 326/2020 RGNR innanzi al
[...] Per_2
Giudice di Pace di Pontedera,
- Di aver provveduto, ai fini dell'incarico, a esaminare e studiare tutti gli atti penali
1 del processo, a partecipare alle udienze del 20.11.2020, 09.04.21 e, infine, a quella del 03.06.22 in cui il processo veniva discusso e definito con conseguente emanazione della sentenza n. 35/22 del 03.06.22, depositata in data 31.10.22,
- Di aver esperito senza esito i tentativi di rintraccio dell'assistito attraverso richieste di informazioni al Comune di Pontedera, DAP e Questura di Pisa,
- Di aver pertanto presentato istanza di liquidazione in base al Protocollo di intesa fra Presidente del Tribunale di Pisa, il Presidente della Sezione penale, il
Coordinatore dell'Ufficio GIP/GUP ed il Presidente delle Camere Penali di Pisa del 28.04.2022, chiedendo quindi un compenso pari a € 1.200,00, già comprensivo della riduzione di 1/3 ex art 106 bis DPR 115/02, oltre rimborso delle spese generali al 15 % e alla C.P.A. pari al 4%
- Che nel decreto di liquidazione che si contesta invece veniva liquidato un importo pari ad € 570,00 (€ 855,00 ridotti di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02), facendosi genericamente riferimento ai parametri medi contenuti nel DM Giustizia 55/2014 con riduzione di 1/3 come previsto dall'art. 106 bis DPR 115/02 per i casi di patrocinio dei non abbienti o di difese ex artt. 116 e 117 DPR 115/2002.
La ricorrente lamenta l'omessa applicazione dei parametri indicati nel Protocollo di intesa e, in ogni caso, lamenta che la liquidazione operata dal giudice di pace non è corretta nemmeno in base ai parametri di cui al DM 55/2014. Chiede pertanto la modifica del decreto di liquidazione impugnato e di liquidare conseguentemente la somma di €
1.200,00, oltre accessori come per legge (spese generali al 15% e CPA al 4%) o, in subordine, liquidare il compenso in misura superiore a quella stabilita nel decreto di liquidazione impugnato che sarà ritenuto di giustizia secondo le previsioni del DM
55/2014.
Pur regolarmente citato il è rimasto contumace. Controparte_1
All'udienza del 16.01.2025 – tenuta in modalità cartolare – parte ricorrente ha insistito come in atti.
********
In via preliminare si rileva come il procedimento ex art. 170 d.p.r. 115/02 rappresenta un autonomo procedimento – non di impugnazione – in cui al giudice è rimesso
2 l'accertamento circa la liquidazione del compenso dell'avvocato; la Suprema Corte, infatti, ha ribadito come: “Il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - come già nella vigenza della
I. n. 319 del 1980 -, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (Cass. Civ. 23133/21; Cass. Civ. 1470/18)”.
Ciò premesso, rilevato che il Giudice di Pace ha erroneamente liquato compensi inferiore ai minimi legali (da ultimo Cass. Civ. 29184/23), si ritiene che il protocollo di intesa citato dalla ricorrente – espressamente limitato alla liquidazione dei compensi dei difensori ammessi al Gratuito Patrocinio nei giudizi dinnanzi al Tribunale – non sia applicabile anche ai procedimenti dinnanzi al Giudice di Pace, con conseguente applicazione dei valori di cui al D.M. 55/2014.
Alla luce di quanto sopra, considerato che la sentenza è stata depositata in data
31.10.2022, valutata l'attività svolta dal difensore, la natura del reato contestato, si ritiene congruo liquidare i compensi nei valori minimi stabiliti dal Decreto ministeriale citato, pari ad € 1.135,00, per un totale di € 756,67,00 al netto delle riduzioni di legge (ex art. 106 bis DPR 115/2002) oltre accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 2103/2023, disattesa ogni contraria istanza,
in riforma del decreto di liquidazione n. 3/2023 MOD 27 emesso dal Giudice di Pace di
Pontedera in data 29.05.23
Liquida a titolo di compenso per l'incarico prestato, a favore dell'avv. , Parte_1 quale difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile alias nel Persona_1 Per_2 procedimento penale n. 326/2020 RGNR innanzi al Giudice di Pace di Pontedera, la somma complessiva di € 756,67,00, iva e c.p.a. per legge, oltre 15% di spese generali,
3 Condanna il al pagamento delle spese processuali a favore della Controparte_1 ricorrente quantificate complessivamente in € 462,00 per compensi, iva e c.p.a. per legge oltre 15% di spese generali ed € 125,00 per spese.
Pisa, 07.02.25
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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