Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 100/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente
d.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 13/02/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa da: avv. ANGELINI Parte_1
JACOPO, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellante-
e
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di L'AQUILA, presso i cui uffici elettivamente domicilia, ope legis;
-appellato-
Oggetto: Altre ipotesi. Appello avverso la sentenza n. 211/2023 del 11/07/2023 - 07/09/2023, emessa dal Tribunale di Avezzano in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 13/02/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 06/03/2024 docente alle dipendenze del Parte_1
, inizialmente a tempo determinato ed immessa in ruolo Controparte_1 dall'a.s. 2001/2002, ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, pronunciata il 11/07/2023,
L'impugnata sentenza ha ritenuto non riconoscibile il servizio pre ruolo svolto presso scuole private, poiché non prestato presso scuole pareggiate, e quello prestato nell'anno 2013, in base all'espressa previsione di non riconoscibilità ex artt. 9 c. 23 d.l. n. 78/2010 e 1 c. 1 lett.
b) d.P.R. n. 122/2013.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto l'erroneità della motivazione dell'impugnata sentenza, poiché gli anni di servizio pre ruolo prestati le erano stati riconosciuti, in sede di ricostruzione della carriera all'atto dell'immissione in ruolo, non interamente ma in base al meccanismo della temporizzazione ex art. 6 d.P.R. n. 345/1983, in violazione delle vigenti disposizioni in materia di riconoscimento integrale dell'anzianità, ed aveva escluso i periodi di servizio prestati presso scuole paritarie, nonostante l'equiparazione di tali istituti alle scuole statali e lo svolgimento delle medesime mansioni rispetto ai docenti delle scuole statali, in violazione della l. n. 62/2000 e della clausola 4 dell'accordo quadro di cui alla direttiva
1999/70 CE.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accertamento del proprio diritto all'integrale riconoscimento del servizio pre ruolo prestato presso le scuole pubbliche e paritarie, con condanna del di lavoro all'inserimento nella Controparte_2
corrispondente posizione stipendiale ed al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello, deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Va premesso che il cd. blocco delle posizioni stipendiali e degli effetti economici delle progressioni di carriera disposto dal d.l. n. 78/2010 per l'anno 2013 è pienamente legittimo - avendo la Corte Costituzionale dichiarato infondata la relativa questione, sicché, per il personale della scuola, l'anno 2013 deve ritenersi non utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle previsioni dei CCNL applicabili- e che il relativo capo della sentenza impugnata non è stato oggetto di gravame, con conseguente formazione di giudicato tra le parti al riguardo.
Ciò posto, l'appello è manifestamente infondato, per le seguenti considerazioni.
Come ormai pacifico in giurisprudenza, l'esclusione del riconoscimento, ai fini della cd. ricostruzione della carriera del personale docente, del punteggio per il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie trova fondamento nell'art. 485 del d.lgs. 297/1994 (t.u.
Scuola, in cui sono confluite le disposizioni degli artt. 1 e 2 del d.l. n. 370/1970).
Al riguardo la S.C. (Sez. L. nn. 16623 del 01/10/2012 rv. 623876 – 01, 1035 del 20/01/2014 rv. 629314 – 01 e 1749 del 30/01/2015 rv. 634307 - 01) ha condivisibilmente ritenuto che gli artt. 1 e 2 d.l. n. 370/70 cit., che prevedono, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento, a favore del personale docente delle scuole elementari, del periodo di insegnamento pre-ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali, ed a favore del personale docente delle scuole secondarie, del periodo di insegnamento pre-ruolo presso scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, attribuiscono un beneficio e costituiscono norme aventi carattere eccezionale, insuscettibili di interpretazione analogica o estensiva con riguardo ai servizi prestati presso istituti diversi -a meno che si tratti di istituti di altri enti pubblici non statali e purché sussista, tra i diversi istituti, identità di titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi- essendo la regola quella della computabilità del solo servizio di ruolo.
In base a tale principio, il riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie ai fini dell'inserimento nelle GAE, previsto dall'art. 2 c.
2. d.l. n. 255/2001 per l'insegnamento nelle scuole, non ha alcuna rilevanza, poiché la disposizione citata regolamenta la formazione delle graduatorie cui appartengono docenti non in ruolo, ma aspiranti all'assunzione, considerando i servizi non di ruolo o quelli presso scuole private solo in senso lato, quali titoli di professionalità (attribuendo loro un punteggio, al pari degli altri titoli), e come tale non è in alcun modo estensibile, appunto in considerazione del carattere eccezionale delle disposizioni di cui all'art. 485 d.lgs. cit., alla fattispecie di causa, che attiene invece alla valutazione dell'attività di docenza svolta prima dell'assunzione da parte di personale statale, già in servizio e già assunto a tempo indeterminato, ai fini dell'attribuzione della complessiva anzianità di servizio, e considera i servizi pre-ruolo stricto sensu quale anzianità in attività di insegnamento e ne disciplina l'equiparazione, a certe condizioni, all'insegnamento prestato presso scuole statali.
Il servizio pre-ruolo prestato dall'appellata è quindi riconoscibile nell'anzianità di servizio ed ai fini della mobilità esclusivamente nei limiti di cui agli artt. 485 e 489 d.lgs. 297/94 cit., come interpretato dalla ormai pacifica giurisprudenza nazionale e comunitaria (cfr. Cass. Sez.
L. n. 31149/2019 del 28/11/2019). In base a tali disposizioni il servizio pre-ruolo è riconosciuto come servizio di ruolo (ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo, ovvero interamente in base all'effettivo servizio prestato senza applicazione dello strumento di compensazione favorevole di cui all'art. 489 cit., qualora più favorevole) solo qualora prestato in istituti secondari statali o pareggiati, ovvero in scuole elementari statali o parificate, ovvero in scuole materne statali o comunali.
Quanto agli istituti parificati o pareggiati, la legge n. 62/2000, di riforma dell'ordinamento scolastico, ha previsto che il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33 c. 2 Cost., è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, e ha disciplinato le condizioni per ottenere il riconoscimento di scuola paritaria. In via transitoria, la medesima legge ha stabilito che alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte
II, titolo VIII del t.u. n. 297/94. Con il d.l. n. 250/2005 è stato poi previsto, all'art. 1, che allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso, il presentasse al Parlamento una relazione Controparte_3
sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, proponesse il definitivo superamento delle citate disposizioni del t.u. n. 297/94, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie. Il d.l. stesso, all'art. 1 bis, ha inoltre ricondotto le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del t.u. 297/1994 alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della l. n. 62/2000, e di scuole non paritarie, con scadenza ex lege delle convenzioni di parifica al termine dell'anno scolastico in cui si completano i corsi funzionanti in base alle convenzioni (31/08/2008).
Da tale data, quindi, il riferimento dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994 alle scuole secondarie pareggiate e al servizio prestato presso le scuole elementari parificate è divenuto privo di attualità, risultando superata, per effetto della riforma del sistema scolastico, la previgente distinzione, contenuta negli artt. 343 segg. t.u. n. 297/94, tra istituti secondari pareggiati e riconosciuti e scuole elementari parificate, sussidiate ed autorizzate.
Né la norma dell'art. 485 cit. può ritenersi applicabile analogicamente alle scuole paritarie istituite ex novo ex l. n. 62/2000 o alle scuole legalmente riconosciute preesistenti che abbiano chiesto e ottenuto di essere riconosciute quali paritarie secondo la nuova disciplina.
Ciò per due ordini dei motivi, come ormai pacifico in giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. L. n.
32386 del 11/12/2019 rv. 656051 – 01; C. App. L'Aquila, sez. L. nn. 95 del 06/02/2020 e 241 del 18/06/2020).
In linea generale, in ragione della diversità di regime giuridico e della non equivalenza tra istituti secondari pareggiati e scuole elementari parificate, e scuole paritarie secondo la nuova disciplina (le prime gestite da enti pubblici o da enti ecclesiastici ex art. 7 del concordato
Stato-Chiesa o, quanto alle elementari, da enti o associazioni non imprenditori, le altre indifferentemente da enti locali o soggetti privati).
In particolare, per il fatto che, quanto agli istituti di istruzione riconosciuti o autorizzati (anche qualora abbiano poi ottenuto la parificazione ex l. n. 62/2000), si tratta di servizio prestato presso istituti privati, per il cui accesso non è prevista la regola del pubblico concorso. Ciò a differenza che per le scuole secondarie pareggiate secondo il previgente sistema scolastico, le cui cattedre di insegnamento, ex art. 356 c.
2. lett. b) d.lgs. n. 297/94, dovevano essere necessariamente (quale condizione per il pareggiamento) ricoperte da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che fosse risultato vincitore o avesse conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell'articolo unico del regio decreto n. 1118/1935. Ed analogamente, a differenza che per le scuole elementari parificate, regolate ex artt. 344 segg.
d.lgs. n. 297/94 da apposita convenzione con il , disciplinate, quanto ai requisiti per CP_4
l'impiego dei docenti, da apposito regolamento governativo, e tenute ad adottare, per i programmi e gli orari, l'ordinamento della scuola elementare statale.
In base a tale disciplina è quindi palese che la ratio delle disposizioni in tema di riconoscimento del servizio pre ruolo prestato presso istituti di istruzione elementare o secondaria privati risiede non nelle caratteristiche della scuola non statale ove il docente interessato ha prestato servizio, ma nelle modalità con le quali egli sia stato selezionato ai fini dell'assunzione, sicché solo qualora tali modalità fossero in tutto analoghe a quelle previste per le scuole statali, come appunto avveniva per gli istituti parificati o pareggiati, il servizio era riconoscibile in quanto interamente assimilabile a quello prestato presso istituti statali, sia per modalità di instaurazione del rapporto di lavoro, sia quanto a tipologia di insegnamento.
In tale contesto normativo deve quindi ritenersi riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera solo il servizio prestato nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie, nonché il servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali e negli istituti secondari pareggiati.
Infine, data la diversità dei datori di lavoro, nemmeno può porsi questione alcuna di violazione del principio di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro recepito dalla direttiva
1999/70/CE.
Si noti, peraltro, che la già citata Cass. Sez. L. n. 16623 del 01/10/2012 e la sentenza n.
228/1986 della Corte Costituzionale, pur richiamate dall'opposto indirizzo inizialmente registratosi nella giurisprudenza di merito, sono in realtà confermative dell'interpretazione qui adottata. La Corte Costituzionale ha difatti valutato la legittimità costituzionale degli artt. 1 e
CP_ 2 d.l. n. 370/70 con riferimento a servizio prestato presso scuola materna gestita dall' per le scuole materne della Sardegna, ente pubblico, ed analogamente la fattispecie decisa dalla
S.C. era relativa ad insegnamento prestato presso istituto scolastico gestito non da soggetto privato, ma da amministrazione provinciale, sicché il riferimento agli istituti scolastici non statali contenuto nella massima estratta da tale sentenza va inteso come relativo agli istituti scolastici degli enti pubblici non statali.
Infine, va considerato che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 485 t.u. n.
297/94 cit. nella parte in cui esclude la valutabilità del servizio pre ruolo svolto presso le scuole paritarie, recentemente sollevata dalla Corte d'Appello di Roma, è stata ritenuta infondata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 180 del 23/06/2021.
La Corte, nel rigettare la questione, ha ritenuto: la permanenza della differenza tra le scuole paritarie, svincolate dall'esercizio di meccanismi di selezione assimilabili alle procedure concorsuali, e quelle statali, dove invece valgono i principi generali per l'accesso ai ruoli dell'amministrazione, ciò che anche dopo la l. n. 62/2000 impedisce, sotto questo profilo, la completa assimilazione dei due diversi plessi;
la non incidenza della diversa valutazione del servizio sul presupposto della parità di trattamento garantita dalla l. n. 62/2000 stessa, rappresentato dalla comprovata omogeneità qualitativa dell'offerta formativa e didattica;
l'insussistenza di irragionevolezza della disposizione censurata, nel raffronto con l'art. 2 c. 2
d.l. n. 255/2001, che consente, ai soli fini dell'integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente, la valutazione dei servizi d'insegnamento prestati nelle scuole paritarie nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, trattandosi di norma attributiva di un beneficio in favore di determinate categorie di soggetti, di carattere eccezionale e come tale di stretta interpretazione.
Non essendo riconoscibili i servizi prestati dall'appellante presso gli istituti scolastici privati indicati nel ricorso introduttivo del primo grado del giudizio, aventi, per quanto risulta dagli atti, natura di scuole riconosciute o autorizzate (ora paritarie), e non di scuole parificate o pareggiate o di scuole materne comunali, ed essendo stati già integralmente riconosciuti, ai fini giuridici ed economici, i quattro anni di servizio pre ruolo prestati presso scuole statali dall'a.s. 1997/1998 in poi, l'ultimo dei quali peraltro già considerato come servizio di ruolo in base alla decorrenza giuridica della nomina (cfr. il decreto di ricostruzione di carriera del
09/10/2004 in atti), correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto l'infondatezza della domanda da lei avanzata in primo grado.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 211/2023 in data 11/07/2023 - 07/09/2023 del Tribunale di Avezzano in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 2.000,00 per compensi professionali;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 13/02/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -