Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/03/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da
SARACINO dott. Nicola Presidente
MAURO PELLEGRINI dott. Gianluca Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2691/2021, posta in deliberazione all'udienza del 24.01.2025.
TRA
(C.F. ) –in persona del legale rappresentante pt Pt_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato
E
RT IT (C.F. ) – rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv.Alessandro De Nunzio
Oggetto: Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 4783 del 18.03.2021, resa nell'ambito del procedimento n. R.G. 41913/2017 avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione ex RD 639/2010 erogazione finanziamento comunitario.
CONCLUSIONI
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto gravame avverso la pronuncia in oggetto che aveva accolto la Pt_1 domanda proposta da RT volta all'accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ingiunzione ex RD 639/2010 con condanna del soccombente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 4.740,00 in favore di
RT oltre accessori per legge.
Con la sentenza appellata, alla cui integrale lettura si rimanda per la comprensione delle questioni affrontate in primo grado, il Tribunale ha dichiarato fondata l'opposizione.
Parte appellante ha censurato la sentenza per i seguenti motivi:
1) Violazione degli artt.2935 e 2941 n. 8 c.c. : erroneità dell'avvenuta
Prescrizione
2) Violazione del DPR 503/1999
3) Inammissibilità dell'ingiunzione ex RD 639/2010
Ha concluso, previa disapplicazione dell'atto amministrativo per l'accoglimento dell'appello e per l'annullamento della impugnata sentenza con condanna dell' appellato al pagamento delle spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito RT IT instando per l'inammissibilità e in subordine per il rigetto dell'appello proposto, poiché infondato in fatto e in diritto, con conferma delle statuizioni di primo grado. Con vittoria di spese di lite ed oneri accessori.
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I motivi di appello sono infondati e non meritano accoglimento.
Con il primo motivo l'appellante denuncia la errata valutazione del Tribunale che ha ritenuto maturato il termine di prescrizione decennale facendo applicazione della normativa Europea , violando così gli articoli 2935 e 2941 n.8 cc.
Giova premettere che i giudici nazionali, anche in mancanza di norme di recepimento, non possono sottrarsi dal recepire le indicazioni europee, assumendo queste ultime una valenza uguale, se non maggiore, alla legge nazionale, applicando i principi affermati dalla UE e disapplicando le disposizioni nazionali che con tale principi confliggono.
Le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato anche dalla
Corte Costituzionale con sentenze nn. 168/1981 e 170/1984.
Correttamente quindi il Tribunale ha ritenuto che il diritto a riscuotere le somme per indebito conseguimento di aiuti comunitari mediante esposizione di dati falsi si prescrive a decorrere dalla data di indebita percezione dell'aiuto, perché è con tale percezione che si perfeziona l'illecito amministrativo.
Nella fattispecie essendo il recupero relativo alla campagna 1998/99, il termine di prescrizione decennale non è stato interrotto con il verbale di constatazione del
7.8.2003, ma con la notifica dell'intimazione del 20.6.2013, ricevuta in data
27.6.2013.
Il giudice comunitario ha a più riprese ribadito che il termine di prescrizione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 è applicabile sia alle irregolarità che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 di tale regolamento, sia ad irregolarità che costituiscono l'oggetto di una misura amministrativa volta alla revoca del vantaggio indebitamente ottenuto, e conformemente all'articolo 4 del citato regolamento, ha anche precisato che “salva l'ipotesi di una sospensione del procedimento amministrativo, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n.
2988/95, gli atti istruttori o volti al perseguimento dell'irregolarità adottati dall'autorità competente e portati a conoscenza della persona interessata, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, di tale regolamento, non comportano l'effetto di interrompere il termine previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del medesimo regolamento e che, punto 57 della decisione, “l'autorità competente ha il dovere di adottare i provvedimenti amministrativi volti al recupero del vantaggio economico indebitamente accordato comunque entro il termine previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento n. 2988/95”
(Corte giustizia Unione Europea Sez. IV, Sent., 02-03-2017, n. 584/15).
Ne consegue che per i pagamenti relativi alla campagna 1998/99 il termine prescrizionale decennale è decorso, intervenendo il primo valido atto interruttivo solo in data 27.6.2013. Con il secondo motivo è stata lamentata la insussistenza di un titolo idoneo di conduzione e la violazione dell'art..3 co. 1 lett. f) D.P.R. 503/99, 2727, 2726 e 2697
c.c. nonché 115 e 116 c.p.c.
Anche il secondo motivo non merita accoglimento.
Ed invero la campagna olearia all'epoca dei fatti non era vincolata ai terreni ma al controllo della effettiva produzione di olio ai sensi del reg (CE) N. 2366/98 della
Commissione del 30 ottobre 1998 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal
1998/99 al 2000/01 in GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50). Il richiamo al dpr n.503/1999 è del tutto inconferente atteso che quest'ultimo , pubblicato in GU
Serie Generale n.305 del 30-12-1999 entrava in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione, e quindi esplica i suoi effetti solo sulla campagna olearia successiva a quella oggetto del presente giudizio.
La effettiva produzione di olio , all'epoca dei fatti , veniva riscontrata , come da regolamento, dapprima controllando il numero di piante dichiarate nella domanda, in secondo luogo che le particelle inserite nella domanda non risultassero dichiarate due volte e riscontrando la resa e/o l'effettiva produzione di olio mediante controllo incrociato effettuato presso i frantoi dove risultavano molite le olive (come da regolamento 2366/98)
In definitiva, ai fini della concessione dell'aiuto, deve ritenersi che sui terreni si è svolta con continuità la produzione delle olive e che la loro detenzione era regolare.
Gli organi accertatori, come correttamente sottolineato dal primo giudicante, hanno riscontrato la piena corrispondenza nella produzione tra quanto dichiarato e quanto riscontrato con il controllo incrociato.
L'appello è quindi infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
Condanna alla refusione delle spese del grado che liquida in € 5.350,00 Pt_1 oltre accessori come per legge, in favore . Parte_2 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all' art 13 comma 1 quater
T.U.115/2002 nei confronti di parte appellante.
Così deciso in Roma il 26 marzo 2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE