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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O ___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) Dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 405/2019 R.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Anacleto n 2, codice fiscale , e il sig. , nato a CodiceFiscale_1 Parte_2
IC (RC) il 19/05/1970 ed ivi residente a[...], codice fiscale C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Fernando Galatà del Foro di
[...]
Palmi, elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale in IC (RC) alla via
Garibaldi n. 4
APPELLANTE
CONTRO
(ora Controparte_1 Controparte_2
), in persona del Presidente, l.r.p.t., (C.F. ), rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1
dall'Avv. Aurelio Leuzzi del foro di Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n° 1276/2018 del 12/12/2018
avente ad oggetto il risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale
1 CONCLUSIONI Le parti precisavano le conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 e previo A. T. P. ex art. 696 c.p.c., instaurato dinanzi la Sezione distaccata del Tribunale di Cinquefrondi, i sigg. e Parte_1 Pt_2
citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Palmi 1
[...] Controparte_1
al fine di sentirla condannare al pagamento in loro favore della somma di
[...]
€ 1 0 . 0 1 6 , 0 0 oltre interessi, a titolo di risarcimento per i danni subiti da due distinti appezzamenti di terreno di loro proprietà siti nel Comune di Feroleto della Chiesa.
Gli attori esponevano che i suddetti danni fossero la conseguenza delle abbondanti piogge del 18
e 19 ottobre 2010 e del 01 e 02 novembre 2010, nonché dell'omessa pulizia e manutenzione del letto del fiume Anguilla, che avrebbe causato l'accumulo di materiale di ogni genere, ostacolando il regolare scorrimento delle acque che sarebbero quindi esondate sui terreni di loro proprietà.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda attorea. Controparte_3
La causa veniva istruita mediante prova orale e ctu.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di primo grado, accoglieva la domanda e condannava l' al pagamento in favore degli attori della somma Controparte_1
di € 10.016,00 oltre interessi legali dalla data della domanda proposta fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di giudizio in favore degli attori, liquidate in € 2.300,00 oltre IVA e CPA.
Successivamente, in data 28.0l.2019, gli attori presentavano istanza di correzione della citata sentenza per i seguenti motivi: “ometteva di pronunciarsi sulla distrazione delle spese ex art. 93
c.p.c. in favore del costituito procuratore degli attori e sulla liquidazione del rimborso forfettario,
come da espressa richiesta in atti;
indicava la data di decorrenza degli interessi legali (dalla
domanda al soddisfo) diversa rispetto a quanto esposto nella motivazione della sentenza (dalla
2 data in cui il danno si è verificato); ometteva di pronunciarsi sulle spese di CTU, interamente
anticipate dagli attori in sede di A.T.P.”
Con provvedimento del 27.02.2019, notificato a mezzo PEC il 28.02.2019, il Giudice designato,
accoglieva parzialmente l'istanza disponendo “la distrazione, a favore del costituito avvocato,
della somma liquidata a titolo di onorari”, mentre per le altre richieste, rilevando che si trattava di questioni che incidono sulla motivazione e che pertanto, qualora non condivise, debbano emendarsi soltanto con il procedimento di impugnazione, ha ritenuto 1'inammissibilità delle stesse.
Proponevano, pertanto, appello avverso la predetta sentenza i sigg. e Parte_1 Pt_2
per i seguenti motivi: “omessa pronuncia sulle spese di ctu;
decorrenza degli interessi
[...]
legali; omessa pronuncia sulle spese generali;
liquidazione onorari inferiore ai minimi tariffari;
omessa pronuncia sulle spese per contributo unificato.
Si costituiva in giudizio la (già Controparte_2 [...]
), chiedendo di rigettare il proposto appello e, per l'effetto, Controparte_1
condannare i Sigg. e al pagamento delle spese e competenze di Parte_1 Parte_2
causa.
Con ordinanza del 06/05/2024, a scioglimento della riserva dell'udienza del 08/04/2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Invero, con riferimento al primo motivo di appello, con il quale gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia, da parte del Giudice di prime cure, sulle spese relative alla ctu, va rilevato che,
contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, la statuizione sulle spese di lite non può
3 ricomprendere implicitamente quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio, sulle quali il
Giudice deve esplicitamente pronunciarsi.
La Suprema Corte ha infatti stabilito che “si configura il vizio di omessa pronuncia se nella
statuizione sulle spese di lite non venga indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente
quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio poiché tale statuizione non può ricomprenderle
implicitamente, a nulla rilevando che esse abbiano già formato oggetto di liquidazione con decreto
motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002”, (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 05/06/2020, n. 10804).
Nel caso di specie, le spese inerenti al procedimento di accertamento tecnico preventivo, alla conclusione dello stesso, sono state correttamente poste a carico della parte richiedente, gli odierni appellanti.
Tuttavia, nel successivo giudizio di merito, nel corso del quale è stata disposta l'acquisizione dell'accertamento espletato in fase di ATP, il Giudice ha omesso di pronunciarsi sulle suddette spese.
Atteso l'esito del giudizio di primo grado, conclusosi con l'integrale accoglimento della domanda di parte attrice e la conseguente mancanza di compensazione delle spese di lite, si rileva che le spese inerenti la ctu, in virtù dell'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico della parte soccombente, ossia l'odierna appellata.
Con riferimento alla data di decorrenza degli interessi legali, va rilevato che il contrasto tra motivazione e dispositivo, non impedisce di individuare con certezza la portata della decisione.
La Suprema Corte ha chiarito che nell'ordinario giudizio di cognizione, l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice.
Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del “dictum” giudiziale, (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza,
4 18/10/2017, n. 24600; in senso conforme: Cass. civ. Sez. V, 11/08/2016, n. 17005, Cass. civ. Sez.
VI - 5 Ord., 08/07/2016, n. 14075, Cass. civ. Sez. I, 10/09/2015, n. 17910).
Nel caso di specie si ritiene che la lettura della motivazione, non possa far sorgere alcun dubbio sulla decisione del Giudice di prime cure.
Invero il decidente, argomenta in maniera condivisibile, nella parte motiva della sentenza impugnata, le ragioni per le quali gli interessi legali debbano essere calcolati con decorrenza dalla data dell'illecito.
Con riferimento all'eccezione di inammissibilità del suesposto motivo di appello, sollevata dall'appellata, va rilevato che, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, parte attrice ha presentato al Tribunale di Palmi “Istanza di correzione materiale” per i seguenti motivi:
“omessa indicazione della distrazione delle spese di lite e del rimborso forfettario;
omessa
pronuncia delle spese di CTU;
non corretta indicazione in dispositivo della data di decorrenza
degli interessi legali ( dalla domanda al soddisfo ) diversa rispetto a quella indicata in motivazione
della sentenza ( dalla data in cui il danno si è verificato)”.
Sulle predette richieste, il Tribunale, ha disposto la correzione della sentenza n. 1278/2018 soltanto per quanto riguarda la distrazione a favore del costituito avvocato, della già liquidata somma a titolo di onorari, mentre per le altre richieste ha rilevato che trattasi di questioni che incidono sulla motivazione e che, pertanto, “qualora non condivise debbano emendarsi con il procedimento di
impugnazione e non quello incidentale di correzione dell'errore materiale”.
Pertanto, l'eccezione deve ritenersi infondata.
Con riferimento alla liquidazione degli onorari in favore di parte attrice, va rilevato che il Giudice
nella motivazione della sentenza scrive: “le spese del presente giudizio seguono la soccombenza,
e si liquidano facendo applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. n. 55 del 10.03.20 14, secondo lo
scaglione di valore applicabile in ragione del valore della domanda, così come accolta,
5 liquidandosi i compensi su parametri inferiori ai medi, stante il carattere non complesso delle
questioni giuridiche sollevate e dell'istruttoria svolta”
Il Giudice, quindi, motiva la liquidazione delle spese di giudizio, indicate nel dispositivo della sentenza, sul presupposto del carattere non complesso delle questioni giuridiche sollevate e dell'istruttoria svolta.
In realtà nel corso del giudizio di primo grado, pur non essendo state sollevate questioni giuridiche particolarmente complesse, è stata svolta attività di media complessità in ogni fase, ivi compresa la fase istruttoria, invero, successivamente alla fase cautelare di nel corso del giudizio di CP_4
merito, vi è stata l'audizione di quattro testi.
Va evidenziato altresì che, la liquidazione dei compensi operata dal Giudice di prime cure risulta non solo inferiore ai parametri medi, ma anche ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014,
i quali, come confermato dall'Ordinanza della Corte di cassazione n. 21487/2018, costituiscono la soglia minima dei compensi spettanti all'avvocato, che non possono, in alcun caso, essere derogati al ribasso.
Anche sotto tale aspetto, la sentenza impugnata risulta meritevole di censura, pertanto la liquidazione delle spese di lite, relative al di primo grado di giudizio, deve essere effettuata sulla base dei valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014.
Con riferimento all'omessa pronuncia sulle spese generali, va rilevato che il rimborso di tali spese spetta automaticamente al professionista in virtù dell'art. 13 comma 10 della Legge n. 247/2012,
nel quale è stabilito che “Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è
dovuta, (…) in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente
sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una
somma per il rimborso delle spese forfetarie”.
Una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. Sez. VI, Ord., 11 luglio 2022, n. 21848), ha invero affermato il seguente principio: “se il provvedimento giudiziale di liquidazione non
6 contiene una statuizione espressa in tema di spese generali o non ne è stata precisata la diversa
percentuale, queste si considerano comunque dovute nella misura massima del 15%”.
Con riferimento all'omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure, sulle spese relative al contributo unificato, nella fase di A.T.P. e nella fase di merito, per un totale di € 315,50, si evidenzia che il C.U. costituisce una obbligazione ex lege di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese.
Pertanto, come stabilito dalla Suprema Corte, “se il provvedimento giudiziale contiene la
condanna alle spese ma alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di
contributo unificato, la condanna è da intendersi estesa anche alla restituzione di tale somma”,
(Cass. Sez. VI, Ord., 11 luglio 2022, n. 21848).
Pertanto, si dichiara l'inammissibilità dei superiori motivi di appello per carenza di interesse all'impugnazione, atteso che la condanna al rimborso delle spese generali nonché delle spese vive sostenute a titolo di contributo unificato, deve ritenersi implicitamente contenuta nella sentenza impugnata.
Per i suesposti motivi, la sentenza impugnata, merita la riforma su tutti i punti oggetto di gravame dichiarati ammissibili.
In virtù dell'art. 91 c.p.c., le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell'appellata.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite, deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22
(per il primo grado di giudizio: valore da € 5.201 a € 26.000 valori medi per tutte le fasi;
per il presente grado di giudizio: valore da € 1.101 a € 5.200, valori minimi per tutte le fasi, stante la minima attività svolta nel presente grado di giudizio. Cass. n. 31884/18, 19989/21).
7 Tali spese, si possono così quantificare: per il primo grado di giudizio €. 5.392,50, di cui €. 315,50
C.U., €. 919,00 fase di studio, €. 777,00 fase introduttiva, €. 1.680,00 fase di trattazione ed €.
1.701,00 fase decisionale.
Poiché nel primo grado di giudizio parte appellata è stata condannata al pagamento delle spese legali nella misura di €. 2.300,00 e stante la richiesta del pagamento della differenza quantificata nella somma calcolata, in applicazione dei parametri tariffari medi previsti dal D.M. 55/2014, di
€. 2.535,00, per un totale complessivo di €. 4.835,00; in virtù del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., si condanna la parte appellata al pagamento delle ulteriori spese legali per il primo grado di giudizio nei limiti della somma richiesta dagli appellanti ovvero nella misura di €. 2.535,00.
Per il presente grado di giudizio, tali spese si possono così quantificare: €. 1.605,00, di cui €.
147,00 C.U., €. 268,00 fase di studio, €. 268,00 fase introduttiva, €. 496,00 fase di trattazione ed
€. 426,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2
confronti dell' (ora Controparte_1 [...]
), disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così Controparte_2
decide:
1. accoglie l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n° 1276/2018 del
27.12.2018, con riferimento a tutti i motivi dichiarati ammissibili;
2. dichiara l'inammissibilità, per carenza di interesse all'impugnazione, dei motivi inerenti il rimborso delle spese generali e del contributo unificato;
3. condanna l'appellata al rimborso delle spese di CTU, nella misura già liquidata con provvedimento del Tribunale, oltre interessi legali dall'esborso al soddisfo;
8 4. condanna l'appellata al pagamento degli interessi legali in favore degli appellanti, calcolati con decorrenza dalla data dell'illecito al soddisfo;
5. condanna l'appellata al pagamento delle ulteriori spese relative al primo grado di giudizio,
nella misura di € 2.535,00, oltre spese generali, cpa ed iva da distrarre in favore del procuratore di parte appellante che ha reso la dichiarazione di rito;
6. Condanna l'appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate nella misura di €. 2.566,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore di parte appellante che ha reso la dichiarazione di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 20/01/2025.
Il Giudice Ausiliario relatore La Presidente
(Dott. Salvatore Catalano) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
9
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O ___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) Dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 405/2019 R.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Anacleto n 2, codice fiscale , e il sig. , nato a CodiceFiscale_1 Parte_2
IC (RC) il 19/05/1970 ed ivi residente a[...], codice fiscale C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Fernando Galatà del Foro di
[...]
Palmi, elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale in IC (RC) alla via
Garibaldi n. 4
APPELLANTE
CONTRO
(ora Controparte_1 Controparte_2
), in persona del Presidente, l.r.p.t., (C.F. ), rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1
dall'Avv. Aurelio Leuzzi del foro di Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n° 1276/2018 del 12/12/2018
avente ad oggetto il risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale
1 CONCLUSIONI Le parti precisavano le conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 e previo A. T. P. ex art. 696 c.p.c., instaurato dinanzi la Sezione distaccata del Tribunale di Cinquefrondi, i sigg. e Parte_1 Pt_2
citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Palmi 1
[...] Controparte_1
al fine di sentirla condannare al pagamento in loro favore della somma di
[...]
€ 1 0 . 0 1 6 , 0 0 oltre interessi, a titolo di risarcimento per i danni subiti da due distinti appezzamenti di terreno di loro proprietà siti nel Comune di Feroleto della Chiesa.
Gli attori esponevano che i suddetti danni fossero la conseguenza delle abbondanti piogge del 18
e 19 ottobre 2010 e del 01 e 02 novembre 2010, nonché dell'omessa pulizia e manutenzione del letto del fiume Anguilla, che avrebbe causato l'accumulo di materiale di ogni genere, ostacolando il regolare scorrimento delle acque che sarebbero quindi esondate sui terreni di loro proprietà.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda attorea. Controparte_3
La causa veniva istruita mediante prova orale e ctu.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di primo grado, accoglieva la domanda e condannava l' al pagamento in favore degli attori della somma Controparte_1
di € 10.016,00 oltre interessi legali dalla data della domanda proposta fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di giudizio in favore degli attori, liquidate in € 2.300,00 oltre IVA e CPA.
Successivamente, in data 28.0l.2019, gli attori presentavano istanza di correzione della citata sentenza per i seguenti motivi: “ometteva di pronunciarsi sulla distrazione delle spese ex art. 93
c.p.c. in favore del costituito procuratore degli attori e sulla liquidazione del rimborso forfettario,
come da espressa richiesta in atti;
indicava la data di decorrenza degli interessi legali (dalla
domanda al soddisfo) diversa rispetto a quanto esposto nella motivazione della sentenza (dalla
2 data in cui il danno si è verificato); ometteva di pronunciarsi sulle spese di CTU, interamente
anticipate dagli attori in sede di A.T.P.”
Con provvedimento del 27.02.2019, notificato a mezzo PEC il 28.02.2019, il Giudice designato,
accoglieva parzialmente l'istanza disponendo “la distrazione, a favore del costituito avvocato,
della somma liquidata a titolo di onorari”, mentre per le altre richieste, rilevando che si trattava di questioni che incidono sulla motivazione e che pertanto, qualora non condivise, debbano emendarsi soltanto con il procedimento di impugnazione, ha ritenuto 1'inammissibilità delle stesse.
Proponevano, pertanto, appello avverso la predetta sentenza i sigg. e Parte_1 Pt_2
per i seguenti motivi: “omessa pronuncia sulle spese di ctu;
decorrenza degli interessi
[...]
legali; omessa pronuncia sulle spese generali;
liquidazione onorari inferiore ai minimi tariffari;
omessa pronuncia sulle spese per contributo unificato.
Si costituiva in giudizio la (già Controparte_2 [...]
), chiedendo di rigettare il proposto appello e, per l'effetto, Controparte_1
condannare i Sigg. e al pagamento delle spese e competenze di Parte_1 Parte_2
causa.
Con ordinanza del 06/05/2024, a scioglimento della riserva dell'udienza del 08/04/2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Invero, con riferimento al primo motivo di appello, con il quale gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia, da parte del Giudice di prime cure, sulle spese relative alla ctu, va rilevato che,
contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, la statuizione sulle spese di lite non può
3 ricomprendere implicitamente quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio, sulle quali il
Giudice deve esplicitamente pronunciarsi.
La Suprema Corte ha infatti stabilito che “si configura il vizio di omessa pronuncia se nella
statuizione sulle spese di lite non venga indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente
quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio poiché tale statuizione non può ricomprenderle
implicitamente, a nulla rilevando che esse abbiano già formato oggetto di liquidazione con decreto
motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002”, (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 05/06/2020, n. 10804).
Nel caso di specie, le spese inerenti al procedimento di accertamento tecnico preventivo, alla conclusione dello stesso, sono state correttamente poste a carico della parte richiedente, gli odierni appellanti.
Tuttavia, nel successivo giudizio di merito, nel corso del quale è stata disposta l'acquisizione dell'accertamento espletato in fase di ATP, il Giudice ha omesso di pronunciarsi sulle suddette spese.
Atteso l'esito del giudizio di primo grado, conclusosi con l'integrale accoglimento della domanda di parte attrice e la conseguente mancanza di compensazione delle spese di lite, si rileva che le spese inerenti la ctu, in virtù dell'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico della parte soccombente, ossia l'odierna appellata.
Con riferimento alla data di decorrenza degli interessi legali, va rilevato che il contrasto tra motivazione e dispositivo, non impedisce di individuare con certezza la portata della decisione.
La Suprema Corte ha chiarito che nell'ordinario giudizio di cognizione, l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice.
Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del “dictum” giudiziale, (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza,
4 18/10/2017, n. 24600; in senso conforme: Cass. civ. Sez. V, 11/08/2016, n. 17005, Cass. civ. Sez.
VI - 5 Ord., 08/07/2016, n. 14075, Cass. civ. Sez. I, 10/09/2015, n. 17910).
Nel caso di specie si ritiene che la lettura della motivazione, non possa far sorgere alcun dubbio sulla decisione del Giudice di prime cure.
Invero il decidente, argomenta in maniera condivisibile, nella parte motiva della sentenza impugnata, le ragioni per le quali gli interessi legali debbano essere calcolati con decorrenza dalla data dell'illecito.
Con riferimento all'eccezione di inammissibilità del suesposto motivo di appello, sollevata dall'appellata, va rilevato che, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, parte attrice ha presentato al Tribunale di Palmi “Istanza di correzione materiale” per i seguenti motivi:
“omessa indicazione della distrazione delle spese di lite e del rimborso forfettario;
omessa
pronuncia delle spese di CTU;
non corretta indicazione in dispositivo della data di decorrenza
degli interessi legali ( dalla domanda al soddisfo ) diversa rispetto a quella indicata in motivazione
della sentenza ( dalla data in cui il danno si è verificato)”.
Sulle predette richieste, il Tribunale, ha disposto la correzione della sentenza n. 1278/2018 soltanto per quanto riguarda la distrazione a favore del costituito avvocato, della già liquidata somma a titolo di onorari, mentre per le altre richieste ha rilevato che trattasi di questioni che incidono sulla motivazione e che, pertanto, “qualora non condivise debbano emendarsi con il procedimento di
impugnazione e non quello incidentale di correzione dell'errore materiale”.
Pertanto, l'eccezione deve ritenersi infondata.
Con riferimento alla liquidazione degli onorari in favore di parte attrice, va rilevato che il Giudice
nella motivazione della sentenza scrive: “le spese del presente giudizio seguono la soccombenza,
e si liquidano facendo applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. n. 55 del 10.03.20 14, secondo lo
scaglione di valore applicabile in ragione del valore della domanda, così come accolta,
5 liquidandosi i compensi su parametri inferiori ai medi, stante il carattere non complesso delle
questioni giuridiche sollevate e dell'istruttoria svolta”
Il Giudice, quindi, motiva la liquidazione delle spese di giudizio, indicate nel dispositivo della sentenza, sul presupposto del carattere non complesso delle questioni giuridiche sollevate e dell'istruttoria svolta.
In realtà nel corso del giudizio di primo grado, pur non essendo state sollevate questioni giuridiche particolarmente complesse, è stata svolta attività di media complessità in ogni fase, ivi compresa la fase istruttoria, invero, successivamente alla fase cautelare di nel corso del giudizio di CP_4
merito, vi è stata l'audizione di quattro testi.
Va evidenziato altresì che, la liquidazione dei compensi operata dal Giudice di prime cure risulta non solo inferiore ai parametri medi, ma anche ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014,
i quali, come confermato dall'Ordinanza della Corte di cassazione n. 21487/2018, costituiscono la soglia minima dei compensi spettanti all'avvocato, che non possono, in alcun caso, essere derogati al ribasso.
Anche sotto tale aspetto, la sentenza impugnata risulta meritevole di censura, pertanto la liquidazione delle spese di lite, relative al di primo grado di giudizio, deve essere effettuata sulla base dei valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014.
Con riferimento all'omessa pronuncia sulle spese generali, va rilevato che il rimborso di tali spese spetta automaticamente al professionista in virtù dell'art. 13 comma 10 della Legge n. 247/2012,
nel quale è stabilito che “Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è
dovuta, (…) in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente
sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una
somma per il rimborso delle spese forfetarie”.
Una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. Sez. VI, Ord., 11 luglio 2022, n. 21848), ha invero affermato il seguente principio: “se il provvedimento giudiziale di liquidazione non
6 contiene una statuizione espressa in tema di spese generali o non ne è stata precisata la diversa
percentuale, queste si considerano comunque dovute nella misura massima del 15%”.
Con riferimento all'omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure, sulle spese relative al contributo unificato, nella fase di A.T.P. e nella fase di merito, per un totale di € 315,50, si evidenzia che il C.U. costituisce una obbligazione ex lege di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese.
Pertanto, come stabilito dalla Suprema Corte, “se il provvedimento giudiziale contiene la
condanna alle spese ma alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di
contributo unificato, la condanna è da intendersi estesa anche alla restituzione di tale somma”,
(Cass. Sez. VI, Ord., 11 luglio 2022, n. 21848).
Pertanto, si dichiara l'inammissibilità dei superiori motivi di appello per carenza di interesse all'impugnazione, atteso che la condanna al rimborso delle spese generali nonché delle spese vive sostenute a titolo di contributo unificato, deve ritenersi implicitamente contenuta nella sentenza impugnata.
Per i suesposti motivi, la sentenza impugnata, merita la riforma su tutti i punti oggetto di gravame dichiarati ammissibili.
In virtù dell'art. 91 c.p.c., le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell'appellata.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite, deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22
(per il primo grado di giudizio: valore da € 5.201 a € 26.000 valori medi per tutte le fasi;
per il presente grado di giudizio: valore da € 1.101 a € 5.200, valori minimi per tutte le fasi, stante la minima attività svolta nel presente grado di giudizio. Cass. n. 31884/18, 19989/21).
7 Tali spese, si possono così quantificare: per il primo grado di giudizio €. 5.392,50, di cui €. 315,50
C.U., €. 919,00 fase di studio, €. 777,00 fase introduttiva, €. 1.680,00 fase di trattazione ed €.
1.701,00 fase decisionale.
Poiché nel primo grado di giudizio parte appellata è stata condannata al pagamento delle spese legali nella misura di €. 2.300,00 e stante la richiesta del pagamento della differenza quantificata nella somma calcolata, in applicazione dei parametri tariffari medi previsti dal D.M. 55/2014, di
€. 2.535,00, per un totale complessivo di €. 4.835,00; in virtù del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., si condanna la parte appellata al pagamento delle ulteriori spese legali per il primo grado di giudizio nei limiti della somma richiesta dagli appellanti ovvero nella misura di €. 2.535,00.
Per il presente grado di giudizio, tali spese si possono così quantificare: €. 1.605,00, di cui €.
147,00 C.U., €. 268,00 fase di studio, €. 268,00 fase introduttiva, €. 496,00 fase di trattazione ed
€. 426,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2
confronti dell' (ora Controparte_1 [...]
), disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così Controparte_2
decide:
1. accoglie l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n° 1276/2018 del
27.12.2018, con riferimento a tutti i motivi dichiarati ammissibili;
2. dichiara l'inammissibilità, per carenza di interesse all'impugnazione, dei motivi inerenti il rimborso delle spese generali e del contributo unificato;
3. condanna l'appellata al rimborso delle spese di CTU, nella misura già liquidata con provvedimento del Tribunale, oltre interessi legali dall'esborso al soddisfo;
8 4. condanna l'appellata al pagamento degli interessi legali in favore degli appellanti, calcolati con decorrenza dalla data dell'illecito al soddisfo;
5. condanna l'appellata al pagamento delle ulteriori spese relative al primo grado di giudizio,
nella misura di € 2.535,00, oltre spese generali, cpa ed iva da distrarre in favore del procuratore di parte appellante che ha reso la dichiarazione di rito;
6. Condanna l'appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate nella misura di €. 2.566,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore di parte appellante che ha reso la dichiarazione di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 20/01/2025.
Il Giudice Ausiliario relatore La Presidente
(Dott. Salvatore Catalano) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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