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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/10/2025, n. 3391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3391 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 10487/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/09/2025 da
Parte_1
Nata a Bari (BA) in data 18/10/1971 Cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
Residente a Milano (MI) in via Cascina Bianca 9/5 e
Parte_2 nato a [...] in data [...] Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
Residente a Milano (MI) in via Cascina Bianca 9/5
Entrambi con l'Avv. Federica Meles presso la quale hanno eletto domicilio telematico
I quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 16/03/2002 con atto n. 526 parte I anno 2002, ufficio 1, in regime di separazione dei beni e con le seguenti figlie:
- nata a [...] il [...] Cod. Fisc. cittadina italiana Parte_3 C.F._3
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. cittadina italiana Parte_4 C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/09/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e nella piena osservanza dei doveri di correttezza e collaborazione nell'interesse proprio e delle figlie e Pt_3 Pt_4
2) La figlia minorenne sarà affidata ad entrambi i genitori e collocata prevalentemente Pt_4 presso la madre nella casa coniugale sita in Milano, Cascina Bianca 9/5. maggiorenne Pt_3 ma non ancora economicamente autosufficiente, continuerà a vivere insieme alla madre e alla sorella nella casa coniugale.
3) Il SI. in accordo con la SI.ra , ha già lasciato l'abitazione Parte_2 Parte_1 coniugale sita in Milano, via Cascina Bianca n. 9/5, e si impegna a provvedere, entro tempi ragionevoli e con modalità concordate tra le Parti, all'asporto dei propri effetti personali e beni di sua esclusiva pertinenza.
Gestione delle figlie e turni di cura
4) La figlia minore trascorrerà due fine settimana al mese con il padre, da concordarsi Pt_4 preventivamente entro il mese precedente.
A tal fine, il SI. i impegna a comunicare alla SI.ra , entro la fine di ciascun Pt_2 Parte_1 mese – e comunque non appena disponibile – il calendario dei propri turni lavorativi e di reperibilità relativi al mese successivo, indicando le date proposte per i fine settimana da trascorrere con la figlia. Considerata l'età di durante tali periodi il padre si assumerà Pt_4 la piena responsabilità del turno di cura, ivi compresa la gestione delle esigenze quotidiane della figlia (inclusi, a titolo esemplificativo, gli accompagnamenti alle gare di nuoto, i trasporti serali e ogni altra necessità connessa alla sua ordinaria vita relazionale, scolastica e sportiva).
5) Durante la settimana, il padre si occuperà di andare a prendere agli allenamenti di nuoto Pt_4 due volte, con giorni da concordarsi tendenzialmente all'inizio di ciascun anno sportivo. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, non appena disponibile e comunque entro il mese di ottobre di ogni anno, il calendario degli allenamenti e delle attività agonistiche di nuoto della figlia, al fine di garantire una gestione condivisa e coerente con gli impegni di entrambi.
6) Al raggiungimento della maggiore età da parte di entrambe le figlie, saranno le stesse a concordare direttamente con il padre tempi, modalità e frequenza degli incontri, secondo le proprie esigenze, necessità ed impegni personali, nel rispetto della loro autonomia e del legame genitoriale.
7) I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il proprio piano ferie entro il 30 maggio di ogni anno, al fine di definire congiuntamente la programmazione delle vacanze con le figlie. L'accordo relativo alla suddivisione dei periodi di ferie dovrà essere raggiunto entro e non oltre il 10 giugno, così da consentire a ciascun genitore un'adeguata organizzazione e la tempestiva prenotazione delle vacanze. Ciascun genitore potrà trascorrere un periodo di ferie con le figlie, compatibilmente con l'età, le esigenze e i desideri delle stesse.
Gestione economico patrimoniale
8) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni Parte_2 Parte_1 mese, la somma di € 1.000,00 (mille/00), pari a € 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna figlia,
a titolo di contributo al mantenimento di e fino al raggiungimento della loro Pt_3 Pt_4 autonomia economica.
Tale importo sarà annualmente rivalutato secondo le variazioni degli indici ISTAT del costo della vita.
La corresponsione dell'assegno di mantenimento avverrà a decorrere dall'apertura del nuovo conto corrente intestato alla sig.ra e dalla contestuale chiusura del conto corrente Parte_1 comune attualmente in uso dalle parti. Da tale momento decorrerà anche il calcolo per la rivalutazione annuale dell'assegno, secondo l'indice ISTAT.
9) I genitori si impegnano a suddividere le spese straordinarie relative alle figlie – comprese quelle di natura medica, sportiva e ricreativa (incluse le trasferte e i ritiri legati all'attività natatoria) – nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, secondo il Protocollo del Tribunale di Milano. Il padre sosterrà al 100% l'abbonamento ATM delle figlie. Resta inteso che, in presenza di spese di rilevante importo, il SI. otrà valutare Pt_2 di sostenerle integralmente. La misura del contributo economico di ciascun genitore non condiziona il potere decisionale in ordine alla condivisione delle spese straordinarie.
10) Il SI. orrisponderà a titolo di contributo al mantenimento della SI.ra Parte_2 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 (cinquecento/00), da rivalutarsi Parte_1 secondo gli indici Istat del costo della vita.
La corresponsione dell'assegno di mantenimento avverrà a decorrere dall'apertura del nuovo conto corrente intestato alla sig.ra e dalla contestuale chiusura del conto corrente Parte_1 comune attualmente in uso dalle parti. Da tale momento decorrerà anche il calcolo per la rivalutazione annuale dell'assegno, secondo l'indice ISTAT.
11) Al raggiungimento dell'autonomia economica da parte di una delle figlie, il contributo mensile a favore della SI.ra sarà aumentato ad € 600,00 (seicento/00). Al Parte_1 conseguimento dell'autonomia economica da parte di entrambe le figlie, il contributo sarà ulteriormente incrementato ad € 700,00 (settecento/00), con decorrenza dal mese successivo all'avvenuto raggiungimento dell'indipendenza economica. 12) Alla cessazione del mutuo gravante sull'immobile attualmente in comproprietà tra le parti – sia essa per naturale scadenza contrattuale sia per estinzione anticipata – il contributo mensile a favore della SI.ra sarà rideterminato nell'importo di € 500,00 Parte_1
(cinquecento/00), a decorrere dal mese successivo alla cessazione del mutuo, qualora la situazione reddituale delle parti dovesse rimanere invariata. In caso di variazione significativa della situazione reddituale di una o di entrambe le parti, l'importo dell'assegno potrà essere rivalutato, con il limite minimo inderogabile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili.
13) Il conto corrente cointestato presso Banca Intesa, sul quale attualmente gravano le rate del mutuo relativo all'immobile in comproprietà, rimarrà attivo e intestato al SI. Parte_2
Il SI. continuerà a farsi carico integralmente del pagamento delle rate del mutuo, Pt_2 sostenendole al 100%.Con il presente accordo, il SI. si impegna altresì a non Pt_2 richiedere alla SI.ra alcuna restituzione, a qualunque titolo, delle somme Parte_1 da lui versate per il pagamento del mutuo, anche in caso di futura vendita dell'immobile.
14) Le Parti convengono di suddividere in parti uguali, ciascuna nella misura del 50%, le giacenze presenti sul conto corrente bancario cointestato acceso presso Banca Intesa alla data della sottoscrizione del presente accordo.
15) Le Parti dichiarano che, in considerazione dei progetti familiari condivisi e della differente capacità reddituale tra le stesse, le residue rate del mutuo saranno interamente sostenute dal
SI. con esonero definitivo della SI.ra da ogni obbligo restitutorio o Pt_2 Parte_1 contributivo.
16) Il SI. rinuncia sin d'ora a qualsiasi azione volta alla ripetizione delle somme già Pt_2 corrisposte per il pagamento del mutuo, per qualsivoglia titolo o motivo.
17) Le Parti concordano che le spese straordinarie relative all'immobile già adibito a casa coniugale, del quale risultano entrambe comproprietarie, saranno suddivise nella misura del
70% a carico del SI. e del 30% a carico della SI.ra . Parte_2 Parte_1
18) Il SI. si impegna a contribuire nella misura di un terzo (1/3) alle spese relative Parte_2 all'autovettura in uso alla SI.ra , con esclusione delle spese per il bollo Parte_1 auto, la polizza RCA e il Telepass, che rimarranno integralmente a carico della SI.ra
. Parte_1
19) Il SI. si impegna a contribuire nella misura di due terzi (2/3) alle spese Parte_2 sostenute dalla SI.ra per le vacanze da lei effettuate insieme alle figlie. Le Parte_1
Parti si impegnano a concordare le modalità e l'entità della spesa con spirito collaborativo, tenendo conto delle possibilità economiche e delle esigenze familiari.
20) Le parti, in esecuzione di più ampi accordi transattivi relativi alla composizione della crisi familiare, convengono quanto segue in relazione all'immobile adibito a casa coniugale acquistato in data 22.07.2021 in regime di comproprietà pro indiviso al 50%, sito in Milano, via Cascina Bianca n. 9/5 e così descritto:
Porzione di fabbricato ad uso civile abitazione al piano quinto della scala 3 (tre), distinta con il numero di interno 68 (sessantotto), composta da 6 (sei) vani catastali, confinante con il subalterno 87 (ottantasette), con passaggio comune e con vano scala, con annesso locale ad uso cantina al piano seminterrato di pertinenza esclusiva, distinto con il medesimo numero di interno 68 (sessantotto), confinante con il subalterno 64 (sessantaquattro), con passaggio comune e con il subalterno 65 (sessantacinque);il tutto è censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Milano, al foglio 598, particella 74, subalterno 68, via Cascina Bianca n. 9/5, piano
5-S1, zona censuaria 3, categoria A/3, classe 4, vani 6, superficie catastale totale mq 111, rendita catastale € 805,67;
Pertinenziale locale ad uso autorimessa al piano seminterrato, distinto con il numero di interno 236 (duecentotrentasei), di circa mq 12 (dodici), confinante con il subalterno 237
(duecentotrentasette), con passaggio comune e con il subalterno 235 (duecentotrentacinque);il tutto è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Milano, al foglio 598, particella 74, subalterno 236, via Cascina Bianca n. 9/5, piano S1, zona censuaria 3, categoria C/6, classe
7, superficie catastale totale mq 12, rendita catastale € 70,03 (cfr. doc. 3)
Il SI. si impegna a cedere a titolo gratuito, con rogito da stipularsi avanti Parte_2
Notaio di comune fiducia tra i coniugi, la propria quota del 50% di proprietà dell'immobile sopra descritto in favore della SI.ra , che sin d'ora si impegna ad accettare Parte_1 detta cessione.
Tale trasferimento avverrà una volta estinto il mutuo gravante sull'immobile oppure, anteriormente, in caso di vendita dello stesso. In ogni caso, il SI. i impegna a non Pt_2 richiedere alla SI.ra la restituzione, in tutto o in parte, delle somme da lui versate Parte_1
a titolo di pagamento delle rate del mutuo.
I ricorrenti dichiarano di volersi avvalere del trattamento fiscale agevolato previsto per gli atti posti in essere in attuazione di accordi familiari nell'ambito della separazione e/o del divorzio, ai sensi della normativa vigente.
Le spese notarili relative all'atto di cessione e all'eventuale accollo liberatorio del mutuo saranno integralmente sostenute dal SI. Parte_2
21) Le Parti dichiarano sin d'ora il proprio consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto per la figlia minorenne, autorizzando fin da ora ogni adempimento amministrativo necessario presso le competenti autorità. 22) Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le Parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Milano in data 16/03/2002;
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Milano in data 16/03/2002;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/09/2025 da
Parte_1
Nata a Bari (BA) in data 18/10/1971 Cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
Residente a Milano (MI) in via Cascina Bianca 9/5 e
Parte_2 nato a [...] in data [...] Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
Residente a Milano (MI) in via Cascina Bianca 9/5
Entrambi con l'Avv. Federica Meles presso la quale hanno eletto domicilio telematico
I quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 16/03/2002 con atto n. 526 parte I anno 2002, ufficio 1, in regime di separazione dei beni e con le seguenti figlie:
- nata a [...] il [...] Cod. Fisc. cittadina italiana Parte_3 C.F._3
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. cittadina italiana Parte_4 C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/09/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e nella piena osservanza dei doveri di correttezza e collaborazione nell'interesse proprio e delle figlie e Pt_3 Pt_4
2) La figlia minorenne sarà affidata ad entrambi i genitori e collocata prevalentemente Pt_4 presso la madre nella casa coniugale sita in Milano, Cascina Bianca 9/5. maggiorenne Pt_3 ma non ancora economicamente autosufficiente, continuerà a vivere insieme alla madre e alla sorella nella casa coniugale.
3) Il SI. in accordo con la SI.ra , ha già lasciato l'abitazione Parte_2 Parte_1 coniugale sita in Milano, via Cascina Bianca n. 9/5, e si impegna a provvedere, entro tempi ragionevoli e con modalità concordate tra le Parti, all'asporto dei propri effetti personali e beni di sua esclusiva pertinenza.
Gestione delle figlie e turni di cura
4) La figlia minore trascorrerà due fine settimana al mese con il padre, da concordarsi Pt_4 preventivamente entro il mese precedente.
A tal fine, il SI. i impegna a comunicare alla SI.ra , entro la fine di ciascun Pt_2 Parte_1 mese – e comunque non appena disponibile – il calendario dei propri turni lavorativi e di reperibilità relativi al mese successivo, indicando le date proposte per i fine settimana da trascorrere con la figlia. Considerata l'età di durante tali periodi il padre si assumerà Pt_4 la piena responsabilità del turno di cura, ivi compresa la gestione delle esigenze quotidiane della figlia (inclusi, a titolo esemplificativo, gli accompagnamenti alle gare di nuoto, i trasporti serali e ogni altra necessità connessa alla sua ordinaria vita relazionale, scolastica e sportiva).
5) Durante la settimana, il padre si occuperà di andare a prendere agli allenamenti di nuoto Pt_4 due volte, con giorni da concordarsi tendenzialmente all'inizio di ciascun anno sportivo. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, non appena disponibile e comunque entro il mese di ottobre di ogni anno, il calendario degli allenamenti e delle attività agonistiche di nuoto della figlia, al fine di garantire una gestione condivisa e coerente con gli impegni di entrambi.
6) Al raggiungimento della maggiore età da parte di entrambe le figlie, saranno le stesse a concordare direttamente con il padre tempi, modalità e frequenza degli incontri, secondo le proprie esigenze, necessità ed impegni personali, nel rispetto della loro autonomia e del legame genitoriale.
7) I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il proprio piano ferie entro il 30 maggio di ogni anno, al fine di definire congiuntamente la programmazione delle vacanze con le figlie. L'accordo relativo alla suddivisione dei periodi di ferie dovrà essere raggiunto entro e non oltre il 10 giugno, così da consentire a ciascun genitore un'adeguata organizzazione e la tempestiva prenotazione delle vacanze. Ciascun genitore potrà trascorrere un periodo di ferie con le figlie, compatibilmente con l'età, le esigenze e i desideri delle stesse.
Gestione economico patrimoniale
8) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni Parte_2 Parte_1 mese, la somma di € 1.000,00 (mille/00), pari a € 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna figlia,
a titolo di contributo al mantenimento di e fino al raggiungimento della loro Pt_3 Pt_4 autonomia economica.
Tale importo sarà annualmente rivalutato secondo le variazioni degli indici ISTAT del costo della vita.
La corresponsione dell'assegno di mantenimento avverrà a decorrere dall'apertura del nuovo conto corrente intestato alla sig.ra e dalla contestuale chiusura del conto corrente Parte_1 comune attualmente in uso dalle parti. Da tale momento decorrerà anche il calcolo per la rivalutazione annuale dell'assegno, secondo l'indice ISTAT.
9) I genitori si impegnano a suddividere le spese straordinarie relative alle figlie – comprese quelle di natura medica, sportiva e ricreativa (incluse le trasferte e i ritiri legati all'attività natatoria) – nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, secondo il Protocollo del Tribunale di Milano. Il padre sosterrà al 100% l'abbonamento ATM delle figlie. Resta inteso che, in presenza di spese di rilevante importo, il SI. otrà valutare Pt_2 di sostenerle integralmente. La misura del contributo economico di ciascun genitore non condiziona il potere decisionale in ordine alla condivisione delle spese straordinarie.
10) Il SI. orrisponderà a titolo di contributo al mantenimento della SI.ra Parte_2 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 (cinquecento/00), da rivalutarsi Parte_1 secondo gli indici Istat del costo della vita.
La corresponsione dell'assegno di mantenimento avverrà a decorrere dall'apertura del nuovo conto corrente intestato alla sig.ra e dalla contestuale chiusura del conto corrente Parte_1 comune attualmente in uso dalle parti. Da tale momento decorrerà anche il calcolo per la rivalutazione annuale dell'assegno, secondo l'indice ISTAT.
11) Al raggiungimento dell'autonomia economica da parte di una delle figlie, il contributo mensile a favore della SI.ra sarà aumentato ad € 600,00 (seicento/00). Al Parte_1 conseguimento dell'autonomia economica da parte di entrambe le figlie, il contributo sarà ulteriormente incrementato ad € 700,00 (settecento/00), con decorrenza dal mese successivo all'avvenuto raggiungimento dell'indipendenza economica. 12) Alla cessazione del mutuo gravante sull'immobile attualmente in comproprietà tra le parti – sia essa per naturale scadenza contrattuale sia per estinzione anticipata – il contributo mensile a favore della SI.ra sarà rideterminato nell'importo di € 500,00 Parte_1
(cinquecento/00), a decorrere dal mese successivo alla cessazione del mutuo, qualora la situazione reddituale delle parti dovesse rimanere invariata. In caso di variazione significativa della situazione reddituale di una o di entrambe le parti, l'importo dell'assegno potrà essere rivalutato, con il limite minimo inderogabile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili.
13) Il conto corrente cointestato presso Banca Intesa, sul quale attualmente gravano le rate del mutuo relativo all'immobile in comproprietà, rimarrà attivo e intestato al SI. Parte_2
Il SI. continuerà a farsi carico integralmente del pagamento delle rate del mutuo, Pt_2 sostenendole al 100%.Con il presente accordo, il SI. si impegna altresì a non Pt_2 richiedere alla SI.ra alcuna restituzione, a qualunque titolo, delle somme Parte_1 da lui versate per il pagamento del mutuo, anche in caso di futura vendita dell'immobile.
14) Le Parti convengono di suddividere in parti uguali, ciascuna nella misura del 50%, le giacenze presenti sul conto corrente bancario cointestato acceso presso Banca Intesa alla data della sottoscrizione del presente accordo.
15) Le Parti dichiarano che, in considerazione dei progetti familiari condivisi e della differente capacità reddituale tra le stesse, le residue rate del mutuo saranno interamente sostenute dal
SI. con esonero definitivo della SI.ra da ogni obbligo restitutorio o Pt_2 Parte_1 contributivo.
16) Il SI. rinuncia sin d'ora a qualsiasi azione volta alla ripetizione delle somme già Pt_2 corrisposte per il pagamento del mutuo, per qualsivoglia titolo o motivo.
17) Le Parti concordano che le spese straordinarie relative all'immobile già adibito a casa coniugale, del quale risultano entrambe comproprietarie, saranno suddivise nella misura del
70% a carico del SI. e del 30% a carico della SI.ra . Parte_2 Parte_1
18) Il SI. si impegna a contribuire nella misura di un terzo (1/3) alle spese relative Parte_2 all'autovettura in uso alla SI.ra , con esclusione delle spese per il bollo Parte_1 auto, la polizza RCA e il Telepass, che rimarranno integralmente a carico della SI.ra
. Parte_1
19) Il SI. si impegna a contribuire nella misura di due terzi (2/3) alle spese Parte_2 sostenute dalla SI.ra per le vacanze da lei effettuate insieme alle figlie. Le Parte_1
Parti si impegnano a concordare le modalità e l'entità della spesa con spirito collaborativo, tenendo conto delle possibilità economiche e delle esigenze familiari.
20) Le parti, in esecuzione di più ampi accordi transattivi relativi alla composizione della crisi familiare, convengono quanto segue in relazione all'immobile adibito a casa coniugale acquistato in data 22.07.2021 in regime di comproprietà pro indiviso al 50%, sito in Milano, via Cascina Bianca n. 9/5 e così descritto:
Porzione di fabbricato ad uso civile abitazione al piano quinto della scala 3 (tre), distinta con il numero di interno 68 (sessantotto), composta da 6 (sei) vani catastali, confinante con il subalterno 87 (ottantasette), con passaggio comune e con vano scala, con annesso locale ad uso cantina al piano seminterrato di pertinenza esclusiva, distinto con il medesimo numero di interno 68 (sessantotto), confinante con il subalterno 64 (sessantaquattro), con passaggio comune e con il subalterno 65 (sessantacinque);il tutto è censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Milano, al foglio 598, particella 74, subalterno 68, via Cascina Bianca n. 9/5, piano
5-S1, zona censuaria 3, categoria A/3, classe 4, vani 6, superficie catastale totale mq 111, rendita catastale € 805,67;
Pertinenziale locale ad uso autorimessa al piano seminterrato, distinto con il numero di interno 236 (duecentotrentasei), di circa mq 12 (dodici), confinante con il subalterno 237
(duecentotrentasette), con passaggio comune e con il subalterno 235 (duecentotrentacinque);il tutto è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Milano, al foglio 598, particella 74, subalterno 236, via Cascina Bianca n. 9/5, piano S1, zona censuaria 3, categoria C/6, classe
7, superficie catastale totale mq 12, rendita catastale € 70,03 (cfr. doc. 3)
Il SI. si impegna a cedere a titolo gratuito, con rogito da stipularsi avanti Parte_2
Notaio di comune fiducia tra i coniugi, la propria quota del 50% di proprietà dell'immobile sopra descritto in favore della SI.ra , che sin d'ora si impegna ad accettare Parte_1 detta cessione.
Tale trasferimento avverrà una volta estinto il mutuo gravante sull'immobile oppure, anteriormente, in caso di vendita dello stesso. In ogni caso, il SI. i impegna a non Pt_2 richiedere alla SI.ra la restituzione, in tutto o in parte, delle somme da lui versate Parte_1
a titolo di pagamento delle rate del mutuo.
I ricorrenti dichiarano di volersi avvalere del trattamento fiscale agevolato previsto per gli atti posti in essere in attuazione di accordi familiari nell'ambito della separazione e/o del divorzio, ai sensi della normativa vigente.
Le spese notarili relative all'atto di cessione e all'eventuale accollo liberatorio del mutuo saranno integralmente sostenute dal SI. Parte_2
21) Le Parti dichiarano sin d'ora il proprio consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto per la figlia minorenne, autorizzando fin da ora ogni adempimento amministrativo necessario presso le competenti autorità. 22) Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le Parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Milano in data 16/03/2002;
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Milano in data 16/03/2002;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG