Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 28/01/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00270/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02722/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2722 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Violetta, Daniele Angelo Beretta, con domicilio eletto presso lo studio Daniele Angelo Beretta in Milano, piazza Cinque Giornate, 1;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.01.2024 e corretta in data 13.02.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. -OMISSIS- pubblicata in data 08 gennaio 2024, corretta in data 13.02.2024, che così provvede:
- “ conseguentemente, condanna il Ministero dell’Istruzione ad attribuire alla ricorrente il beneficio suindicato, tramite la Carta elettronica, per gli anni scolastici 2016/2017,2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ”.
2. Nonostante la notifica, effettuata in data 01.03.2024, il titolo è rimasto inadempiuto.
3. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 09.08.2024 ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
4. Con il ricorso in ottemperanza odierno, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza n. -OMISSIS-/2024 del Tribunale di Milano, adottando tutti gli atti a tal fine necessari. In caso di persistente inadempimento, ha chiesto la nomina di un commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi.
5. In data 29/10/2024 si è costituita formalmente l’amministrazione intimata, a mezzo della Avvocatura Distrettuale dello Stato.
6. Alla camera di consiglio del giorno 16.01.2025 l’affare è stato trattenuto in decisione.
8. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
8.1 La pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato.
9. L’Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, alla sentenza n. -OMISSIS- pubblicata in data 08 gennaio 2024, corretta in data 13.02.2024, del Tribunale di Milano, provvedendo in tal senso entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente – un Commissario ad acta, che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della “ Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di valutazione ” o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che provvederà ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro) necessari all'assolvimento del suo mandato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso, al predetto Commissario ad acta .
9.1 Quanto alla richiesta di pagamento delle spese di lite, liquidate nella stessa sentenza azionata e con distrazione in favore del procuratore, la stessa non può ritenersi ammissibile nell’odierno giudizio di ottemperanza, nel quale risulta ricorrente esclusivamente la parte e non anche il procuratore, titolare di un autonomo titolo di credito e, per ciò solo, distinto rispetto alla posizione del proprio assistito.
10. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’Ente resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 1000,00 (mille/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Luigi Rossetti, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Rossetti | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.