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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7065 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5226/2020
All'udienza collegiale del giorno 26/11/2025 ore 11:20
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. HINNA DANESI FABRIZIO CP_ Avv. MILITERNI LUCIANO avv. Onesti in
Controparte_2
Avv. ONESTI VALERIO presente
Appellato/i
CP_3
Avv. ARMOCIDA FRANCESCO
Avv. ESPOSITO ENZO avv. Anchisi in sost
***
L'avv. Anchisi dichiara di rinuncia all'antistatarietà.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art.281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr Antonio Perinelli
RT CH
Assistente giudiziario
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 26.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5226 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ), domiciliato presso il difensore avv. Parte_1 C.F._1
IZ NA ES che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'avv.
UC ER giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. ), domiciliato presso il difensore Controparte_2 C.F._2 avv. Valerio Onesti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti., unitamente agli avv.ti
IZ NA ES e UC ER.
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_1 domiciliata presso i difensori avv.ti Enzo Esposito e Francesco Armocida che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.3972/2020, pubblicata in data 21.02.2020 dal 2 Tribunale di Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 15.10.2020, e Parte_1 CP_2
hanno proposto appello contro la sentenza n.3972/2020 pubblicata in data 21.02.2020
[...] dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile di primo grado r.g.n.86168/2016, promosso da ei confronti degli odierni appellanti, al fine CP_3 di conseguire la revoca del decreto ingiuntivo n.23981/2016 (r.g.n.62344/2016) emesso dal
Tribunale di Roma ed avente ad oggetto la liquidazione di compensi professionali.
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato il 17.2.2016, la in persona del legale rappresentante p.t., ha proposto CP_3 tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 23981/2016 (RG 62344/2016), emesso dal Tribunale di Roma, in data 14.10.2016 e notificato in data 8.11.2016, con il quale le veniva ingiunto di pagare, a favore degli architetti e la somma CP_4 Controparte_2 di € 79.254,97 oltre interessi e spese di procedura a titolo di mancato pagamento per la redazione in un progetto, conferito nel 2011, per la costruzione di alloggi in Roma. A sostegno della propria opposizione, la ha eccepito la non debenza delle somme portate in CP_3 decreto in quanto afferenti prestazioni mai richieste né eseguite. In particolare, l'opponente ha dedotto che gli architetti d sono inadempienti in ordine all'incarico di CP_4 CP_2 elaborazione ed approvazione inerente al progetto per la realizzazione di alloggi nel comprensorio “Palmarola – Selva nera” e che a costoro non hanno conferito l'incarico di assumerne la direzione dei lavori che comunque non è stata mai posta in essere. Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento dell'opposizione, per l'accertamento della inesistenza del credito come azionato e conseguentemente per la revoca del decreto opposto con vittoria di spese. Con comparsa del 4.5.2017 si sono costituiti gli architetti e CP_4 Controparte_2 contestando tutte le eccezioni sollevate dall'opponente e ribadendo la fondatezza della propria pretesa creditoria dimostrata dalla documentazione posta a base del ricorso monitorio. Più specificamente, gli opposti hanno dedotto che in base ad un primo incarico ricevuto nel 2008 hanno redatto un progetto depositato in data 2011, regolarmente pagato;
nello stesso anno, stante la necessità, per esigenze di mercato, di modificare l'originario progetto hanno redatto un nuovo progetto che prevedeva non più cinque edifici ma tre. Tale nuovo progetto è stato depositato in data 11.4.2013. A riprova di siffatta nuova elaborazione vi è anche la e-mail del
31.10.2013 (sub doc. 18 del fascicolo monitorio) in cui si dice che viene saldato il progetto del
2011 e corrisposto l'acconto del progetto depositato nel 2013. Hanno chiesto, conseguentemente, il rigetto dell'opposizione in quanto destituita di fondamento e, per l'effetto,
3 la condanna dell'opponente alla refusione delle spese e competenze del giudizio. Denegata la provvisoria esecutorietà del decreto, con provvedimento reso all'udienza del 31.5.2017, proposto, in corso di procedimento, ricorso per sequestro conservativo, la causa, assegnata a nuovo giudice in data 30.01.2019, è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, all'udienza del 21.2.2020.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “il Tribunale di Roma, Sezione XI
Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Accoglie l'opposizione per le ragioni di cui alla parte motiva;
2) Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 23981/2016 (RG 62344/2016), emesso dal Tribunale di
Roma, in data 14.10.2016; 3) Compensa le spese giudiziali;
”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Oggetto del presente giudizio è la domanda proposta, con ricorso monitorio, dagli architetti e CP_4 CP_2
attori in senso sostanziale, volta ad ottenere il pagamento delle competenze per la
[...] attività professionale, esercitata, in qualità di architetti, nell'interesse della per CP_3 asserite competenze professionali inerenti la progettazione di tre edifici in Roma, località
“Palmarola – Selva nera”. A fronte di siffatte attività, gli architetti ed CP_4 CP_2 hanno quindi formulato richiesta per l'importo complessivo di € 79.254,97 oltre interessi. Di contro, l'opponente società ha contestato la debenza di tale importo in quanto afferente prestazioni mai poste in essere. Così delineato e qualificato l'oggetto e le rispettive posizioni delle parti, va immediatamente evidenziato che la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza del 15.1.2018 n.712 ha avuto modo ribadire che:“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività (come, nella specie, di inesistenza del mandato), è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il “quantum debeatur” senza incorrere nella violazione dell'art.112 c.p.c.
(Cass. n.230/2016), essendo altresì specificato che la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha – costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista – valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art.2697 cod. civ., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste. Al fine, inoltre, di determinare il suddetto onere probatorio a carico del
4 professionista e di investire il giudice del potere – dovere di verificare la fondatezza della contestazione mossa dall'opponente, non è necessario che quest'ultima abbia carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico (così Cass. n.
14556/2004)”. Aderendo a tale condivisibile orientamento occorre, quindi, in assenza di pattuizione scritta in ordine al conferimento ed all'oggetto dell'incarico, verificare quali prestazioni abbiano concretamente posto in essere gli architetti ed CP_4 CP_2 nell'interesse della stante le eccezioni sollevate da quest'ultima con cui si contesta CP_3
l'espletamento delle attività professionali, come richieste nella domanda monitoria. Orbene, va rilevato che gli arch. d attori sostanziali, su cui incombe l'onere di CP_4 CP_2 provare di avere svolto le attività, dei cui compensi qui si controverte, hanno prodotto, a sostegno della pretesa creditoria, i documenti indicati in allegato sub n. 9 del proprio fascicolo monitorio che qui appaiono del tutto irrilevanti in quanto le prestazioni inerenti a tale primo progetto sono state, per stessa ammissione di essi architetti, interamente pagate. I documenti allegati sub VIII e IX nella produzione di parte opposta, indicati come “cartigli” sono, in realtà
i meri frontespizi di progetti depositati presso il Comune di Roma rispettivamente in data
20.6.2013 ed in data 11.4.2013 e che, peraltro, non recano la firma della committente società.
Da tali frontespizi, però, non è possibile trarre alcun elemento utile alla determinazione della attività professionale asseritamente posta in essere e, conseguentemente, alla quantificazione del corrispettivo eventualmente dovuto. Anche dalla istruttoria testimoniale nessun idoneo e convincente supporto probatorio è emerso che possa consentire la individuazione e la consistenza della attività professionale degli opposti. Stante la assenza di prova del reale espletamento delle attività richieste e dell'importo complessivo dei lavori, non può tenersi in alcun conto il parere di congruità del competente Consiglio dell'Ordine in quanto rilasciato sulla scorta di attività che gli opposti in questa sede non hanno dimostrato di avere compiuto.
In conclusione, il credito vantato, nel ricorso monitorio, dagli architetti ed CP_4 CP_2 appare, allo stato degli atti portati all'attenzione di questo Tribunale e sulla base di
[...] tutte le considerazioni sopra svolte, sfornito di adeguato sostegno probatorio e non può dirsi assolto l'onere che incombeva in capo agli attori in senso sostanziale di provare l'effettività e la consistenza di tutte le attività per le quali hanno ottenuto il decreto ingiuntivo che, pertanto, va revocato. L'opposizione, come formulata dalla , quindi, va accolta. Per quanto CP_3 concerne la regolamentazione delle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio, le argomentazioni sopra articolate ed il comportamento delle parti integrano i presupposti per la compensazione delle stesse”.
§ 5. – Con l'atto di appello e hanno chiesto accogliersi Parte_1 Controparte_2
5 le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza monocratica del Tribunale di Roma, Sez.11,
n.3972/2020 pubblicata in data 21.2.2020 e non notificata e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n.23981/2016 (R.G. 62344/2016) emesso dal Tribunale di Roma il
14.10.2016 e, comunque, condannarsi la soc. in persona del legale CP_3 rappresentante, a pagare agli arch. e per i fatti di causa Parte_1 Controparte_2 la somma complessiva di € 79.254,97 ovvero quella che risulterà dal giudizio, con interessi come per legge;
- con vittoria di spese, competenze, onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.”.
Con successiva comparsa, depositata in data 10.09.2024 per si è costituito Controparte_2 ulteriore nuovo difensore, riportandosi alle conclusioni rassegnate in precedenza.
§ 6. – costituitasi con comparsa depositata in data 8.02.2021, ha resistito al CP_3 gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e diritto per tutte le motivazioni sopra riportate e per quanto argomentato nel corso del giudizio di primo grado - da intendersi qui ripetuto e trascritto - con conferma integrale della sentenza gravata. Con vittoria delle spese ed onorari di liti da liquidarsi ex DM 55/14 e da distrarsi direttamente ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari”.
§ 7. – All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. – L'appello è articolato in due motivi.
§ 8.1. – Con il primo motivo di appello, intestato “ QUANTO Controparte_5
ALL Controparte_6
NCARICO PROGETTUALE
[...]
”, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata, giacché il giudice di primo CP_7 grado avrebbe errato nel ritenere non provato dai professionisti l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale nonché la sua corretta esecuzione.
Deducevano che la prova dell'avvenuto espletamento di una prestazione professionale resa per conto della società committente emergeva dalla ricevuta del 11.04.2013, in cui l'amministratrice della attestava l'avvenuto deposito con il protocollo CP_3
n.38584/2013 presso gli Uffici comunali di Roma di tre copie degli elaborati “Nuovi Tipi” (cfr. doc. 20 allegato al fascicolo monitorio). Contr Inoltre, deducevano che con lettera del 31.10.2013, inviata dalla alla CP_3
(associazione professionale degli architetti appellanti), la società aveva confermato di aver
6 corrisposto agli odierni appellanti l'importo pari ad euro 21.000,00 anche quale acconto per i progetti depositati presso il in data 11.04.2013 (cfr. doc. 18 allegato al CP_9 fascicolo monitorio).
In aggiunta evidenziavano che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere non decisive le copie dei progetti elaborati dai professionisti, in quanto gli originali depositati presso gli
Uffici comunali erano andati smarriti come risulta anche dalla denuncia presentata dall'arch. in data 21.07.2017 (cfr. doc. 6 allegato alla memoria ex art. 183, comma Controparte_2
6 n. 2, c.p.c.).
Infine, evidenziavano che la prova della corretta esecuzione dell'incarico professionale per conto della società appellata era emersa dalla prova testimoniale espletata in primo grado, in cui il teste aveva dichiarato la realizzazione da parte loro dei progetti in Testimone_1 questione e che, sulla base degli stessi, la società GE 90 (di cui il testimone era titolare) aveva stipulato compromessi relativi alla compravendita di alcuni degli appartamenti progettati.
§ 8.2. – Con il secondo motivo di appello, intestato “VIOLAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C.
RISPETTO AL QUANTUM DEBEAUR PER OMESSA VALUTAZIONE DEI
DOCUMENTI COSTITUENTI GLI ALLEGATI X, XI E XII DEPOSITATI CON LA
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA DI PARTE OPPOSTA”, l'appellante ha dedotto che il giudice di primo grado aveva violato il disposto dell'art.115 c.p.c. per aver omesso di valutare ai fini della decisione il materiale probatorio fornito dalle parti.
In particolare, evidenziavano che il Tribunale non aveva considerato i documenti 10, 11 e 12 allegati alla comparsa di costituzione e risposta, nonostante fossero stati depositati in data
4.05.2017, in cancelleria, in formato cartaceo (per la corposità volumetrica), come risulta dal fascicolo di parte e dall'attestazione resa dalla cancelleria.
Dunque, evidenziavano l'omessa valutazione di tali documenti, nonostante il loro rituale deposito e la mancata specifica contestazione da parte della società committente, ciò anche ai fini del quantum debeatur.
§ 9. – Tali i motivi d'appello e le conclusioni delle parti, osserva la Corte che l'appello risulta fondato in base a quanto segue.
§ 9.1 – Con riferimento al primo motivo d'appello (§ 9.1), osserva il Collegio che dall'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado risulta provata l'esecuzione dell'incarico professionale commissionato agli odierni appellanti dalla società . CP_3
Orbene, giova premettere come, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sui professionisti opposti, quali attori in senso sostanziale, incombeva ex art. 2697 c.c. l'onere di provare la corretta esecuzione delle prestazioni rese, non essendo sufficiente, in tale fase di
7 giudizio, la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista (Cass. Civile, Sez. VI, n. 712/2018; Cass. Civile, Sez. II, n. 14556/2004).
Ciò posto, nel caso in esame, risulta sufficientemente provato l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale per cui i professionisti, odierni appellanti, domandano la corresponsione del compenso dovuto.
Invero, in relazione ai fatti di causa, risulta che le parti abbiano stipulato un contratto d'opera professionale avente ad oggetto la progettazione di alcuni edifici in Roma, località “Palmarola Contr
– Selva nera” come risulta dall'offerta del 26.11.2008 presentata dall'associazione , costituita dagli odierni appellanti (cfr. doc. 6 allegato al fascicolo di primo grado dell'attore).
In esecuzione del suddetto contratto, i professionisti incaricati hanno regolarmente redatto un progetto depositato presso gli Uffici del con protocollo QI/2011/48064 (cfr. CP_9 doc. 9 allegato al fascicolo monitorio) e, in relazione allo stesso, la società CP_3 ha corrisposto il compenso pattuito, come risulta dalle fatture dalla stessa allegate (cfr. doc. 8 allegato al fascicolo di primo grado dell'attore).
È, invece, controverso il conferimento di un successivo incarico, resosi necessario dall'opportunità di apprestare delle modifiche al progetto originario per esigenze di mercato
(realizzazione di tre edifici in luogo dei cinque di cui all'originario progetto del 2011).
Ebbene, in relazione al suddetto incarico, gli odierni appellanti hanno dedotto di aver realizzato due nuovi progetti, depositati presso il Comune di Roma in data 11.04.2013, con il protocollo n.38584 (denominato “NUOVI TIPI” quale variazione del progetto iniziale ed avente ad oggetto gli edifici n. 1 e 2) e n.38604 (denominato “NUOVO PROGETTO” ed avente ad oggetto l'edificio n.3).
Sul punto, giova precisare come, non essendo richiesto per il contratto d'opera professionale un obbligo di forma né ad substantiam né ad probationem, l'attore può fornire, anche mediante presunzioni, l'avvenuto conferimento dell'incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare validamente il consenso delle parti (Cass. Civile, Sez. II, n.1792/2017).
Ciò posto, dal complesso della documentazione depositata e dall'attività istruttoria espletata nel precedente grado, è emerso come gli odierni appellanti abbiano depositato i suddetti progetti in esecuzione dell'incarico professionale ricevuto dalla . CP_3
In particolare, l'avvenuto deposito ad opera della stessa società committente risulta dalla ricevuta dell'11.04.2013, da cui emerge che l'amministratore della stessa società in data
11.04.2013 ha consegnato presso gli uffici comunali n.3 copie di elaborati “nuovi tipi”, protocollati con n.38584 (cfr. doc. 20 allegato al fascicolo di primo grado degli opposti).
Ebbene, dal valore confessorio del suddetto documento, sottoscritto dall'amministratore della
8 società appellata e dalla stessa non contestato, emerge come il progetto con protocollo n.38584 sia stato depositato presso gli Uffici del di Roma per conto della società . CP_9 CP_3
In aggiunta, con lettera del 31.10.2013, indirizzata dalla all'associazione tra CP_3
Contr professionisti , l'odierna appellata conferma la corresponsione dell'importo pari ad euro
21.000,00 quale corrispettivo per la progettazione depositata in data 16.06.2011 nonché quale acconto per quella depositata in data 11.04.2013 (cfr. doc. 18 allegato al fascicolo di primo grado degli opposti).
Dunque, con tale missiva, la società ha implicitamente ammesso l'avvenuto deposito CP_3 della nuova progettazione (relativa agli edifici n.1-2-3) su incarico della stessa.
Inoltre, quantunque difetti nel caso in esame l'atto scritto di conferimento dell'incarico progettuale, lo stesso si desume dalla revoca ad opera della società occorsa in data CP_3
11.02.2015 (cfr. doc. 9 allegato al fascicolo di primo grado dell'opponente).
Ebbene, con la stessa, la società committente, revocando l'incarico professionale, implicitamente ammette l'avvenuto conferimento dello stesso e, quindi, il perdurare del rapporto contrattuale sino al 2015 (circa due anni dopo l'avvenuta esecuzione della prestazione professionale a cura degli architetti incaricati).
Inoltre, dalla mail inviata dall'odierna appellata agli istanti in data 16.10.2014, con cui si chiedeva l'accertamento delle volumetrie complessive degli edifici progettati, emerge il rapporto professionale in atto tra le parti, per cui è causa (cfr. doc. allegato alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c. degli opposti).
Da ultimo, la ricostruzione dei fatti risultanti dalla documentazione summenzionata risulta confermata dalla deposizione testimoniale resa nel giudizio di primo grado dal teste escusso.
In particolare, il testimone ha confermato l'avvenuto deposito dei nuovi Testimone_1 progetti del 2013, in considerazione della necessità di adeguare gli stessi alle esigenze del mercato immobiliare, nonché l'avvenuta stipulazione di compromessi aventi ad oggetto le unità immobiliari risultanti dalla progettazione eseguita dagli architetti incaricati (cfr. verbale di udienza del 21.09.2018).
Pertanto, la coerenza delle suddette dichiarazioni con gli altri elementi emersi dal complesso della documentazione depositata induce a ritenere che gli architetti abbiano correttamente adempiuto all'onere della prova sugli stessi gravanti, avendo provato l'esecuzione della prestazione professionale per conto della società . CP_3
Inoltre, risultano depositati presso gli Uffici del Comune di Roma i progetti redatti dai professionisti e per i quali gli stessi chiedono il compenso.
In particolare, il progetto denominato “NUOVO PROGETTO” avente ad oggetto l'edificio n.3
9 risulta essere stato regolarmente depositato in data 11.04.2013, con il protocollo n. 38604 (cfr. doc. 21 allegato al fascicolo di primo grado degli opposti). Emerge infatti come il suddetto progetto risulti sottoscritto dai professionisti, nonché dalla stessa società committente (nella persona dell'amministratore quale legale rappresentante) e la conferma dell'avvenuto deposito risulta dal timbro apposto dagli Uffici Comunali.
Per quanto concerne invece il progetto denominato “NUOVI TIPI” ed avente ad oggetto gli edifici n. 1 e 2, registrato con il protocollo n. 38584, risulta che lo stesso sia andato smarrito, come emerge dalla lettera del 24.07.2016, con cui sono stati chiesti chiarimenti in relazione al mancato rinvenimento del progetto suddetto (cfr. doc. 24 allegato al fascicolo di primo grado degli opposti), nonché dalla denuncia presentata in data 21.07.2017 dall'architetto
[...] presso il Commissariato di Polizia di Stato “Palazzo di Giustizia in Roma” (cfr. CP_2 doc. 6 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c. degli opposti).
Non è, dunque, imputabile agli istanti il mancato deposito dei progetti in originale, considerato l'avvenuto smarrimento degli stessi (circostanza non contestata dalla società appellata).
È, pertanto, provato il deposito della progettazione redatta a cura degli odierni appellanti e lo svolgimento della prestazione professionale e neppure risulta fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla società appellata.
Invero, risulta pacifico che, colui che eccepisca l'altrui inadempimento contrattuale è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento, incombendo sulla controparte la prova liberatoria di aver correttamente adempiuto ovvero l'impossibilità sopravvenuta di adempimento per causa a sé non imputabile (Cass. Civile SS.UU., n. 13533/2001; Cass. Civile, Sez. VI, n. 3587/2021; Cass.
Civile, Sez. VI, n. 98/2019).
Ciò, comunque, non esonera la stessa parte dall'onere di puntuale e specifica allegazione dei fatti che costituiscono l'inadempimento contrattuale, incombendo poi sulla controparte l'onere probatorio contrario, solo ove l'onere di allegazione sia stato in precedenza compiutamente assolto.
Ciò posto, nel caso in esame, la società ha dedotto in termini generici CP_3
l'inadempimento contrattuale dei professionisti, non essendo stati indicati in maniera specifica gli obblighi contrattuali che sarebbero rimasti inadempiuti.
Dunque, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. risulta infondata in base a quanto segue.
Orbene, giova premettere come l'obbligazione del professionista costituisca un'obbligazione di risultato, essendo lo stesso obbligato alla realizzazione di un progetto utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, di talché l'impossibilità di conseguire il risultato previsto legittima il committente a non corrispondere il compenso, in virtù della fondatezza
10 dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (Cass. Civile, Sez. II, n. 1214/2017; Cass.
Civile, Sez. I, n. 2257/2007).
Ciò nondimeno, la rigida distinzione tra obbligazioni di mezzo ed obbligazioni di risultato risulta recentemente attenuata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, considerando la frequente commistione di obbligazioni rientranti nelle diverse categorie menzionate nell'ambito delle prestazioni complesse quali quelle del professionista (Cass. Civile, SS.UU.,
n.15781/2005).
Inoltre, solo ove il mancato ottenimento del provvedimento amministrativo concessorio sia dipeso da errori od omissioni imputabili al professionista, si configura un inadempimento contrattuale che legittima la mancata corresponsione del compenso previsto (Cass. Civile, Sez.
II, n. 8197/2010; Cass. Civile, Sez. II, n. 22129/2008).
Ciò posto, la società appellata ha dedotto che la progettazione depositata dai professionisti non era in concreto autorizzabile dal per il difetto della Convenzione Urbanistica e CP_9 dell'atto di cessione delle aree ed in merito deve tuttavia osservarsi che l'attività amministrativa risultava estranea agli obblighi contrattualmente assunti dai professionisti, essendo gli stessi obbligati soltanto ad elaborare i progetti architettonici necessari per avviare il procedimento amministrativo.
Dunque, l'attività amministrativa si poneva a latere rispetto al rapporto contrattuale tra professionista e committente, di talché eventuali ritardi imputabili ad altri soggetti non costituivano inadempimento contrattuale, allorquando il professionista abbia adempiuto all'incarico professionale.
Ebbene, tale obbligo risulta correttamente adempiuto come risulta dall'istanza per il rilascio del permesso di costruire, cui sono stati allegati i nuovi progetti redatti (cfr. doc. 21 allegato al fascicolo di primo grado degli opposti).
Non appariva, dunque, sotto tale profilo, giustificata la revoca dell'incarico avvenuta in data
11.02.2015.
Invero, non risulta specificamente allegata, oltre che non provata, la circostanza dedotta dall'appellata secondo cui gli architetti in origine incaricati dalla progettazione, avrebbero mostrato resistenze alla necessità comunicata dalla stessa committente di apportare modifiche al progetto originario.
Neppure appare fondata la deduzione dell'appellata secondo cui i professionisti incaricati non avrebbero potuto garantire il completamento del progetto per la cessazione dell'attività Contr professionale, giacché risulta documentalmente provato che l'associazione professionale aveva cessato la propria attività soltanto in data 5.11.2015, dopo circa due anni dall'avvenuto
11 deposito della nuova progettazione a cura degli istanti (cfr. doc. 6 allegato al fascicolo monitorio), inoltre non è stato neppure provato che il nuovo conferimento dell'incarico professionale all'architetto sia dipeso dall'inadempimento dei professionisti in CP_10 precedenza incaricati, né che il conferimento del nuovo incarico sia dipeso dall'inutilizzabilità del progetto redatto dagli odierni istanti.
Si rileva, inoltre, come l'atto di cessione delle aree sia intervenuto in data 6.05.2014, dunque prima della revoca dell'incarico agli odierni appellanti nonché del nuovo conferimento dell'incarico professionale all'architetto (cfr. doc. 8 allegato al fascicolo di primo CP_10 grado dell'opponente).
Non risulta, pertanto, che i progetti redatti dagli odierni appellanti non fossero autorizzabili dal occorrendo soltanto che il procedimento amministrativo si concludesse con l'atto CP_9 autorizzativo richiesto, né che gli stessi non fossero utili per la società committente, essendo necessari per l'avvio del suddetto procedimento e, quindi, per la realizzazione del complesso edilizio.
Dunque, dalle considerazioni dianzi esposte, emerge come gli odierni appellanti abbiano realizzato dei progetti su incarico della società non essendosi dimostrato alcun CP_3 inadempimento contrattuale ad essi imputabile, sicché è loro dovuto il compenso per la prestazione professionale resa.
§ 9.2 – In relazione al secondo motivo d'appello (§ 9.2), osserva il Collegio quanto segue.
Parte appellante ha depositato le copie dei progetti redatti sub doc. 10, 11 e 12 allegati alla comparsa di costituzione e risposta.
Sul punto, risulta come i suddetti documenti siano stati depositati in allegato alla comparsa di costituzione e risposta degli architetti nel giudizio di primo grado.
Ciò emerge dall'indice dei documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta, nonché dal timbro apposto dalla Cancelleria, che ha attestato l'avvenuto deposito in data 4.05.2017 e la società non ha neppure contestato in maniera specifica ex art.115 c.p.c. la CP_3 documentazione depositata, sicché la stessa può essere d'ausilio ai fini della presente decisione.
Ebbene, come già osservato dalle copie dei progetti depositati emerge la prestazione professionale resa dagli appellanti per cui gli stessi hanno domandato la corresponsione del compenso pattuito.
Passando quindi alla quantificazione del compenso deve osservarsi in difetto di accordo ex art.2233 c.c. che alla stregua del d.m.n.140/2012 vigente alla data del deposito dei progetti presso il Comune e ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore delle opere pari ad euro
5.134.335,34 (non contestato dall'appellata vieppiù congruo in relazione a progetti relativi a
12 ben tre edifici comprensivi di oltre 90 alloggi per quanto evincibile anche dalle tavole depositate) che il compenso spettante ai professionisti debba essere calcolato per la sola progettazione definitiva - non svolta quella esecutiva e neppure la direzione lavori (così anche dai preavvisi di fattura doc.n.27 e 28 appellanti) - secondo la seguente formula, tenuto conto appunto della formula di cui all'art.39 del d.m. in questione per cui “
1. Il compenso per la prestazione professionale «CP» è determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell'opera
«V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l'espressione che segue: CP=V×G×Q×P”.
Orbene, andando a sviluppare il conteggio il compenso netto complessivo indiviso è pari ad euro 35.426,91 [V (valore opera) = € 5.134.335,34; G (grado complessità) = 1,00; Q (incidenza definitiva) = 0,23; P (parametro) = 0,03] e da detto importo deve essere detratto l'acconto di euro 323,87 quale riportato nella fattura n.8/2013 dei professionisti (doc.n.7 appellata), con la conseguenza che il compenso netto è pari ad euro 35.103,04 senza che possa aggiungersi l'ulteriore compenso a discrezione indicato nel parere dell'Ordine in relazione oltretutto a progettazione di natura esecutiva, essendo rimesse le eventuali maggiorazioni dall'art.36 del d.m.n.140/2012 a valutazioni di natura prettamente discrezionale dipendenti da “natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione”, nel caso di specie vieppiù insussistenti.
In conclusione, sulla base delle considerazioni testé enunciate, è tenuta a CP_3 corrispondere agli architetti e l'importo complessivo Parte_1 Controparte_2 indiviso pari ad euro 35.103,04 come compenso per l'attività professionale dagli stessi resa, cui aggiungere iva e contributo previdenziale.
Sono altresì dovuti gli interessi ex art.1284, comma 4, c.p.c., considerato che il d.lgs.n.231/2001 si applica a tutte le transazioni commerciali, quindi anche al contratto d'opera professionale e più in generale ai contratti per cui vi sia la prestazione di dare o di facere in cambio di un corrispettivo (Cass. Civile, Sez. II, n. 15527/2025).
Pertanto, in accoglimento dell'appello, va condannata al pagamento in favore CP_3 degli appellanti e dell'importo complessivo indiviso pari Parte_1 Controparte_2 ad euro 35.103,04 oltre iva e cassa previdenza, oltre interessi nella misura sopra indicata dall'8.11.2016 data di notifica del decreto ingiuntivo sino al soddisfo.
§ 10. – Pertanto, a fronte di quanto precede deve procedersi - anche ai sensi dell'art.336 c.p.c.
- ad una nuova liquidazione delle spese di lite, da porsi a carico di sia per il CP_3
13 primo che per il secondo grado, applicata una parziale compensazione del 50% in ragione dell'effettivo importo riconosciuto.
Dunque, quanto al primo grado, debbono liquidarsi secondo soccombenza - applicato il d.m.n.147/2022 tenuto conto del valore della causa e quindi del quinto scaglione (da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00 considerati anche gli interessi riconosciuti) - in euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 5.670,00 per fase di trattazione ed euro
4.253,00 per fase decisionale, secondo valori medi di fase.
Per il secondo grado, applicato il d.m.n.147/2022 - tenuto conto del valore della causa e quindi del quinto scaglione – le spese vanno liquidate, in euro 2.977,00 per fase di studio, euro
1.911,00 per fase introduttiva, euro 2.163,00 per fase di trattazione ed euro 2.552,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due fasi ed i minimi per le altre attesa l'assenza di istruttoria e considerate le forme adottate per la decisione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato in data 15.10.2020, avverso la sentenza CP_2
n.3972/2020 pubblicata in data 21.02.2020 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e riforma integrale della sentenza di primo grado condanna al pagamento in favore di e CP_3 Parte_1 Controparte_2 dell'importo complessivo indiviso pari ad euro 35.103,04, oltre iva e cassa previdenza ed interessi come indicati in parte motiva, dall'8.11.2016 sino al soddisfo.
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di e CP_3 Parte_1
, che liquida già applicata la parziale compensazione per entrambi i gradi, Controparte_2 per il primo grado in complessivi euro 7.051,50 per compensi per ciascun appellante, oltre spese forfettarie iva e cpa e per il secondo grado in euro 4.801,50 per compensi, oltre euro 582,50 per esborsi, spese forfettarie, iva e cpa. per ciascun appellante.
Roma, 26.11.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente dott. Antonio Perinelli
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Francesca Longo
14
Sezione VI civile
R.G. 5226/2020
All'udienza collegiale del giorno 26/11/2025 ore 11:20
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. HINNA DANESI FABRIZIO CP_ Avv. MILITERNI LUCIANO avv. Onesti in
Controparte_2
Avv. ONESTI VALERIO presente
Appellato/i
CP_3
Avv. ARMOCIDA FRANCESCO
Avv. ESPOSITO ENZO avv. Anchisi in sost
***
L'avv. Anchisi dichiara di rinuncia all'antistatarietà.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art.281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr Antonio Perinelli
RT CH
Assistente giudiziario
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 26.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5226 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ), domiciliato presso il difensore avv. Parte_1 C.F._1
IZ NA ES che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'avv.
UC ER giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. ), domiciliato presso il difensore Controparte_2 C.F._2 avv. Valerio Onesti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti., unitamente agli avv.ti
IZ NA ES e UC ER.
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_1 domiciliata presso i difensori avv.ti Enzo Esposito e Francesco Armocida che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.3972/2020, pubblicata in data 21.02.2020 dal 2 Tribunale di Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 15.10.2020, e Parte_1 CP_2
hanno proposto appello contro la sentenza n.3972/2020 pubblicata in data 21.02.2020
[...] dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile di primo grado r.g.n.86168/2016, promosso da ei confronti degli odierni appellanti, al fine CP_3 di conseguire la revoca del decreto ingiuntivo n.23981/2016 (r.g.n.62344/2016) emesso dal
Tribunale di Roma ed avente ad oggetto la liquidazione di compensi professionali.
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato il 17.2.2016, la in persona del legale rappresentante p.t., ha proposto CP_3 tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 23981/2016 (RG 62344/2016), emesso dal Tribunale di Roma, in data 14.10.2016 e notificato in data 8.11.2016, con il quale le veniva ingiunto di pagare, a favore degli architetti e la somma CP_4 Controparte_2 di € 79.254,97 oltre interessi e spese di procedura a titolo di mancato pagamento per la redazione in un progetto, conferito nel 2011, per la costruzione di alloggi in Roma. A sostegno della propria opposizione, la ha eccepito la non debenza delle somme portate in CP_3 decreto in quanto afferenti prestazioni mai richieste né eseguite. In particolare, l'opponente ha dedotto che gli architetti d sono inadempienti in ordine all'incarico di CP_4 CP_2 elaborazione ed approvazione inerente al progetto per la realizzazione di alloggi nel comprensorio “Palmarola – Selva nera” e che a costoro non hanno conferito l'incarico di assumerne la direzione dei lavori che comunque non è stata mai posta in essere. Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento dell'opposizione, per l'accertamento della inesistenza del credito come azionato e conseguentemente per la revoca del decreto opposto con vittoria di spese. Con comparsa del 4.5.2017 si sono costituiti gli architetti e CP_4 Controparte_2 contestando tutte le eccezioni sollevate dall'opponente e ribadendo la fondatezza della propria pretesa creditoria dimostrata dalla documentazione posta a base del ricorso monitorio. Più specificamente, gli opposti hanno dedotto che in base ad un primo incarico ricevuto nel 2008 hanno redatto un progetto depositato in data 2011, regolarmente pagato;
nello stesso anno, stante la necessità, per esigenze di mercato, di modificare l'originario progetto hanno redatto un nuovo progetto che prevedeva non più cinque edifici ma tre. Tale nuovo progetto è stato depositato in data 11.4.2013. A riprova di siffatta nuova elaborazione vi è anche la e-mail del
31.10.2013 (sub doc. 18 del fascicolo monitorio) in cui si dice che viene saldato il progetto del
2011 e corrisposto l'acconto del progetto depositato nel 2013. Hanno chiesto, conseguentemente, il rigetto dell'opposizione in quanto destituita di fondamento e, per l'effetto,
3 la condanna dell'opponente alla refusione delle spese e competenze del giudizio. Denegata la provvisoria esecutorietà del decreto, con provvedimento reso all'udienza del 31.5.2017, proposto, in corso di procedimento, ricorso per sequestro conservativo, la causa, assegnata a nuovo giudice in data 30.01.2019, è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, all'udienza del 21.2.2020.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “il Tribunale di Roma, Sezione XI
Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Accoglie l'opposizione per le ragioni di cui alla parte motiva;
2) Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 23981/2016 (RG 62344/2016), emesso dal Tribunale di
Roma, in data 14.10.2016; 3) Compensa le spese giudiziali;
”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Oggetto del presente giudizio è la domanda proposta, con ricorso monitorio, dagli architetti e CP_4 CP_2
attori in senso sostanziale, volta ad ottenere il pagamento delle competenze per la
[...] attività professionale, esercitata, in qualità di architetti, nell'interesse della per CP_3 asserite competenze professionali inerenti la progettazione di tre edifici in Roma, località
“Palmarola – Selva nera”. A fronte di siffatte attività, gli architetti ed CP_4 CP_2 hanno quindi formulato richiesta per l'importo complessivo di € 79.254,97 oltre interessi. Di contro, l'opponente società ha contestato la debenza di tale importo in quanto afferente prestazioni mai poste in essere. Così delineato e qualificato l'oggetto e le rispettive posizioni delle parti, va immediatamente evidenziato che la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza del 15.1.2018 n.712 ha avuto modo ribadire che:“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività (come, nella specie, di inesistenza del mandato), è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il “quantum debeatur” senza incorrere nella violazione dell'art.112 c.p.c.
(Cass. n.230/2016), essendo altresì specificato che la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha – costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista – valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art.2697 cod. civ., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste. Al fine, inoltre, di determinare il suddetto onere probatorio a carico del
4 professionista e di investire il giudice del potere – dovere di verificare la fondatezza della contestazione mossa dall'opponente, non è necessario che quest'ultima abbia carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico (così Cass. n.
14556/2004)”. Aderendo a tale condivisibile orientamento occorre, quindi, in assenza di pattuizione scritta in ordine al conferimento ed all'oggetto dell'incarico, verificare quali prestazioni abbiano concretamente posto in essere gli architetti ed CP_4 CP_2 nell'interesse della stante le eccezioni sollevate da quest'ultima con cui si contesta CP_3
l'espletamento delle attività professionali, come richieste nella domanda monitoria. Orbene, va rilevato che gli arch. d attori sostanziali, su cui incombe l'onere di CP_4 CP_2 provare di avere svolto le attività, dei cui compensi qui si controverte, hanno prodotto, a sostegno della pretesa creditoria, i documenti indicati in allegato sub n. 9 del proprio fascicolo monitorio che qui appaiono del tutto irrilevanti in quanto le prestazioni inerenti a tale primo progetto sono state, per stessa ammissione di essi architetti, interamente pagate. I documenti allegati sub VIII e IX nella produzione di parte opposta, indicati come “cartigli” sono, in realtà
i meri frontespizi di progetti depositati presso il Comune di Roma rispettivamente in data
20.6.2013 ed in data 11.4.2013 e che, peraltro, non recano la firma della committente società.
Da tali frontespizi, però, non è possibile trarre alcun elemento utile alla determinazione della attività professionale asseritamente posta in essere e, conseguentemente, alla quantificazione del corrispettivo eventualmente dovuto. Anche dalla istruttoria testimoniale nessun idoneo e convincente supporto probatorio è emerso che possa consentire la individuazione e la consistenza della attività professionale degli opposti. Stante la assenza di prova del reale espletamento delle attività richieste e dell'importo complessivo dei lavori, non può tenersi in alcun conto il parere di congruità del competente Consiglio dell'Ordine in quanto rilasciato sulla scorta di attività che gli opposti in questa sede non hanno dimostrato di avere compiuto.
In conclusione, il credito vantato, nel ricorso monitorio, dagli architetti ed CP_4 CP_2 appare, allo stato degli atti portati all'attenzione di questo Tribunale e sulla base di
[...] tutte le considerazioni sopra svolte, sfornito di adeguato sostegno probatorio e non può dirsi assolto l'onere che incombeva in capo agli attori in senso sostanziale di provare l'effettività e la consistenza di tutte le attività per le quali hanno ottenuto il decreto ingiuntivo che, pertanto, va revocato. L'opposizione, come formulata dalla , quindi, va accolta. Per quanto CP_3 concerne la regolamentazione delle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio, le argomentazioni sopra articolate ed il comportamento delle parti integrano i presupposti per la compensazione delle stesse”.
§ 5. – Con l'atto di appello e hanno chiesto accogliersi Parte_1 Controparte_2
5 le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza monocratica del Tribunale di Roma, Sez.11,
n.3972/2020 pubblicata in data 21.2.2020 e non notificata e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n.23981/2016 (R.G. 62344/2016) emesso dal Tribunale di Roma il
14.10.2016 e, comunque, condannarsi la soc. in persona del legale CP_3 rappresentante, a pagare agli arch. e per i fatti di causa Parte_1 Controparte_2 la somma complessiva di € 79.254,97 ovvero quella che risulterà dal giudizio, con interessi come per legge;
- con vittoria di spese, competenze, onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.”.
Con successiva comparsa, depositata in data 10.09.2024 per si è costituito Controparte_2 ulteriore nuovo difensore, riportandosi alle conclusioni rassegnate in precedenza.
§ 6. – costituitasi con comparsa depositata in data 8.02.2021, ha resistito al CP_3 gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e diritto per tutte le motivazioni sopra riportate e per quanto argomentato nel corso del giudizio di primo grado - da intendersi qui ripetuto e trascritto - con conferma integrale della sentenza gravata. Con vittoria delle spese ed onorari di liti da liquidarsi ex DM 55/14 e da distrarsi direttamente ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari”.
§ 7. – All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. – L'appello è articolato in due motivi.
§ 8.1. – Con il primo motivo di appello, intestato “ QUANTO Controparte_5
ALL Controparte_6
NCARICO PROGETTUALE
[...]
”, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata, giacché il giudice di primo CP_7 grado avrebbe errato nel ritenere non provato dai professionisti l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale nonché la sua corretta esecuzione.
Deducevano che la prova dell'avvenuto espletamento di una prestazione professionale resa per conto della società committente emergeva dalla ricevuta del 11.04.2013, in cui l'amministratrice della attestava l'avvenuto deposito con il protocollo CP_3
n.38584/2013 presso gli Uffici comunali di Roma di tre copie degli elaborati “Nuovi Tipi” (cfr. doc. 20 allegato al fascicolo monitorio). Contr Inoltre, deducevano che con lettera del 31.10.2013, inviata dalla alla CP_3
(associazione professionale degli architetti appellanti), la società aveva confermato di aver
6 corrisposto agli odierni appellanti l'importo pari ad euro 21.000,00 anche quale acconto per i progetti depositati presso il in data 11.04.2013 (cfr. doc. 18 allegato al CP_9 fascicolo monitorio).
In aggiunta evidenziavano che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere non decisive le copie dei progetti elaborati dai professionisti, in quanto gli originali depositati presso gli
Uffici comunali erano andati smarriti come risulta anche dalla denuncia presentata dall'arch. in data 21.07.2017 (cfr. doc. 6 allegato alla memoria ex art. 183, comma Controparte_2
6 n. 2, c.p.c.).
Infine, evidenziavano che la prova della corretta esecuzione dell'incarico professionale per conto della società appellata era emersa dalla prova testimoniale espletata in primo grado, in cui il teste aveva dichiarato la realizzazione da parte loro dei progetti in Testimone_1 questione e che, sulla base degli stessi, la società GE 90 (di cui il testimone era titolare) aveva stipulato compromessi relativi alla compravendita di alcuni degli appartamenti progettati.
§ 8.2. – Con il secondo motivo di appello, intestato “VIOLAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C.
RISPETTO AL QUANTUM DEBEAUR PER OMESSA VALUTAZIONE DEI
DOCUMENTI COSTITUENTI GLI ALLEGATI X, XI E XII DEPOSITATI CON LA
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA DI PARTE OPPOSTA”, l'appellante ha dedotto che il giudice di primo grado aveva violato il disposto dell'art.115 c.p.c. per aver omesso di valutare ai fini della decisione il materiale probatorio fornito dalle parti.
In particolare, evidenziavano che il Tribunale non aveva considerato i documenti 10, 11 e 12 allegati alla comparsa di costituzione e risposta, nonostante fossero stati depositati in data
4.05.2017, in cancelleria, in formato cartaceo (per la corposità volumetrica), come risulta dal fascicolo di parte e dall'attestazione resa dalla cancelleria.
Dunque, evidenziavano l'omessa valutazione di tali documenti, nonostante il loro rituale deposito e la mancata specifica contestazione da parte della società committente, ciò anche ai fini del quantum debeatur.
§ 9. – Tali i motivi d'appello e le conclusioni delle parti, osserva la Corte che l'appello risulta fondato in base a quanto segue.
§ 9.1 – Con riferimento al primo motivo d'appello (§ 9.1), osserva il Collegio che dall'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado risulta provata l'esecuzione dell'incarico professionale commissionato agli odierni appellanti dalla società . CP_3
Orbene, giova premettere come, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sui professionisti opposti, quali attori in senso sostanziale, incombeva ex art. 2697 c.c. l'onere di provare la corretta esecuzione delle prestazioni rese, non essendo sufficiente, in tale fase di
7 giudizio, la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista (Cass. Civile, Sez. VI, n. 712/2018; Cass. Civile, Sez. II, n. 14556/2004).
Ciò posto, nel caso in esame, risulta sufficientemente provato l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale per cui i professionisti, odierni appellanti, domandano la corresponsione del compenso dovuto.
Invero, in relazione ai fatti di causa, risulta che le parti abbiano stipulato un contratto d'opera professionale avente ad oggetto la progettazione di alcuni edifici in Roma, località “Palmarola Contr
– Selva nera” come risulta dall'offerta del 26.11.2008 presentata dall'associazione , costituita dagli odierni appellanti (cfr. doc. 6 allegato al fascicolo di primo grado dell'attore).
In esecuzione del suddetto contratto, i professionisti incaricati hanno regolarmente redatto un progetto depositato presso gli Uffici del con protocollo QI/2011/48064 (cfr. CP_9 doc. 9 allegato al fascicolo monitorio) e, in relazione allo stesso, la società CP_3 ha corrisposto il compenso pattuito, come risulta dalle fatture dalla stessa allegate (cfr. doc. 8 allegato al fascicolo di primo grado dell'attore).
È, invece, controverso il conferimento di un successivo incarico, resosi necessario dall'opportunità di apprestare delle modifiche al progetto originario per esigenze di mercato
(realizzazione di tre edifici in luogo dei cinque di cui all'originario progetto del 2011).
Ebbene, in relazione al suddetto incarico, gli odierni appellanti hanno dedotto di aver realizzato due nuovi progetti, depositati presso il Comune di Roma in data 11.04.2013, con il protocollo n.38584 (denominato “NUOVI TIPI” quale variazione del progetto iniziale ed avente ad oggetto gli edifici n. 1 e 2) e n.38604 (denominato “NUOVO PROGETTO” ed avente ad oggetto l'edificio n.3).
Sul punto, giova precisare come, non essendo richiesto per il contratto d'opera professionale un obbligo di forma né ad substantiam né ad probationem, l'attore può fornire, anche mediante presunzioni, l'avvenuto conferimento dell'incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare validamente il consenso delle parti (Cass. Civile, Sez. II, n.1792/2017).
Ciò posto, dal complesso della documentazione depositata e dall'attività istruttoria espletata nel precedente grado, è emerso come gli odierni appellanti abbiano depositato i suddetti progetti in esecuzione dell'incarico professionale ricevuto dalla . CP_3
In particolare, l'avvenuto deposito ad opera della stessa società committente risulta dalla ricevuta dell'11.04.2013, da cui emerge che l'amministratore della stessa società in data
11.04.2013 ha consegnato presso gli uffici comunali n.3 copie di elaborati “nuovi tipi”, protocollati con n.38584 (cfr. doc. 20 allegato al fascicolo di primo grado degli opposti).
Ebbene, dal valore confessorio del suddetto documento, sottoscritto dall'amministratore della
8 società appellata e dalla stessa non contestato, emerge come il progetto con protocollo n.38584 sia stato depositato presso gli Uffici del di Roma per conto della società . CP_9 CP_3
In aggiunta, con lettera del 31.10.2013, indirizzata dalla all'associazione tra CP_3
Contr professionisti , l'odierna appellata conferma la corresponsione dell'importo pari ad euro
21.000,00 quale corrispettivo per la progettazione depositata in data 16.06.2011 nonché quale acconto per quella depositata in data 11.04.2013 (cfr. doc. 18 allegato al fascicolo di primo grado degli opposti).
Dunque, con tale missiva, la società ha implicitamente ammesso l'avvenuto deposito CP_3 della nuova progettazione (relativa agli edifici n.1-2-3) su incarico della stessa.
Inoltre, quantunque difetti nel caso in esame l'atto scritto di conferimento dell'incarico progettuale, lo stesso si desume dalla revoca ad opera della società occorsa in data CP_3
11.02.2015 (cfr. doc. 9 allegato al fascicolo di primo grado dell'opponente).
Ebbene, con la stessa, la società committente, revocando l'incarico professionale, implicitamente ammette l'avvenuto conferimento dello stesso e, quindi, il perdurare del rapporto contrattuale sino al 2015 (circa due anni dopo l'avvenuta esecuzione della prestazione professionale a cura degli architetti incaricati).
Inoltre, dalla mail inviata dall'odierna appellata agli istanti in data 16.10.2014, con cui si chiedeva l'accertamento delle volumetrie complessive degli edifici progettati, emerge il rapporto professionale in atto tra le parti, per cui è causa (cfr. doc. allegato alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c. degli opposti).
Da ultimo, la ricostruzione dei fatti risultanti dalla documentazione summenzionata risulta confermata dalla deposizione testimoniale resa nel giudizio di primo grado dal teste escusso.
In particolare, il testimone ha confermato l'avvenuto deposito dei nuovi Testimone_1 progetti del 2013, in considerazione della necessità di adeguare gli stessi alle esigenze del mercato immobiliare, nonché l'avvenuta stipulazione di compromessi aventi ad oggetto le unità immobiliari risultanti dalla progettazione eseguita dagli architetti incaricati (cfr. verbale di udienza del 21.09.2018).
Pertanto, la coerenza delle suddette dichiarazioni con gli altri elementi emersi dal complesso della documentazione depositata induce a ritenere che gli architetti abbiano correttamente adempiuto all'onere della prova sugli stessi gravanti, avendo provato l'esecuzione della prestazione professionale per conto della società . CP_3
Inoltre, risultano depositati presso gli Uffici del Comune di Roma i progetti redatti dai professionisti e per i quali gli stessi chiedono il compenso.
In particolare, il progetto denominato “NUOVO PROGETTO” avente ad oggetto l'edificio n.3
9 risulta essere stato regolarmente depositato in data 11.04.2013, con il protocollo n. 38604 (cfr. doc. 21 allegato al fascicolo di primo grado degli opposti). Emerge infatti come il suddetto progetto risulti sottoscritto dai professionisti, nonché dalla stessa società committente (nella persona dell'amministratore quale legale rappresentante) e la conferma dell'avvenuto deposito risulta dal timbro apposto dagli Uffici Comunali.
Per quanto concerne invece il progetto denominato “NUOVI TIPI” ed avente ad oggetto gli edifici n. 1 e 2, registrato con il protocollo n. 38584, risulta che lo stesso sia andato smarrito, come emerge dalla lettera del 24.07.2016, con cui sono stati chiesti chiarimenti in relazione al mancato rinvenimento del progetto suddetto (cfr. doc. 24 allegato al fascicolo di primo grado degli opposti), nonché dalla denuncia presentata in data 21.07.2017 dall'architetto
[...] presso il Commissariato di Polizia di Stato “Palazzo di Giustizia in Roma” (cfr. CP_2 doc. 6 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c. degli opposti).
Non è, dunque, imputabile agli istanti il mancato deposito dei progetti in originale, considerato l'avvenuto smarrimento degli stessi (circostanza non contestata dalla società appellata).
È, pertanto, provato il deposito della progettazione redatta a cura degli odierni appellanti e lo svolgimento della prestazione professionale e neppure risulta fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla società appellata.
Invero, risulta pacifico che, colui che eccepisca l'altrui inadempimento contrattuale è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento, incombendo sulla controparte la prova liberatoria di aver correttamente adempiuto ovvero l'impossibilità sopravvenuta di adempimento per causa a sé non imputabile (Cass. Civile SS.UU., n. 13533/2001; Cass. Civile, Sez. VI, n. 3587/2021; Cass.
Civile, Sez. VI, n. 98/2019).
Ciò, comunque, non esonera la stessa parte dall'onere di puntuale e specifica allegazione dei fatti che costituiscono l'inadempimento contrattuale, incombendo poi sulla controparte l'onere probatorio contrario, solo ove l'onere di allegazione sia stato in precedenza compiutamente assolto.
Ciò posto, nel caso in esame, la società ha dedotto in termini generici CP_3
l'inadempimento contrattuale dei professionisti, non essendo stati indicati in maniera specifica gli obblighi contrattuali che sarebbero rimasti inadempiuti.
Dunque, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. risulta infondata in base a quanto segue.
Orbene, giova premettere come l'obbligazione del professionista costituisca un'obbligazione di risultato, essendo lo stesso obbligato alla realizzazione di un progetto utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, di talché l'impossibilità di conseguire il risultato previsto legittima il committente a non corrispondere il compenso, in virtù della fondatezza
10 dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (Cass. Civile, Sez. II, n. 1214/2017; Cass.
Civile, Sez. I, n. 2257/2007).
Ciò nondimeno, la rigida distinzione tra obbligazioni di mezzo ed obbligazioni di risultato risulta recentemente attenuata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, considerando la frequente commistione di obbligazioni rientranti nelle diverse categorie menzionate nell'ambito delle prestazioni complesse quali quelle del professionista (Cass. Civile, SS.UU.,
n.15781/2005).
Inoltre, solo ove il mancato ottenimento del provvedimento amministrativo concessorio sia dipeso da errori od omissioni imputabili al professionista, si configura un inadempimento contrattuale che legittima la mancata corresponsione del compenso previsto (Cass. Civile, Sez.
II, n. 8197/2010; Cass. Civile, Sez. II, n. 22129/2008).
Ciò posto, la società appellata ha dedotto che la progettazione depositata dai professionisti non era in concreto autorizzabile dal per il difetto della Convenzione Urbanistica e CP_9 dell'atto di cessione delle aree ed in merito deve tuttavia osservarsi che l'attività amministrativa risultava estranea agli obblighi contrattualmente assunti dai professionisti, essendo gli stessi obbligati soltanto ad elaborare i progetti architettonici necessari per avviare il procedimento amministrativo.
Dunque, l'attività amministrativa si poneva a latere rispetto al rapporto contrattuale tra professionista e committente, di talché eventuali ritardi imputabili ad altri soggetti non costituivano inadempimento contrattuale, allorquando il professionista abbia adempiuto all'incarico professionale.
Ebbene, tale obbligo risulta correttamente adempiuto come risulta dall'istanza per il rilascio del permesso di costruire, cui sono stati allegati i nuovi progetti redatti (cfr. doc. 21 allegato al fascicolo di primo grado degli opposti).
Non appariva, dunque, sotto tale profilo, giustificata la revoca dell'incarico avvenuta in data
11.02.2015.
Invero, non risulta specificamente allegata, oltre che non provata, la circostanza dedotta dall'appellata secondo cui gli architetti in origine incaricati dalla progettazione, avrebbero mostrato resistenze alla necessità comunicata dalla stessa committente di apportare modifiche al progetto originario.
Neppure appare fondata la deduzione dell'appellata secondo cui i professionisti incaricati non avrebbero potuto garantire il completamento del progetto per la cessazione dell'attività Contr professionale, giacché risulta documentalmente provato che l'associazione professionale aveva cessato la propria attività soltanto in data 5.11.2015, dopo circa due anni dall'avvenuto
11 deposito della nuova progettazione a cura degli istanti (cfr. doc. 6 allegato al fascicolo monitorio), inoltre non è stato neppure provato che il nuovo conferimento dell'incarico professionale all'architetto sia dipeso dall'inadempimento dei professionisti in CP_10 precedenza incaricati, né che il conferimento del nuovo incarico sia dipeso dall'inutilizzabilità del progetto redatto dagli odierni istanti.
Si rileva, inoltre, come l'atto di cessione delle aree sia intervenuto in data 6.05.2014, dunque prima della revoca dell'incarico agli odierni appellanti nonché del nuovo conferimento dell'incarico professionale all'architetto (cfr. doc. 8 allegato al fascicolo di primo CP_10 grado dell'opponente).
Non risulta, pertanto, che i progetti redatti dagli odierni appellanti non fossero autorizzabili dal occorrendo soltanto che il procedimento amministrativo si concludesse con l'atto CP_9 autorizzativo richiesto, né che gli stessi non fossero utili per la società committente, essendo necessari per l'avvio del suddetto procedimento e, quindi, per la realizzazione del complesso edilizio.
Dunque, dalle considerazioni dianzi esposte, emerge come gli odierni appellanti abbiano realizzato dei progetti su incarico della società non essendosi dimostrato alcun CP_3 inadempimento contrattuale ad essi imputabile, sicché è loro dovuto il compenso per la prestazione professionale resa.
§ 9.2 – In relazione al secondo motivo d'appello (§ 9.2), osserva il Collegio quanto segue.
Parte appellante ha depositato le copie dei progetti redatti sub doc. 10, 11 e 12 allegati alla comparsa di costituzione e risposta.
Sul punto, risulta come i suddetti documenti siano stati depositati in allegato alla comparsa di costituzione e risposta degli architetti nel giudizio di primo grado.
Ciò emerge dall'indice dei documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta, nonché dal timbro apposto dalla Cancelleria, che ha attestato l'avvenuto deposito in data 4.05.2017 e la società non ha neppure contestato in maniera specifica ex art.115 c.p.c. la CP_3 documentazione depositata, sicché la stessa può essere d'ausilio ai fini della presente decisione.
Ebbene, come già osservato dalle copie dei progetti depositati emerge la prestazione professionale resa dagli appellanti per cui gli stessi hanno domandato la corresponsione del compenso pattuito.
Passando quindi alla quantificazione del compenso deve osservarsi in difetto di accordo ex art.2233 c.c. che alla stregua del d.m.n.140/2012 vigente alla data del deposito dei progetti presso il Comune e ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore delle opere pari ad euro
5.134.335,34 (non contestato dall'appellata vieppiù congruo in relazione a progetti relativi a
12 ben tre edifici comprensivi di oltre 90 alloggi per quanto evincibile anche dalle tavole depositate) che il compenso spettante ai professionisti debba essere calcolato per la sola progettazione definitiva - non svolta quella esecutiva e neppure la direzione lavori (così anche dai preavvisi di fattura doc.n.27 e 28 appellanti) - secondo la seguente formula, tenuto conto appunto della formula di cui all'art.39 del d.m. in questione per cui “
1. Il compenso per la prestazione professionale «CP» è determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell'opera
«V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l'espressione che segue: CP=V×G×Q×P”.
Orbene, andando a sviluppare il conteggio il compenso netto complessivo indiviso è pari ad euro 35.426,91 [V (valore opera) = € 5.134.335,34; G (grado complessità) = 1,00; Q (incidenza definitiva) = 0,23; P (parametro) = 0,03] e da detto importo deve essere detratto l'acconto di euro 323,87 quale riportato nella fattura n.8/2013 dei professionisti (doc.n.7 appellata), con la conseguenza che il compenso netto è pari ad euro 35.103,04 senza che possa aggiungersi l'ulteriore compenso a discrezione indicato nel parere dell'Ordine in relazione oltretutto a progettazione di natura esecutiva, essendo rimesse le eventuali maggiorazioni dall'art.36 del d.m.n.140/2012 a valutazioni di natura prettamente discrezionale dipendenti da “natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione”, nel caso di specie vieppiù insussistenti.
In conclusione, sulla base delle considerazioni testé enunciate, è tenuta a CP_3 corrispondere agli architetti e l'importo complessivo Parte_1 Controparte_2 indiviso pari ad euro 35.103,04 come compenso per l'attività professionale dagli stessi resa, cui aggiungere iva e contributo previdenziale.
Sono altresì dovuti gli interessi ex art.1284, comma 4, c.p.c., considerato che il d.lgs.n.231/2001 si applica a tutte le transazioni commerciali, quindi anche al contratto d'opera professionale e più in generale ai contratti per cui vi sia la prestazione di dare o di facere in cambio di un corrispettivo (Cass. Civile, Sez. II, n. 15527/2025).
Pertanto, in accoglimento dell'appello, va condannata al pagamento in favore CP_3 degli appellanti e dell'importo complessivo indiviso pari Parte_1 Controparte_2 ad euro 35.103,04 oltre iva e cassa previdenza, oltre interessi nella misura sopra indicata dall'8.11.2016 data di notifica del decreto ingiuntivo sino al soddisfo.
§ 10. – Pertanto, a fronte di quanto precede deve procedersi - anche ai sensi dell'art.336 c.p.c.
- ad una nuova liquidazione delle spese di lite, da porsi a carico di sia per il CP_3
13 primo che per il secondo grado, applicata una parziale compensazione del 50% in ragione dell'effettivo importo riconosciuto.
Dunque, quanto al primo grado, debbono liquidarsi secondo soccombenza - applicato il d.m.n.147/2022 tenuto conto del valore della causa e quindi del quinto scaglione (da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00 considerati anche gli interessi riconosciuti) - in euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 5.670,00 per fase di trattazione ed euro
4.253,00 per fase decisionale, secondo valori medi di fase.
Per il secondo grado, applicato il d.m.n.147/2022 - tenuto conto del valore della causa e quindi del quinto scaglione – le spese vanno liquidate, in euro 2.977,00 per fase di studio, euro
1.911,00 per fase introduttiva, euro 2.163,00 per fase di trattazione ed euro 2.552,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due fasi ed i minimi per le altre attesa l'assenza di istruttoria e considerate le forme adottate per la decisione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato in data 15.10.2020, avverso la sentenza CP_2
n.3972/2020 pubblicata in data 21.02.2020 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e riforma integrale della sentenza di primo grado condanna al pagamento in favore di e CP_3 Parte_1 Controparte_2 dell'importo complessivo indiviso pari ad euro 35.103,04, oltre iva e cassa previdenza ed interessi come indicati in parte motiva, dall'8.11.2016 sino al soddisfo.
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di e CP_3 Parte_1
, che liquida già applicata la parziale compensazione per entrambi i gradi, Controparte_2 per il primo grado in complessivi euro 7.051,50 per compensi per ciascun appellante, oltre spese forfettarie iva e cpa e per il secondo grado in euro 4.801,50 per compensi, oltre euro 582,50 per esborsi, spese forfettarie, iva e cpa. per ciascun appellante.
Roma, 26.11.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente dott. Antonio Perinelli
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Francesca Longo
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