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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 21/11/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 319/2024
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 21/11/2025
Dott.ssa IA NI Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. BAZZU SALVATORE sostituito dall'Avv. G. Satta
APPELLANTE/I contro
CP_1
Avv. MARGUTTI MARIA CRISTINA presente l'Avv. Carboni Roberta
APPELLATO /I
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa IA NI
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa IA NI Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 319/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. BAZZU SALVATORE come da procura in atti Parte_1
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. MARGUTTI MARIA CRISTINA come da procura in CP_1
APPELLATO /I
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione , incardinando il giudizio nanti il Tribunale di Nuoro, formulava Parte_1 opposizione al precetto notificatogli da e per essa per una CP_1 Controparte_2 somma pari ad € 101.552,31 (oltre competenze e spese dell'atto) per rate scadute e insolute, quota capitale su rate a scadere, interessi come contrattualmente dovuti, oltre interessi di mora convenzionali sul capitale dovuto dal 24 maggio 2023 al saldo.
pagina 2 di 5 Il titolo era un contratto di mutuo fondiario stipulato il 26 novembre 2008 con Banca 24/7 CP_2 nn. rep. 241/ racc. 187, munito di formula esecutiva il 31 dicembre 2008 2021, credito poi ceduto pro soluto da Intesa Sanpaolo spa a CP_1
Esponeva il che erano stati violati l'art. 479 cpc per omessa notifica del titolo esecutivo e gli Pt_1 artt. 1176 – 1375 c.c. per non aver il creditore dato “atto dell'avvenuto pagamento delle rate di mutuo quantomeno fino alla data del 15.10.2018” e aver “azionato il credito per l'intero”. Chiedeva, quindi la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e nel merito accertare l'inesistenza del credito vantato da controparte e la conseguente dichiarazione di nullità del precetto. Si costituiva la che contestava in fatto e in diritto quanto sostenuto Controparte_1 dall'opponente chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Rigettata l'istanza di sospensione, il Tribunale di Nuoro decideva la causa con sentenza n. 344/2024 del 5 luglio 2024 con la quale rigettava l'opposizione condannando il alle spese Pt_1 del grado di giudizio. In particolare, il giudice di prime cure rilevava: a) la non obbligatorietà della preliminare notifica del titolo esecutivo salvo che si fosse verificato il superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, TUB, circostanza che nella specie non era stata contestata;
b) quanto alla violazione di norme in materia di buona fede e correttezza contrattuale, dal piano di ammortamento rilevava che il pagamento delle rate era stato sospeso nel marzo 2019 e che la costituzione in mora, con decadenza dal beneficio del termine, era stata notificata al debitore il 9 ottobre 2020, circostanza anch'essa non contestata e documentalmente provata;
c) la mancata prova di eventuali pagamenti ulteriori da parte del debitore al fine di allegare fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria.
Avversi tale sentenza ha formulato appello sulla base di due motivi di doglianza: Parte_1
1. Violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere probatorio – Il valore probatorio degli estratti del conto ex art. 50 TUB – Fase monitoria e fase di opposizione/cognizione – Omessa notifica del titolo – Violazione dell'art. 479 c.p.c.
A detta dell'appellante il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere provata la pretesa creditoria sulla base della documentazione prodotta dalla banca, senza considerare che non era stato notificato il titolo esecutivo, in violazione dell'art. 479 c.p.c. Inoltre, la documentazione bancaria (estratti conto, saldo-conto) non costituirebbe prova sufficiente del credito azionato, in assenza di estratti conto integrali.
In particolare, to come la documentazione prodotta dalla banca – costituita da estratti conto e – non era idonea a dimostrare in modo certo, liquido ed esigibile il CP_3 credito azionat di una notifica valida del titolo esecutivo, come richiesto dall'art. 479 c.p.c. Inoltre, ha lamentato l'inversione dell'onere della prova, posto dal giudice in capo all'opponente, e non invece alla banca, la quale doveva dimostrare l'esistenza e l'ammontare del credito,
pagina 3 di 5 tenendo conto anche dei pagamenti parziali effettuati dal debitore, che erano stati documentati in primo grado.
2. Violazione dell'art. 115 c.p.c.- “non contestazione” dei fatti (art. 115 c.p.c.) e omessa motivazione. L'appellante evidenzia che la controparte non aveva mai contestato in modo specifico le eccezioni sollevate in primo grado circa la carenza di prova documentale sull'ammontare del credito e la presenza di pagamenti parziali. Regolarmente citata si è costituita la la quale ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello in quanto notificato tardivamente e chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata.
La Corte ha deciso la causa all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ritiene fondata la eccezione di tardività dell'appello che risulta, pertanto, inammissibile. Osserva questa Corte che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 325 e 326 cpc l'appello deve essere proposto entro 30 giorni dalla notifica della sentenza, altrimenti è dichiarato inammissibile. Nel caso di specie, si rileva che la sentenza è stata notificata in data 10.07.2024 e quindi l'impugnazione avrebbe dovuto essere notificata entro il 09.8.2024 e non il 09.09.2024, come in realtà avvenuto: trattandosi infatti di opposizione al precetto essa rientra tra i procedimenti per i quali non si applica la sospensione dei termini del periodo feriale.
“L'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario. (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Cassazione civile sez. VI, 28/10/2020 n.23754)
Essendo la citazione in appello proposta oltre i termini di cui all'art 325 cpc, in accoglimento della eccezione di parte appellata, l'appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura liquidata nel dispositivo, secondo gli scaglioni minimi stante la semplicità della controversia.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo,
Dichiara inammissibile l'appello. pagina 4 di 5 Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellato, che liquida in € 7.160,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e CPA di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r.115/2002
Così deciso in Sassari lì 21.11.2025
Il Presidente relatore
IA NI
pagina 5 di 5
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 21/11/2025
Dott.ssa IA NI Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. BAZZU SALVATORE sostituito dall'Avv. G. Satta
APPELLANTE/I contro
CP_1
Avv. MARGUTTI MARIA CRISTINA presente l'Avv. Carboni Roberta
APPELLATO /I
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa IA NI
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa IA NI Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 319/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. BAZZU SALVATORE come da procura in atti Parte_1
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. MARGUTTI MARIA CRISTINA come da procura in CP_1
APPELLATO /I
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione , incardinando il giudizio nanti il Tribunale di Nuoro, formulava Parte_1 opposizione al precetto notificatogli da e per essa per una CP_1 Controparte_2 somma pari ad € 101.552,31 (oltre competenze e spese dell'atto) per rate scadute e insolute, quota capitale su rate a scadere, interessi come contrattualmente dovuti, oltre interessi di mora convenzionali sul capitale dovuto dal 24 maggio 2023 al saldo.
pagina 2 di 5 Il titolo era un contratto di mutuo fondiario stipulato il 26 novembre 2008 con Banca 24/7 CP_2 nn. rep. 241/ racc. 187, munito di formula esecutiva il 31 dicembre 2008 2021, credito poi ceduto pro soluto da Intesa Sanpaolo spa a CP_1
Esponeva il che erano stati violati l'art. 479 cpc per omessa notifica del titolo esecutivo e gli Pt_1 artt. 1176 – 1375 c.c. per non aver il creditore dato “atto dell'avvenuto pagamento delle rate di mutuo quantomeno fino alla data del 15.10.2018” e aver “azionato il credito per l'intero”. Chiedeva, quindi la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e nel merito accertare l'inesistenza del credito vantato da controparte e la conseguente dichiarazione di nullità del precetto. Si costituiva la che contestava in fatto e in diritto quanto sostenuto Controparte_1 dall'opponente chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Rigettata l'istanza di sospensione, il Tribunale di Nuoro decideva la causa con sentenza n. 344/2024 del 5 luglio 2024 con la quale rigettava l'opposizione condannando il alle spese Pt_1 del grado di giudizio. In particolare, il giudice di prime cure rilevava: a) la non obbligatorietà della preliminare notifica del titolo esecutivo salvo che si fosse verificato il superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, TUB, circostanza che nella specie non era stata contestata;
b) quanto alla violazione di norme in materia di buona fede e correttezza contrattuale, dal piano di ammortamento rilevava che il pagamento delle rate era stato sospeso nel marzo 2019 e che la costituzione in mora, con decadenza dal beneficio del termine, era stata notificata al debitore il 9 ottobre 2020, circostanza anch'essa non contestata e documentalmente provata;
c) la mancata prova di eventuali pagamenti ulteriori da parte del debitore al fine di allegare fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria.
Avversi tale sentenza ha formulato appello sulla base di due motivi di doglianza: Parte_1
1. Violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere probatorio – Il valore probatorio degli estratti del conto ex art. 50 TUB – Fase monitoria e fase di opposizione/cognizione – Omessa notifica del titolo – Violazione dell'art. 479 c.p.c.
A detta dell'appellante il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere provata la pretesa creditoria sulla base della documentazione prodotta dalla banca, senza considerare che non era stato notificato il titolo esecutivo, in violazione dell'art. 479 c.p.c. Inoltre, la documentazione bancaria (estratti conto, saldo-conto) non costituirebbe prova sufficiente del credito azionato, in assenza di estratti conto integrali.
In particolare, to come la documentazione prodotta dalla banca – costituita da estratti conto e – non era idonea a dimostrare in modo certo, liquido ed esigibile il CP_3 credito azionat di una notifica valida del titolo esecutivo, come richiesto dall'art. 479 c.p.c. Inoltre, ha lamentato l'inversione dell'onere della prova, posto dal giudice in capo all'opponente, e non invece alla banca, la quale doveva dimostrare l'esistenza e l'ammontare del credito,
pagina 3 di 5 tenendo conto anche dei pagamenti parziali effettuati dal debitore, che erano stati documentati in primo grado.
2. Violazione dell'art. 115 c.p.c.- “non contestazione” dei fatti (art. 115 c.p.c.) e omessa motivazione. L'appellante evidenzia che la controparte non aveva mai contestato in modo specifico le eccezioni sollevate in primo grado circa la carenza di prova documentale sull'ammontare del credito e la presenza di pagamenti parziali. Regolarmente citata si è costituita la la quale ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello in quanto notificato tardivamente e chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata.
La Corte ha deciso la causa all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ritiene fondata la eccezione di tardività dell'appello che risulta, pertanto, inammissibile. Osserva questa Corte che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 325 e 326 cpc l'appello deve essere proposto entro 30 giorni dalla notifica della sentenza, altrimenti è dichiarato inammissibile. Nel caso di specie, si rileva che la sentenza è stata notificata in data 10.07.2024 e quindi l'impugnazione avrebbe dovuto essere notificata entro il 09.8.2024 e non il 09.09.2024, come in realtà avvenuto: trattandosi infatti di opposizione al precetto essa rientra tra i procedimenti per i quali non si applica la sospensione dei termini del periodo feriale.
“L'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario. (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Cassazione civile sez. VI, 28/10/2020 n.23754)
Essendo la citazione in appello proposta oltre i termini di cui all'art 325 cpc, in accoglimento della eccezione di parte appellata, l'appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura liquidata nel dispositivo, secondo gli scaglioni minimi stante la semplicità della controversia.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo,
Dichiara inammissibile l'appello. pagina 4 di 5 Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellato, che liquida in € 7.160,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e CPA di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r.115/2002
Così deciso in Sassari lì 21.11.2025
Il Presidente relatore
IA NI
pagina 5 di 5