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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2484/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2484/2025 promossa da:
, Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Roma 8, Chieri, presso lo studio dell'avv. CACCIALUPI
ELENA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVA PRESSO Parte_1 Parte_2 CHIERI il 14/04/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVA PRESSO CHIERI (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 18/10/2005 e il 18/08/2008. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 06/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che, allo stato, non risulta procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVA PRESSO CHIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
2) In ordine alla prole e a valere quale piano genitoriale:
DISPONE che:
i) I figli siano affidati ad entrambi i genitori, in via condivisa e paritaria a settimane alterne, con residenza principale presso il padre, attualmente in Riva presso Chieri (TO) alla via Vittorio Veneto n.40, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione;
mentre per quelle di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
ii) I figli trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore metà del periodo delle vacanze natalizie e pasquali e, a decorrere dall'anno 2025: con la mamma il primo periodo (dal 24 al 30 dicembre) e con il padre il secondo (dal 31 dicembre al 6 gennaio 2026); mentre la Santa Pasqua 2025 con quest'ultimo e la Pasquetta con la mamma.
iii) Durante il periodo di vacanze estive i ragazzi spenderanno con ciascuno dei genitori tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro 31 maggio di ogni anno. pagina 2 di 3 iv) Ponti, compleanni e ogni altra festività ad anni alterni.
v) I genitori sosterranno nella misura di 2/3 il papà ed 1/3 la mamma le spese straordinarie per i figli, nei limiti e come individuate nel Protocollo d'intesa fra magistrati ed Avvocati del Tribunale Ordinario di Torino, qui da intendersi integralmente richiamato.
DÀ ATTO che: vi) I coniugi convengono che l'assegno unico e universale per i figli e/o eventuali altri sostegni economici in favore dei figli e/o della famiglia verranno percepiti interamente dal sig. Parte_2
DISPONE che: vii) Il marito, unitamente alla prole, continuerà ad occupare la casa coniugale e provvederà a corrispondere integralmente la rata del mutuo (di cui al punto f delle premesse).
DÀ ATTO che:
3) Altre disposizioni e/o pattuizioni.
3a) I ricorrenti, congiuntamente, si concedono assenso al rilascio di passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio, nonché a sottoscrivere l'autorizzazione per il minore al conseguimento dei documenti validi per l'espatrio.
3b) Il marito ha contribuito nelle spese di trasferimento della moglie, corrispondendo alla stessa la somma forfettaria di euro 2000,00, che è stata rimessa a mezzo bonifico bancario in data 12.11.2024, e relativamente alla quale, con la sottoscrizione del presente atto, la sig.ra rilascia ampia e formale Pt_1 quietanza a saldo.
3c) I coniugi danno atto di non avere conti correnti cointestati.
3d) Il finanziamento cointestato (rapporto n.66308438 ndg 646119) verrà pagato, nella misura del 100%, dal sig. sino a quando lo stesso percepirà l'assegno unico universale;
successivamente Parte_2 e sino all'estinzione il ridetto debito e nella residua misura verrà onorato da entrambi i debitori.
3e) Ove la moglie decida di acquistare un immobile per sé, il marito, sin d'ora, si impegna a svincolare/liberare la stessa dall'obbligazione di cui al contratto di mutuo (di cui al punto f delle premesse);
3f) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione, nonché di avere definito (ad eccezione di quanto pattuito al punto viii che precede) ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla a pretendere l'uno dall'altra.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2484/2025 promossa da:
, Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Roma 8, Chieri, presso lo studio dell'avv. CACCIALUPI
ELENA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVA PRESSO Parte_1 Parte_2 CHIERI il 14/04/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVA PRESSO CHIERI (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 18/10/2005 e il 18/08/2008. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 06/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che, allo stato, non risulta procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVA PRESSO CHIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
2) In ordine alla prole e a valere quale piano genitoriale:
DISPONE che:
i) I figli siano affidati ad entrambi i genitori, in via condivisa e paritaria a settimane alterne, con residenza principale presso il padre, attualmente in Riva presso Chieri (TO) alla via Vittorio Veneto n.40, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione;
mentre per quelle di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
ii) I figli trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore metà del periodo delle vacanze natalizie e pasquali e, a decorrere dall'anno 2025: con la mamma il primo periodo (dal 24 al 30 dicembre) e con il padre il secondo (dal 31 dicembre al 6 gennaio 2026); mentre la Santa Pasqua 2025 con quest'ultimo e la Pasquetta con la mamma.
iii) Durante il periodo di vacanze estive i ragazzi spenderanno con ciascuno dei genitori tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro 31 maggio di ogni anno. pagina 2 di 3 iv) Ponti, compleanni e ogni altra festività ad anni alterni.
v) I genitori sosterranno nella misura di 2/3 il papà ed 1/3 la mamma le spese straordinarie per i figli, nei limiti e come individuate nel Protocollo d'intesa fra magistrati ed Avvocati del Tribunale Ordinario di Torino, qui da intendersi integralmente richiamato.
DÀ ATTO che: vi) I coniugi convengono che l'assegno unico e universale per i figli e/o eventuali altri sostegni economici in favore dei figli e/o della famiglia verranno percepiti interamente dal sig. Parte_2
DISPONE che: vii) Il marito, unitamente alla prole, continuerà ad occupare la casa coniugale e provvederà a corrispondere integralmente la rata del mutuo (di cui al punto f delle premesse).
DÀ ATTO che:
3) Altre disposizioni e/o pattuizioni.
3a) I ricorrenti, congiuntamente, si concedono assenso al rilascio di passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio, nonché a sottoscrivere l'autorizzazione per il minore al conseguimento dei documenti validi per l'espatrio.
3b) Il marito ha contribuito nelle spese di trasferimento della moglie, corrispondendo alla stessa la somma forfettaria di euro 2000,00, che è stata rimessa a mezzo bonifico bancario in data 12.11.2024, e relativamente alla quale, con la sottoscrizione del presente atto, la sig.ra rilascia ampia e formale Pt_1 quietanza a saldo.
3c) I coniugi danno atto di non avere conti correnti cointestati.
3d) Il finanziamento cointestato (rapporto n.66308438 ndg 646119) verrà pagato, nella misura del 100%, dal sig. sino a quando lo stesso percepirà l'assegno unico universale;
successivamente Parte_2 e sino all'estinzione il ridetto debito e nella residua misura verrà onorato da entrambi i debitori.
3e) Ove la moglie decida di acquistare un immobile per sé, il marito, sin d'ora, si impegna a svincolare/liberare la stessa dall'obbligazione di cui al contratto di mutuo (di cui al punto f delle premesse);
3f) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione, nonché di avere definito (ad eccezione di quanto pattuito al punto viii che precede) ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla a pretendere l'uno dall'altra.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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