CA
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/10/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.598/2022 RGN
TRA rappresentata e difesa dall'avv.Antonio Auricchio ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Ottaviano (NA) alla via R. Pappalardo n.95- appellante
E appellato contumace Controparte_1
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.546/2021
del Tribunale di Vallo della Lucania pubblicata il 23/12/2021 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse accertata e dichiarata la responsabilità
della convenuta società, nella produzione dell'evento dannoso dedotto in atti e, per l'effetto, che fosse accolta la domanda perché fondata e provata con la condanna della società al pagamento, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, per le lesioni personali subite, nell'ammontare complessivo di 26.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo soddisfo o a quella somma minore ritenuta giusta ed equa ex art. 1226 cc, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo soddisfo;
a livello istruttorio chiedeva che fosse disposta una CTU
medico- legale per la quantificazione dei danni patiti.
L'appellato non si costituiva nonostante la notifica dell'atto di appello divenendo contumace.
La Corte con ordinanza del 7 giugno 2023 rigettava la richiesta di
CTU medico legale.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 12 giugno 2025 e con
2 ordinanza del 26 giugno 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito della comparsa conclusionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
citava la , Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pt dinanzi al Tribunale di Vallo
della Lucania esponendo che alle ore 5.30 del 5/8/2012, mentre ballava con degli amici nella discoteca S. Pietro di Castellabate salendo sui divani del locale, era caduta riportando una frattura scomposta dell'omero sinistro, a seguito della quale subiva un intervento chirurgico, e si sottoponeva ad un ciclo di terapie riabilitative.
La parte attrice attribuiva alla convenuta la responsabilità del sinistro per aver consentito e tollerato che lei e gli altri clienti ballassero sui tavoli e sui divani.
Concludeva, quindi, chiedendo che fosse dichiarata l'esclusiva responsabilità della convenuta nella produzione dell'incidente ex art. 2051 cc e, in via subordinata ex art. 2043 cc e che la stessa fosse condannata al risarcimento del danno quantificato in euro 26.000,00
ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
3 La società convenuta si costituiva eccependo che l'attrice, al momento della caduta, era in un evidente stato di ebbrezza e che gli addetti alla sorveglianza avevano già intimato, senza essere ascoltati di non ballare sui divani e che, pertanto, la domanda andava rigettata.
Nel corso del giudizio venivano escussi alcuni testi e veniva rigettata la richiesta di espletamento di CTU per la quantificazione dei danni e la causa veniva decisa mediante discussione orale ex art. 281
sexies cpc.
Il Tribunale adito rigettava la domanda e applicava in tema di spese il principio della soccombenza.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
dalle dichiarazioni testimoniali emergeva che la non Pt_1
aveva prestato l'ordinaria cautela e aveva adottato una condotta idonea a interrompere il nesso eziologico tra res ed evento dannoso, avendo perseverato nel ballare sui divani nonostante i richiami del personale addetto;
non poteva essere esigibile dal gestore di una discoteca il continuo controllo di ogni singolo fruitore del locale in modo da poter
4 prevenire con un tempestivo intervento ogni possibile azione improvvisa;
nel locale in questione non era consentito né tollerato che i clienti ballassero sui divani ed il gestore aveva correttamente e compiutamente provveduto a predisporre un corpo di vigilanza e sicurezza all'interno del locale insieme al personale di sala e tali dipendenti erano tutti addetti al controllo dei comportamenti dei clienti a garanzia della loro incolumità e sicurezza;
il contenuto delle missive allegate da parte attrice a firma di non potevano condurre a diverse conclusioni, in Controparte_1
quanto dalle stesse emergeva chiaramente che non era Parte_1
scesa dai divani come richiestole dal personale addetto e che veniva contestata la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo del giudizio.
ha presentato appello avverso la predetta sentenza Parte_1
deducendo i seguenti motivi:
1)errata e/o omessa valutazione del materiale istruttorio -
violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 cc;
era emerso dall'istruttoria che ballare sui tavolini e sui divanetti non fosse affatto
5 una circostanza eccezionale, ma una prassi diffusa e costante per i frequentatori di discoteche, come confermato dallo stesso proprietario della discoteca nella missiva del 3/10/2013, nella quale CP_2
aveva affermato che aveva consentito e/o non vietato tali condotte all'interno del proprio locale, accettando il rischio che potessero verificarsi incidenti come quello oggetto di causa e facendo venir meno l'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità delle condotte dei clienti della discoteca;
tale situazione emergeva anche dalla lettera del gestore del 3/10/2012, dall'interrogatorio di e dalla Controparte_1
prova testimoniale espletata;
ne conseguiva che la società convenuta era responsabile ex art.2051 cc e che non era configurabile il caso fortuito che necessitava non solo di una condotta colposa della vittima,
rilevante ai soli fini del quantum risarcitorio ex art. 1227 cc, ma anche dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità della stessa tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno;
nel caso in questione l'evento era prevedibile ed evitabile ed il custode non aveva dato prova di aver adottato tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare l'evidente situazione di pericolo, non potendo l'invito alle ragazze di togliersi almeno le scarpe prima di
6 salire sui divani, invece di far rispettare il divieto, esimere da responsabilità la società convenuta;
2)errata valutazione dell'istruttoria - violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cc e dell'art. 1173 cc;
alla luce dell'esatta ricostruzione dei fatti di cui al primo motivo, vi era , comunque, la concorrente responsabilità per fatto colposo della società convenuta ex art. 2043 c.c., sussistendo nel caso specifico la colpa del titolare della discoteca che, nonostante la ragionevole prevedibilità delle conseguenze dell'atto, aveva lasciato proseguire la condotta affidandosi alla speranza che l'evento non si verificasse.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la decisione sostenendo che il comportamento tenuto da consistito Parte_1
nel ballare in discoteca sui divani e non sul pavimento era stato tollerato e, quindi, non era imprevedibile ed inevitabile e, pertanto, non poteva integrare un caso fortuito che avrebbe escluso la responsabilità
del custode ovvero della società convenuta.
Prima di tutto non è affatto provato che ballare sui divani fosse tollerato perché dall'escussione dei camerieri è emerso che coloro che
7 ballavano venivano ammoniti più volte a non proseguire tale condotta e in un primo momento scendevano dai divani, ma poi riprendevano di nuovo a ballare dove non era consentito.
In ogni caso tale ragionamento si fonda sull'equiparazione del caso fortuito in senso stretto con il fatto del danneggiato integrante un caso fortuito, equiparazione che non è corretta (cfr. sent. Cass.
n.8449/2025).
Invero, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2051 cod.
civ., i requisiti della "imprevedibilità" e "inevitabilità" – attributi,
peraltro, da intendersi "non da un punto di vista soggettivo (come elementi in base ai quali misurare la diligenza del custode), bensì da un punto di vista oggettivo, come elementi in base ai quali misurare la capacità del fatto, alla stregua del criterio di regolarità causale, di sovrapporsi alla situazione della cosa, relegandola a mera occasione del pregiudizio" – debbono connotare esclusivamente quel "fatto giuridico" che è costituito dal "caso fortuito" (cfr. sent. Cass. n. 26142/
2023; sent. Cass. Sez. Un. n.20943/2022).
Non altrettanto, invece, deve dirsi per quell'atto giuridico ad esso equiparato solo "funzionalmente", ma non pure ontologicamente, che è
8 costituito dalla condotta della stessa vittima del sinistro, il cui requisito legale di rilevanza è costituito, come già osservato, semplicemente dalla colpa.
Si è, infatti, precisato, che "l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (cfr. sent. Cass. n.2376/2024; sent. Cass. n.14228/2023).
Nel caso di specie va , quindi, valutata la condotta colposa dell'infortunata che , per l'appunto, in modo del tutto inappropriato ed imprudente ballava sui divani e non sul pavimento.
Tale condotta era sicuramente sconsiderata ed anomala per una persona maggiorenne dotata di un minimo di buon senso, in quanto fonte di un possibile pericolo per sé e per gli altri.
Pertanto, non era necessario che nella discoteca dovessero essere apposti dei cartelli per prevenire simili condotte essendo Parte_1
perfettamente in grado di capire gli effetti del suo comportamento fonte delle lesioni che pativa.
9 Con il secondo motivo l'appellante ha sostenuto che la condotta del gestore della discoteca fosse stata colposa e che, pertanto, dovesse rispondere delle lesioni che aveva patito ai sensi dell'art.2043 cc.
Il motivo è prima di tutto generico perché l'appellante si è
limitato ad affermare che il titolare della discoteca pur prevedendo le conseguenze dell'atto si era affidato al caso sperando che l'evento non si verificasse.
In realtà come giustamente sostenuto dal Tribunale, sulla base delle dichiarazioni testimoniali, nel locale vi erano dipendenti e addetti alla sicurezza che vigilavano sull'incolumità dei clienti e che, pertanto,
avevano ammonito più volte i ragazzi a scendere dai divani senza essere ascoltati.
Nulla per le spese per la contumacia della parte appellata.
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
10 1) rigetta l'appello e , per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) nulla per le spese;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002
Salerno, 26 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
11
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.598/2022 RGN
TRA rappresentata e difesa dall'avv.Antonio Auricchio ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Ottaviano (NA) alla via R. Pappalardo n.95- appellante
E appellato contumace Controparte_1
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.546/2021
del Tribunale di Vallo della Lucania pubblicata il 23/12/2021 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse accertata e dichiarata la responsabilità
della convenuta società, nella produzione dell'evento dannoso dedotto in atti e, per l'effetto, che fosse accolta la domanda perché fondata e provata con la condanna della società al pagamento, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, per le lesioni personali subite, nell'ammontare complessivo di 26.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo soddisfo o a quella somma minore ritenuta giusta ed equa ex art. 1226 cc, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo soddisfo;
a livello istruttorio chiedeva che fosse disposta una CTU
medico- legale per la quantificazione dei danni patiti.
L'appellato non si costituiva nonostante la notifica dell'atto di appello divenendo contumace.
La Corte con ordinanza del 7 giugno 2023 rigettava la richiesta di
CTU medico legale.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 12 giugno 2025 e con
2 ordinanza del 26 giugno 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito della comparsa conclusionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
citava la , Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pt dinanzi al Tribunale di Vallo
della Lucania esponendo che alle ore 5.30 del 5/8/2012, mentre ballava con degli amici nella discoteca S. Pietro di Castellabate salendo sui divani del locale, era caduta riportando una frattura scomposta dell'omero sinistro, a seguito della quale subiva un intervento chirurgico, e si sottoponeva ad un ciclo di terapie riabilitative.
La parte attrice attribuiva alla convenuta la responsabilità del sinistro per aver consentito e tollerato che lei e gli altri clienti ballassero sui tavoli e sui divani.
Concludeva, quindi, chiedendo che fosse dichiarata l'esclusiva responsabilità della convenuta nella produzione dell'incidente ex art. 2051 cc e, in via subordinata ex art. 2043 cc e che la stessa fosse condannata al risarcimento del danno quantificato in euro 26.000,00
ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
3 La società convenuta si costituiva eccependo che l'attrice, al momento della caduta, era in un evidente stato di ebbrezza e che gli addetti alla sorveglianza avevano già intimato, senza essere ascoltati di non ballare sui divani e che, pertanto, la domanda andava rigettata.
Nel corso del giudizio venivano escussi alcuni testi e veniva rigettata la richiesta di espletamento di CTU per la quantificazione dei danni e la causa veniva decisa mediante discussione orale ex art. 281
sexies cpc.
Il Tribunale adito rigettava la domanda e applicava in tema di spese il principio della soccombenza.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
dalle dichiarazioni testimoniali emergeva che la non Pt_1
aveva prestato l'ordinaria cautela e aveva adottato una condotta idonea a interrompere il nesso eziologico tra res ed evento dannoso, avendo perseverato nel ballare sui divani nonostante i richiami del personale addetto;
non poteva essere esigibile dal gestore di una discoteca il continuo controllo di ogni singolo fruitore del locale in modo da poter
4 prevenire con un tempestivo intervento ogni possibile azione improvvisa;
nel locale in questione non era consentito né tollerato che i clienti ballassero sui divani ed il gestore aveva correttamente e compiutamente provveduto a predisporre un corpo di vigilanza e sicurezza all'interno del locale insieme al personale di sala e tali dipendenti erano tutti addetti al controllo dei comportamenti dei clienti a garanzia della loro incolumità e sicurezza;
il contenuto delle missive allegate da parte attrice a firma di non potevano condurre a diverse conclusioni, in Controparte_1
quanto dalle stesse emergeva chiaramente che non era Parte_1
scesa dai divani come richiestole dal personale addetto e che veniva contestata la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo del giudizio.
ha presentato appello avverso la predetta sentenza Parte_1
deducendo i seguenti motivi:
1)errata e/o omessa valutazione del materiale istruttorio -
violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 cc;
era emerso dall'istruttoria che ballare sui tavolini e sui divanetti non fosse affatto
5 una circostanza eccezionale, ma una prassi diffusa e costante per i frequentatori di discoteche, come confermato dallo stesso proprietario della discoteca nella missiva del 3/10/2013, nella quale CP_2
aveva affermato che aveva consentito e/o non vietato tali condotte all'interno del proprio locale, accettando il rischio che potessero verificarsi incidenti come quello oggetto di causa e facendo venir meno l'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità delle condotte dei clienti della discoteca;
tale situazione emergeva anche dalla lettera del gestore del 3/10/2012, dall'interrogatorio di e dalla Controparte_1
prova testimoniale espletata;
ne conseguiva che la società convenuta era responsabile ex art.2051 cc e che non era configurabile il caso fortuito che necessitava non solo di una condotta colposa della vittima,
rilevante ai soli fini del quantum risarcitorio ex art. 1227 cc, ma anche dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità della stessa tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno;
nel caso in questione l'evento era prevedibile ed evitabile ed il custode non aveva dato prova di aver adottato tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare l'evidente situazione di pericolo, non potendo l'invito alle ragazze di togliersi almeno le scarpe prima di
6 salire sui divani, invece di far rispettare il divieto, esimere da responsabilità la società convenuta;
2)errata valutazione dell'istruttoria - violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cc e dell'art. 1173 cc;
alla luce dell'esatta ricostruzione dei fatti di cui al primo motivo, vi era , comunque, la concorrente responsabilità per fatto colposo della società convenuta ex art. 2043 c.c., sussistendo nel caso specifico la colpa del titolare della discoteca che, nonostante la ragionevole prevedibilità delle conseguenze dell'atto, aveva lasciato proseguire la condotta affidandosi alla speranza che l'evento non si verificasse.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la decisione sostenendo che il comportamento tenuto da consistito Parte_1
nel ballare in discoteca sui divani e non sul pavimento era stato tollerato e, quindi, non era imprevedibile ed inevitabile e, pertanto, non poteva integrare un caso fortuito che avrebbe escluso la responsabilità
del custode ovvero della società convenuta.
Prima di tutto non è affatto provato che ballare sui divani fosse tollerato perché dall'escussione dei camerieri è emerso che coloro che
7 ballavano venivano ammoniti più volte a non proseguire tale condotta e in un primo momento scendevano dai divani, ma poi riprendevano di nuovo a ballare dove non era consentito.
In ogni caso tale ragionamento si fonda sull'equiparazione del caso fortuito in senso stretto con il fatto del danneggiato integrante un caso fortuito, equiparazione che non è corretta (cfr. sent. Cass.
n.8449/2025).
Invero, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2051 cod.
civ., i requisiti della "imprevedibilità" e "inevitabilità" – attributi,
peraltro, da intendersi "non da un punto di vista soggettivo (come elementi in base ai quali misurare la diligenza del custode), bensì da un punto di vista oggettivo, come elementi in base ai quali misurare la capacità del fatto, alla stregua del criterio di regolarità causale, di sovrapporsi alla situazione della cosa, relegandola a mera occasione del pregiudizio" – debbono connotare esclusivamente quel "fatto giuridico" che è costituito dal "caso fortuito" (cfr. sent. Cass. n. 26142/
2023; sent. Cass. Sez. Un. n.20943/2022).
Non altrettanto, invece, deve dirsi per quell'atto giuridico ad esso equiparato solo "funzionalmente", ma non pure ontologicamente, che è
8 costituito dalla condotta della stessa vittima del sinistro, il cui requisito legale di rilevanza è costituito, come già osservato, semplicemente dalla colpa.
Si è, infatti, precisato, che "l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (cfr. sent. Cass. n.2376/2024; sent. Cass. n.14228/2023).
Nel caso di specie va , quindi, valutata la condotta colposa dell'infortunata che , per l'appunto, in modo del tutto inappropriato ed imprudente ballava sui divani e non sul pavimento.
Tale condotta era sicuramente sconsiderata ed anomala per una persona maggiorenne dotata di un minimo di buon senso, in quanto fonte di un possibile pericolo per sé e per gli altri.
Pertanto, non era necessario che nella discoteca dovessero essere apposti dei cartelli per prevenire simili condotte essendo Parte_1
perfettamente in grado di capire gli effetti del suo comportamento fonte delle lesioni che pativa.
9 Con il secondo motivo l'appellante ha sostenuto che la condotta del gestore della discoteca fosse stata colposa e che, pertanto, dovesse rispondere delle lesioni che aveva patito ai sensi dell'art.2043 cc.
Il motivo è prima di tutto generico perché l'appellante si è
limitato ad affermare che il titolare della discoteca pur prevedendo le conseguenze dell'atto si era affidato al caso sperando che l'evento non si verificasse.
In realtà come giustamente sostenuto dal Tribunale, sulla base delle dichiarazioni testimoniali, nel locale vi erano dipendenti e addetti alla sicurezza che vigilavano sull'incolumità dei clienti e che, pertanto,
avevano ammonito più volte i ragazzi a scendere dai divani senza essere ascoltati.
Nulla per le spese per la contumacia della parte appellata.
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
10 1) rigetta l'appello e , per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) nulla per le spese;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002
Salerno, 26 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
11