Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13145/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna
Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA ex art 281 sexies comma 1 ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. nella causa iscritta al n. 13145/2023
R.G.A.C. avente ad oggetto: pagamento interessi moratori – ingiustificato arricchimento art. 2041c.c., vertente
TRA
Parte_1
P.I. ) (di seguito per brevità in
[...] P.IVA_1 Pt_1 liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche in proprio e nella qualità di successore nella titolarità della specifica pretesa creditoria della società nei confronti del rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avvocato Gianluigi Passarelli, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Caserta alla via G.M.
Bosco n. 65, pal. Anto
RICORRENTE
E
(C.F. ) in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Comunale a mezzo dell'avv. dell'avv.
Carlo Rosella giusta procura generale ad litem depositata in atti ed elettivamente domiciliato in presso la casa comunale, Piazza CP_1
Municipio
RESISTENTE
Con ricorso proposto ex art 281 decies e ss. c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione d'udienza ritualmente notificati, la parte ricorrente in epigrafe evocava in giudizio il al fine di sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare, per quanto in narrativa, il diritto della ricorrente alla somma di € 73.712,00; 2. Per l'effetto condannare, per quanto in narrativa, il a titolo di Controparte_1 ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., al pagamento in favore della istante della somma pari ad € 73.712,00 oltre interessi moratori ex D.lgas 231/2002 e rivalutazione monetaria, ovvero di quella somma che l'On.le Giudice adito, anche in via equitativa, ritenga di Giustizia;
3. in ogni caso condannare la convenuta al pagamento delle spese, anche generali, diritti e onorari del presente giudizio (IVA e CPA come per legge) con attribuzione al procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”.
In fatto, la parte ricorrente esponeva di aver svolto per conto del CP_1 prestazioni inerenti a servizi di assistenza a minori presso la comunità
[...]
SHALOM – COOP. LA STELLA DI DAVID alla via Marsala n. 22, Acerra
(NA), come meglio specificate nelle fatture di cui al ricorso e che quest'ultime non erano state soddisfatte dall'amministrazione resistente.
Si costituiva il contestando l'avverso dedotto in giudizio Controparte_1 dalla parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
L'ente resistente eccepiva, in particolare: 1) l'inammissibilità del ricorso ex art. 281 decies cpc;
2) l'infondatezza nel merito del credito azionato per l'esistenza di numerose e gravi anomalie al riguardo;
3) la prescrizione quinquennale e/o decennale del credito azionato;
4) la cancellazione del credito ex art 1, l. 234/21, co. 574; 5) l'erronea qualificazione e quantificazione degli interessi come interessi moratori ex d.lgs. n.231/2002; 5) l'inammissibilità della domanda per ingiustificato arricchimento.
La parte ricorrente, poi, nelle note scritte depositate per la data del
18.01.2024, rappresentava che: “da una istruttoria contabile più accurata, attesa la confusione spesso creata anche dalla Ragioneria comunale, le predette fatture risulterebbero accreditate su altri conti correnti, comunque facenti capo alle società consorziate al Pertanto, in tale sede si Pt_1 rappresenta che il credito per cui la ricorrente chiede la condanna del è quello risultante dalla fattura nr. 2 del 2.1.2022 per € Controparte_1
6.710,00; ovvero la somma di € 8.418,00 di cui alla fattura nr. 2 del 4.1.2023
(prestazione successivamente inserita nella fattura nr. 28 del 1.7.2023). I predetti documenti contabili, mai contestati dal (docc. tutti Controparte_1 sub A) provano che il vanta un credito nei confronti del Parte_1
- 2 - per prestazione effettuate per la somma di € 15.128,00 Controparte_1 oltre interessi ex D.lgs 231/2002”. Sulla scorta di ciò, la ricorrente riduceva la sua pretesa creditoria, chiedendo la condanna del al Controparte_1 pagamento della somma di € 15.128,00 oltre interessi ex D.lgs. 231/2002.
Il Giudice, disattesa l'istanza di conversione del rito da sommario semplificato ad ordinario di cognizione avanzata dal Controparte_1 rinviava la causa alla data odierna ex art 281 sexies co 1 c.p.c. per la discussione del ricorso.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Ritiene, infatti, il Tribunale di poter decidere il presente ricorso accogliendo l'eccezione di prescrizione decennale avanzata dal con Controparte_1 assorbimento delle altre eccezioni proposte.
Va, in tal senso, data continuità al principio della ragione più liquida. Se è vero, infatti, come sostenuto dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, che vi è, di norma, “un preciso obbligo di legge di decidere prima (“gradatamente”) le questioni pregiudiziali (logiche o tecniche) e poi (“quindi”) il merito (…)
…l'art. 279 c.p.c., comma 2, e art. 187 c.p.c., commi 2 e 3, indicano quale sia la progressione naturale che il giudice deve seguire nel decidere le questioni, nella quale quelle di merito vengono sempre dopo quelle attinenti alla giurisdizione.”(Cass. civ., Sez. Un., n. 24883 del 23 settembre 2008); è anche altrettanto vero che, come ribadito anche di recente dalla stessa Cassazione, soccorre, a temperamento del rigore della regola appena esaminata, il “principio della ragione più liquida” che affonda le sue radici nei principi, di rango costituzionale, del giusto processo e della sua durata ragionevole, di cui agli artt. 111, comma 2, e 24, Cost., secondo cui“…la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
In applicazione del principio appena enunciato, come sopra detto, fondata e meritevole di accoglimento è l'eccezione di prescrizione decennale.
In via preliminare, non può non rimarcarsi che la parte ricorrente non ha chiarito né allegato quale sia la fonte dei crediti azionati, se legale o
- 3 - contrattuale, assumendo semplicemente e genericamente di aver eseguito per conto del delle prestazioni inerenti a servizi di assistenza a Controparte_1 minori presso la Comunità Shalom – Coop. La Stella Di David. Si comprende, però, dalle difese svolte dal che tra quest'ultimo e la parte Controparte_1 ricorrente non sia mai stato sottoscritto un contratto formale, una convenzione, ovvero un atto negoziale;
che, di contro, i reciproci obblighi inerenti alle prestazioni di carattere sociale in favore dei minori, che versano in situazione di disagio o di pericolo, hanno la loro origine nella legge nazionale e nella normativa di secondo livello (legge regionale, regolamenti e delibere), che disciplinano le funzioni attuative delegate in materia agli enti locali, nonché nei provvedimenti adottati ex art. 403 c.c.
Sulla scorta di tali rilievi non contestati dalla parte ricorrente, è possibile concludere, quanto al regime di prescrizione, che la norma da applicare è l'art 2946 c.c., in forza della quale: “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
Nel caso di specie, le fatture azionate (v. fatt. n. 28 e 2 in atti) afferiscono a prestazioni eseguite nel periodo compreso tra il mese di novembre e il mese di dicembre 2012 mentre il primo atto interruttivo è del 29.5.2023 (v. pec in atti) ossia successivo al decorso del termine decennale innanzi indicato. Ancora, alcun rilievo interruttivo del termine di prescrizione può avere la corrispondenza depositata da , Controparte_3 soggetto estraneo al presente giudizio, di contenuto, invero, generico e riferita appunto alla stessa Coop. Soc. La sicché, alla data di CP_3 deposito del presente ricorso (14.06.2023), il credito vantato risulta irrimediabilmente prescritto. In ogni caso si osserva che benchè il contenuto dell'atto interruttivo della prescrizione non sia soggetto a rigore di forme né richieda l'uso di formule sacramentali, è pur sempre necessario che con tale atto, diretto al debitore e portato a sua conoscenza, il creditore manifesti chiaramente la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento della propria pretesa creditoria individuata nei suoi estremi. Ebbene nel caso di specie nulla emerge dalle email depositate.
Infine, il ricorso avanzato non merita accoglimento nemmeno se ricondotto nell'ambito dell'azione di generale arricchimento, come sembra, invero, voler sostenere la parte ricorrente anche se in modo non chiaro e sibillino, laddove, solo nelle conclusioni, chiede la condanna della parte resistente ex art 2041 c.c. Nella specie, infatti, è carente il requisito della sussidiarietà di cui all'art
2042 c.c. La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, in una recentissima sentenza, ha ribadito, infatti, che resta precluso l'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento ove quella suscettibile di proposizione in via
- 4 - principale non sia stata coltivata o sia andata persa per un comportamento imputabile all'impoverito, come nelle ipotesi, di più frequente applicazione, di prescrizione o di decadenza (cfr. Cass. S.U. sent. n. 33954 del 05.12.2023).
Dalle superiori considerazioni discende il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, alla luce dei parametri medi, ridotti del 30% in assenza di questioni di fatto e di diritto, previsti dal DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/22, per le cause di valore compreso tra €. 5.201,00 a €. 26.000,00, tenuto conto delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate e di tutti gli altri criteri previsti dal suddetto decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10acivile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite che si liquidano in € 3.553,90 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 16/01/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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