Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 05/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3559/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3559/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARCECI Parte_1 C.F._1
LEANNE ed elettivamente domiciliata in Rimini (RN), Via Lavatoio, n. 56, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICCINNO CP C.F._2
FABRIZIO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 16/01/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
01/02/2019) e che nella coppia erano sorti contrasti per i quali non era più possibile proseguire una serena convivenza, domandava che venisse regolamentato il regime di affidamento, il rapporto genitori-figlio ed il mantenimento del minore alle condizioni ivi indicate.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio , contestando CP
la ricostruzione dei fatti e le difese avversarie.
All'udienza del 14/03/2024 le parti ed i rispettivi difensori comparivano avanti al Giudice delegato per la trattazione del procedimento, che, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, adottava in via temporanea e urgente i seguenti provvedimenti: “dispone l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori;
dispone la collocazione prevalente del figlio presso la madre, cui assegna la casa familiare;
il padre potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi infrasettimanali e a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
le festività saranno trascorse insieme a ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza, incarica il Servizio Sociale di Rimini di svolgere un'indagine sulla condizione del minore e sul nucleo familiare, con richiesta di relazione da depositare entro il 15/09/2024; pone a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio di € 200 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna”, e rinviava la causa all'udienza del 10/10/2024 per l'esame della relazione del Servizio (cfr. verbale di udienza).
Alla successiva udienza, depositata la relazione del Servizio Sociale, i difensori delle parti rappresentavano la pendenza di trattative e insistevano per un rinvio dell'udienza; con istanza congiunta depositata in data 13/12/2024, le parti rappresentavano il raggiungimento di un accordo, come da conclusioni depositate in atti.
Il Giudice, preso atto dell'intervenuto raggiungimento dell'accordo, disponeva l'anticipazione dell'udienza, in occasione della quale i procuratori delle parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte;
il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
Tutto ciò premesso, rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dalle parti, conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico, così trascritte:
“1) affidare il figlio minore nel rispetto del principio della Persona_2
bigenitorialità, ad entrambi i genitori, i quali si impegneranno a curarlo, educarlo ed istruirlo con costanza e continuità in ossequio ai doveri ed obblighi connessi alla loro responsabilità genitoriale;
2) per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3) disporre che la casa familiare sita in Rimini (RN) alla Via Giaime Pintor n. 7 – int. 2, immobile in comproprietà fra le parti, venga assegnata alla ricorrente e che il figlio minore venga collocato presso la madre con la quale risiederà stabilmente;
4) le parti con la sottoscrizione delle presenti note congiunte si obbligano ad estinguere il procedimento civile n. 461/2024 R.G. attualmente pendente presso il Tribunale di Rimini con prima udienza fissata al 12/02/2025 ed avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ordinaria ex art. 1111 c.c. relativa alla casa familiare. L'obbligo di rinuncia di al procedimento CP
civile innanzi specificato resta tuttavia sospensivamente condizionato, ex art. 1353 C.C., alla circostanza che tale rinuncia venga formalizzata, in udienza, in un regime temporale di contestualità e di contemporanea sottoscrizione - oltre che della ridetta rinuncia al giudizio – anche dell'atto notarile di integrale accollo (purchè con efficacia esterna nei confronti della banca mutuante), in capo alla sola , del mutuo ipotecario, in corso di Parte_1 ammortamento, di € 175.750,00 contratto dal e dalla con Banca Intesa San Paolo CP Pt_1
giusta atto per notaio del 26.10.2021 (Rep. 44023; Racc. 22263) e con Persona_3 la ulteriore e contemporanea sottoscrizione dell'atto di compravendita a mezzo del quale CP
trasferirà a , per il concordato prezzo di € 25.000,00
[...] Parte_1 (venticinquemila/00) la quota del 50% di sua proprietà dell'immobile ubicato in Rimini alla via
Giaime Pintor n. 7 catastalmente censito al Foglio 99, Particella 641 sub 24 e sub.
2. Saranno ad esclusivo carico di tutte le spese e competenze notarili connesse alla Parte_1 stipula all'atto di accollo del mutuo nonché quelle relative alla stipula dell'atto di compravendita a mezzo del quale verrà trasferito a il 50% della quota di proprietà Parte_1 dell'abitazione ubicata in Rimini alla via Giaime Pintor n. 7 attualmente di proprietà di CP
. Saranno, inoltre, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, le spese
[...]
per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di scioglimento della comunione ordinaria dovendo restare, per converso, unicamente obbligato a prestare il suo CP consenso all'esecuzione del ridetto incombente.
Considerato che
, all'atto della stipula del contratto di compravendita per notaio del 26.10.2021 (repertorio 44022; racc. Persona_4
22262) le parti acquirenti (e quindi e ) hanno usufruito dei CP Parte_1 benefici fiscali “PRIMA CASA” oltre che di quelli di cui al Decreto Legge 25 maggio 2021 e considerato, altresì, che, a causa della perfezionanda vendita infraquinquennale, CP
subirà una ritassazione degli importi, a titolo di maggiori e varie imposte, dal cui pagamento egli rimase esentato al momento di acquisto dell'abitazione di via Giaime Pintor n. 7 in Rimini,
, con la sottoscrizione della presente, si obbliga, con dichiarazione a Parte_1
valere, ora per allora, quale promessa di pagamento/ricognizione di debito ex art. 1988 C.C., a corrispondere ad la metà delle somme che, a titolo di maggiori imposte, CP [...]
richiederà in pagamento al ridetto a seguito della Controparte_2 CP ritassazione dell'atto di compravendita per notaio del 26.10.2021 (Rep. Persona_3
n. 44022; racc. 22262).
5) disporre che le parti, fino alla stipulazione del rogito notarile di compravendita della quota di comproprietà dell'immobile familiare e della conseguente definizione della procedura di accollo del mutuo ipotecario a beneficio della madre, con totale liberazione del padre dal vincolo di comproprietà e dal debito con l'istituto di credito mutuante, provvedano al pagamento dei ratei mensili del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa familiare sita in Rimini (RN), Via
Giaime Pintor n. 7 – int. 2 nella misura del 50% ciascuno.
6) disporre che il padre, fino al raggiungimento della maggiore età del figlio, abbia diritto di tenere con sé il minore due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente nelle giornate del martedì e del giovedì o in quelle che le parti individueranno di settimana in settimana, dall'uscita dell'asilo / scuola fino alle ore 19.00, con successivo riaccompagnamento presso l'abitazione materna e con possibilità di somministrazione della cena e pernotto a casa del padre, con onere di quest'ultimo di accompagnare il minore la mattina successiva all'asilo / scuola;
le festività saranno trascorse insieme a ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza. Il padre non collocatario trascorrerà con il figlio, alternativamente con la madre collocataria, le seguenti festività durante l'anno: n. 7 giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente, di anno in anno, il giorno di Natale oppure il giorno di Capodanno insieme a quello dell'Epifania, e quindi dal 24 dicembre al 30 dicembre (primo anno) e dal 31 dicembre al 6 Gennaio (secondo anno) e così ad anni alternati;
l'intero periodo di festività pasquali (dal Giovedì Santo al Lunedì dell'Angelo) ad anni alterni;
il tutto sempre compatibilmente con le esigenze e gli interessi del minore e sempre compatibilmente con i futuri interessi, obblighi ed impegni scolastici e sociali dello stesso e comunque nel rispetto della volontà del minore e della serenità dello stesso. Il piccolo Per_5
dovrà pernottare con il padre almeno 4 notti al mese secondo gli accordi che i coniugi
[...]
riterranno in tal senso di assumere. I compleanni e le celebrazioni relative al minore dovranno essere festeggiati, compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori, alla presenza di entrambi nonché dei nonni paterni essendo quelli materni ambedue deceduti. Le parti saranno obbligate a comunicarsi sempre il proprio recapito e gli spostamenti in altre località quando avranno con sé il minore;
7) disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio versando mensilmente alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, la somma mensile da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT nella misura di € 200,00 (Euro duecento/00) e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo, oltre al versamento nella misura del 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, etc…) in favore del figlio. Le parti espressamente escludono la spesa per la baby-sitter dal novero delle spese straordinarie, nel senso che ciascuno di loro pagherà quanto di propria spettanza ogni qualvolta vorrà farvi personalmente ricorso;
8) disporre che sia la madre a percepire la somma riconosciuta dall'INPS quale “Assegno Unico ed Universale per i figli a carico” nonché la pensione di invalidità corrisposta dall'INPS al figlio minore su libretto postale allo stesso intestato, il cui saldo giacente e le relative movimentazioni saranno liberamente monitorabili dal padre senza restrizioni di sorta;
9) disporre inoltre che le parti si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio minore con ciascuno di essi e si impegnino, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
10) le parti stabiliscono che ogni deroga e/o variazione di quanto contenuto nel presente atto dovrà essere espressamente concordata per iscritto tra le stesse;
11) le spese di giudizio si intendono integralmente compensate fra le parti, con rinuncia dei rispettivi procuratori al beneficio della solidarietà di cui all'art. 13, comma VIII, della L. n.
247/2012”.
Le spese del giudizio devono essere compensate, in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: prende atto delle condizioni di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente ritrascritte;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice Relatore dott.ssa Chiara Zito Il Presidente
dott.ssa Elisa Dai Checchi