Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 25/03/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
RG 851/2023
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 25 marzo 2025
PROC. N. 851/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 25 marzo 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
(P.I. – C.F. ), in persona dell'Amministratore delegato, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Antonio Maria Sabato e Edoardo
[...]
Lombardi ed elettivamente domiciliata presso il loro domicilio digitale nonché presso lo studio del primo in Campobasso, al viale Giuseppe Ferro. opponente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._1 procura alle liti in atti, dall'Avv. Giovanna Moffa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Riccia (CB), alla via Cirillo n. 1; opposto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 273/2023 emesso dal Tribunale Parte_1
di Larino in data 06/11/2023 e notificato a mezzo p.e.c. in pari data, per un totale di € 5.084,27,
monitori per il pagamento delle retribuzioni mensili non tempestivamente erogate dall' mai Pt_3 notificati a quest'ultima e/o revocati.
Ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito, per essere competente a conoscere dell'avversa pretesa il Tribunale di Campobasso, già investito delle pretese monitorie di cui si controverte nell'ambito dei conseguenti giudizi di opposizione che avverso tali ingiunzioni,
l' opponente avesse inteso instaurare. Pt_3
Ha, inoltre, nel merito, rilevato l'insussistenza, la totale carenza di prova nonché la mancata ricorrenza dei presupposti della certezza, della liquidità e dell'esigibilità in ordine al maggior danno, liquidabile nei termini ed ai sensi dell'art. 1224 c.c.
Ha chiesto, dunque, accertarsi e dichiararsi la sussistenza di precedenti giudicati sul tema controverso nonché l'infondatezza della domanda, con dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda ovvero di incompetenza del Tribunale adito e, in ogni caso, con revoca del decreto ingiuntivo opposto. Spese di lite della fase di opposizione vinte, anche alla luce dell'art. 96 c.p.c.
si è costituito in giudizio, contestando nel merito l'opposizione, rilevando Controparte_1
l'infondatezza di quanto ex adverso eccepito ed, in particolare, affermando la competenza del
Tribunale adito, essendo la competenza territoriale ex art. 413 c.p.c. determinata in ragione del luogo della sede dell'azienda presso cui il lavoratore è assunto nonché la mancata contestazione da parte dell' opponente del deposito dei ricorsi per ingiunzione in data successiva alla Pt_3
maturazione dello stipendio, dell'inadempienza della medesima rispetto a tale termine, del pagamento successivo solo al deposito dei ricorsi monitori e del cronico e reiterato ritardo di nel pagamento delle proprie obbligazioni. Parte_1
Ha chiesto, dunque, previa dichiarazione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, rigettarsi l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Spese di lite vinte e risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito sollevata dalla opponente, dal momento che, rilevato che la sede lavorativa dell'opposto è sita in
Termoli, ai sensi dell'art. 413 co. 2 c.p.c., la presente controversia rientra nella giurisdizione del
Tribunale di Larino.
Venendo al merito, l'opposizione merita accoglimento.
Nel caso di specie, si è opposta, dinanzi all'intestato Tribunale, al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 273/2023 emesso dal Tribunale di Larino in data 06/11/2023, in favore di P_ , per la somma di 5.084,27 per sorte capitale, oltre interessi come da domanda e spese della
[...]
procedura monitoria, quale importo dovuto a titolo di maggior danno derivato dal ritardato pagamento dello stipendio maturato per determinate mensilità, meglio precisate in monitorio, afferenti alle annualità 2021, 2022 e 2023.
Quanto, innanzitutto, alla qualificazione giuridica della domanda proposta dall'opposto in sede di giudizio monitorio, giova premettere come la stessa si sostanzi, di fatto, nella richiesta di pagamento delle spese legali per i procedimenti monitori per i quali è già intervenuto giudicato.
La pretesa monitoria risulta, infatti, contrastata dall'opponente sotto il profilo della violazione del principio del ne bis in idem, atteso che i decreti ingiuntivi ai quali si riferisce la pretesa odierna sono stati, ove notificati, opposti dall' opponente dinanzi al competente Tribunale di Pt_3
Campobasso che li aveva emessi ed, all'esito dei relativi giudizi di opposizione, il medesimo
Tribunale ha revocato i decreti stessi (ivi incluse le somme liquidate a titolo di spese di lite), rigettando altresì la domanda di riconoscimento di un maggior danno in favore dell'opposto.
Come già rilevato in sede di ordinanza ex art. 648 c.p.c., l'eccezione di bis in idem sollevata dall' opponente risulta in questa sede fondata, poiché mediante l'introduzione della Pt_3
procedura monitoria l'opposto ha agito in giudizio per il recupero delle somme liquidate a titolo di spese di lite in ulteriori giudizi, qualificando con diversa definizione (“maggior danno” anziché quanto dovuto a titolo di spese legali) una voce risarcitoria su cui il Tribunale di Campobasso si è già pronunciato nelle sentenze (passate in giudicato) prodotte nel fascicolo di parte opposta (già presenti nel fascicolo monitorio).
Peraltro, è opportuno in ogni caso sottolineare che dall'analisi degli atti e documenti del presente giudizio emerge la totale carenza di prova in ordine all'effettivo esborso da parte dell'opposto in favore del proprio legale delle somme oggetto di ingiunzione.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Infine, in assenza di temerarietà della lite, sono rigettate le domande (avanzate reciprocamente sia dall'opponente sia dall'opposto) di cui all'art. 96 c.p.c.
Quanto alle spese di giudizio, si fa applicazione del seguente principio di diritto: “il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., malgrado l'accoglimento di quella principale proposta dalla stessa parte, configura un'ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., atteso che, in applicazione del principio di causalità, sono imputabili a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate o per aver avanzato istanze infondate” (Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 20838 del
14/10/2016). Pertanto, stante l'accoglimento dell'opposizione, ma, al tempo stesso, il rigetto dell'eccezione preliminare sollevata dalla opponente e il rigetto di entrambe le domande solevate ai Parte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c. dalle parti, e vista, dunque, la reciproca soccombenza delle parti stesse, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 273/2023 emesso dal Tribunale di Larino in data 06/11/2023;
2. Rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. sollevate da entrambe le parti;
3. Compensa le spese di lite tra le parti.
Larino, 25 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella