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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/09/2025, n. 3648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3648 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3693/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 25 marzo 2025 da
Parte_1 Parte_2 Parte_3
tutti elettivamente domiciliati Parte_4 Parte_5 presso l'Avv. Ernesto Maria Cirillo, che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Luca Silvestri, per procure allegate al ricorso introduttivo;
ricorrenti contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
e in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliati in Milano, P.zza A. Diaz, 6, presso lo studio dell'Avv. Luca Failla, rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Marazza, unitamente all᾿Avv.
, per procure in calce alla memoria di costituzione;
Controparte_3 convenuti OGGETTO: individuale CP_4
i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER I RICORRENTI: 1) accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “AP/Sovraminimo individuale” operati dalla in danno Controparte_1 dei ricorrenti dal febbraio 2018; in conseguenza e per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_2 ricostituzione della predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché condannare la al Controparte_1 pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018
1 al giugno 2024 compreso e condannare la al pagamento di tutte le Controparte_2 somme indebitamente assorbite/trattenute dal luglio 2024, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
la quantificazione di tutte le precedenti somme sarà oggetto di separato giudizio;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assorbimento della voce in busta paga “Sovraminimo individuale” operato dalla Controparte_1 in danno dei ricorrenti, con conseguente riduzione della retribuzione lorda mensile, in occasione dell'introduzione dell'elemento Elemento Retributivo Separato a partire da luglio 2018 e, in conseguenza e per l'effetto, condannare la resistente alla ricostituzione della predetta voce nella misura corrispondente Controparte_2 agli assorbimenti e/o riduzioni operate, con conseguente condanna delle resistenti e al ricalcolo degli istituti di retribuzione Controparte_2 Controparte_1 diretta ed indiretta, nessuno escluso compreso il TFR, con decorrenza dal 1° luglio 2018 e condanna della resistente al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive da luglio 2018 a giugno 2024 compreso, e della resistente al pagamento delle differenze retributive per il periodo da luglio Controparte_2
2024 in poi, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
la quantificazione di tutte le precedenti somme sarà oggetto di separato giudizio;
3) condannare le resistenti in solido al pagamento delle spese e compensi ai sensi dell'art.4, comma 1 bis e comma 2 DM n. 55/2014, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e rimborso del C.U. di
€118,50 versato, come per legge.
PER LA CONVENUTE Controparte_1 Controparte_2
a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande esperite dai ricorrenti per le causali di cui in narrativa, e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
b) nel merito, rigettare le domande esperite dai ricorrenti essendo infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, indimostrate;
c) condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 25 marzo 2025, Part
Parte_1 Parte_2 Parte_3
ricorrevano al Tribunale di Milano, Parte_4 Parte_5 in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
Rilevavano i ricorrenti di essere stati dipendenti di Controparte_1 assunti in date diverse:
2 in data 1° dicembre 1989, Parte_1 in data 12 aprile 1991, Parte_2
in data 23 novembre 1987, Parte_3 in data 21 ottobre 1991, Parte_4 in data 14 dicembre 1990. Parte_5
Erano poi stati tutti ceduti, con cessione di ramo d'azienda, dal 1° luglio 2024 all'altra convenuta della quale erano attualmente dipendenti. Controparte_2
Essi erano attualmente inquadrati: ET nel 7° livello;
AT e
[...]
, nel 6° livello;
UT e , nel 5° livello. Pt_3 Parte_5
I ricorrenti avevano goduto di un superminimo individuale di diverso importo, risultante dalle buste paga prodotte. Tale superminimo, dal febbraio 2018, era stato unilateralmente assorbito dalla convenuta in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017 che, nelle more del rinnovo del CCNL del 1° febbraio 2013, aveva stabilito aumenti contrattuali ai dipendenti di
[...]
CP_1
Da gennaio 2018 i ricorrenti avevano maturato i seguenti superminimi:
, € 653,29; Parte_1
€ 315,00; Parte_2
, € 150,00; Parte_3
€ 100,00; Parte_4
€ 419,29. Parte_5
In occasione dell'accordo di programma del 23 novembre 2017,
[...] non aveva manifestato alle parti sociali alcuna volontà di procedere CP_1 ad assorbire in quota parte i superminimi in godimento del personale dipendente. L'unica volontà resa manifesta era stata quella di aumentare le retribuzioni del personale dipendente. In occasione dell'accordo di programma del 23 novembre 2017 le parti negoziali avevano anche concordato l'introduzione di un nuovo istituto denominato “E.R.S. Elemento Retributivo Separato”, a decorrere dal 1° luglio 2018, di importo variabile a seconda del livello retributivo di inquadramento, espressamente escluso dalla base di calcolo per il TFR nonché considerato comprensivo dei riflessi sulla retribuzione diretta ed indiretta. Quindi, per i lavoratori inquadrati (come i ricorrenti) nei livelli 7°, 6° e 5° del CCNL era stato previsto un aumento retributivo di € 27,58 a decorrere dal 1 gennaio 2018 ed € 27,58 a decorrere dal 1 luglio 2018, nonché l'“
[...]
”, di € 13,79, erogato a partire dal 1° luglio 2018 (7° liv); un Controparte_5 aumento retributivo di € 24,60 a decorrere dal 1 gennaio 2018 ed € 24,60 a decorrere dal 1 luglio 2018, nonché l' ”, di € Controparte_5
12,30, erogato a partire dal 1° luglio 2018 (6° liv.); un aumento retributivo di € 20,00 a decorrere dal 1 gennaio 2018 ed € 20,00 a decorrere dal 1 luglio 2018,
3 nonché l'“ ”, di € 10,00, erogato a partire dal Controparte_5
1° luglio 2018 (5° liv.). In occasione del pagamento della prima tranche degli aumenti erogata a febbraio 2018, per la prima volta, aveva riconosciuto l'aumento Controparte_1 contrattuale di € 27,58 per il 7°, di € 24,60 per il 6°, di € 20,00 per il 5°, ma dall'altro aveva proceduto contestualmente ad assorbirlo a tutti gli istanti sulla voce stipendiale del “Sovraminimo Individuale”. Parimenti, la voce “Sovraminimo Individuale” era stata ridotta nel cedolino paga di luglio 2018, dell'ulteriore somma di € 27,58 per il 7°, di € 24,60 per il 6°, di € 20,00 per il 5°, in occasione dell'erogazione della seconda tranche di aumento di pari importo, nonché di € 13,79 per il 7°, di € 12,30 per il 6°, di € 10,00 per il 5°, pari all'importo dell CP_5
Complessivamente, quindi, aveva ridotto da febbraio a Controparte_1 giugno 2018 il “Sovraminimo Individuale” per i lavoratori del 7° livello di € 27,58 mensili e da luglio 2018 in poi di ulteriori € 41,37 mensili (per un totale di € 68,95 mensili); per i lavoratori del 6° livello di € 24,60 mensili e da luglio 2018 in poi di ulteriori € 36,90 mensili (per un totale di € 61,50 mensili); per i lavoratori del 5° livello di € 20,00 mensili e da luglio 2018 in poi di ulteriori € 30,00 mensili (per un totale di € 50,00 mensili). Su tali basi in fatto, le parti ricorrenti svolgevano le domande sopra trascritte, ritenendo che la condotta della parte datoriale fosse illecita. Si costituivano e chiedendo il Controparte_1 Controparte_2 rigetto del ricorso. Le società riferivano innanzitutto che i precedenti giurisprudenziali largamente citati nel ricorso erano tutti sub iudice e non erano caratterizzati dalla totale univocità. Eccepivano poi l'inammissibilità delle domande per mancato assolvimento dell'onere allegatorio e probatorio. Gravava esclusivamente sui lavoratori l'onere di provare in modo puntuale e rigoroso la sussistenza delle circostanze idonee ad attestare la volontà delle parti di sancire la non assorbibilità del superminimo, anche rispetto ai successivi aumenti tabellari. In particolare, e eccepivano che, per Controparte_1 Controparte_2 escludere l'assorbimento di un superminimo qualificato ab origine come assorbibile fosse necessario un accordo novativo tra datore di lavoro e lavoratore volto a derogare il principio generale dell'assorbimento. Nel caso di specie, tale accordo non era stato provato dai ricorrenti. Il comportamento del datore di lavoro in relazione all'esercizio del potere di disporre (o di non disporre) l'assorbimento della preesistente erogazione doveva in ogni caso essere verificato con riferimento ad ogni singolo rinnovo contrattuale ed al contesto socioeconomico aziendale. La pregressa condotta datoriale (posta alla base del ritenuto uso aziendale) non poteva integrare un comportamento concludente né comportare, a carico dell'azienda, l'assunzione di un'obbligazione perpetua ed irrevocabile, dovendo
4 essere necessariamente valutata in senso relativo, ovvero facendo riferimento al complesso di norme, anche collettive, tempo per tempo vigenti. Nel merito, e ritenevano che i Controparte_1 Controparte_2 ricorrenti non avessero subìto alcuna riduzione del trattamento economico complessivo, ma solo una diversa quantificazione delle voci che componevano la loro retribuzione, la cui sommatoria, complessivamente, restituiva il medesimo valore percepito prima dell'assorbimento del superminimo.
All'udienza dell'8 settembre 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, va accolto poiché fondato.
[...] Parte_4 Parte_5
2. Il Tribunale è conscio della diversità di vedute espressa sul thema decidendum anche dalle corti locali. In particolare, il Tribunale rispettosamente dissente dalle pronunzie indicate dalle convenute in memoria a p. 4: App. Milano 12 aprile 2023, n. 434, 11 dicembre
2023, n. 1136, 11 dicembre 2023 n. 1133 che hanno concluso per la liceità dell'assorbimento dei superminimi qui discussi (docc. 45, 50 e 51 fasc. conv.). Questo Tribunale ritiene, invece, di avallare l'orientamento già espresso da questo stesso Tribunale (sent. n. 1098 del 20 maggio 2021, est. Saioni;
sent. n. 2330 del 13 ottobre 2022, est. e diverse di questo stesso estensore) poi confermato da Per_1 altrettanto autorevoli pronunzie della locale Corte d'appello: sent. 217 dell'8 marzo
2024, che a sua volta ripercorre la motivazione delle sentt. n. 724 del 2023, n. 1083 del 2023, n. 217 del 2024 e n. 117 del 2024. Tale indirizzo ha trovato poi ulteriore conforto nelle pronunzie del giudice di legittimità, con le recentissime sentenze nn. 12473 e 12477 dell'11 maggio 2025, la seconda delle quali cassa il precedente favorevole a sopra indicato CP_1
(App. Milano, 11 dicembre 2023, n. 1136). Le pronunzie di merito qui valorizzate hanno proceduto ad una coerente e convincente valutazione del c.d. uso aziendale. Invero, non è stato contestato in causa che i ricorrenti abbiano fruito del trattamento economico denominato superminimo. Ognuno di loro, fin dalla assegnazione del superminimo, non ha mai subito alcuna decurtazione in occasione degli aumenti tabellari o per il passaggio a un livello superiore di inquadramento. Tale situazione è proseguita fino a febbraio 2018, quando i ricorrenti, in corrispondenza di un aumento della retribuzione tabellare, si sono visti decurtare il superminimo di un importo uguale all'aumento ricevuto.
5 A luglio 2018, quando ha erogato per la prima volta Controparte_1 Contr l' sulla base all'Accordo sindacale del 23 novembre 2017, i ricorrenti hanno constatato la decurtazione dal superminimo di un importo esattamente uguale alla Contr somma derivante dall'aumento retributivo e dall'importo dell
3. Risultano prodotte in causa, per tutti i ricorrenti, le buste paga, documenti da cui si evince, per ciascuno di loro, la titolarità del superminimo (docc. sub 1 fasc. ric.). Quanto alla pretesa insufficienza probatoria delle buste paga, va richiamata la recente pronuncia di legittimità Cass., n. 13781/2020 la quale, confermando il solco interpretativo già tracciato da Cass. n. 18169/2019, ha ribadito che tali documenti, emessi e rilasciati dal datore di lavoro, hanno piena efficacia probatoria. Il superminimo costituisce una parte accessoria della retribuzione erogata a favore del lavoratore quale aumento retributivo che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo. Si tratta di un elemento che può essere stabilito dai contratti collettivi aziendali oppure erogato ad personam, ovvero stabilito dai contratti individuali, in considerazione di particolari meriti o capacità del singolo lavoratore, o per effetto della trattativa sulla retribuzione da ritenersi congrua a prescindere dai minimi tabellari, od anche per ragioni di opportunità aziendale. Le somme corrisposte a titolo di superminimo costituiscono elemento base della retribuzione. Nel caso di specie, è pacifico che il superminimo sia stato riconosciuto unilateralmente dal datore di lavoro e tacitamente accettato dai lavoratori, non risultando individuato o riconosciuto dal contratto collettivo. In presenza di superminimo individuale, le parti possono, con successivo accordo, prevederne la riduzione o l'eliminazione, non rientrando tra le disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi. Peraltro, ferma restando la diversa questione dell'assorbimento, il superminimo individuale non può essere ridotto da un successivo accordo collettivo, di qualunque livello, né tanto meno dal datore di lavoro con atto unilaterale. Al contrario, il superminimo collettivo può essere modificato in senso peggiorativo dalla successiva contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro (art. 2077 c.c.). Può invero considerarsi esistente nell'ordinamento un generale principio di assorbimento del superminimo nel trattamento migliorativo derivante da un aumento dei minimi retributivi disposti da un nuovo contratto collettivo o determinato dal passaggio del lavoratore ad una categoria superiore, salvo che vi sia una contraria previsione espressa da parte della contrattazione collettiva o che le parti dell'accordo abbiano attribuito a quella voce retributiva la natura di superminimo “non assorbibile”, o comunque di compenso strettamente connesso a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte.
6 Non viene inoltre assorbito dal superminimo lo scatto di anzianità di servizio e quei compensi aggiuntivi fondati su un titolo proprio di erogazione (in tal senso: Cass. 16 agosto 1993, n. 8711; Cass. 9 luglio 2004, n. 12788; Cass. 18 luglio 2008, n. 2008, Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643; Cass. 27 marzo 2013, n. 7685; Cass. 29 agosto 2012, n. 14689). Grava certamente sui ricorrenti la dimostrazione della natura particolare del compenso o comunque delle ragioni che determinano il mantenimento del superminimo (Cass. 8 agosto 2012, n. 14689; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643).
4. Il Tribunale ritiene che la documentazione di parte ricorrente prodotta in causa sia idonea a provare non solo l'assegnazione del superminimo, ma anche il mancato assorbimento dello stesso in un ampio arco di tempo a partire dalla prima assegnazione. Tale circostanza dimostra la volontà della società, sino all'Accordo del 2017, di non voler procedere – nonostante i vari rinnovi contrattuali e i relativi incrementi retributivi - ad alcuna decurtazione di tale voce e di volere quindi sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento. Si è quindi in presenza di un uso aziendale, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, in quanto assume le caratteristiche di un obbligo unilaterale di carattere collettivo (Cass., 2 novembre 2021, n. 31204). E' pacifico che la convenuta, negli anni dedotti in causa e fino al 2017 (quindi per un significativo arco temporale) non abbia disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva. Si badi bene, tale condotta non ha riguardato, per quanto allegato e dedotto in causa, singoli rapporti di lavoro ma, al contrario, l'intera (vastissima) platea dei lavoratori. Per quanto emerge dagli atti di causa, tutte le posizioni individuali erano e sono omogenee tra loro, caratterizzate da contratti individuali di lavoro ove il superminimo, pur qualificato come assorbibile (come ribadito più volte da e non è mai stato assorbito dagli Controparte_1 Controparte_2 aumenti retributivi e ciò fino al 2017, quando la società ha assunto la condotta esattamente contraria al suo comportamento precedente. Si è trattato di una condotta generalizzata, che le stesse convenute affermano essere stata sempre (a ragion veduta) da lei reiterata (sebbene la voce sia stata espressamente qualificata come “assorbibile”), in quanto posta in essere in ogni occasione di rinnovo contrattuale, avendo essa quali destinatari tutti i dipendenti della società. Si è trattato di una condotta generalizzata, che la stessa Controparte_1 afferma essere stata sempre (a ragion veduta) da lei reiterata (memoria, § 44), in
7 quanto posta in essere in ogni occasione di rinnovo contrattuale, avendo essa quali destinatari tutti i dipendenti della società. Come è noto, la legge prevede espressamente, fra i canoni ermeneutici, che “Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” (art. 1362, secondo comma, c.c.). Il “comportamento” rilevate dal punto di vista interpretativo, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, non può certo limitarsi alla condotta attiva, ben potendo rilevare anche quella omissiva, intesa come modo di condursi rispetto a scelte qualificanti il rapporto contrattale. E' vero tuttavia che, in altri precedenti di merito, è stata esclusa la rilevanza della condotta della società in quanto asseritamente di carattere incolore, non espressiva cioè di una nuova volontà di riconoscere una differente natura al superminimo. Tuttavia, oltre a quello che si è già detto sul silenzio significativo ex art. 1362 secondo comma, c.c., è stato giustamente osservato che tale argomento potrebbe, al più, rilevare in relazione al singolo rapporto di lavoro, non quando la condotta del datore di lavoro, lungi dal riflettersi su singole posizioni, sia rivolta a disciplinare un'intera collettività di lavoratori. In tal caso, questa condotta omissiva (tacita) assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe alcun significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo. Dunque, una volta qualificata la condotta della società come uso aziendale, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva. Ciò in quanto l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo (anche in senso peggiorativo per i lavoratori: Cass. 19 febbraio 2016, n. 3296). Di tale accordo non è traccia nel presente giudizio e sicuramente non si può Contr valorizzare la sola introduzione dell circostanza questa, invece, certamente neutrale, non essendovi alcun elemento nella contrattazione collettiva teso a disciplinare diversamente l'uso aziendale in commento, ragione per la quale non è costruttivo dedurre, come pretenderebbero e Controparte_1
che comunque le retribuzioni dei lavoratori non abbiano subìto Controparte_2 alcun decremento, poiché l'argomentazione non si pone sul piano del rispetto dell'articolo 2103 c.c., bensì dell'indagine sulla esistenza e vigenza di norme regolative dei rapporti di lavoro.
8 5. L'E.R.S. (“Elemento Retributivo Separato”), per effetto dell'accordo ponte del novembre 2017, è stato riconosciuto ai lavoratori con decorrenza dal 1° luglio 2018, con valore parametrato al livello di inquadramento di ciascun ricorrente. Dalla stessa data, l'accordo in questione ha previsto altresì l'erogazione di un nuovo aumento retributivo del minimo tabellare, anch'esso parametrato, nel quantum, al livello di inquadramento contrattuale del lavoratore. Come si evince dai cedolini di ogni ricorrente, con la busta paga di luglio la convenuta ha apportato una decurtazione del superminimo di importo pari alla Contr somma tra l'aumento contrattuale e l L'accordo del 23 novembre 2017 (doc. 2 fasc. ric.) così prevede a p. 4: «ERS - Con decorrenza 1° luglio 2018 è riconosciuto un Elemento Retributivo Separato riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…) Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi». L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale. Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura effettivamente “non assorbibile”, non può essere vanificato per effetto della corresponsione dell'ERS, proprio per la incomparabilità dei due emolumenti. Invero, l'assorbimento del superminimo in misura esattamente pari alla somma corrisposta a titolo di E.R.S. finisce per causare una riduzione del complessivo trattamento economico percepito dai lavoratori, stante la diversa incidenza del superminimo rispetto all che già include gli istituti diretti ed indiretti ed è CP_5 escluso dalla base di calcolo del TFR, con la conseguenza che i lavoratori subiscono, in tal modo, un pregiudizio nel computo e nel riconoscimento degli istituti diretti ed indiretti, nonché nella determinazione del TFR. Nel caso di specie, a fronte di un superminimo assorbibile individuale, le parti sociali hanno introdotto, con l'accordo ponte del 23 novembre 2017, un elemento aggiuntivo della retribuzione, avente carattere speciale e separato dagli aumenti dei minimi contrattuali riconosciuti dal gennaio 2018 (a fronte di un CCNL scaduto nel 2014) e fatte salve le successive determinazioni da parte del nuovo CCNL in fase di rinnovo.
6. Il ricorso deve quindi essere integralmente accolto, dovendosi accertare l'illegittimità della condotta di e poi di Controparte_1 CP per avere assorbito il superminimo individuale da febbraio 2018.
[...]
9 Va quindi sancito il diritto dei lavoratori alla ricostituzione da parte di CP
(attuale datrice di lavoro) del superminimo individuale, con l'obbligo di
[...] ripristino degli importi illegittimamente assorbiti e il pagamento delle differenze retributive maturate da febbraio 2018 sino al ripristino della voce, pari alla differenza tra l'importo effettivamente percepito e quello dovuto, in solido con sino alla data del conferimento del ramo d'azienda ex Controparte_1 art. 2112 c.c. (1° luglio 2024: docc. sub 1 fasc. ric.). Va anche dichiarato il diritto dei ricorrenti alle differenze retributive derivanti dall'incidenza del superminimo sulle altre voci della retribuzione diretta ed indiretta (tredicesima, ferie, permessi straordinario) corrisposte loro fino ad oggi e sul trattamento di fine rapporto maturato. I ricorrenti hanno chiesto la sola condanna generica delle convenute, si sono riservati in separato giudizio la quantificazione del dovuto. I ricorrenti si sono riservati in separato giudizio la quantificazione del dovuto.
7. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 5.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “AP/Sovraminimo individuale” operati dalla in danno dei ricorrenti dal febbraio 2018; in Controparte_1 conseguenza e per l'effetto, condanna in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, alla ricostituzione della predetta voce
“AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018;
2) condanna in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 al giugno 2024 compreso;
condanna in persona Controparte_2 del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal luglio 2024;
3) il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
4) condanna le parti soccombenti e Controparte_1 Controparte_2 alla rifusione in solido delle spese processuali a vantaggio degli Avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Luca Silvestri, antistatari, liquidate in complessivi € 5.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
10 Così deciso l'8 settembre 2025.
Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 25 marzo 2025 da
Parte_1 Parte_2 Parte_3
tutti elettivamente domiciliati Parte_4 Parte_5 presso l'Avv. Ernesto Maria Cirillo, che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Luca Silvestri, per procure allegate al ricorso introduttivo;
ricorrenti contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
e in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliati in Milano, P.zza A. Diaz, 6, presso lo studio dell'Avv. Luca Failla, rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Marazza, unitamente all᾿Avv.
, per procure in calce alla memoria di costituzione;
Controparte_3 convenuti OGGETTO: individuale CP_4
i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER I RICORRENTI: 1) accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “AP/Sovraminimo individuale” operati dalla in danno Controparte_1 dei ricorrenti dal febbraio 2018; in conseguenza e per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_2 ricostituzione della predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché condannare la al Controparte_1 pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018
1 al giugno 2024 compreso e condannare la al pagamento di tutte le Controparte_2 somme indebitamente assorbite/trattenute dal luglio 2024, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
la quantificazione di tutte le precedenti somme sarà oggetto di separato giudizio;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assorbimento della voce in busta paga “Sovraminimo individuale” operato dalla Controparte_1 in danno dei ricorrenti, con conseguente riduzione della retribuzione lorda mensile, in occasione dell'introduzione dell'elemento Elemento Retributivo Separato a partire da luglio 2018 e, in conseguenza e per l'effetto, condannare la resistente alla ricostituzione della predetta voce nella misura corrispondente Controparte_2 agli assorbimenti e/o riduzioni operate, con conseguente condanna delle resistenti e al ricalcolo degli istituti di retribuzione Controparte_2 Controparte_1 diretta ed indiretta, nessuno escluso compreso il TFR, con decorrenza dal 1° luglio 2018 e condanna della resistente al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive da luglio 2018 a giugno 2024 compreso, e della resistente al pagamento delle differenze retributive per il periodo da luglio Controparte_2
2024 in poi, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
la quantificazione di tutte le precedenti somme sarà oggetto di separato giudizio;
3) condannare le resistenti in solido al pagamento delle spese e compensi ai sensi dell'art.4, comma 1 bis e comma 2 DM n. 55/2014, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e rimborso del C.U. di
€118,50 versato, come per legge.
PER LA CONVENUTE Controparte_1 Controparte_2
a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande esperite dai ricorrenti per le causali di cui in narrativa, e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
b) nel merito, rigettare le domande esperite dai ricorrenti essendo infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, indimostrate;
c) condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 25 marzo 2025, Part
Parte_1 Parte_2 Parte_3
ricorrevano al Tribunale di Milano, Parte_4 Parte_5 in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
Rilevavano i ricorrenti di essere stati dipendenti di Controparte_1 assunti in date diverse:
2 in data 1° dicembre 1989, Parte_1 in data 12 aprile 1991, Parte_2
in data 23 novembre 1987, Parte_3 in data 21 ottobre 1991, Parte_4 in data 14 dicembre 1990. Parte_5
Erano poi stati tutti ceduti, con cessione di ramo d'azienda, dal 1° luglio 2024 all'altra convenuta della quale erano attualmente dipendenti. Controparte_2
Essi erano attualmente inquadrati: ET nel 7° livello;
AT e
[...]
, nel 6° livello;
UT e , nel 5° livello. Pt_3 Parte_5
I ricorrenti avevano goduto di un superminimo individuale di diverso importo, risultante dalle buste paga prodotte. Tale superminimo, dal febbraio 2018, era stato unilateralmente assorbito dalla convenuta in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017 che, nelle more del rinnovo del CCNL del 1° febbraio 2013, aveva stabilito aumenti contrattuali ai dipendenti di
[...]
CP_1
Da gennaio 2018 i ricorrenti avevano maturato i seguenti superminimi:
, € 653,29; Parte_1
€ 315,00; Parte_2
, € 150,00; Parte_3
€ 100,00; Parte_4
€ 419,29. Parte_5
In occasione dell'accordo di programma del 23 novembre 2017,
[...] non aveva manifestato alle parti sociali alcuna volontà di procedere CP_1 ad assorbire in quota parte i superminimi in godimento del personale dipendente. L'unica volontà resa manifesta era stata quella di aumentare le retribuzioni del personale dipendente. In occasione dell'accordo di programma del 23 novembre 2017 le parti negoziali avevano anche concordato l'introduzione di un nuovo istituto denominato “E.R.S. Elemento Retributivo Separato”, a decorrere dal 1° luglio 2018, di importo variabile a seconda del livello retributivo di inquadramento, espressamente escluso dalla base di calcolo per il TFR nonché considerato comprensivo dei riflessi sulla retribuzione diretta ed indiretta. Quindi, per i lavoratori inquadrati (come i ricorrenti) nei livelli 7°, 6° e 5° del CCNL era stato previsto un aumento retributivo di € 27,58 a decorrere dal 1 gennaio 2018 ed € 27,58 a decorrere dal 1 luglio 2018, nonché l'“
[...]
”, di € 13,79, erogato a partire dal 1° luglio 2018 (7° liv); un Controparte_5 aumento retributivo di € 24,60 a decorrere dal 1 gennaio 2018 ed € 24,60 a decorrere dal 1 luglio 2018, nonché l' ”, di € Controparte_5
12,30, erogato a partire dal 1° luglio 2018 (6° liv.); un aumento retributivo di € 20,00 a decorrere dal 1 gennaio 2018 ed € 20,00 a decorrere dal 1 luglio 2018,
3 nonché l'“ ”, di € 10,00, erogato a partire dal Controparte_5
1° luglio 2018 (5° liv.). In occasione del pagamento della prima tranche degli aumenti erogata a febbraio 2018, per la prima volta, aveva riconosciuto l'aumento Controparte_1 contrattuale di € 27,58 per il 7°, di € 24,60 per il 6°, di € 20,00 per il 5°, ma dall'altro aveva proceduto contestualmente ad assorbirlo a tutti gli istanti sulla voce stipendiale del “Sovraminimo Individuale”. Parimenti, la voce “Sovraminimo Individuale” era stata ridotta nel cedolino paga di luglio 2018, dell'ulteriore somma di € 27,58 per il 7°, di € 24,60 per il 6°, di € 20,00 per il 5°, in occasione dell'erogazione della seconda tranche di aumento di pari importo, nonché di € 13,79 per il 7°, di € 12,30 per il 6°, di € 10,00 per il 5°, pari all'importo dell CP_5
Complessivamente, quindi, aveva ridotto da febbraio a Controparte_1 giugno 2018 il “Sovraminimo Individuale” per i lavoratori del 7° livello di € 27,58 mensili e da luglio 2018 in poi di ulteriori € 41,37 mensili (per un totale di € 68,95 mensili); per i lavoratori del 6° livello di € 24,60 mensili e da luglio 2018 in poi di ulteriori € 36,90 mensili (per un totale di € 61,50 mensili); per i lavoratori del 5° livello di € 20,00 mensili e da luglio 2018 in poi di ulteriori € 30,00 mensili (per un totale di € 50,00 mensili). Su tali basi in fatto, le parti ricorrenti svolgevano le domande sopra trascritte, ritenendo che la condotta della parte datoriale fosse illecita. Si costituivano e chiedendo il Controparte_1 Controparte_2 rigetto del ricorso. Le società riferivano innanzitutto che i precedenti giurisprudenziali largamente citati nel ricorso erano tutti sub iudice e non erano caratterizzati dalla totale univocità. Eccepivano poi l'inammissibilità delle domande per mancato assolvimento dell'onere allegatorio e probatorio. Gravava esclusivamente sui lavoratori l'onere di provare in modo puntuale e rigoroso la sussistenza delle circostanze idonee ad attestare la volontà delle parti di sancire la non assorbibilità del superminimo, anche rispetto ai successivi aumenti tabellari. In particolare, e eccepivano che, per Controparte_1 Controparte_2 escludere l'assorbimento di un superminimo qualificato ab origine come assorbibile fosse necessario un accordo novativo tra datore di lavoro e lavoratore volto a derogare il principio generale dell'assorbimento. Nel caso di specie, tale accordo non era stato provato dai ricorrenti. Il comportamento del datore di lavoro in relazione all'esercizio del potere di disporre (o di non disporre) l'assorbimento della preesistente erogazione doveva in ogni caso essere verificato con riferimento ad ogni singolo rinnovo contrattuale ed al contesto socioeconomico aziendale. La pregressa condotta datoriale (posta alla base del ritenuto uso aziendale) non poteva integrare un comportamento concludente né comportare, a carico dell'azienda, l'assunzione di un'obbligazione perpetua ed irrevocabile, dovendo
4 essere necessariamente valutata in senso relativo, ovvero facendo riferimento al complesso di norme, anche collettive, tempo per tempo vigenti. Nel merito, e ritenevano che i Controparte_1 Controparte_2 ricorrenti non avessero subìto alcuna riduzione del trattamento economico complessivo, ma solo una diversa quantificazione delle voci che componevano la loro retribuzione, la cui sommatoria, complessivamente, restituiva il medesimo valore percepito prima dell'assorbimento del superminimo.
All'udienza dell'8 settembre 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, va accolto poiché fondato.
[...] Parte_4 Parte_5
2. Il Tribunale è conscio della diversità di vedute espressa sul thema decidendum anche dalle corti locali. In particolare, il Tribunale rispettosamente dissente dalle pronunzie indicate dalle convenute in memoria a p. 4: App. Milano 12 aprile 2023, n. 434, 11 dicembre
2023, n. 1136, 11 dicembre 2023 n. 1133 che hanno concluso per la liceità dell'assorbimento dei superminimi qui discussi (docc. 45, 50 e 51 fasc. conv.). Questo Tribunale ritiene, invece, di avallare l'orientamento già espresso da questo stesso Tribunale (sent. n. 1098 del 20 maggio 2021, est. Saioni;
sent. n. 2330 del 13 ottobre 2022, est. e diverse di questo stesso estensore) poi confermato da Per_1 altrettanto autorevoli pronunzie della locale Corte d'appello: sent. 217 dell'8 marzo
2024, che a sua volta ripercorre la motivazione delle sentt. n. 724 del 2023, n. 1083 del 2023, n. 217 del 2024 e n. 117 del 2024. Tale indirizzo ha trovato poi ulteriore conforto nelle pronunzie del giudice di legittimità, con le recentissime sentenze nn. 12473 e 12477 dell'11 maggio 2025, la seconda delle quali cassa il precedente favorevole a sopra indicato CP_1
(App. Milano, 11 dicembre 2023, n. 1136). Le pronunzie di merito qui valorizzate hanno proceduto ad una coerente e convincente valutazione del c.d. uso aziendale. Invero, non è stato contestato in causa che i ricorrenti abbiano fruito del trattamento economico denominato superminimo. Ognuno di loro, fin dalla assegnazione del superminimo, non ha mai subito alcuna decurtazione in occasione degli aumenti tabellari o per il passaggio a un livello superiore di inquadramento. Tale situazione è proseguita fino a febbraio 2018, quando i ricorrenti, in corrispondenza di un aumento della retribuzione tabellare, si sono visti decurtare il superminimo di un importo uguale all'aumento ricevuto.
5 A luglio 2018, quando ha erogato per la prima volta Controparte_1 Contr l' sulla base all'Accordo sindacale del 23 novembre 2017, i ricorrenti hanno constatato la decurtazione dal superminimo di un importo esattamente uguale alla Contr somma derivante dall'aumento retributivo e dall'importo dell
3. Risultano prodotte in causa, per tutti i ricorrenti, le buste paga, documenti da cui si evince, per ciascuno di loro, la titolarità del superminimo (docc. sub 1 fasc. ric.). Quanto alla pretesa insufficienza probatoria delle buste paga, va richiamata la recente pronuncia di legittimità Cass., n. 13781/2020 la quale, confermando il solco interpretativo già tracciato da Cass. n. 18169/2019, ha ribadito che tali documenti, emessi e rilasciati dal datore di lavoro, hanno piena efficacia probatoria. Il superminimo costituisce una parte accessoria della retribuzione erogata a favore del lavoratore quale aumento retributivo che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo. Si tratta di un elemento che può essere stabilito dai contratti collettivi aziendali oppure erogato ad personam, ovvero stabilito dai contratti individuali, in considerazione di particolari meriti o capacità del singolo lavoratore, o per effetto della trattativa sulla retribuzione da ritenersi congrua a prescindere dai minimi tabellari, od anche per ragioni di opportunità aziendale. Le somme corrisposte a titolo di superminimo costituiscono elemento base della retribuzione. Nel caso di specie, è pacifico che il superminimo sia stato riconosciuto unilateralmente dal datore di lavoro e tacitamente accettato dai lavoratori, non risultando individuato o riconosciuto dal contratto collettivo. In presenza di superminimo individuale, le parti possono, con successivo accordo, prevederne la riduzione o l'eliminazione, non rientrando tra le disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi. Peraltro, ferma restando la diversa questione dell'assorbimento, il superminimo individuale non può essere ridotto da un successivo accordo collettivo, di qualunque livello, né tanto meno dal datore di lavoro con atto unilaterale. Al contrario, il superminimo collettivo può essere modificato in senso peggiorativo dalla successiva contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro (art. 2077 c.c.). Può invero considerarsi esistente nell'ordinamento un generale principio di assorbimento del superminimo nel trattamento migliorativo derivante da un aumento dei minimi retributivi disposti da un nuovo contratto collettivo o determinato dal passaggio del lavoratore ad una categoria superiore, salvo che vi sia una contraria previsione espressa da parte della contrattazione collettiva o che le parti dell'accordo abbiano attribuito a quella voce retributiva la natura di superminimo “non assorbibile”, o comunque di compenso strettamente connesso a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte.
6 Non viene inoltre assorbito dal superminimo lo scatto di anzianità di servizio e quei compensi aggiuntivi fondati su un titolo proprio di erogazione (in tal senso: Cass. 16 agosto 1993, n. 8711; Cass. 9 luglio 2004, n. 12788; Cass. 18 luglio 2008, n. 2008, Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643; Cass. 27 marzo 2013, n. 7685; Cass. 29 agosto 2012, n. 14689). Grava certamente sui ricorrenti la dimostrazione della natura particolare del compenso o comunque delle ragioni che determinano il mantenimento del superminimo (Cass. 8 agosto 2012, n. 14689; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643).
4. Il Tribunale ritiene che la documentazione di parte ricorrente prodotta in causa sia idonea a provare non solo l'assegnazione del superminimo, ma anche il mancato assorbimento dello stesso in un ampio arco di tempo a partire dalla prima assegnazione. Tale circostanza dimostra la volontà della società, sino all'Accordo del 2017, di non voler procedere – nonostante i vari rinnovi contrattuali e i relativi incrementi retributivi - ad alcuna decurtazione di tale voce e di volere quindi sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento. Si è quindi in presenza di un uso aziendale, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, in quanto assume le caratteristiche di un obbligo unilaterale di carattere collettivo (Cass., 2 novembre 2021, n. 31204). E' pacifico che la convenuta, negli anni dedotti in causa e fino al 2017 (quindi per un significativo arco temporale) non abbia disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva. Si badi bene, tale condotta non ha riguardato, per quanto allegato e dedotto in causa, singoli rapporti di lavoro ma, al contrario, l'intera (vastissima) platea dei lavoratori. Per quanto emerge dagli atti di causa, tutte le posizioni individuali erano e sono omogenee tra loro, caratterizzate da contratti individuali di lavoro ove il superminimo, pur qualificato come assorbibile (come ribadito più volte da e non è mai stato assorbito dagli Controparte_1 Controparte_2 aumenti retributivi e ciò fino al 2017, quando la società ha assunto la condotta esattamente contraria al suo comportamento precedente. Si è trattato di una condotta generalizzata, che le stesse convenute affermano essere stata sempre (a ragion veduta) da lei reiterata (sebbene la voce sia stata espressamente qualificata come “assorbibile”), in quanto posta in essere in ogni occasione di rinnovo contrattuale, avendo essa quali destinatari tutti i dipendenti della società. Si è trattato di una condotta generalizzata, che la stessa Controparte_1 afferma essere stata sempre (a ragion veduta) da lei reiterata (memoria, § 44), in
7 quanto posta in essere in ogni occasione di rinnovo contrattuale, avendo essa quali destinatari tutti i dipendenti della società. Come è noto, la legge prevede espressamente, fra i canoni ermeneutici, che “Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” (art. 1362, secondo comma, c.c.). Il “comportamento” rilevate dal punto di vista interpretativo, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, non può certo limitarsi alla condotta attiva, ben potendo rilevare anche quella omissiva, intesa come modo di condursi rispetto a scelte qualificanti il rapporto contrattale. E' vero tuttavia che, in altri precedenti di merito, è stata esclusa la rilevanza della condotta della società in quanto asseritamente di carattere incolore, non espressiva cioè di una nuova volontà di riconoscere una differente natura al superminimo. Tuttavia, oltre a quello che si è già detto sul silenzio significativo ex art. 1362 secondo comma, c.c., è stato giustamente osservato che tale argomento potrebbe, al più, rilevare in relazione al singolo rapporto di lavoro, non quando la condotta del datore di lavoro, lungi dal riflettersi su singole posizioni, sia rivolta a disciplinare un'intera collettività di lavoratori. In tal caso, questa condotta omissiva (tacita) assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe alcun significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo. Dunque, una volta qualificata la condotta della società come uso aziendale, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva. Ciò in quanto l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo (anche in senso peggiorativo per i lavoratori: Cass. 19 febbraio 2016, n. 3296). Di tale accordo non è traccia nel presente giudizio e sicuramente non si può Contr valorizzare la sola introduzione dell circostanza questa, invece, certamente neutrale, non essendovi alcun elemento nella contrattazione collettiva teso a disciplinare diversamente l'uso aziendale in commento, ragione per la quale non è costruttivo dedurre, come pretenderebbero e Controparte_1
che comunque le retribuzioni dei lavoratori non abbiano subìto Controparte_2 alcun decremento, poiché l'argomentazione non si pone sul piano del rispetto dell'articolo 2103 c.c., bensì dell'indagine sulla esistenza e vigenza di norme regolative dei rapporti di lavoro.
8 5. L'E.R.S. (“Elemento Retributivo Separato”), per effetto dell'accordo ponte del novembre 2017, è stato riconosciuto ai lavoratori con decorrenza dal 1° luglio 2018, con valore parametrato al livello di inquadramento di ciascun ricorrente. Dalla stessa data, l'accordo in questione ha previsto altresì l'erogazione di un nuovo aumento retributivo del minimo tabellare, anch'esso parametrato, nel quantum, al livello di inquadramento contrattuale del lavoratore. Come si evince dai cedolini di ogni ricorrente, con la busta paga di luglio la convenuta ha apportato una decurtazione del superminimo di importo pari alla Contr somma tra l'aumento contrattuale e l L'accordo del 23 novembre 2017 (doc. 2 fasc. ric.) così prevede a p. 4: «ERS - Con decorrenza 1° luglio 2018 è riconosciuto un Elemento Retributivo Separato riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…) Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi». L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale. Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura effettivamente “non assorbibile”, non può essere vanificato per effetto della corresponsione dell'ERS, proprio per la incomparabilità dei due emolumenti. Invero, l'assorbimento del superminimo in misura esattamente pari alla somma corrisposta a titolo di E.R.S. finisce per causare una riduzione del complessivo trattamento economico percepito dai lavoratori, stante la diversa incidenza del superminimo rispetto all che già include gli istituti diretti ed indiretti ed è CP_5 escluso dalla base di calcolo del TFR, con la conseguenza che i lavoratori subiscono, in tal modo, un pregiudizio nel computo e nel riconoscimento degli istituti diretti ed indiretti, nonché nella determinazione del TFR. Nel caso di specie, a fronte di un superminimo assorbibile individuale, le parti sociali hanno introdotto, con l'accordo ponte del 23 novembre 2017, un elemento aggiuntivo della retribuzione, avente carattere speciale e separato dagli aumenti dei minimi contrattuali riconosciuti dal gennaio 2018 (a fronte di un CCNL scaduto nel 2014) e fatte salve le successive determinazioni da parte del nuovo CCNL in fase di rinnovo.
6. Il ricorso deve quindi essere integralmente accolto, dovendosi accertare l'illegittimità della condotta di e poi di Controparte_1 CP per avere assorbito il superminimo individuale da febbraio 2018.
[...]
9 Va quindi sancito il diritto dei lavoratori alla ricostituzione da parte di CP
(attuale datrice di lavoro) del superminimo individuale, con l'obbligo di
[...] ripristino degli importi illegittimamente assorbiti e il pagamento delle differenze retributive maturate da febbraio 2018 sino al ripristino della voce, pari alla differenza tra l'importo effettivamente percepito e quello dovuto, in solido con sino alla data del conferimento del ramo d'azienda ex Controparte_1 art. 2112 c.c. (1° luglio 2024: docc. sub 1 fasc. ric.). Va anche dichiarato il diritto dei ricorrenti alle differenze retributive derivanti dall'incidenza del superminimo sulle altre voci della retribuzione diretta ed indiretta (tredicesima, ferie, permessi straordinario) corrisposte loro fino ad oggi e sul trattamento di fine rapporto maturato. I ricorrenti hanno chiesto la sola condanna generica delle convenute, si sono riservati in separato giudizio la quantificazione del dovuto. I ricorrenti si sono riservati in separato giudizio la quantificazione del dovuto.
7. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 5.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “AP/Sovraminimo individuale” operati dalla in danno dei ricorrenti dal febbraio 2018; in Controparte_1 conseguenza e per l'effetto, condanna in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, alla ricostituzione della predetta voce
“AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018;
2) condanna in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 al giugno 2024 compreso;
condanna in persona Controparte_2 del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal luglio 2024;
3) il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
4) condanna le parti soccombenti e Controparte_1 Controparte_2 alla rifusione in solido delle spese processuali a vantaggio degli Avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Luca Silvestri, antistatari, liquidate in complessivi € 5.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
10 Così deciso l'8 settembre 2025.
Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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