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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2298 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. SANGALLI GIOVANNI e con domicilio eletto presso il suo studio in PIAZZA DELLA VITTORIA N. 10 27100 AV
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Rosignano Marittimo, in data
21/09/2013, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rosignano Marittimo alla Parte I, n. 52, dell'anno 2013; separati consensualmente con Sentenza del 04.04.2024;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore vivrà con la madre presso l'abitazione familiare sita in Per_1
Pavia, Via Mirabello n. 1/B, dalla medesima condotta in locazione;
2) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo il seguente Per_1 regime di frequentazione e visita: a) Un fine settimana ogni 15 giorni secondo la seguente modalità: il padre preleverà il figlio il venerdì pomeriggio e lo terrà con sé fino alla domenica pomeriggio;
b) qualora il padre, per improrogabili esigenze lavorative (trasferte di lavoro fuori dall'Italia) e/o personali, non potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo
l'organizzazione stabilita alla lettera a), il medesimo potrà trascorrere col figlio il fine settimana immediatamente successivo, previo accordo con la madre, tenuto conto dei primari impegni scolastici e/o sportivi del figlio e delle esigenze lavorative e/o personali della madre;
c) in qualsiasi momento infrasettimanale, previo accordo con la madre, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio;
d) il tutto salvo ogni miglior accordo tra i genitori risultante per iscritto.
4) Durante le vacanze scolastiche natalizie, il figlio trascorrerà ad anni alterni Per_1 la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro; per le restanti festività, il padre avrà con sé il figlio per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo, sino al 1 gennaio nell'anno in cui trascorrerà con il figlio il giorno di
Natale (dal 25.12 al 01.01) e dal 1 al 7 gennaio nell'anno in cui trascorrerà con il figlio la Vigilia di Natale;
in tal modo, verranno alternati tra i genitori sia il 24/25 dicembre, sia il 31 dicembre/1 gennaio di ciascun anno;
5) Durante le vacanze scolastiche pasquali, il padre avrà con sé il figlio per la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il
Lunedì dell'Angelo; le restanti festività e/o i “Ponti” verranno concordati tra i genitori di volta in volta, sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale;
6) Il giorno del compleanno del minore verrà trascorso insieme da tutta la Per_1 famiglia;
7) Durante le vacanze scolastiche estive, la gestione del minore avverrà a settimane alterne continuative;
8) Nei periodi di permanenza del figlio minore presso ciascun genitore, quest'ultimo potrà recare con sé il figlio in occasione di viaggi entro il territorio nazionale, previa comunicazione all'altro genitore, con un preavviso di almeno 15 giorni, inclusa
l'indicazione dei dettagli del viaggio (giornate ed orari di partenza e arrivo, mezzo di
Pag. 2 di 4 trasporto, luogo di soggiorno, recapito telefonico, etc.); per i viaggi con il figlio al di fuori del territorio nazionale, invece, occorrerà il previo accordo dei genitori;
9) Il padre si obbliga a corrispondere alla madre, a titolo di contributo in via indiretta al mantenimento ordinario del figlio , la somma di € 700,00 (euro settecento/00) Per_1 mensili, oltre rivalutazione ISTAT come per legge, da corrispondersi a mezzo bonifico, entro il giorno 5 di ogni mese;
10) I genitori si onerano, nella misura pro-capite del 50%, del pagamento delle spese straordinarie relative al mantenimento del figlio;
Per_1
11) I coniugi, disponendo di autonome fonti di sostentamento, dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
30.06.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito parziale della documentazione di cui all'art 473 - bis. 12 III c.p.c., rinunciando reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione restante.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate
(sentenza del Tribunale di Pavia del 04.04.2024 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della prima udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n.
Pag. 3 di 4 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da n il giorno 21/09/2013 (atto n. 52, parte I, anno 2013); Parte_2
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2298 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. SANGALLI GIOVANNI e con domicilio eletto presso il suo studio in PIAZZA DELLA VITTORIA N. 10 27100 AV
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Rosignano Marittimo, in data
21/09/2013, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rosignano Marittimo alla Parte I, n. 52, dell'anno 2013; separati consensualmente con Sentenza del 04.04.2024;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore vivrà con la madre presso l'abitazione familiare sita in Per_1
Pavia, Via Mirabello n. 1/B, dalla medesima condotta in locazione;
2) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo il seguente Per_1 regime di frequentazione e visita: a) Un fine settimana ogni 15 giorni secondo la seguente modalità: il padre preleverà il figlio il venerdì pomeriggio e lo terrà con sé fino alla domenica pomeriggio;
b) qualora il padre, per improrogabili esigenze lavorative (trasferte di lavoro fuori dall'Italia) e/o personali, non potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo
l'organizzazione stabilita alla lettera a), il medesimo potrà trascorrere col figlio il fine settimana immediatamente successivo, previo accordo con la madre, tenuto conto dei primari impegni scolastici e/o sportivi del figlio e delle esigenze lavorative e/o personali della madre;
c) in qualsiasi momento infrasettimanale, previo accordo con la madre, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio;
d) il tutto salvo ogni miglior accordo tra i genitori risultante per iscritto.
4) Durante le vacanze scolastiche natalizie, il figlio trascorrerà ad anni alterni Per_1 la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro; per le restanti festività, il padre avrà con sé il figlio per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo, sino al 1 gennaio nell'anno in cui trascorrerà con il figlio il giorno di
Natale (dal 25.12 al 01.01) e dal 1 al 7 gennaio nell'anno in cui trascorrerà con il figlio la Vigilia di Natale;
in tal modo, verranno alternati tra i genitori sia il 24/25 dicembre, sia il 31 dicembre/1 gennaio di ciascun anno;
5) Durante le vacanze scolastiche pasquali, il padre avrà con sé il figlio per la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il
Lunedì dell'Angelo; le restanti festività e/o i “Ponti” verranno concordati tra i genitori di volta in volta, sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale;
6) Il giorno del compleanno del minore verrà trascorso insieme da tutta la Per_1 famiglia;
7) Durante le vacanze scolastiche estive, la gestione del minore avverrà a settimane alterne continuative;
8) Nei periodi di permanenza del figlio minore presso ciascun genitore, quest'ultimo potrà recare con sé il figlio in occasione di viaggi entro il territorio nazionale, previa comunicazione all'altro genitore, con un preavviso di almeno 15 giorni, inclusa
l'indicazione dei dettagli del viaggio (giornate ed orari di partenza e arrivo, mezzo di
Pag. 2 di 4 trasporto, luogo di soggiorno, recapito telefonico, etc.); per i viaggi con il figlio al di fuori del territorio nazionale, invece, occorrerà il previo accordo dei genitori;
9) Il padre si obbliga a corrispondere alla madre, a titolo di contributo in via indiretta al mantenimento ordinario del figlio , la somma di € 700,00 (euro settecento/00) Per_1 mensili, oltre rivalutazione ISTAT come per legge, da corrispondersi a mezzo bonifico, entro il giorno 5 di ogni mese;
10) I genitori si onerano, nella misura pro-capite del 50%, del pagamento delle spese straordinarie relative al mantenimento del figlio;
Per_1
11) I coniugi, disponendo di autonome fonti di sostentamento, dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
30.06.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito parziale della documentazione di cui all'art 473 - bis. 12 III c.p.c., rinunciando reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione restante.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate
(sentenza del Tribunale di Pavia del 04.04.2024 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della prima udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n.
Pag. 3 di 4 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da n il giorno 21/09/2013 (atto n. 52, parte I, anno 2013); Parte_2
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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