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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/06/2025, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dottore Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4425/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – opposizione a cartella di pagamento
TRA
già , Parte_1 Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Filomena D'Aniello
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vitiello Controparte_2
APPELLATO
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l proponeva appello Controparte_1 avverso la sentenza n. 81/2016 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva accolto l'opposizione di e annullato la cartella di pagamento n. Controparte_2
10020150015831324000 per euro 162,01 per una contravvenzione al C.d.S. elevata dalla
Polizia Municipale del con verbale di accertamento n. Controparte_3
V20112110V/10P in data 11.06.2010, notificato in data 28.09.2010, ruolo ordinario n.
2015/002321 reso esecutivo il 3.02.2015. Deduceva a motivi che erroneamente il giudice di prime cure non aveva ritenuto la sua incompetenza per territorio, essendo competente il
Giudice di Pace di Civitavecchia, nel cui circondario era stata commessa e accertata l'infrazione al C.d.S.; nel merito deduceva che erroneamente il giudice di primo grado aveva condannato alle spese di giudizio essa agente della riscossione, la quale era carente di legittimazione passiva in ordine alla fase precedente la riscossione e segnatamente non era onerata dal provare la notifica dell'atto prodromico richiamato nell'opposta cartella di pagamento, essendo tenuta a produrla il , che era rimasto contumace. Controparte_3
Chiedeva, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza con dichiarazione dell'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Nocera Inferiore e comunque il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva dichiararsi inammissibile Controparte_2
l'appello in quanto redatto in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto dell'appello con la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamene motivata in fatto e in diritto.
Rimaneva contumace anche in appello il . Controparte_3
Precisate le conclusioni, il giudice riservava la causa in decisione.
L'appello è ammissibile, ma non è fondato. Invero l'appello contiene l'indicazione delle parti della sentenza censurate e delle modifiche richieste, con sufficiente esposizione dei motivi in fatto e in diritto, tanto è vero che l'appellato si è difeso in modo completo. Nel merito l'appello va rigettato, atteso che in primo grado l'opponente non ha proposto opposizione al verbale di contravvenzione stradale del , ma ha Controparte_3 chiesto l'annullamento della sola cartella di pagamento notificatagli, configurando l'opposizione come un'opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c., in relazione alla quale è indubbio che la competenza sia dell'autorità giudiziaria dove risiede l'opponente e dove è stata notificata la cartella di pagamento. Va, dunque, disatteso il motivo dell'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Nocera Inferiore.
Nel merito l'opposizione proposta in primo grado si fondava sul difetto di procedura e di motivazione della cartella di pagamento, atteso che l'emissione della stessa presupponeva la prova della valida notificazione del verbale di accertamento della Polizia Municipale del
, senza la quale la cartella non poteva essere emessa. Tale prova della Controparte_3 notificazione dell'atto prodromico richiamato in cartella non è stata fornita in primo grado né dal , rimasto contumace, né dalla concessionaria per la Controparte_3 riscossione. Orbene l agiva ed agisce per la riscossione come mandataria del CP_1
e quindi era tenuta a procurarsi presso l'ente mandante la prova della Controparte_3 notifica dell'atto presupposto, per dimostrare la legittimità dell'emissione della cartella di pagamento. La legittimità sussiste quando il verbale di accertamento prodromico sia stato validamente notificato ed il destinatario non abbia pagato la sanzione e non abbia impugnato nel termine di legge il verbale. Senza la prova della notifica del verbale di accertamento, la cartella è dunque viziata e quindi annullabile sia per vizio di procedura sia per difetto di motivazione, non sussistendo la legale conoscenza nell'intimato del verbale di accertamento in essa richiamato e che avrebbe potuto giustificare la motivazione per relationem.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, con liquidazione in relazione ad un valore della causa fino ad euro 1.100,00, tariffe medie per studio, introduzione e fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del giudizio, che liquida in euro 462,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e
Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento all'Erario di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto. Così deciso in data 11/06/2025 Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dottore Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4425/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – opposizione a cartella di pagamento
TRA
già , Parte_1 Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Filomena D'Aniello
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vitiello Controparte_2
APPELLATO
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l proponeva appello Controparte_1 avverso la sentenza n. 81/2016 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva accolto l'opposizione di e annullato la cartella di pagamento n. Controparte_2
10020150015831324000 per euro 162,01 per una contravvenzione al C.d.S. elevata dalla
Polizia Municipale del con verbale di accertamento n. Controparte_3
V20112110V/10P in data 11.06.2010, notificato in data 28.09.2010, ruolo ordinario n.
2015/002321 reso esecutivo il 3.02.2015. Deduceva a motivi che erroneamente il giudice di prime cure non aveva ritenuto la sua incompetenza per territorio, essendo competente il
Giudice di Pace di Civitavecchia, nel cui circondario era stata commessa e accertata l'infrazione al C.d.S.; nel merito deduceva che erroneamente il giudice di primo grado aveva condannato alle spese di giudizio essa agente della riscossione, la quale era carente di legittimazione passiva in ordine alla fase precedente la riscossione e segnatamente non era onerata dal provare la notifica dell'atto prodromico richiamato nell'opposta cartella di pagamento, essendo tenuta a produrla il , che era rimasto contumace. Controparte_3
Chiedeva, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza con dichiarazione dell'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Nocera Inferiore e comunque il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva dichiararsi inammissibile Controparte_2
l'appello in quanto redatto in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto dell'appello con la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamene motivata in fatto e in diritto.
Rimaneva contumace anche in appello il . Controparte_3
Precisate le conclusioni, il giudice riservava la causa in decisione.
L'appello è ammissibile, ma non è fondato. Invero l'appello contiene l'indicazione delle parti della sentenza censurate e delle modifiche richieste, con sufficiente esposizione dei motivi in fatto e in diritto, tanto è vero che l'appellato si è difeso in modo completo. Nel merito l'appello va rigettato, atteso che in primo grado l'opponente non ha proposto opposizione al verbale di contravvenzione stradale del , ma ha Controparte_3 chiesto l'annullamento della sola cartella di pagamento notificatagli, configurando l'opposizione come un'opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c., in relazione alla quale è indubbio che la competenza sia dell'autorità giudiziaria dove risiede l'opponente e dove è stata notificata la cartella di pagamento. Va, dunque, disatteso il motivo dell'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Nocera Inferiore.
Nel merito l'opposizione proposta in primo grado si fondava sul difetto di procedura e di motivazione della cartella di pagamento, atteso che l'emissione della stessa presupponeva la prova della valida notificazione del verbale di accertamento della Polizia Municipale del
, senza la quale la cartella non poteva essere emessa. Tale prova della Controparte_3 notificazione dell'atto prodromico richiamato in cartella non è stata fornita in primo grado né dal , rimasto contumace, né dalla concessionaria per la Controparte_3 riscossione. Orbene l agiva ed agisce per la riscossione come mandataria del CP_1
e quindi era tenuta a procurarsi presso l'ente mandante la prova della Controparte_3 notifica dell'atto presupposto, per dimostrare la legittimità dell'emissione della cartella di pagamento. La legittimità sussiste quando il verbale di accertamento prodromico sia stato validamente notificato ed il destinatario non abbia pagato la sanzione e non abbia impugnato nel termine di legge il verbale. Senza la prova della notifica del verbale di accertamento, la cartella è dunque viziata e quindi annullabile sia per vizio di procedura sia per difetto di motivazione, non sussistendo la legale conoscenza nell'intimato del verbale di accertamento in essa richiamato e che avrebbe potuto giustificare la motivazione per relationem.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, con liquidazione in relazione ad un valore della causa fino ad euro 1.100,00, tariffe medie per studio, introduzione e fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del giudizio, che liquida in euro 462,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e
Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento all'Erario di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto. Così deciso in data 11/06/2025 Il Giudice
dott. Andrea Loffredo