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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 07/04/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 2369/2022 R.G. e promossa da
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
, (C.F. Parte_2 C.F._2
, (C.F. ) Parte_3 C.F._3
- attori -
con il patrocinio dell'avv. MAIMONE GIACOMA,
contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante,
[...] P.IVA_1
- convenuta -
con il patrocinio degli avv.ti FILIPPONI LUCA e BENETAZZO IGOR,
Conclusioni di parte attrice:
come da note di udienza depositate in data 8.2.2025.
Conclusioni di parte convenuta:
come da note di udienza depositate in data 11.2.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di (di Parte_4
pagina 1 di 14 seguito solo ) il Tribunale di Rovigo ha emesso in data 27.9.2022 il decreto CP_1
ingiuntivo n. 758/2022 (RG 1842/2022) nei confronti della società Fisiosport S.R.L. quale debitrice principale e dei garanti fideiussori , e Parte_3 Parte_1 Parte_2
, per il pagamento della somma complessiva di € 78.922,81 (di cui € 11.772,04
[...]
quale saldo debitore relativo al c/c n. 19/000002365; € 39.150,86 in relazione al mutuo chirografario n. 00001019346; € 25.000,00 in relazione al mutuo chirografario n.
00001021112) oltre interessi e spese.
Contro il decreto hanno proposto opposizione, introducendo il presente giudizio, i garanti
, e , allegando di aver prestato Parte_3 Parte_1 Parte_2
garanzie fideiussorie in favore della Fisiosport Srl allorquando socie della società erano le stesse e (rispettivamente moglie e figlia di Parte_3 Parte_1 Parte_2
) e di aver successivamente ceduto le quote sociali in data 2.4.2021 ai nuovi soci
[...]
e che si sarebbero anche obbligati nei loro confronti, con Parte_5 Parte_6
separata scrittura privata, a liberarli dalle garanzie fideiussorie prestate, e lamentando il ritardo e l'inerzia della banca nella tutela del credito nei confronti della debitrice principale, che avrebbe contribuito ad aggravarlo.
I motivi su cui l'opposizione è fondata sono riassumibili come segue:
1. la banca sarebbe decaduta ex art. 1957 c.c. dal diritto di escutere le garanzie, avendo omesso di esercitare il proprio diritto nei confronti del debitore principale nei termini di legge;
2. le clausole derogatorie rispetto alla disciplina dettata dall'art. 1957 c.c., contenute nelle fideiussioni sottoscritte, sarebbero nulle (i) perché conformi allo schema A.B.I.
riconosciuto invalido perchè contrario alla normativa antitrust; (ii) perché vessatorie ed inserite nel regolamento contrattuale senza previa trattativa con i garanti consumatori;
pagina 2 di 14 3. le garanzie prestate si sarebbero estinte per fatto del creditore ex art. 1955 c.c., avendo la banca colpevolmente omesso di fornire ai fideiussori adeguata informazione circa l'andamento dei rapporti garantiti;
4. le garanzie sarebbero infine parzialmente invalide od inefficaci in ragione della contemporanea esistenza della garanzia prestata dal Controparte_2
in relazione al credito derivante dai mutui, e dunque alla somma di € 67.150,77.
[...]
Si è costituita contestando diffusamente ciascun motivo di opposizione e CP_1
chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con il favore delle spese.
Autorizzata la provvisoria esecuzione parziale del decreto opposto (ordinanza del
22.4.2023), sono stati assegnati alle parti i termini per memorie ex art. 183 co. 6 cpc e la causa, ritenuta superflua ulteriore istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 11.2.2025.
Nella prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc gli opponenti hanno ulteriormente allegato che il avrebbe liquidato, in pendenza del giudizio, gli importi Controparte_2
relativi ai crediti dalla banca azionati in via monitoria, “esercitando la conseguente surroga legale ex art. 1203 c.c. e art. 2, comma 4, del DM 20.06.2005”, dal che conseguirebbe “il venir meno della legittimazione attiva in capo alla convenuta opposta”, quantomeno “con riferimento ai crediti liquidati dal ”. Controparte_3
Le conclusioni precisate dagli opponenti sono le seguenti:
“Nel merito, in via principale: accertarsi e dichiararsi l'infondatezza della pretesa
creditoria formulata in sede monitoria dalla Parte_4
nei confronti dei NO ,
[...] Parte_2 [...]
e , per le ragioni meglio esposte nell'atto di citazione in Parte_3 Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo e nella narrativa del presente atto, e, per l'effetto,
pagina 3 di 14 dichiararsi la nullità, l'inefficacia, e/o annullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo
opposto n.758/2022 ING. (n.1842/2022 R.G.) emesso dal Tribunale di Rovigo – Giudice
Dott. Pier Francesco Bazzega - in data 26/09/2022, depositato in data 27/09/2022 e
notificato in data 05.10.2022.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta fondata, anche solo in
parte, la pretesa azionata in sede monitoria dalla Parte_4
nei confronti dei NO ,
[...] Parte_2 [...]
e , in accoglimento delle eccezioni formulate nella narrativa del Parte_3 Parte_1
presente atto, dichiararsi la nullità e l'inefficacia, e/o annullarsi e/o revocarsi il decreto
ingiuntivo opposto e determinarsi il credito complessivo vantabile dalla Convenuta
opposta nei confronti degli Attori opponenti, nella inferiore somma di euro 24.602,21=, o
nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia.
In ogni caso: spese e compensi di causa interamente rifusi”.
***
L'opposizione è infondata e va rigettata.
I crediti azionati in monitorio sono relativi ai seguenti tre rapporti intrattenuti con CP_1
dalla debitrice principale Fisiosport s.r.l.:
[...]
i. contratto di conto corrente n. 19/000002365 e relativo contratto di apertura di credito di originali € 10.000,00 valido sino a revoca, con collegato servizio di affidamento e sconto anticipi SBF n. 80619, portante un saldo passivo, alla data della dichiarazione ex art. 50 t.u.b., pari ad € 11.772,04, oltre interessi (docc. da 2 a 7 allegati al ricorso monitorio);
ii. contratto di mutuo chirografario n. 00001019346 di originali € 50.000,00 del 2.8.2019,
portante un saldo passivo, alla data della dichiarazione ex art. 50 t.u.b., pari ad €
41.726,73, oltre interessi (docc. 8 e 9 allegati al ricorso monitorio);
pagina 4 di 14 iii. contratto di mutuo chirografario n. 00001021112 di originali € 25.000,00 del 1.6.2020,
portante un saldo passivo, alla data della dichiarazione ex art. 50 t.u.b., pari ad €
25.424,04 oltre interessi (docc. 10 e 11 allegati al ricorso monitorio).
A garanzia dei predetti rapporti sono state stipulate dagli odierni opponenti le seguenti garanzie:
a) contratti di fideiussione specifica, tutti contrassegnati dal codice garanzia n.
01269350/004 del 19.7.2019, fino all'importo di € 75.000,00, a garanzia del contratto di mutuo chirografario n. 00001019346 di originali € 50.000,00 (docc. da 12 a 14
allegati al ricorso monitorio);
b) contratti di fideiussione omnibus, tutti contrassegnati dal codice garanzia n.
01269350/006 del 22.10.2019, fino all'importo massimo di € 30.000,00 (docc. da 15 a
17 allegati al ricorso monitorio);
c) contratti di fideiussione specifica, tutti contrassegnati dal codice garanzia n.
01269350/008 del 18.5.2020, fino all'importo di € 37.500,00, a garanzia del contratto di mutuo chirografario n. 00001021112 di originali € 25.000,00 (doc. 18 a 20 allegati al ricorso monitorio).
I motivi di opposizione possono essere affrontati in ordine logico, e decisi ciascuno facendo applicazione del noto criterio della c.d. ragione più liquida, “desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., [secondo cui] la causa può essere decisa sulla base della questione
ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia
necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia
processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica
delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza
logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni
da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (tra le molte, Cass. Ordinanza n. 363 del pagina 5 di 14 09/01/2019).
1.
Preliminarmente, data per pacifica (in quanto ammessa dalla convenuta opposta) la circostanza dell'intervenuto pagamento, in corso di giudizio, da parte del garante ex lege
delle somme garantite (e cioè di quelle derivanti dai Controparte_2
due contratti di mutuo chirografario suddetti), va escluso che da ciò consegua la perdita della “legittimazione attiva” in capo alla parte convenuta opposta, come eccepito dagli opponenti nella loro memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc.
Infatti, a norma dell'art. 2 comma 4 del d.m. 20.6.2005 (Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese - GU
Serie Generale n.152 del 02-07-2005), “In caso di inadempimento delle piccole e medie
imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul per gli importi da esso CP_2
garantiti, anziché' continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203
del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il acquisisce il diritto a rivalersi sulle CP_2
piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate”.
La Suprema Corte, ancorchè con una pronuncia nella quale ha escluso che la surrogazione nella posizione creditoria da parte del comportasse la perdita del privilegio CP_2
spettantegli in forza dell'art. 9 co. 5 del d.lgs. 123/1998, ha stabilito che l'art. 2 comma 4 del d.m. 20.6.2005 rappresenta “una norma di rango secondario e di tratto meramente
attuativo. In quanto tale, si tratta di disposizione priva della stessa capacità di produrre
degli interventi di taglio innovativo e che, piuttosto, va interpretata e ricostruita alla luce,
e in sintonia, con la normativa primaria che viene a completare”, precisando “d'altra parte” che “questa disposizione, se richiama la norma elencativa delle ipotesi di surroga
legale, qualifica la posizione del garante, che ha pagato, in termini di semplice «rivalsa»
(ovvero di «regresso», si può anche dire). Così facendo generico riferimento alla posizione
pagina 6 di 14 del garante che ha pagato: e che, in quanto tale, ha comunque diritto di recuperare dal
debitore finale quanto per lui pagato (posto appunto che è su quest'ultimo - non già sul
garante solvens - che non può non ricadere il depauperamento patrimoniale conseguente
alla rilevata sussistenza di un «debito»)” (Cass. 31.5.2019 n. 14915).
Ciò significa che il Fondo di garanzia per le PMI che intervenga a sostegno dell'impresa debitrice insolvente si surroga nella posizione del creditore a norma dell'art. 1203 c.c.
(“che in questa prospettiva può anche completarsi con l'indicazione del n. 3 della disposizione”: cfr. Cass. 14915/2019 cit.).
Se un tanto è vero, allora va ricordato che, secondo il prevalente orientamento dottrinale e secondo la giurisprudenza, la surrogazione nel credito “non comporta l'estinzione del
debito originario, ma la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, con la
sostituzione di un terzo all'originario creditore e senza incidenza sull'aspetto oggettivo del
rapporto” (Cass. n. 4808 del 20/09/1984; Cass. S.U. n. 5246 del 28/05/1994), realizzando cioè una successione nel lato attivo dell'identico rapporto obbligatorio.
La successione a titolo particolare nel diritto controverso, sotto il profilo processuale, va ricondotta alla fondamentale disposizione di cui all'art. 111 cpc, secondo il quale il processo prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare, che, dal canto suo, “può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono,
l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”.
In assenza di intervento o chiamata nel processo da parte del Fondo garante, è dunque corretto che il giudizio sia proseguito da e nei confronti dell'originario creditore, odierno convenuto opposto.
2.
L'ultimo, ma logicamente preliminare, motivo di opposizione, con il quale si sostiene che pagina 7 di 14 le garanzie prestate dagli odierni opponenti sarebbero invalide od inefficaci in ragione della contemporanea esistenza della garanzia prestata dal Controparte_2
, quantomeno in relazione al credito derivante dai mutui, è infondato.
[...]
Il motivo, ancorchè in termini non espliciti, si fonda su una specifica lettura dell'art. 4.4.
dell'Allegato 1 Sez. II al Regolamento Ministeriale delle attività produttive adottato con
D.M. 23/09/2005, il quale dispone che “
4.4. Sulla quota di finanziamento garantita dal
non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla CP_2
parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative,
bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate
nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla
garanzia del Fondo”.
Ora, la disposizione impone, all'evidenza, un limite all'autonomia negoziale delle parti,
impendendo il rilascio, a certe condizioni, di garanzie ulteriori rispetto a quella prestata pubblicamente dal . Come tale, appare necessario dare alla norma Controparte_2
secondaria una interpretazione rigorosa, anzitutto fondata sulla littera della stessa, che limita il divieto alle sole garanzie “reali, assicurative, bancarie”.
In materia si è espresso l'Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Palermo, 3.5.2022,
decisione n. 6880, reperibile in www.arbitrobancariofinanziario.it), escludendo l'esistenza di limiti alla sottoscrizione di garanzie personali nell'attuale contesto normativo delle disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI, ed affermando che: “tali
disposizioni prevedono chiaramente (nella parte II - modalità d'intervento del fondo e
requisiti di ammissibilità. c.4 altre garanzie sulle operazioni finanziarie, al punto 1) che
sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire
ulteriori garanzie di tipo personale. Poiché dunque la norma di riferimento è inequivoca
nel consentire l'acquisizione di ulteriori garanzie di tipo personale, il Collegio respinge il
pagina 8 di 14 ricorso”.
La lettura dell'ABF è condivisibile, per le ragioni che correttamente ha allegato la parte convenuta opposta. Infatti, il riferimento contenuto nella norma regolamentare alla
“garanzia bancaria”, non può che logicamente ricondursi alle forme negoziali di garanzia
“prestate” da una banca, quale garante, e non alle garanzie prestate (da terzi) “in favore” di una banca, esattamente come il riferimento, pure contenuto nella norma, alla “garanzia assicurativa” non può che ricondursi alle garanzie prestate da una compagnia di assicurazione (e non in favore di questa), pena l'illogicità della norma.
Nel caso di specie non si verte in materia di fideiussione bancaria, bensì di garanzie fideiussorie prestate da persone fisiche (gli odierni opponenti) in favore della banca convenuta opposta, e come tali devono intendersi liberamente acquisibili dalla banca garantita anche nell'ipotesi in cui quest'ultima risulti garantita dal Fondo ex lege.
3.
Il primo motivo di opposizione, con il quale si eccepisce la decadenza della banca ex art. 1957 c.c. dal diritto di escutere le garanzie, è infondato.
In materia, si condivide l'orientamento della Corte di Appello distrettuale, che ha precisato, in caso analogo, che “L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore l'onere di
proporre le sue istanze contro il debitore entro il termine ivi previsto, a pena di decadenza
dal suo diritto verso il fideiussore, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite
iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la
posizione del garante non resti indefinitamente sospesa.
Ne deriva che il termine “istanza”, nella tradizionale esegesi della norma, si riferisce a
tutti i diversi mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di
esecuzione, che possono ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento,
indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato” (tra le
pagina 9 di 14 tante, Cass. civ. Sez. III, 18.05.2001, n. 6823); resta, invece, escluso che, in quello stesso
termine, possa rientrare un semplice atto stragiudiziale, o una denuncia presentata in sede
penale, o un ricorso per accertamento tecnico preventivo.
Al riguardo, va premesso che il termine di sei mesi è iniziato a decorrere dalla data della
risoluzione dei rapporti e pertanto per l'apertura di credito dalla data del ricevimento
della raccomandata del 28.10.2019 con la quale la ha comunicato la revoca del credito,
da individuarsi nella data della compiuta giacenza del plico presso l'ufficio postale in data
08.11.2019 (cfr. doc. 19 e doc. 36 fascicolo di I grado , e, in ordine al mutuo, dalla data
del ricevimento della raccomandata 23.12.2019 con avviso di deposito del 24.12.2019,
perfezionatosi per compiuta giacenza del plico il 3/01/2020 (cfr. docc. 20 e doc. 37
fascicolo di I grado). Non è, invece, fondato l'assunto dell'appellato che il termine debba farsi decorrere per il mutuo dalla data dell'inadempimento, poiché nel contratto di mutuo,
nel quale l'obbligazione è unica e la divisione in rate costituisce solo una modalità per
agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una
serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della
scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 cod.
civ. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di
esse (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2301 del 6/02/2004 Rv. 569940 – 01 e successive conformi).
Anche per l'apertura di credito il termine non può che decorrere dalla relativa revoca”
(CdA Venezia, n. 358/2024 del 20/02/2024, reperibile nella “banca dati di merito” del
Ministero della giustizia, all'indirizzo www.bdp.giustizia.it).
La Corte ha, cioè, ribadito il principio per il quale l'obbligazione nascente dal mutuo, pur se rateizzata, è unica e si considera scaduta solo allo spirare del termine previsto per l'ultima rata (Cass. n. 2301/2004; Cass. 17798/2011; Cass. 4232/2023, in materia di prescrizione), ed analogo principio deve ritenersi applicabile anche al contratto di apertura pagina 10 di 14 di credito in conto corrente concessa, come nel caso di specie, “a revoca”, e quindi a tempo indeterminato: poiché la scadenza dell'obbligazione si determina unicamente con la revoca, è da tale momento che il credito della banca diviene esigibile, ed è quindi solo da tale data che inizia a decorrere il termine di cui all'art. 1957 c.c. (in argomento, cfr. Cass.
n. 5720 del 23/03/2004, che ha ribadito il principio per cui “posto che il diritto del
creditore nei confronti del fideiussore non sorge per effetto della mera stipulazione del
contratto di garanzia, ma solo alla scadenza dell'obbligazione garantita, il termine di
prescrizione del diritto della banca di avvalersi della garanzia fideiussoria prestata per
l'apertura di credito in conto corrente deve essere calcolato con decorrenza non dalla data
di costituzione della garanzia, ma dalla data in cui il debito garantito è divenuto esigibile
per effetto del recesso della banca dall'apertura di credito e, comunque, della chiusura del
conto corrente”).
Ebbene, nel caso di specie la banca ha invero sollecitato la regolarizzazione della posizione debitoria prima della risoluzione del contratto con raccomandate del 18.06.2021 e del
16.11.2021 (docc. 6, 7, 9 di parte opponente), ma ha poi comunicato prima ai garanti (il
29.3.2022), e poi al debitore principale (il 3.4.2022) l'intervenuta risoluzione delle linee di credito con decadenza dal beneficio del termine (docc. 21, 22, 23 allegati al ricorso monitorio), ed è pertanto in tale ultima data del 29.3.2022 che va individuato il dies a quo
del termine semestrale di cui all'art. 1957 cc.
Poiché il ricorso monitorio è stato depositato il 20.9.2022, il termine semestrale è stato rispettato.
3.
Il rigetto del primo motivo di opposizione, siccome infondato nel merito, priva gli opponenti di interesse giuridico sufficiente a proporre il secondo motivo, con cui è eccepita l'invalidità delle clausole derogatorie rispetto alla disciplina dettata dall'art. 1957 c.c.,
pagina 11 di 14 contenute nelle fideiussioni sottoscritte, per contrarietà alla normativa antitrust e perché
vessatorie ed inserite nel regolamento contrattuale senza previa trattativa con i garanti consumatori: si tratta, invero, di ipotesi di invalidità che – quand'anche astrattamente ipotizzabili - colpirebbero le sole clausole derogatorie dell'art. 1957 c.c., e non il residuo regolamento negoziale delle fideiussioni sottoscritte, e dunque clausole irrilevanti nel caso di specie, in cui si è al contrario accertato il rispetto del termine semestrale da parte della banca convenuta opposta.
4.
Rimane da considerare l'eccezione di estinzione delle garanzie per fatto del creditore ex art. 1955 cc, poiché la banca avrebbe colpevolmente omesso di fornire ai fideiussori adeguata informazione circa l'andamento dei rapporti garantiti.
Il motivo è infondato, perché dalla documentazione prodotta da entrambe le parti si desume invece che la banca ha tempestivamente informato i garanti fideiussori dell'andamento irregolare dei rapporti sin dalla sua prima manifestazione.
Con lettera del 18.6.2021 (doc. 6 di parte opponente), la banca ha notiziato anche i fideiussori in relazione a tutti i rapporti pendenti, come si desume dall'oggetto estratto di tale comunicazione che di seguito si riporta e lo stesso ha fatto anche allo scadere dell'anno 2021 (docc. 27, 28, 29 di parte convenuta opposta), prima della risoluzione comunicata il successivo 29.3.2022. Medio tempore, in data 5.10.2021, sono gli stessi odierni opponenti ad intimare alla debitrice principale pagina 12 di 14 l'adempimento delle sue obbligazioni, confessando di essere al corrente dell'irregolare andamento dei rapporti e di aver perciò ricevuto sollecito da parte dell'istituto di credito
(doc. 8 opponenti).
La Suprema Corte ha in ogni caso chiarito che “il fatto del creditore, rilevante ai sensi
dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera
inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o
nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal
quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi
nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.),
e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive
del patrimonio del debitore” (Cass. 19/02/2020, n. 4175), e che “il fatto del creditore,
rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c., non comporta l'automatica liberazione del fideiussore,
essendo, a tal fine, necessaria la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico,
non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di
regresso e non nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità
satisfattive del patrimonio del debitore” (Cass. 13/03/2024).
Gli opponenti non hanno allegato né provato il “pregiudizio giuridico, non economico” che sia loro derivato dalla mera, asserita inazione della banca convenuta opposta, essendosi limitati ad affermare che “tale omissione, ha impedito agli odierni Attori opponenti di
valutare l'opportunità e/o la convenienza di pagare a tempo debito e si surrogarsi nelle
ragioni creditorie della banca nei confronti della Fisiosport srl, quando la stessa risultava
essere ancora operativa e solvibile” (citazione in opposizione, pag. 10), il che comporta il rigetto dell'opposizione proposta anche in parte qua.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano applicando i valori medi del DM 55/2014,
ridotta la fase istruttoria solo documentale.
pagina 13 di 14
p.q.m.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'opposizione proposta da , e Parte_3 Parte_1 Parte_2
contro il decreto ingiuntivo n. 758/2022 (RG 1842/2022) emesso dal
[...]
Tribunale di Rovigo in data 27.9.2022, che dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 cpc;
2. condanna gli opponenti , e in Parte_3 Parte_1 Parte_2
solido tra loro a rifondere alla convenuta opposta Parte_4
le spese di lite, che liquida in € 11.268,00 per
[...]
compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Rovigo, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 14 di 14
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 2369/2022 R.G. e promossa da
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
, (C.F. Parte_2 C.F._2
, (C.F. ) Parte_3 C.F._3
- attori -
con il patrocinio dell'avv. MAIMONE GIACOMA,
contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante,
[...] P.IVA_1
- convenuta -
con il patrocinio degli avv.ti FILIPPONI LUCA e BENETAZZO IGOR,
Conclusioni di parte attrice:
come da note di udienza depositate in data 8.2.2025.
Conclusioni di parte convenuta:
come da note di udienza depositate in data 11.2.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di (di Parte_4
pagina 1 di 14 seguito solo ) il Tribunale di Rovigo ha emesso in data 27.9.2022 il decreto CP_1
ingiuntivo n. 758/2022 (RG 1842/2022) nei confronti della società Fisiosport S.R.L. quale debitrice principale e dei garanti fideiussori , e Parte_3 Parte_1 Parte_2
, per il pagamento della somma complessiva di € 78.922,81 (di cui € 11.772,04
[...]
quale saldo debitore relativo al c/c n. 19/000002365; € 39.150,86 in relazione al mutuo chirografario n. 00001019346; € 25.000,00 in relazione al mutuo chirografario n.
00001021112) oltre interessi e spese.
Contro il decreto hanno proposto opposizione, introducendo il presente giudizio, i garanti
, e , allegando di aver prestato Parte_3 Parte_1 Parte_2
garanzie fideiussorie in favore della Fisiosport Srl allorquando socie della società erano le stesse e (rispettivamente moglie e figlia di Parte_3 Parte_1 Parte_2
) e di aver successivamente ceduto le quote sociali in data 2.4.2021 ai nuovi soci
[...]
e che si sarebbero anche obbligati nei loro confronti, con Parte_5 Parte_6
separata scrittura privata, a liberarli dalle garanzie fideiussorie prestate, e lamentando il ritardo e l'inerzia della banca nella tutela del credito nei confronti della debitrice principale, che avrebbe contribuito ad aggravarlo.
I motivi su cui l'opposizione è fondata sono riassumibili come segue:
1. la banca sarebbe decaduta ex art. 1957 c.c. dal diritto di escutere le garanzie, avendo omesso di esercitare il proprio diritto nei confronti del debitore principale nei termini di legge;
2. le clausole derogatorie rispetto alla disciplina dettata dall'art. 1957 c.c., contenute nelle fideiussioni sottoscritte, sarebbero nulle (i) perché conformi allo schema A.B.I.
riconosciuto invalido perchè contrario alla normativa antitrust; (ii) perché vessatorie ed inserite nel regolamento contrattuale senza previa trattativa con i garanti consumatori;
pagina 2 di 14 3. le garanzie prestate si sarebbero estinte per fatto del creditore ex art. 1955 c.c., avendo la banca colpevolmente omesso di fornire ai fideiussori adeguata informazione circa l'andamento dei rapporti garantiti;
4. le garanzie sarebbero infine parzialmente invalide od inefficaci in ragione della contemporanea esistenza della garanzia prestata dal Controparte_2
in relazione al credito derivante dai mutui, e dunque alla somma di € 67.150,77.
[...]
Si è costituita contestando diffusamente ciascun motivo di opposizione e CP_1
chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con il favore delle spese.
Autorizzata la provvisoria esecuzione parziale del decreto opposto (ordinanza del
22.4.2023), sono stati assegnati alle parti i termini per memorie ex art. 183 co. 6 cpc e la causa, ritenuta superflua ulteriore istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 11.2.2025.
Nella prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc gli opponenti hanno ulteriormente allegato che il avrebbe liquidato, in pendenza del giudizio, gli importi Controparte_2
relativi ai crediti dalla banca azionati in via monitoria, “esercitando la conseguente surroga legale ex art. 1203 c.c. e art. 2, comma 4, del DM 20.06.2005”, dal che conseguirebbe “il venir meno della legittimazione attiva in capo alla convenuta opposta”, quantomeno “con riferimento ai crediti liquidati dal ”. Controparte_3
Le conclusioni precisate dagli opponenti sono le seguenti:
“Nel merito, in via principale: accertarsi e dichiararsi l'infondatezza della pretesa
creditoria formulata in sede monitoria dalla Parte_4
nei confronti dei NO ,
[...] Parte_2 [...]
e , per le ragioni meglio esposte nell'atto di citazione in Parte_3 Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo e nella narrativa del presente atto, e, per l'effetto,
pagina 3 di 14 dichiararsi la nullità, l'inefficacia, e/o annullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo
opposto n.758/2022 ING. (n.1842/2022 R.G.) emesso dal Tribunale di Rovigo – Giudice
Dott. Pier Francesco Bazzega - in data 26/09/2022, depositato in data 27/09/2022 e
notificato in data 05.10.2022.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta fondata, anche solo in
parte, la pretesa azionata in sede monitoria dalla Parte_4
nei confronti dei NO ,
[...] Parte_2 [...]
e , in accoglimento delle eccezioni formulate nella narrativa del Parte_3 Parte_1
presente atto, dichiararsi la nullità e l'inefficacia, e/o annullarsi e/o revocarsi il decreto
ingiuntivo opposto e determinarsi il credito complessivo vantabile dalla Convenuta
opposta nei confronti degli Attori opponenti, nella inferiore somma di euro 24.602,21=, o
nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia.
In ogni caso: spese e compensi di causa interamente rifusi”.
***
L'opposizione è infondata e va rigettata.
I crediti azionati in monitorio sono relativi ai seguenti tre rapporti intrattenuti con CP_1
dalla debitrice principale Fisiosport s.r.l.:
[...]
i. contratto di conto corrente n. 19/000002365 e relativo contratto di apertura di credito di originali € 10.000,00 valido sino a revoca, con collegato servizio di affidamento e sconto anticipi SBF n. 80619, portante un saldo passivo, alla data della dichiarazione ex art. 50 t.u.b., pari ad € 11.772,04, oltre interessi (docc. da 2 a 7 allegati al ricorso monitorio);
ii. contratto di mutuo chirografario n. 00001019346 di originali € 50.000,00 del 2.8.2019,
portante un saldo passivo, alla data della dichiarazione ex art. 50 t.u.b., pari ad €
41.726,73, oltre interessi (docc. 8 e 9 allegati al ricorso monitorio);
pagina 4 di 14 iii. contratto di mutuo chirografario n. 00001021112 di originali € 25.000,00 del 1.6.2020,
portante un saldo passivo, alla data della dichiarazione ex art. 50 t.u.b., pari ad €
25.424,04 oltre interessi (docc. 10 e 11 allegati al ricorso monitorio).
A garanzia dei predetti rapporti sono state stipulate dagli odierni opponenti le seguenti garanzie:
a) contratti di fideiussione specifica, tutti contrassegnati dal codice garanzia n.
01269350/004 del 19.7.2019, fino all'importo di € 75.000,00, a garanzia del contratto di mutuo chirografario n. 00001019346 di originali € 50.000,00 (docc. da 12 a 14
allegati al ricorso monitorio);
b) contratti di fideiussione omnibus, tutti contrassegnati dal codice garanzia n.
01269350/006 del 22.10.2019, fino all'importo massimo di € 30.000,00 (docc. da 15 a
17 allegati al ricorso monitorio);
c) contratti di fideiussione specifica, tutti contrassegnati dal codice garanzia n.
01269350/008 del 18.5.2020, fino all'importo di € 37.500,00, a garanzia del contratto di mutuo chirografario n. 00001021112 di originali € 25.000,00 (doc. 18 a 20 allegati al ricorso monitorio).
I motivi di opposizione possono essere affrontati in ordine logico, e decisi ciascuno facendo applicazione del noto criterio della c.d. ragione più liquida, “desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., [secondo cui] la causa può essere decisa sulla base della questione
ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia
necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia
processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica
delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza
logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni
da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (tra le molte, Cass. Ordinanza n. 363 del pagina 5 di 14 09/01/2019).
1.
Preliminarmente, data per pacifica (in quanto ammessa dalla convenuta opposta) la circostanza dell'intervenuto pagamento, in corso di giudizio, da parte del garante ex lege
delle somme garantite (e cioè di quelle derivanti dai Controparte_2
due contratti di mutuo chirografario suddetti), va escluso che da ciò consegua la perdita della “legittimazione attiva” in capo alla parte convenuta opposta, come eccepito dagli opponenti nella loro memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc.
Infatti, a norma dell'art. 2 comma 4 del d.m. 20.6.2005 (Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese - GU
Serie Generale n.152 del 02-07-2005), “In caso di inadempimento delle piccole e medie
imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul per gli importi da esso CP_2
garantiti, anziché' continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203
del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il acquisisce il diritto a rivalersi sulle CP_2
piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate”.
La Suprema Corte, ancorchè con una pronuncia nella quale ha escluso che la surrogazione nella posizione creditoria da parte del comportasse la perdita del privilegio CP_2
spettantegli in forza dell'art. 9 co. 5 del d.lgs. 123/1998, ha stabilito che l'art. 2 comma 4 del d.m. 20.6.2005 rappresenta “una norma di rango secondario e di tratto meramente
attuativo. In quanto tale, si tratta di disposizione priva della stessa capacità di produrre
degli interventi di taglio innovativo e che, piuttosto, va interpretata e ricostruita alla luce,
e in sintonia, con la normativa primaria che viene a completare”, precisando “d'altra parte” che “questa disposizione, se richiama la norma elencativa delle ipotesi di surroga
legale, qualifica la posizione del garante, che ha pagato, in termini di semplice «rivalsa»
(ovvero di «regresso», si può anche dire). Così facendo generico riferimento alla posizione
pagina 6 di 14 del garante che ha pagato: e che, in quanto tale, ha comunque diritto di recuperare dal
debitore finale quanto per lui pagato (posto appunto che è su quest'ultimo - non già sul
garante solvens - che non può non ricadere il depauperamento patrimoniale conseguente
alla rilevata sussistenza di un «debito»)” (Cass. 31.5.2019 n. 14915).
Ciò significa che il Fondo di garanzia per le PMI che intervenga a sostegno dell'impresa debitrice insolvente si surroga nella posizione del creditore a norma dell'art. 1203 c.c.
(“che in questa prospettiva può anche completarsi con l'indicazione del n. 3 della disposizione”: cfr. Cass. 14915/2019 cit.).
Se un tanto è vero, allora va ricordato che, secondo il prevalente orientamento dottrinale e secondo la giurisprudenza, la surrogazione nel credito “non comporta l'estinzione del
debito originario, ma la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, con la
sostituzione di un terzo all'originario creditore e senza incidenza sull'aspetto oggettivo del
rapporto” (Cass. n. 4808 del 20/09/1984; Cass. S.U. n. 5246 del 28/05/1994), realizzando cioè una successione nel lato attivo dell'identico rapporto obbligatorio.
La successione a titolo particolare nel diritto controverso, sotto il profilo processuale, va ricondotta alla fondamentale disposizione di cui all'art. 111 cpc, secondo il quale il processo prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare, che, dal canto suo, “può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono,
l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”.
In assenza di intervento o chiamata nel processo da parte del Fondo garante, è dunque corretto che il giudizio sia proseguito da e nei confronti dell'originario creditore, odierno convenuto opposto.
2.
L'ultimo, ma logicamente preliminare, motivo di opposizione, con il quale si sostiene che pagina 7 di 14 le garanzie prestate dagli odierni opponenti sarebbero invalide od inefficaci in ragione della contemporanea esistenza della garanzia prestata dal Controparte_2
, quantomeno in relazione al credito derivante dai mutui, è infondato.
[...]
Il motivo, ancorchè in termini non espliciti, si fonda su una specifica lettura dell'art. 4.4.
dell'Allegato 1 Sez. II al Regolamento Ministeriale delle attività produttive adottato con
D.M. 23/09/2005, il quale dispone che “
4.4. Sulla quota di finanziamento garantita dal
non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla CP_2
parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative,
bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate
nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla
garanzia del Fondo”.
Ora, la disposizione impone, all'evidenza, un limite all'autonomia negoziale delle parti,
impendendo il rilascio, a certe condizioni, di garanzie ulteriori rispetto a quella prestata pubblicamente dal . Come tale, appare necessario dare alla norma Controparte_2
secondaria una interpretazione rigorosa, anzitutto fondata sulla littera della stessa, che limita il divieto alle sole garanzie “reali, assicurative, bancarie”.
In materia si è espresso l'Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Palermo, 3.5.2022,
decisione n. 6880, reperibile in www.arbitrobancariofinanziario.it), escludendo l'esistenza di limiti alla sottoscrizione di garanzie personali nell'attuale contesto normativo delle disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI, ed affermando che: “tali
disposizioni prevedono chiaramente (nella parte II - modalità d'intervento del fondo e
requisiti di ammissibilità. c.4 altre garanzie sulle operazioni finanziarie, al punto 1) che
sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire
ulteriori garanzie di tipo personale. Poiché dunque la norma di riferimento è inequivoca
nel consentire l'acquisizione di ulteriori garanzie di tipo personale, il Collegio respinge il
pagina 8 di 14 ricorso”.
La lettura dell'ABF è condivisibile, per le ragioni che correttamente ha allegato la parte convenuta opposta. Infatti, il riferimento contenuto nella norma regolamentare alla
“garanzia bancaria”, non può che logicamente ricondursi alle forme negoziali di garanzia
“prestate” da una banca, quale garante, e non alle garanzie prestate (da terzi) “in favore” di una banca, esattamente come il riferimento, pure contenuto nella norma, alla “garanzia assicurativa” non può che ricondursi alle garanzie prestate da una compagnia di assicurazione (e non in favore di questa), pena l'illogicità della norma.
Nel caso di specie non si verte in materia di fideiussione bancaria, bensì di garanzie fideiussorie prestate da persone fisiche (gli odierni opponenti) in favore della banca convenuta opposta, e come tali devono intendersi liberamente acquisibili dalla banca garantita anche nell'ipotesi in cui quest'ultima risulti garantita dal Fondo ex lege.
3.
Il primo motivo di opposizione, con il quale si eccepisce la decadenza della banca ex art. 1957 c.c. dal diritto di escutere le garanzie, è infondato.
In materia, si condivide l'orientamento della Corte di Appello distrettuale, che ha precisato, in caso analogo, che “L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore l'onere di
proporre le sue istanze contro il debitore entro il termine ivi previsto, a pena di decadenza
dal suo diritto verso il fideiussore, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite
iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la
posizione del garante non resti indefinitamente sospesa.
Ne deriva che il termine “istanza”, nella tradizionale esegesi della norma, si riferisce a
tutti i diversi mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di
esecuzione, che possono ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento,
indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato” (tra le
pagina 9 di 14 tante, Cass. civ. Sez. III, 18.05.2001, n. 6823); resta, invece, escluso che, in quello stesso
termine, possa rientrare un semplice atto stragiudiziale, o una denuncia presentata in sede
penale, o un ricorso per accertamento tecnico preventivo.
Al riguardo, va premesso che il termine di sei mesi è iniziato a decorrere dalla data della
risoluzione dei rapporti e pertanto per l'apertura di credito dalla data del ricevimento
della raccomandata del 28.10.2019 con la quale la ha comunicato la revoca del credito,
da individuarsi nella data della compiuta giacenza del plico presso l'ufficio postale in data
08.11.2019 (cfr. doc. 19 e doc. 36 fascicolo di I grado , e, in ordine al mutuo, dalla data
del ricevimento della raccomandata 23.12.2019 con avviso di deposito del 24.12.2019,
perfezionatosi per compiuta giacenza del plico il 3/01/2020 (cfr. docc. 20 e doc. 37
fascicolo di I grado). Non è, invece, fondato l'assunto dell'appellato che il termine debba farsi decorrere per il mutuo dalla data dell'inadempimento, poiché nel contratto di mutuo,
nel quale l'obbligazione è unica e la divisione in rate costituisce solo una modalità per
agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una
serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della
scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 cod.
civ. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di
esse (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2301 del 6/02/2004 Rv. 569940 – 01 e successive conformi).
Anche per l'apertura di credito il termine non può che decorrere dalla relativa revoca”
(CdA Venezia, n. 358/2024 del 20/02/2024, reperibile nella “banca dati di merito” del
Ministero della giustizia, all'indirizzo www.bdp.giustizia.it).
La Corte ha, cioè, ribadito il principio per il quale l'obbligazione nascente dal mutuo, pur se rateizzata, è unica e si considera scaduta solo allo spirare del termine previsto per l'ultima rata (Cass. n. 2301/2004; Cass. 17798/2011; Cass. 4232/2023, in materia di prescrizione), ed analogo principio deve ritenersi applicabile anche al contratto di apertura pagina 10 di 14 di credito in conto corrente concessa, come nel caso di specie, “a revoca”, e quindi a tempo indeterminato: poiché la scadenza dell'obbligazione si determina unicamente con la revoca, è da tale momento che il credito della banca diviene esigibile, ed è quindi solo da tale data che inizia a decorrere il termine di cui all'art. 1957 c.c. (in argomento, cfr. Cass.
n. 5720 del 23/03/2004, che ha ribadito il principio per cui “posto che il diritto del
creditore nei confronti del fideiussore non sorge per effetto della mera stipulazione del
contratto di garanzia, ma solo alla scadenza dell'obbligazione garantita, il termine di
prescrizione del diritto della banca di avvalersi della garanzia fideiussoria prestata per
l'apertura di credito in conto corrente deve essere calcolato con decorrenza non dalla data
di costituzione della garanzia, ma dalla data in cui il debito garantito è divenuto esigibile
per effetto del recesso della banca dall'apertura di credito e, comunque, della chiusura del
conto corrente”).
Ebbene, nel caso di specie la banca ha invero sollecitato la regolarizzazione della posizione debitoria prima della risoluzione del contratto con raccomandate del 18.06.2021 e del
16.11.2021 (docc. 6, 7, 9 di parte opponente), ma ha poi comunicato prima ai garanti (il
29.3.2022), e poi al debitore principale (il 3.4.2022) l'intervenuta risoluzione delle linee di credito con decadenza dal beneficio del termine (docc. 21, 22, 23 allegati al ricorso monitorio), ed è pertanto in tale ultima data del 29.3.2022 che va individuato il dies a quo
del termine semestrale di cui all'art. 1957 cc.
Poiché il ricorso monitorio è stato depositato il 20.9.2022, il termine semestrale è stato rispettato.
3.
Il rigetto del primo motivo di opposizione, siccome infondato nel merito, priva gli opponenti di interesse giuridico sufficiente a proporre il secondo motivo, con cui è eccepita l'invalidità delle clausole derogatorie rispetto alla disciplina dettata dall'art. 1957 c.c.,
pagina 11 di 14 contenute nelle fideiussioni sottoscritte, per contrarietà alla normativa antitrust e perché
vessatorie ed inserite nel regolamento contrattuale senza previa trattativa con i garanti consumatori: si tratta, invero, di ipotesi di invalidità che – quand'anche astrattamente ipotizzabili - colpirebbero le sole clausole derogatorie dell'art. 1957 c.c., e non il residuo regolamento negoziale delle fideiussioni sottoscritte, e dunque clausole irrilevanti nel caso di specie, in cui si è al contrario accertato il rispetto del termine semestrale da parte della banca convenuta opposta.
4.
Rimane da considerare l'eccezione di estinzione delle garanzie per fatto del creditore ex art. 1955 cc, poiché la banca avrebbe colpevolmente omesso di fornire ai fideiussori adeguata informazione circa l'andamento dei rapporti garantiti.
Il motivo è infondato, perché dalla documentazione prodotta da entrambe le parti si desume invece che la banca ha tempestivamente informato i garanti fideiussori dell'andamento irregolare dei rapporti sin dalla sua prima manifestazione.
Con lettera del 18.6.2021 (doc. 6 di parte opponente), la banca ha notiziato anche i fideiussori in relazione a tutti i rapporti pendenti, come si desume dall'oggetto estratto di tale comunicazione che di seguito si riporta e lo stesso ha fatto anche allo scadere dell'anno 2021 (docc. 27, 28, 29 di parte convenuta opposta), prima della risoluzione comunicata il successivo 29.3.2022. Medio tempore, in data 5.10.2021, sono gli stessi odierni opponenti ad intimare alla debitrice principale pagina 12 di 14 l'adempimento delle sue obbligazioni, confessando di essere al corrente dell'irregolare andamento dei rapporti e di aver perciò ricevuto sollecito da parte dell'istituto di credito
(doc. 8 opponenti).
La Suprema Corte ha in ogni caso chiarito che “il fatto del creditore, rilevante ai sensi
dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera
inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o
nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal
quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi
nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.),
e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive
del patrimonio del debitore” (Cass. 19/02/2020, n. 4175), e che “il fatto del creditore,
rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c., non comporta l'automatica liberazione del fideiussore,
essendo, a tal fine, necessaria la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico,
non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di
regresso e non nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità
satisfattive del patrimonio del debitore” (Cass. 13/03/2024).
Gli opponenti non hanno allegato né provato il “pregiudizio giuridico, non economico” che sia loro derivato dalla mera, asserita inazione della banca convenuta opposta, essendosi limitati ad affermare che “tale omissione, ha impedito agli odierni Attori opponenti di
valutare l'opportunità e/o la convenienza di pagare a tempo debito e si surrogarsi nelle
ragioni creditorie della banca nei confronti della Fisiosport srl, quando la stessa risultava
essere ancora operativa e solvibile” (citazione in opposizione, pag. 10), il che comporta il rigetto dell'opposizione proposta anche in parte qua.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano applicando i valori medi del DM 55/2014,
ridotta la fase istruttoria solo documentale.
pagina 13 di 14
p.q.m.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'opposizione proposta da , e Parte_3 Parte_1 Parte_2
contro il decreto ingiuntivo n. 758/2022 (RG 1842/2022) emesso dal
[...]
Tribunale di Rovigo in data 27.9.2022, che dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 cpc;
2. condanna gli opponenti , e in Parte_3 Parte_1 Parte_2
solido tra loro a rifondere alla convenuta opposta Parte_4
le spese di lite, che liquida in € 11.268,00 per
[...]
compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Rovigo, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 14 di 14