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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/06/2025, n. 3107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3107 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6693/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Alice Zorzi Presidente
dott. Tobia Aceto Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 6693 del ruolo generale dell'anno 2023 su ricorso presentato da:
(c.f. ), con l'avv. Vallini Parte_1 C.F._1
Vaccari, ricorrente contro
, con l'avvocatura dello Stato, Controparte_1
resistente avente ad oggetto: impugnazione diniego permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs.
150/2011
e trattenuta in decisione all'udienza del 22.5.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: in via principale: previ gli accertamenti richiesti, riconoscere il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali ex art. 19 comma 1.1 TUI, sussistendone i requisiti e, per l'effetto, ordinare al Questore di rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno speciale, sussistendone i presupposti;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio;
1 per l'amministrazione resistente: rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente impugna il provvedimento Cat. NumeroDiCartaIdentita_1 dell'11.4.2023 del Questore di Verona notificato il 13.4.2023, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sulla base di un parere negativo reso in data 21.3.2023 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di CP_1
La Commissione Territoriale ha motivato il parere negativo in ragione dell'assenza un processo di integrazione sociale, in quanto la documentazione lavorativa prodotta (due contratti di lavoro a tempo indeterminato) sarebbe stata insufficiente a ritenere effettiva l'occupazione, in ragione delle dimissioni dal primo rapporto di lavoro e dell'assenza di riscontri documentali al secondo rapporto di lavoro.
Il ricorrente la mancata comunicazione del preavviso di rigetto (art. 10-bis l. 241/1990) nonché
l'erronea valutazione dei presupposti di fatto del titolo di soggiorno richiesto, con riferimento alla vicenda personale del ricorrente e alla condizione del suo Paese d'origine.
Con decreto dd. 12.6.2023 il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
Il ricorrente ha depositato la seguente documentazione relativa alla sua condizione di vita nel territorio dello Stato:
- visura camerale relativa all'impresa individuale del ricorrente con sede in Nogarole Rocca
(data inizio attività 1.7.2022; oggetto dell'attività, coltivazione ortaggi) estratta il 25.7.2022;
- certificazione unica dei redditi percepiti da una società avente sede in Villafranca di Verona nell'anno 2022 relativamente a un contratto di lavoro a tempo indeterminato con efficacia a partire dal 1.10.2020 (euro 4.900 circa);
- certificazione unica dei redditi percepiti da una società avente sede in Sommacampagna nell'anno 2022 relativamente a un contratto di lavoro a tempo determinato con efficacia nel maggio 2022 (euro 380 circa);
- contratto di affitto agrario stipulato il 7.7.2022 relativamente a un fondo sito in provincia di e relativa registrazione presso l'Agenzia delle entrate;
CP_1
- certificato del casellario giudiziale estratto il 23.6.2022 con risultato: nulla;
- visura aggiornata dell'impresa individuale (10.1.2024), nella quale si legge che l'oggetto dell'impresa è mutato nel dicembre 2023 in servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere;
- un documento (privo di sottoscrizioni) intitolato: bilancio 2023;
2 - dichiarazione dei redditi prodotti nel 2023 (euro 18.000 circa);
- dichiarazione dei redditi prodotti nel 2023 (euro 18.000 circa);
- ulteriore dichiarazione dei redditi prodotti nel 2023 (euro 23.000 circa);
- certificazione unica dei redditi percepiti nel 2020 per lavoro a tempo determinato e indeterminato da una società sita in Sommacampagna;
- sei copie di fatture emesse per canoni di locazione sostenuti dal ricorrente nei mesi da aprile a settembre 2024;
- modello F24 relativo al pagamento dell'IVA e dei contributi all'INAIL dd. 27.11.2024 e dd.
5.12.2024.
*
2. Il ricorrente ha presentato la domanda di protezione di protezione internazionale in data
21.7.2022; il presente giudizio è stato incardinato con ricorso depositato il 12.5.2023.
Nelle more della pendenza dell'intera procedura è entrato in vigore il d.l. 20/2023, che ha nuovamente introdotto modifiche alla disposizione da ultimo citata.
In forza delle disposizioni sulla disciplina del diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. 20/2023) deve ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina della cd. protezione speciale contenuta nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998, nella versione derivante dalle modifiche introdotte dal d.l.
130/2020 mentre sono influenti nel caso di specie le modifiche introdotte dall'ultima novella.
Tale disposizione, unitamente al successivo comma 1.2. del medesimo articolo, stabilisce che lo straniero abbia diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale quando, per quanto di interesse nella presente sede, sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, da valutarsi avendo considerazione della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese
d'origine.
La valutazione circa l'esigenza di tutela della vita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui il ricorrente verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998; tale valutazione di integrazione riguardo la tutela della vita privata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando nell'intero gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione (Cass., sez. I, 31.3.2023, n. 9080).
3 Inoltre, va ricordato che alla stregua degli indirizzi giurisprudenziali applicabili al caso di specie, la mera integrazione lavorativa è sufficiente a determinare l'accoglimento della domanda in quanto: la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto
(cfr. Cass., sez. VI, 29.3.2022 n. 10130); l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (Cass., sez. III, 2.10.2020 n. 21240).
Il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un solido percorso di integrazione lavorativa a partire dal 2016.
Come si evince dalla documentazione dimessa dall'amministrazione resistente (estratto conto integrativo – doc. 7 fasc. resistente), il ricorrente si è impiegato con sostanziale continuità CP_2
in forza di plurimi contratti di lavoro dal 2016 al 2022. Due di questi contratti di lavoro erano a tempo indeterminato (dichiarazioni unilav doc. 8 e 9 fasc. resistente). Al riguardo nessuna rilevanza ha il fatto che almeno uno dei due rapporti si sia concluso per le dimissioni del ricorrente, trattandosi di esercizio di un diritto del lavoratore.
Va peraltro osservato che, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, la dichiarazione unilav è documento sufficiente a documentare il rapporto di lavoro. La dichiarazione unilav è documento decisivo, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, in quanto contiene la comunicazione di informazioni inerenti all'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici (Cass., sez. I, 12.11.2024 n. 29159). L'invio di tali dichiarazioni costituisce sufficiente garanzia di effettività del rapporto cui i dati dichiarati si riferiscono, rendendo pertanto irrilevante la mancata produzione delle buste paga attestanti la corresponsione della retribuzione, anche in considerazione del fatto che la stipulazione del contratto è elemento di per sé sufficiente a dimostrare l'effettività del rapporto di lavoro, e quindi l'integrazione lavorativa del ricorrente, indipendentemente dalla produzione delle buste paga o di altri documenti idonei a comprovare la reale esecuzione del contratto (Cass., sez. I,
5.8.2024 n. 21956).
Quanto alle sue successive vicende lavorative, il ricorrente ha provato di aver avviato un'impresa individuale (partita IVA: nell'anno 2022. P.IVA_1
L'avvio può ritenersi effettivo come si desume dalle visure camerali dimesse, l'ultima delle quali riporta quale oggetto dell'impresa l'attività di barbiere e parrucchiere, nonché dalle dichiarazioni dei redditi prodotti nell'anno 2023 per la medesima attività, con ricavi positivi e infine dalla circostanza che il ricorrente nel dicembre 2024 ha sostenuto pagamenti di tributi, che si può ritenere riferibili all'attività di impresa (trattasi di imposta sul valore aggiunto).
4 La documentazione prodotta è idonea per poter formulare un giudizio positivo di integrazione sociale e lavorativa sul territorio nazionale stanti il lungo tempo di permanenza sul territorio nazionale (dal 2016); il radicamento lavorativo da tempo risalente e fino a epoca recente;
la disponibilità di risorse economiche.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi effettivamente sussistente che un rimpatrio si tradurrebbe in una significativa ed effettiva compromissione del diritto al rispetto della vita privata del ricorrente.
*
3. Sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite in ragione del fatto che l'accoglimento della domanda è derivato anche dall'accertamento di circostanze sopravvenute rispetto alla proposizione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso accerta il diritto di (c.f. Parte_1
) al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
C.F._1
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Alice Zorzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Alice Zorzi Presidente
dott. Tobia Aceto Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 6693 del ruolo generale dell'anno 2023 su ricorso presentato da:
(c.f. ), con l'avv. Vallini Parte_1 C.F._1
Vaccari, ricorrente contro
, con l'avvocatura dello Stato, Controparte_1
resistente avente ad oggetto: impugnazione diniego permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs.
150/2011
e trattenuta in decisione all'udienza del 22.5.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: in via principale: previ gli accertamenti richiesti, riconoscere il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali ex art. 19 comma 1.1 TUI, sussistendone i requisiti e, per l'effetto, ordinare al Questore di rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno speciale, sussistendone i presupposti;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio;
1 per l'amministrazione resistente: rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente impugna il provvedimento Cat. NumeroDiCartaIdentita_1 dell'11.4.2023 del Questore di Verona notificato il 13.4.2023, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sulla base di un parere negativo reso in data 21.3.2023 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di CP_1
La Commissione Territoriale ha motivato il parere negativo in ragione dell'assenza un processo di integrazione sociale, in quanto la documentazione lavorativa prodotta (due contratti di lavoro a tempo indeterminato) sarebbe stata insufficiente a ritenere effettiva l'occupazione, in ragione delle dimissioni dal primo rapporto di lavoro e dell'assenza di riscontri documentali al secondo rapporto di lavoro.
Il ricorrente la mancata comunicazione del preavviso di rigetto (art. 10-bis l. 241/1990) nonché
l'erronea valutazione dei presupposti di fatto del titolo di soggiorno richiesto, con riferimento alla vicenda personale del ricorrente e alla condizione del suo Paese d'origine.
Con decreto dd. 12.6.2023 il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
Il ricorrente ha depositato la seguente documentazione relativa alla sua condizione di vita nel territorio dello Stato:
- visura camerale relativa all'impresa individuale del ricorrente con sede in Nogarole Rocca
(data inizio attività 1.7.2022; oggetto dell'attività, coltivazione ortaggi) estratta il 25.7.2022;
- certificazione unica dei redditi percepiti da una società avente sede in Villafranca di Verona nell'anno 2022 relativamente a un contratto di lavoro a tempo indeterminato con efficacia a partire dal 1.10.2020 (euro 4.900 circa);
- certificazione unica dei redditi percepiti da una società avente sede in Sommacampagna nell'anno 2022 relativamente a un contratto di lavoro a tempo determinato con efficacia nel maggio 2022 (euro 380 circa);
- contratto di affitto agrario stipulato il 7.7.2022 relativamente a un fondo sito in provincia di e relativa registrazione presso l'Agenzia delle entrate;
CP_1
- certificato del casellario giudiziale estratto il 23.6.2022 con risultato: nulla;
- visura aggiornata dell'impresa individuale (10.1.2024), nella quale si legge che l'oggetto dell'impresa è mutato nel dicembre 2023 in servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere;
- un documento (privo di sottoscrizioni) intitolato: bilancio 2023;
2 - dichiarazione dei redditi prodotti nel 2023 (euro 18.000 circa);
- dichiarazione dei redditi prodotti nel 2023 (euro 18.000 circa);
- ulteriore dichiarazione dei redditi prodotti nel 2023 (euro 23.000 circa);
- certificazione unica dei redditi percepiti nel 2020 per lavoro a tempo determinato e indeterminato da una società sita in Sommacampagna;
- sei copie di fatture emesse per canoni di locazione sostenuti dal ricorrente nei mesi da aprile a settembre 2024;
- modello F24 relativo al pagamento dell'IVA e dei contributi all'INAIL dd. 27.11.2024 e dd.
5.12.2024.
*
2. Il ricorrente ha presentato la domanda di protezione di protezione internazionale in data
21.7.2022; il presente giudizio è stato incardinato con ricorso depositato il 12.5.2023.
Nelle more della pendenza dell'intera procedura è entrato in vigore il d.l. 20/2023, che ha nuovamente introdotto modifiche alla disposizione da ultimo citata.
In forza delle disposizioni sulla disciplina del diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. 20/2023) deve ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina della cd. protezione speciale contenuta nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998, nella versione derivante dalle modifiche introdotte dal d.l.
130/2020 mentre sono influenti nel caso di specie le modifiche introdotte dall'ultima novella.
Tale disposizione, unitamente al successivo comma 1.2. del medesimo articolo, stabilisce che lo straniero abbia diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale quando, per quanto di interesse nella presente sede, sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, da valutarsi avendo considerazione della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese
d'origine.
La valutazione circa l'esigenza di tutela della vita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui il ricorrente verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998; tale valutazione di integrazione riguardo la tutela della vita privata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando nell'intero gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione (Cass., sez. I, 31.3.2023, n. 9080).
3 Inoltre, va ricordato che alla stregua degli indirizzi giurisprudenziali applicabili al caso di specie, la mera integrazione lavorativa è sufficiente a determinare l'accoglimento della domanda in quanto: la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto
(cfr. Cass., sez. VI, 29.3.2022 n. 10130); l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (Cass., sez. III, 2.10.2020 n. 21240).
Il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un solido percorso di integrazione lavorativa a partire dal 2016.
Come si evince dalla documentazione dimessa dall'amministrazione resistente (estratto conto integrativo – doc. 7 fasc. resistente), il ricorrente si è impiegato con sostanziale continuità CP_2
in forza di plurimi contratti di lavoro dal 2016 al 2022. Due di questi contratti di lavoro erano a tempo indeterminato (dichiarazioni unilav doc. 8 e 9 fasc. resistente). Al riguardo nessuna rilevanza ha il fatto che almeno uno dei due rapporti si sia concluso per le dimissioni del ricorrente, trattandosi di esercizio di un diritto del lavoratore.
Va peraltro osservato che, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, la dichiarazione unilav è documento sufficiente a documentare il rapporto di lavoro. La dichiarazione unilav è documento decisivo, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, in quanto contiene la comunicazione di informazioni inerenti all'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici (Cass., sez. I, 12.11.2024 n. 29159). L'invio di tali dichiarazioni costituisce sufficiente garanzia di effettività del rapporto cui i dati dichiarati si riferiscono, rendendo pertanto irrilevante la mancata produzione delle buste paga attestanti la corresponsione della retribuzione, anche in considerazione del fatto che la stipulazione del contratto è elemento di per sé sufficiente a dimostrare l'effettività del rapporto di lavoro, e quindi l'integrazione lavorativa del ricorrente, indipendentemente dalla produzione delle buste paga o di altri documenti idonei a comprovare la reale esecuzione del contratto (Cass., sez. I,
5.8.2024 n. 21956).
Quanto alle sue successive vicende lavorative, il ricorrente ha provato di aver avviato un'impresa individuale (partita IVA: nell'anno 2022. P.IVA_1
L'avvio può ritenersi effettivo come si desume dalle visure camerali dimesse, l'ultima delle quali riporta quale oggetto dell'impresa l'attività di barbiere e parrucchiere, nonché dalle dichiarazioni dei redditi prodotti nell'anno 2023 per la medesima attività, con ricavi positivi e infine dalla circostanza che il ricorrente nel dicembre 2024 ha sostenuto pagamenti di tributi, che si può ritenere riferibili all'attività di impresa (trattasi di imposta sul valore aggiunto).
4 La documentazione prodotta è idonea per poter formulare un giudizio positivo di integrazione sociale e lavorativa sul territorio nazionale stanti il lungo tempo di permanenza sul territorio nazionale (dal 2016); il radicamento lavorativo da tempo risalente e fino a epoca recente;
la disponibilità di risorse economiche.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi effettivamente sussistente che un rimpatrio si tradurrebbe in una significativa ed effettiva compromissione del diritto al rispetto della vita privata del ricorrente.
*
3. Sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite in ragione del fatto che l'accoglimento della domanda è derivato anche dall'accertamento di circostanze sopravvenute rispetto alla proposizione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso accerta il diritto di (c.f. Parte_1
) al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
C.F._1
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Alice Zorzi
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