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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 10/04/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 155/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 155/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. GIULIANA VALAGUSSA
e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Missaglia (LC) con il patrocinio dell'avv. SIMONA MARIA CRIPPA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1) Pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in 22.05.2004 presso il Comune di Nardò (LE) e trascritto al registro degli atti del predetto Comune al n. 6, parte II, serie B ufficio 1 anno 2004;
2) ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile di Nardò e di Missaglia o a quelli competenti di procedere all'annotazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed agli ulteriori incombenti di rito;
3) accogliere le condizioni appresso condivise dai ricorrenti, da considerarsi quanto alle statuizioni circa i figli quale piano genitoriale condiviso ex art. 473 – bis 12 ultimo comma c.c, e precisamente:
a) Regolazione rapporti economici tra le parti
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a richiedere qualsivoglia assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro. I Sig.ri e sono comproprietari in parti uguali dell'immobile, Parte_1 Parte_2 adibito a casa coniugale sito in Missaglia (Lc), per il cui acquisto è stato contratto mutuo con rogito
(N. 49426 di Repertorio e N. 10704 Raccolta) presso BNL, tutt'ora in corso n CF1595231 con rateo mensile di € 581.42 e scadente al prossimo 31/08/2030, il cui contratto veniva sottoscritto dal solo
Sig. I coniugi convengono che a partire dalla data di sottoscrizione del presente Parte_1 accordo, le rate di mutuo ancora in essere verranno pagate in via esclusiva dalla signora fino Pt_2 all'estinzione dello stesso.
Quale condizione essenziale del presente accordo ossia per la risoluzione della crisi coniugale i coniugi convengono quanto segue: il sig. si impegna irrevocabilmente a trasferire alla sig.ra Pt_1
la quale accetta, la sua quota di ½ (50%) indivisa della casa famigliare e relative Parte_2 aree/strutture di pertinenza, così distinta: al comune amministrativo di Missaglia, censuario di Lomaniga, con accesso da Via Cascina Novaglia
n. 16:
- appartamento al primo piano, composto da tre locali e servizi, cui si accede attraverso vano scala in proprietà dipartentesi dal piano terra, il tutto da distinguersi in N.C.E.U. di detto Comune in forza della denunzia di variazione registrata all'U.T.E. di Como in data 10 febbraio 2000 al n. A00613 di protocollo, come segue: Sez. LOM. Fog. 6, Mapp. 950sub 702 Via Cascina Novaglia n. SNC P. T-1
Cat A/2 CI. 1vani 4 RC. € 309,87graffato al mapp. 1408 sub. 703;
- deposito ai piani terra e primo da distinguersi in N.C.E.U. di detto Comune in forza della denunzia di accatastamento registrata all'U.T.E. di Como in data 14.12.1999 n. D01320 di protocollo come segue: Sez. Lom. Fg. 6 mapp. 525 sub. 702 Via Cascina Novaglia S .N.C.P. T- Cat. C/2 CI 2 mq 50
R.C. € 108,46”.
Coerenze in contorno ed in senso orario da nord:
-dell'appartamento proprietà di terzi, affaccio su via Novaglia, cortile comune di proprietà di terzi;
-del vano scala al piano terra: proprietà di terzi per tre lati e cortile comune;
-del deposito: cortile comune, proprietà di terzi per due lati, ancora cortile comune.
Salvo errori e come meglio in fatto.
Quanto in oggetto è pervenuto al signor al 50% nonché alla sig.ra Parte_1 Parte_2 al 50%, in forza di atto notarile di compravendita del 23.01.2003 a ministero Notaio Dott. Per_1
– registrato a Merate il 30.01.2003 al n. 116 serie 1/V – Repertorio 49426 – Raccolta n. 10704.
[...]
Quanto in oggetto viene ceduto nell'ambito dell'art.5 Legge 898/70 ed ai fini della precisa quantificazione dell'assegno divorzile una tantum in favore della Signora le parti dichiarano Pt_2 che la quota del 50% di proprietà del Signor hanno un valore, al netto del mutuo ipotecario, Pt_1 di €uro 45.000,00=, e viene ceduto ed acquisito a corpo e non a misura, nello stato giuridico e di fatto in cui si trova, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, accessioni e pertinenze, fissi ed infissi, servitù attive e passive. Il tutto così come compete alla parte venditrice in forza dei suoi titoli di proprietà e possesso.
La parte cessionaria, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni false o mendaci, in ottemperanza alla legge n. 47/1985 e successive modifiche e integrazioni, attesta che la costruzione di quanto in oggetto unitamente al fabbricato di cui è parte, è stata iniziata anteriormente al 1 settembre 1967; dichiara altresì che successivamente non sono state eseguite opere per le quali si sarebbe dovuto richiedere provvedimento autorizzativo, ad eccezione delle seguenti: concessione edilizia rilasciata dal Comune di Missaglia in data 05 agosto 1996 n. 75 di pratica – n.
7918 di protocollo;
concessione Edilizia in sanatoria in data 18 agosto 1997 – n. 95/87 di pratica – n. 7918 di protocollo;
-CILA in sanatoria registrata con pratica edilizia 151/2021 del 23.07.2021 n. 16111 di protocollo, relativa a “sanatoria per modifica tavolati interni”.
Ai sensi della legge 52/1985, parte promittente venditrice dichiara che i beni in oggetto risultano correttamente intestati in Catasto alla Parte promittente venditrice;
i dati di identificazione catastale sono quelli riferiti alla rappresentazione planimetrica depositata in Catasto;
i dati di identificazione catastale e la predetta rappresentazione planimetrica sono conformi allo stato di fatti dei beni in oggetto. In particolare non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sulla determinazione della rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova raffigurazione planimetrica sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Parte cessionaria dichiara inoltre che sul cespite esiste ipoteca volontaria a favore di Banca Nazionale del Lavoro, costituita a garanzia di mutuo con essa contratto con atto in data 30/06/2020 e che ha un residuo attuale di circa €uro 38.665,14.
Per il trasferimento de quo, le parti si impegnano a recarsi entro e non oltre 30 giorni dal deposito della sentenza di divorzio da parte del Tribunale di Lecco, innanzi al Notaio designato dalla sig.ra con costi di rogito notarile, annessi e connessi, a suo carico, e con benefici fiscali connessi Pt_2 all'art.19 della Legge n. 74/1987 e di quelli previsti comunque dalle leggi vigenti per le regolamentazioni patrimoniali tra coniugi divorziandi.
Ciò a condizione che la sig.ra precedentemente e/o contestualmente al trasferimento di cui Pt_2 sopra provveda a estinguere il mutuo, accollandosi interamente la parte residua e liberando così il sig.
Pt_1
In conseguenza della liberazione del sig. dal rapporto di mutuo ipotecario, il conto corrente Pt_1 bancario n. 000000003721 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro, agenzia Corso Martiri della
Liberazione 34, cointestato tra i coniugi e sul quale viene addebitata la rata del mutuo, verrà estinto
(o, a scelta della sig.ra rimarrà acceso solo a suo nome). Pt_2
Dalla data di sottoscrizione del trasferimento ut supra concordato, inoltre, è convenuto che spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, tasse, imposte ed utenze etc. saranno a carico esclusivo della sig.ra Pt_2
Detto immobile, resterà assegnato alla Sig.ra la quale lo abiterà insieme ai figli Parte_2 minori.
b) casa coniugale
La casa coniugale, assegnata alla sig.ra anche nell'interesse della prole, continuerà ad essere Pt_2 fruita dalla stessa anche in conseguenza del trasferimento di cui al precedente punto a).
c) affidamento e mantenimento dei figli minori - I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 Per_3 collocamento prevalente presso la madre;
- I genitori accudiranno e terranno rispettivamente con sé i figli e con le modalità Persona_2 Per_3 che seguono, cercando quanto più possibile di far sì che i minori trascorrano un tempo congruo con ciascun genitore e, salvi diversi accordi tra essi, salvo imprevisti i figli staranno con il padre a settimane alterne, dal sabato mattina fino al lunedì mattina, quando il padre li accompagnerà a scuola.
Tutte le settimane i minori trascorreranno altresì con il padre due giorni infrasettimanali e precisamente il martedì, quando il sig. li preleverà dalla casa materna alle 18,00, per Pt_1 riaccompagnarli a scuola la mattina del mercoledi ed il mercoledì, prelevandoli dalla casa materna alla fine de suo orario di lavoro, per riaccompagnarli a scuola il giovedì mattina.
- Durante le vacanze estive, i figli, e , trascorreranno con ciascun genitore almeno Persona_2 Per_3
15 giorni, non necessariamente consecutivi, da concordarsi tra i coniugi entro il 30 aprile di ogni anno.
- festività natalizie e pasquali secondo il principio dell'alternanza così che i minori possano trascorrere lo stesso tempo con l'uno o con l'altro genitore salvo diversi accordi tra i genitori;
- Il Sig. si impegna a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese alla Sig.ra a mezzo Pt_1 Pt_2 di bonifico bancario la somma di € 550,00, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli. Somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mensili straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori determinate e regolate, secondo il protocollo delle spese extra assegno, da questo Tribunale il 20.03.2018 che di seguito viene riportato
Le spese extra assegno, nell'interesse dei figli, dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno o in diversa misura, in proporzione al reddito, secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiore a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche, che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informativa (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto. - Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, babysitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto(compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative
e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati nel punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
d) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
- Ciascun genitore sosterrà in toto le spese delle eventuali vacanze che i figli trascorreranno con lo stesso salvo diversi accordi intervenuti tra le parti.
- L'assegno unico o altri benefici statali per i figli verranno percepiti dalla Sig.ra Pt_2
- Quanto alle detrazioni fiscali, ciascun coniuge ne usufruirà nella misura del 50%;
- I coniugi manterranno in essere il libretto postale presso Poste Italiane di Merate, sul quale vengono erogate le indennità di frequenza nell'interesse del minore , che dovranno essere Persona_2 destinate a future necessità del figlio.
- I coniugi si autorizzano a recarsi all'estero anche con i figli minori e si impegnano ad espletare, senza ritardo, le pratiche per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
- spese del presente procedimento vengono interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_2 Parte_1 concordatario il 22/05/2004 a NARDO' e dalla loro unione sono nati due figli: Persona_4 nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...], entrambi minorenni. Per_3
Con Decreto di Omologa del 27/02/2023 n. cronol. 1787/2023, pubblicato in pari data nell'ambito del procedimento di separazione consensuale rubricato al n. 2054/2022 R.G., il Tribunale di Lecco ha pronunciato la separazione personale dei Coniugi, alle condizioni stabilite consensualmente dalle parti indicate nel ricorso introduttivo e confermate mediante il deposito di note di trattazione scritta.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
31/01/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
NARDO' il 22/05/2004 tra e rascritto nei registri Parte_2 Parte_1 dello Stato Civile del Comune di Nardò, reg. atti di matrimonio, anno 2004, parte II, serie A, numero
19;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di NARDO' per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Lecco, 07/04/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 155/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. GIULIANA VALAGUSSA
e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Missaglia (LC) con il patrocinio dell'avv. SIMONA MARIA CRIPPA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1) Pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in 22.05.2004 presso il Comune di Nardò (LE) e trascritto al registro degli atti del predetto Comune al n. 6, parte II, serie B ufficio 1 anno 2004;
2) ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile di Nardò e di Missaglia o a quelli competenti di procedere all'annotazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed agli ulteriori incombenti di rito;
3) accogliere le condizioni appresso condivise dai ricorrenti, da considerarsi quanto alle statuizioni circa i figli quale piano genitoriale condiviso ex art. 473 – bis 12 ultimo comma c.c, e precisamente:
a) Regolazione rapporti economici tra le parti
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a richiedere qualsivoglia assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro. I Sig.ri e sono comproprietari in parti uguali dell'immobile, Parte_1 Parte_2 adibito a casa coniugale sito in Missaglia (Lc), per il cui acquisto è stato contratto mutuo con rogito
(N. 49426 di Repertorio e N. 10704 Raccolta) presso BNL, tutt'ora in corso n CF1595231 con rateo mensile di € 581.42 e scadente al prossimo 31/08/2030, il cui contratto veniva sottoscritto dal solo
Sig. I coniugi convengono che a partire dalla data di sottoscrizione del presente Parte_1 accordo, le rate di mutuo ancora in essere verranno pagate in via esclusiva dalla signora fino Pt_2 all'estinzione dello stesso.
Quale condizione essenziale del presente accordo ossia per la risoluzione della crisi coniugale i coniugi convengono quanto segue: il sig. si impegna irrevocabilmente a trasferire alla sig.ra Pt_1
la quale accetta, la sua quota di ½ (50%) indivisa della casa famigliare e relative Parte_2 aree/strutture di pertinenza, così distinta: al comune amministrativo di Missaglia, censuario di Lomaniga, con accesso da Via Cascina Novaglia
n. 16:
- appartamento al primo piano, composto da tre locali e servizi, cui si accede attraverso vano scala in proprietà dipartentesi dal piano terra, il tutto da distinguersi in N.C.E.U. di detto Comune in forza della denunzia di variazione registrata all'U.T.E. di Como in data 10 febbraio 2000 al n. A00613 di protocollo, come segue: Sez. LOM. Fog. 6, Mapp. 950sub 702 Via Cascina Novaglia n. SNC P. T-1
Cat A/2 CI. 1vani 4 RC. € 309,87graffato al mapp. 1408 sub. 703;
- deposito ai piani terra e primo da distinguersi in N.C.E.U. di detto Comune in forza della denunzia di accatastamento registrata all'U.T.E. di Como in data 14.12.1999 n. D01320 di protocollo come segue: Sez. Lom. Fg. 6 mapp. 525 sub. 702 Via Cascina Novaglia S .N.C.P. T- Cat. C/2 CI 2 mq 50
R.C. € 108,46”.
Coerenze in contorno ed in senso orario da nord:
-dell'appartamento proprietà di terzi, affaccio su via Novaglia, cortile comune di proprietà di terzi;
-del vano scala al piano terra: proprietà di terzi per tre lati e cortile comune;
-del deposito: cortile comune, proprietà di terzi per due lati, ancora cortile comune.
Salvo errori e come meglio in fatto.
Quanto in oggetto è pervenuto al signor al 50% nonché alla sig.ra Parte_1 Parte_2 al 50%, in forza di atto notarile di compravendita del 23.01.2003 a ministero Notaio Dott. Per_1
– registrato a Merate il 30.01.2003 al n. 116 serie 1/V – Repertorio 49426 – Raccolta n. 10704.
[...]
Quanto in oggetto viene ceduto nell'ambito dell'art.5 Legge 898/70 ed ai fini della precisa quantificazione dell'assegno divorzile una tantum in favore della Signora le parti dichiarano Pt_2 che la quota del 50% di proprietà del Signor hanno un valore, al netto del mutuo ipotecario, Pt_1 di €uro 45.000,00=, e viene ceduto ed acquisito a corpo e non a misura, nello stato giuridico e di fatto in cui si trova, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, accessioni e pertinenze, fissi ed infissi, servitù attive e passive. Il tutto così come compete alla parte venditrice in forza dei suoi titoli di proprietà e possesso.
La parte cessionaria, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni false o mendaci, in ottemperanza alla legge n. 47/1985 e successive modifiche e integrazioni, attesta che la costruzione di quanto in oggetto unitamente al fabbricato di cui è parte, è stata iniziata anteriormente al 1 settembre 1967; dichiara altresì che successivamente non sono state eseguite opere per le quali si sarebbe dovuto richiedere provvedimento autorizzativo, ad eccezione delle seguenti: concessione edilizia rilasciata dal Comune di Missaglia in data 05 agosto 1996 n. 75 di pratica – n.
7918 di protocollo;
concessione Edilizia in sanatoria in data 18 agosto 1997 – n. 95/87 di pratica – n. 7918 di protocollo;
-CILA in sanatoria registrata con pratica edilizia 151/2021 del 23.07.2021 n. 16111 di protocollo, relativa a “sanatoria per modifica tavolati interni”.
Ai sensi della legge 52/1985, parte promittente venditrice dichiara che i beni in oggetto risultano correttamente intestati in Catasto alla Parte promittente venditrice;
i dati di identificazione catastale sono quelli riferiti alla rappresentazione planimetrica depositata in Catasto;
i dati di identificazione catastale e la predetta rappresentazione planimetrica sono conformi allo stato di fatti dei beni in oggetto. In particolare non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sulla determinazione della rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova raffigurazione planimetrica sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Parte cessionaria dichiara inoltre che sul cespite esiste ipoteca volontaria a favore di Banca Nazionale del Lavoro, costituita a garanzia di mutuo con essa contratto con atto in data 30/06/2020 e che ha un residuo attuale di circa €uro 38.665,14.
Per il trasferimento de quo, le parti si impegnano a recarsi entro e non oltre 30 giorni dal deposito della sentenza di divorzio da parte del Tribunale di Lecco, innanzi al Notaio designato dalla sig.ra con costi di rogito notarile, annessi e connessi, a suo carico, e con benefici fiscali connessi Pt_2 all'art.19 della Legge n. 74/1987 e di quelli previsti comunque dalle leggi vigenti per le regolamentazioni patrimoniali tra coniugi divorziandi.
Ciò a condizione che la sig.ra precedentemente e/o contestualmente al trasferimento di cui Pt_2 sopra provveda a estinguere il mutuo, accollandosi interamente la parte residua e liberando così il sig.
Pt_1
In conseguenza della liberazione del sig. dal rapporto di mutuo ipotecario, il conto corrente Pt_1 bancario n. 000000003721 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro, agenzia Corso Martiri della
Liberazione 34, cointestato tra i coniugi e sul quale viene addebitata la rata del mutuo, verrà estinto
(o, a scelta della sig.ra rimarrà acceso solo a suo nome). Pt_2
Dalla data di sottoscrizione del trasferimento ut supra concordato, inoltre, è convenuto che spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, tasse, imposte ed utenze etc. saranno a carico esclusivo della sig.ra Pt_2
Detto immobile, resterà assegnato alla Sig.ra la quale lo abiterà insieme ai figli Parte_2 minori.
b) casa coniugale
La casa coniugale, assegnata alla sig.ra anche nell'interesse della prole, continuerà ad essere Pt_2 fruita dalla stessa anche in conseguenza del trasferimento di cui al precedente punto a).
c) affidamento e mantenimento dei figli minori - I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 Per_3 collocamento prevalente presso la madre;
- I genitori accudiranno e terranno rispettivamente con sé i figli e con le modalità Persona_2 Per_3 che seguono, cercando quanto più possibile di far sì che i minori trascorrano un tempo congruo con ciascun genitore e, salvi diversi accordi tra essi, salvo imprevisti i figli staranno con il padre a settimane alterne, dal sabato mattina fino al lunedì mattina, quando il padre li accompagnerà a scuola.
Tutte le settimane i minori trascorreranno altresì con il padre due giorni infrasettimanali e precisamente il martedì, quando il sig. li preleverà dalla casa materna alle 18,00, per Pt_1 riaccompagnarli a scuola la mattina del mercoledi ed il mercoledì, prelevandoli dalla casa materna alla fine de suo orario di lavoro, per riaccompagnarli a scuola il giovedì mattina.
- Durante le vacanze estive, i figli, e , trascorreranno con ciascun genitore almeno Persona_2 Per_3
15 giorni, non necessariamente consecutivi, da concordarsi tra i coniugi entro il 30 aprile di ogni anno.
- festività natalizie e pasquali secondo il principio dell'alternanza così che i minori possano trascorrere lo stesso tempo con l'uno o con l'altro genitore salvo diversi accordi tra i genitori;
- Il Sig. si impegna a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese alla Sig.ra a mezzo Pt_1 Pt_2 di bonifico bancario la somma di € 550,00, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli. Somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mensili straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori determinate e regolate, secondo il protocollo delle spese extra assegno, da questo Tribunale il 20.03.2018 che di seguito viene riportato
Le spese extra assegno, nell'interesse dei figli, dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno o in diversa misura, in proporzione al reddito, secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiore a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche, che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informativa (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto. - Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, babysitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto(compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative
e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati nel punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
d) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
- Ciascun genitore sosterrà in toto le spese delle eventuali vacanze che i figli trascorreranno con lo stesso salvo diversi accordi intervenuti tra le parti.
- L'assegno unico o altri benefici statali per i figli verranno percepiti dalla Sig.ra Pt_2
- Quanto alle detrazioni fiscali, ciascun coniuge ne usufruirà nella misura del 50%;
- I coniugi manterranno in essere il libretto postale presso Poste Italiane di Merate, sul quale vengono erogate le indennità di frequenza nell'interesse del minore , che dovranno essere Persona_2 destinate a future necessità del figlio.
- I coniugi si autorizzano a recarsi all'estero anche con i figli minori e si impegnano ad espletare, senza ritardo, le pratiche per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
- spese del presente procedimento vengono interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_2 Parte_1 concordatario il 22/05/2004 a NARDO' e dalla loro unione sono nati due figli: Persona_4 nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...], entrambi minorenni. Per_3
Con Decreto di Omologa del 27/02/2023 n. cronol. 1787/2023, pubblicato in pari data nell'ambito del procedimento di separazione consensuale rubricato al n. 2054/2022 R.G., il Tribunale di Lecco ha pronunciato la separazione personale dei Coniugi, alle condizioni stabilite consensualmente dalle parti indicate nel ricorso introduttivo e confermate mediante il deposito di note di trattazione scritta.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
31/01/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
NARDO' il 22/05/2004 tra e rascritto nei registri Parte_2 Parte_1 dello Stato Civile del Comune di Nardò, reg. atti di matrimonio, anno 2004, parte II, serie A, numero
19;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di NARDO' per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Lecco, 07/04/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada