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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/07/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere relatore
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 650/2022 R.G. promosso
DA
( ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura allegata al ricorso in appello, dall' Avv. Francesco Olivo, presso il cui studio, sito in Messina, v.
Camiciotti n. 71, è elettivamente domiciliata
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._1
procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata in data
24/4/2024, dall' Avv. Adriana Luminoso, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
Appellato
OGGETTO: appello - opposizione decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONE DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 712/2022, pubblicata il 30.6.2022, il Tribunale di Siracusa, in
1 funzione di giudice del lavoro, pronunciando sull'opposizione proposta dall
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 657/2019, avente ad Parte_1
oggetto il pagamento in favore di - dipendente della stessa Controparte_1 Pt_2
dall'1/2/1983 al 30/11/2018 con mansioni di operatore tecnico specializzato – autista di ambulanza di categoria BS - della somma di €. 10.879,17 a titolo di compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute, in parziale accoglimento del ricorso revocava il decreto opposto condannando l'opponente al pagamento della minor somma di €. 4.764,60, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun credito sino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice, premesso che l pur non disconoscendo la mancata fruizione Pt_2
di giorni di ferie da parte del dipendente, aveva tuttavia sostenuto che il mancato godimento del diritto maturato fosse da imputare al lavoratore, con conseguente divieto di monetizzazione delle ferie non godute, e che aveva altresì contestato la quantificazione del credito operata con l'opposta ingiunzione, preliminarmente richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di onere della prova in caso di inadempimento contrattuale (cfr. Cass. Sez. Unite, sen. N. 13533 del 2001), per la natura contrattuale del credito invocato dal lavoratore - avente origine dal rapporto di lavoro, pacifico e documentale, intercorso tra le parti -, osservava che costituiscono presupposto della monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego l'avvenuta cessazione dal servizio del dipendente e la mancata fruizione delle ferie per documentate esigenze di servizio, restando a carico del lavoratore l'onere di chiederne la fruizione e, in caso di rifiuto dell'amministrazione di appartenenza, di reagire immediatamente.
Deduceva altresì che l'istituto della monetizzazione delle ferie era stato sostanzialmente abolito o, quanto meno, fortemente ridimensionato per effetto dell'art. 5 co. 8 D.L. 95/2012, conv. con L. 135/2012 (ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 95/2016), secondo il quale le ferie, i riposi ed i permessi sono obbligatoriamente goduti come stabilito dai rispettivi ordinamenti, con conseguente divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, con
2 l'obiettivo di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie al fine di incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro.
Nel caso in esame, rilevava che con la domanda di collocamento Controparte_1
a riposo del 26.7.2018, pervenuta all'Azienda con prot. n. 25189 del 27/7/2018, aveva Parte chiesto all di fruire di 160 giorni di ferie residue, che a tale istanza l aveva Pt_2
risposto dopo tre mesi con nota prot. n. 7846/GRU del 25.10.2018, e che, con la spiegata opposizione, l'Azienda aveva allegato che il non aveva avanzato in CP_1
precedenza altra richiesta di ferie, affermando che, in caso di richiesta, non gli sarebbe stato negato di godere delle ferie per esigenze di servizio.
Osservava quindi che, all'epoca dell'istanza del 26/7/2018, l'originario ricorrente vantava 160 giorni di ferie residue, che tra la data dell'istanza e l'1/12/2018, data di collocamento in quiescenza, intercorrevano 127 giorni lavorativi, che pertanto il lavoratore era stato collocato a riposo con ancora 137 giorni di ferie non godute, essendogli stato consentito dalla parte datoriale di godere delle ferie accumulate solo dopo la nota prot. 7846/GRU del 25/10/2018.
In merito ai giorni di ferie residui (137 giorni), il Tribunale reputava che la mancata fruizione delle ferie fosse dipesa da comportamenti imputabili ad entrambe le parti, osservando che, se l aveva fatto trascorrere 90 giorni tra l'istanza di fruizione Pt_2
delle ferie residue e la determinazione sulla stessa, il aveva presentato l'istanza CP_1
quando non avrebbe potuto godere integralmente del monte ferie residuo.
Affermava altresì che la monetizzazione delle ferie residue doveva limitarsi al periodo direttamente riconducibile ad una non tempestiva risposta dell Pt_2
Pertanto, detraendo dal periodo di 90 gg., impiegato per dare risposta alla richiesta del lavoratore, un termine per provvedere sull'istanza di gg. 30, pari a quello previsto per i procedimenti amministrativi, riteneva conforme a diritto il riconoscimento all'opposto di una indennità sostitutiva per 60 giorni di ferie maturate e non godute, che determinava, in base alla retribuzione di una giornata lavorativa nella misura di €
79,41, desumibile dalle buste paga in atti, nella misura complessiva di € 4764,60.
3 Avverso la sentenza di primo grado interponeva appello l
[...]
con atto depositato il 25 luglio 2022, chiedendo, in riforma Parte_1
della sentenza impugnata, il rigetto delle domande formulate dal . In subordine, CP_1
in caso di riconoscimento della parziale responsabilità dell chiedeva di Pt_1
ridurre il risarcimento per i motivi e nella misura indicate al capo III.II e per l'importo ritenuto appropriato.
, costituitosi nel giudizio di appello, resisteva al gravame e ne Controparte_1
chiedeva il rigetto.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter, scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce l'insussistenza del credito vantato dall'appellato in ragione del divieto tassativo di monetizzazione delle ferie non godute, e la conseguente contraddittorietà della sentenza impugnata.
In proposito sostiene che, anche ammettendosi la sussistenza di ferie residue non godute al momento del congedo volontario, al non spetti alcun compenso CP_1
sostitutivo per il divieto di monetizzazione delle ferie previsto dall'art. 5 co. 8 D.L.
95/2012 - applicabile anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età – essendo possibile al lavoratore pianificare le proprie ferie e non avendo l'Azienda opposto atti formali di impedimento alla relativa fruizione.
Si duole che il primo giudice abbia ritenuto l'Amministrazione parzialmente responsabile del mancato godimento di una parte delle ferie residue maturate dall'appellato per un motivo – il presunto ritardo dell'amministrazione datoriale - non rientrante tra le ipotesi eccezionali in cui la monetizzazione è consentita, non considerando che l'Azienda si era anzi adoperata per garantire al lavoratore la fruizione delle ferie (rif. nota del 25/10/2018, prodotta sub 3 dell'all. 4 al ricorso in appello), e che il lavoratore aveva intenzionalmente fissato la data del collocamento in quiescenza all'1/12/2018, che non consentiva, rispetto alla data di comunicazione dell'istanza, il
4 pieno godimento delle ferie maturate e non fruite.
Osserva altresì che non vi è un obbligo specifico a suo carico di predisporre un piano ferie entro trenta giorni dal deposito dell'istanza, in quanto 1) i procedimenti amministrativi possono svolgersi in un tempo superiore a 30 giorni, e, che, in ogni caso, detto termine non è perentorio;
2) le tempistiche aziendali hanno reso necessario l'impiego di un termine maggiore di 30 giorni per esitare la richiesta di congedo volontario con contestuale fruizione delle ferie, al fine di predisporre una soluzione agli inconvenienti creatisi per via dei tempi ristretti imposti dal lavoratore, fermo restando che, ai sensi dell'art. 33 CCNL Comparto Sanità per il triennio 2016-2018 le ferie richieste dal lavoratore sono fruite “in periodi compatibili con le esigenze di servizio”.
Sostiene ancora che l'eventuale ritardo dell'Amministrazione nel dare risposta all'istanza del lavoratore non integri una delle ipotesi eccezionali – causa indipendente dalla volontà del lavoratore, comprovata esigenza di servizio che risulti da apposita documentazione ufficiale del datore di lavoro - per le quali è prevista la monetizzazione delle ferie non godute.
Richiama il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 76251 del 26 novembre 2020, secondo il quale la monetizzazione delle ferie è limitata alle sole ipotesi in cui le cause estintive del rapporto siano indipendenti dalla volontà del dipendente e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro.
1.1.Il motivo di appello è infondato.
Posto che nel caso di specie è incontestato che l'appellato alla data dell'istanza del
26/7/2018 aveva maturato n. 160 giorni di ferie non godute, la controversia verte sulla sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa applicabile per il riconoscimento all'appellato del diritto a percepire il chiesto trattamento economico sostitutivo in relazione alle ferie non fruite alla data del collocamento in quiescenza.
Il più recente approdo giurisprudenziale, successivo all'entrata in vigore dell'art. 5 co. 8 D.L. 6/7/2012 n. 95, conv. con mod. in L. 7/8/2012 n. 135 – secondo il quale “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
5 amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, ..., sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età
– offre una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea - con le tre sentenze della grande sezione del 6 novembre 2018 (in cause riunite C-569 e C-570/2016 STADT WUPPERTAL;
in causa
C-619/2016 ; in causa C- 684/2016 - Controparte_2 CP_3
in merito al diritto del lavoratore alle ferie retribuite e alla corrispondente indennità sostitutiva. In particolare la Suprema Corte, con recente sentenza Sez. L n. 21780 dell'8/7/2022 – che, per le parti d'interesse, si riporta ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c.
– si è così pronunciata:
“- L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza cit. punto 35);
- E' necessario assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitarli (sent. cit. punto 38);
- Sebbene il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'articolo 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo ad imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite, resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (sent. cit. punto 44);
- A tal fine, il datore di lavoro è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente
6 e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire
- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. cit., punto 45 e sentenza , punto 52); Controparte_2
- L'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro;
ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (sent. MAX PLANK, punto 46);
- Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (sent. , punto 47); CP_3
- Il diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite trova origine non già nell'articolo
7 della direttiva 2003/88 (e nell'articolo 7 della direttiva 93/104) ma in vari atti internazionali e riveste natura imperativa, in quanto principio essenziale del diritto sociale dell'Unione; tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali retribuite ed il diritto, intrinsecamente collegato al primo, ad una indennità finanziaria
7 per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro
(sent. MAX PLANCK, punto 72);
- L'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali della Unione
Europea, disponendo che ogni lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite riflette il principio essenziale del diritto sociale dell'Unione e riveste carattere allo stesso tempo imperativo e incondizionato (sentenza cit., punto 74);
- L 'articolo 31, paragrafo 2, della Carta comporta quindi, in particolare, la conseguenza― in relazione alle situazioni che rientrano nel campo di applicazione della medesima― che il giudice nazionale deve disapplicare (anche nei confronti dei datori di lavoro che hanno la qualità di privati) una normativa nazionale contrastante con il principio secondo cui il lavoratore non può essere privato di un diritto maturato alle ferie annuali retribuite allo scadere dell'anno di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale se detto lavoratore non è stato in condizione di fruire delle proprie ferie, o, correlativamente, essere privato del beneficio dell'indennità finanziaria sostitutiva al termine del rapporto di lavoro, in quanto diritto intrinsecamente collegato a detto diritto alle ferie annuali «retribuite». Ai sensi della medesima disposizione, non è neppure consentito ai datori di lavoro appellarsi all'esistenza di una normativa nazionale siffatta al fine di sottrarsi al pagamento di tale indennità finanziaria, pagamento al quale sono tenuti in forza del diritto fondamentale garantito dalla suddetta disposizione (punto 75 sent. cit.);
- Il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite implica, per sua stessa natura, un corrispondente obbligo in capo al datore di lavoro, ossia quello di concedere tali ferie retribuite o un'indennità per le ferie annuali retribuite non godute alla cessazione del rapporto di lavoro (punto 79, sent. cit).
23. Questa Corte (Cass. sez. lav. 2 luglio 2020 nr. 13613) si è già confrontata con i principi enunciati dal giudice dell'Unione ed ha affermato che nel pubblico impiego privatizzato, anche in caso di qualifica dirigenziale― (nella specie esaminata, si trattava di dirigente medico del SSN con incarico di direzione di struttura complessa)― il dipendente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute
8 alla cessazione del rapporto di lavoro, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite mediante un'adeguata informazione (nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo) nel contempo rendendolo edotto, in modo accurato ed in tempo utile, della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
24. Deve parimenti richiamarsi l'ordinanza di Cass. sez. lav. 5 maggio 2022 nr.
14268; ivi, nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti a termine della scuola, si è affermato che in nessun caso il docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
25. Si è aggiunto che siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, D.L. nr. 95/2012, in quanto esse costituiscono il presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie;
la Corte Costituzionale (sentenza Corte Cost. 06 maggio 2016, nr.95) ha già ritenuto che tale imputabilità è sottesa alla norma di legge.
26. In definitiva, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che : A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr.15652; C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie― se necessario formalmente― ; di averlo nel contempo avvisato― in modo
9 accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire― del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
1.2. Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, condiviso dal
Collegio, le censure proposte dall sono prive di pregio. Pt_2
In primo luogo, è del tutto irrilevante che il si sia posto in quiescenza per CP_1
raggiungimento dei limiti di “età contributiva” (v. istanza prot. n. 2986 del 30/7/2018), fissando la data del collocamento in quiescenza all'1/12/2018, posto che l'art. 5 co. 8
D.L. 95/2012 cit. prevede l'obbligatorietà della fruizione delle ferie “anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento
e raggiungimento del limite di età”, senza alcuna distinzione.
E' del pari irrilevante che l'appellato abbia presentato istanza di fruizione delle ferie solo in data 30/7/2018, e che non risultino in precedenza ulteriori istanze, incombendo in ogni caso sul datore di lavoro l'obbligo di invitare il lavoratore a godere delle ferie, avvisandolo, in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il prescritto periodo di riposo, delle conseguenze in caso di mancata fruizione, e predisponendo le misure organizzative necessarie a consentirgli di fruire delle ferie maturate.
Sotto tale profilo l se per un verso afferma che, ove il dipendente avesse Pt_2
presentato per tempo istanza di fruizione delle ferie, non gli sarebbe stato negato di goderne, per altro verso, a fronte dell'istanza di ferie proposta in data 30/7/2018, ed in merito al tempo trascorso prima che il dipendente fosse ammesso a fruire delle ferie residue con nota del 25/10/2018, sostiene che il tempo impiegato si sia reso necessario per la predisposizione di “una soluzione agli inconvenienti creatisi per via dei tempi ristretti imposti dal lavoratore”, e che, in ogni caso, le ferie debbano essere fruite “in periodi compatibili con le esigenze di servizio”, senza tuttavia specificare esattamente quali misure siano state adottate ed allegare le eventuali ragioni di servizio che non abbiano reso possibile consentire al di godere delle ferie che gli spettavano, sia CP_1
10 Parte prima dell'istanza di ferie inoltrata all il 30/7/2018 che nel periodo intercorso fino a che detta istanza è stata esitata.
Infine, non può condividersi l'assunto secondo il quale il ritardo dell'Amministrazione di provvedere sull'istanza di ferie del lavoratore e l'eventuale inefficienza, quale fattore impeditivo o ostativo del godimento delle ferie cui lo stesso ha diritto, non rientrino tra le ipotesi in cui al dipendente possa essere riconosciuto un trattamento economico sostitutivo, essendo in tale ipotesi viepiù evidente l'inadempimento datoriale all'obbligo di consentire al lavoratore il godimento delle ferie e la conseguente lesione – peraltro ingiustificata – del diritto irrinunciabile del lavoratore a godere del prescritto periodo di riposo.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la genericità e l'arbitrarietà della misura della monetizzazione applicata in sentenza e l'erroneità del calcolo dei giorni di ferie non godute eseguito dal primo giudice.
L in particolare si duole di essere stata condannata al pagamento di una Pt_1
indennità determinata sulla base di una retribuzione giornaliera pari ad € 79,41 per 60 giorni di ferie non godute, evidenziando sul punto che dalla data di presentazione dell'istanza del , protocollata il 30/7/2018, alla data in cui l'istanza è stata esitata CP_1
sono trascorsi 87 giorni e non 90; sostiene quindi che l'indennità spettante al CP_1
debba essere determinata su una base di 57 giorni – data dai giorni impiegati in totale dall'Amministrazione per esitare l'istanza del lavoratore, detratti gg. 30 come termine ad essa riservato per l'emissione di un provvedimento - tenuto conto di una retribuzione giornaliera pari ad € 68,82, determinata a sua volta dalla retribuzione mensile da dividere per 30 giornate lavorative (come da numero delle giornate retribuite indicate in busta paga), anziché 26.
2.1. Anche sotto tale profilo l'appello è infondato.
Invero, considerata la retribuzione mensile del Felice, pari ad € 2064,67 (sul punto non vi è contrasto tra le parti), secondo il CCNL Comparto Sanità 20/9/2001, integrativo del CCNL 7/4/1999, art. 37 co. 3, ritualmente prodotto dall'appellato (v. fascicolo di parte della fase monitoria, nel fascicolo di parte di primo grado allegato
11 alla memoria di costituzione telematica), “la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 26”. Alla
“normale retribuzione”, sì come determinata in base agli artt. 37 CCNL 20/9/2001 e
23 co. 4 CCNL 19/4/2004, occorre fare riferimento per le finalità di cui all'art. 19
CCNL 1/9/1995 in tema di ferie retribuite - richiamato dall'art. 33 co. 1 CCNL
Comparto Sanità 2016-2018 (versato in atti) - che, in tema di “ferie e festività”, dispone: “Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità”.
Alla stregua della disciplina contrattuale richiamata, correttamente dunque l'originario ricorrente ha calcolato l'indennità sostitutiva per ferie non godute utilizzando un divisore di 26.
2.2. Quanto al numero complessivo di giornate di ferie riconosciute dal primo giudice, pari a 60 – su cui l'appellato non ha proposto appello incidentale - il numero, calcolato detraendo un ipotetico termine di gg. 30 riconosciuto all'Amministrazione per provvedere sull'istanza di fruizione di ferie del dipendente e per la predisposizione di un piano ferie, che tuttavia non trova oggettivo riscontro nella disciplina dell'impiego pubblico contrattualizzato, non può essere ulteriormente ridotto nel senso indicato dall essendo in ogni caso inferiore al numero di giorni di ferie non Pt_2
godute (il cui mancato godimento nel caso di specie, per quanto detto in precedenza, non può ascriversi a responsabilità del lavoratore).
3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese di giudizio, ritenendo il credito inesistente in ragione del divieto di monetizzazione delle ferie non godute. In subordine, contesta la misura del risarcimento, di cui eccepisce l'arbitrarietà dell'importo applicato, atteso che il primo giudice avrebbe dovuto indicare lo scaglione al quale ha ricondotto l'importo delle spese legali e la misura dell'applicata decurtazione.
3.1. Anche tale motivo di appello è infondato.
12 Sul punto il primo giudice ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale “ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività” (Cass. sez. VI, 27/08/2020, n.17854).
Del pari va disattesa l'ulteriore doglianza con la quale si contesta, invero genericamente, la “misura del risarcimento applicato”, non avendo il primo giudice individuato lo scaglione di riferimento per la quantificazione delle spese legali né “la misura dell'applicata decurtazione”.
Posto che la mera mancata indicazione da parte del giudice dei criteri adottati per la determinazione delle spese poste a carico della parte soccombente non è in sé censurabile, non vi è, sul punto, alcuna specifica contestazione in ordine alla determinazione della somma liquidata in favore dell'odierno appellato (pari ad €
1800,00, oltre spese generali, IVA e CPA), e sotto il profilo del valore della causa - ancorché non esplicitato, ma agevolmente desumibile dall'appellante in base alla somma attribuita alla parte vincitrice, in conformità al disposto dell'art. 5 co. 1 D.M.
55/2014 – e in relazione all'applicazione dei parametri di legge.
4.
Per questi motivi
l'appello proposto dalla deve essere rigettato. Parte_3
5. Ex art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, da liquidarsi come in dispositivo in base al valore della causa.
In applicazione dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore
13 contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in €
2915,00, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Carlà dott.ssa Elvira Maltese
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